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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato - Presidente rel -
dott. Barbara De Munari - Giudice -
dott. Federica Di Paolo - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5542/2019 R.G. promossa con ricorso depositato il 26/07/2019
da
, con l'Avv. MIAZZI MARCO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l' Avv. NOAL EMANUELA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente depositata il 19.9.2024: 2
“- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e Controparte_1 PT
che ebbero a contrarre matrimonio con rito concordatario nel Comune di
[...]
Arzergrande (Pd) in data 18.11.2000, ordinando ai Competenti Uffici dello stato civile di
provvedere alle annotazioni di legge.
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede;
3) nulla disporre in ordine all'affidamento della figlia e del figlio minore Per_1 Per_2
il quale raggiungerà la maggiore età il giorno 27 ottobre 2024;
4) tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, stabilire che la
sig.ra versi al sig. quale contributo nel mantenimento del Parte_1 Controparte_1
figlio entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00), Per_2
tenuto conto anche che il sig. percepisce in via esclusiva il c.d. assegno unico e P_
universale da parte dell'Inps, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie, spese di istruzione, spese mediche non coperte dal
S.S.N., e ogni altra necessità degli stessi, come da Protocollo del Tribunale di Padova.
7) con ogni conseguente statuizione.”
Conclusioni di parte resistente depositate l'8.09.2021
“- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 PT
;
[...]
- disporsi l'affidamento del figlio minore secondo le modalità ritenute Persona_3
più idonee e tutelanti per il minore, con collocazione prevalente dello stesso presso il
padre, e regolamentazione dei tempi di frequentazione della madre secondo quanto sarà
ritenuto dal Giudice, con l'ausilio del Servizi Sociali incaricati, in base alle risultanze di
causa;
- determinarsi in Euro 200,00 (duecento//00) la misura del contributo ordinario al
mantenimento del figlio minore da porsi a carico della madre sig.ra Per_2 Parte_1
ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, da versarsi entro il
2 3
giorno 15 di ogni mese a favore del sig. rivalutabile secondo gli indici Controparte_1
ISTAT a decorrere dall'anno successivo.
- stabilirsi l'obbligo della madre sig.ra di contribuire nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie del figlio giusto protocollo adottato Persona_3
dall'Intestato Tribunale dal 17.01.2017.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2019, la sig.ra , premettendo che: PT
-ha contratto matrimonio concordatario con il sig. nel Comune Controparte_1
di Arzergrande (PD), in data 18 novembre 2000;
- dall'unione sono nati i figli , il 13/03/2001, e il 27/10/2006; Per_1 Per_2
- soffre di epilessia ed ha certificato di ritardo mentale medio: in Per_1
conseguenza, ha goduto, fino al raggiungimento della maggiore età, di pensione da parte dell'Inps, nonché, a scuola, di insegnante di sostegno;
- la famiglia risiede in un immobile, condotto in locazione, con canone mensile di
€ 458,00;
-l'unione coniugale entrava in crisi a causa dei gravi comportamenti del sig.
. Dedito, nel tempo libero, all'abuso di sostanze alcoliche, si rendeva P_
responsabile di aggressioni e percosse a danno della moglie (sub doc.ti 4, 5,
referti del Pronto Soccorso e segnalazioni ai Carabinieri, intervenuti più volte nella casa familiare) e di gravi comportamenti di carattere persecutorio;
- nel mese di febbraio 2019, su sollecitazione dei Carabinieri del locale Comando
(doc. 5), il marito si allontanava da casa, ricevendo ospitalità dal suocero, presso la cui abitazione ha potuto incontrare i figli;
- il sig. esponeva la famiglia a pregiudizio economico, avendo contratto P_
numerosi debiti, i più onerosi per multe e sanzioni a suo carico (guida senza patente, bolli auto non pagati);
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- dopo la separazione di fatto sospendeva ogni forma di contribuzione economica ai bisogni della famiglia, con gravi conseguenze;
- il sig. non ha la patente di guida. Tuttavia, incurante di ciò, e P_
nonostante l'opposizione della moglie, concretatasi anche in numerose segnalazioni a Polizia e Carabinieri, utilizza normalmente l'auto ereditata alla morte della madre, facendoci salire anche il figlio;
- i ripetuti interventi dei Carabinieri, e lo stato di grave stress, patito in particolare dalla figlia maggiore, sfociavano in segnalazioni anche da parte della scuola ai locali Servizi Sociali;
- la ricorrente ha più volte segnalato al marito la mancanza di controllo e di cura nei riguardi del figlio da parte del padre. Questi, infatti, mantiene comportamenti inadeguati, che il padre sembra spalleggiare, ed è recentemente tornato a casa della madre in condizioni igieniche preoccupanti;
- i comportamenti più gravi del sig. , tuttavia, sono quelli che sarebbero P_
stati posti in essere nei riguardi della figlia . Raggiunta la maggiore età, Per_1
pernottava, durante le vacanze pasquali (aprile 2019), presso il padre. A Per_1
partire dal mese di maggio (cfr doc. 7 referti accessi al PS), cominciava a manifestare un crescente disagio e malessere confidatasi, a scuola, con un'insegnante e, in epoca più recente, con la madre, la ragazza avrebbe affermato di essere stata costretta dal padre a un rapporto sessuale, durante la visita di
Per_4
- subiva, nelle ultime settimane, ricoveri ospedalieri, mentre la madre si Per_1
attivava presso i Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco, al fine di ottenere supporto, ed eventualmente temporanea collocazione eterofamiliare, per la figlia,
ma anche per il figlio;
- la sig.ra mostra preoccupazione anche rispetto all'ambiente della propria PT
famiglia di origine, non solo a causa dei comportamenti di intromissione e intimidazione posti in essere dopo la decisione della ricorrente di separarsi dal
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marito, ma anche a causa dell'uso e abuso di sostanze alcoliche da parte del proprio padre;
-la signora recentemente reperiva un nuovo lavoro, anche seguendo le PT
indicazioni ed i corsi preparatori forniti dai Servizi attivi sul territorio.
Percepisce, a far data da luglio 2019, una retribuzione mensile di circa € 1.000,00;
- il sig. percepisce retribuzione mensile di importo pari a circa € 1.700,00; P_
pertanto, chiedeva:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede,
dandosi il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche con
riguardo al figlio minore Per_2
2) addebitare la separazione al sig. P_
3) il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre e manterrà, insieme Per_2
alla sorella, la residenza nella casa familiare sita in Piove di Sacco (PD), in Piazzetta De
Castro, 2/4, con valutazione, monitoraggio e ausilio dei Servizi Sociali, anche in ordine
alla frequentazione col padre;
4) tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, stabilire che il sig.
versi alla moglie quale contributo nel mantenimento dei figli entro i primi dieci P_
giorni del mese ed in via anticipata l'importo di € 400,00 (quattrocento//00), tenuto conto
anche che il sig. percepisce in via esclusiva gli assegni familiari da parte P_
dell'Inps, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie, spese di istruzione, spese mediche non coperte dal S.S.N., e ogni altra
necessità degli stessi, come da Protocollo del Tribunale di Padova;
5) disporre
l'attivazione dei Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco, con incarico di compiere
ogni accertamento, nonché monitoraggio e sostegno alla famiglia;
6) assegnarsi la casa coniugale, attualmente condotta in locazione dal sig. alla P_
sig.ra che vi vivrà con i figli, stabilendosi l'obbligo in capo al sig. di PT P_
provvedere a formalizzare il cambio di residenza;
7) con ogni conseguente statuizione.”
5 6
In data 28.11.2019 si costituiva il sig. , il quale, premettendo che: P_
-non ha mai abusato sessualmente della figlia e non ha mai abusato di sostanze alcoliche;
-non ha mai aggredito né percosso i propri familiari;
-la crisi coniugale trova causa nella relazione extraconiugale intrattenuta da anni dalla ricorrente con un uomo di Chioggia;
-i Servizi Sociali di Piove di Sacco stanno aiutando la famiglia a trovare un equilibrio nella gestione del figlio Per_2
-non vi sono più contatti con la figlia dopo le accuse mosse contro il padre;
Per_1
-il sig. , dopo un breve periodo in cui riceveva ospitalità dal suocero, P_
trovava una sistemazione abitativa in Legnaro, per la quale è in corso la preparazione di un contratto di locazione;
-dal 27.10.2019, giorno del compleanno del figlio la ricorrente non ha Per_2
più voluto il figlio tredicenne in casa, pertanto, è stato accolto dal padre;
-attualmente vive stabilmente con il padre e non ha alcun contatto con la Per_2
madre; a scuola presenta delle criticità;
-la sig.ra ha espresso la volontà di non volersi occupare nemmeno della PT
figlia , che percepisce una pensione di invalidità di circa 350,00 euro Per_1
mensili;
-dall'allontanamento dalla casa familiare il resistente si è sempre prodigato per i propri figli pagando le utenze domestiche e versando la somma di 1250,00 euro per coprire le morosità con il proprietario della casa locata. Successivamente la sig.ra non ha continuato a pagare i canoni ed è seguito lo sfratto;
PT
- il sig. percepisce un reddito mensile medio netto di circa 1700,00 euro;
P_
-il sig. sostiene mensilmente una spesa abitativa forfettaria di euro P_
360,00;
-il resistente si sta facendo carico di tutti i debiti della famiglia;
pertanto chiedeva:
6 7
“Per la fase presidenziale:
Contraris reiecti,
-adottare in via temporanea ed urgente sia tutti i provvedimenti richiesti dal convenuto al
Tribunale, unitamente all'autorizzazione ai coniugi di vivere definitivamente separati,
sia gli altri provvedimenti che saranno ritenuti opportuni nell'interesse morale e
materiale preminente dei figli e . Per_2 Per_1
Nel merito, con sentenza:
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 PT
;
[...]
2) disporsi quanto a (27.10.2004) minore l'affidamento esclusivo in Persona_3
favore del padre ovvero, in subordine, la diversa modalità ritenuta più consona e tutelante
rispetto al contesto familiare descritto, in ogni caso con previsione di residenza c
collocazione prevalente di presso il padre e possibilità di vedere e stare con la Per_2
madre con accordi diretti col figlio stesso;
il tutto col monitoraggio dei Servizi Sociali di
Competenza che giá hanno in carico la famiglia
- determinarsi in €. 200,00 (duecento//00), per le ragioni di cui in narrativa, la misura
del contributo ordinario al mantenimento del figlio minore da porsi a carico della Per_2
madre sig.ra ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Parte_1
giustizia, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a favore del sig. P_
, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, con
[...]
decorrenza della contribuzione dalla domanda giudiziale;
3) disporsi quanto a (13.03.2001), disabile, la previsione di residenza e Parte_2
collocazione prevalente presso la madre la quale percepirà in via esclusiva l'assegno di
invalidità erogato dall'INPS per la figlia nella misura attuale di €. 352,00 mensile;
il
tutto col monitoraggio dei Servizi Sociali di Competenza che già hanno in carico la
famiglia;
7 8
4) stabilirsi l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese
straordinarie dei figli;
ci si riporta integralmente sul punto alle disposizioni del Protocollo
d'Intesa 2017 Tribunale di Padova.
Con riserva di svolgere ogni ulteriore e diversa domanda nelle deputate sedi.
In ogni caso con rifusione integrale di compensi e spese di lite.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed
integrare, nelle deputate sedi.”
Successivamente all'udienza di comparizione delle parti, nella quale veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice, con
Ordinanza datata 19.12.2019, pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
“1) Autorizza i coniugi vivranno separati;
2) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso il padre;
i tempi e le
modalità d'incontro tra la madre e il figlio minore saranno concordati con l'aiuto dei
Servizi Sociali;
3) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio con sé convivente e
contribuisca al 50% delle seguenti spese straordinarie:
SPESE MEDICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico
curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico
curante b) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i
genitori; c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00
annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da
strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di
medicina non tradizionale
SPESE SCOLASTICHE
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- che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla
scuola; c) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente
attrezzatura;
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un
primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di
custodia, baby sitter.”
Incaricava i Servizi Sociali dell' competente sul luogo di residenza del Pt_3
minore (residente a [...]
svolgere indagini - anche presso i presidi sanitari (medico di base) e scolastici -,
sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto con i genitori, e con altre figure di riferimento in ambito familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il genitore non convivente. Assegnava termine fino all'8.5.2020 per il deposito della relazione,
nominava se stessa quale Giudice Istruttore e fissava udienza all'11.6.2020alle ore
10.30.
In data 5.02.2020 depositavano la relazione richiesta i Servizi Sociali del
Comune di Piove di Sacco e in data 25.02.2020 depositavano la propria relazione i Servizi Sociali del Comune di Arzergrande;
il 9.03.2020 veniva depositata ulteriore relazione dei Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco.
Rispettivamente in data 1.04.2020 e in data 13.05.2020 depositavano la propria
9 10
relazione il Servizio sociale dell'AULSS 6 Euganea e i Servizi Sociali del Comune
di Arzergrande.
Con Ordinanza datata 14.05.2020, provvedendo sulle segnalazioni dei
Servizi Sociali, il G.I. affidava il figlio minorenne al Servizio Persona_3
Sociale del Comune di Arzergrande;
disponeva che le parti deducessero in ordine al provvedimento assunto in via d'urgenza e confermava l'udienza dell'11.6.2020.
A seguito del deposito di memoria nell'interesse di parte resistente, della relazione dei Servizi , nonché di note scritte di Controparte_2
entrambe le parti per l'udienza già fissata, il G.I. confermava l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Arzergrande, con Persona_3
collocamento presso il padre;
incaricava i Servizi Sociali di comunicare prontamente il trasferimento di residenza programmato;
assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per memorie e rinviava per la discussione sulle prove al
21.1.2021 ad ore 10.
Successivamente al deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. da parte della ricorrente e della relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali del Comune di Arzergrande, in data 14.09.2020 entrambe le parti depositavano la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del deposito di istanza di autorizzazione all'avvio del Servizio
di Spazio Neutro da parte del Comune di Polverara, il Giudice provvedeva con
Decreto datato 12.11.2020, disponendo l'attivazione dello Spazio Neutro e di
Mediazione Familiare al fine di avviare gli incontri del minore con la Per_2
madre, secondo i tempi e le modalità individuati dai Servizi Sociali affidatari e dagli operatori del Consultorio Familiare di Piove di Sacco.
Dopo l'udienza in trattazione scritta del 21.01.2021, il G.I., ritenuto la causa matura per la decisione, salva l'opportunità di chiedere una relazione di aggiornamento sulla situazione del figlio minorenne al Servizio Sociale Per_2
10 11
del Comune di Polverara, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2021 h. 9.00, con termine ai Servizi Sociali fino al 30.7.2021
per il deposito di una relazione.
Il 22.06.2021 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del successivamente le parti precisavano le proprie Controparte_3
conclusioni e i Servizi Sociali dell'AULSS n.6 Euganea depositavano relazione di aggiornamento.
Quindi, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 16.09.2021, il G.I.,
rilevato che i Servizi Sociali del Comune di Polverara, con l'ultima relazione datata 8.6.2021, avevano evidenziato una situazione di persistente elevata problematicità e la necessità di un approfondimento sulla capacità e sulle risorse genitoriali del padre, disponeva la prosecuzione degli interventi (compresi gli incontri protetti con la madre) e dell'osservazione già in atto, con termine per il deposito di una relazione da parte dei Servizi al 17.3.2022; rinviava per esame della relazione al 21.4.2022 h. 11.00.
A seguito della sostituzione del Giudice Istruttore, le parti presentavano istanza congiunta volta alla pronuncia di sentenza non definitiva sullo status;
quindi il G.I., fissava per la precisazione delle conclusioni sulla sentenza non definitiva l'udienza del 20.1.2022 in trattazione scritta, riservando la rimessione della causa al collegio per la decisione a partire dal giorno successivo a quello fissato per l'udienza.
Successivamente al deposito delle note di entrambe le parti, rimessa la causa al Collegio per la decisione, il 9.02.2022 veniva pubblicata sentenza non definitiva sullo status;
con successiva Ordinanza, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza già fissata dinanzi al Giudice Istruttore per il giorno 21.4.2022, ore 11:00, per esame della relazione dei Servizi Sociali. In
seguito l'udienza veniva differita al 15.09.2022 ore 11:30.
11 12
All'udienza del 15.09.2022, il G.I., su istanza di entrambe le parti,
sollecitava i Servizi Sociali del Comune di Polverara a depositare una relazione di aggiornamento entro il 12.1.2023 e fissava nuova udienza per esame al
26.1.2023 ore 11:30; fissava, altresì, l'udienza del 25.5.2023, ore 9:00 per la precisazione delle conclusioni.
In data 28.09.2022 il depositava relazione di Controparte_3
aggiornamento; quindi, all'udienza del 26.01.2023 il Giudice disponeva la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali, affinché riferissero sulla situazione del figlio minore assegnando termine sino al 12.5.2023 per relazione di Per_2
aggiornamento sull'attività svolta tra settembre 2022 (data dell'ultimo aggiornamento) e maggio 2023; ritenuta la necessità di ascoltare il minore, fissava a tal fine l'udienza del 6.4.2023 ore 14:30.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 6.04.2023, il Giudice
confermava l'udienza del 25.05.2023, già fissata per la precisazione delle conclusioni.
Il 17.05.2023, parte resistente presentava istanza di rimessione in istruttoria e, in ogni caso, di differimento dell'udienza fissata;
quindi, il G.I.,
osservato che con la suddetta istanza venivano formulate istanze istruttorie,
funzionali alla modifica dei provvedimenti temporanei vigenti, e ritenuto di dover instaurare il contraddittorio sul contenuto dell'istanza con la controparte,
disponeva che l'udienza del 25.05.2023 fosse trattata in presenza, ad ore 10:30.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 25.05.2023, il G.I. ordinava all'amministratore di sostegno di , di depositare documentazione Parte_2
inerente la attuale situazione previdenziale e reddituale della beneficiaria e disponeva la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali Parte_2
per il monitoraggio del nucleo familiare, assegnando termine sino al 5.10.2023
per il deposito della relazione non depositata e per ulteriore breve relazione di
12 13
aggiornamento; fissava nuova udienza al 26.10.2023 ore 11:00 per esame della documentazione e della relazione dei Servizi Sociali.
A seguito del deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Polverara, interveniva una ulteriore sostituzione del Giudice
Istruttore e l'udienza già fissata veniva rinviata all'1.12.2023.
In data 4.10.2023 il depositava relazione di Controparte_3
aggiornamento.
All'esito dell'udienza del 1.12.2023, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 20.09.2024 in trattazione scritta e incaricava i
Servizi di depositare la relazione conclusiva dell'attività di monitoraggio entro il
10.09.2024.
Riassegnato il fascicolo, i Servizi Sociali del Comune di Polverara depositavano la relazione conclusiva ed in data 19.09.2024 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni. Quindi, il G.I., il 20.09.2024, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, assegnava i termini per conclusionali e repliche e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
In data 20.11.2024 il Procuratore di parte resistente rinunciava al mandato.
Essendo già stata pronunciata Sentenza sullo status in data 1.2.2022, considerato che è divenuto nel frattempo maggiorenne, devono essere valutate le Per_2
restanti domande delle parti.
Sul contributo al mantenimento per il figlio Per_2
nato il [...], è divenuto maggiorenne.
[...]
Egli vive con il padre, frequenta una scuola professionale, l'ENAIP, a Piove di
Sacco, ed è stato seguito dai Servizi Sociali del Comune di Polverara durante la pendenza del procedimento. Dall'ultima relazione di aggiornamento depositata il 10.9.2024, risulta una progressiva maturazione di che ha partecipato Per_2
13 14
con risultati soddisfacenti ad uno stage lavorativo, organizzato dalla scuola e ha espresso la volontà di proseguire la collaborazione con il Servizio Sociale.
Da diversi anni il figlio non incontra e non sente la madre.
La madre chiede che il contributo al mantenimento per il figlio sia stabilito nella somma € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova. Attualmente ella, a seguito dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio pendente tra le medesime parti, è tenuta a versare la somma di € 300 mensili.
Il sig. con le note di precisazione delle conclusioni del 8.9.2021, non P_
avendone depositate successivamente altre, chiede un contributo di € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
La Giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che dalla contemporanea pendenza del giudizio di divorzio nel quale siano state proposte le medesime domande del giudizio di separazione non derivi necessariamente la cessazione della materia del contendere, ove permanga l'interesse alla definizione, l'unico limite consistendo nell'impossibilità della coesistenza di due diversi regimi economici ove riferiti al medesimo lasso di tempo (così, fra le più recenti, Cass.
27.3.2020 n. 7547, Cass. 23.10.2019 n. 27205 e Cass. 5510 e 5062/2017); in particolare Cass. 27.3.2020 n. 7547 ha ribadito il principio secondo cui “il giudice
della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o
modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia
pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato
provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205
del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di
separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di
conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione
anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di
un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie)
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rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Si spiega in tal modo perchè la pronuncia
di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di
modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove
esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti
provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017).”
Ciò premesso, deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse alla decisione,
limitatamente al periodo fino all'ordinanza presidenziale di divorzio del
15.11.2023.
Si reputa infatti, condividendo la Giurisprudenza sopra citata, che dal momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, il Giudice della separazione non possa più pronunciarsi sulle questioni economiche, se non con riguardo al periodo compreso tra la data del deposito del ricorso per separazione e la pronuncia dei provvedimenti presidenziali nel procedimento di divorzio del
15.11.2023.
Con i provvedimenti provvisori pronunciati in questo procedimento in data
19.12.2019, considerando che la figlia , maggiorenne non autosufficiente, Per_1
affetta da disabilità, risiedeva con la madre nell'attesa di inserimento in idonea struttura, mentre il figlio si era trasferito presso il padre, era stato Per_2
disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio/a convivente, con suddivisione a metà delle sole spese straordinarie.
Sono circostanze pacifiche che vive, ormai stabilmente, in struttura e Per_1
percepisce una pensione di invalidità. Nessuna delle parti ha allegato la data certa di ingresso della figlia e deve pertanto essere considerato il mese di maggio
2023, quando il Giudice nell'udienza del 25.5.2023, nel contraddittorio delle parti,
ha preso atto del nuovo collocamento.
15 16
Pertanto, deve essere accolta, a modifica dei provvedimenti presidenziali, la domanda di prevedere a carico della ricorrente un contributo al mantenimento in favore di Per_2
Dalla documentazione economica relativa all'anno 2023, depositata dalla sig.ra con la comparsa conclusionale, risulta che la stessa percepiva per il PT
proprio lavoro di badante la somma mensile di € 1050 circa, comprensiva di tredicesima. Ella corrispondeva il canone di locazione per la casa ove vive di €
370 mensili.
Non risultano al contrario allegati documenti recenti in merito alla situazione del resistente;
dal Cu 2020 emerge un reddito lordo da lavoro dipendente di € 24123,
con un reddito mensile netto di circa € 1800, tenuto conto anche della tredicesima. Egli nell'udienza del 28.11.2019 ha dichiarato di subire un pignoramento mensile di € 370, senza provare tale affermazione.
In considerazione della importante disparità reddituale tra le parti, delle esigenze del figlio maggiorenne e dell'assenza di mantenimento diretto da parte della madre, appare congruo disporre che la sig.ra versi al sig. la PT P_
somma di € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
di Padova., dal maggio 2023 fino alla data del 15.11.2023, data dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio.
Nulla deve essere disposto per il periodo successivo, in assenza di potestas iudicandi, dovendo essere la relativa domanda di modifica proposta nel procedimento di divorzio
Spese compensate, viste le domande e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
16 17
1) Dispone- con riferimento all'arco temporale tra maggio 2023 e l'emissione dei provvedimenti temporanei di divorzio – che la sig.ra Parte_1
versi al sig. a titolo di contributo di mantenimento per Controparte_1
il figlio la somma di € 150 mensili rivalutabili Persona_3
annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova
Spese compensate.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est dr. Alina Rossato
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Alina Rossato - Presidente rel -
dott. Barbara De Munari - Giudice -
dott. Federica Di Paolo - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5542/2019 R.G. promossa con ricorso depositato il 26/07/2019
da
, con l'Avv. MIAZZI MARCO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l' Avv. NOAL EMANUELA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente depositata il 19.9.2024: 2
“- pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e Controparte_1 PT
che ebbero a contrarre matrimonio con rito concordatario nel Comune di
[...]
Arzergrande (Pd) in data 18.11.2000, ordinando ai Competenti Uffici dello stato civile di
provvedere alle annotazioni di legge.
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede;
3) nulla disporre in ordine all'affidamento della figlia e del figlio minore Per_1 Per_2
il quale raggiungerà la maggiore età il giorno 27 ottobre 2024;
4) tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, stabilire che la
sig.ra versi al sig. quale contributo nel mantenimento del Parte_1 Controparte_1
figlio entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00), Per_2
tenuto conto anche che il sig. percepisce in via esclusiva il c.d. assegno unico e P_
universale da parte dell'Inps, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie, spese di istruzione, spese mediche non coperte dal
S.S.N., e ogni altra necessità degli stessi, come da Protocollo del Tribunale di Padova.
7) con ogni conseguente statuizione.”
Conclusioni di parte resistente depositate l'8.09.2021
“- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 PT
;
[...]
- disporsi l'affidamento del figlio minore secondo le modalità ritenute Persona_3
più idonee e tutelanti per il minore, con collocazione prevalente dello stesso presso il
padre, e regolamentazione dei tempi di frequentazione della madre secondo quanto sarà
ritenuto dal Giudice, con l'ausilio del Servizi Sociali incaricati, in base alle risultanze di
causa;
- determinarsi in Euro 200,00 (duecento//00) la misura del contributo ordinario al
mantenimento del figlio minore da porsi a carico della madre sig.ra Per_2 Parte_1
ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, da versarsi entro il
2 3
giorno 15 di ogni mese a favore del sig. rivalutabile secondo gli indici Controparte_1
ISTAT a decorrere dall'anno successivo.
- stabilirsi l'obbligo della madre sig.ra di contribuire nella misura del 50% Parte_1
alle spese straordinarie del figlio giusto protocollo adottato Persona_3
dall'Intestato Tribunale dal 17.01.2017.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2019, la sig.ra , premettendo che: PT
-ha contratto matrimonio concordatario con il sig. nel Comune Controparte_1
di Arzergrande (PD), in data 18 novembre 2000;
- dall'unione sono nati i figli , il 13/03/2001, e il 27/10/2006; Per_1 Per_2
- soffre di epilessia ed ha certificato di ritardo mentale medio: in Per_1
conseguenza, ha goduto, fino al raggiungimento della maggiore età, di pensione da parte dell'Inps, nonché, a scuola, di insegnante di sostegno;
- la famiglia risiede in un immobile, condotto in locazione, con canone mensile di
€ 458,00;
-l'unione coniugale entrava in crisi a causa dei gravi comportamenti del sig.
. Dedito, nel tempo libero, all'abuso di sostanze alcoliche, si rendeva P_
responsabile di aggressioni e percosse a danno della moglie (sub doc.ti 4, 5,
referti del Pronto Soccorso e segnalazioni ai Carabinieri, intervenuti più volte nella casa familiare) e di gravi comportamenti di carattere persecutorio;
- nel mese di febbraio 2019, su sollecitazione dei Carabinieri del locale Comando
(doc. 5), il marito si allontanava da casa, ricevendo ospitalità dal suocero, presso la cui abitazione ha potuto incontrare i figli;
- il sig. esponeva la famiglia a pregiudizio economico, avendo contratto P_
numerosi debiti, i più onerosi per multe e sanzioni a suo carico (guida senza patente, bolli auto non pagati);
3 4
- dopo la separazione di fatto sospendeva ogni forma di contribuzione economica ai bisogni della famiglia, con gravi conseguenze;
- il sig. non ha la patente di guida. Tuttavia, incurante di ciò, e P_
nonostante l'opposizione della moglie, concretatasi anche in numerose segnalazioni a Polizia e Carabinieri, utilizza normalmente l'auto ereditata alla morte della madre, facendoci salire anche il figlio;
- i ripetuti interventi dei Carabinieri, e lo stato di grave stress, patito in particolare dalla figlia maggiore, sfociavano in segnalazioni anche da parte della scuola ai locali Servizi Sociali;
- la ricorrente ha più volte segnalato al marito la mancanza di controllo e di cura nei riguardi del figlio da parte del padre. Questi, infatti, mantiene comportamenti inadeguati, che il padre sembra spalleggiare, ed è recentemente tornato a casa della madre in condizioni igieniche preoccupanti;
- i comportamenti più gravi del sig. , tuttavia, sono quelli che sarebbero P_
stati posti in essere nei riguardi della figlia . Raggiunta la maggiore età, Per_1
pernottava, durante le vacanze pasquali (aprile 2019), presso il padre. A Per_1
partire dal mese di maggio (cfr doc. 7 referti accessi al PS), cominciava a manifestare un crescente disagio e malessere confidatasi, a scuola, con un'insegnante e, in epoca più recente, con la madre, la ragazza avrebbe affermato di essere stata costretta dal padre a un rapporto sessuale, durante la visita di
Per_4
- subiva, nelle ultime settimane, ricoveri ospedalieri, mentre la madre si Per_1
attivava presso i Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco, al fine di ottenere supporto, ed eventualmente temporanea collocazione eterofamiliare, per la figlia,
ma anche per il figlio;
- la sig.ra mostra preoccupazione anche rispetto all'ambiente della propria PT
famiglia di origine, non solo a causa dei comportamenti di intromissione e intimidazione posti in essere dopo la decisione della ricorrente di separarsi dal
4 5
marito, ma anche a causa dell'uso e abuso di sostanze alcoliche da parte del proprio padre;
-la signora recentemente reperiva un nuovo lavoro, anche seguendo le PT
indicazioni ed i corsi preparatori forniti dai Servizi attivi sul territorio.
Percepisce, a far data da luglio 2019, una retribuzione mensile di circa € 1.000,00;
- il sig. percepisce retribuzione mensile di importo pari a circa € 1.700,00; P_
pertanto, chiedeva:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede,
dandosi il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche con
riguardo al figlio minore Per_2
2) addebitare la separazione al sig. P_
3) il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre e manterrà, insieme Per_2
alla sorella, la residenza nella casa familiare sita in Piove di Sacco (PD), in Piazzetta De
Castro, 2/4, con valutazione, monitoraggio e ausilio dei Servizi Sociali, anche in ordine
alla frequentazione col padre;
4) tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, stabilire che il sig.
versi alla moglie quale contributo nel mantenimento dei figli entro i primi dieci P_
giorni del mese ed in via anticipata l'importo di € 400,00 (quattrocento//00), tenuto conto
anche che il sig. percepisce in via esclusiva gli assegni familiari da parte P_
dell'Inps, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie, spese di istruzione, spese mediche non coperte dal S.S.N., e ogni altra
necessità degli stessi, come da Protocollo del Tribunale di Padova;
5) disporre
l'attivazione dei Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco, con incarico di compiere
ogni accertamento, nonché monitoraggio e sostegno alla famiglia;
6) assegnarsi la casa coniugale, attualmente condotta in locazione dal sig. alla P_
sig.ra che vi vivrà con i figli, stabilendosi l'obbligo in capo al sig. di PT P_
provvedere a formalizzare il cambio di residenza;
7) con ogni conseguente statuizione.”
5 6
In data 28.11.2019 si costituiva il sig. , il quale, premettendo che: P_
-non ha mai abusato sessualmente della figlia e non ha mai abusato di sostanze alcoliche;
-non ha mai aggredito né percosso i propri familiari;
-la crisi coniugale trova causa nella relazione extraconiugale intrattenuta da anni dalla ricorrente con un uomo di Chioggia;
-i Servizi Sociali di Piove di Sacco stanno aiutando la famiglia a trovare un equilibrio nella gestione del figlio Per_2
-non vi sono più contatti con la figlia dopo le accuse mosse contro il padre;
Per_1
-il sig. , dopo un breve periodo in cui riceveva ospitalità dal suocero, P_
trovava una sistemazione abitativa in Legnaro, per la quale è in corso la preparazione di un contratto di locazione;
-dal 27.10.2019, giorno del compleanno del figlio la ricorrente non ha Per_2
più voluto il figlio tredicenne in casa, pertanto, è stato accolto dal padre;
-attualmente vive stabilmente con il padre e non ha alcun contatto con la Per_2
madre; a scuola presenta delle criticità;
-la sig.ra ha espresso la volontà di non volersi occupare nemmeno della PT
figlia , che percepisce una pensione di invalidità di circa 350,00 euro Per_1
mensili;
-dall'allontanamento dalla casa familiare il resistente si è sempre prodigato per i propri figli pagando le utenze domestiche e versando la somma di 1250,00 euro per coprire le morosità con il proprietario della casa locata. Successivamente la sig.ra non ha continuato a pagare i canoni ed è seguito lo sfratto;
PT
- il sig. percepisce un reddito mensile medio netto di circa 1700,00 euro;
P_
-il sig. sostiene mensilmente una spesa abitativa forfettaria di euro P_
360,00;
-il resistente si sta facendo carico di tutti i debiti della famiglia;
pertanto chiedeva:
6 7
“Per la fase presidenziale:
Contraris reiecti,
-adottare in via temporanea ed urgente sia tutti i provvedimenti richiesti dal convenuto al
Tribunale, unitamente all'autorizzazione ai coniugi di vivere definitivamente separati,
sia gli altri provvedimenti che saranno ritenuti opportuni nell'interesse morale e
materiale preminente dei figli e . Per_2 Per_1
Nel merito, con sentenza:
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 PT
;
[...]
2) disporsi quanto a (27.10.2004) minore l'affidamento esclusivo in Persona_3
favore del padre ovvero, in subordine, la diversa modalità ritenuta più consona e tutelante
rispetto al contesto familiare descritto, in ogni caso con previsione di residenza c
collocazione prevalente di presso il padre e possibilità di vedere e stare con la Per_2
madre con accordi diretti col figlio stesso;
il tutto col monitoraggio dei Servizi Sociali di
Competenza che giá hanno in carico la famiglia
- determinarsi in €. 200,00 (duecento//00), per le ragioni di cui in narrativa, la misura
del contributo ordinario al mantenimento del figlio minore da porsi a carico della Per_2
madre sig.ra ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di Parte_1
giustizia, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a favore del sig. P_
, rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo, con
[...]
decorrenza della contribuzione dalla domanda giudiziale;
3) disporsi quanto a (13.03.2001), disabile, la previsione di residenza e Parte_2
collocazione prevalente presso la madre la quale percepirà in via esclusiva l'assegno di
invalidità erogato dall'INPS per la figlia nella misura attuale di €. 352,00 mensile;
il
tutto col monitoraggio dei Servizi Sociali di Competenza che già hanno in carico la
famiglia;
7 8
4) stabilirsi l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese
straordinarie dei figli;
ci si riporta integralmente sul punto alle disposizioni del Protocollo
d'Intesa 2017 Tribunale di Padova.
Con riserva di svolgere ogni ulteriore e diversa domanda nelle deputate sedi.
In ogni caso con rifusione integrale di compensi e spese di lite.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed
integrare, nelle deputate sedi.”
Successivamente all'udienza di comparizione delle parti, nella quale veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice, con
Ordinanza datata 19.12.2019, pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
“1) Autorizza i coniugi vivranno separati;
2) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso il padre;
i tempi e le
modalità d'incontro tra la madre e il figlio minore saranno concordati con l'aiuto dei
Servizi Sociali;
3) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio con sé convivente e
contribuisca al 50% delle seguenti spese straordinarie:
SPESE MEDICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico
curante ed erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico
curante b) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i
genitori; c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00
annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da
strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di
medicina non tradizionale
SPESE SCOLASTICHE
8 9
- che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla
scuola; c) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente
attrezzatura;
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un
primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di
custodia, baby sitter.”
Incaricava i Servizi Sociali dell' competente sul luogo di residenza del Pt_3
minore (residente a [...]
svolgere indagini - anche presso i presidi sanitari (medico di base) e scolastici -,
sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto con i genitori, e con altre figure di riferimento in ambito familiare eventualmente disponibili ed attivabili come risorse, riferendo ogni informazione utile ai fini dei provvedimenti sull'affidamento, sulla residenza e sui tempi d'incontro con il genitore non convivente. Assegnava termine fino all'8.5.2020 per il deposito della relazione,
nominava se stessa quale Giudice Istruttore e fissava udienza all'11.6.2020alle ore
10.30.
In data 5.02.2020 depositavano la relazione richiesta i Servizi Sociali del
Comune di Piove di Sacco e in data 25.02.2020 depositavano la propria relazione i Servizi Sociali del Comune di Arzergrande;
il 9.03.2020 veniva depositata ulteriore relazione dei Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco.
Rispettivamente in data 1.04.2020 e in data 13.05.2020 depositavano la propria
9 10
relazione il Servizio sociale dell'AULSS 6 Euganea e i Servizi Sociali del Comune
di Arzergrande.
Con Ordinanza datata 14.05.2020, provvedendo sulle segnalazioni dei
Servizi Sociali, il G.I. affidava il figlio minorenne al Servizio Persona_3
Sociale del Comune di Arzergrande;
disponeva che le parti deducessero in ordine al provvedimento assunto in via d'urgenza e confermava l'udienza dell'11.6.2020.
A seguito del deposito di memoria nell'interesse di parte resistente, della relazione dei Servizi , nonché di note scritte di Controparte_2
entrambe le parti per l'udienza già fissata, il G.I. confermava l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Arzergrande, con Persona_3
collocamento presso il padre;
incaricava i Servizi Sociali di comunicare prontamente il trasferimento di residenza programmato;
assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per memorie e rinviava per la discussione sulle prove al
21.1.2021 ad ore 10.
Successivamente al deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. da parte della ricorrente e della relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali del Comune di Arzergrande, in data 14.09.2020 entrambe le parti depositavano la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del deposito di istanza di autorizzazione all'avvio del Servizio
di Spazio Neutro da parte del Comune di Polverara, il Giudice provvedeva con
Decreto datato 12.11.2020, disponendo l'attivazione dello Spazio Neutro e di
Mediazione Familiare al fine di avviare gli incontri del minore con la Per_2
madre, secondo i tempi e le modalità individuati dai Servizi Sociali affidatari e dagli operatori del Consultorio Familiare di Piove di Sacco.
Dopo l'udienza in trattazione scritta del 21.01.2021, il G.I., ritenuto la causa matura per la decisione, salva l'opportunità di chiedere una relazione di aggiornamento sulla situazione del figlio minorenne al Servizio Sociale Per_2
10 11
del Comune di Polverara, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2021 h. 9.00, con termine ai Servizi Sociali fino al 30.7.2021
per il deposito di una relazione.
Il 22.06.2021 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del successivamente le parti precisavano le proprie Controparte_3
conclusioni e i Servizi Sociali dell'AULSS n.6 Euganea depositavano relazione di aggiornamento.
Quindi, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 16.09.2021, il G.I.,
rilevato che i Servizi Sociali del Comune di Polverara, con l'ultima relazione datata 8.6.2021, avevano evidenziato una situazione di persistente elevata problematicità e la necessità di un approfondimento sulla capacità e sulle risorse genitoriali del padre, disponeva la prosecuzione degli interventi (compresi gli incontri protetti con la madre) e dell'osservazione già in atto, con termine per il deposito di una relazione da parte dei Servizi al 17.3.2022; rinviava per esame della relazione al 21.4.2022 h. 11.00.
A seguito della sostituzione del Giudice Istruttore, le parti presentavano istanza congiunta volta alla pronuncia di sentenza non definitiva sullo status;
quindi il G.I., fissava per la precisazione delle conclusioni sulla sentenza non definitiva l'udienza del 20.1.2022 in trattazione scritta, riservando la rimessione della causa al collegio per la decisione a partire dal giorno successivo a quello fissato per l'udienza.
Successivamente al deposito delle note di entrambe le parti, rimessa la causa al Collegio per la decisione, il 9.02.2022 veniva pubblicata sentenza non definitiva sullo status;
con successiva Ordinanza, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza già fissata dinanzi al Giudice Istruttore per il giorno 21.4.2022, ore 11:00, per esame della relazione dei Servizi Sociali. In
seguito l'udienza veniva differita al 15.09.2022 ore 11:30.
11 12
All'udienza del 15.09.2022, il G.I., su istanza di entrambe le parti,
sollecitava i Servizi Sociali del Comune di Polverara a depositare una relazione di aggiornamento entro il 12.1.2023 e fissava nuova udienza per esame al
26.1.2023 ore 11:30; fissava, altresì, l'udienza del 25.5.2023, ore 9:00 per la precisazione delle conclusioni.
In data 28.09.2022 il depositava relazione di Controparte_3
aggiornamento; quindi, all'udienza del 26.01.2023 il Giudice disponeva la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali, affinché riferissero sulla situazione del figlio minore assegnando termine sino al 12.5.2023 per relazione di Per_2
aggiornamento sull'attività svolta tra settembre 2022 (data dell'ultimo aggiornamento) e maggio 2023; ritenuta la necessità di ascoltare il minore, fissava a tal fine l'udienza del 6.4.2023 ore 14:30.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 6.04.2023, il Giudice
confermava l'udienza del 25.05.2023, già fissata per la precisazione delle conclusioni.
Il 17.05.2023, parte resistente presentava istanza di rimessione in istruttoria e, in ogni caso, di differimento dell'udienza fissata;
quindi, il G.I.,
osservato che con la suddetta istanza venivano formulate istanze istruttorie,
funzionali alla modifica dei provvedimenti temporanei vigenti, e ritenuto di dover instaurare il contraddittorio sul contenuto dell'istanza con la controparte,
disponeva che l'udienza del 25.05.2023 fosse trattata in presenza, ad ore 10:30.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 25.05.2023, il G.I. ordinava all'amministratore di sostegno di , di depositare documentazione Parte_2
inerente la attuale situazione previdenziale e reddituale della beneficiaria e disponeva la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali Parte_2
per il monitoraggio del nucleo familiare, assegnando termine sino al 5.10.2023
per il deposito della relazione non depositata e per ulteriore breve relazione di
12 13
aggiornamento; fissava nuova udienza al 26.10.2023 ore 11:00 per esame della documentazione e della relazione dei Servizi Sociali.
A seguito del deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Polverara, interveniva una ulteriore sostituzione del Giudice
Istruttore e l'udienza già fissata veniva rinviata all'1.12.2023.
In data 4.10.2023 il depositava relazione di Controparte_3
aggiornamento.
All'esito dell'udienza del 1.12.2023, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 20.09.2024 in trattazione scritta e incaricava i
Servizi di depositare la relazione conclusiva dell'attività di monitoraggio entro il
10.09.2024.
Riassegnato il fascicolo, i Servizi Sociali del Comune di Polverara depositavano la relazione conclusiva ed in data 19.09.2024 parte ricorrente precisava le proprie conclusioni. Quindi, il G.I., il 20.09.2024, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, assegnava i termini per conclusionali e repliche e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
In data 20.11.2024 il Procuratore di parte resistente rinunciava al mandato.
Essendo già stata pronunciata Sentenza sullo status in data 1.2.2022, considerato che è divenuto nel frattempo maggiorenne, devono essere valutate le Per_2
restanti domande delle parti.
Sul contributo al mantenimento per il figlio Per_2
nato il [...], è divenuto maggiorenne.
[...]
Egli vive con il padre, frequenta una scuola professionale, l'ENAIP, a Piove di
Sacco, ed è stato seguito dai Servizi Sociali del Comune di Polverara durante la pendenza del procedimento. Dall'ultima relazione di aggiornamento depositata il 10.9.2024, risulta una progressiva maturazione di che ha partecipato Per_2
13 14
con risultati soddisfacenti ad uno stage lavorativo, organizzato dalla scuola e ha espresso la volontà di proseguire la collaborazione con il Servizio Sociale.
Da diversi anni il figlio non incontra e non sente la madre.
La madre chiede che il contributo al mantenimento per il figlio sia stabilito nella somma € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova. Attualmente ella, a seguito dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio pendente tra le medesime parti, è tenuta a versare la somma di € 300 mensili.
Il sig. con le note di precisazione delle conclusioni del 8.9.2021, non P_
avendone depositate successivamente altre, chiede un contributo di € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
La Giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che dalla contemporanea pendenza del giudizio di divorzio nel quale siano state proposte le medesime domande del giudizio di separazione non derivi necessariamente la cessazione della materia del contendere, ove permanga l'interesse alla definizione, l'unico limite consistendo nell'impossibilità della coesistenza di due diversi regimi economici ove riferiti al medesimo lasso di tempo (così, fra le più recenti, Cass.
27.3.2020 n. 7547, Cass. 23.10.2019 n. 27205 e Cass. 5510 e 5062/2017); in particolare Cass. 27.3.2020 n. 7547 ha ribadito il principio secondo cui “il giudice
della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o
modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia
pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato
provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205
del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di
separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di
conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione
anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di
un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie)
14 15
rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Si spiega in tal modo perchè la pronuncia
di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di
modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove
esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti
provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510 e 5062 del 2017).”
Ciò premesso, deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse alla decisione,
limitatamente al periodo fino all'ordinanza presidenziale di divorzio del
15.11.2023.
Si reputa infatti, condividendo la Giurisprudenza sopra citata, che dal momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, il Giudice della separazione non possa più pronunciarsi sulle questioni economiche, se non con riguardo al periodo compreso tra la data del deposito del ricorso per separazione e la pronuncia dei provvedimenti presidenziali nel procedimento di divorzio del
15.11.2023.
Con i provvedimenti provvisori pronunciati in questo procedimento in data
19.12.2019, considerando che la figlia , maggiorenne non autosufficiente, Per_1
affetta da disabilità, risiedeva con la madre nell'attesa di inserimento in idonea struttura, mentre il figlio si era trasferito presso il padre, era stato Per_2
disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto del figlio/a convivente, con suddivisione a metà delle sole spese straordinarie.
Sono circostanze pacifiche che vive, ormai stabilmente, in struttura e Per_1
percepisce una pensione di invalidità. Nessuna delle parti ha allegato la data certa di ingresso della figlia e deve pertanto essere considerato il mese di maggio
2023, quando il Giudice nell'udienza del 25.5.2023, nel contraddittorio delle parti,
ha preso atto del nuovo collocamento.
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Pertanto, deve essere accolta, a modifica dei provvedimenti presidenziali, la domanda di prevedere a carico della ricorrente un contributo al mantenimento in favore di Per_2
Dalla documentazione economica relativa all'anno 2023, depositata dalla sig.ra con la comparsa conclusionale, risulta che la stessa percepiva per il PT
proprio lavoro di badante la somma mensile di € 1050 circa, comprensiva di tredicesima. Ella corrispondeva il canone di locazione per la casa ove vive di €
370 mensili.
Non risultano al contrario allegati documenti recenti in merito alla situazione del resistente;
dal Cu 2020 emerge un reddito lordo da lavoro dipendente di € 24123,
con un reddito mensile netto di circa € 1800, tenuto conto anche della tredicesima. Egli nell'udienza del 28.11.2019 ha dichiarato di subire un pignoramento mensile di € 370, senza provare tale affermazione.
In considerazione della importante disparità reddituale tra le parti, delle esigenze del figlio maggiorenne e dell'assenza di mantenimento diretto da parte della madre, appare congruo disporre che la sig.ra versi al sig. la PT P_
somma di € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
di Padova., dal maggio 2023 fino alla data del 15.11.2023, data dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio.
Nulla deve essere disposto per il periodo successivo, in assenza di potestas iudicandi, dovendo essere la relativa domanda di modifica proposta nel procedimento di divorzio
Spese compensate, viste le domande e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
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1) Dispone- con riferimento all'arco temporale tra maggio 2023 e l'emissione dei provvedimenti temporanei di divorzio – che la sig.ra Parte_1
versi al sig. a titolo di contributo di mantenimento per Controparte_1
il figlio la somma di € 150 mensili rivalutabili Persona_3
annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova
Spese compensate.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est dr. Alina Rossato
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