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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1664 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ), con gli avv. Michele Tenaglia e Eduardo Parte_1 C.F._1
Marseglia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORE CONTRO
(c.f. , con l'avv. Gianfranco Dell'Aglio e domicilio Controparte_1 P.IVA_1 eletto presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvedere: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere il rimborso integrale dei buoni postali fruttiferi, emessi con clausola PFR, di cui risulta cointestataria, unitamente al defunto marito , e conseguentemente condannare Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in suo Controparte_1 favore dell'importo complessivamente dovuto, sia in linea capitale, che per gli interessi maturati, nella misura accertanda in corso di causa, oltre a interessi legali, da calcolarsi ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c. dall'introduzione del presente giudizio, e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo, comunque entro il limite di valore indicato in calce;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta domanda, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere, in ogni caso, il rimborso della propria quota del 50% dei buoni postali fruttiferi, emessi con clausola PFR,
p. 1 di cui risulta cointestataria, unitamente al defunto marito , e Persona_1 conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in suo favore dell'importo dovuto, sia in linea capitale, che per gli interessi maturati, nella misura accertanda in corso di causa, oltre a interessi legali, da calcolarsi ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c. dall'introduzione del presente giudizio, e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo, comunque entro il limite di valore indicato in calce;
in via istruttoria: disporsi apposita CTU contabile al fine di poter quantificare l'esatto valore di rimborso di ciascuno dei n. 44 buoni postali fruttiferi oggetto di causa, emessi in favore dell'attrice e del Sig. ; con espressa riserva di ulteriormente dedurre, Persona_1 produrre documentazione e formulare altre istanze istruttorie, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con vittoria di competenze e spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
PARTE CONVENUTA
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: respingere le richieste formulate a qualsiasi titolo da parte attrice, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa.
In ogni caso, con rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge”.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e, a tal Controparte_1 fine, esponendo:
− che tra il 1987 e il 1990 avrebbe acquistato, congiuntamente al coniuge Persona_1
n. 44 Buoni Postali Fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice);
− che nel 1990 il coniuge sarebbe deceduto e allo stesso sarebbero succeduti l'odierna attrice e i cinque figli Controparte_2 Controparte_3 Per_2
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
− che il 23.12.2022 avrebbe chiesto alla convenuta il rimborso dei suddetti buoni;
− che la convenuta non avrebbe rimborsato adducendo di essere stata diffidata al pagamento da figlia di Parte_2 Parte_3
− che la convenuta non avrebbe aderito al procedimento di mediazione.
Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta, che ha contestato le prospettazioni attoree deducendo che, sebbene non abbia rivestito alcun ruolo nella Parte_2
p. 2 successione di la stessa sarebbe erede di e, Persona_1 Parte_3 pertanto, potrebbe essere ritenuta coerede ai sensi dell'art. 157 Codice Postale.
Infine, parte convenuta si è opposta all'istanza istruttoria di CTU contabile avanzata dall'attrice deducendo che la stessa sarebbe superflua in quanto sarebbe di tutta evidenza il valore attuale dei buoni, pari a 79.519,65 euro.
Parte convenuta ha così concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2. Con decreto del 20.11.2024, il Giudice, ritenendo non necessario provvedere in alcuna delle modalità previste dall'art. 171-bis c.p.c., ha differito l'udienza di comparizione personale delle parti al 09.04.2025, con decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. da tale ultima data.
Dopo lo scambio delle rispettive memorie, le sole difese sono comparse all'udienza del
9.4.2025 e, in tal sede, ritenuta la causa documentale e di immediata soluzione, le parti sono state autorizzate a precisare le conclusioni e alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
3. Preliminarmente, si deve osservare l'assolvimento della condizione procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in quanto parte attrice ha prodotto in giudizio il verbale di mediazione, la quale ha avuto esito negativo per la mancata adesione al procedimento da parte della convenuta.
4. Nel merito, la domanda attorea dev'essere accolta per le seguenti ragioni.
L'attrice e il defunto marito hanno acquistato, nelle date meglio indicate e come da tabulato prodotto sub doc. 1, non contestato, 44 buoni fruttiferi postali (riprodotti nel doc. 2 att.) tutti riportanti la clausola di “pari facoltà di rimborso” e appartenenti alla serie Q.
Secondo tale clausola, ciascuno dei cointestatari può autonomamente richiedere il rimborso del buono. Negli stessi buoni, infatti, si legge espressamente che “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata”; su ognuno dei buoni è scritto chiaramente, talora con la sigla PFR, talora per esteso, che si accordava pari facoltà di rimborso a entrambi i titolari.
Parte convenuta – che non ha contestato la titolarità dei buoni – non ha rimborsato l'integrale importo all'attrice sul presupposto dell'opposizione ex art. 157 codice postale proposta da (v. doc. 9 att.), figlia del TO , a sua volta Parte_2 Controparte_3 erede, in quanto figlio, di . Persona_1
Tuttavia, la norma richiamata fa riferimento ai libretti di risparmio e non ai buoni fruttiferi postali e l'applicazione in via analogica è da ritenersi esclusa per via della presenza della clausola di “pari facoltà di rimborso”, la quale ha la specifica funzione di determinare una forma di solidarietà attiva e, quindi, di prevedere il rimborso anche integrale al singolo creditore che ne faccia richiesta, rimettendo eventualmente la suddivisione al rapporto interno tra i plurimi titolari. In sintesi, all'odierna convenuta non compete alcuna tutela di eventuali concreditori che non abbiano formulato istanza di rimborso pro quota.
In tema, vale ricordare che la Suprema Corte, con orientamento ormai ampiamente consolidato e cristallizzato, tra le tante, da Cass. 24639/21, 4280/22, 22577/23, ha stabilito p. 3 che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”.
Nel caso di specie, trattandosi di buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso, nessun cointestatario può opporsi al pagamento integrale a favore di un altro cointestatario, né è necessario che ogni cointestatario rilasci quietanza. Pertanto, nemmeno gli originari cointestatari possono opporsi alla richiesta di rimborso avanzata da un altro cointestatario. Anzi, dinanzi ad una richiesta di rimborso, l'intermediario finanziario deve limitarsi a corrispondere la somma dovuta in modo automatico, senza poter eccepire nulla che faccia riferimento alla tutela della posizione creditoria degli altri cointestatari.
Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. 22577/23), si tratta di una ipotesi icastica di solidarietà attiva, cosicché “l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”. Circostanza che, peraltro, sul piano processuale, esclude qualsivoglia ipotesi di necessario litisconsorzio (v. sempre Cass. 22577/23), pure evocata dalla convenuta nella propria costituzione (pag. 6).
Il predetto orientamento è, allo stato, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di merito
(per tutte, C. App. Milano, 401/24; C. App. Roma, 3253/22) e dai provvedimenti dell'ABF
(Collegio ABF Roma, 15599/21; Collegio ABF Napoli, 10090/23).
Di conseguenza, nessun ostacolo deve opporsi alla domanda di , contitolare di Pt_1 tutti i predetti buoni, di ottenere l'integrale liquidazione dell'importo richiesto.
5. Per quanto concerne il quantum debeatur, parte attrice ha aderito, con la sua prima memoria, alla ricostruzione contabile effettuata dalla convenuta. Pertanto, la somma dovuta da ad è pari a 79.519,65 euro. Controparte_1 Parte_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nella misura ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (31.7.2024).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicati gli opportuni arrotondamenti, in valori minimi per lo scaglione di riferimento, attesa la semplicità della lite ed espunta la fase di istruttoria/trattazione, oltre a quanto dovuto per la mediazione vanamente esperita. Si tiene conto altresì del contegno collaborativo manifestato in giudizio da . Si applica la distrazione in favore del difensore dichiaratosi CP_1 antistatario.
p. 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1664 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di a ottenere il rimborso integrale dei n. Parte_1
44 Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa;
2) CONDANNA al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
79.519,65 euro, oltre interessi nella misura ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidate, come da D.M. 147/2022, in 4.500,00 euro, oltre 15% spese generali,
[...]
IVA e c.p.a., oltre 786,00 euro per esborsi, oltre 1.000,00 euro per la mediazione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 11/04/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1664 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. ), con gli avv. Michele Tenaglia e Eduardo Parte_1 C.F._1
Marseglia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORE CONTRO
(c.f. , con l'avv. Gianfranco Dell'Aglio e domicilio Controparte_1 P.IVA_1 eletto presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvedere: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere il rimborso integrale dei buoni postali fruttiferi, emessi con clausola PFR, di cui risulta cointestataria, unitamente al defunto marito , e conseguentemente condannare Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in suo Controparte_1 favore dell'importo complessivamente dovuto, sia in linea capitale, che per gli interessi maturati, nella misura accertanda in corso di causa, oltre a interessi legali, da calcolarsi ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c. dall'introduzione del presente giudizio, e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo, comunque entro il limite di valore indicato in calce;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta domanda, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere, in ogni caso, il rimborso della propria quota del 50% dei buoni postali fruttiferi, emessi con clausola PFR,
p. 1 di cui risulta cointestataria, unitamente al defunto marito , e Persona_1 conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in suo favore dell'importo dovuto, sia in linea capitale, che per gli interessi maturati, nella misura accertanda in corso di causa, oltre a interessi legali, da calcolarsi ai sensi dell'art 1284, comma 4, c.c. dall'introduzione del presente giudizio, e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo, comunque entro il limite di valore indicato in calce;
in via istruttoria: disporsi apposita CTU contabile al fine di poter quantificare l'esatto valore di rimborso di ciascuno dei n. 44 buoni postali fruttiferi oggetto di causa, emessi in favore dell'attrice e del Sig. ; con espressa riserva di ulteriormente dedurre, Persona_1 produrre documentazione e formulare altre istanze istruttorie, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con vittoria di competenze e spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
PARTE CONVENUTA
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale: respingere le richieste formulate a qualsiasi titolo da parte attrice, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa.
In ogni caso, con rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie come per legge”.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e, a tal Controparte_1 fine, esponendo:
− che tra il 1987 e il 1990 avrebbe acquistato, congiuntamente al coniuge Persona_1
n. 44 Buoni Postali Fruttiferi con clausola di pari facoltà di rimborso (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice);
− che nel 1990 il coniuge sarebbe deceduto e allo stesso sarebbero succeduti l'odierna attrice e i cinque figli Controparte_2 Controparte_3 Per_2
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
− che il 23.12.2022 avrebbe chiesto alla convenuta il rimborso dei suddetti buoni;
− che la convenuta non avrebbe rimborsato adducendo di essere stata diffidata al pagamento da figlia di Parte_2 Parte_3
− che la convenuta non avrebbe aderito al procedimento di mediazione.
Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta, che ha contestato le prospettazioni attoree deducendo che, sebbene non abbia rivestito alcun ruolo nella Parte_2
p. 2 successione di la stessa sarebbe erede di e, Persona_1 Parte_3 pertanto, potrebbe essere ritenuta coerede ai sensi dell'art. 157 Codice Postale.
Infine, parte convenuta si è opposta all'istanza istruttoria di CTU contabile avanzata dall'attrice deducendo che la stessa sarebbe superflua in quanto sarebbe di tutta evidenza il valore attuale dei buoni, pari a 79.519,65 euro.
Parte convenuta ha così concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2. Con decreto del 20.11.2024, il Giudice, ritenendo non necessario provvedere in alcuna delle modalità previste dall'art. 171-bis c.p.c., ha differito l'udienza di comparizione personale delle parti al 09.04.2025, con decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. da tale ultima data.
Dopo lo scambio delle rispettive memorie, le sole difese sono comparse all'udienza del
9.4.2025 e, in tal sede, ritenuta la causa documentale e di immediata soluzione, le parti sono state autorizzate a precisare le conclusioni e alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
3. Preliminarmente, si deve osservare l'assolvimento della condizione procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in quanto parte attrice ha prodotto in giudizio il verbale di mediazione, la quale ha avuto esito negativo per la mancata adesione al procedimento da parte della convenuta.
4. Nel merito, la domanda attorea dev'essere accolta per le seguenti ragioni.
L'attrice e il defunto marito hanno acquistato, nelle date meglio indicate e come da tabulato prodotto sub doc. 1, non contestato, 44 buoni fruttiferi postali (riprodotti nel doc. 2 att.) tutti riportanti la clausola di “pari facoltà di rimborso” e appartenenti alla serie Q.
Secondo tale clausola, ciascuno dei cointestatari può autonomamente richiedere il rimborso del buono. Negli stessi buoni, infatti, si legge espressamente che “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata”; su ognuno dei buoni è scritto chiaramente, talora con la sigla PFR, talora per esteso, che si accordava pari facoltà di rimborso a entrambi i titolari.
Parte convenuta – che non ha contestato la titolarità dei buoni – non ha rimborsato l'integrale importo all'attrice sul presupposto dell'opposizione ex art. 157 codice postale proposta da (v. doc. 9 att.), figlia del TO , a sua volta Parte_2 Controparte_3 erede, in quanto figlio, di . Persona_1
Tuttavia, la norma richiamata fa riferimento ai libretti di risparmio e non ai buoni fruttiferi postali e l'applicazione in via analogica è da ritenersi esclusa per via della presenza della clausola di “pari facoltà di rimborso”, la quale ha la specifica funzione di determinare una forma di solidarietà attiva e, quindi, di prevedere il rimborso anche integrale al singolo creditore che ne faccia richiesta, rimettendo eventualmente la suddivisione al rapporto interno tra i plurimi titolari. In sintesi, all'odierna convenuta non compete alcuna tutela di eventuali concreditori che non abbiano formulato istanza di rimborso pro quota.
In tema, vale ricordare che la Suprema Corte, con orientamento ormai ampiamente consolidato e cristallizzato, tra le tante, da Cass. 24639/21, 4280/22, 22577/23, ha stabilito p. 3 che “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina”.
Nel caso di specie, trattandosi di buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso, nessun cointestatario può opporsi al pagamento integrale a favore di un altro cointestatario, né è necessario che ogni cointestatario rilasci quietanza. Pertanto, nemmeno gli originari cointestatari possono opporsi alla richiesta di rimborso avanzata da un altro cointestatario. Anzi, dinanzi ad una richiesta di rimborso, l'intermediario finanziario deve limitarsi a corrispondere la somma dovuta in modo automatico, senza poter eccepire nulla che faccia riferimento alla tutela della posizione creditoria degli altri cointestatari.
Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. 22577/23), si tratta di una ipotesi icastica di solidarietà attiva, cosicché “l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto”. Circostanza che, peraltro, sul piano processuale, esclude qualsivoglia ipotesi di necessario litisconsorzio (v. sempre Cass. 22577/23), pure evocata dalla convenuta nella propria costituzione (pag. 6).
Il predetto orientamento è, allo stato, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di merito
(per tutte, C. App. Milano, 401/24; C. App. Roma, 3253/22) e dai provvedimenti dell'ABF
(Collegio ABF Roma, 15599/21; Collegio ABF Napoli, 10090/23).
Di conseguenza, nessun ostacolo deve opporsi alla domanda di , contitolare di Pt_1 tutti i predetti buoni, di ottenere l'integrale liquidazione dell'importo richiesto.
5. Per quanto concerne il quantum debeatur, parte attrice ha aderito, con la sua prima memoria, alla ricostruzione contabile effettuata dalla convenuta. Pertanto, la somma dovuta da ad è pari a 79.519,65 euro. Controparte_1 Parte_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, nella misura ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (31.7.2024).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicati gli opportuni arrotondamenti, in valori minimi per lo scaglione di riferimento, attesa la semplicità della lite ed espunta la fase di istruttoria/trattazione, oltre a quanto dovuto per la mediazione vanamente esperita. Si tiene conto altresì del contegno collaborativo manifestato in giudizio da . Si applica la distrazione in favore del difensore dichiaratosi CP_1 antistatario.
p. 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1664 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di a ottenere il rimborso integrale dei n. Parte_1
44 Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa;
2) CONDANNA al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
79.519,65 euro, oltre interessi nella misura ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidate, come da D.M. 147/2022, in 4.500,00 euro, oltre 15% spese generali,
[...]
IVA e c.p.a., oltre 786,00 euro per esborsi, oltre 1.000,00 euro per la mediazione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 11/04/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 5