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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2447/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel.
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5/09/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/2023 pubblicata in data 30/06/2023
TRA
C.F. ) con l'Avv. Furio Suvilla Parte_1 P.VA_1
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. ) con gli Avv. Matteo Majocchi e Matteo Controparte_1 P.VA_2
Molinari
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/2023, pubblicata il
30/06/2023, in materia di “contratti e obbligazioni varie”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
5434/2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sez. XIII, in persona del Giudice Dott.ssa
Savignano, in data 27.06.2023, al termine del giudizio avente R.G. 43603/2020 e notificata in data 07/07/2023, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi dedotti e per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio, e previa rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio, come meglio in atto, stante la pendenza della procedura di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, e stante il frazionamento dell'azione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via pregiudiziale e di rito:
Per tutti i motivi di cui in narrativa, ex art. 269 c.p.c., autorizzare a Parte_1 chiamare in causa il Terzo Ingegni 4.0 C.F. e P. VA , PEC CP_2 P.VA_3
corrente in Milano, 20124 – P.zza IV Novembre 7, in persona del Email_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di fornitore del bene oggetto della locazione stipulata tra e per i motivi di cui al presente Controparte_1 Parte_1 atto, e per l'effetto si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art.
269, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, per sentire accertare e dichiarare da codesto Tribunale che la stessa 4.0 è tenuta a Pt_2 CP_2 manlevare per qualsiasi responsabilità nei confronti di Parte_1 [...] connessa ai contratti di locazione operativa azionati ex adverso in via Controparte_1 monitoria, e per sentirla condannare in solido con al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti e patiendi dalla stessa in conseguenza dei gravi vizi Parte_1 relativi al bene oggetto della locazione, somma non inferiore ad Euro 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di esatta quantificazione in corso di giudizio, in ogni caso nei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., salvo ogni maggior danno, o in quell'altra somma, minore o maggiore, risultante di giustizia anche in via equitativa.
Nel merito, in via principale:
Per tutti i motivi sopra esposti, e per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile ex officio, accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte, e per l'effetto che nulla è dovuto
a da parte di sia per i canoni scaduti che a Controparte_1 Parte_1 titolo di penale, che per i canoni a scadere, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 14663/2020, avente R.G. 28394/2020, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del
Giudice Dott. Puricelli, in data 09.09.2020, notificato in data 14.10.2020 a mezzo PEC.
Nel merito, via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato l'inadempimento di per tutti i motivi sopra Controparte_1 esposti, e per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile ex officio, dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare, P. VA , corrente in Milano, Controparte_1 P.VA_4
Via Montefeltro n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. Controparte_3
pagina 2 di 13 e Dott. a corrispondere a con sede in 27029 Controparte_4 Parte_1
Vigevano (PV), Via Galli n. 23/25/27, (P. VA/C.F. ), in persona del P.VA_1 rappresentante legale pro-tempore Sig. la somma di Euro 8.388,72 a titolo Parte_3 di restituzione della prestazione, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al al saldo effettivo,
e la somma non inferiore ad Euro 120.000,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno, con riserva di esatta quantificazione in corso di giudizio, in ogni caso nei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., salvo ogni maggior danno,
o in quell'altra somma, minore o maggiore, risultante di giustizia anche in via equitativa.
Nel merito, in via gradata:
Autorizzata la chiamata del terzo Ingegni 4.0 nella denegata ipotesi in cui alcuna CP_2 debenza da parte di sia ritenuta in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 tenere indenne e per l'effetto condannare in manleva Parte_1 Parte_4
per i motivi in atti, a corrispondere alla convenuta in opposizione le somme ritenute
[...] dovute.
In ogni caso, per l'effetto dell'inadempimento, accertare e dichiarare che 4.0 è Pt_2 CP_2 tenuta in solido con al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Controparte_1
e per l'effetto, condannare 4.0 in solido con Parte_5 Pt_2 CP_2 [...]
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Controparte_1 Parte_5 nella somma di Euro 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di esatta quantificazione in corso di giudizio, in ogni caso nei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., salvo ogni maggior danno, o in quell'altra somma, minore o maggiore, risultante di giustizia anche in via equitativa.”
In via istruttoria: Previa, in via preliminare, applicazione dell'art. 354 c.p.c., e quindi, per l'effetto, previa rimessione al Tribunale di prime cure, con ogni ulteriore e più ampia riserva istruttoria, anche di richiesta CTU entro i prefiggendi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., dei quali sin da ora si chiede la concessione, ammettere tutte le istanze istruttorie di parte opponente.
Si riportano le istanze istruttorie avanzate in primo grado:
Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il software Softingegn gestionale 100000012F veniva consegnato presso la sede di tramite corriere? Parte_1
2. Vero che in occasione della consegna di detto software è mancata ogni verifica tecnica o collaudo?
3. Vero che si avvedeva del mancato funzionamento del software Softingegn Parte_1 gestionale 100000012F solo dopo aver adeguato ed aggiornato i propri terminali e sistemi informatici?
5
4. Vero che il reperimento del software da parte di solazzo avveniva tramite ricerca Parte_1 online ove tra i vari prodotti veniva proposto in locazione Softingegn gestionale 100000012F direttamente da CP_1
5. Vero che il tempo necessario per procedere all'adeguamento del sistema informatico ai fini dell'installazione si è protratto fino al mese di dicembre 2019?
6. Vero che il primo tentativo di installazione del software, completo di aggiornamento, risale effettivamente al dicembre 2019?
7. Vero che l'installazione veniva curata da in assenza di qualsiasi altro Parte_6 soggetto collaudatore, facente capo a tanto quanto a CP_1 Pt_2
8. Vero che una volta installato, il software risultava non funzionante? pagina 3 di 13
9. Vero che attraverso la verifica svolta da tecnici specializzati (Dott. ) è risultato il bug Per_1 secondo cui il programma si blocca e non consente di stampare e/o visualizzare tutti i carichi registrati nei mesi a magazzino, e che questo bug bloccante impedisce di conoscere l'inventario dei prodotti a magazzino?
10. Vero che, una volta allineati i sistemi informatici e i dati per uso del nuovo software da parte di emergeva questo “bug” bloccante nella gestione del magazzino, Parte_1 rendendo il gestionale oggetto della locazione del tutto inservibile per le esigenze produttive dell'attrice?
11. Vero che, nelle more della vicenda che qui ci occupa, è emersa un'indagine ad ampio raggio per l'ipotesi di reato di truffa ai danni di numerosi imprenditori che vede coinvolti tanto CP_1 quanto Ingegni, in relazione al medesimo software fornito da Ingegni, avente nome Softingegn gestionale 100000012F?
12. Vero che, nell'ambito di tale indagine, il Sig. veniva convocato e sentito dalla GdF di Pt_1 vigevano?
Si indicano, quali testimoni, i Signori:
• – C.F. – VIA MIRADOLO 46 – 27038 ROBBIO (PV) Tes_1 CodiceFiscale_1 sui capitoli da 1 a 10;
• sui capitoli da 1 a 10; Controparte_5
• , commerciale di sui capitoli da 1 a 10; Controparte_6 CP_1
6
• - C.F.: – VIA GOBETTI 24 – 27029 Controparte_7 C.F._2
GE (PV), sui capitoli da 1 a 10;
• – C.F.: – VIA DELLE ROSE 1/B – 15053 Testimone_2 C.F._3
CASTELNUOVO IV (AL), sui capitoli da 1 a 10;
• – C.F.: – STRADA VIGNAZZA 22/L – CP_8 C.F._4 [...]
– 27029 GE (PV), sui capitoli da 1 a 10; CP_9
• , firmatario della perizia di parte versata in atti, sui capitoli 8, 9 Controparte_10
e 10;
• AGENTE della GUARDIA di FINANZA Luogotenente c.s. , Via Galilei Persona_2
Galileo, 927029 GE (PV), sui capitoli 11 e 12;
• Interrogatorio formale del Sig. in ordine ai cap. da 1 a 12; Parte_3
Interrogatorio formale dei legali rappresentanti di P. VA , Controparte_1 P.VA_4 corrente in Milano, Via Montefeltro n. 4, Dott. e Dott. sulle Controparte_3 Controparte_4 seguenti circostanze.
13. Vero che, nell'ambito della propria attività commerciale di concessione di noleggio operativo, ha individuato, quale proprio partner commerciale, 4.0 Controparte_1 Pt_2 Pt_1
14. Vero che, nell'ambito della propria attività commerciale, proponeva CP_1 Controparte_1 alla propria clientela, e segnatamente a in locazione il software Softingegn Parte_1 gestionale 100000012F commercializzato da 4.0 Pt_2 CP_2
15. Vero che, con riferimento al software Softingegn gestionale 100000012F, Controparte_1 ometteva di condurre accertamenti tecnici sul prodotto per assicurarsi che corrispondesse
[...] alla richiesta e alle esigenze del locatore?
16. Vero che, con riferimento ai vizi dedotti da relativi al software Parte_1
Softingegn gestionale 100000012F, ometteva di intervenire presso Controparte_1 Pt_2
4.0 quale fornitiore al fine di sincerarsi del corretto adempimento dell'obbligazione? CP_2
17. Vero che è coinvolta anch'essa, insieme a 4.0 nell'indagine a carattere CP_1 Pt_2 CP_2 penale per l'ipotesi di truffa relativa al software Softingegn gestionale 100000012F?” Si chiede disporsi CTU sul software Softingegn gestionale 100000012F, con la formulazione del seguente quesito.
“dica il CTU se il software Softingegn gestionale 100000012F fornito a è Parte_1 tecnicamente funzionante e strutturalmente idoneo al compito per il quale è stato proposto;
dica inoltre il CTU quale è il vizio che comporta malfunzionamento del prodotto, e nello specifico quale
pagina 4 di 13 bug bloccante comporta che “il programma si blocca e non consente di stampare e/o visualizzare tutti i carichi registrati nei mesi a magazzino, e non permette all'incaricato di conoscere l'inventario dei prodotti a magazzino”. Con ogni più ampia riserva istruttoria anche a prova contraria, sia diretta che indiretta, e impregiudicato ogni diritto.
Riservata ogni domanda, azione od eccezione nei confronti del Terzo Ingegni 4.0 .. CP_2
In ogni caso, si chiede la condanna ex art. 96 co. 2 c.p.c. di al pagamento della somma non CP_1 inferiore ad Euro 10.000,00, rimettendosi sul punto alla valutazione e quantificazione equitativa che vorrà determinare il Giudice adito, ai sensi del primo e, in subordine, del terzo comma della norma in commento.
Per Controparte_1
“1. IN VIA PRELIMINARE • dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] ex art. 342 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa Parte_1
2. IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO • rigettare l'atto di appello e tutti i motivi di impugnazione formulati da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5434/2023 del 27.06.2023, R.G. n. 43603/2020, pubblicata il
30.06.2023, dott.ssa Savignano, del Tribunale di Milano
3. IN OGNI CASO • con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio a carico della parte soccombente;
• condannare ex Parte_1 art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento in favore di della somma di Euro 2.000,00, o della CP_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta equa o di giustizia.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14663/2020, emesso in data 09.09.2020, con il quale il Tribunale di Milano, relativamente a due contratti di locazione operativa stipulati tra le parti, ingiungeva il pagamento in favore di ella somma Controparte_1 complessiva di € 23.715,84, di cui € 16.777,44 a titolo di canoni scaduti e € 6.876,00 a titolo di penale, oltre interessi convenzionali e spese, nonché la restituzione dei beni locati.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società locatrice Parte_1 CP_1
alla restituzione delle somme già incassate per canoni e al risarcimento dei danni patiti, in solido con il fornitore 4.0 da liquidarsi in misura non inferiore ad € 120.000,00. Pt_2 CP_2
L'attrice proponeva altresì istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della società fornitrice 4.0 per essere manlevata da ogni responsabilità nei confronti di Pt_2 CP_2 [...]
e per sentirla condannare in solido con al risarcimento Controparte_1 Controparte_1
dei danni patiti.
Con il medesimo atto di citazione la chiedeva altresì la condanna di Parte_1 controparte ai sensi dell'art. 96, comma 1, 2 e 3 c.p.c. pagina 5 di 13 In punto di fatto l'attrice esponeva:
- di avere stipulato con il contratto di locazione operativa di beni mobili Controparte_1
n. 11427764, avente ad oggetto il software Softingegn Gestionale 100000012F, della durata di
60 mesi, verso il canone mensile di € 1.528,00 VA esclusa (doc. 2 – fasc. primo grado) e un contratto supplementare avente ad oggetto l'implementazione moduli del medesimo software
(doc. 3 – fasc. primo grado), della durata di 60 mesi, verso il canone mensile di €764,00, oltre
VA;
- che la società fornitrice Ingegni 4.0. consegnava il software a mezzo di corriere postale CP_2 senza provvedere all'istallazione e al collaudo;
- che il bene presentava fin dall'inizio vizi tali da precluderne ogni utilizzo e di aver tempestivamente comunicato tale circostanza sia alla locatrice Grenke Locazioni S.r.l. sia alla fornitrice Parte_4
- di aver corrisposto esclusivamente il primo canone di locazione per entrambi i contratti per un totale di € 8.388,72;
- di aver ricevuto in data 21.04.2020 e 19.06.2020 raccomandata con la quale Controparte_1
comunicava la risoluzione per inadempimento dei due contratti ed intimato il pagamento
[...] dell'intero corrispettivo pattuito comprendente sia i canoni scaduti non pagati che quelli a scadere per un totale rispettivamente di € 94.981,43 e di € 38.988,40, nonché la restituzione dei beni.
A sostegno della propria opposizione deduceva, dunque, Parte_1
l'inadempimento contrattuale di per aver locato un bene inidoneo Controparte_1 all'uso configurando una fattispecie di aliud pro alio; per mancanza di diligenza e buona fede non avendo verificato le condizioni del bene locato e non essendosi adoperata per rimediare al malfunzionamento;
per non aver agito nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto.
Si costituiva in giudizio Grenke Locazioni S.r.l. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di controparte al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del bene, nonché del maggior danno subito ai sensi delle clausole 14 e 13 del contratto.
Con ordinanza del 31.05.2021 il Tribunale di Milano autorizzava la provvisoria esecutività del decreto opposto e denegava l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Parte_4
pagina 6 di 13 Con sentenza n. 5434/2023, pubblicata in data 30 giugno 2023, il Tribunale rigettava sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale proposte da ritenendo Parte_1 non dimostrato l'asserito inadempimento da parte di Ed invero, i patti Controparte_1 negoziali prevedevano l'esonero da responsabilità della concedente per vizi o difetti del materiale, nonché la rinuncia da parte del conduttore ad avanzare qualunque pretesa risarcitoria nei confronti di per vizi, difetti, o mancanza di qualità (artt. 3 e 7 C.G.C.). Inoltre, sul CP_1 presupposto dell'autonomia dei contratti di fornitura e locazione, nonché in ragione dell'avvenuta sottoscrizione senza alcuna riserva da parte della dei verbali Parte_1
di consegna e accettazione della merce, il giudice riteneva non potesse essere accolta l'eccezione di inadempimento per presunti vizi del bene, nonché quella per non aver agito giudizialmente nei confronti del fornitore. Il Tribunale di Milano, viceversa, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da condannando l'opponente al Controparte_1 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 64.176,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella restituzione del bene locato e di € 45.840,00 a titolo di maggior danno. Il giudice, infine, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da entrambe le parti.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/23, con atto notificato in data 05.09.2023, unitamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza,
[...]
ha proposto appello, chiedendo preliminarmente la rimessione del giudizio al Parte_1
Tribunale ex art. 354 c.p.c., nonché l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Ingegni 4.0.
S.r.l..
In particolare, ha proposto i seguenti motivi di appello: Parte_1
- “Violazione di norme procedurali e violazione del contraddittorio” poiché il giudice, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto provate la consegna e il collaudo del bene, nonostante tali circostanze fossero state contestate da . Avrebbe inoltre Parte_1
violato gli art. 642 e 648 c.p.c. disattendendo l'istanza di revoca e quella di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto a fronte della sopraggiunta notizia circa l'esistenza di indagini penali riguardanti il medesimo software oggetto della locazione. Infine, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità del giudizio in quanto avanzato in pendenza di un procedimento di mediazione tra le parti.
- “Stravolgimento delle risultanze probatorie” poiché il giudice sarebbe incorso in un errore di valutazione delle circostanze di fatto valutando indimostrate quelle addotte dall'opponente, pagina 7 di 13 giungendo così a negare tutte le istanze proposte in merito alla provvisoria esecuzione del decreto opposto e all'autorizzazione alla chiamata del terzo.
- “Gravi contraddizioni logiche” del percorso motivazionale del giudice avendo questi richiamato il principio di buona fede a giustificazione del diritto di ad Controparte_1
ottenere il pagamento dei canoni, ma non anche quale canone di correttezza che la stessa CP_1 avrebbe dovuto tenere nei confronti di . Ancora, l'appellante ha lamentato Parte_1 un'illogicità laddove il giudice ha sostenuto che avrebbe dovuto rifiutare la Parte_1
consegna del bene, pur senza un collaudo che le avrebbe permesso di avvedersi del malfunzionamento. Infine, la sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddizioni logiche ove afferma che avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti del fornitore per Parte_1 poi negare l'autorizzazione a chiamarlo in causa.
- “L'omissione dell'esame di fatti di assoluta rilevanza” relativamente alla disattesa eccezione di inadempimento della concedente per non aver agito giudizialmente nei confronti del fornitore nella parte in cui il giudice ha affermato, tra le altre cose, “Nel caso in esame i vizi, a detta della stessa opponente, erano esistenti e si sono manifestati già al momento della consegna. Epperò, per un verso, la consegna è stata accettata e non rifiutata e, per altro verso, è stata CP_1
informata solo dopo che essa aveva pagato al fornitore il prezzo di acquisto dei beni noleggiati”.
- “Sul dovere di buona fede di e sul travisamento del Giudice della giurisprudenza a CP_1
Sezioni Unite citata dalla stessa Dott.ssa Savignano”. A parere dell'opponente il giudice avrebbe travisato la giurisprudenza di legittimità, che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, imporrebbe un preciso dovere in capo al concedente di agire nei confronti del fornitore nell'interesse dell'utilizzatore.
- “Violazione del diritto di difesa” in quanto il giudice avrebbe rifiutato in maniera apodittica qualsiasi mezzo di prova dedotto dall'opponente non permettendogli di dimostrare i fatti a sostegno della propria difesa.
- “Sulla mancata riconsegna del bene”. Il giudice avrebbe errato a ritenere fondata la domanda riconvenzionale avanzata da Grenke Locazioni e a condannare l'opponente al pagamento dei canoni a scadere e dell'ulteriore maggior danno in quanto, già prima della scadenza del contratto, la avrebbe comunicato a controparte la propria intenzione di Parte_1
restituire il bene (doc n. 10 - fasc. primo grado). Grenke Locazioni, viceversa, non avrebbe mai pagina 8 di 13 dato risposta a tale offerta. Inoltre, l'appellante ha contestato che il software possa aver subito un deterioramento non essendo mai stato usato, con conseguente insussistenza di un danno.
Si è costituita in giudizio GRENKE LOCAZIONI S.R.L. contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 5434/2023 emessa dal Tribunale di Milano. L'appellata ha altresì domandato la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ritenendo che il gravame proposto integrerebbe un abuso del processo da parte di Parte_1
essendo privo di fondamento.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata. L'appello, infatti, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le modifiche richieste nonché gli errori nei quali, secondo l'appellante, sarebbe incorso il Tribunale.
***
L'appello è infondato e va pertanto integralmente rigettato.
- Preliminarmente, la Corte dà atto della circostanza che l'odierna appellante non ha svolto nessuna specifica contestazione rispetto ai patti negoziali e alla loro validità ed efficacia. Ne deriva che le Condizioni Generali dell'Accordo relativo al contratto di locazione oggetto di causa (doc. 2 fascicolo Solazzo di primo grado) sono da ritenersi pacificamente applicabili alle parti. In particolare, per quanto qui di rilievo, si rammenta che la conduttrice Parte_1 ha espressamente esonerato la società locatrice Grenke Locazioni S.r.l. “da ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita, per vizi e/o difetti del Materiale, per mancanza nello stesso delle qualità attese” (art. 3 C.G.C.) ed altresì accettato che “non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale CP_1 presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del Materiale
o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.” (art. 7 C.G.C.).
[...]
, ancora, rinunciava espressamente “ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa Parte_1
di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del
Materiale.” (art. 7 C.G.C.).
pagina 9 di 13 La validità ed efficacia del regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti costituiscono argomento di per sé sufficiente a rigettare la presente impugnazione.
Ciò posto, procedendo più nello specifico alla disamina del primo motivo di gravame, la tesi difensiva dell'appellante si manifesta infondata in quanto priva di consistenza, contraddittoria e non rispondente alle evidenze emerse in atti. In particolare, con riferimento alla prova della consegna e del collaudo del bene, essa è emersa dalla sottoscrizione del documento di trasporto e del verbale di consegna da parte della stessa , la quale dichiarava così la Parte_1 corretta esecuzione del collaudo e l'assenza di vizi ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo. L'odierna appellante non ha disconosciuto tali documenti con i quali accettava il materiale. Essi, pertanto, hanno valore di piena prova di quanto in essi dichiarato, cioè l'avvenuto collaudo e l'assenza di vizi al momento della consegna. Tra l'altro – si sottolinea – quello di procedere “al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il Fornitore o suoi preposti o incaricato, alla verifica e al collaudo del Materiale” costituiva un obbligo espressamente previsto a carico del conduttore (art. 3 C.G.C.).
Quanto all'asserita obliterazione da parte del giudice di primo grado dell'istanza di revoca e di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la Corte rileva come tali richieste siano state esaminate e poi rigettate con approfondita motivazione nell'ordinanza del 24 marzo 2022. In quest'ultima, il giudice correttamente sottolineava che le predette istanze
(fondate sull'asserita pendenza di indagini penali per il reato di truffa da parte del fornitore e del locatore) erano del tutto sfornite di prova, risultando in atti la sola pendenza di indagini penali (originate, peraltro, da una querela sporta dalla stessa nei confronti del fornitore CP_1 per vicende, come in seguito riferito dalla difesa dell'appellata, estranee al contratto oggetto di causa), ma senza che si conoscesse l'ipotesi di reato formulata, i soggetti sottoposti ad indagini o le persone offese. L'allegazione dell'opponente era pertanto giustamente ritenuta meramente assertiva e priva di specifici riscontri.
Infine, quanto alla dedotta improcedibilità del ricorso monitorio per pendenza di un procedimento di mediazione, preliminarmente si rammenta che l'art. 5 comma 4 del d.lgs n.
28/2010 esclude il procedimento monitorio dall'obbligo della mediazione preventiva. Ad ogni modo, l'eccezione sollevata dall'odierna appellante è stata correttamente disattesa dal Tribunale in quanto la procedura conciliativa e il procedimento monitorio avevano un oggetto differente riguardando la prima i vizi del bene e il secondo il pagamento dei canoni di locazione, come peraltro confermato dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
pagina 10 di 13 - Il secondo motivo di gravame è infondato per le medesime argomentazioni sopra svolte circa il motivato e condivisibile rigetto da parte del Tribunale delle istanze avanzate dalla
[...]
. Parte_1
Quanto alla sollevata contestazione circa la denegata chiamata in causa del terzo, si rammenta l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e
l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti, e che, pertanto, ove l'opponente intenda chiamare un terzo non può provvedere direttamente alla sua citazione, ma, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, di essere autorizzato alla chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto
(Cass. n. 21101 del 2015): resta, tuttavia, fermo il principio per cui, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale, con la conseguenza che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può legittimamente rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (Cass. n. 9570 del 2015; conf., Cass. SU n. 4309 del 2010)" (cfr. Cass. Civ. n.
16529/2020 del 31-07-2020). In ragione della discrezionalità del giudice di autorizzare o meno la chiamata del terzo in causa, è da ritenersi infondata la doglianza dell'appellante in quanto la fattispecie concreta non integrava un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
- E' altresì da rigettarsi il terzo motivo di appello in quanto non suffragato da argomentazioni idonee a far emergere la lamentata illogicità del percorso motivazionale del giudice di primo grado, il quale, invece, ha esposto in maniera coerente e approfondita le ragioni che stanno alla base della propria decisione. In particolare, l'appellante trascura di considerare provata la consegna e il collaudo del bene e da ciò deduce erroneamente alcune distonie nella sentenza impugnata. Tuttavia, come ampiamente già esposto, consegna e collaudo risultano dimostrati dalla sottoscrizione da parte di del documento di trasporto e del verbale di Parte_1
consegna.
- Il quarto motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame.
pagina 11 di 13 - Quanto al quinto motivo di appello, la Corte rileva la correttezza dell'interpretazione sostenuta dal Tribunale della giurisprudenza di legittimità richiamata sul punto e le inferenze che ne trae circa le circostanze che comportano il dovere del locatore di agire direttamente nei confronti della società fornitrice. Più in particolare, il Tribunale rileva che tale dovere sussiste solo ove la consegna del bene viziato sia stata rifiutata. Ebbene, come già argomentato, nel caso di specie la consegna è stata accettata e, pertanto, la doglianza dell'appellante è priva di fondamento.
- Parimenti infondato è il motivo di appello che contesta la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da al fine di ottenere un indennizzo per il caso di ritardo nella CP_1 restituzione del bene e dell'eventuale maggior danno. In particolare, l'appellante deduce di aver manifestato la volontà di restituire il bene a Grenke Locazioni tramite comunicazioni via pec e di non aver mai ricevuto riscontro. Tuttavia, a ben vedere, Grenke Locazioni, comunicando la risoluzione del contratto, forniva alla una serie di specifiche e dettagliate Parte_1
istruzioni su come provvedere alla restituzione del bene (doc 10 – fasc. primo grado). In particolare, forniva apposito modulo, indirizzo preciso dove far recapitare il bene, con tanto di offerta di avvalersi di un corriere di fiducia della stessa A completamento delle CP_1
indicazioni fornite, la si rendeva disponibile per ogni eventuale chiarimento fornendo CP_1
apposito contatto (sia telefonico che e-mail) dedicato proprio al servizio di reso dei beni.
Ebbene, , dopo aver affermato di aver l'intenzione di restituire il bene, non Parte_1 vi ha provveduto in alcuna maniera. Per tale ragione, anche l'ultimo motivo d'appello è infondato.
Infine, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'appellata, la
Corte ritiene di doverla rigettare non ravvisandone i presupposti.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 5434/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di Pt_1 Parte_1
andranno poste le spese affrontate da Grenke Locazioni S.r.l. per il giudizio di appello, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in considerazione del valore della causa (tra € 52.001,00 e €
260.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ( € 2.977,00), introduttiva
( € 1.911,00), minimi per quella di trattazione ed istruttoria (€ 2.163,00) e medi pari ad €
5.103,00 per la fase decisoria.
pagina 12 di 13 Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/2023, pubblicata in data Parte_1
30/06/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2.Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2002 in complessivi € 12.154,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
In Milano, nella camera di consiglio del 21.01.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel.
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5/09/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/2023 pubblicata in data 30/06/2023
TRA
C.F. ) con l'Avv. Furio Suvilla Parte_1 P.VA_1
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I. ) con gli Avv. Matteo Majocchi e Matteo Controparte_1 P.VA_2
Molinari
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/2023, pubblicata il
30/06/2023, in materia di “contratti e obbligazioni varie”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n.
5434/2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sez. XIII, in persona del Giudice Dott.ssa
Savignano, in data 27.06.2023, al termine del giudizio avente R.G. 43603/2020 e notificata in data 07/07/2023, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi dedotti e per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio, e previa rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio, come meglio in atto, stante la pendenza della procedura di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, e stante il frazionamento dell'azione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via pregiudiziale e di rito:
Per tutti i motivi di cui in narrativa, ex art. 269 c.p.c., autorizzare a Parte_1 chiamare in causa il Terzo Ingegni 4.0 C.F. e P. VA , PEC CP_2 P.VA_3
corrente in Milano, 20124 – P.zza IV Novembre 7, in persona del Email_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di fornitore del bene oggetto della locazione stipulata tra e per i motivi di cui al presente Controparte_1 Parte_1 atto, e per l'effetto si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art.
269, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, per sentire accertare e dichiarare da codesto Tribunale che la stessa 4.0 è tenuta a Pt_2 CP_2 manlevare per qualsiasi responsabilità nei confronti di Parte_1 [...] connessa ai contratti di locazione operativa azionati ex adverso in via Controparte_1 monitoria, e per sentirla condannare in solido con al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti e patiendi dalla stessa in conseguenza dei gravi vizi Parte_1 relativi al bene oggetto della locazione, somma non inferiore ad Euro 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di esatta quantificazione in corso di giudizio, in ogni caso nei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., salvo ogni maggior danno, o in quell'altra somma, minore o maggiore, risultante di giustizia anche in via equitativa.
Nel merito, in via principale:
Per tutti i motivi sopra esposti, e per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile ex officio, accertare e dichiarare l'inadempimento di controparte, e per l'effetto che nulla è dovuto
a da parte di sia per i canoni scaduti che a Controparte_1 Parte_1 titolo di penale, che per i canoni a scadere, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 14663/2020, avente R.G. 28394/2020, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del
Giudice Dott. Puricelli, in data 09.09.2020, notificato in data 14.10.2020 a mezzo PEC.
Nel merito, via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato l'inadempimento di per tutti i motivi sopra Controparte_1 esposti, e per ogni ulteriore motivo di rito o di merito rilevabile ex officio, dichiarare tenuta, e per l'effetto condannare, P. VA , corrente in Milano, Controparte_1 P.VA_4
Via Montefeltro n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. Controparte_3
pagina 2 di 13 e Dott. a corrispondere a con sede in 27029 Controparte_4 Parte_1
Vigevano (PV), Via Galli n. 23/25/27, (P. VA/C.F. ), in persona del P.VA_1 rappresentante legale pro-tempore Sig. la somma di Euro 8.388,72 a titolo Parte_3 di restituzione della prestazione, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al al saldo effettivo,
e la somma non inferiore ad Euro 120.000,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno, con riserva di esatta quantificazione in corso di giudizio, in ogni caso nei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., salvo ogni maggior danno,
o in quell'altra somma, minore o maggiore, risultante di giustizia anche in via equitativa.
Nel merito, in via gradata:
Autorizzata la chiamata del terzo Ingegni 4.0 nella denegata ipotesi in cui alcuna CP_2 debenza da parte di sia ritenuta in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 tenere indenne e per l'effetto condannare in manleva Parte_1 Parte_4
per i motivi in atti, a corrispondere alla convenuta in opposizione le somme ritenute
[...] dovute.
In ogni caso, per l'effetto dell'inadempimento, accertare e dichiarare che 4.0 è Pt_2 CP_2 tenuta in solido con al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Controparte_1
e per l'effetto, condannare 4.0 in solido con Parte_5 Pt_2 CP_2 [...]
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Controparte_1 Parte_5 nella somma di Euro 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di esatta quantificazione in corso di giudizio, in ogni caso nei termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., salvo ogni maggior danno, o in quell'altra somma, minore o maggiore, risultante di giustizia anche in via equitativa.”
In via istruttoria: Previa, in via preliminare, applicazione dell'art. 354 c.p.c., e quindi, per l'effetto, previa rimessione al Tribunale di prime cure, con ogni ulteriore e più ampia riserva istruttoria, anche di richiesta CTU entro i prefiggendi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., dei quali sin da ora si chiede la concessione, ammettere tutte le istanze istruttorie di parte opponente.
Si riportano le istanze istruttorie avanzate in primo grado:
Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il software Softingegn gestionale 100000012F veniva consegnato presso la sede di tramite corriere? Parte_1
2. Vero che in occasione della consegna di detto software è mancata ogni verifica tecnica o collaudo?
3. Vero che si avvedeva del mancato funzionamento del software Softingegn Parte_1 gestionale 100000012F solo dopo aver adeguato ed aggiornato i propri terminali e sistemi informatici?
5
4. Vero che il reperimento del software da parte di solazzo avveniva tramite ricerca Parte_1 online ove tra i vari prodotti veniva proposto in locazione Softingegn gestionale 100000012F direttamente da CP_1
5. Vero che il tempo necessario per procedere all'adeguamento del sistema informatico ai fini dell'installazione si è protratto fino al mese di dicembre 2019?
6. Vero che il primo tentativo di installazione del software, completo di aggiornamento, risale effettivamente al dicembre 2019?
7. Vero che l'installazione veniva curata da in assenza di qualsiasi altro Parte_6 soggetto collaudatore, facente capo a tanto quanto a CP_1 Pt_2
8. Vero che una volta installato, il software risultava non funzionante? pagina 3 di 13
9. Vero che attraverso la verifica svolta da tecnici specializzati (Dott. ) è risultato il bug Per_1 secondo cui il programma si blocca e non consente di stampare e/o visualizzare tutti i carichi registrati nei mesi a magazzino, e che questo bug bloccante impedisce di conoscere l'inventario dei prodotti a magazzino?
10. Vero che, una volta allineati i sistemi informatici e i dati per uso del nuovo software da parte di emergeva questo “bug” bloccante nella gestione del magazzino, Parte_1 rendendo il gestionale oggetto della locazione del tutto inservibile per le esigenze produttive dell'attrice?
11. Vero che, nelle more della vicenda che qui ci occupa, è emersa un'indagine ad ampio raggio per l'ipotesi di reato di truffa ai danni di numerosi imprenditori che vede coinvolti tanto CP_1 quanto Ingegni, in relazione al medesimo software fornito da Ingegni, avente nome Softingegn gestionale 100000012F?
12. Vero che, nell'ambito di tale indagine, il Sig. veniva convocato e sentito dalla GdF di Pt_1 vigevano?
Si indicano, quali testimoni, i Signori:
• – C.F. – VIA MIRADOLO 46 – 27038 ROBBIO (PV) Tes_1 CodiceFiscale_1 sui capitoli da 1 a 10;
• sui capitoli da 1 a 10; Controparte_5
• , commerciale di sui capitoli da 1 a 10; Controparte_6 CP_1
6
• - C.F.: – VIA GOBETTI 24 – 27029 Controparte_7 C.F._2
GE (PV), sui capitoli da 1 a 10;
• – C.F.: – VIA DELLE ROSE 1/B – 15053 Testimone_2 C.F._3
CASTELNUOVO IV (AL), sui capitoli da 1 a 10;
• – C.F.: – STRADA VIGNAZZA 22/L – CP_8 C.F._4 [...]
– 27029 GE (PV), sui capitoli da 1 a 10; CP_9
• , firmatario della perizia di parte versata in atti, sui capitoli 8, 9 Controparte_10
e 10;
• AGENTE della GUARDIA di FINANZA Luogotenente c.s. , Via Galilei Persona_2
Galileo, 927029 GE (PV), sui capitoli 11 e 12;
• Interrogatorio formale del Sig. in ordine ai cap. da 1 a 12; Parte_3
Interrogatorio formale dei legali rappresentanti di P. VA , Controparte_1 P.VA_4 corrente in Milano, Via Montefeltro n. 4, Dott. e Dott. sulle Controparte_3 Controparte_4 seguenti circostanze.
13. Vero che, nell'ambito della propria attività commerciale di concessione di noleggio operativo, ha individuato, quale proprio partner commerciale, 4.0 Controparte_1 Pt_2 Pt_1
14. Vero che, nell'ambito della propria attività commerciale, proponeva CP_1 Controparte_1 alla propria clientela, e segnatamente a in locazione il software Softingegn Parte_1 gestionale 100000012F commercializzato da 4.0 Pt_2 CP_2
15. Vero che, con riferimento al software Softingegn gestionale 100000012F, Controparte_1 ometteva di condurre accertamenti tecnici sul prodotto per assicurarsi che corrispondesse
[...] alla richiesta e alle esigenze del locatore?
16. Vero che, con riferimento ai vizi dedotti da relativi al software Parte_1
Softingegn gestionale 100000012F, ometteva di intervenire presso Controparte_1 Pt_2
4.0 quale fornitiore al fine di sincerarsi del corretto adempimento dell'obbligazione? CP_2
17. Vero che è coinvolta anch'essa, insieme a 4.0 nell'indagine a carattere CP_1 Pt_2 CP_2 penale per l'ipotesi di truffa relativa al software Softingegn gestionale 100000012F?” Si chiede disporsi CTU sul software Softingegn gestionale 100000012F, con la formulazione del seguente quesito.
“dica il CTU se il software Softingegn gestionale 100000012F fornito a è Parte_1 tecnicamente funzionante e strutturalmente idoneo al compito per il quale è stato proposto;
dica inoltre il CTU quale è il vizio che comporta malfunzionamento del prodotto, e nello specifico quale
pagina 4 di 13 bug bloccante comporta che “il programma si blocca e non consente di stampare e/o visualizzare tutti i carichi registrati nei mesi a magazzino, e non permette all'incaricato di conoscere l'inventario dei prodotti a magazzino”. Con ogni più ampia riserva istruttoria anche a prova contraria, sia diretta che indiretta, e impregiudicato ogni diritto.
Riservata ogni domanda, azione od eccezione nei confronti del Terzo Ingegni 4.0 .. CP_2
In ogni caso, si chiede la condanna ex art. 96 co. 2 c.p.c. di al pagamento della somma non CP_1 inferiore ad Euro 10.000,00, rimettendosi sul punto alla valutazione e quantificazione equitativa che vorrà determinare il Giudice adito, ai sensi del primo e, in subordine, del terzo comma della norma in commento.
Per Controparte_1
“1. IN VIA PRELIMINARE • dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] ex art. 342 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa Parte_1
2. IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO • rigettare l'atto di appello e tutti i motivi di impugnazione formulati da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5434/2023 del 27.06.2023, R.G. n. 43603/2020, pubblicata il
30.06.2023, dott.ssa Savignano, del Tribunale di Milano
3. IN OGNI CASO • con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio a carico della parte soccombente;
• condannare ex Parte_1 art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento in favore di della somma di Euro 2.000,00, o della CP_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta equa o di giustizia.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14663/2020, emesso in data 09.09.2020, con il quale il Tribunale di Milano, relativamente a due contratti di locazione operativa stipulati tra le parti, ingiungeva il pagamento in favore di ella somma Controparte_1 complessiva di € 23.715,84, di cui € 16.777,44 a titolo di canoni scaduti e € 6.876,00 a titolo di penale, oltre interessi convenzionali e spese, nonché la restituzione dei beni locati.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società locatrice Parte_1 CP_1
alla restituzione delle somme già incassate per canoni e al risarcimento dei danni patiti, in solido con il fornitore 4.0 da liquidarsi in misura non inferiore ad € 120.000,00. Pt_2 CP_2
L'attrice proponeva altresì istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della società fornitrice 4.0 per essere manlevata da ogni responsabilità nei confronti di Pt_2 CP_2 [...]
e per sentirla condannare in solido con al risarcimento Controparte_1 Controparte_1
dei danni patiti.
Con il medesimo atto di citazione la chiedeva altresì la condanna di Parte_1 controparte ai sensi dell'art. 96, comma 1, 2 e 3 c.p.c. pagina 5 di 13 In punto di fatto l'attrice esponeva:
- di avere stipulato con il contratto di locazione operativa di beni mobili Controparte_1
n. 11427764, avente ad oggetto il software Softingegn Gestionale 100000012F, della durata di
60 mesi, verso il canone mensile di € 1.528,00 VA esclusa (doc. 2 – fasc. primo grado) e un contratto supplementare avente ad oggetto l'implementazione moduli del medesimo software
(doc. 3 – fasc. primo grado), della durata di 60 mesi, verso il canone mensile di €764,00, oltre
VA;
- che la società fornitrice Ingegni 4.0. consegnava il software a mezzo di corriere postale CP_2 senza provvedere all'istallazione e al collaudo;
- che il bene presentava fin dall'inizio vizi tali da precluderne ogni utilizzo e di aver tempestivamente comunicato tale circostanza sia alla locatrice Grenke Locazioni S.r.l. sia alla fornitrice Parte_4
- di aver corrisposto esclusivamente il primo canone di locazione per entrambi i contratti per un totale di € 8.388,72;
- di aver ricevuto in data 21.04.2020 e 19.06.2020 raccomandata con la quale Controparte_1
comunicava la risoluzione per inadempimento dei due contratti ed intimato il pagamento
[...] dell'intero corrispettivo pattuito comprendente sia i canoni scaduti non pagati che quelli a scadere per un totale rispettivamente di € 94.981,43 e di € 38.988,40, nonché la restituzione dei beni.
A sostegno della propria opposizione deduceva, dunque, Parte_1
l'inadempimento contrattuale di per aver locato un bene inidoneo Controparte_1 all'uso configurando una fattispecie di aliud pro alio; per mancanza di diligenza e buona fede non avendo verificato le condizioni del bene locato e non essendosi adoperata per rimediare al malfunzionamento;
per non aver agito nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto.
Si costituiva in giudizio Grenke Locazioni S.r.l. contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di controparte al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del bene, nonché del maggior danno subito ai sensi delle clausole 14 e 13 del contratto.
Con ordinanza del 31.05.2021 il Tribunale di Milano autorizzava la provvisoria esecutività del decreto opposto e denegava l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Parte_4
pagina 6 di 13 Con sentenza n. 5434/2023, pubblicata in data 30 giugno 2023, il Tribunale rigettava sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale proposte da ritenendo Parte_1 non dimostrato l'asserito inadempimento da parte di Ed invero, i patti Controparte_1 negoziali prevedevano l'esonero da responsabilità della concedente per vizi o difetti del materiale, nonché la rinuncia da parte del conduttore ad avanzare qualunque pretesa risarcitoria nei confronti di per vizi, difetti, o mancanza di qualità (artt. 3 e 7 C.G.C.). Inoltre, sul CP_1 presupposto dell'autonomia dei contratti di fornitura e locazione, nonché in ragione dell'avvenuta sottoscrizione senza alcuna riserva da parte della dei verbali Parte_1
di consegna e accettazione della merce, il giudice riteneva non potesse essere accolta l'eccezione di inadempimento per presunti vizi del bene, nonché quella per non aver agito giudizialmente nei confronti del fornitore. Il Tribunale di Milano, viceversa, accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da condannando l'opponente al Controparte_1 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 64.176,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella restituzione del bene locato e di € 45.840,00 a titolo di maggior danno. Il giudice, infine, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da entrambe le parti.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/23, con atto notificato in data 05.09.2023, unitamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza,
[...]
ha proposto appello, chiedendo preliminarmente la rimessione del giudizio al Parte_1
Tribunale ex art. 354 c.p.c., nonché l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Ingegni 4.0.
S.r.l..
In particolare, ha proposto i seguenti motivi di appello: Parte_1
- “Violazione di norme procedurali e violazione del contraddittorio” poiché il giudice, violando gli artt. 115 e 116 c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto provate la consegna e il collaudo del bene, nonostante tali circostanze fossero state contestate da . Avrebbe inoltre Parte_1
violato gli art. 642 e 648 c.p.c. disattendendo l'istanza di revoca e quella di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto a fronte della sopraggiunta notizia circa l'esistenza di indagini penali riguardanti il medesimo software oggetto della locazione. Infine, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità del giudizio in quanto avanzato in pendenza di un procedimento di mediazione tra le parti.
- “Stravolgimento delle risultanze probatorie” poiché il giudice sarebbe incorso in un errore di valutazione delle circostanze di fatto valutando indimostrate quelle addotte dall'opponente, pagina 7 di 13 giungendo così a negare tutte le istanze proposte in merito alla provvisoria esecuzione del decreto opposto e all'autorizzazione alla chiamata del terzo.
- “Gravi contraddizioni logiche” del percorso motivazionale del giudice avendo questi richiamato il principio di buona fede a giustificazione del diritto di ad Controparte_1
ottenere il pagamento dei canoni, ma non anche quale canone di correttezza che la stessa CP_1 avrebbe dovuto tenere nei confronti di . Ancora, l'appellante ha lamentato Parte_1 un'illogicità laddove il giudice ha sostenuto che avrebbe dovuto rifiutare la Parte_1
consegna del bene, pur senza un collaudo che le avrebbe permesso di avvedersi del malfunzionamento. Infine, la sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddizioni logiche ove afferma che avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti del fornitore per Parte_1 poi negare l'autorizzazione a chiamarlo in causa.
- “L'omissione dell'esame di fatti di assoluta rilevanza” relativamente alla disattesa eccezione di inadempimento della concedente per non aver agito giudizialmente nei confronti del fornitore nella parte in cui il giudice ha affermato, tra le altre cose, “Nel caso in esame i vizi, a detta della stessa opponente, erano esistenti e si sono manifestati già al momento della consegna. Epperò, per un verso, la consegna è stata accettata e non rifiutata e, per altro verso, è stata CP_1
informata solo dopo che essa aveva pagato al fornitore il prezzo di acquisto dei beni noleggiati”.
- “Sul dovere di buona fede di e sul travisamento del Giudice della giurisprudenza a CP_1
Sezioni Unite citata dalla stessa Dott.ssa Savignano”. A parere dell'opponente il giudice avrebbe travisato la giurisprudenza di legittimità, che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, imporrebbe un preciso dovere in capo al concedente di agire nei confronti del fornitore nell'interesse dell'utilizzatore.
- “Violazione del diritto di difesa” in quanto il giudice avrebbe rifiutato in maniera apodittica qualsiasi mezzo di prova dedotto dall'opponente non permettendogli di dimostrare i fatti a sostegno della propria difesa.
- “Sulla mancata riconsegna del bene”. Il giudice avrebbe errato a ritenere fondata la domanda riconvenzionale avanzata da Grenke Locazioni e a condannare l'opponente al pagamento dei canoni a scadere e dell'ulteriore maggior danno in quanto, già prima della scadenza del contratto, la avrebbe comunicato a controparte la propria intenzione di Parte_1
restituire il bene (doc n. 10 - fasc. primo grado). Grenke Locazioni, viceversa, non avrebbe mai pagina 8 di 13 dato risposta a tale offerta. Inoltre, l'appellante ha contestato che il software possa aver subito un deterioramento non essendo mai stato usato, con conseguente insussistenza di un danno.
Si è costituita in giudizio GRENKE LOCAZIONI S.R.L. contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 5434/2023 emessa dal Tribunale di Milano. L'appellata ha altresì domandato la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ritenendo che il gravame proposto integrerebbe un abuso del processo da parte di Parte_1
essendo privo di fondamento.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata. L'appello, infatti, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le modifiche richieste nonché gli errori nei quali, secondo l'appellante, sarebbe incorso il Tribunale.
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L'appello è infondato e va pertanto integralmente rigettato.
- Preliminarmente, la Corte dà atto della circostanza che l'odierna appellante non ha svolto nessuna specifica contestazione rispetto ai patti negoziali e alla loro validità ed efficacia. Ne deriva che le Condizioni Generali dell'Accordo relativo al contratto di locazione oggetto di causa (doc. 2 fascicolo Solazzo di primo grado) sono da ritenersi pacificamente applicabili alle parti. In particolare, per quanto qui di rilievo, si rammenta che la conduttrice Parte_1 ha espressamente esonerato la società locatrice Grenke Locazioni S.r.l. “da ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento del Fornitore in relazione ad omissioni o ritardi nella consegna pattuita, per vizi e/o difetti del Materiale, per mancanza nello stesso delle qualità attese” (art. 3 C.G.C.) ed altresì accettato che “non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale CP_1 presenza di vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi in cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del Materiale
o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso previsto.” (art. 7 C.G.C.).
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, ancora, rinunciava espressamente “ad avanzare verso il Locatore qualsiasi pretesa Parte_1
di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del
Materiale.” (art. 7 C.G.C.).
pagina 9 di 13 La validità ed efficacia del regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti costituiscono argomento di per sé sufficiente a rigettare la presente impugnazione.
Ciò posto, procedendo più nello specifico alla disamina del primo motivo di gravame, la tesi difensiva dell'appellante si manifesta infondata in quanto priva di consistenza, contraddittoria e non rispondente alle evidenze emerse in atti. In particolare, con riferimento alla prova della consegna e del collaudo del bene, essa è emersa dalla sottoscrizione del documento di trasporto e del verbale di consegna da parte della stessa , la quale dichiarava così la Parte_1 corretta esecuzione del collaudo e l'assenza di vizi ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo. L'odierna appellante non ha disconosciuto tali documenti con i quali accettava il materiale. Essi, pertanto, hanno valore di piena prova di quanto in essi dichiarato, cioè l'avvenuto collaudo e l'assenza di vizi al momento della consegna. Tra l'altro – si sottolinea – quello di procedere “al momento della consegna del materiale ed in contraddittorio con il Fornitore o suoi preposti o incaricato, alla verifica e al collaudo del Materiale” costituiva un obbligo espressamente previsto a carico del conduttore (art. 3 C.G.C.).
Quanto all'asserita obliterazione da parte del giudice di primo grado dell'istanza di revoca e di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la Corte rileva come tali richieste siano state esaminate e poi rigettate con approfondita motivazione nell'ordinanza del 24 marzo 2022. In quest'ultima, il giudice correttamente sottolineava che le predette istanze
(fondate sull'asserita pendenza di indagini penali per il reato di truffa da parte del fornitore e del locatore) erano del tutto sfornite di prova, risultando in atti la sola pendenza di indagini penali (originate, peraltro, da una querela sporta dalla stessa nei confronti del fornitore CP_1 per vicende, come in seguito riferito dalla difesa dell'appellata, estranee al contratto oggetto di causa), ma senza che si conoscesse l'ipotesi di reato formulata, i soggetti sottoposti ad indagini o le persone offese. L'allegazione dell'opponente era pertanto giustamente ritenuta meramente assertiva e priva di specifici riscontri.
Infine, quanto alla dedotta improcedibilità del ricorso monitorio per pendenza di un procedimento di mediazione, preliminarmente si rammenta che l'art. 5 comma 4 del d.lgs n.
28/2010 esclude il procedimento monitorio dall'obbligo della mediazione preventiva. Ad ogni modo, l'eccezione sollevata dall'odierna appellante è stata correttamente disattesa dal Tribunale in quanto la procedura conciliativa e il procedimento monitorio avevano un oggetto differente riguardando la prima i vizi del bene e il secondo il pagamento dei canoni di locazione, come peraltro confermato dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
pagina 10 di 13 - Il secondo motivo di gravame è infondato per le medesime argomentazioni sopra svolte circa il motivato e condivisibile rigetto da parte del Tribunale delle istanze avanzate dalla
[...]
. Parte_1
Quanto alla sollevata contestazione circa la denegata chiamata in causa del terzo, si rammenta l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: "nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e
l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti, e che, pertanto, ove l'opponente intenda chiamare un terzo non può provvedere direttamente alla sua citazione, ma, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, di essere autorizzato alla chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto
(Cass. n. 21101 del 2015): resta, tuttavia, fermo il principio per cui, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale, con la conseguenza che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può legittimamente rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (Cass. n. 9570 del 2015; conf., Cass. SU n. 4309 del 2010)" (cfr. Cass. Civ. n.
16529/2020 del 31-07-2020). In ragione della discrezionalità del giudice di autorizzare o meno la chiamata del terzo in causa, è da ritenersi infondata la doglianza dell'appellante in quanto la fattispecie concreta non integrava un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
- E' altresì da rigettarsi il terzo motivo di appello in quanto non suffragato da argomentazioni idonee a far emergere la lamentata illogicità del percorso motivazionale del giudice di primo grado, il quale, invece, ha esposto in maniera coerente e approfondita le ragioni che stanno alla base della propria decisione. In particolare, l'appellante trascura di considerare provata la consegna e il collaudo del bene e da ciò deduce erroneamente alcune distonie nella sentenza impugnata. Tuttavia, come ampiamente già esposto, consegna e collaudo risultano dimostrati dalla sottoscrizione da parte di del documento di trasporto e del verbale di Parte_1
consegna.
- Il quarto motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di gravame.
pagina 11 di 13 - Quanto al quinto motivo di appello, la Corte rileva la correttezza dell'interpretazione sostenuta dal Tribunale della giurisprudenza di legittimità richiamata sul punto e le inferenze che ne trae circa le circostanze che comportano il dovere del locatore di agire direttamente nei confronti della società fornitrice. Più in particolare, il Tribunale rileva che tale dovere sussiste solo ove la consegna del bene viziato sia stata rifiutata. Ebbene, come già argomentato, nel caso di specie la consegna è stata accettata e, pertanto, la doglianza dell'appellante è priva di fondamento.
- Parimenti infondato è il motivo di appello che contesta la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da al fine di ottenere un indennizzo per il caso di ritardo nella CP_1 restituzione del bene e dell'eventuale maggior danno. In particolare, l'appellante deduce di aver manifestato la volontà di restituire il bene a Grenke Locazioni tramite comunicazioni via pec e di non aver mai ricevuto riscontro. Tuttavia, a ben vedere, Grenke Locazioni, comunicando la risoluzione del contratto, forniva alla una serie di specifiche e dettagliate Parte_1
istruzioni su come provvedere alla restituzione del bene (doc 10 – fasc. primo grado). In particolare, forniva apposito modulo, indirizzo preciso dove far recapitare il bene, con tanto di offerta di avvalersi di un corriere di fiducia della stessa A completamento delle CP_1
indicazioni fornite, la si rendeva disponibile per ogni eventuale chiarimento fornendo CP_1
apposito contatto (sia telefonico che e-mail) dedicato proprio al servizio di reso dei beni.
Ebbene, , dopo aver affermato di aver l'intenzione di restituire il bene, non Parte_1 vi ha provveduto in alcuna maniera. Per tale ragione, anche l'ultimo motivo d'appello è infondato.
Infine, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'appellata, la
Corte ritiene di doverla rigettare non ravvisandone i presupposti.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 5434/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di Pt_1 Parte_1
andranno poste le spese affrontate da Grenke Locazioni S.r.l. per il giudizio di appello, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 in considerazione del valore della causa (tra € 52.001,00 e €
260.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ( € 2.977,00), introduttiva
( € 1.911,00), minimi per quella di trattazione ed istruttoria (€ 2.163,00) e medi pari ad €
5.103,00 per la fase decisoria.
pagina 12 di 13 Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5434/2023, pubblicata in data Parte_1
30/06/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2.Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2002 in complessivi € 12.154,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
In Milano, nella camera di consiglio del 21.01.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
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