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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5841/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to COVRE MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
COVRE MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale del 04/06/2018, omologato con decreto
Cron. n. 5625/2018 del 03/07/2018 – R.G. 1078/2018 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente
1 autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “il dott. verserà a titolo Parte_2
di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di 800,00 (ottocento/00) euro, soggetti a rivalutazione
ISTAT, a far data dalla prima scadenza successiva al deposito del ricorso;
la Sig.ra si impegna a trasferire, a prezzo simbolico, al dott. Parte_1
od a terzi che verranno dallo stesso indicati, entro 3 mesi dal deposito Pt_2
del presente ricorso, la quota di 150,00 (centocinquanta/00) euro della società
“Effegi di Crovato Cristina & C. S.a.s.”, con sede legale in Pordenone (PN),
Vicolo Forni Vecchi 4/a, C.F. ”. P.IVA_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 21/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
206/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
2 comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pordenone (PN), in data Parte_1 Controparte_1
20/04/1992;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 29, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5841/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to COVRE MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
COVRE MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale del 04/06/2018, omologato con decreto
Cron. n. 5625/2018 del 03/07/2018 – R.G. 1078/2018 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con i seguenti figli: , nato il [...] e , Persona_1 Persona_2
nata il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente
1 autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “il dott. verserà a titolo Parte_2
di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di 800,00 (ottocento/00) euro, soggetti a rivalutazione
ISTAT, a far data dalla prima scadenza successiva al deposito del ricorso;
la Sig.ra si impegna a trasferire, a prezzo simbolico, al dott. Parte_1
od a terzi che verranno dallo stesso indicati, entro 3 mesi dal deposito Pt_2
del presente ricorso, la quota di 150,00 (centocinquanta/00) euro della società
“Effegi di Crovato Cristina & C. S.a.s.”, con sede legale in Pordenone (PN),
Vicolo Forni Vecchi 4/a, C.F. ”. P.IVA_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 21/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
206/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
2 comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pordenone (PN), in data Parte_1 Controparte_1
20/04/1992;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n. 29, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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