Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di Lavoro iscritta al N. 19714 / 2023. R.G. , promossa da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. CASCONE Parte_1 C.F._1
IRENE Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro rapp.to/a e Controparte_1
difeso/a dagli avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, LOMBARDO CONCETTA
ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente Controparte_2
Oggetto :Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di PO in funzione di giudice del lavoro chiedendo di a) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti i provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS del ricorrente e, quindi, sicuramente quelli ottenuti con le comunicazioni datoriali del 15.06.11, 14.06.13, 9.06.14 e
26.05.2015, con riferimento ai periodi indicati, o dei provvedimenti che si riterranno illegittimi per le motivazioni in narrativa, nonché la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per aver leso il diritto del lavoratore al lavoro ed alla retribuzione;
b) In via principale, condannare la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari all'intero importo a titolo di retribuzione ordinaria spettante nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa, oltre accessori
e ritenute previdenziali ed oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle
c) In via subordinata e nella denegata ipotesi, condannare la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari all'importo risultante dalla differenza fra la retribuzione ordinaria spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa, oltre accessori e ritenute previdenziali ed oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo, da quantificare poi in separata sede o a mezzo CTU qualora fosse ritenuto necessario;
d) Condannare in ogni caso la società resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari alla somma che l'Ill.mo Giudice del Lavoro dovesse ritenere equa o di giudizio nel corso dell'istruttoria in base al Suo prudente apprezzamento;
e) Con l'emissione di ogni provvedimento che l'Ill.mo Giudice del Lavoro dovesse ritenere necessario alla definizione del presente procedimento e consequenziale alla ricostruzione della fattispecie concreta, in ossequio ai principi
e alla normativa in materia;
f) Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo, con varie argomentazioni in fatto e in diritto, il rigetto del ricorso. Eccepiva tra l'altro “ in via preliminare, dichiarare inammissibile, o comunque non fondata, la domanda del ricorrente;
; rigettare il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese,diritti ed onorari”
Dopo il fallimento di una soluzione transattiva della lite, veniva concesso termine alle parti per il deposito di note illustrative.
All'udienza odierna la causa, risolvibile in punto di diritto, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivazione in fatto ed in diritto.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al riguardo il Giudice ritiene di poter aderire convintamente all'orientamento già espresso dal
Tribunale di PO in numerose decisioni ( tra le altre sentenze n. 3883/2022, Giudice Urzini, n.
846/21 Giudice Armato;
Bonfiglio n. 2935/2021,Ghionni n. 1876/2021 , Bile n.6638/2020 ), le cui motivazioni devono essere in questa sede espressamente richiamate , anche in applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della identità delle questioni sollevate dalle parti e della totale sovrapponibilità delle situazioni in fatto e in diritto dedotte.
Va preliminarmente rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, diverse e distinte sono le censure mosse dall'istante: 1) La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2) La non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, stante la mancanza di un'effettiva rotazione.
Quanto alla prima censura giova rilevare che, com'è noto, la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art.1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Tuttavia, il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»).
L'art. 2 del citato d.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione (v. in particolare il comma 5 dell'art. 2 cit.). La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del d.P.R. n. 218 del
2000 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez.
VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e
18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017. In linea con il citato indirizzo, deve dunque ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione.
Tale disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del
1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: “a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004,
n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass 19 agosto 2003, n. 12137; Cass 18 maggio 2006 n.
11660..)”. La Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass., Sez. Un., sentenza n. 302/2000).
E ancora: “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. È evidente che un siffatto criterio non risponde alla lettera della norma e alle sue finalità chiarite dalla citata sentenza delle SS.UU.” (Cass., sentenza n. 7720/2004, con richiamo ai principi enunciati dalla sopra citata sentenza n. 302/2000 delle Sezioni
Unite).
E' stato, altresì, affermato che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione ed in ordine all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto l'illegittimità dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le "esigenze tecniche, organizzative e produttive", non essendo consentito che l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale)” (Sez. L, Sentenza n. 7459 del 14/05/2012). In definitiva, l'omessa comunicazione alle
OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere – anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, a cui si ritiene di aderire,
l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto. È, invero, consolidato il principio secondo cui “in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione
è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate”
(ex multis, Cass. civ. 26587/2011; 4886/2015; 7728/2016). Sul punto è, peraltro, recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 10.03.2020 n. 6761, nella quale viene ribadito: “..è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8.
Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre
2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari
e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015,
n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886) " (Cass. 15994/2016 cit.); che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Sul punto è, peraltro, recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
10.03.2020 n. 6761, nella quale viene ribadito: “... è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti.
Con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame,
Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato
(Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). A)Dall'esame della documentazione in atti, si evince che la società ha avviato la procedura CIG dal
9 novembre 2009 al 8 novembre 2010; ed ancora la procedura di Cassa Integrazione in Deroga dal 9 novembre 2010 al 09 luglio 2011; che dopo, a decorrere dal 10 luglio 2011 al 09 luglio 2013 in perdurante difficoltà economica ed industriale, l'azienda ha dovuto fare ricorso nel 2013 e 2014 a due proroghe dell'ammortizzatore sociale su indicato e, precisamente la prima per dodici mesi
(10.07.2013 - 09-07.2014 Decreto n. 78408 del 22.01.2014) e la seconda sempre per dodici mesi consecutivi (10.7.2014 al 09.07.2015 Decreto n. 89313 del 09.04.2015); che con comunicazione del
26.05.2015 la società convenuta faceva istanza di CIGS per il periodo a partire dal 11.08.2015 al
10.08.2017 (decreti n. 92476 del 19.10.2015; 96444 e 98986 del 18.04.2017) fino a giungere al luglio
2018.
Applicando i riferiti principi al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la società
ha adottato nei confronti dell'odierno ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione CP_3
del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria, sulla base delle comunicazioni e degli accordi sindacali allegati in ricorso.
In particolare, lo stabilimento della , di PO, presso cui ha pacificamente lavorato il CP_3
ricorrente nel periodo indicato in ricorso, è stato interessato da diversi periodi di CIGS dal 2009 al
2017.
In tali periodi, il ricorrente è stato richiamato in servizio soltanto per i periodi risultanti dalla documentazione in atti. Come già evidenziato, non solo i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ma anche le modalità della rotazione, rientranti nel contenuto obbligatorio della comunicazione e consultazione sindacale di cui all'art. 5 l. 164/75, devono presentare il carattere della “specificità”, ossia della idoneità ad operare la selezione ed al contempo a verificare in concreto la corrispondenza della scelta effettuata ai criteri indicati, altrimenti essi esprimerebbero solo un generico indirizzo e non soddisferebbero né la lettera né la finalità delle norma (Cass. civ. n. 26394/2016). E' stato altresì affermato che: “la rilevata inidoneità dei criteri indicati nella comunicazione di apertura a consentire la individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, determinando la illegittimità della procedura di CIGS è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del lavoratore che sulla base di tale illegittima procedura sia stato sospeso” (Cass. sez. lav., 15/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep.
15/10/2018), n.25737).
Nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011, si legge: “[…] Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di
24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi […]”, (cfr. doc. in prod. parte resistente).
Successivamente, con l'accordo sindacale del 29.06.2011 tra la convenuta e le OO.SS., in sede di esame congiunto, venivano individuati i criteri per la rotazione del personale: “[…] nell'ambito di tali incontri saranno ricercate, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le soluzioni atte a realizzare, per i lavoratori della Plastics Components and Modules Automotive S.p.a., una distribuzione equilibrata nell'avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la conseguente rotazione del personale. La suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_1
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro
[...]
fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”, (cfr. doc. in prod. parte resistente). Ebbene, dalla lettura delle comunicazioni e degli accordi riportati (relativi al periodo da giugno 2011 a luglio 2013), si riscontra l'assoluta genericità delle formule adottate dall'azienda resistente;
genericità e mancanza di chiarezza che, a parere di questo giudicante (ed in conformità con precedenti giudizi analoghi espressi dai
Giudici di questo Tribunale e della Corte di Appello del distretto sopraindicati), rendono impossibile la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi, tradendo la voluntas legis come sopra esposta.
In particolare, la comunicazione del 2011 fa riferimento alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle “mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori”.
Queste espressioni rivelano un'assoluta genericità ed indeterminatezza delle comunicazioni in questioni, che non permettono di rintracciare i criteri in base ai quali sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente.
Ed invero, è principio consolidato quello secondo cui la rilevata inidoneità dei criteri indicati nella comunicazione di apertura a consentire la individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, determinando la illegittimità della procedura di CIGS, è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del lavoratore che sulla base di tale illegittima procedura sia stato sospeso, ciò in ragione degli effetti pregiudizievoli che il lavoratore subisce dal comportamento datoriale (Cass. sez. lav., 15/10/2018
n.25737).
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori.
Quanto detto porta a rilevare la genericità ed indeterminatezza della comunicazione diavvio della procedura posto che, dalla lettura del predetto documento, non risulta affatto chiaro quali siano stati i criteri in base ai quali sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente.
In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative, atti ad identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili”, contenuto nella predetta comunicazione, non può, invero, ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse (ad es. mediante il riferimento espresso al diagramma di polivalenza, richiamato nella memoria difensiva di parte resistente) non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
Ed, invero: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. Cass. n. 7720/2004 cit.).
Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha ritenuto che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni.
Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione (Cass. 2216/16). Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n.
25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta, ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non
è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a fronte della CP_3 scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'istante, non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della CIGS per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di PO, ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento - e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione - ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata, tuttavia, al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. Ed, in effetti, non è contestato che, sebbene per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS anche degli stessi istanti e che, quindi, la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta. Ne consegue che il datore di lavoro si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi, facoltà che, nel corso del periodo di
CIGS, è stata effettivamente esercitata (la circostanza è pacifica in causa).
Quindi la avrebbe dovuto individuare fin da subito (cioè nella prima comunicazione di avvio CP_3
della procedura) i criteri specifici idonei a individuare le specifiche modalità di rotazione dei lavoratori sospesi. Al contrario, pur essendo stato previsto un unico criterio per individuare i lavoratori da sospendere (tutti i lavoratori dello stabilimento di PO), la rotazione tra i lavoratori sospesi è stata prevista soltanto in via eventuale, con riferimento a un presupposto del tutto generico
(“avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”).
Giova, altresì, rilevare che il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio era totalmente discrezionale, con un generico riferimento alle mansioni ed alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive”, senza chiarire in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità”.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” CP_3
richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, Cont nella produzione: della componentistica per il Ducato prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati ed ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” - pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. - la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi
ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria organizzazione CP_3
produttiva (v. memoria difensiva, sul punto). Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono alla individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. Conoscibilità ex ante che, nel caso di specie, va certamente esclusa, alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del
15.6.2011.
Va, quindi, disattesa - rispetto al primo vizio di legittimità della procedura denunciato - l'eccezione di carenza di interesse ad agire del lavoratore, posto che la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 non può ritenersi idonea, per le ragioni sopra esposte, al soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e verificabilità della scelta dei lavoratori da ruotare.
Giova anche precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il vizio qui riscontrato non può ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. A tale proposito la Suprema
Corte nella sentenza sopra cit. ha ribadito che: “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori ...” (Cass. 6761/2020 cit.).
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra indicata (Cass. n. 6761/2020) “a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato
e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. n. 4886 del 2015, Cass. n. 18895 del 2014, Cass. 14/5/2012, n.
7459 del 2012). Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass. n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta, ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la
L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8
(ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016);
Tale illegittimità dei provvedimenti concessori dell'intervento di integrazione salariale determina il sorgere, per i lavoratori ricorrenti, di una posizione di diritto soggettivo, potendo chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della C.I.G.S., dell'inadempimento datoriale in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., ciò in quanto è venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale (cfr. Cass. nn. 19618/2011; 11263/1998).
Ed infatti, dalla lettura della comunicazioni di avvio del 15.06.2011 emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione di una possibilità di deroga legata, tuttavia, al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
Del resto, dagli atti è emerso che, sebbene per brevissimi periodi, vi è stato il rientro di alcuni lavoratori (tra cui anche gli odierni ricorrenti) dalla CIGS e che, quindi, la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta.
La quindi, avrebbe dovuto individuare, fin da subito i criteri specifici idonei a Controparte_5
individuare le specifiche modalità di rotazione dei lavoratori sospesi.
In conseguenza di quanto fin qui esposto, dunque, il comportamento dell'odierna resistente, relativamente alla comunicazioni del 15.06.2011, configura una violazione dell'art. 1, co. 7 e 8, L. n. 223/91, determinando l'illegittimità del ricorso alla CIGS per il periodo predetto, con conseguente diritto dei ricorrenti alle differenze tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento in CIGS, percepito.
B)Ad esiti diversi si perviene, invece, con riferimento al periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria avviato per effetto della proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
In tale circostanza, infatti, l'applicazione dei principi sopra richiamati fa pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle fin qui riportate, essendo stati rispettati i vincoli di cui alla L. n. 223/91.
A tal proposito, viene in rilievo la comunicazione di avvio del 14 giugno 2013, in cui si legge: “[…]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di PO si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area IO (218 operai, 10 impiegati); Area GI (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti
i lavoratori sospesi […]” (cfr. doc.in prod. parte resistente).
A parere del giudicante, dalla lettura della comunicazione riportata, si evince (contrariamente a quanto valutato relativamente al periodo antecedente) che la stessa presenti elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
In particolare, i lavoratori sono individuati in ragione dell'appartenenza a una determinata area di attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” nell'ambito di ciascuna Area di attività ivi indicata. Deve ritenersi, dunque, che l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non sia stata decisa in modo arbitrario, ma con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
Ed, invero, si riportano i passaggi più rilevanti della predetta comunicazione: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione
a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
Vengono, quindi, indicate le “aree di attività” relative allo stabilimento di PO (area Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati) - Area logistica (23 operai, 12 impiegati) - Area qualità (22 operai, 7 impiegati) - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati) – Area IO (218 operai,
10 impiegati) - Area GI (348 operai, 15 impiegati). E ancora: “Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …” Pertanto, in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna
Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ed, invero, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”). Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo arbitrario bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.). Va, quindi, evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_3
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di CIGS, analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della CIGS per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015)
e nella successiva e richiesta di CIGS per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 31.12.2016), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante delle modalità della rotazione.
In ultima analisi, residua l'esame dell'ulteriore doglianza sollevata dai ricorrenti, relativa all'applicazione concreta dei suddetti criteri.
Va premesso che dalla documentazione in atti risulta, durante l'intero periodo di CIGS, che i ricorrenti hanno lavorato un numero cospicuo di giornate. Ebbene, la genericità dei rilevi mossi dai ricorrenti,
i quali si limitano ad asserire che pur avendo mansioni di operai generici e nonostante la parità di inquadramento, equivalenza di mansioni e fungibilità di mansioni con gli altri lavoratori, non sono mai stati richiamati al lavoro se non per qualche sporadico giorno, determina l'inammissibilità della doglianza.
A ben vedere, infatti, qualora i ricorrenti si fossero voluti dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (id est: violazione dei criteri di rotazione), avrebbero dovuto allegare nei ricorsi introduttivi il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio degli altri lavoratori (a parità di mansioni) e le giornate dagli stessi effettivamente lavorate.
In conclusione, a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile Accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Va, quindi, riconosciuta la legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 31.05.2017 e successive proroghe, mentre va ribadita la illegittimità della sospensione per genericità dei criteri di rotazione indicati con esclusivo riferimento al periodo dal 10.07.2011 al 9.7.2013. In ordine alle conseguenze della violazione della disciplina di cui alla L. n. 223/91, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle specifiche modalità della rotazione, configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico–giuridico.
Il datore di lavoro sarà, quindi, tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di sospensione del rapporto per effetto della CIGS, riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (v. Cass.
11263/98).
La corrispondente somma deve essere riconosciuta previo accertamento incidentale della illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla corresponsione in suo favore del trattamento di integrazione salariale.
È stato altresì chiarito che questa illegittimità comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: “[…] La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. […]” (cfr. Cass., n. 13926/2001). Da tale importo andranno chiaramente espunti solo quei giorni risultanti dalla documentazione versata in atti dalla convenuta nei quali i ricorrenti risultano rientrati in servizio per rotazione, giorni per i quali alcuna differenza va riconosciuta (doc in prod. parte resistente).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va parzialmente accolta e, accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del ricorrente dal 10.07.2011 al
09/07/2013 la va condannata al pagamento di una somma pari alla differenza tra la Controparte_5
retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito.
Per i motivi esposti spettano al ricorrente alla ricorrente che ne ha fatto richiesta con missiva agli atti le differenze maturate dal 10.07.2011 al 09/07/2013, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In punto di spese, il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: -in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del ricorrenti dal 10.07.2011 al 09.07.2013 e condanna la in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.t., al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante agli stessi dal 10.07.2011 al 09/07/2013 ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
-rigetta per il resto i ricorsi
- compensa per i ¾ tra ricorrente e Controparte_1
e spese di lite e condanna la medesima convenuta in persona del l.r.p.t. alla rifusione, in favore
[...]
del ricorrente, del residuo che liquida in complessivi euro 1.000,00 (oltre al rimborso del contributo unificato versato) oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario
PO, 16.04.2025 ore 14:45
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Adele Di Lorenzo