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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1351 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 avente ad oggetto: accertamento negativo del credito vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Partita IVA: Parte_1
, rappresentata e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed P.IVA_1
Edgardo Riccardi ed elettivamente domi-ciliato presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale
Isola A/7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E già P. IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 incorporante la in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Ciro Controparte_3
Senatore e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via G. Marconi n. 34, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: Come da udienza del 06.03.2025.
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 al fine di sentir accertare l'indebita applicazione di oneri e spese in proprio danno a titolo Controparte_1 di interessi usurari, indebita capitalizzazione nonché illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto in esecuzione del rapporto di conto corrente n. 18968” stipulato il 15/07/1992 con l'allora
[...]
. Controparte_2
Incardinato il giudizio, si è regolarmente costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo altresì la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza della domanda per difetto di prova.
Instaurato il contraddittorio, il GI ha disposto procedersi a CTU contabile.
Acquisito l'elaborato peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento delle somme – asseritamente – indebitamente percepite da
[...] in esecuzione del citato rapporto, con conseguente ricalcolo del saldo finale. CP_1
Ebbene, provata ed incontestata è la conclusione del rapporto di conto corrente n. 18968” del 15/07/1992 ed è altrettanto incontestata la circostanza per cui il medesimo fosse ancora in essere al momento della proposizione della domanda.
Tuttavia, non essendo stata proposta una domanda di ripetizione dell'indebito ma esclusivamente di accertamento negativo, quanto precede non spiega alcun effetto in ordine alla sua ammissibilità.
Ciò premesso, a sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto: a) applicazione di interessi ultralegali;
b) illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
b) applicazione di oneri e spese non dovute, specie per quanto concerne la CMS.
A sostegno della propria pretesa quest'ultima ha prodotto il contratto originario e quanto agli estratti conto, gli stessi non coprono l'intero arco di durata dei rapporti, essendo stata depositati solo quelli relativi al periodo dal 01/01/1994 al 30/04/2013 ed infine consulenza tecnica espletata nell'ambito di un procedimento per ATP conciliativo precedentemente intercorso tra le parti.
A fronte di tale produzione documentale è stata comunque disposta consulenza d'ufficio e ciò in primo luogo in quanto la consulenza tecnica prodotta, sebbene in sé rituale, non aveva tenuto conto dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dalla resistente, cosicché, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso e dei mutamenti giurisprudenziali del pari intervenuti, è stato ritenuto indispensabile procedere ad un nuovo accertamento peritale che sarà dunque posto a fondamento della presente decisione .
Ciò chiarito, giovi a questo punto richiamare la costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia di onere della prova.
In siffatti giudizi vige l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto – da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito
e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo"
(cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077). Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Nel caso di specie il contratto è stato redatto in forma scritta e ritualmente prodotto;
quanto invece agli estratti conto, come già affermato, sono stati depositati solo quelli relativi al periodo dal 01/01/1994 al 30/04/2013.
Trattasi di serie pressoché completa che consente dunque di circoscrivere l'accertamento a tale arco temporale.
In proposito il Tribunale richiama il più recente orientamento giurisprudenziale che esclude la indispensabile produzione della serie integrale degli estratti conto ai fini della prova della domanda, potendosi far ricorso anche ad elementi istruttori ulteriori, purchè ovviamente la produzione documentale sia tale da consentire, per così dire, di colmare la lacuna anche eventualmente desumendo dagli stessi elementi per il tramite di una consulenza tecnica (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020: “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare CP_1 le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte”).
In tal senso dunque la consulenza ammessa ed espletata non può dirsi esplorativa.
Tanto precisato, veniamo ora alle risultanze dell'accertamento peritale.
Il Consulente ha dunque circoscritto il suo accertamento al solo arco temporale oggetto di deposito documentale, partendo dal saldo ivi attestato.
Per quanto attiene alla eccepita usurarietà degli interessi applicati, la stessa è stata esclusa (cfr. pag. 18 CTU).
I Consulente d'Ufficio richiamata la condivisibile metodologia di cui alle istruzioni della Banca d'Italia, ha così concluso “Quindi, dalle innanzi tabelle si evince che le condizioni economiche pattuite tra le parti nei contratti versati in atti sono al di sotto della soglia usuraria ai sensi della Legge n. 108/96”.
In proposito è bene chiarire che ai fini della valutazione della natura usuraria dell'interesse applicato, la scrivente aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la commissione di massimo scoperto (così come di oneri economici di simile natura) non può semplicisticamente essere considerata ai fini del calcolo del TAEG, e ciò in quanto la commissione di massimo scoperto è pattuita in contratto per assolvere, da un lato, alla finalità di garantire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto di conseguire dal negozio.
Tale clausola dunque non costituisce una remunerazione in favore della banca, ma, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Ciò comporta che tale commissione non può essere computata ai fini della verifica di usurarietà, essendo collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (cfr. Tribunale Vasto sez. I, 02/10/2023,
n.293). La domanda di accertamento va in parte qua rigettata.
Quanto poi alla eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, il CTU ha riscontrato l'applicazione di una asimmetrica capitalizzazione fino al 23.7.2009 e pertanto dovrà escludersi “qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi fino alla data del 23/07/2009 ed effettuando quella trimestrale per il periodo successivo, considerata la legittima pattuizione di quella reciproca con la sottoscrizione del contratto di affidamento dell'apertura di credito in conto corrente di Euro 30.000,00 del 24/07/2009” .
Infine, in riferimento alla dedotta nullità della CMS così come di ulteriori commissioni applicate per indeterminatezza delle stesse, il CTU ha innanzitutto, condivisibilmente, concluso per la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto pattuita solo nella misura e non anche nella sua modalità di calcolo, dovendosi pertanto ritenere pattuita in maniera indeterminata e dunque illegittima.
Del pari illegittima è stata l'applicazione della commissione istruttoria veloce, addebitata dalla a partire CP_1 dal 31/12/2012, poiché non pattuita tra le parti;
alle medesime conclusioni si giunge poi quanto alle ulteriori spese e tutti gli altri oneri (commissione per affidamento) applicati dalla resistente, poiché non CP_1 espressamente convenute.
Concludendo dunque, la domanda di accertamento proposta da parte attrice va solo parzialmente accolta, limitatamente alle eccezioni concernenti la illegittima capitalizzazione, applicazione di CMS e spese indeterminate come meglio indicate supra.
Con riferimento poi alla quantificazione delle somme indebitamente percepite, si dovrà tener necessariamente conto dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta da non essendo certamente la Controparte_1 stessa limitata ai soli casi di domanda di pagamento.
In proposito si richiamano ancora una volta le condivisibili conclusioni del Consulente d'ufficio che, previo accertamento delle rimesse di natura solutoria intervenute nel corso del rapporto e dunque della prescrizione maturata fino al primo atto interruttivo certo, ha concluso per un saldo finale pari ad euro 31.633,94 in favore di Parte_1 Parte_1
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, sono compensate nella misura del 30% tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca ed il mutamento quadro giurisprudenziale rispetto al momento dell'introduzione della domanda;
il restante importo segue il principio della soccombenza ed è liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I. Accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito con riconoscimento di un saldo al 30/04/2013 pari Euro 31.633,94, in favore di Parte_1
e previa declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c e per illegittima applicazione
[...] della CMS, spese e capitalizzazione;
II. Compensa le spese di lite tra le parti, nella misura del 30% e condanna parte resistente al pagamento del restante importo, già liquidato in misura ridotta, pari ad euro 8.000,00 in favore della ricorrente, oltre accessori di legge e con attribuzione;
III. Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono suddivise nella misura del
30% a carico della ricorrente e 70% a carico di Controparte_1
Nocera Inferiore, 06.06.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1351 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 avente ad oggetto: accertamento negativo del credito vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Partita IVA: Parte_1
, rappresentata e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed P.IVA_1
Edgardo Riccardi ed elettivamente domi-ciliato presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale
Isola A/7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E già P. IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 incorporante la in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Ciro Controparte_3
Senatore e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via G. Marconi n. 34, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Conclusioni: Come da udienza del 06.03.2025.
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 al fine di sentir accertare l'indebita applicazione di oneri e spese in proprio danno a titolo Controparte_1 di interessi usurari, indebita capitalizzazione nonché illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto in esecuzione del rapporto di conto corrente n. 18968” stipulato il 15/07/1992 con l'allora
[...]
. Controparte_2
Incardinato il giudizio, si è regolarmente costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo altresì la prescrizione del diritto e nel merito l'infondatezza della domanda per difetto di prova.
Instaurato il contraddittorio, il GI ha disposto procedersi a CTU contabile.
Acquisito l'elaborato peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento delle somme – asseritamente – indebitamente percepite da
[...] in esecuzione del citato rapporto, con conseguente ricalcolo del saldo finale. CP_1
Ebbene, provata ed incontestata è la conclusione del rapporto di conto corrente n. 18968” del 15/07/1992 ed è altrettanto incontestata la circostanza per cui il medesimo fosse ancora in essere al momento della proposizione della domanda.
Tuttavia, non essendo stata proposta una domanda di ripetizione dell'indebito ma esclusivamente di accertamento negativo, quanto precede non spiega alcun effetto in ordine alla sua ammissibilità.
Ciò premesso, a sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto: a) applicazione di interessi ultralegali;
b) illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
b) applicazione di oneri e spese non dovute, specie per quanto concerne la CMS.
A sostegno della propria pretesa quest'ultima ha prodotto il contratto originario e quanto agli estratti conto, gli stessi non coprono l'intero arco di durata dei rapporti, essendo stata depositati solo quelli relativi al periodo dal 01/01/1994 al 30/04/2013 ed infine consulenza tecnica espletata nell'ambito di un procedimento per ATP conciliativo precedentemente intercorso tra le parti.
A fronte di tale produzione documentale è stata comunque disposta consulenza d'ufficio e ciò in primo luogo in quanto la consulenza tecnica prodotta, sebbene in sé rituale, non aveva tenuto conto dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dalla resistente, cosicché, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso e dei mutamenti giurisprudenziali del pari intervenuti, è stato ritenuto indispensabile procedere ad un nuovo accertamento peritale che sarà dunque posto a fondamento della presente decisione .
Ciò chiarito, giovi a questo punto richiamare la costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia di onere della prova.
In siffatti giudizi vige l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto – da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito
e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo"
(cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077). Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui "Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Nel caso di specie il contratto è stato redatto in forma scritta e ritualmente prodotto;
quanto invece agli estratti conto, come già affermato, sono stati depositati solo quelli relativi al periodo dal 01/01/1994 al 30/04/2013.
Trattasi di serie pressoché completa che consente dunque di circoscrivere l'accertamento a tale arco temporale.
In proposito il Tribunale richiama il più recente orientamento giurisprudenziale che esclude la indispensabile produzione della serie integrale degli estratti conto ai fini della prova della domanda, potendosi far ricorso anche ad elementi istruttori ulteriori, purchè ovviamente la produzione documentale sia tale da consentire, per così dire, di colmare la lacuna anche eventualmente desumendo dagli stessi elementi per il tramite di una consulenza tecnica (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020: “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare CP_1 le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte”).
In tal senso dunque la consulenza ammessa ed espletata non può dirsi esplorativa.
Tanto precisato, veniamo ora alle risultanze dell'accertamento peritale.
Il Consulente ha dunque circoscritto il suo accertamento al solo arco temporale oggetto di deposito documentale, partendo dal saldo ivi attestato.
Per quanto attiene alla eccepita usurarietà degli interessi applicati, la stessa è stata esclusa (cfr. pag. 18 CTU).
I Consulente d'Ufficio richiamata la condivisibile metodologia di cui alle istruzioni della Banca d'Italia, ha così concluso “Quindi, dalle innanzi tabelle si evince che le condizioni economiche pattuite tra le parti nei contratti versati in atti sono al di sotto della soglia usuraria ai sensi della Legge n. 108/96”.
In proposito è bene chiarire che ai fini della valutazione della natura usuraria dell'interesse applicato, la scrivente aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la commissione di massimo scoperto (così come di oneri economici di simile natura) non può semplicisticamente essere considerata ai fini del calcolo del TAEG, e ciò in quanto la commissione di massimo scoperto è pattuita in contratto per assolvere, da un lato, alla finalità di garantire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e, dall'altro, per compensare il venir meno dei vantaggi che il mutuante aveva previsto di conseguire dal negozio.
Tale clausola dunque non costituisce una remunerazione in favore della banca, ma, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Ciò comporta che tale commissione non può essere computata ai fini della verifica di usurarietà, essendo collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (cfr. Tribunale Vasto sez. I, 02/10/2023,
n.293). La domanda di accertamento va in parte qua rigettata.
Quanto poi alla eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, il CTU ha riscontrato l'applicazione di una asimmetrica capitalizzazione fino al 23.7.2009 e pertanto dovrà escludersi “qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi fino alla data del 23/07/2009 ed effettuando quella trimestrale per il periodo successivo, considerata la legittima pattuizione di quella reciproca con la sottoscrizione del contratto di affidamento dell'apertura di credito in conto corrente di Euro 30.000,00 del 24/07/2009” .
Infine, in riferimento alla dedotta nullità della CMS così come di ulteriori commissioni applicate per indeterminatezza delle stesse, il CTU ha innanzitutto, condivisibilmente, concluso per la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto pattuita solo nella misura e non anche nella sua modalità di calcolo, dovendosi pertanto ritenere pattuita in maniera indeterminata e dunque illegittima.
Del pari illegittima è stata l'applicazione della commissione istruttoria veloce, addebitata dalla a partire CP_1 dal 31/12/2012, poiché non pattuita tra le parti;
alle medesime conclusioni si giunge poi quanto alle ulteriori spese e tutti gli altri oneri (commissione per affidamento) applicati dalla resistente, poiché non CP_1 espressamente convenute.
Concludendo dunque, la domanda di accertamento proposta da parte attrice va solo parzialmente accolta, limitatamente alle eccezioni concernenti la illegittima capitalizzazione, applicazione di CMS e spese indeterminate come meglio indicate supra.
Con riferimento poi alla quantificazione delle somme indebitamente percepite, si dovrà tener necessariamente conto dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta da non essendo certamente la Controparte_1 stessa limitata ai soli casi di domanda di pagamento.
In proposito si richiamano ancora una volta le condivisibili conclusioni del Consulente d'ufficio che, previo accertamento delle rimesse di natura solutoria intervenute nel corso del rapporto e dunque della prescrizione maturata fino al primo atto interruttivo certo, ha concluso per un saldo finale pari ad euro 31.633,94 in favore di Parte_1 Parte_1
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, sono compensate nella misura del 30% tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca ed il mutamento quadro giurisprudenziale rispetto al momento dell'introduzione della domanda;
il restante importo segue il principio della soccombenza ed è liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
I. Accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito con riconoscimento di un saldo al 30/04/2013 pari Euro 31.633,94, in favore di Parte_1
e previa declaratoria di nullità parziale del contratto di c/c e per illegittima applicazione
[...] della CMS, spese e capitalizzazione;
II. Compensa le spese di lite tra le parti, nella misura del 30% e condanna parte resistente al pagamento del restante importo, già liquidato in misura ridotta, pari ad euro 8.000,00 in favore della ricorrente, oltre accessori di legge e con attribuzione;
III. Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono suddivise nella misura del
30% a carico della ricorrente e 70% a carico di Controparte_1
Nocera Inferiore, 06.06.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo