CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8358/2021 proposto da: A.C. Soluzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mauro Bottoni che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SA NO;
-ricorrente - contro Unipolsai Assicurazioni S.p.a. in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Domenico Vizzone che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonché contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 6382 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 03/03/2023 AL RA;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 657/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons. Lina RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 657 pubblicata in data 15 gennaio 2021, la Sesta Sezione Civile-3 della Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibili i ricorsi proposti, autonomamente, dalla A.C. Soluzioni S.r.l. e da RA AL, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19544\2018, pubblicata il 12 ottobre 2018, all'esito di un giudizio relativo alla cessione della quota parte di un credito vantato da RA AL nei confronti di UGF Assicurazioni S.p.a. (già Unipol S.p.A. ed ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) alla A.C. Soluzioni S.r.l., per l'importo di euro 540,00, relativo al costo del noleggio di una autovettura sostitutiva di quella danneggiata in un sinistro, verificatosi il 20 ottobre 2010. 2. Il giudizio di appello si era concluso con la condanna di RA AL a corrispondere, in favore della A.C. Soluzioni S.r.l., il predetto importo, oggetto della cessione del credito. 3. A seguito dell'impugnazione della sentenza di appello, la Corte di cassazione, con l'ordinanza qui impugnata per revocazione, ha dichiarato l'improcedibilità dei due ricorsi, poiché gli stessi, proposti rispettivamente il principale dalla AL ed il successivo dalla A.C. Soluzioni S.r.l., risultavano depositati oltre la scadenza del termine di venti giorni dall'ultima notifica, di cui all'art. 369, co. 1 c.p.c., quindi l'iscrizione a ruolo effettuata da entrambe le ricorrenti, 2 principale e incidentale risultava tardiva. Oltre a ciò, il ricorso di A. C. Soluzioni s.r.l. non risultava neppure notificato alla controparte prima dell'iscrizione a ruolo. 4. Avverso l'ordinanza con la quale si è dichiarata l'improcedibilità dei ricorsi, la A.C. Soluzioni S.r.l. (d'ora innanzi, A.C.) propone ricorso per revocazione, ex art. 391-bis, sulla base di due motivi di impugnazione, denunciando l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di Cassazione erroneamente affermato la tardività del deposito del ricorso. 5. Si è costituita, depositando controricorso, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., mentre l'intimata RA AL non ha svolto attività difensive in questa sede. 6. La causa è stata avviata alla trattazione all'udienza pubblica del 26 ottobre 2022. 7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 8. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali chiede si dichiari l'inammissibilità del proposto ricorso per revocazione, atteso che entrambi i ricorsi originari non risulta che siano stati mai notificati alla controparte UnipolSai Ass.ni s.p.a., ed avendo chiesto la A.C. Soluzioni di essere autorizzata a rinnovare la notifica solo in vista dell'udienza, laddove si trattava di attività il cui espletamento non necessitava di autorizzazione. Il Procuratore aggiunge che, comunque, la nuova iniziativa si poneva al di là dei margini per una utile ripresa del procedimento notificatorio. Aggiunge che la sentenza di appello, non essendo stata proposta impugnazione da parte della ricorrente in revocazione, che non ha mai notificato alla sua controparte il ricorso per cassazione, è ormai 3 passata in giudicato, quindi ciò fa venir meno ogni interesse della ricorrente alla decisione del presente ricorso revocatorio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per "erronea applicazione dell'art. 369, co. 1 c.p.c.". Deduce di aver regolarmente e tempestivamente presentato, per l'iscrizione a ruolo, in data 17 giugno 2019, il ricorso unitamente alle ricevute della spedizione della notifica del medesimo, effettuata a mezzo posta, che in quel momento si riteneva regolarmente portata a buon fine. Sostiene (nella precedente parte del ricorso per revocazione, espositiva dei fatti di causa) che solo successivamente al deposito del ricorso ha avuto contezza del fatto che la notifica, effettuata alla Unipol Assicurazioni S.p.A., che la ricorrente riteneva essere andata a buon fine in data 28 maggio 2019, in base alle risultanze del sito delle Poste Italiane, non si era perfezionata, poiché il plico, contenente il ricorso, le era stato restituito con la dicitura: "consegnato all'utente aperto e ridato al postino perché dichiarato non essere il destinatario". Ciò posto, la società ricorrente, a seguito della fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, per il giorno 26 novembre 2020, aveva depositato una memoria, in data 20 novembre 2020, con la quale, stante il mancato perfezionamento della notifica del ricorso alla compagnia di assicurazioni, chiedeva termine per il rinnovo della medesima, nonché, il 25 novembre 2020, aveva depositato il plico originale del ricorso, recante l'attestazione del mancato perfezionamento della notifica. 4 2. Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la "mancata integrazione del contraddittorio", perché la Corte non le avrebbe concesso il termine per la rinnovazione della notifica richiesto nei confronti della Unipol Assicurazioni S.p.A., con l'istanza di autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso contenuta nella memoria del 20 novembre 2020, laddove si dava atto della restituzione del plico con relata negativa da parte di Poste italiane. 3. Ripercorrendo la vicenda processuale, la sentenza di appello è stata pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 ottobre 2018. Il ricorso per cassazione veniva notificato il 28 maggio 2019, e presentato in cancelleria da A.C. per l'iscrizione a ruolo il 17 giugno 2019. A quella data risultava già iscritto a ruolo avverso la stessa sentenza il ricorso di RA AL, per cui anche al ricorso di A.C. veniva assegnato lo stesso numero di ruolo, 17360 2019. Tempo dopo (la ricorrente non precisa quando), il plico contenente il ricorso da notificarsi ad Unilpolsai veniva restituito ad A.C. con la dicitura: "consegnato all'utente aperto e ridato al postino perché dichiarato non essere il destinatario". Solo con le memorie difensive depositate in vista dell'adunanza, fissata a circa un anno e mezzo di distanza dalla iscrizione a ruolo, la ricorrente segnala che il suo ricorso risulta non notificato e chiede termine per rinnovare la notifica. La Corte, con l'ordinanza qui impugnata per revocazione, dichiarava improcedibili entrambi i ricorsi, ovvero sia quello di A.C., sia quello, iscritto a ruolo per primo, della AL. 4. Ciò premesso, il ricorso è del tutto inammissibile, in quanto non invoca neppure la configurabilità di una delle ipotesi tassative di revocazione previste dall'articolo 395 c.p.c.. 5. Il primo motivo è inammissibile. 5 La decisione qui impugnata per revocazione è stata emessa a seguito di una proposta che rilevava l'improcedibilità. La questione della procedibilità o meno del ricorso era dunque divenuta oggetto di controversia e tanto comporta che il preteso errore revocatorio ha riguardato un punto controverso su cui la Corte ha comunque pronunciato e preso posizione, col provvedimento qui impugnato per revocazione. Pertanto si tratta di una decisione in diritto, non ulteriormente criticabile con lo strumento della revocazione, idoneo solo a segnalare, nell'ipotesi richiamata di cui al n. 4, gli errori di fatto che non abbiano costituito un punto controverso oggetto di decisione. 6. Il secondo motivo, relativo al difetto di contraddittorio, non denuncia, anch'esso, l'esistenza di un errore revocatorio. Gli altri rilievi contenuti nel ricorso attengono al merito del giudizio di legittimità, che non è stato celebrato stante la dichiarata improcedibilità del ricorso. Da un lato, quindi, non è neppure ipotizzata la sussistenza di un errore di fatto, dall'altro le questioni della procedibilità o improcedibilità del ricorso, tempestività o intempestività del deposito dei ricorsi notificati sono state oggetto di discussione nel giudizio, in cui le parti hanno avuto posizioni contrapposte. L'ordinanza impugnata sul punto è frutto di una valutazione e non può essere impugnata per errore di fatto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 26 ottobre 2022
-ricorrente - contro Unipolsai Assicurazioni S.p.a. in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Domenico Vizzone che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonché contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 6382 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 03/03/2023 AL RA;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 657/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons. Lina RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 657 pubblicata in data 15 gennaio 2021, la Sesta Sezione Civile-3 della Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibili i ricorsi proposti, autonomamente, dalla A.C. Soluzioni S.r.l. e da RA AL, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19544\2018, pubblicata il 12 ottobre 2018, all'esito di un giudizio relativo alla cessione della quota parte di un credito vantato da RA AL nei confronti di UGF Assicurazioni S.p.a. (già Unipol S.p.A. ed ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) alla A.C. Soluzioni S.r.l., per l'importo di euro 540,00, relativo al costo del noleggio di una autovettura sostitutiva di quella danneggiata in un sinistro, verificatosi il 20 ottobre 2010. 2. Il giudizio di appello si era concluso con la condanna di RA AL a corrispondere, in favore della A.C. Soluzioni S.r.l., il predetto importo, oggetto della cessione del credito. 3. A seguito dell'impugnazione della sentenza di appello, la Corte di cassazione, con l'ordinanza qui impugnata per revocazione, ha dichiarato l'improcedibilità dei due ricorsi, poiché gli stessi, proposti rispettivamente il principale dalla AL ed il successivo dalla A.C. Soluzioni S.r.l., risultavano depositati oltre la scadenza del termine di venti giorni dall'ultima notifica, di cui all'art. 369, co. 1 c.p.c., quindi l'iscrizione a ruolo effettuata da entrambe le ricorrenti, 2 principale e incidentale risultava tardiva. Oltre a ciò, il ricorso di A. C. Soluzioni s.r.l. non risultava neppure notificato alla controparte prima dell'iscrizione a ruolo. 4. Avverso l'ordinanza con la quale si è dichiarata l'improcedibilità dei ricorsi, la A.C. Soluzioni S.r.l. (d'ora innanzi, A.C.) propone ricorso per revocazione, ex art. 391-bis, sulla base di due motivi di impugnazione, denunciando l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di Cassazione erroneamente affermato la tardività del deposito del ricorso. 5. Si è costituita, depositando controricorso, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., mentre l'intimata RA AL non ha svolto attività difensive in questa sede. 6. La causa è stata avviata alla trattazione all'udienza pubblica del 26 ottobre 2022. 7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 8. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali chiede si dichiari l'inammissibilità del proposto ricorso per revocazione, atteso che entrambi i ricorsi originari non risulta che siano stati mai notificati alla controparte UnipolSai Ass.ni s.p.a., ed avendo chiesto la A.C. Soluzioni di essere autorizzata a rinnovare la notifica solo in vista dell'udienza, laddove si trattava di attività il cui espletamento non necessitava di autorizzazione. Il Procuratore aggiunge che, comunque, la nuova iniziativa si poneva al di là dei margini per una utile ripresa del procedimento notificatorio. Aggiunge che la sentenza di appello, non essendo stata proposta impugnazione da parte della ricorrente in revocazione, che non ha mai notificato alla sua controparte il ricorso per cassazione, è ormai 3 passata in giudicato, quindi ciò fa venir meno ogni interesse della ricorrente alla decisione del presente ricorso revocatorio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per "erronea applicazione dell'art. 369, co. 1 c.p.c.". Deduce di aver regolarmente e tempestivamente presentato, per l'iscrizione a ruolo, in data 17 giugno 2019, il ricorso unitamente alle ricevute della spedizione della notifica del medesimo, effettuata a mezzo posta, che in quel momento si riteneva regolarmente portata a buon fine. Sostiene (nella precedente parte del ricorso per revocazione, espositiva dei fatti di causa) che solo successivamente al deposito del ricorso ha avuto contezza del fatto che la notifica, effettuata alla Unipol Assicurazioni S.p.A., che la ricorrente riteneva essere andata a buon fine in data 28 maggio 2019, in base alle risultanze del sito delle Poste Italiane, non si era perfezionata, poiché il plico, contenente il ricorso, le era stato restituito con la dicitura: "consegnato all'utente aperto e ridato al postino perché dichiarato non essere il destinatario". Ciò posto, la società ricorrente, a seguito della fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, per il giorno 26 novembre 2020, aveva depositato una memoria, in data 20 novembre 2020, con la quale, stante il mancato perfezionamento della notifica del ricorso alla compagnia di assicurazioni, chiedeva termine per il rinnovo della medesima, nonché, il 25 novembre 2020, aveva depositato il plico originale del ricorso, recante l'attestazione del mancato perfezionamento della notifica. 4 2. Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la "mancata integrazione del contraddittorio", perché la Corte non le avrebbe concesso il termine per la rinnovazione della notifica richiesto nei confronti della Unipol Assicurazioni S.p.A., con l'istanza di autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso contenuta nella memoria del 20 novembre 2020, laddove si dava atto della restituzione del plico con relata negativa da parte di Poste italiane. 3. Ripercorrendo la vicenda processuale, la sentenza di appello è stata pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 ottobre 2018. Il ricorso per cassazione veniva notificato il 28 maggio 2019, e presentato in cancelleria da A.C. per l'iscrizione a ruolo il 17 giugno 2019. A quella data risultava già iscritto a ruolo avverso la stessa sentenza il ricorso di RA AL, per cui anche al ricorso di A.C. veniva assegnato lo stesso numero di ruolo, 17360 2019. Tempo dopo (la ricorrente non precisa quando), il plico contenente il ricorso da notificarsi ad Unilpolsai veniva restituito ad A.C. con la dicitura: "consegnato all'utente aperto e ridato al postino perché dichiarato non essere il destinatario". Solo con le memorie difensive depositate in vista dell'adunanza, fissata a circa un anno e mezzo di distanza dalla iscrizione a ruolo, la ricorrente segnala che il suo ricorso risulta non notificato e chiede termine per rinnovare la notifica. La Corte, con l'ordinanza qui impugnata per revocazione, dichiarava improcedibili entrambi i ricorsi, ovvero sia quello di A.C., sia quello, iscritto a ruolo per primo, della AL. 4. Ciò premesso, il ricorso è del tutto inammissibile, in quanto non invoca neppure la configurabilità di una delle ipotesi tassative di revocazione previste dall'articolo 395 c.p.c.. 5. Il primo motivo è inammissibile. 5 La decisione qui impugnata per revocazione è stata emessa a seguito di una proposta che rilevava l'improcedibilità. La questione della procedibilità o meno del ricorso era dunque divenuta oggetto di controversia e tanto comporta che il preteso errore revocatorio ha riguardato un punto controverso su cui la Corte ha comunque pronunciato e preso posizione, col provvedimento qui impugnato per revocazione. Pertanto si tratta di una decisione in diritto, non ulteriormente criticabile con lo strumento della revocazione, idoneo solo a segnalare, nell'ipotesi richiamata di cui al n. 4, gli errori di fatto che non abbiano costituito un punto controverso oggetto di decisione. 6. Il secondo motivo, relativo al difetto di contraddittorio, non denuncia, anch'esso, l'esistenza di un errore revocatorio. Gli altri rilievi contenuti nel ricorso attengono al merito del giudizio di legittimità, che non è stato celebrato stante la dichiarata improcedibilità del ricorso. Da un lato, quindi, non è neppure ipotizzata la sussistenza di un errore di fatto, dall'altro le questioni della procedibilità o improcedibilità del ricorso, tempestività o intempestività del deposito dei ricorsi notificati sono state oggetto di discussione nel giudizio, in cui le parti hanno avuto posizioni contrapposte. L'ordinanza impugnata sul punto è frutto di una valutazione e non può essere impugnata per errore di fatto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 26 ottobre 2022