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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile
R.G. 1163/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 3.6.2021, promossa con atto di citazione da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, che agisce in proprio ed in qualità di capogruppo e mandataria del Parte_2
raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la medesima e la Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Mirco Di Bonaventura del foro di Teramo;
Parte_3
appellante
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
1 assistita dall'avv. Enrico Gaz del foro di Venezia;
Persona_1
appellato
Oggetto: “Appalto di opere pubbliche”; appello avverso la sentenza n. 679/2021 del Tribunale di
Treviso, emessa in data 14.4.2021 e notificata in data 26.4.2021.
CONCLUSIONI
- per l'appellante Parte_1
“nel merito, reiterando la propria richiesta istruttoria, in particolare di esperimento di una consulenza tecnica, confermando le domande già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, si chiede di:
a) riconoscere il diritto dell'appaltatore alle richieste di cui alle riserve iscritte a tutto il SAL n. 2
e per l'effetto condannare il al pagamento dell'importo di € Controparte_1
1.098.576,02 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre ad IVA, se dovuta come per legge;
b) dichiarare dovuti rivalutazione e pagamento degli interessi legali e moratori ai sensi del D.
Lgs. 231/2002 sugli importi suddetti, maturati e maturandi fino al saldo;
c) con il riconoscimento degli oneri e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- per l'appellato Controparte_1
“- in via principale: respingere siccome irrito, inammissibile e/o comunque infondato il gravame ex adverso proposto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso: respingere tutte le domande attoree, siccome irrite, inammissibili e/o comunque infondate;
2 - come generale norma: con integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, a favore della concludente ivi comprese le spese di C.T.U. Controparte_2
e di CTP.
- in istruttoria:
A) in strettissimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover riformare, anche solo parzialmente, la sentenza appellata e non dovesse ritenere già provate per tabulas e/o comunque pacifiche le circostanze sulle quali l'Amministrazione Comunale convenuta ha prudenzialmente chiesto l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria istruttoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2) c.p.c., disporsi – in parziale revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 23.07.2020 – l'espletamento delle medesime prove orali;
B) si richiamano i documenti già prodotti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso il chiedendo Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento delle spettanze di cui alle riserve iscritte fino a tutto lo Stato di Avanzamento
Lavori n. 2, e per l'effetto la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'importo di €
1.098.576,02, oltre a rivalutazione ed interessi legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
Premesso di aver stipulato il 28.4.2018, in qualità di capogruppo e mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla medesima attrice e dalla mandante
[...]
il contratto n. 9137 rep. del 27.4.2018 con il Comune di avente ad Parte_3 CP_1
oggetto i lavori di “Miglioramento sismico della sede del Municipio e del Centro operativo comunale”, rappresentava che in corso d'opera erano sorte problematiche, dovute a colpa dell'ente, determinanti maggiori oneri in capo all'appaltatrice; essa aveva ugualmente proceduto
3 all'esecuzione dei lavori, iscrivendo al primo e secondo SAL, secondo le modalità tipiche di cui al D. Lgs. 50/2016, le riserve riferite alle problematiche e ai maggiori oneri riferibili alle contabilizzazioni occorse nel lasso temporale ricompreso tra la data di consegna dei lavori e la data del secondo SAL, malgrado i lavori non fossero stati ancora ultimati.
Viste le riserve, il aveva avviato il procedimento di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016, CP_1
concluso con esito negativo a causa dell'omessa formulazione di proposte transattive da parte dell'ente; l'attrice, dunque, agiva in giudizio domandando il riconoscimento dei maggiori oneri a suo favore, rievocando, nell'atto introduttivo, l'intero contenuto delle riserve apposte negli atti contabili:
- Riserva n. 1: ridotta produttività dal 15.5.2018 al 5.6.2018 a causa della ritardata consegna dei lavori, comportante un danno economico a carico della ditta appaltatrice pari ad € 116.947,87;
- Riserva n. 2: ridotta produttività a partire dal 5.6.2018 al 22.6.2018, intercorso tra la seconda consegna parziale e la consegna definitiva dei lavori, il cui quantum risarcitorio
è pari ad €59.599,37;
- Riserva n. 4: ridotta produttività dal 5.6.2018 al 22.6.2018, riferita agli impedimenti e/o interferenze sorte dopo la definitiva consegna integrale dei lavori, che ne avrebbero rallentato e/o resa più onerosa l'esecuzione, quantificato in € 290.969,65;
- Riserva n. 5: mancato allibramento della lavorazione costituita dalla demolizione a macchie di leopardo del copriferro per i setti interessati da rifodere, comportante la una richiesta economica pari ad € 18.460,37. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 43;
- Riserva n. 6: mancato allibramento del sovrapprezzo richiesto per le casserature,
4 costituito dalla differenza tra l'importo contabilizzato per tale voce dall'Amministrazione nella perizia di variante, e la cifra richiesta per la medesima lavorazione, quantificato in
€ 397.496,88. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo
SAL sub riserva n. 44;
- Riserva n. 7: mancato allibramento della lavorazione costituita da “demolizione massetti, cappa in C.A. e pignatte in laterizio per attraversamento solai”, comportante la una richiesta economica pari ad € 37.660,04. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 45;
- Riserva n. 11: mancata contabilizzazione del sovrapprezzo richiesto per la “Demolizione di strutture verticali per taglio setti in C.A.”, pari ad € 36.873,20. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 47;
- Riserva n. 13: mancato allibramento della “demolizione delle fodere in laterizio per ingrossamento pareti in c.a.”, per l'importo di € 10.234. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 49;
- Riserva n. 32: ridotta produttività nel secondo SAL dal 19.10.2018 al 07.01.2019, riferita alla persistenza, durante i lavori intercorsi in detto periodo, di una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione degli stessi, cui sarebbe conseguita un'asserita minore produttività pari ad € 36.361,73;
- Riserve nn. 43 – 44 – 45 – 47 – 49: confermanti quanto statuito nelle riserve nn. 5 – 6 –
7 – 11 – 13;
- Riserva n. 53: maggiori oneri conseguiti e non allibrati per la fornitura e posa in opera delle plafoniere per responsabilità esclusiva della stazione appaltante, per un importo pari ad €16.126,27;
5 - Riserva n. 54: maggiori oneri conseguiti per la sistemazione dei danni consequenziali alle infiltrazioni di acque a causa della rottura dei discendenti celati nella muratura, per un importo pari ad € € 25.435,62;
- Riserva n. 55: omessa contabilizzazione della lavorazione inerente alla demolizione del copriferro e protezione delle armature esistenti, per un importo pari ad €52.411,02.
Il costituendosi, eccepiva la tardività delle riserve amministrative, Controparte_1
nn. 1-2-4-32, e dunque la decadenza delle pretese ad esse correlate. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle tesi attoree, domandando, in conclusione, il rigetto delle domande avanzate da . Pt_1
Con sentenza n. 679/2021 emessa il 14.4.2021, depositata in Cancelleria il 15.4.2021, il
Tribunale di Treviso rigettava le domande proposte da , e per l'effetto condannava Parte_1
quest'ultima al pagamento in favore del delle spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale ha rilevato che le tre riserve con cui l'appaltatrice lamentava la ridotta produttività del cantiere per consegna parziale (nn. 1-2-4) non risultavano specificamente formalizzate nei primi atti idonei a riceverle, ossia i verbali di consegna dei lavori del 15.5.2018, del 5.6.2018 e del 22.6.2018, provocando la decadenza dell'appaltatore, e rendendo irrilevante la successiva esplicazione delle riserve medesime, in data 21.11.2018, ossia nel termine di quindici giorni posteriori alla sottoscrizione con riserva del primo SAL, avvenuta in data 8.11.2018. In egual modo, la riserva n. 32, compresa nel secondo SAL e relativa alla condizione di disagio operativo per responsabilità ed esigenze proprie della stazione appaltante, avrebbe dovuto, secondo il giudice di prime cure, essere esplicata in replica agli ordini di servizio, e non già denunziata in data 5.2.2019, ossia dopo la sottoscrizione del secondo SAL, avvenuto il 24.1.2019.
6 Con riguardo alle rimanenti riserve, aventi natura più prettamente contabile, il Tribunale ha rilevato che l'attrice si era limitata a riportare nell'atto di citazione stralci del contraddittorio tecnico intercorso con la direzione lavori, senza tuttavia svolgere allegazioni circostanziate recanti gli elementi utili a valutare l'effettiva consistenza dei maggiori oneri sofferti,
l'imputabilità soggettiva dei ritardi, l'incidenza delle lamentate interferenze, ovvero ancora la necessità per l'esecuzione a regola d'arte di talune lavorazioni aggiuntive o più onerose, di cui aveva domandato il riconoscimento. L'attrice non aveva dunque assolto, secondo il Tribunale, all'onere di allegazione e di compiuta esplicazione delle ragioni fondanti le pretese avanzate, che, alla luce del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c., non può ritenersi soddisfatto mediante il rinvio al contenuto dei documenti allegati, con la conseguenza che il pur richiesto esperimento di c.t.u. sarebbe stato esplorativo.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello, articolando due motivi di Parte_1
appello, con i quali ha censurato:
a) La carenza ed erroneità della decisione riferita alle riserve iscritte per “ridotta produttività” dell'appaltatore, lamentando un'errata ricostruzione in fatto ed in diritto degli eventi occorsi, nonché nell'interpretazione delle norme applicabili. In particolare, il
Tribunale non avrebbe tenuto conto di come la reclamante aveva esposto sin da subito ed in modo preciso le proprie ragioni, in esplicazione della firma con riserva apposta sul verbale di consegna parziale del 5.6.2018 ed in quello di consegna definitiva del
22.6.2018, acquisiti agli atti del sottoscritti sempre in modo tempestivo, ossia CP_1
fin dal primo verbale di consegna parziale dei lavori, rinnovando le riserve nel primo atto contabile costituito dal primo SAL. Osservava l'appellante che l'esplicazione della riserva secondo il dettame dell'art. 191 Regolamento – DPR 207/2010 può essere
7 realizzata solo quando l'evento dannoso si è verificato ed ha assunto rilevanza. Pt_1
aveva firmato tutti i tre verbali con riserva in modo tale da rappresentare le proprie richieste ancor prima della sottoscrizione – sempre con riserva - dei registri contabili dell'intero appalto, dove appunto le riserve sono state esplicate e quantificate. Iniziati i lavori erano emerse incongruenze progettuali tali da arrecare un ritardo nel regolare avanzamento dei lavori, motivo per il quale l'appaltatore aveva richiesto il riconoscimento dei relativi maggiori oneri sul presupposto che il progetto fosse carente già in occasione della seconda consegna parziale del 5.6.2018, firmato con riserva poi tempestivamente esplicata mediante nota PEC inviata il 12.6.2018 al alla CP_1
direzione dei lavori ed al responsabile unico del procedimento, con descrizione minuziosa degli eventi, dei dati ostativi al regolare avanzamento dei lavori ed ai conseguenti maggiori oneri ed articolazione in due distinte riserve, la n. 1 riguardante gli eventi occorsi dal 15.5.2018 al 5.6.2018, e la riserva n. 2 relativa agli eventi successivi al
5.6.2018, predittiva di eventi non ancora svoltisi, unitamente alla riserva n. 3, inerente agli interessi sulle somme richieste. Anche in sede di verbale di consegna definitiva del
22.6.2018, l'appellante aveva sottoscritto un'ulteriore riserva di 18 pagine successivamente esplicata nel termine di rito mediante nota PEC inviata alle medesime controparti, nella quale, oltre a confermare la riserva n. 1 ed aggiornare la n. 2, l'impresa aveva aggiunto la riserva n. 4 con valutazione predittiva, evidenziando le tematiche ostative insorte in cantiere, anche con il supporto di fotografie ed elaborati grafici, al fine di chiarire adeguatamente le problematiche rilevanti, di modo che, una volta intervenuto il primo SAL in data 8.11.2018, aveva potuto iscrivere le riserve già esplicate nei termini indicati, ribadendo ed aggiornando in modo analitico le proprie richieste. Con riguardo
8 alla riserva n. 32, premesso che gli ordini di servizio non rientrano tra i “documenti amministrativi e contabili” di cui all'art.181 del Regolamento DPR 207/2010, il Tribunale non avrebbe compreso il contenuto della riserva, inerente non già alla contestazione degli ordini di servizio ricevuti, bensì alla complessiva carenza dell'azione propria dell'ente, con l'effetto di determinare in capo all'appaltatore, in ragione del prolungamento dei tempi di esecuzione, maggiori oneri rilevati e quantificati alla data di apposizione della riserva, e poi iscritti nel registro di contabilità;
b) L'erroneità della decisione assunta in merito alle riserve “prettamente contabili”: il
Tribunale non avrebbe considerato i contenuti degli atti giudiziali e degli allegati ad essi acclusi, recanti, per ciascuna riserva, l'esposizione dei fatti, delle ragioni e degli elementi di supporto originanti le richieste di maggiori oneri, nonché gli elementi documentali di riscontro ed esplicazione (documentazione fotografica, stralci dei documenti rilevanti, elaborati grafici e tabelle esplicative) inerenti a riserve poi riportate integralmente nel registro di contabilità, unitamente agli elementi alle stesse di supporto: all'interno dell'atto difensivo e nell'esplicazione di ciascuna riserva, l'attrice aveva indicato il riferimento documentale esplicativo contenuto nel documento allegato al registro di contabilità, fornendo, in tal modo, il puntuale riscontro tra la richiesta e gli elementi di supporto.
L'appellante ha poi riproposto le medesime pretese di riconoscimento della fondatezza delle riserve espresse e dunque delle ragioni di credito dedotte, riproducendo nel gravame i contenuti delle riserve, richiamando l'ammissione di carenza progettuale iniziale dell'ente appaltante per cui s'era resa necessaria una perizia di variante approvata il 14.11.2008, comunque contestata dall'appaltatore, nonché l'omesso assolvimento all'obbligo normativo del convenuto di
9 predisporre un progetto esecutivo con tutti gli atti presupposti previsti dalla disciplina di settore ex art. 23 D. Lgs. 50/2016, nonché all'obbligo di procedere alla preventiva verificazione e validazione del progetto, prima dell'inizio della procedura di affidamento dell'appalto, secondo il dettato di cui all'art. 26 D. Lgs. 50/2016. In via istruttoria l'impresa ha insistito per l'esperimento di c.t.u.
Si è costituito il resistendo al gravame e contestando la fondatezza Controparte_1
dei motivi dedotti dalla controparte, affermando la tardività delle riserve iscritte dall'appaltatore e la loro infondatezza.
Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre un approfondimento peritale utile ad acquisire una valutazione tecnica sulla fondatezza delle riserve espresse dalla società appaltatrice nel corso dei lavori, con ordinanza datata 29.2.2024, la Corte adita ha rimesso la causa in istruttoria, assegnando al C.T.U. nominato il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e/o i loro consulenti, effettuati, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli eventuali sopralluoghi ed acquisiti con il consenso delle parti eventuali ulteriori documenti che ritenesse necessari ai fini di dare risposta al quesito, alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi all'esecuzione dell'appalto e delle previsioni normative primarie e secondarie in materia: a) effettui il c.t.u. la valutazione tecnica di ciascuna delle riserve espresse dalla società appaltatrice ed oggetto del presente giudizio;
b) ove non ne escluda la fondatezza, per ciascuna riserva quantifichi il c.t.u., in ogni caso nei limiti della domanda, l'eventuale importo da corrispondere all'impresa per maggiori oneri sostenuti e/o il giusto costo di opere dalla stessa effettuate o di servizi dalla stessa resi, non contrattualmente previsti o comunque non già remunerati”.
10 All'esito delle operazioni peritali e del contraddittorio con i consulenti di parte, il c.t.u. nominato ha affermato la parziale fondatezza delle sole riserve nn. 43-44-45 e 55 di cui al secondo SAL e per l'effetto indicato come dovuto a favore dell'appellante un importo, al netto di IVA ed oneri di legge, pari ad € 21.420,37.
Contestate dalle parti, per opposte ragioni, gli esiti della c.t.u. e realizzato lo scambio degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
L'analisi delle questioni sollevate nel primo motivo di gravame impone, in primo luogo, di verificare la tempestività e la fondatezza delle riserve riferite alla “ridotta produttività” iscritte dalla reclamante (nn. 1-2-4-32).
L'odierna controversia è regolata, ratione temporis, dalla norma di cui all'art. 216, comma 27 octies del D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 2010, n. 207/2010 (abrogante il precedente Decreto del
Ministro dei lavori pubblici n.145/2000), al cui art. 191, 2-3 commi (intitolato “Forma e contenuto delle riserve”, sostituente la disciplina di cui all'art. 31 del citato D.M. 145/2000), dispone che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.”. Ai fini della validità, le stesse devono essere iscritte in uno dei c.d. “documenti
11 amministrativi contabili” elencati all'art. 181, c.1 lettere a)-h) del medesimo testo normativo, ossia: “a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati
d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale
e la relativa relazione”, o in uno dei documenti che, pur non essendo ricompresi nel citato elenco, riguardano, in ragione della loro funzione, la valutazione degli elementi sorti nella fase esecutiva del contratto comportanti incidenze significative sul corrispettivo dell'appaltatore, ovvero sui costi finali dell'opera (quali ad es. i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, nonché i certificati di collaudo). Riguardo alla sottoscrizione del registro di contabilità, fermi restando i contenuti di cui all'ultimo comma dell'art. 157 (“la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190”), secondo le modalità indicate dall'art. 190, a commi 1-5, del medesimo D.P.R.: “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui
l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
12 deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.”
L'iscrizione delle riserve, così come statuito nella recente disposizione di cui all'art. 7, All. II n.
14, del D. Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) recependo le definizioni dei testi normativi e degli indirizzi giurisprudenziali precedenti, “è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.” (così come, peraltro, indicato anche alle pag.
6-8 della sentenza impugnata). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:" le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente (Cass. Civ. Ordinanza
n. 14522 del 24.5.2024); ne consegue che, “ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.” (Cass. Civ.
13 Ordinanza n. 28801 del 9.11.2018). Resta inteso che: “in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto
(Cass. Civ., sent. n. 27451/2022).
Tanto premesso, con riguardo alla riserva n. 1 (cfr. “RIDOTTA PRODUTTIVITÀ DAL 15.5.2018
AL 5.6.2018”), l'appellante ha sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori del 15.5.2018
“con riserva” (v. all. n. 4 fascicolo appellato), esplicando a pag. 2 del medesimo documento:
“L'impresa sottoscrive il presente verbale con riserva posto che per quanto sia stato possibile accedere sui luoghi in data antecedente e contestuale alla consegna lavori, l'effettiva congruenza delle scelte progettuali anche con riferimento agli apprestamenti ed alle lavorazioni da eseguirsi dovrà necessariamente tener conto del raffronto progetto-autorizzazioni-stato e consistenza del fabbricato oggetto di intervento quanto sopra nel presupposto acclarato che il verbale di consegna rappresenti un atto meramente ricognitivo delle situazioni di fatto descritte nel progetto ma da esso non può desumersi l'acquiescenza alle scelte progettuali e la volontà di rinunciare a maggiori compensi. lì 15/05/2018”. Successivamente, ha firmato CP_1
“con riserva” il verbale di consegna parziale n. 2 del 5.6.2018 (v. all. n. 5 fascicolo appellato), senza però specificare alcuna motivazione.
Con nota trasmessa a mezzo pec al ed al Direttore dei lavori in data 12.6.2018 (v. all. n. CP_1
6 fascicolo appellato, richiamata anche a pag. 13 del gravame), avente ad oggetto “Esplicazione riserve al verbale di consegna parziale dei lavori n° 2 del 05/06/2018 firmato con riserva il
05/06/2018”, precisato che “al fine di non incorrere in eventuali decadenze, procede, ad
14 esplicitare la dicitura “con riserva” apposta in data 05/06/2018 con le motivazioni ed argomentazioni appresso riportate”, in relazione alla Riserva n. 1, dopo aver premesso a pag. 1
“l'Esecutore sin dalla consegna lavori lamenta la sussistenza di una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori”, ha dedotto “che nel periodo dal 1° al 2° verbale di consegna si sia conseguita una ridotta produttività del 95,50%”, sicché, richiamata la percentuale di ridotta produttività delle lavorazioni precedenti la prima e seconda consegna parziale dei lavori, a pag.
3 ha affermato: “Risultano evidenti gli inadempimenti della stazione appaltante nel mettere
l'esecutore in grado di proseguire appieno i lavori non adottando o ritardando le proprie attività
e venendo quindi meno al preciso obbligo di cooperazione che deve sottendere l'operato della stazione appaltante”, quantificando, nelle pagine successive, gli oneri ad essa dovuti. Nel medesimo documento, ha poi esplicato altresì le Riserva n. 2 e 3 (quest'ultima avente ad oggetto unicamente il computo degli interessi bancari sui finanziamenti accesi per far fronte agli oneri patiti, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate), in cui, con particolare riferimento alla seconda riserva (denominata “ridotta produttività a partire dal
05/06/2018”), non ha quantificato i maggiori oneri dovuti, precisando a pag. 9 del documento:
“ci si riserva l'effettuazione del calcolo del maggior pregiudizio a carattere continuativo subito all'esito della cessazione degli elementi impeditivi in atto”.
Con riguardo, invece, alla Riserva n. 4 (“Ridotta produttività a partire dal 22/06/2018), in sede di verbale di consegna definitiva dei lavori (v. all. n.7 fascicolo appellato) l'appellante ha sottoscritto il documento “con riserva”, lamentando a pag. 2 dello stesso “la perdurante presenza di una serie di impedimenti già segnalati per tempo con proprie note, in particolare del
15/05/2018-21/05/2018-28/05/2018-12/06/2018 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte posto che ad oggi non risultano adeguati riscontri se non per l'intervenuta (tardiva)
15 acquisizione dell'autorizzazione sismica. Relativamente alla presente disposta e surrettizia consegna totale dei lavori stante la complessità dei fattori incidenti ci si riserva ulteriore precisazione e prima e provvisoria quantificazione nel termine di giorni 15.” Con successiva nota del 5.7.2018 (v. all. n. 8 fascicolo appellato), dopo aver quantificato gli oneri della riserva n. 2 (pagg.
3-10 del documento), ha esplicato la riserva n. 4, precisando, in tal senso che “La consegna definitiva disposta dalla DL in effetti risulta essere fittizia nella sua accettazione di consegna definitiva, permanendo ancora degli elementi impeditivi irrisolti che incidono negativamente sulla organizzazione di cantiere e di conseguenza sulla produttività, e, dopo aver esposto gli elementi utili a dimostrare il maggior compenso dovuto, ha affermato a pag. 16: “E' poi intervenuto l'OdS: n° 2 del 29/06/2018 che, seppure, dia indicazioni tardive sulla risoluzione di alcune problematiche (forometrie finestre come da progetto) tuttavia evidenzia una serie di incongruenze tra la condizione sito specifica ed il progetto (particolare costruttivo S18, aperture seminterrato, rifodere in c.a.) sulle quali e nel contempo ancora richiede una serie di interventi in variazione del progetto;
n° 3 del 30/06/2018 ove si chiede di inserire un foglio di polietilene sul nuovo solaio, si richiede la redazione di NP, l'ODS evidenzia una serie di incongruenze tra la condizione sito specifica ed il progetto. Come è facile constatare la condizione di disagio operativo è oggettiva ed indiscutibile e chi scrive vuole qui evidenziare che l'appaltatore da questa condizione riceve danni ingenti ed irrecuperabili. Quindi, per quanto sopra, pur apprezzandosi sin d'ora le circostanze dannose si potrà effettuare il computo dei maggiori oneri al cessare degli elementi impeditivi o nel primo documento contabile utile messo a disposizione dell'appaltatore”.
Dette riserve (nn. 1-2-4), poi trasposte alle pag.
5-56 del registro di contabilità (All. n. 2 fascicolo e n. 9 in relazione al SAL b.1 (sottoscritto anch'esso con riserva in data Pt_1 CP_1
16 8.11.2018), sono state tuttavia contestate dal RUP nominato, che, a pag. 4 del medesimo registro ha affermato: “Si dà atto he l'esecutore, a cui stato sottoposto il presente registro di contabilità in conseguenza del I SAL, NON ha ritenuto di iscrivervi immediatamente le riserve già manifestate ed iscritte nei precedenti atti dell'appalto idonei a riceverle. […] Pertanto si dà atto che – per effetto di quanto dispone l'art. 191, comma 2, secondo periodo del Regolamento D.P.R.
207/2010, vigente ratione temporis per il presente appalto – ogni precedente riserva è decaduta”, a cui ha fatto seguito l'esplicazione dell'esecutore: “L'impresa ad esplicazione della dicitura con riserva apposta sul “registro di contabilità in data 08/11/2018 scioglie la propria riserva e collaziona, a costituire parte integrante e sostanziale del presente registro n. 68 fogli contenenti l'esplicazione di n° 31 riserve. Se ne desume un totale complessivo ad oggi pari a €
1.055.878,23 (diconsi un milionecentocinquantacinquemilaottocentosettantotto,23) oltre iva come per legge”.
Nel primo motivo di gravame l'appellante richiama altresì la riserva n. 32, iscritta nel SAL n. 2
(pagg. 103-116), in cui dava atto, alla data di sottoposizione del documento contabile, della persistenza, anche durante il periodo successivo al primo SAL, “di una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori” provocanti una riduzione della produttività dal
19.10.2018 al 7.1.2019, per oneri complessivi richiesti per € 36.361,73. La riserva è stata poi esplicata in data 5.2.2019, in relazione al secondo SAL sottoscritto con riserva il 24.1.2019, unitamente ai documenti corroboranti le pretese economiche richieste.
Valutati i tempi e le modlaità di iscrizione e successiva esplicazione delle riserve sopra esaminate alla luce dei contenuti normativi di cui agli artt. 190-191 D.P.R. n. 207/2010 e degli orientamenti
17 giurisprudenziali riportati, è da condividere la decisione del primo giudice di ritenere Pt_1
decaduta dal diritto di riconoscere a suo i maggiori oneri per le lavorazioni eseguite.
[...]
Considerati, infatti, i contenuti delle riserve nn. 1 e 2, e raffrontando quanto espresso in sede di verbale di consegna parziale dei lavori del 15.5.2018 e 5.6.2018, l'appaltatore avrebbe dovuto segnalare sin da subito “l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza”
(come indicato dalla Suprema Corte), e non già, in occasione del verbale sottoscritto il 15.5.2018, esprimere meri apodittici dubbi riguardanti “l'effettiva congruenza delle scelte progettuali anche con riferimento agli apprestamenti ed alle lavorazioni da eseguirsi” (a fortiori in ragione dell'accesso della ditta sui luoghi avvenuto in data antecedente e contestuale alla dei lavori), ovvero, in occasione del secondo verbale di consegna parziale dei lavori avvenuta il 5.6.2018, limitarsi a sottoscrivere il documento apponendo la dicitura – del tutto generica – “con riserva”, salvo poi lamentare nell'esplicazione inoltrata a mezzo pec il 12.6.2018, per entrambe le riserve, la ridotta produttività a causa di “una serie di elementi impeditivi alla regolare dei lavori” intervenuta nel periodo interessato, ed allo stesso modo, in occasione del verbale di consegna definitiva dei lavori, sottoscritto con riserva il 22.6.2018, richiamare sempre genericamente la
“perdurante presenza di una serie di impedimenti già segnalati per tempo con proprie note, in particolare note del 15/05/2018 – 21/05/2018 – 28/05/2018 – 12/06/2018”, senza però segnalare la specifica ed effettiva lesione alle lavorazioni disposte da programma e/o concluse (poi esplicitate soltanto nella nota trasmessa il 5.7.2018).
Non può essere considerata tempestiva neanche la riserva n. 32 segnalata il 5.2.2019 a fronte della sottoscrizione del secondo SAL avvenuto il 24.1.2019 relativa a pretesi eventi ostacolanti la regolare esecuzione dei lavori indicati nella riserva, già originati da carenze progettuali, ma
18 comunque oggetto degli ordini di servizio nn.
1-11 emessi dalla Direzione Lavori tra il 15.6.2018 ed il 2019, accettati senza riserve dalla ditta esecutrice.
Né convince la tesi attorea secondo cui gli “ordini di servizio sono atti unilaterali dell'ente committente, che l'appaltatore deve obbligatoriamente eseguire e non rientrano anche nell'elencazione di cui alla disciplina pubblicistica pure richiamata, ove sono indicati quali siano gli atti da firmarsi con riserva;
non sono tra i “documenti amministrativi e contabili” di cui all'art.181 del Regolamento DPR 207/2010, né tra gli altri documenti previsti dalla normativa applicabile, che appunto in modo specifico indica il verbale di inizio e conclusione della sospensione dei lavori ( art. 158 comma 8 del Regolamento) o appunto il verbale di consegna dei lavori (art. 155 comma 4), ovvero il certificato di collaudo (art. 233); non anche gli eventuali ordini di servizio”, trascurando l'appellante che l'art. 152 del medesimo testo legislativo, applicabile ratione temporis al contratto originante l'odierna controversia, che, all'ultimo comma, recita(va): “L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.” La facoltà di iscrivere riserve a seguito di ordine di servizio è dunque testualmente prevista dalla normativa applicabile al caso di specie.
19 Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame;
merita in ogni caso osservare, per completezza, che il c.t.u. nominato, esprimendosi nel merito delle riserve n. 1-2-4 e 32, all'esito di un'analisi puntuale e perfettamente condivisibile, nelle conclusioni rese rispettivamente alle pag. 27-41-89-111 della relazione all'esito del contraddittorio con i consulenti delle parti, ha concluso per la radicale infondatezza delle riserve in esame, anche replicando in termini congrui e condivisibili alle osservazioni espresse dal c.t.p. sulla bozza di relazione.
Merita invece di essere parzialmente accolto il secondo motivo di gravame, limitatamente alle
“riserve prettamente contabili” n. 43-44-45, secondo le risultanze emerse all'esito della c.t.u. espletata. Sul punto vale pena precisare che l'esame peritale “è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio” (Cass. Civ.
n. 11068/2020); sicché, attesa la dimensione delle richieste e delle connesse esplicazioni riferite a circostanze e dati eminentemente tecnici, per come riportati nei documenti allegati dalle parti,
l'approfondimento istruttorio si è reso necessario per acquisire una valutazione accurata sulla fondatezza delle riserve espresse dalla società appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori. A tal proposito, per completezza d'indagine, si precisa che non possono invece trovare accoglimento le istanze di ammissione dei capitoli di prova orale formulate dall'ente appellato alle pag.
7-9 della seconda memoria istruttoria depositata in primo grado, poiché riferite a circostanze irrilevanti, ovvero già dimostrate dalla documentazione in atti.
Tanto premesso, non merita condivisione la decisione del primo giudice di ritenere non provati gli elementi di fatto utili a valutare le maggiori spettanze a favore dell'appaltatore in virtù delle citate riserve “contabili”, nei limiti di seguito precisati, dal momento che quantomeno le riserve
20 in esame sono state illustrate in termini sufficientemente precisi da poter essere sottoposte alla necessaria verifica tecnica ed inoltre, come rilevato dal c.t.u. con specifico riguardo alle riserve n. 43-44 “appare (…) evidente come tale lavorazione sia stata eseguita in quanto riconosciuta dalla (v. pag. 114-120 dell'elaborato peritale), e parimenti, con Controparte_3
riguardo alla riserva n. 45“in base alla documentazione disponibile, appare (…) evidente come tale lavorazione sia stata eseguita in quanto riconosciuta dalla (v. Controparte_3
pag. 125).
Relativamente alle maggiori spettanze da riconoscere a favore di sono Parte_1
congruamente motivate le valutazioni operate dal consulente nominato, il quale ha osservato, per le predette riserve ritenute fondate, che la differenza di prezzo tra quanto - maggiormente - richiesto dall'appaltatore e quanto riconosciuto dalla direzione dei lavori, trova corretto contemperamento mediante il riconoscimento di una somma ricalcolata sulla base dell'accertata maggiore onerosità della lavorazione eseguita dall'esecutore ovvero di alcune peculiarità dell'attività realizzata.
In particolare, nella riserva n. 43 (comprendente anche la riserva n. 55, poiché riguardante la demolizione anche della parte di copriferro “a macchia di leopardo”), se da un lato, dei prezzi indicati dalle parti, quello applicato dalla Direzione dei lavori è il più vicino alle voci di prezzo presenti nel Prezziario della Regione Veneto, il c.t.u. ha rilevato differenze di rilievo tra quanto previsto da tale voce di prezzo e quanto in concreto realizzato dall'esecutore in conformità alle richieste della stazione appaltante, dovendone conseguire, come proposto dal perito,
l'applicazione del prezzo definito dalla Direzione dei lavori ma incrementato del 100% in virtù delle differenze medesime (cfr. pag. 115 dell'elaborato peritale: “il supporto è calcestruzzo e non
21 muratura di pietrame o comunque materiali molto meno resistenti;
o la demolizione è stata eseguita “a macchia di leopardo” quindi con una modalità certamente più complessa rispetto allo standard, anche se con un'incidenza complessiva tale da non coinvolgere tutta la superficie ma solo una porzione;
o sebbene lo spessore di demolizione sia inferiore ai 50 mm previsti nel prezzo unitario dell'art. E.05.016.b del PREZZIARIO DELLA REGIONE VENETO vigente, tale prezzo prevede espressamente “spessore medio fino a 50 mm”), con riconoscimento dell'ulteriore importo di € 4.320,00 a favore dell'appaltatore.
Con riguardo alla riserva n. 44, accertata la sussistenza di lavorazioni differenti e più onerose rispetto a quanto indicato dalla Direzione dei lavori, ma non di complessità tale da giustificare l'importo richiesto dall'appaltatore, il consulente, stante l'assenza di uno specifico riferimento di prezzo unitario per tutte le lavorazioni oggetto della riserva nel Prezziario della Regione Veneto
(secondo quanto indicato nella descrizione indicata a pag. 86 dell'appello “sovraprezzo alle casserature, – inghisaggi chimici con resine bicompenti strutturali al altissima CP_4
resistenza, di acciaio b450 c, alla struttura portante in c.a. retrostante, zona incamiciatura in
c.a”), ha correttamente proposto di riconoscere a favore di il prezzo definito dalla Parte_1
Direzione dei lavori, conforme al Prezziario della Regione Veneto, ma incrementato del 50% in ragione della maggiore onerosità delle lavorazioni eseguite, con riconoscimento dell'ulteriore importo di € 12.705,66 a favore dell'appaltatore.
Con riferimento alla riserva n. 45 (cfr. pag. 88 dell'appello: “Demolizione massetti, cappa in C.A.
e pignatte in laterizio per attraversamento dei solai con le rifodere in C.A. verticali.”), in modo analogo a quanto osservato per la riserva n. 43, pur riconoscendo come valido il riferimento al prezzo per la lavorazione indicata dal Comune appellato poiché conforme al Prezziario della
22 Regione Veneto, il c.t.u. ha dato atto dell'evidenza dei maggiori oneri sostenuti dall'esecutore nella realizzazione delle lavorazioni previste, così che è da condividere il suggerito riconoscimento dell'importo a favore di calcolato secondo il prezzo indicato dalla Parte_1
Direzione dei lavori ma maggiorato del 100% in virtù delle differenze esecutive accertate (v. pag.
126 dell'elaborato: “Si evidenzia innanzitutto che, se da un lato la voce di prezzo applicata dalla appare l'unica realmente applicabile per la successiva definizione Controparte_3
del prezzo in esame in quanto la più vicina tra le voci di prezzo presenti nel PREZZIARIO DELLA
REGIONE VENETO (E.05.12.b - DEMOLIZIONE SOLAI IN LATEROCEMENTO COMPRESE
TRAVI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO), dall'altro vi sono differenze di rilievo tra quanto previsto da tale voce di prezzo e quanto realizzato, in particolare la demolizione effettuata è stata vincolata/limitata ad una porzione ristretta quindi con una modalità certamente più complessa rispetto allo standard, anche se con un'incidenza complessiva tale da non coinvolgere tutta la superficie ma solo una porzione”): ne consegue, per tale voce, il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 4.394,72 a favore di Parte_1
In conclusione, merita di essere confermata la stima operata dall'ausiliario nominato in merito alle riserve “prettamente contabili” n. 43-44-45, comportante il riconoscimento a favore dell'appellante della maggior somma totale, al netto di IVA ed oneri di legge, di € 21.420,37.
Allo stesso modo appaiono del tutto convincenti le considerazioni sulla base delle quali il c.t.u. ha motivatamente disconosciuto la fondatezza di ogni altra pretesa dell'impresa appaltatrice (per le ulteriori riserve giudicate infondate v. in particolare da pag. 9 a pag. 13 dell'allegato 02 alla relazione peritale): va ribadito in tal senso che ogni riserva è stata presa in considerazione ed analizzata dal c.t.u. con metodo tecnicamente ineccepibile, giungendo a conclusioni che devono
23 essere condivise e recepite;
merita sottolineare in tal senso che il c.t.u. ha risposto punto per punto alle osservazioni dei c.t.p. e che l'appellante si è limitata, nella comparsa conclusionale, a riportare testualmente le predette osservazioni di parte, che hanno tuttavia già trovato compiuta risposta nella relazione definiva del c.t.u.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non vi è riconosciuta la fondatezza degli assunti mossi dall'originaria attrice, odierna appellante, nei limiti sopra precisati.
L'esito della lite - che vede accolta la domanda attorea in misura assai esigua rispetto ad una pretesa che si è confermata per grande parte infondata - giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi – con diritto dell'appellante a vedersi restituito quanto eventualmente corrisposto al in forza della decisione di primo Controparte_1
grado – nonché delle spese di c.t.u., già liquidate in solido a carico delle parti, come da decreto del 6.2.2025 n. cronol. 214/2025 del 11.2.2025.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 679/2021 del Tribunale di Treviso, emessa in data 14.4.2021, accertata la parziale fondatezza delle riserve iscritte al SAL n. 2 n. 43-44-45, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante l'ulteriore Controparte_1 Parte_1
importo di € 21.420,37, oltre Iva ed interessi legali e moratori ai sensi del D. Lgs.
24 231/2002 sugli importi suddetti, maturati e maturandi fino al saldo al saldo effettivo;
2. dichiara compensate integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e le spese di c.t.u.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
25
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile
R.G. 1163/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 3.6.2021, promossa con atto di citazione da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, che agisce in proprio ed in qualità di capogruppo e mandataria del Parte_2
raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la medesima e la Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Mirco Di Bonaventura del foro di Teramo;
Parte_3
appellante
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
1 assistita dall'avv. Enrico Gaz del foro di Venezia;
Persona_1
appellato
Oggetto: “Appalto di opere pubbliche”; appello avverso la sentenza n. 679/2021 del Tribunale di
Treviso, emessa in data 14.4.2021 e notificata in data 26.4.2021.
CONCLUSIONI
- per l'appellante Parte_1
“nel merito, reiterando la propria richiesta istruttoria, in particolare di esperimento di una consulenza tecnica, confermando le domande già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, si chiede di:
a) riconoscere il diritto dell'appaltatore alle richieste di cui alle riserve iscritte a tutto il SAL n. 2
e per l'effetto condannare il al pagamento dell'importo di € Controparte_1
1.098.576,02 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre ad IVA, se dovuta come per legge;
b) dichiarare dovuti rivalutazione e pagamento degli interessi legali e moratori ai sensi del D.
Lgs. 231/2002 sugli importi suddetti, maturati e maturandi fino al saldo;
c) con il riconoscimento degli oneri e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
- per l'appellato Controparte_1
“- in via principale: respingere siccome irrito, inammissibile e/o comunque infondato il gravame ex adverso proposto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso: respingere tutte le domande attoree, siccome irrite, inammissibili e/o comunque infondate;
2 - come generale norma: con integrale rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, a favore della concludente ivi comprese le spese di C.T.U. Controparte_2
e di CTP.
- in istruttoria:
A) in strettissimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover riformare, anche solo parzialmente, la sentenza appellata e non dovesse ritenere già provate per tabulas e/o comunque pacifiche le circostanze sulle quali l'Amministrazione Comunale convenuta ha prudenzialmente chiesto l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria istruttoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183, co. VI, n.2) c.p.c., disporsi – in parziale revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 23.07.2020 – l'espletamento delle medesime prove orali;
B) si richiamano i documenti già prodotti”.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso il chiedendo Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento delle spettanze di cui alle riserve iscritte fino a tutto lo Stato di Avanzamento
Lavori n. 2, e per l'effetto la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'importo di €
1.098.576,02, oltre a rivalutazione ed interessi legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
Premesso di aver stipulato il 28.4.2018, in qualità di capogruppo e mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla medesima attrice e dalla mandante
[...]
il contratto n. 9137 rep. del 27.4.2018 con il Comune di avente ad Parte_3 CP_1
oggetto i lavori di “Miglioramento sismico della sede del Municipio e del Centro operativo comunale”, rappresentava che in corso d'opera erano sorte problematiche, dovute a colpa dell'ente, determinanti maggiori oneri in capo all'appaltatrice; essa aveva ugualmente proceduto
3 all'esecuzione dei lavori, iscrivendo al primo e secondo SAL, secondo le modalità tipiche di cui al D. Lgs. 50/2016, le riserve riferite alle problematiche e ai maggiori oneri riferibili alle contabilizzazioni occorse nel lasso temporale ricompreso tra la data di consegna dei lavori e la data del secondo SAL, malgrado i lavori non fossero stati ancora ultimati.
Viste le riserve, il aveva avviato il procedimento di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016, CP_1
concluso con esito negativo a causa dell'omessa formulazione di proposte transattive da parte dell'ente; l'attrice, dunque, agiva in giudizio domandando il riconoscimento dei maggiori oneri a suo favore, rievocando, nell'atto introduttivo, l'intero contenuto delle riserve apposte negli atti contabili:
- Riserva n. 1: ridotta produttività dal 15.5.2018 al 5.6.2018 a causa della ritardata consegna dei lavori, comportante un danno economico a carico della ditta appaltatrice pari ad € 116.947,87;
- Riserva n. 2: ridotta produttività a partire dal 5.6.2018 al 22.6.2018, intercorso tra la seconda consegna parziale e la consegna definitiva dei lavori, il cui quantum risarcitorio
è pari ad €59.599,37;
- Riserva n. 4: ridotta produttività dal 5.6.2018 al 22.6.2018, riferita agli impedimenti e/o interferenze sorte dopo la definitiva consegna integrale dei lavori, che ne avrebbero rallentato e/o resa più onerosa l'esecuzione, quantificato in € 290.969,65;
- Riserva n. 5: mancato allibramento della lavorazione costituita dalla demolizione a macchie di leopardo del copriferro per i setti interessati da rifodere, comportante la una richiesta economica pari ad € 18.460,37. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 43;
- Riserva n. 6: mancato allibramento del sovrapprezzo richiesto per le casserature,
4 costituito dalla differenza tra l'importo contabilizzato per tale voce dall'Amministrazione nella perizia di variante, e la cifra richiesta per la medesima lavorazione, quantificato in
€ 397.496,88. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo
SAL sub riserva n. 44;
- Riserva n. 7: mancato allibramento della lavorazione costituita da “demolizione massetti, cappa in C.A. e pignatte in laterizio per attraversamento solai”, comportante la una richiesta economica pari ad € 37.660,04. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 45;
- Riserva n. 11: mancata contabilizzazione del sovrapprezzo richiesto per la “Demolizione di strutture verticali per taglio setti in C.A.”, pari ad € 36.873,20. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 47;
- Riserva n. 13: mancato allibramento della “demolizione delle fodere in laterizio per ingrossamento pareti in c.a.”, per l'importo di € 10.234. Tale riserva, confermata, è stata ribadita ed aggiornata anche al secondo SAL sub riserva n. 49;
- Riserva n. 32: ridotta produttività nel secondo SAL dal 19.10.2018 al 07.01.2019, riferita alla persistenza, durante i lavori intercorsi in detto periodo, di una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione degli stessi, cui sarebbe conseguita un'asserita minore produttività pari ad € 36.361,73;
- Riserve nn. 43 – 44 – 45 – 47 – 49: confermanti quanto statuito nelle riserve nn. 5 – 6 –
7 – 11 – 13;
- Riserva n. 53: maggiori oneri conseguiti e non allibrati per la fornitura e posa in opera delle plafoniere per responsabilità esclusiva della stazione appaltante, per un importo pari ad €16.126,27;
5 - Riserva n. 54: maggiori oneri conseguiti per la sistemazione dei danni consequenziali alle infiltrazioni di acque a causa della rottura dei discendenti celati nella muratura, per un importo pari ad € € 25.435,62;
- Riserva n. 55: omessa contabilizzazione della lavorazione inerente alla demolizione del copriferro e protezione delle armature esistenti, per un importo pari ad €52.411,02.
Il costituendosi, eccepiva la tardività delle riserve amministrative, Controparte_1
nn. 1-2-4-32, e dunque la decadenza delle pretese ad esse correlate. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle tesi attoree, domandando, in conclusione, il rigetto delle domande avanzate da . Pt_1
Con sentenza n. 679/2021 emessa il 14.4.2021, depositata in Cancelleria il 15.4.2021, il
Tribunale di Treviso rigettava le domande proposte da , e per l'effetto condannava Parte_1
quest'ultima al pagamento in favore del delle spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale ha rilevato che le tre riserve con cui l'appaltatrice lamentava la ridotta produttività del cantiere per consegna parziale (nn. 1-2-4) non risultavano specificamente formalizzate nei primi atti idonei a riceverle, ossia i verbali di consegna dei lavori del 15.5.2018, del 5.6.2018 e del 22.6.2018, provocando la decadenza dell'appaltatore, e rendendo irrilevante la successiva esplicazione delle riserve medesime, in data 21.11.2018, ossia nel termine di quindici giorni posteriori alla sottoscrizione con riserva del primo SAL, avvenuta in data 8.11.2018. In egual modo, la riserva n. 32, compresa nel secondo SAL e relativa alla condizione di disagio operativo per responsabilità ed esigenze proprie della stazione appaltante, avrebbe dovuto, secondo il giudice di prime cure, essere esplicata in replica agli ordini di servizio, e non già denunziata in data 5.2.2019, ossia dopo la sottoscrizione del secondo SAL, avvenuto il 24.1.2019.
6 Con riguardo alle rimanenti riserve, aventi natura più prettamente contabile, il Tribunale ha rilevato che l'attrice si era limitata a riportare nell'atto di citazione stralci del contraddittorio tecnico intercorso con la direzione lavori, senza tuttavia svolgere allegazioni circostanziate recanti gli elementi utili a valutare l'effettiva consistenza dei maggiori oneri sofferti,
l'imputabilità soggettiva dei ritardi, l'incidenza delle lamentate interferenze, ovvero ancora la necessità per l'esecuzione a regola d'arte di talune lavorazioni aggiuntive o più onerose, di cui aveva domandato il riconoscimento. L'attrice non aveva dunque assolto, secondo il Tribunale, all'onere di allegazione e di compiuta esplicazione delle ragioni fondanti le pretese avanzate, che, alla luce del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c., non può ritenersi soddisfatto mediante il rinvio al contenuto dei documenti allegati, con la conseguenza che il pur richiesto esperimento di c.t.u. sarebbe stato esplorativo.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello, articolando due motivi di Parte_1
appello, con i quali ha censurato:
a) La carenza ed erroneità della decisione riferita alle riserve iscritte per “ridotta produttività” dell'appaltatore, lamentando un'errata ricostruzione in fatto ed in diritto degli eventi occorsi, nonché nell'interpretazione delle norme applicabili. In particolare, il
Tribunale non avrebbe tenuto conto di come la reclamante aveva esposto sin da subito ed in modo preciso le proprie ragioni, in esplicazione della firma con riserva apposta sul verbale di consegna parziale del 5.6.2018 ed in quello di consegna definitiva del
22.6.2018, acquisiti agli atti del sottoscritti sempre in modo tempestivo, ossia CP_1
fin dal primo verbale di consegna parziale dei lavori, rinnovando le riserve nel primo atto contabile costituito dal primo SAL. Osservava l'appellante che l'esplicazione della riserva secondo il dettame dell'art. 191 Regolamento – DPR 207/2010 può essere
7 realizzata solo quando l'evento dannoso si è verificato ed ha assunto rilevanza. Pt_1
aveva firmato tutti i tre verbali con riserva in modo tale da rappresentare le proprie richieste ancor prima della sottoscrizione – sempre con riserva - dei registri contabili dell'intero appalto, dove appunto le riserve sono state esplicate e quantificate. Iniziati i lavori erano emerse incongruenze progettuali tali da arrecare un ritardo nel regolare avanzamento dei lavori, motivo per il quale l'appaltatore aveva richiesto il riconoscimento dei relativi maggiori oneri sul presupposto che il progetto fosse carente già in occasione della seconda consegna parziale del 5.6.2018, firmato con riserva poi tempestivamente esplicata mediante nota PEC inviata il 12.6.2018 al alla CP_1
direzione dei lavori ed al responsabile unico del procedimento, con descrizione minuziosa degli eventi, dei dati ostativi al regolare avanzamento dei lavori ed ai conseguenti maggiori oneri ed articolazione in due distinte riserve, la n. 1 riguardante gli eventi occorsi dal 15.5.2018 al 5.6.2018, e la riserva n. 2 relativa agli eventi successivi al
5.6.2018, predittiva di eventi non ancora svoltisi, unitamente alla riserva n. 3, inerente agli interessi sulle somme richieste. Anche in sede di verbale di consegna definitiva del
22.6.2018, l'appellante aveva sottoscritto un'ulteriore riserva di 18 pagine successivamente esplicata nel termine di rito mediante nota PEC inviata alle medesime controparti, nella quale, oltre a confermare la riserva n. 1 ed aggiornare la n. 2, l'impresa aveva aggiunto la riserva n. 4 con valutazione predittiva, evidenziando le tematiche ostative insorte in cantiere, anche con il supporto di fotografie ed elaborati grafici, al fine di chiarire adeguatamente le problematiche rilevanti, di modo che, una volta intervenuto il primo SAL in data 8.11.2018, aveva potuto iscrivere le riserve già esplicate nei termini indicati, ribadendo ed aggiornando in modo analitico le proprie richieste. Con riguardo
8 alla riserva n. 32, premesso che gli ordini di servizio non rientrano tra i “documenti amministrativi e contabili” di cui all'art.181 del Regolamento DPR 207/2010, il Tribunale non avrebbe compreso il contenuto della riserva, inerente non già alla contestazione degli ordini di servizio ricevuti, bensì alla complessiva carenza dell'azione propria dell'ente, con l'effetto di determinare in capo all'appaltatore, in ragione del prolungamento dei tempi di esecuzione, maggiori oneri rilevati e quantificati alla data di apposizione della riserva, e poi iscritti nel registro di contabilità;
b) L'erroneità della decisione assunta in merito alle riserve “prettamente contabili”: il
Tribunale non avrebbe considerato i contenuti degli atti giudiziali e degli allegati ad essi acclusi, recanti, per ciascuna riserva, l'esposizione dei fatti, delle ragioni e degli elementi di supporto originanti le richieste di maggiori oneri, nonché gli elementi documentali di riscontro ed esplicazione (documentazione fotografica, stralci dei documenti rilevanti, elaborati grafici e tabelle esplicative) inerenti a riserve poi riportate integralmente nel registro di contabilità, unitamente agli elementi alle stesse di supporto: all'interno dell'atto difensivo e nell'esplicazione di ciascuna riserva, l'attrice aveva indicato il riferimento documentale esplicativo contenuto nel documento allegato al registro di contabilità, fornendo, in tal modo, il puntuale riscontro tra la richiesta e gli elementi di supporto.
L'appellante ha poi riproposto le medesime pretese di riconoscimento della fondatezza delle riserve espresse e dunque delle ragioni di credito dedotte, riproducendo nel gravame i contenuti delle riserve, richiamando l'ammissione di carenza progettuale iniziale dell'ente appaltante per cui s'era resa necessaria una perizia di variante approvata il 14.11.2008, comunque contestata dall'appaltatore, nonché l'omesso assolvimento all'obbligo normativo del convenuto di
9 predisporre un progetto esecutivo con tutti gli atti presupposti previsti dalla disciplina di settore ex art. 23 D. Lgs. 50/2016, nonché all'obbligo di procedere alla preventiva verificazione e validazione del progetto, prima dell'inizio della procedura di affidamento dell'appalto, secondo il dettato di cui all'art. 26 D. Lgs. 50/2016. In via istruttoria l'impresa ha insistito per l'esperimento di c.t.u.
Si è costituito il resistendo al gravame e contestando la fondatezza Controparte_1
dei motivi dedotti dalla controparte, affermando la tardività delle riserve iscritte dall'appaltatore e la loro infondatezza.
Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre un approfondimento peritale utile ad acquisire una valutazione tecnica sulla fondatezza delle riserve espresse dalla società appaltatrice nel corso dei lavori, con ordinanza datata 29.2.2024, la Corte adita ha rimesso la causa in istruttoria, assegnando al C.T.U. nominato il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e/o i loro consulenti, effettuati, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli eventuali sopralluoghi ed acquisiti con il consenso delle parti eventuali ulteriori documenti che ritenesse necessari ai fini di dare risposta al quesito, alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità, dei documenti relativi all'esecuzione dell'appalto e delle previsioni normative primarie e secondarie in materia: a) effettui il c.t.u. la valutazione tecnica di ciascuna delle riserve espresse dalla società appaltatrice ed oggetto del presente giudizio;
b) ove non ne escluda la fondatezza, per ciascuna riserva quantifichi il c.t.u., in ogni caso nei limiti della domanda, l'eventuale importo da corrispondere all'impresa per maggiori oneri sostenuti e/o il giusto costo di opere dalla stessa effettuate o di servizi dalla stessa resi, non contrattualmente previsti o comunque non già remunerati”.
10 All'esito delle operazioni peritali e del contraddittorio con i consulenti di parte, il c.t.u. nominato ha affermato la parziale fondatezza delle sole riserve nn. 43-44-45 e 55 di cui al secondo SAL e per l'effetto indicato come dovuto a favore dell'appellante un importo, al netto di IVA ed oneri di legge, pari ad € 21.420,37.
Contestate dalle parti, per opposte ragioni, gli esiti della c.t.u. e realizzato lo scambio degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
L'analisi delle questioni sollevate nel primo motivo di gravame impone, in primo luogo, di verificare la tempestività e la fondatezza delle riserve riferite alla “ridotta produttività” iscritte dalla reclamante (nn. 1-2-4-32).
L'odierna controversia è regolata, ratione temporis, dalla norma di cui all'art. 216, comma 27 octies del D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 2010, n. 207/2010 (abrogante il precedente Decreto del
Ministro dei lavori pubblici n.145/2000), al cui art. 191, 2-3 commi (intitolato “Forma e contenuto delle riserve”, sostituente la disciplina di cui all'art. 31 del citato D.M. 145/2000), dispone che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.”. Ai fini della validità, le stesse devono essere iscritte in uno dei c.d. “documenti
11 amministrativi contabili” elencati all'art. 181, c.1 lettere a)-h) del medesimo testo normativo, ossia: “a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati
d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale
e la relativa relazione”, o in uno dei documenti che, pur non essendo ricompresi nel citato elenco, riguardano, in ragione della loro funzione, la valutazione degli elementi sorti nella fase esecutiva del contratto comportanti incidenze significative sul corrispettivo dell'appaltatore, ovvero sui costi finali dell'opera (quali ad es. i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizio, nonché i certificati di collaudo). Riguardo alla sottoscrizione del registro di contabilità, fermi restando i contenuti di cui all'ultimo comma dell'art. 157 (“la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190”), secondo le modalità indicate dall'art. 190, a commi 1-5, del medesimo D.P.R.: “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui
l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
12 deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.”
L'iscrizione delle riserve, così come statuito nella recente disposizione di cui all'art. 7, All. II n.
14, del D. Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici) recependo le definizioni dei testi normativi e degli indirizzi giurisprudenziali precedenti, “è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.” (così come, peraltro, indicato anche alle pag.
6-8 della sentenza impugnata). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:" le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente (Cass. Civ. Ordinanza
n. 14522 del 24.5.2024); ne consegue che, “ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.” (Cass. Civ.
13 Ordinanza n. 28801 del 9.11.2018). Resta inteso che: “in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto
(Cass. Civ., sent. n. 27451/2022).
Tanto premesso, con riguardo alla riserva n. 1 (cfr. “RIDOTTA PRODUTTIVITÀ DAL 15.5.2018
AL 5.6.2018”), l'appellante ha sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori del 15.5.2018
“con riserva” (v. all. n. 4 fascicolo appellato), esplicando a pag. 2 del medesimo documento:
“L'impresa sottoscrive il presente verbale con riserva posto che per quanto sia stato possibile accedere sui luoghi in data antecedente e contestuale alla consegna lavori, l'effettiva congruenza delle scelte progettuali anche con riferimento agli apprestamenti ed alle lavorazioni da eseguirsi dovrà necessariamente tener conto del raffronto progetto-autorizzazioni-stato e consistenza del fabbricato oggetto di intervento quanto sopra nel presupposto acclarato che il verbale di consegna rappresenti un atto meramente ricognitivo delle situazioni di fatto descritte nel progetto ma da esso non può desumersi l'acquiescenza alle scelte progettuali e la volontà di rinunciare a maggiori compensi. lì 15/05/2018”. Successivamente, ha firmato CP_1
“con riserva” il verbale di consegna parziale n. 2 del 5.6.2018 (v. all. n. 5 fascicolo appellato), senza però specificare alcuna motivazione.
Con nota trasmessa a mezzo pec al ed al Direttore dei lavori in data 12.6.2018 (v. all. n. CP_1
6 fascicolo appellato, richiamata anche a pag. 13 del gravame), avente ad oggetto “Esplicazione riserve al verbale di consegna parziale dei lavori n° 2 del 05/06/2018 firmato con riserva il
05/06/2018”, precisato che “al fine di non incorrere in eventuali decadenze, procede, ad
14 esplicitare la dicitura “con riserva” apposta in data 05/06/2018 con le motivazioni ed argomentazioni appresso riportate”, in relazione alla Riserva n. 1, dopo aver premesso a pag. 1
“l'Esecutore sin dalla consegna lavori lamenta la sussistenza di una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori”, ha dedotto “che nel periodo dal 1° al 2° verbale di consegna si sia conseguita una ridotta produttività del 95,50%”, sicché, richiamata la percentuale di ridotta produttività delle lavorazioni precedenti la prima e seconda consegna parziale dei lavori, a pag.
3 ha affermato: “Risultano evidenti gli inadempimenti della stazione appaltante nel mettere
l'esecutore in grado di proseguire appieno i lavori non adottando o ritardando le proprie attività
e venendo quindi meno al preciso obbligo di cooperazione che deve sottendere l'operato della stazione appaltante”, quantificando, nelle pagine successive, gli oneri ad essa dovuti. Nel medesimo documento, ha poi esplicato altresì le Riserva n. 2 e 3 (quest'ultima avente ad oggetto unicamente il computo degli interessi bancari sui finanziamenti accesi per far fronte agli oneri patiti, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate), in cui, con particolare riferimento alla seconda riserva (denominata “ridotta produttività a partire dal
05/06/2018”), non ha quantificato i maggiori oneri dovuti, precisando a pag. 9 del documento:
“ci si riserva l'effettuazione del calcolo del maggior pregiudizio a carattere continuativo subito all'esito della cessazione degli elementi impeditivi in atto”.
Con riguardo, invece, alla Riserva n. 4 (“Ridotta produttività a partire dal 22/06/2018), in sede di verbale di consegna definitiva dei lavori (v. all. n.7 fascicolo appellato) l'appellante ha sottoscritto il documento “con riserva”, lamentando a pag. 2 dello stesso “la perdurante presenza di una serie di impedimenti già segnalati per tempo con proprie note, in particolare del
15/05/2018-21/05/2018-28/05/2018-12/06/2018 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte posto che ad oggi non risultano adeguati riscontri se non per l'intervenuta (tardiva)
15 acquisizione dell'autorizzazione sismica. Relativamente alla presente disposta e surrettizia consegna totale dei lavori stante la complessità dei fattori incidenti ci si riserva ulteriore precisazione e prima e provvisoria quantificazione nel termine di giorni 15.” Con successiva nota del 5.7.2018 (v. all. n. 8 fascicolo appellato), dopo aver quantificato gli oneri della riserva n. 2 (pagg.
3-10 del documento), ha esplicato la riserva n. 4, precisando, in tal senso che “La consegna definitiva disposta dalla DL in effetti risulta essere fittizia nella sua accettazione di consegna definitiva, permanendo ancora degli elementi impeditivi irrisolti che incidono negativamente sulla organizzazione di cantiere e di conseguenza sulla produttività, e, dopo aver esposto gli elementi utili a dimostrare il maggior compenso dovuto, ha affermato a pag. 16: “E' poi intervenuto l'OdS: n° 2 del 29/06/2018 che, seppure, dia indicazioni tardive sulla risoluzione di alcune problematiche (forometrie finestre come da progetto) tuttavia evidenzia una serie di incongruenze tra la condizione sito specifica ed il progetto (particolare costruttivo S18, aperture seminterrato, rifodere in c.a.) sulle quali e nel contempo ancora richiede una serie di interventi in variazione del progetto;
n° 3 del 30/06/2018 ove si chiede di inserire un foglio di polietilene sul nuovo solaio, si richiede la redazione di NP, l'ODS evidenzia una serie di incongruenze tra la condizione sito specifica ed il progetto. Come è facile constatare la condizione di disagio operativo è oggettiva ed indiscutibile e chi scrive vuole qui evidenziare che l'appaltatore da questa condizione riceve danni ingenti ed irrecuperabili. Quindi, per quanto sopra, pur apprezzandosi sin d'ora le circostanze dannose si potrà effettuare il computo dei maggiori oneri al cessare degli elementi impeditivi o nel primo documento contabile utile messo a disposizione dell'appaltatore”.
Dette riserve (nn. 1-2-4), poi trasposte alle pag.
5-56 del registro di contabilità (All. n. 2 fascicolo e n. 9 in relazione al SAL b.1 (sottoscritto anch'esso con riserva in data Pt_1 CP_1
16 8.11.2018), sono state tuttavia contestate dal RUP nominato, che, a pag. 4 del medesimo registro ha affermato: “Si dà atto he l'esecutore, a cui stato sottoposto il presente registro di contabilità in conseguenza del I SAL, NON ha ritenuto di iscrivervi immediatamente le riserve già manifestate ed iscritte nei precedenti atti dell'appalto idonei a riceverle. […] Pertanto si dà atto che – per effetto di quanto dispone l'art. 191, comma 2, secondo periodo del Regolamento D.P.R.
207/2010, vigente ratione temporis per il presente appalto – ogni precedente riserva è decaduta”, a cui ha fatto seguito l'esplicazione dell'esecutore: “L'impresa ad esplicazione della dicitura con riserva apposta sul “registro di contabilità in data 08/11/2018 scioglie la propria riserva e collaziona, a costituire parte integrante e sostanziale del presente registro n. 68 fogli contenenti l'esplicazione di n° 31 riserve. Se ne desume un totale complessivo ad oggi pari a €
1.055.878,23 (diconsi un milionecentocinquantacinquemilaottocentosettantotto,23) oltre iva come per legge”.
Nel primo motivo di gravame l'appellante richiama altresì la riserva n. 32, iscritta nel SAL n. 2
(pagg. 103-116), in cui dava atto, alla data di sottoposizione del documento contabile, della persistenza, anche durante il periodo successivo al primo SAL, “di una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori” provocanti una riduzione della produttività dal
19.10.2018 al 7.1.2019, per oneri complessivi richiesti per € 36.361,73. La riserva è stata poi esplicata in data 5.2.2019, in relazione al secondo SAL sottoscritto con riserva il 24.1.2019, unitamente ai documenti corroboranti le pretese economiche richieste.
Valutati i tempi e le modlaità di iscrizione e successiva esplicazione delle riserve sopra esaminate alla luce dei contenuti normativi di cui agli artt. 190-191 D.P.R. n. 207/2010 e degli orientamenti
17 giurisprudenziali riportati, è da condividere la decisione del primo giudice di ritenere Pt_1
decaduta dal diritto di riconoscere a suo i maggiori oneri per le lavorazioni eseguite.
[...]
Considerati, infatti, i contenuti delle riserve nn. 1 e 2, e raffrontando quanto espresso in sede di verbale di consegna parziale dei lavori del 15.5.2018 e 5.6.2018, l'appaltatore avrebbe dovuto segnalare sin da subito “l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza”
(come indicato dalla Suprema Corte), e non già, in occasione del verbale sottoscritto il 15.5.2018, esprimere meri apodittici dubbi riguardanti “l'effettiva congruenza delle scelte progettuali anche con riferimento agli apprestamenti ed alle lavorazioni da eseguirsi” (a fortiori in ragione dell'accesso della ditta sui luoghi avvenuto in data antecedente e contestuale alla dei lavori), ovvero, in occasione del secondo verbale di consegna parziale dei lavori avvenuta il 5.6.2018, limitarsi a sottoscrivere il documento apponendo la dicitura – del tutto generica – “con riserva”, salvo poi lamentare nell'esplicazione inoltrata a mezzo pec il 12.6.2018, per entrambe le riserve, la ridotta produttività a causa di “una serie di elementi impeditivi alla regolare dei lavori” intervenuta nel periodo interessato, ed allo stesso modo, in occasione del verbale di consegna definitiva dei lavori, sottoscritto con riserva il 22.6.2018, richiamare sempre genericamente la
“perdurante presenza di una serie di impedimenti già segnalati per tempo con proprie note, in particolare note del 15/05/2018 – 21/05/2018 – 28/05/2018 – 12/06/2018”, senza però segnalare la specifica ed effettiva lesione alle lavorazioni disposte da programma e/o concluse (poi esplicitate soltanto nella nota trasmessa il 5.7.2018).
Non può essere considerata tempestiva neanche la riserva n. 32 segnalata il 5.2.2019 a fronte della sottoscrizione del secondo SAL avvenuto il 24.1.2019 relativa a pretesi eventi ostacolanti la regolare esecuzione dei lavori indicati nella riserva, già originati da carenze progettuali, ma
18 comunque oggetto degli ordini di servizio nn.
1-11 emessi dalla Direzione Lavori tra il 15.6.2018 ed il 2019, accettati senza riserve dalla ditta esecutrice.
Né convince la tesi attorea secondo cui gli “ordini di servizio sono atti unilaterali dell'ente committente, che l'appaltatore deve obbligatoriamente eseguire e non rientrano anche nell'elencazione di cui alla disciplina pubblicistica pure richiamata, ove sono indicati quali siano gli atti da firmarsi con riserva;
non sono tra i “documenti amministrativi e contabili” di cui all'art.181 del Regolamento DPR 207/2010, né tra gli altri documenti previsti dalla normativa applicabile, che appunto in modo specifico indica il verbale di inizio e conclusione della sospensione dei lavori ( art. 158 comma 8 del Regolamento) o appunto il verbale di consegna dei lavori (art. 155 comma 4), ovvero il certificato di collaudo (art. 233); non anche gli eventuali ordini di servizio”, trascurando l'appellante che l'art. 152 del medesimo testo legislativo, applicabile ratione temporis al contratto originante l'odierna controversia, che, all'ultimo comma, recita(va): “L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.” La facoltà di iscrivere riserve a seguito di ordine di servizio è dunque testualmente prevista dalla normativa applicabile al caso di specie.
19 Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame;
merita in ogni caso osservare, per completezza, che il c.t.u. nominato, esprimendosi nel merito delle riserve n. 1-2-4 e 32, all'esito di un'analisi puntuale e perfettamente condivisibile, nelle conclusioni rese rispettivamente alle pag. 27-41-89-111 della relazione all'esito del contraddittorio con i consulenti delle parti, ha concluso per la radicale infondatezza delle riserve in esame, anche replicando in termini congrui e condivisibili alle osservazioni espresse dal c.t.p. sulla bozza di relazione.
Merita invece di essere parzialmente accolto il secondo motivo di gravame, limitatamente alle
“riserve prettamente contabili” n. 43-44-45, secondo le risultanze emerse all'esito della c.t.u. espletata. Sul punto vale pena precisare che l'esame peritale “è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio” (Cass. Civ.
n. 11068/2020); sicché, attesa la dimensione delle richieste e delle connesse esplicazioni riferite a circostanze e dati eminentemente tecnici, per come riportati nei documenti allegati dalle parti,
l'approfondimento istruttorio si è reso necessario per acquisire una valutazione accurata sulla fondatezza delle riserve espresse dalla società appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori. A tal proposito, per completezza d'indagine, si precisa che non possono invece trovare accoglimento le istanze di ammissione dei capitoli di prova orale formulate dall'ente appellato alle pag.
7-9 della seconda memoria istruttoria depositata in primo grado, poiché riferite a circostanze irrilevanti, ovvero già dimostrate dalla documentazione in atti.
Tanto premesso, non merita condivisione la decisione del primo giudice di ritenere non provati gli elementi di fatto utili a valutare le maggiori spettanze a favore dell'appaltatore in virtù delle citate riserve “contabili”, nei limiti di seguito precisati, dal momento che quantomeno le riserve
20 in esame sono state illustrate in termini sufficientemente precisi da poter essere sottoposte alla necessaria verifica tecnica ed inoltre, come rilevato dal c.t.u. con specifico riguardo alle riserve n. 43-44 “appare (…) evidente come tale lavorazione sia stata eseguita in quanto riconosciuta dalla (v. pag. 114-120 dell'elaborato peritale), e parimenti, con Controparte_3
riguardo alla riserva n. 45“in base alla documentazione disponibile, appare (…) evidente come tale lavorazione sia stata eseguita in quanto riconosciuta dalla (v. Controparte_3
pag. 125).
Relativamente alle maggiori spettanze da riconoscere a favore di sono Parte_1
congruamente motivate le valutazioni operate dal consulente nominato, il quale ha osservato, per le predette riserve ritenute fondate, che la differenza di prezzo tra quanto - maggiormente - richiesto dall'appaltatore e quanto riconosciuto dalla direzione dei lavori, trova corretto contemperamento mediante il riconoscimento di una somma ricalcolata sulla base dell'accertata maggiore onerosità della lavorazione eseguita dall'esecutore ovvero di alcune peculiarità dell'attività realizzata.
In particolare, nella riserva n. 43 (comprendente anche la riserva n. 55, poiché riguardante la demolizione anche della parte di copriferro “a macchia di leopardo”), se da un lato, dei prezzi indicati dalle parti, quello applicato dalla Direzione dei lavori è il più vicino alle voci di prezzo presenti nel Prezziario della Regione Veneto, il c.t.u. ha rilevato differenze di rilievo tra quanto previsto da tale voce di prezzo e quanto in concreto realizzato dall'esecutore in conformità alle richieste della stazione appaltante, dovendone conseguire, come proposto dal perito,
l'applicazione del prezzo definito dalla Direzione dei lavori ma incrementato del 100% in virtù delle differenze medesime (cfr. pag. 115 dell'elaborato peritale: “il supporto è calcestruzzo e non
21 muratura di pietrame o comunque materiali molto meno resistenti;
o la demolizione è stata eseguita “a macchia di leopardo” quindi con una modalità certamente più complessa rispetto allo standard, anche se con un'incidenza complessiva tale da non coinvolgere tutta la superficie ma solo una porzione;
o sebbene lo spessore di demolizione sia inferiore ai 50 mm previsti nel prezzo unitario dell'art. E.05.016.b del PREZZIARIO DELLA REGIONE VENETO vigente, tale prezzo prevede espressamente “spessore medio fino a 50 mm”), con riconoscimento dell'ulteriore importo di € 4.320,00 a favore dell'appaltatore.
Con riguardo alla riserva n. 44, accertata la sussistenza di lavorazioni differenti e più onerose rispetto a quanto indicato dalla Direzione dei lavori, ma non di complessità tale da giustificare l'importo richiesto dall'appaltatore, il consulente, stante l'assenza di uno specifico riferimento di prezzo unitario per tutte le lavorazioni oggetto della riserva nel Prezziario della Regione Veneto
(secondo quanto indicato nella descrizione indicata a pag. 86 dell'appello “sovraprezzo alle casserature, – inghisaggi chimici con resine bicompenti strutturali al altissima CP_4
resistenza, di acciaio b450 c, alla struttura portante in c.a. retrostante, zona incamiciatura in
c.a”), ha correttamente proposto di riconoscere a favore di il prezzo definito dalla Parte_1
Direzione dei lavori, conforme al Prezziario della Regione Veneto, ma incrementato del 50% in ragione della maggiore onerosità delle lavorazioni eseguite, con riconoscimento dell'ulteriore importo di € 12.705,66 a favore dell'appaltatore.
Con riferimento alla riserva n. 45 (cfr. pag. 88 dell'appello: “Demolizione massetti, cappa in C.A.
e pignatte in laterizio per attraversamento dei solai con le rifodere in C.A. verticali.”), in modo analogo a quanto osservato per la riserva n. 43, pur riconoscendo come valido il riferimento al prezzo per la lavorazione indicata dal Comune appellato poiché conforme al Prezziario della
22 Regione Veneto, il c.t.u. ha dato atto dell'evidenza dei maggiori oneri sostenuti dall'esecutore nella realizzazione delle lavorazioni previste, così che è da condividere il suggerito riconoscimento dell'importo a favore di calcolato secondo il prezzo indicato dalla Parte_1
Direzione dei lavori ma maggiorato del 100% in virtù delle differenze esecutive accertate (v. pag.
126 dell'elaborato: “Si evidenzia innanzitutto che, se da un lato la voce di prezzo applicata dalla appare l'unica realmente applicabile per la successiva definizione Controparte_3
del prezzo in esame in quanto la più vicina tra le voci di prezzo presenti nel PREZZIARIO DELLA
REGIONE VENETO (E.05.12.b - DEMOLIZIONE SOLAI IN LATEROCEMENTO COMPRESE
TRAVI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO), dall'altro vi sono differenze di rilievo tra quanto previsto da tale voce di prezzo e quanto realizzato, in particolare la demolizione effettuata è stata vincolata/limitata ad una porzione ristretta quindi con una modalità certamente più complessa rispetto allo standard, anche se con un'incidenza complessiva tale da non coinvolgere tutta la superficie ma solo una porzione”): ne consegue, per tale voce, il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 4.394,72 a favore di Parte_1
In conclusione, merita di essere confermata la stima operata dall'ausiliario nominato in merito alle riserve “prettamente contabili” n. 43-44-45, comportante il riconoscimento a favore dell'appellante della maggior somma totale, al netto di IVA ed oneri di legge, di € 21.420,37.
Allo stesso modo appaiono del tutto convincenti le considerazioni sulla base delle quali il c.t.u. ha motivatamente disconosciuto la fondatezza di ogni altra pretesa dell'impresa appaltatrice (per le ulteriori riserve giudicate infondate v. in particolare da pag. 9 a pag. 13 dell'allegato 02 alla relazione peritale): va ribadito in tal senso che ogni riserva è stata presa in considerazione ed analizzata dal c.t.u. con metodo tecnicamente ineccepibile, giungendo a conclusioni che devono
23 essere condivise e recepite;
merita sottolineare in tal senso che il c.t.u. ha risposto punto per punto alle osservazioni dei c.t.p. e che l'appellante si è limitata, nella comparsa conclusionale, a riportare testualmente le predette osservazioni di parte, che hanno tuttavia già trovato compiuta risposta nella relazione definiva del c.t.u.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non vi è riconosciuta la fondatezza degli assunti mossi dall'originaria attrice, odierna appellante, nei limiti sopra precisati.
L'esito della lite - che vede accolta la domanda attorea in misura assai esigua rispetto ad una pretesa che si è confermata per grande parte infondata - giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi – con diritto dell'appellante a vedersi restituito quanto eventualmente corrisposto al in forza della decisione di primo Controparte_1
grado – nonché delle spese di c.t.u., già liquidate in solido a carico delle parti, come da decreto del 6.2.2025 n. cronol. 214/2025 del 11.2.2025.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 679/2021 del Tribunale di Treviso, emessa in data 14.4.2021, accertata la parziale fondatezza delle riserve iscritte al SAL n. 2 n. 43-44-45, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante l'ulteriore Controparte_1 Parte_1
importo di € 21.420,37, oltre Iva ed interessi legali e moratori ai sensi del D. Lgs.
24 231/2002 sugli importi suddetti, maturati e maturandi fino al saldo al saldo effettivo;
2. dichiara compensate integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e le spese di c.t.u.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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