Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n° 151/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere in esito alla scadenza del termine del 27 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 151/25 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, (c.f. Parte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti ( – avv.michela. C.F._1 Email_1 inps.gov.it – fax 090 5724777) dell'avvocatura dell'istituto, domiciliato in Messina via Armeria 1–appellante
CONTRO
, nata ad [...] il [...] e residente in S. Controparte_1
Angelo di Brolo in via S. Venera n° 9, c.f. elettivamente C.F._2 domiciliata in Brolovia C Colombo, 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina,
(c.f. ; fax 0941-561465; pec che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende - Appellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 165 pronunciata in data 24 gennaio 2025
CONCLUSIONI
Inps: 1) dichiarare controparte decaduta ex art. 22 d.l. 7/70 dal diritto alla iscri- zione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2008 e rigettare le domande proposte nei confronti dell' 2) Ferma re- Pt_1 stando la superiore eccezione, rigettare nel merito le domande proposte da
contro
- parte nei confronti dell' Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese Pt_1 del primo e secondo grado di giudizio ex D.M. 147/2022.
: Rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza Controparte_1 impugnata. Con vittoria di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore della procuratrice anticipataria. In via subordinata, si insiste nell'ammissione della prova per testi articolata nel ricorso di primo grado, sulle circostanze e con i testi
ivi indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , premesso Controparte_1 di avere lavorato alle dipendenze della ditta nel 2008 per 80 Controparte_2 giornate, regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, lamentava che l con tre provvedimenti del 31 maggio 2016 che as- Pt_1 sumeva esserle stati notificati in data assai successiva, aveva chiesto la restituzione di:
- 889,20 euro a titolo di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 825973 periodo
15 aprile – 25 maggio 2009;
- 839,80 euro a titolo di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 837847 periodo
9 giugno – 15 luglio 2009;
- 345,80 euro a titolo di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 837850, pe- riodo 27 luglio – 14 agosto 2009
Precisato che l motivava le richieste con l'accertamento della mancanza dei Pt_1 requisiti per l'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli, chiedeva dichiararsi nulla dovuto eccependo l'indeterminatezza delle causali e la prescrizione del diritto ad agire in capo all'istituto, e rivendicando la genuinità del rapporto disconosciuto e l'applicabilità dell'art. 52 legge 88/1989.
Nella resistenza dell con sentenza n° 165 pronunciata in data 24 gennaio Pt_1
2025 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso condannando l anche al Pt_1 rimborso delle spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 8 aprile 2025. Nella re- Pt_1 sistenza di depositate note di trattazione scritta entro Controparte_1 il 27 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice ritenendo non provata la circo- stanza che le prestazioni fossero state erogate. Il Giudice a quo ha dunque interpre- tato la posizione della lavoratrice come intesa a disconoscere il pagamento, ancor- chè tale disconoscimento non sia affatto esplicito nel ricorso art. 414 c.p.c. dove si legge semmai che dalle lettere di ripetizione "non si comprende né la causale dei presunti pagamenti effettuati dall' né la data di pagamento, né soprattutto se gli Pt_1 importi sono stati effettivamente erogati in favore di parte ricorrente", il che con- trasta però con il tenore dei ricorsi amministrativi contro le tre lettere di ripetizione, in cui il pagamento non viene messo in discussione.
Di mancato pagamento la appellata non parlava peraltro nemmeno nel primo ver- bale di udienza (20 febbraio 2020), e solo in quello del 9 maggio 2022 ella afferma, n° 151/25 R.G.L.
per la prima volta "di non avere mai ricevuto le somme oggetto degli atti impu- gnati". L non aveva pertanto alcun onere di contestare tempestivamente l'ero- Pt_1 gazione, e in questa sede ben può integrare la prova, come fa, producendo videata di consultazione della propria anagrafica ove risultano pagamenti effettuati con ac- credito allo sportello postale domiciliato (abi 01000 cab 03235, C/C 00000001248) per importi netti di 296,40 e 575,90. Acclarato il pagamento, sebene parziale, si deve verificare l'esistenza in capo alla appellata del diritto a ottenere le prestazioni.
La appellata contesta genericamente tale produzione con doglianze di mero princi- pio, inammissibili anche alla luce del già visto comportamento preprocessuale.
Già in primo grado l aveva prodotto l'estratto ARLA dal quale risultava la Pt_1 cancellazione delle giornate 2008 per "disconoscimento su variazione", nonché il verbale ispettivo relativo alla ditta , che ha riguardato le tre Controparte_2 posizioni contributive della ditta (S. Domenica Vittoria, Sinagra, S. Angelo di
Brolo), dal quale emerge la sproporzione fra i redditi che potevano essere tratti dai terreni coltivati e il costo della manodopera, maggiore di 15-20 volte. Si osservi ancora che il , evasore totale dal punto di vista contributivo, sentito dagli CP_2 ispettori, riferiva agli ispettori di pagare in contanti le retribuzioni e, vista la quantità di dipendenti, ciò avrebbe comportato la necessità di possedere liquidità in quantità spropositata.
Vero è che l'ispezione ha anche dimostrato che una pur minima attività con im- piego di manodopera vi era, ma il disconoscimento amministrativo trova solida base e spetta a questo punto alla appellante dimostrare che ella appartenesse al ristrettis- simo novero dei dipendenti effettivi della ditta.
La appellata nel costituirsi in questo grado chiede ammettersi la "prova per testi articolata nel ricorso di primo grado, sulle circostanze e con i testi ivi indicati", ma ella non aveva chiesto l'ammissione di prova orale nel ricorso introduttivo, limitan- dosi a produrre le buste paga che, in quanto formate dal datore di lavoro la cui attendibilità si è visto essere minima, non bastano all'uopo.
L'appello è dunque in gran parte fondato, ma le somme che l ha provato di Pt_1 avere pagato sono inferiori rispetto a quelle ripetute e pertanto l'accoglimento deve essere parziale. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., e tenuto conto della mala fede dell'acci- piens, gli interessi maturano dal giorno del pagamento, e le spese vanno compensate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 8 aprile 2025 dall
[...] contro av- Parte_1 Controparte_1 verso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 165 pronunciata in data 24 n° 151/25 R.G.L.
gennaio 2025, parzialmente accogliendo l'appello e riformando la sentenza impu- gnata, dichiara il diritto dell di ripetere dalla appellata, per i titoli di cui alle Pt_1 lettere del 31 maggio 2016, l'importo di 872,30 euro, con accessori dalla data di erogazione. Compensa le spese del doppio grado.
Messina 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)