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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 979 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
Daniele Giallombardo presso il cui studio sito a Bagheria, corso Umberto I n. 184, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
- già (cf: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo
Landolina, presso il cui studio in Palermo, via Gen. V. Streva n.14, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTA
avente ad oggetto: domanda di accertamento negativo del credito;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato - premettendo di essere Parte_1 comproprietario, per successione ereditaria, unitamente ai fratelli e , di un CP_3 CP_4 terreno sito a Bagheria, S.S. 113 km 248 +16, identificato in catasto al foglio 8, particelle 859,
895, 1215, 1344, 1354 ed al foglio 10, particelle 8 e 1104 (quest'ultime, a seguito di frazionamento, identificate al foglio 10 particelle 2462, 2548, 2549, 2550 e 2551) - conveniva in giudizio , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo al Tribunale di accertare di non essere tenuto al pagamento della somma di € 63.496,58, di cui alla fattura n. 876599207653307 del 27.4.2017 (con scadenza il
17.5.2017, comunicatagli solo il 17.1.2018, unitamente a quella relativa ad altra utenza a lui intestata), relativa alla fornitura di energia elettrica nel suddetto fondo nel periodo compreso tra l'1.11.2011 ed il 30.10.2016 e, in subordine, di accertare il minor importo dovuto, da porre in ogni caso a suo carico nei limiti della quota ereditaria, pari ad un terzo.
L'attore contestava la sussistenza del credito vantato da , Controparte_1 deducendo l'erroneità del calcolo posto a fondamento della fatturazione, sia avuto riguardo al periodo cui erano riferiti i consumi stimati, sia avuto riguardo al metodo adottato per quantificarli.
Quanto al primo profilo rilevava che il terreno, per gran parte del periodo in cui erano stati calcolati i consumi, non era stato nella disponibilità sua, né degli altri comproprietari.
A tale proposito, precisava che, in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 11.3.2003, il possesso era stato dapprima trasferito al “ Parte_2
”, che aveva attivato una fornitura di energia elettrica con numero POD:
[...]
IT001E90677689, essendo poi i relativi consumi stati arbitrariamente traslati nella fornitura relativa ad altro immobile sito a Bagheria, ingiustamente distaccata a causa del mancato pagamento –, cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo, anche per le vicende processuali dell'azienda che nel 2009 fu sequestrata e poi confiscata con
“acquisizione” del terreno da parte dell' e la Controparte_5 destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui era seguita la riconsegna in data 30.7.2012 – e, dall'1.1.2014 al 21.1.2016, il terreno era stato utilizzato come parcheggio di autotreni da , in forza di contratto di locazione, Parte_3 registrato a Bagheria l'11.6.2014 al n. 1350 serie 9, risolto in data 21.6.2016.
Allegava, per altro verso, che dopo la morte del padre (in data 13.12.2015) – che si era fatto carico sino a quel momento della gestione del bene, poi rientrato nella comunione ereditaria –, il 31.10.2016, recatosi presso il terreno, aveva constatato l'assenza del misuratore di energia “il quale avrebbe dovuto trovarsi sul muretto perimetrale esterno del terreno accessibile a chiunque dalla S.S. 113”; pertanto, dopo la segnalazione al distributore, che nel corso del sopralluogo eseguito in pari data aveva accertato l'assenza del misuratore e la presenza di un allaccio abusivo, il 3.11.2016 aveva sporto denuncia presso il Commissariato di P.S. di Bagheria.
si doleva, per altro verso, dell'erroneità del calcolo dei consumi basato Parte_1 presuntivamente sul massimo assorbimento possibile per tutto il periodo preso in considerazione (ossia dall'1.11.2011 al 30.10.2016), tenuto conto della potenza installata di
48 Kw, deducendone l'eccessività atteso che il terreno in questione “era uno spazio vuoto senza impianti di alcun tipo, interamente asfaltato”, utilizzato da Controparte_6 come parcheggio per tir ed autoarticolati, dove vi era un piccolo prefabbricato in legno
[...] di pochi metri quadrati (guardiola).
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2019, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni
[...] avversarie, allegando di avere provveduto alla fatturazione sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete E-Distribuzione Spa, a seguito dell'attività di verifica antifrode effettuata in occasione del sopralluogo del 31.10.2016, ed alle successive operazioni di ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione a causa dell'accertato prelievo abusivo di energia elettrica, relativo al periodo dall'1.1.2011 (data di prescrizione) al 30.10.2016 (giorno antecedente la verifica), effettuata “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”.
Escludeva, dunque, che non potevano esserle addebitate eventuali responsabilità di fatturazione, essendo priva di poteri di intervento e/o gestione sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti, di proprietà esclusiva del distributore, limitandosi ad emettere le fatture sulla base dei dati quantificati da quest'ultimo.
Rilevava, in ogni caso, che in seguito alla comunicazione dei rilievi mossi da Parte_1 nell'atto di citazione a E-Distribuzione S.p.A., quest'ultima si era impegnata ad
[...] effettuare una rettifica della ricostruzione dei consumi, anche con riferimento ai periodi considerati, riservandosi di produrre la nuova fatturazione.
Affermava comunque la correttezza della pretesa risarcitoria di E-Distribuzione Spa e, per essa, di (sebbene non ancora determinata nel suo preciso Controparte_1 ammontare) la quale “si fondava non su una volontaria sottrazione di energia elettrica da parte di
bensì sul non avere custodito correttamente gli apparecchi affidatigli dall'Ente Parte_1 erogatore”, in uso allo stesso n.q. di comproprietario dell'immobile interessato dalla frode, deducendo, altresì, che la pretesa era stata legittimamente azionata nei suoi confronti per l'intero in ossequio ai principi della responsabilità solidale, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari.
In forza di tali argomentazioni domandava, dunque, il rigetto delle domande avversarie.
Nella memoria, ex art. 183 co. 6, n 1, cpc,, depositata il 5.2.2020, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevava di avere ricevuto
[...] dal distributore comunicazione di rettifica dei consumi attribuibili a nel Parte_1 periodo di riferimento, che era stato circoscritto a quello intercorso tra il 22.1.2016 e il
31.10.2016, con riduzione dei Kw da fatturare e di avere dunque emesso una nota di credito (all. n. 1), stornando integralmente la fattura oggetto del presente giudizio ed emettendo la nuova fattura n. 82307023030223A dell'11.1.2020 di € 10.874,02.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere sulla scorta della nota di credito integrale emessa in relazione alla fattura originaria, non avendo spiegato domanda riconvenzionale per l'ulteriore importo dovuto. Dal canto suo, nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, affermava la Parte_1 persistenza del proprio interesse all'accertamento della illegittimità della seconda fattura emessa, riguardando la cessazione della materia del contendere unicamente parte dell'importo originariamente richiesto.
All'udienza del 17.3.2021 il Giudice già assegnatario del fascicolo formulava alle parti proposta conciliativa del seguente tenore: “abbandono della causa a spese compensate, subordinata allo “storno, da parte di , dell'ulteriore fattura di Controparte_1 rettifica n. 82307023030223 datata 11.01.2020, dell'importo di euro 10.874,02”, accettata solo da parte attrice.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, con ordinanza del 20.12.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, idonee a delineare l'oggetto del contendere – riguardante la domanda di accertamento negativo del credito derivante da fornitura elettrica proposta da –, deve innanzitutto darsi conto che, in seguito alla Parte_1 nota di credito emessa da – che in forza della rettifica operata Controparte_1 dal distributore ha circoscritto i consumi riferibili all'attore al periodo intercorrente tra l'1.1.2016 e il 31.10.2026 –, in ossequio alla richiesta delle parti, ci si soffermerà unicamente sulla debenza dell'importo di € 10.874,02 di cui alla fattura n. 82307023030223A dell'11.1.2020 (cfr. all. nn. 1 e 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc della convenuta).
È utile osservare a tale riguardo che non ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vertendo il presente giudizio sull'accertamento
(negativo) del credito azionato dalla società elettrica, rispetto al quale permane l'interesse dell'attore ad una pronuncia, pur nei limiti del minore importo ricalcolato in corso di causa, anch'esso relativo al periodo nel quale sono stati accertati prelievi abusivi.
Ciò chiarito, deve osservarsi che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass., n. 19154/2018, n. 30290/2017; n.
23699/2016).
Con specifico riguardo all'ipotesi di prelievi abusivi, “In tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, va confermato il principio opposto con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi;
difatti, quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare
l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (cfr., ex multis, Cass., n. 15771/2022;
Cass. n. 13605/2019).
Grava invece sul creditore l'onere di dimostrare il prelievo illecito e il danno conseguente
(in tal senso, Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 1611/2024).
Ora, le risultanze istruttorie hanno acclarato la sussistenza di prelievi abusivi per il periodo di riferimento.
Deve richiamarsi, in particolare, il verbale di sopralluogo del 31.10.2016 effettuato dal
Distributore, secondo cui: “A seguito di richiesta…da parte del sig. si riscontra a codesto Pt_1 punto di consegna…la mancanza del relativo misuratore elettronico e della nicchia di protezione dello stesso. Si è altresì accertato un allaccio abusivo trifase realizzato con quattro conduttori unipolari da 10 mq collegati ai morsetti della basetta alimentazione contatore elettronico. Tale allaccio abusivo andava all'interno della proprietà…si andava ad attestare in un magnetotermico quadri polare posto in cassetta a presa stagno, posta all'interno del muro perimetrale della società…Rimosso allaccio staccando la presa di alimentazione dal palo (cfr. all n. 5 alla CP_2 comparsa di risposta).
Tale documento, invero, è connotato da fede privilegiata, in quanto proveniente da soggetto che – in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore – ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass., pen. n. 7566/20). (in questo senso, sentenza Tribunale di
Termini Imerese, sopra cit.)
Ad ogni modo, nel caso di specie, non vi è contestazione su tale profilo, essendo l'allaccio abusivo stato riscontrato in primo luogo dall'attore che ha sollecitato l'intervento dei tecnici e, a seguito delle verifiche, ha sporto formale denuncia presso il commissariato di
Bagheria in data 3.11.2016, parimenti sporta ex art. 331 cpp dalla società di distribuzione presso alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed all' Parte_4 di Palermo, comunicata a parte convenuta con altra nota del 30.12.2016 (cfr. all.
[...]
n. 7 alla produzione di ). Controparte_2
D'altra parte, non ha fornito la prova “di avere diligentemente vigilato Parte_1 affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”. Infatti, lo stesso attore ha affermato che “il misuratore di energia avrebbe dovuto trovarsi sul muretto perimetrale esterno del terreno accessibile a chiunque dalla S.S. 113”.
L'assenza di adeguata vigilanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice, geom. , il quale all'udienza del 28.11.2022, ha dato conto Testimone_1 dello stato di abbandono del terreno relativo alla fornitura per cui è causa, precisando di essersi recato in tali luoghi per istruire una pratica di sanatoria “anche nel corso del 2016”
(cap. 7 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte attrice).
Ebbene, ad avviso di chi giudica, i rilievi mossi da parte attrice, in mancanza di prova delle cautele adottate per neutralizzare e/o prevenire eventuali condotte illecite di terzi ai danni del misuratore – che non può ritenersi fornita neanche per il periodo oggetto della fattura “originaria” in forza della disponibilità del terreno in capo a terzi, competendo in ogni caso al proprietario doveri di custodia in tal senso –, non consentono di affermare l'insussistenza del credito vantato da . Controparte_1
Degno di nota è peraltro che sia stato lo stesso attore a segnalare la mancanza del contatore, nel periodo in cui il bene non era più nella disponibilità di terzi.
Deve richiamarsi sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione che in relazione ad un caso analogo a quello sub iudice, richiamando la giurisprudenza precedente, ha rigettato il ricorso evidenziando che: “Nel caso di specie, il giudice di merito non ha, invero, alterato l'assetto degli oneri probatori immanente nel sistema, ma ha rigettato la domanda dell'utente dopo aver ritenuto che, incontestata la circostanza della manomissione, egli non avesse fornito adeguata dimostrazione delle cautele adottate al fine di neutralizzare eventuali condotte di terzi. Il ricorrente deduce che la propria "mancanza assoluta di responsabilità" dovrebbe evincersi dalla circostanza che il contatore si trovasse all'esterno della sua abitazione (nonché dall'archiviazione del procedimento penale inizialmente instaurato a suo carico), ma tale assunto non scalfisce la ratio decidendi appena illustrata, rispetto alla quale, anzi, la volontaria collocazione del contatore al di fuori della propria sfera di immediato controllo milita per un innalzamento delle cautele esigibili dal titolare dell'utenza” (Cass., n. 29046/2024).
In ordine, al quantum, deve tenersi conto che l'importo di € 10.874,21 è stato indicato dal distributore in virtù della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata sulla base della
"potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo" abusivamente collegato alla rete di distribuzione principale/ ovvero secondo il metodo “del massimo assorbimento possibile”, tenuto conto della potenza installata di 48 Kw.
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che il prelievo fraudolento non può equipararsi al prelievo irregolare e non rientra nell'ambito applicativo dalle delibere delle Autorità regolatrici della materia, non soccorrendo in siffatta ipotesi i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere di tali enti (in questo senso, Tribunale di
Benevento, n. 1996/2022). Nell'ipotesi si prelievo abusivo, tale modalità di quantificazione non può condividersi, in quanto, pur in assenza di ogni possibile rilevazione alternativa e certa, non è ragionevole stimare in via presuntiva la misura dell'energia elettrica utilizzata come equivalente a quella massima erogabile dal cavo di collegamento abusivo utilizzato.
In altri termini, indipendentemente dalle caratteristiche del terreno e dall'attività ivi svolta nel periodo di riferimento, appare inverosimile che l'impianto collegato abusivamente all'immobile attoreo sia stato effettivamente usato a pieno regime per prelevare il massimo possibile dell'energia durante l'intero periodo dell'allaccio abusivo e pertanto, il danno patito dalla convenuta va rideterminato in misura equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
A tal fine, se da un lato non appare ragionevole ritenere che l'allaccio abusivo sia stato realizzato per poi non essere utilizzato, dall'altro lato è irragionevole ritenere che vi sia stato un impiego costante e sempre al massimo regime ogni giorno allo stesso modo.
In sostanza, tenuto conto della natura dell'immobile – ossia “uno spazio vuoto senza impianti di alcun tipo, interamente asfaltato”, dove vi era un piccolo prefabbricato in legno di pochi metri quadrati (guardiola) –, si ritiene equo prendere come parametro la cifra di €
10.874,02 e ridurla di un terzo (€ 10.874,02 - € 3.624,67 = € 7.249,35).
Da disattendere è, d'altra parte, la richiesta dell'attore di tenere conto della quota ereditaria vantata sul bene cui si riferisce la fornitura, non potendosi simile pretesa fondare sulla dichiarazione di successione, documento dal valore unicamente fiscale, insuscettibile di provare la qualità di erede.
Corretto, vertendosi in materia di danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile, appare d'altra parte il richiamo alla responsabilità solidale del condebitore, salvo il regresso dei coobbligati (art. 1299 cc), potendo ciascuno di essi essere richiesto dell'adempimento per l'intero (art. 1292 cc).
L'esito della lite e la condotta processuale della convenuta – che ha provveduto a ricalcolare le somme in corso di causa – depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accerta che il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
è pari ad € 7.249,25;
[...] dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Termini Imerese, 13 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 979 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
Daniele Giallombardo presso il cui studio sito a Bagheria, corso Umberto I n. 184, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
- già (cf: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carlo
Landolina, presso il cui studio in Palermo, via Gen. V. Streva n.14, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTA
avente ad oggetto: domanda di accertamento negativo del credito;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato - premettendo di essere Parte_1 comproprietario, per successione ereditaria, unitamente ai fratelli e , di un CP_3 CP_4 terreno sito a Bagheria, S.S. 113 km 248 +16, identificato in catasto al foglio 8, particelle 859,
895, 1215, 1344, 1354 ed al foglio 10, particelle 8 e 1104 (quest'ultime, a seguito di frazionamento, identificate al foglio 10 particelle 2462, 2548, 2549, 2550 e 2551) - conveniva in giudizio , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo al Tribunale di accertare di non essere tenuto al pagamento della somma di € 63.496,58, di cui alla fattura n. 876599207653307 del 27.4.2017 (con scadenza il
17.5.2017, comunicatagli solo il 17.1.2018, unitamente a quella relativa ad altra utenza a lui intestata), relativa alla fornitura di energia elettrica nel suddetto fondo nel periodo compreso tra l'1.11.2011 ed il 30.10.2016 e, in subordine, di accertare il minor importo dovuto, da porre in ogni caso a suo carico nei limiti della quota ereditaria, pari ad un terzo.
L'attore contestava la sussistenza del credito vantato da , Controparte_1 deducendo l'erroneità del calcolo posto a fondamento della fatturazione, sia avuto riguardo al periodo cui erano riferiti i consumi stimati, sia avuto riguardo al metodo adottato per quantificarli.
Quanto al primo profilo rilevava che il terreno, per gran parte del periodo in cui erano stati calcolati i consumi, non era stato nella disponibilità sua, né degli altri comproprietari.
A tale proposito, precisava che, in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato in data 11.3.2003, il possesso era stato dapprima trasferito al “ Parte_2
”, che aveva attivato una fornitura di energia elettrica con numero POD:
[...]
IT001E90677689, essendo poi i relativi consumi stati arbitrariamente traslati nella fornitura relativa ad altro immobile sito a Bagheria, ingiustamente distaccata a causa del mancato pagamento –, cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo, anche per le vicende processuali dell'azienda che nel 2009 fu sequestrata e poi confiscata con
“acquisizione” del terreno da parte dell' e la Controparte_5 destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui era seguita la riconsegna in data 30.7.2012 – e, dall'1.1.2014 al 21.1.2016, il terreno era stato utilizzato come parcheggio di autotreni da , in forza di contratto di locazione, Parte_3 registrato a Bagheria l'11.6.2014 al n. 1350 serie 9, risolto in data 21.6.2016.
Allegava, per altro verso, che dopo la morte del padre (in data 13.12.2015) – che si era fatto carico sino a quel momento della gestione del bene, poi rientrato nella comunione ereditaria –, il 31.10.2016, recatosi presso il terreno, aveva constatato l'assenza del misuratore di energia “il quale avrebbe dovuto trovarsi sul muretto perimetrale esterno del terreno accessibile a chiunque dalla S.S. 113”; pertanto, dopo la segnalazione al distributore, che nel corso del sopralluogo eseguito in pari data aveva accertato l'assenza del misuratore e la presenza di un allaccio abusivo, il 3.11.2016 aveva sporto denuncia presso il Commissariato di P.S. di Bagheria.
si doleva, per altro verso, dell'erroneità del calcolo dei consumi basato Parte_1 presuntivamente sul massimo assorbimento possibile per tutto il periodo preso in considerazione (ossia dall'1.11.2011 al 30.10.2016), tenuto conto della potenza installata di
48 Kw, deducendone l'eccessività atteso che il terreno in questione “era uno spazio vuoto senza impianti di alcun tipo, interamente asfaltato”, utilizzato da Controparte_6 come parcheggio per tir ed autoarticolati, dove vi era un piccolo prefabbricato in legno
[...] di pochi metri quadrati (guardiola).
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2019, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni
[...] avversarie, allegando di avere provveduto alla fatturazione sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal distributore di rete E-Distribuzione Spa, a seguito dell'attività di verifica antifrode effettuata in occasione del sopralluogo del 31.10.2016, ed alle successive operazioni di ricostruzione dei consumi sfuggiti alla fatturazione a causa dell'accertato prelievo abusivo di energia elettrica, relativo al periodo dall'1.1.2011 (data di prescrizione) al 30.10.2016 (giorno antecedente la verifica), effettuata “sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”.
Escludeva, dunque, che non potevano esserle addebitate eventuali responsabilità di fatturazione, essendo priva di poteri di intervento e/o gestione sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti, di proprietà esclusiva del distributore, limitandosi ad emettere le fatture sulla base dei dati quantificati da quest'ultimo.
Rilevava, in ogni caso, che in seguito alla comunicazione dei rilievi mossi da Parte_1 nell'atto di citazione a E-Distribuzione S.p.A., quest'ultima si era impegnata ad
[...] effettuare una rettifica della ricostruzione dei consumi, anche con riferimento ai periodi considerati, riservandosi di produrre la nuova fatturazione.
Affermava comunque la correttezza della pretesa risarcitoria di E-Distribuzione Spa e, per essa, di (sebbene non ancora determinata nel suo preciso Controparte_1 ammontare) la quale “si fondava non su una volontaria sottrazione di energia elettrica da parte di
bensì sul non avere custodito correttamente gli apparecchi affidatigli dall'Ente Parte_1 erogatore”, in uso allo stesso n.q. di comproprietario dell'immobile interessato dalla frode, deducendo, altresì, che la pretesa era stata legittimamente azionata nei suoi confronti per l'intero in ossequio ai principi della responsabilità solidale, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari.
In forza di tali argomentazioni domandava, dunque, il rigetto delle domande avversarie.
Nella memoria, ex art. 183 co. 6, n 1, cpc,, depositata il 5.2.2020, Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevava di avere ricevuto
[...] dal distributore comunicazione di rettifica dei consumi attribuibili a nel Parte_1 periodo di riferimento, che era stato circoscritto a quello intercorso tra il 22.1.2016 e il
31.10.2016, con riduzione dei Kw da fatturare e di avere dunque emesso una nota di credito (all. n. 1), stornando integralmente la fattura oggetto del presente giudizio ed emettendo la nuova fattura n. 82307023030223A dell'11.1.2020 di € 10.874,02.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere sulla scorta della nota di credito integrale emessa in relazione alla fattura originaria, non avendo spiegato domanda riconvenzionale per l'ulteriore importo dovuto. Dal canto suo, nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cpc, affermava la Parte_1 persistenza del proprio interesse all'accertamento della illegittimità della seconda fattura emessa, riguardando la cessazione della materia del contendere unicamente parte dell'importo originariamente richiesto.
All'udienza del 17.3.2021 il Giudice già assegnatario del fascicolo formulava alle parti proposta conciliativa del seguente tenore: “abbandono della causa a spese compensate, subordinata allo “storno, da parte di , dell'ulteriore fattura di Controparte_1 rettifica n. 82307023030223 datata 11.01.2020, dell'importo di euro 10.874,02”, accettata solo da parte attrice.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, con ordinanza del 20.12.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, idonee a delineare l'oggetto del contendere – riguardante la domanda di accertamento negativo del credito derivante da fornitura elettrica proposta da –, deve innanzitutto darsi conto che, in seguito alla Parte_1 nota di credito emessa da – che in forza della rettifica operata Controparte_1 dal distributore ha circoscritto i consumi riferibili all'attore al periodo intercorrente tra l'1.1.2016 e il 31.10.2026 –, in ossequio alla richiesta delle parti, ci si soffermerà unicamente sulla debenza dell'importo di € 10.874,02 di cui alla fattura n. 82307023030223A dell'11.1.2020 (cfr. all. nn. 1 e 2 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc della convenuta).
È utile osservare a tale riguardo che non ricorrono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vertendo il presente giudizio sull'accertamento
(negativo) del credito azionato dalla società elettrica, rispetto al quale permane l'interesse dell'attore ad una pronuncia, pur nei limiti del minore importo ricalcolato in corso di causa, anch'esso relativo al periodo nel quale sono stati accertati prelievi abusivi.
Ciò chiarito, deve osservarsi che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass., n. 19154/2018, n. 30290/2017; n.
23699/2016).
Con specifico riguardo all'ipotesi di prelievi abusivi, “In tema di contratti di somministrazione, se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, va confermato il principio opposto con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi;
difatti, quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare
l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (cfr., ex multis, Cass., n. 15771/2022;
Cass. n. 13605/2019).
Grava invece sul creditore l'onere di dimostrare il prelievo illecito e il danno conseguente
(in tal senso, Tribunale di Termini Imerese, sentenza n. 1611/2024).
Ora, le risultanze istruttorie hanno acclarato la sussistenza di prelievi abusivi per il periodo di riferimento.
Deve richiamarsi, in particolare, il verbale di sopralluogo del 31.10.2016 effettuato dal
Distributore, secondo cui: “A seguito di richiesta…da parte del sig. si riscontra a codesto Pt_1 punto di consegna…la mancanza del relativo misuratore elettronico e della nicchia di protezione dello stesso. Si è altresì accertato un allaccio abusivo trifase realizzato con quattro conduttori unipolari da 10 mq collegati ai morsetti della basetta alimentazione contatore elettronico. Tale allaccio abusivo andava all'interno della proprietà…si andava ad attestare in un magnetotermico quadri polare posto in cassetta a presa stagno, posta all'interno del muro perimetrale della società…Rimosso allaccio staccando la presa di alimentazione dal palo (cfr. all n. 5 alla CP_2 comparsa di risposta).
Tale documento, invero, è connotato da fede privilegiata, in quanto proveniente da soggetto che – in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore – ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. (cfr. Cass., pen. n. 7566/20). (in questo senso, sentenza Tribunale di
Termini Imerese, sopra cit.)
Ad ogni modo, nel caso di specie, non vi è contestazione su tale profilo, essendo l'allaccio abusivo stato riscontrato in primo luogo dall'attore che ha sollecitato l'intervento dei tecnici e, a seguito delle verifiche, ha sporto formale denuncia presso il commissariato di
Bagheria in data 3.11.2016, parimenti sporta ex art. 331 cpp dalla società di distribuzione presso alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed all' Parte_4 di Palermo, comunicata a parte convenuta con altra nota del 30.12.2016 (cfr. all.
[...]
n. 7 alla produzione di ). Controparte_2
D'altra parte, non ha fornito la prova “di avere diligentemente vigilato Parte_1 affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”. Infatti, lo stesso attore ha affermato che “il misuratore di energia avrebbe dovuto trovarsi sul muretto perimetrale esterno del terreno accessibile a chiunque dalla S.S. 113”.
L'assenza di adeguata vigilanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice, geom. , il quale all'udienza del 28.11.2022, ha dato conto Testimone_1 dello stato di abbandono del terreno relativo alla fornitura per cui è causa, precisando di essersi recato in tali luoghi per istruire una pratica di sanatoria “anche nel corso del 2016”
(cap. 7 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte attrice).
Ebbene, ad avviso di chi giudica, i rilievi mossi da parte attrice, in mancanza di prova delle cautele adottate per neutralizzare e/o prevenire eventuali condotte illecite di terzi ai danni del misuratore – che non può ritenersi fornita neanche per il periodo oggetto della fattura “originaria” in forza della disponibilità del terreno in capo a terzi, competendo in ogni caso al proprietario doveri di custodia in tal senso –, non consentono di affermare l'insussistenza del credito vantato da . Controparte_1
Degno di nota è peraltro che sia stato lo stesso attore a segnalare la mancanza del contatore, nel periodo in cui il bene non era più nella disponibilità di terzi.
Deve richiamarsi sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione che in relazione ad un caso analogo a quello sub iudice, richiamando la giurisprudenza precedente, ha rigettato il ricorso evidenziando che: “Nel caso di specie, il giudice di merito non ha, invero, alterato l'assetto degli oneri probatori immanente nel sistema, ma ha rigettato la domanda dell'utente dopo aver ritenuto che, incontestata la circostanza della manomissione, egli non avesse fornito adeguata dimostrazione delle cautele adottate al fine di neutralizzare eventuali condotte di terzi. Il ricorrente deduce che la propria "mancanza assoluta di responsabilità" dovrebbe evincersi dalla circostanza che il contatore si trovasse all'esterno della sua abitazione (nonché dall'archiviazione del procedimento penale inizialmente instaurato a suo carico), ma tale assunto non scalfisce la ratio decidendi appena illustrata, rispetto alla quale, anzi, la volontaria collocazione del contatore al di fuori della propria sfera di immediato controllo milita per un innalzamento delle cautele esigibili dal titolare dell'utenza” (Cass., n. 29046/2024).
In ordine, al quantum, deve tenersi conto che l'importo di € 10.874,21 è stato indicato dal distributore in virtù della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata sulla base della
"potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo" abusivamente collegato alla rete di distribuzione principale/ ovvero secondo il metodo “del massimo assorbimento possibile”, tenuto conto della potenza installata di 48 Kw.
Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che il prelievo fraudolento non può equipararsi al prelievo irregolare e non rientra nell'ambito applicativo dalle delibere delle Autorità regolatrici della materia, non soccorrendo in siffatta ipotesi i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere di tali enti (in questo senso, Tribunale di
Benevento, n. 1996/2022). Nell'ipotesi si prelievo abusivo, tale modalità di quantificazione non può condividersi, in quanto, pur in assenza di ogni possibile rilevazione alternativa e certa, non è ragionevole stimare in via presuntiva la misura dell'energia elettrica utilizzata come equivalente a quella massima erogabile dal cavo di collegamento abusivo utilizzato.
In altri termini, indipendentemente dalle caratteristiche del terreno e dall'attività ivi svolta nel periodo di riferimento, appare inverosimile che l'impianto collegato abusivamente all'immobile attoreo sia stato effettivamente usato a pieno regime per prelevare il massimo possibile dell'energia durante l'intero periodo dell'allaccio abusivo e pertanto, il danno patito dalla convenuta va rideterminato in misura equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
A tal fine, se da un lato non appare ragionevole ritenere che l'allaccio abusivo sia stato realizzato per poi non essere utilizzato, dall'altro lato è irragionevole ritenere che vi sia stato un impiego costante e sempre al massimo regime ogni giorno allo stesso modo.
In sostanza, tenuto conto della natura dell'immobile – ossia “uno spazio vuoto senza impianti di alcun tipo, interamente asfaltato”, dove vi era un piccolo prefabbricato in legno di pochi metri quadrati (guardiola) –, si ritiene equo prendere come parametro la cifra di €
10.874,02 e ridurla di un terzo (€ 10.874,02 - € 3.624,67 = € 7.249,35).
Da disattendere è, d'altra parte, la richiesta dell'attore di tenere conto della quota ereditaria vantata sul bene cui si riferisce la fornitura, non potendosi simile pretesa fondare sulla dichiarazione di successione, documento dal valore unicamente fiscale, insuscettibile di provare la qualità di erede.
Corretto, vertendosi in materia di danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile, appare d'altra parte il richiamo alla responsabilità solidale del condebitore, salvo il regresso dei coobbligati (art. 1299 cc), potendo ciascuno di essi essere richiesto dell'adempimento per l'intero (art. 1292 cc).
L'esito della lite e la condotta processuale della convenuta – che ha provveduto a ricalcolare le somme in corso di causa – depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: accerta che il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
è pari ad € 7.249,25;
[...] dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Termini Imerese, 13 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.