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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
15.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11509/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lampuri Vanessa Maria Rosa;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/12/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la pensione id inabilità ex L. 118/1971 nonché la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
1 L'udienza del 14.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase aveva concluso il suo giudizio ritenendo che “Il Sig. nato a [...] il [...], di anni 43, è affetto da Psicosi Parte_2 schizofrenica tipo paranoide cronico che determina un quadro invalidante in misura pari all' 80%.”, ritenendo applicabile al ricorrente il codice per la patologia 1210: “Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione della capacità intellettuale 71 - 80%”.
A fronte di tale risultanza, parte opponente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle effettive condizioni di salute e che non ne avrebbe valutato correttamente il complesso patologico.
4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
Invero, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso di opposizione l'erroneità della valutazione del consulente “in quanto non tiene conto della certificazione rilasciata dal Dipartimento di Salute mentale dell'ASP di Catania in data 20.2.2024 ed allegata agli atti e menzionata nella sua relazione dallo stesso CTU. Tale certificazione, infatti, evidenzia una psicosi schizofrenica tipo paranoide cronico in terapia con Clozapina con risposta parziale all'ideazione delirante. Secondo tale diagnosi
2 il cod. e le tabelle di cui sopra a cui va ascritta la patologia psichiatrica presentata dal Pt_2
è il 1209. Con questa corretta valutazione è evidente che il periziato debba essere
[...]
riconosciuto inabile e con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per cui necessita di assistenza continua […]”.
Parte ricorrente ha in tal modo riportato le osservazioni alla bozza di consulenza di cui alla precedente fase di ATP, le quali tuttavia sono state oggetto di adeguata ed esaustiva valutazione da parte del consulente nominato, il quale nella relazione definitiva ha argomentato nei termini che seguono: “Tale assunto non può essere condiviso atteso che, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio evidenzia una storia clinica di una patologia psichiatrica che dopo la prima diagnosi posta nel 2001, evidenzia un silenzio documentale di 12 anni (V. certificazione 2012) per poi giungere dopo 8 anni al 2020, allorquando si certificava la presenza di schizofrenia;
Ancora un vuoto documentale di circa 4 anni fino a giungere nel febbraio 2024 in cui il ricorrente risultava essere affetto da psicosi schizofrenica tipo paranoide cronico.
In altri termini è possibile affermare, con il conforto della documentazione sanitaria, che siamo di fronte ad un quadro patologico che non presenta gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva
e/o volitiva, né forme avanzate di patologia schizofrenica, ma invero siamo di fronte ad un quadro psichiatrico che, con molta verosimiglianza, ha avuto dei lunghi periodi di compenso psicotico con buona aderenza alla terapia farmacologica;
ergo si ritiene che l'autorevole pensiero del consulente del ricorrente, dott. , ovvero che il paziente risulti affetto da sindrome schizofrenica cronica Per_1
grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale (Cod. 1209), non trova riscontro né nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio, né nelle risultanze emerse nel corso delle oo.pp.
Su tali considerazioni si ritiene di poter ribadire le considerazione e le conclusioni medico legali cui si è pervenuti nella bozza di CTU.”.
A fronte di tale risultanza, parte ricorrente non ha mosso alcuna diversa o più specifica contestazione alle conclusioni del consulente tecnico nominato, limitandosi piuttosto a manifestare un giudizio di non condivisione delle relative conclusioni e a prospettare un avviso diverso, omettendo di indicare specifici errori logici o diagnostici tali da infirmare le conclusioni di cui alla relazione, tenuto conto peraltro che il consulente ha debitamente preso in considerazione le risultanze del certificato del DSM del febbraio 2024.
Difetta peraltro ulteriore documentazione medica successiva dalla quale poter desumere un diverso e più grave quadro clinico del ricorrente.
3 Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno dunque condivise e richiamate siccome prive di vizi logico-giuridici e improntate a rigore scientifico.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
11764/2023 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 15/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
15.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11509/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lampuri Vanessa Maria Rosa;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/12/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la pensione id inabilità ex L. 118/1971 nonché la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
1 L'udienza del 14.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase aveva concluso il suo giudizio ritenendo che “Il Sig. nato a [...] il [...], di anni 43, è affetto da Psicosi Parte_2 schizofrenica tipo paranoide cronico che determina un quadro invalidante in misura pari all' 80%.”, ritenendo applicabile al ricorrente il codice per la patologia 1210: “Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione della capacità intellettuale 71 - 80%”.
A fronte di tale risultanza, parte opponente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle effettive condizioni di salute e che non ne avrebbe valutato correttamente il complesso patologico.
4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
Invero, parte ricorrente ha dedotto nel ricorso di opposizione l'erroneità della valutazione del consulente “in quanto non tiene conto della certificazione rilasciata dal Dipartimento di Salute mentale dell'ASP di Catania in data 20.2.2024 ed allegata agli atti e menzionata nella sua relazione dallo stesso CTU. Tale certificazione, infatti, evidenzia una psicosi schizofrenica tipo paranoide cronico in terapia con Clozapina con risposta parziale all'ideazione delirante. Secondo tale diagnosi
2 il cod. e le tabelle di cui sopra a cui va ascritta la patologia psichiatrica presentata dal Pt_2
è il 1209. Con questa corretta valutazione è evidente che il periziato debba essere
[...]
riconosciuto inabile e con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto soggetto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita per cui necessita di assistenza continua […]”.
Parte ricorrente ha in tal modo riportato le osservazioni alla bozza di consulenza di cui alla precedente fase di ATP, le quali tuttavia sono state oggetto di adeguata ed esaustiva valutazione da parte del consulente nominato, il quale nella relazione definitiva ha argomentato nei termini che seguono: “Tale assunto non può essere condiviso atteso che, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio evidenzia una storia clinica di una patologia psichiatrica che dopo la prima diagnosi posta nel 2001, evidenzia un silenzio documentale di 12 anni (V. certificazione 2012) per poi giungere dopo 8 anni al 2020, allorquando si certificava la presenza di schizofrenia;
Ancora un vuoto documentale di circa 4 anni fino a giungere nel febbraio 2024 in cui il ricorrente risultava essere affetto da psicosi schizofrenica tipo paranoide cronico.
In altri termini è possibile affermare, con il conforto della documentazione sanitaria, che siamo di fronte ad un quadro patologico che non presenta gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva
e/o volitiva, né forme avanzate di patologia schizofrenica, ma invero siamo di fronte ad un quadro psichiatrico che, con molta verosimiglianza, ha avuto dei lunghi periodi di compenso psicotico con buona aderenza alla terapia farmacologica;
ergo si ritiene che l'autorevole pensiero del consulente del ricorrente, dott. , ovvero che il paziente risulti affetto da sindrome schizofrenica cronica Per_1
grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale (Cod. 1209), non trova riscontro né nella documentazione sanitaria prodotta in giudizio, né nelle risultanze emerse nel corso delle oo.pp.
Su tali considerazioni si ritiene di poter ribadire le considerazione e le conclusioni medico legali cui si è pervenuti nella bozza di CTU.”.
A fronte di tale risultanza, parte ricorrente non ha mosso alcuna diversa o più specifica contestazione alle conclusioni del consulente tecnico nominato, limitandosi piuttosto a manifestare un giudizio di non condivisione delle relative conclusioni e a prospettare un avviso diverso, omettendo di indicare specifici errori logici o diagnostici tali da infirmare le conclusioni di cui alla relazione, tenuto conto peraltro che il consulente ha debitamente preso in considerazione le risultanze del certificato del DSM del febbraio 2024.
Difetta peraltro ulteriore documentazione medica successiva dalla quale poter desumere un diverso e più grave quadro clinico del ricorrente.
3 Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno dunque condivise e richiamate siccome prive di vizi logico-giuridici e improntate a rigore scientifico.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
11764/2023 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 15/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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