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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1061/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.04.1973, residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv.
Monica DURANTE (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Torino Email_1 alla Via alla Via Pinasca, n. 12 la parte ha eletto domicilio e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
4.02.1972, residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Sonia SICOLI, del Foro di LA (c.f.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 C.F._4 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in MA (Cs) – Fraz. Email_2
Campora San Giovanni alla Via Veneto, n. 21/A la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_2 Controparte_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 25.10.2024, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, stante il matrimonio civile tra loro contratto in Playa - L'Avana (Cuba) in data 3.02.2017 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del Comune di MA (Cs) al n. 20 parte II serie C anno 2017, rilevando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti, fissata davanti al Presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di
Parte_1 Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3) L'immobile, adibito a casa coniugale, sito nel Comune di MA-Fraz Campora San
Giovanni (CS) in Via Azalea n.20 e di proprietà del Sig. resta Controparte_1 nella completa disponibilità di tutti gli arredi e suppellettili del medesimo, avendo la
Sig.ra già lasciato la casa coniugale, consegnato le chiavi di Parte_1 accesso e prelevato tutti i suoi effetti personali.
4) I ricorrenti dichiarano, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, di avere definito ogni rapporto di natura economica tra i medesimi, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
2 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione dello scioglimento del matrimonio civile nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1061/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_3
stante il matrimonio civile tra loro contratto in Playa-L'Avana Controparte_2
(Cuba) in data 3.02.2017 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del
Comune di MA (Cs) al n. 20 parte II serie C anno 2017;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
LA, così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1061/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.04.1973, residente in [...] e rappresentata e difesa dall'avv.
Monica DURANTE (c.f. ), che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Torino Email_1 alla Via alla Via Pinasca, n. 12 la parte ha eletto domicilio e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
4.02.1972, residente in [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Sonia SICOLI, del Foro di LA (c.f.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 C.F._4 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in MA (Cs) – Fraz. Email_2
Campora San Giovanni alla Via Veneto, n. 21/A la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_2 Controparte_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 25.10.2024, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, stante il matrimonio civile tra loro contratto in Playa - L'Avana (Cuba) in data 3.02.2017 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del Comune di MA (Cs) al n. 20 parte II serie C anno 2017, rilevando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti, fissata davanti al Presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di
Parte_1 Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
3) L'immobile, adibito a casa coniugale, sito nel Comune di MA-Fraz Campora San
Giovanni (CS) in Via Azalea n.20 e di proprietà del Sig. resta Controparte_1 nella completa disponibilità di tutti gli arredi e suppellettili del medesimo, avendo la
Sig.ra già lasciato la casa coniugale, consegnato le chiavi di Parte_1 accesso e prelevato tutti i suoi effetti personali.
4) I ricorrenti dichiarano, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, di avere definito ogni rapporto di natura economica tra i medesimi, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
2 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione dello scioglimento del matrimonio civile nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1061/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_3
stante il matrimonio civile tra loro contratto in Playa-L'Avana Controparte_2
(Cuba) in data 3.02.2017 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del
Comune di MA (Cs) al n. 20 parte II serie C anno 2017;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
LA, così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente
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