Art. 27.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.