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29 settembre 1963
29 settembre 1963
Art. 27.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' art. 3 della, legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.