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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1997 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Parte_1 C.F._1
Cavour n. 18, presso lo studio degli avvocati Maurizio Tomaselli ed Innocenzo Arena che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Elisabetta Baviera, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, Via Umberto 151, Catania, nonché presso il domicilio digitale del predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento da ritardata restituzione di immobile
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, il , Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, esponendo:
-di essere comproprietario, unitamente ai sigg.ri e , dell'immobile sito Parte_2 Parte_3 in Catania, Corso dei Mille n. 46;
-che con contratto di locazione non abitativa del 22.05.1995, ha locato tale immobile al Comune di Catania, ad uso deposito per il canone mensile di € 1.458,80; -che, il conduttore, con comunicazione del 2.4.2019, ha manifestato la volontà recedere dal contratto con effetto dal 26.6.2019 e di rilasciare l'immobile, nella disponibilità dei proprietari, nella stessa data;
- che il 26.06.2019 la consegna è stata rinviata al mese di luglio 2019 in quanto all'interno dell'immobile vi si trovavano, ancora, beni di proprietà del conduttore che dovevano essere rimossi;
-che il conduttore, dopo un ulteriore rinvio della data di rilascio, con nota del 21.7.2020, prot. 217070, ha comunicato al locatore che avrebbe rilasciato l'immobile in data 28.7.2020, come è poi avvenuto;
-che il conduttore ha omesso di corrispondere i canoni di locazione dal mese di maggio 2019 fino al rilascio dell'immobile risultando moroso della somma di € 20.423,20;
-che il locatore ha richiesto il pagamento di tale somma con racc. A/R del 17/03/2023 ma invano e, successivamente, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, si è rivolto a questo Tribunale per sentire “accertare che la data di effettivo rilascio dell'immobile sito in Catania, Corso dei Mille n. 46 è avvenuta solo in data 20/7/2020 e, per l'effetto, dichiarare dovute, ex art. 1591 c.c., per ciascun mese di detenzione dell'immobile la somma di denaro di €1.458,80, pari al canone mensile di locazione concordato, dalla data del giorno 26/6/19 alla data del 20/7/20. Per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dell'importo di Controparte_1
€20.423,20, oltre al pagamento degli interessi legali dalla data di messa in mora (17.3.2023), al soddisfo.
Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., Controparte_1
stante la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Parte ricorrente ha versato in atti il contratto di locazione concluso, tra le parti, in data 06.05.1995 (all. 1), le comunicazioni inviate dal conduttore al locatore di recesso e di rilascio dell'immobile datate 20.06.2019 (all.
2) e 21.07.2020 (all. 4), il verbale di rilascio dell'immobile del 28.07.2020 (all.n.5), la lettera di messa in mora del 17.03.2023 (all.6), il verbale di mediazione con esito negativo (all. 8).
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto rigettarsi la domanda ex adverso sostenendo Controparte_1
esclusivamente che tra le parti era cessata la materia del contendere in quanto la Direzione Patrimonio e
Partecipate del , pur non avendo ancora provveduto a corrispondere a parte locatrice i Controparte_1
canoni di locazione dovuti, aveva già predisposto i Provvedimenti Dirigenziali per l'impegno delle somme e per le relative liquidazioni. Ha versato in atti un provvedimento dirigenziale del 10.04.2019 dal quale si evince che il ha impegnato una somma per fare fronte a diversi pagamenti per canoni di locazione Controparte_1 contenente un elenco di nomi tra i quali vi è anche indicato quello dell'odierno ricorrente e un successivo provvedimento dirigenziale di revoca parziale del suddetto provvedimento.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno ricordare:
- che "in un giudizio di risarcimento danni da ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 cod. civ.,
l'onere della prova relativo all'avvenuto pagamento del canone ed alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo quale sia stata la causa della sua cessazione, e che ha diritto al corrispettivo originariamente convenuto col conduttore in mora fino alla data di restituzione a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno" (Cass. n°9199.2003);
- che l'art. 1591 c.c. forfetizza il risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato rinviando al canone pattuito: in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591
c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (v. Cass., Sez. VI-
3, ordinanza n. 10926 del 7 maggio 2018).
Dalla documentazione suddetta si evince 1) che l'odierno resistente ha comunicato ai locatori, con raccomandata datata 06.05.1995, la propria volontà di sciogliere il vincolo contrattuale a far data dal
26.06.2019 impegnandosi a rilasciare l'immobile nella stessa data;
2) che il rilascio dell'immobile è avvenuto, dopo alcuni rinvii, in data 28.07.2020.
Si osserva che la comunicazione del conduttore, datata 26.06.2019, di cui all. n.2 del fascicolo di parte, è qualificabile in termini di proposta risolutiva del contratto di locazione e risulta evidentemente accettata da parte locatrice, come da corrispondenza in atti (all. 2, 4, 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Deve ritenersi quindi che l'accordo locativo sia venuto meno alla data del 20.06.2019, data indicata dal conduttore nella comunicazione del 26.06.2019.
Deve ritenersi altresì provato che l'immobile è stato rilasciato dal conduttore nella disponibilità dei locatori in data 28.07.2020 (all. n. 2 fascicolo di parte ricorrente) e, quindi con un ritardo di 14 mesi rispetto alla data concordata del 26.06.2019 (all. n. 2 fascicolo di parte ricorrente).
Si osserva che parte resistente non ha contestato la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di Maggio 2019 al mese di Luglio 2020 né la quantificazione operata dal ricorrente. Si osserva altresì che, non vi è prova di pagamenti effettuati da parte del resistente nei confronti di parte ricorrente per il rapporto locativo in esame. Alla luce di quanto sopra, il resistente deve essere condannato a pagare a parte ricorrente, ex art. 1591 c.c., per la ritardata restituzione dell'immobile locato, la complessiva somma di € 20.423,20 pari al canone mensile concordato di €1.458,80, (art.1 contratto di locazione) per 14 mensilità oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per le fasi svolte, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro-tempore, e, per l'effetto:
-dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti ed inerente all'immobile sito in Catania, Corso dei
Mille n. 46 è cessato alla data del 26.06.2019, come in motivazione;
- condanna il resistente , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di € 20.423,20 oltre interessi dalle scadenze al saldo, come in motivazione;
- condanna il resistente , in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26.05.2025
La Got
dott.ssa C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta
Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1997 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Parte_1 C.F._1
Cavour n. 18, presso lo studio degli avvocati Maurizio Tomaselli ed Innocenzo Arena che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Elisabetta Baviera, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, Via Umberto 151, Catania, nonché presso il domicilio digitale del predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento da ritardata restituzione di immobile
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , ha convenuto in giudizio, dinanzi questo tribunale, il , Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco pro-tempore, esponendo:
-di essere comproprietario, unitamente ai sigg.ri e , dell'immobile sito Parte_2 Parte_3 in Catania, Corso dei Mille n. 46;
-che con contratto di locazione non abitativa del 22.05.1995, ha locato tale immobile al Comune di Catania, ad uso deposito per il canone mensile di € 1.458,80; -che, il conduttore, con comunicazione del 2.4.2019, ha manifestato la volontà recedere dal contratto con effetto dal 26.6.2019 e di rilasciare l'immobile, nella disponibilità dei proprietari, nella stessa data;
- che il 26.06.2019 la consegna è stata rinviata al mese di luglio 2019 in quanto all'interno dell'immobile vi si trovavano, ancora, beni di proprietà del conduttore che dovevano essere rimossi;
-che il conduttore, dopo un ulteriore rinvio della data di rilascio, con nota del 21.7.2020, prot. 217070, ha comunicato al locatore che avrebbe rilasciato l'immobile in data 28.7.2020, come è poi avvenuto;
-che il conduttore ha omesso di corrispondere i canoni di locazione dal mese di maggio 2019 fino al rilascio dell'immobile risultando moroso della somma di € 20.423,20;
-che il locatore ha richiesto il pagamento di tale somma con racc. A/R del 17/03/2023 ma invano e, successivamente, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, si è rivolto a questo Tribunale per sentire “accertare che la data di effettivo rilascio dell'immobile sito in Catania, Corso dei Mille n. 46 è avvenuta solo in data 20/7/2020 e, per l'effetto, dichiarare dovute, ex art. 1591 c.c., per ciascun mese di detenzione dell'immobile la somma di denaro di €1.458,80, pari al canone mensile di locazione concordato, dalla data del giorno 26/6/19 alla data del 20/7/20. Per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dell'importo di Controparte_1
€20.423,20, oltre al pagamento degli interessi legali dalla data di messa in mora (17.3.2023), al soddisfo.
Condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., Controparte_1
stante la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Parte ricorrente ha versato in atti il contratto di locazione concluso, tra le parti, in data 06.05.1995 (all. 1), le comunicazioni inviate dal conduttore al locatore di recesso e di rilascio dell'immobile datate 20.06.2019 (all.
2) e 21.07.2020 (all. 4), il verbale di rilascio dell'immobile del 28.07.2020 (all.n.5), la lettera di messa in mora del 17.03.2023 (all.6), il verbale di mediazione con esito negativo (all. 8).
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto rigettarsi la domanda ex adverso sostenendo Controparte_1
esclusivamente che tra le parti era cessata la materia del contendere in quanto la Direzione Patrimonio e
Partecipate del , pur non avendo ancora provveduto a corrispondere a parte locatrice i Controparte_1
canoni di locazione dovuti, aveva già predisposto i Provvedimenti Dirigenziali per l'impegno delle somme e per le relative liquidazioni. Ha versato in atti un provvedimento dirigenziale del 10.04.2019 dal quale si evince che il ha impegnato una somma per fare fronte a diversi pagamenti per canoni di locazione Controparte_1 contenente un elenco di nomi tra i quali vi è anche indicato quello dell'odierno ricorrente e un successivo provvedimento dirigenziale di revoca parziale del suddetto provvedimento.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno ricordare:
- che "in un giudizio di risarcimento danni da ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 cod. civ.,
l'onere della prova relativo all'avvenuto pagamento del canone ed alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatti estintivi del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo quale sia stata la causa della sua cessazione, e che ha diritto al corrispettivo originariamente convenuto col conduttore in mora fino alla data di restituzione a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno" (Cass. n°9199.2003);
- che l'art. 1591 c.c. forfetizza il risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato rinviando al canone pattuito: in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591
c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (v. Cass., Sez. VI-
3, ordinanza n. 10926 del 7 maggio 2018).
Dalla documentazione suddetta si evince 1) che l'odierno resistente ha comunicato ai locatori, con raccomandata datata 06.05.1995, la propria volontà di sciogliere il vincolo contrattuale a far data dal
26.06.2019 impegnandosi a rilasciare l'immobile nella stessa data;
2) che il rilascio dell'immobile è avvenuto, dopo alcuni rinvii, in data 28.07.2020.
Si osserva che la comunicazione del conduttore, datata 26.06.2019, di cui all. n.2 del fascicolo di parte, è qualificabile in termini di proposta risolutiva del contratto di locazione e risulta evidentemente accettata da parte locatrice, come da corrispondenza in atti (all. 2, 4, 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Deve ritenersi quindi che l'accordo locativo sia venuto meno alla data del 20.06.2019, data indicata dal conduttore nella comunicazione del 26.06.2019.
Deve ritenersi altresì provato che l'immobile è stato rilasciato dal conduttore nella disponibilità dei locatori in data 28.07.2020 (all. n. 2 fascicolo di parte ricorrente) e, quindi con un ritardo di 14 mesi rispetto alla data concordata del 26.06.2019 (all. n. 2 fascicolo di parte ricorrente).
Si osserva che parte resistente non ha contestato la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di Maggio 2019 al mese di Luglio 2020 né la quantificazione operata dal ricorrente. Si osserva altresì che, non vi è prova di pagamenti effettuati da parte del resistente nei confronti di parte ricorrente per il rapporto locativo in esame. Alla luce di quanto sopra, il resistente deve essere condannato a pagare a parte ricorrente, ex art. 1591 c.c., per la ritardata restituzione dell'immobile locato, la complessiva somma di € 20.423,20 pari al canone mensile concordato di €1.458,80, (art.1 contratto di locazione) per 14 mensilità oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per le fasi svolte, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro-tempore, e, per l'effetto:
-dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti ed inerente all'immobile sito in Catania, Corso dei
Mille n. 46 è cessato alla data del 26.06.2019, come in motivazione;
- condanna il resistente , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di € 20.423,20 oltre interessi dalle scadenze al saldo, come in motivazione;
- condanna il resistente , in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26.05.2025
La Got
dott.ssa C. Torrisi