Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4824/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4824/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dagli avv.ti Nista Vittorio e Nista Virginio elettivamente domiciliata in via De Cicco 32, presso lo studio legale degli avv.ti Nista
ATTRICE contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Caputo
[...] C.F._3
Primiano elettivamente domiciliati in Lesina (FG) alla Via L. Zuppetta, 9/A
CONVENUTI
Oggetto: distanze tra costruzioni;
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto, giova premettere che con atto di citazione del 21.06.2019 Pt_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'on.le
[...]
Tribunale adito, per i motivi esposti in premessa, ogni avversa istanza reietta, così pronunciare e provvedere: - dichiarare la illegittimità delle opere eseguite dai convenuti e , descritte ai Controparte_1 Controparte_3 punti 1-2-3 della narrativa e per l'effetto ordinare ad essi l'abbattimento del dehors, della canna fumaria e del balcone del pub che si affaccia su via
Fraccacreta; - ordinare l'esecuzione delle opere necessarie per evitare che dal balcone richiamato al punto a) della narrativa si effettuino vedute laterali sul
fondo della istante;
- ordinare la esecuzione delle opere necessarie per il ripristino del garage sito a piano terra di proprietà dei convenuti sito in Lesina alla via Farini n. 81 e della trave di collegamento sottostante il piano pavimento del predetto garage, il tutto come esistente nella situazione quo ante;
- ordinare l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del giunto tecnico tra il fabbricato del quale la istante è comproprietaria sito in
Lesina con ingresso da via Farini 81 ed il locale commerciale, pub Barret, di proprietà dei convenuti;
- condannare i convenuti e Controparte_1 [...]
, tra di loro con il vincolo solidale, al pagamento dei danni Controparte_3 subiti dalla sig.ra che in via prudenziale si quantificano in Parte_1 euro 25.000,00 (venticinquemila/00), salvo migliore e più esatta quantificazione;
- vinte le spese di lite..."
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto che:
- di essere proprietaria dell'immobile urbano sito in Lesina composto da: a) appartamento al primo piano con ingresso su via Farini n. 81, censito in catasto al foglio 37, particella 803 sub 4 e 5; b) garage sito al piano terra con ingresso da via Fraccareta n. 44, censito in catasto al foglio 37, particella 803 sub 8;
- i convenuti sono comproprietari (in comune ed indiviso) dell'appartamento sito al secondo piano (foglio 37- particella 803 sub 6 e 7) e del sottostante garage (foglio 37 – particella 803 sub 9) con ingresso da via Farini 81/A;
- i convenuti sono, inoltre, comproprietari di un immobile sito a confine con quello sopra descritto, ristrutturato ed adibito a pub, denominato “Barrett”, nel quale svolgono l'attività di ristorazione, bar e trattenimenti musicali, e nella parte del predetto locale, prospiciente via Fraccacreta, hanno costruito un dehors che occupa tutta la facciata del locale predetto, nonché il marciapiedi e parte della strada;
- i convenuti hanno trasformato il garage in una cucina a servizio del loro locale commerciale e per mettere in comunicazione i due locali, ubicati in stabili diversi ma confinanti, ne hanno abbattuto una parte dei muri perimetrali, così realizzando una vasta apertura che mette in comunicazione il pub Barrett con l'ex garage sottostante all'appartamento della istante;
- le opere realizzate dai convenuti hanno comportato diverse violazioni di legge e regolamenti, in particolare: il balcone del pub Barrett, che affaccia su via Fraccacreta, non è posto a distanza legale dall'appartamento della istante;
la ristrutturazione dell'immobile adibito a pub Barrett è stata eseguita in violazione della normativa antisismica in quanto priva del giunto tecnico;
la canna fumaria dei convenuti non rispetta la norma contenuta nell'art. 890 c.c. e nell'art. 34 del Regolamento Comunale del Comune di Lesina;
i convenuti
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hanno cambiato destinazione d'uso al garage sottostante l'appartamento della istante, trasformandolo in vano cucina al servizio del loro esercizio commerciale e hanno abusivamente realizzato una ampia apertura nei muri perimetrali confinanti per mettere in comunicazione il con il Parte_2 garage trasformato in cucina;
per adattare il vano garage a vano cucina, hanno tagliato una trave di collegamento delle fondamenta dello stabile, intaccando una struttura di proprietà comune e danneggiando l'intero fabbricato che è stato notevolmente indebolito, sotto il profilo statico;
il dehors, costruito dai convenuti su via Fraccacreta, e che occupa tutta la facciata del pub “Barrett”,
è stato realizzato in violazione di numerose norme e reca danno alla parte attrice perché è stato realizzato in modo tale da occupare tutto il marciapiede e buona parte della strada;
non rispetta le distanze previste dall'art. 906 c.c. , in quanto sul lato che si diparte dalla proprietà della istante si aprono porte e finestre, risultano violate le norme contenute nel “Regolamento disciplinante l'arredo urbano, i cosiddetti dehors e gli interventi edilizi minori” adottato dal
Comune di Lesina con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 04.11.2011; ingombrando il marciapiedi e buona parte della strada (Via Fraccacreta) il predetto manufatto impedisce lo scolo naturale delle acque piovane, sicché in caso di pioggia è causa del formarsi di un grosso ristagno di acqua proprio davanti all'ingresso del garage di proprietà della istante;
costituisce grave intralcio e pericolo per gli automezzi che devono entrare o uscire dal garage medesimo;
una trave di sostegno del dehors, conficcata nel muro confinante, ha causato infiltrazioni nel garage della istante.
Con comparsa di costituzione depositata il 15.11.2019 si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3 della domanda in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
I convenuti hanno dedotto:
- di essere comproprietari di un immobile sito a confine con quello di proprietà di parte attrice, ristrutturato ed adibito a pub, denominato “Barrett”,
e del garage (foglio 37 – particella 803 sub 9) con ingresso da via Farini 81/A;
- che l'appartamento in secondo piano con accesso sempre dalla via Farini n.
81 acquistato dai convenuti con atto pubblico del 20/06/2016 è stato venduto alla sig.ra in data 30/11/2016 giusta atto pubblico a Persona_1 firma del Notaio rep. n. 8519; Persona_2
- che le contestazioni relative al balcone, giunto tecnico, alla canna fumaria e al dehors sono del tutto infondate in quanto: il balcone del pub che affaccia sulla via Fraccacreta fuoriesce dal filo della costruzione sottostante soltanto nella parte centrale per via del suo profilo curvilineo, risultando per il resto a
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filo del fabbricato, infatti la ringhiera metallica di protezione, leggermente arretrata rispetto al balcone stesso, risulta rientrata di circa 30 o rispetto al fabbricato vicino ed, inoltre, proprio dalla parte confinante con l'immobile dell'attrice è dotata di sopralzo per una estensione di 80 cm ed una altezza complessiva di 2,0 s, cosicché per una distanza di 80 cm dal confine non è possibile alcun affaccio e /o veduta laterale ed obliqua;
in ordine alla pretesa assenza del giunto tecnico tra i due fabbricati, la ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei convenuti esercizio di adibito a pub (primo intervento realizzato nel 1985 e secondo intervento nel 2004) è avvenuta con demolizione degli originari fabbricati in muratura e ricostruzione con strutture in CA, nel pieno rispetto della normativa sismica di cui alla legge n. 64/1974
e successive modifiche ed integrazioni, giusta pratica n. 15/03 del 18 Luglio
2003 di deposito dei calcoli statici presso 1'Ufficio del Genio Civile di
Foggia, assunta al prot. 14132/ter per quanto riguarda il fabbricato prospiciente via Farini, mentre quello prospiciente via Fraccacreta è stato autorizzato dal Genio Civile di Foggia in data 18 aprile 1985 con autorizzazione prot. Nn. 7746; la presenza del giunto tecnico tra gli edifici confinanti è facilmente riscontrabile in loco guardando i due prospetti del fabbricato ed è altresì accertabile in sede semplicemente rimuovendo, in qualche punto del giunto, il rivestimento a cavallo dei due fabbricati;
per quanto concerne la canna fumaria essa supera di oltre 1 metro il colmo del tetto adiacente, e, dunque, la stessa risulta realizzata nel pieno rispetto della norma contenuta nell'art 890 c.c. e dell'art 34 del Regolamento Comunale del
Comune di Lesina, atteso che, a meno di 6 metri di distanza dalla canna fumaria non esistono finestre a quota uguale o superiore a quello di fuoriuscita dei fumi;
in ordine alle contestazioni relative al dehors, per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 906 c.c., deve evidenziarsi che le finestrature presenti sui tre lati del dehors affacciano direttamente su spazio pubblico (strada), e, in ordine alle pretese violazioni delle norme (artt. 3, 4 e
5) del prefato Regolamento Comunale, la struttura è stata realizzata in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regol. amento dal Codice della CP_4
Strada come da DIA presentata al Comune di Lesina in data15.9.2014 ed assunta al prot. 12644 corredata dall'istruttoria positiva dell'Ufficio tecnico e del parere favorevole del Comando Polizia Municipale del 6.12.2014 prot.
8518/P.M. e relativa autorizzazione paesaggistica prot. 1535 n. 64/2014; in ordine alla contestazione per cui il dehors ingombrerebbe il marciapiedi e buona parte della strada (Via Fraccacreta) impedendo lo scolo naturale delle acque piovane, e costituendo grave intralcio e pericolo per gli automezzi che
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devono entrare o uscire dal garage della istante questa è infondata, in quanto il dehors occupa parte della sede stradale e la sola copertura è estesa anche al marciapiede e, dunque, in caso di pioggia, l'acqua defluisce regolarmente e non crea ristagno. Invece, l'attrice, in prossimità del dehors, ha ella realizzato in spregio al regolamento edilizio e senza nessuna autorizzazione la rampa di accesso al proprio garage causando così un pericoloso dislivello sul suolo pubblico;
in ordine ai contestati lavori eseguiti dai convenuti nel garage adibito a cucina, tale variazione d'uso non configura un cambio di destinazione "urbanisticamente rilevante” dal momento che trattasi di variazione avvenuta all'interno della stessa categoria funzionale ed in quanto tale sempre consentita (art 23 DPR 380/2001 -- Testo Unico dell'Edilizia).
L'apertura della porta di comunicazione tra il vano cucina e il pub è stata regolarmente eseguita con SCIA prot. 10671 del 07/07/2016 (¢ all. 9) ed essendo localizzata sul muro di tompagno di separazione dei due locali che non assolve ad alcuna funzione portante (i due fabbricati interessati hanno struttura in CA) non necessita della autorizzazione sismica. L'intervento non ha interessato alcuna trave di collegamento della struttura portante dello stabile.
e hanno concluso chiedendo Controparte_1 Controparte_3
“rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Il precedente Giudice ha concesso i richiesti termini ex art. 183 comma VI e, con ordinanza del 10.2.2021, ritenuta inconferente ai fini del decidere, oltre che valutativa e inammissibile, la prova testimoniale articolata dalle parti, ha ammesso, ritenutane la necessità, la consulenza tecnica nominando all'uopo c.t.u. l'arch. il quale ha depositato la relazione peritale in data Per_3
21.3.2023.
Parte attrice, a seguito del deposito della relazione peritale e della risposta alle osservazioni delle parti ha tempestivamente eccepito la nullità della
Consulenza d'Ufficio redatta dall' arch. Per_3
All'esito dell'udienza del 19.04.2023 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il precedente Giudice, preso atto del deposito della relazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2024. Precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 19.06.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, all'udienza del 16.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione
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con nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 20 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per le memorie di replica.
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1. In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica depositata dal c.t.u. sollevata da parte attrice. Per_3
Deve, infatti, rilevarsi che l'attrice, ha azionato il presente giudizio Pt_1 deducendo una serie di violazioni di legge e regolamenti afferenti la costruzione, la ristrutturazione e il cambio d'uso degli immobili di proprietà dei convenuti, di talché il precedente Giudice, condivisibilmente, ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico al fine di accertare la sussistenza delle lamentate violazioni.
A seguito del rifiuto dei due tecnici precedentemente nominati, giusta nomina del 6 giugno 2022, l'incarico è stato affidato all'arch. al Persona_4 quale sono stati posti i seguenti quesiti:
“1. La sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dall'attrice e gli inconvenienti esposti in atti;
2. Dica in particolare, se;
2a) Il balcone del pub che affaccia su via Fraccacreta è posto a distanza legale dall'appartamento della istante;
2b) la ristrutturazione dell'immobile adibito a pub è stata eseguita ai sensi della normativa Antisismica e dica inoltre se la detta ristrutturazione ha causato infiltrazioni di umidità nel garage della sig.ra dando eventuale rappresentazione fotografica dell'asserito Pt_1 fenomeno infiltrativo e indicando i danni subiti dalla istante, quantificando i costi della relativa riparazione;
2c) la canna fumaria realizzata dai convenuti sia rispettosa della disciplina legislativa codicistica e speciale attualmente vigente;
2d) Il dehors realizzato dai convenuti su via Fraccacreta è conforme alla disciplina ordinaria e speciale dettata in teme di distanze legali tra costruzioni;
2e) se i lavori eseguiti dai convenuti nel garage di loro proprietà abbiano cagionato i danni indicati dall'attrice ai punti lett. a) e b) di cui all'atto di citazione;
3. Accerti, quindi, se i medesimi fabbricati rispettano le prescrizioni specialistiche dettate in tema di distanze legali tra le costruzioni, luci e vedute, valutando e dando atto dell'eventuale violazione della disciplina antisismica e dell'eventuale pregiudizio per la staticità del fabbricato;
4. In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, dica infine il CTU se le accertate violazioni possono essere concretamente eliminate mediante il ripristino dello status quo ante, indicando analiticamente le opere a farsi, i costi di rispristino ed i criteri utilizzati per l'espletamento dei relativi calcoli.”. Il c.t.u. incaricato ha depositato l'elaborato peritale, corredato dai verbali di sopralluogo e dalle risposte alle osservazioni delle parti in data 22.3.2023.
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Parte attrice ha eccepito, sin dal primo atto difensivo successivo al deposito, la nullità della Consulenza d'Ufficio redatta dall' arch. segnalando: Per_3
- il ritardo con il quale è stata depositata la relazione peritale in considerazione del fatto che, mentre il termine assegnato per il deposito andava a scadere il 13.02.2023, la perizia è stata depositata in data
22.03.2023;
- che il c.t.u. avrebbe espresso osservazioni non di carattere tecnico, ma giudizi di carattere giuridico riguardanti la fondatezza della domanda attrice;
- che il c.t.u. ha fatto eseguire a parte convenuta lavori che hanno mutato lo stato dei luoghi, in particolare la demolizione di una parte di balcone del
[...] che si affaccia su via Fraccacreta;
Pt_2
- che il c.t.u. non ha ottemperato all'ordine del Giudice di redigere schizzo planimetrico, nè ha prodotto misure atte a definire con la dovuta precisione lo stato dei luoghi, nonché i lavori eseguiti dai convenuti e le distanze CP_1 legali, in tal modo omettendo la compiuta descrizione dei luoghi richiesta dal
Giudice.
Ebbene il Tribunale ritiene che tali profili di nullità evidenziati dalla parte attrice non si rinvengano nella perizia depositata agli atti del presente giudizio né che, in forza delle esposte argomentazioni, sia ravvisabile l'esigenza d'una revisione o di un approfondimento di determinati temi d'indagine o considerazioni con necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio.
In merito al tardivo deposito, infatti, deve evidenziarsi che il termine indicato dal Giudice non è un termine perentorio ma ordinatorio, il cui mancato rispetto non inficia la validità delle operazioni compiute.
Come noto, l'inosservanza dei termini stabiliti per il compimento di atti del giudice e dei suoi ausiliari (fra i quali rientra il consulente tecnico ai sensi degli articoli 61 e seguenti c.p.c.) non produce alcun effetto sugli atti stessi che conservano la loro validità ed efficacia e non possono essere considerati nulli (sul punto Cass. sent. n. 2790/2002 e n. 853/1979).
Piuttosto, le conseguenze del ritardo incidono sul compenso spettante al c.t.u. per lo svolgimento della propria opera, secondo il principio affermato dalla
Corte di legittimità con ordinanza n. 22621/2019: "La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del
2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione
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finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione".
Peraltro, tale aspetto non incide nella fattispecie che qui ci occupa, in considerazione del fatto che il c.t.u. arch. non ha formulato apposita Per_3 istanza di liquidazione, entro il termine preclusivo, per il proprio compenso.
Avuto riguardo agli ulteriori profili evidenziati dalla parte attrice deve anzitutto rilevarsi che nell'elaborato peritale non si rinvengono le contestate valutazioni squisitamente giuridiche riguardanti la fondatezza della domanda attrice, così come lamentato da quest'ultima, che, peraltro, ove presenti, non sarebbero state delibate dallo scrivente Magistrato.
Per quanto riguarda la mancanza nella perizia depositata dello schizzo planimetrico deve darsi atto che il precedente Giudice nel conferire l'incarico aveva disposto che il perito “Esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine, sulla base del materiale istruttorio già versato in atti, descriva il CTU lo stato dei luoghi, provvedendo a redigere sommario schizzo planimetrico ed a trarre documentazione fotografica degli stessi”(cfr. ordinanza 10.2.2021). Ebbene, se corrisponde al vero che è stata omessa la redazione del “sommario schizzo planimetrico” da parte del c.t.u. deve tuttavia evidenziarsi che nel corpo della relazione è presente un copioso corredo fotografico con indicazione delle misurazioni e che, come pure specificato nei verbali di sopralluogo, svoltosi sempre nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, si dà atto di aver provveduto al “rilievo geometrico dello stato dei luoghi sia all'interno dell'immobiliare che all'esterno , in particolare sulla parte consistente il dehors. È stata inoltre misurata l'altezza della canna fumaria”. Pertanto, le misurazioni avvenute, alla presenza dei tecnici e dei difensori delle parti, non oggetto di specifica contestazione, possono ritenersi valide e sufficienti, nel caso che ci occupa, congiuntamente alla documentazione amministrativa che ha autorizzato le opere in questione versata in atti.
Una specifica analisi merita, invece, l'ulteriore profilo di asserita nullità della c.t.u. sostenuto dall'attrice con riferimento alla circostanza che il c.t.u. avrebbe fatto eseguire a parte convenuta lavori che hanno mutato lo stato dei luoghi, in particolare la demolizione di una parte di balcone del pub Barrett che si affaccia su via Fraccacreta.
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Ebbene, sottolinea che il c.t.u. nel proprio elaborato ha scritto a pag. Pt_1
6-7 “Per quanto riguarda la parte esterna alla ringhiera del balcone, dove è presente una sporgenza ornamentale, in aderenza all'abitazione della parte attrice. Durante le fasi di sopralluogo il sottoscritto CTU ha dato mandato alla parte convenuta di ripristinare il giunto tecnico che risultava essere chiuso così come evidenziato nella figura 1 e figura 2 quindi distaccando il corpo del fabbricato del locale pub dal fabbricato della parte attrice al fine di scongiurare il fenomeno del martellamento che si verifica quando due o più edifici adiacenti iniziano ad impattare l'uno contro l'altro a causa dell'effetto delle azioni dinamiche orizzontali, come vento e sisma”.
La questione involge la presenza o meno del giunto tecnico tra gli edifici confinanti, la cui supposta mancanza era stata enumerata dall'attrice tra le violazioni asseritamente compiute dai convenuti, del cui accertamento è Par causa, e la modifica dello stato dei luoghi che la pote imputa al c.t.u. che importerebbe nullità della perizia.
Orbene deve darsi atto che, da quanto si apprende dai verbali di sopralluogo, dalla perizia, nonché dalle osservazioni dei c.t.p. di parte, il giunto tecnico esisteva già al momento del sopralluogo ma, tale elemento, seppure esistente, era stato celato dai convenuti con elementi di copertura e ornamentali.
Il c.t.u. scrive “Lo scrivente CTU alla presenza, anche dei tecnici di parte, ha effettuato un sondaggio consistente nella foratura dello strato superficiale coprente lo spazio ove è allocato il giunto. Avendo riscontrato il vuoto nella parte retrostante appare evidente che il giunto esiste, anche se lo stesso, per varie motivazioni è stato coperto dal signor con elementi vari di CP_1 finitura”.
Successivamente a tale sopralluogo, i convenuti hanno rimosso gli elementi di finitura che coprivano il giunto tecnico in questione ma, tale modifica, seppure suggerita dal c.t.u., non importa la nullità delle operazioni peritali.
Egli, infatti, ha dato atto del saggio effettuato per accertare la presenza del giunto e degli elementi di finitura esterni che lo coprivano nel verbale di sopralluogo del 28.11.2022 ed ha accertato la presenza del giunto, a testimonianza del rispetto della normativa antisismica, oggetto dello specifico quesito posto dal precedente Giudice, già affermata dai convenuti.
Il giunto tecnico, detto anche sismico, è un elemento strutturale utilizzato nelle costruzioni per consentire il movimento relativo tra due parti di una struttura o tra due edifici adiacenti in risposta alle azioni sismiche generate da un terremoto. La sua principale funzione è quella di prevenire danni strutturali causati da eventi sismici, permettendo alle strutture di muoversi in modo indipendente senza urtarsi reciprocamente. Per prassi comune tale elemento
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viene “coperto”, chiudendo tali intercapedini strutturali con apposite lastre metalliche, o con materiali di rivestimento altamente fragili, cioè da non creare resistenza e propagazione delle rispettive spinte da edifici.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'accertamento della presenza del giunto, intervenuto praticando dei fori nella copertura, alla presenza dei difensori e consulenti di entrambe le parti, rientra nel legittimo esercizio dei poteri di indagine concessi all'ausiliario.
Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne valorizzi anche quei profili che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, i quali, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico.
Inoltre, il limite all'indagine del c.t.u. riguarda i fatti principali – che possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali. Infatti, il consulente è legittimato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sottoposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e “non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”
(Cass. 21926/2021). Orbene, nel caso che ci occupa la parte convenuta aveva dedotto la presenza del giunto sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 4 comparsa), all'uopo allegando una perizia tecnica di parte e anche la documentazione autorizzativa rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di
Foggia ed i relativi calcoli statici.
Di talché il c.t.u. ha accertato l'effettiva presenza dell'intercapedine tecnica praticando fori nell'elemento di copertura utilizzato per isolarla, e la regolarità delle autorizzazioni amministrative per la costruzione, così rispondendo al quesito posto dal precedente Giudice che chiedeva di accertare se “la ristrutturazione dell'immobile adibito a pub è stata eseguita ai sensi della normativa Antisismica”.
Completata, dunque, la disamina delle supposte, infondate, cause di nullità della perizia depositata e argomentate le ragioni poste a base dell'affermazione della piena validità della stessa, devono ora indagarsi le contestazioni relative al merito di quanto accertato dal c.t.u.
2. Preliminarmente il Tribunale ritiene, quindi, opportuno evidenziare che le indagini tecniche sono state eseguite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e di tanto è testimonianza il carteggio agli atti, intervenuto tra il c.t.u. ed i consulenti e difensori, tanto dell'attrice tanto dei convenuti, che
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testimonia l'assoluta buona fede dell'ausiliario di assicurare la regolarità del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni.
L'attrice ha contestato a più riprese anche nel merito gli esiti della Consulenza Tecnica disposta deducendo l'incompletezza della stessa e l'erroneità degli esiti raggiunti.
Su tali aspetti, prima di entrare nel merito della valutazione, si anticipa come le considerazioni formulate dall'attrice sull'incompletezza ed erroneità della
CTU espletata non siano condivisibili, come verrà meglio esplicitato nel prosieguo, ma che, al contrario, la stessa sia del tutto coerente con le indagini eseguite ed esauriente e completa nelle risposte ai quesiti formulati, ancor più precisate nelle integrazioni, puntualmente rese, alle osservazioni delle parti.
Nel merito le domande di parte attrice risultano infondate e vanno rigettate.
Specificamente, parte attrice ha agito in giudizio a difesa della proprietà per asserita violazione di norme del codice civile relative alle distanze ed alle vedute oltreché della normativa integrativa di natura regolamentare nonché per gli asseriti paventati danni ritenuti conseguenti.
Il c.t.u. incaricato ha concluso per l'insussistenza delle violazioni urbanistiche/edilizie del fabbricato di parte convenuta e per la mancanza di correlazione tra i lavori eseguiti dai convenuti ed i danni lamentati da parte attrice con delle argomentazioni tecniche complete e che si fanno proprie esplicitando che:
- avuto riguardo al Quesito n. 2a): Il balcone del pub che affaccia su via
Fraccacreta è posto a distanza legale dall'appartamento della istante. Il balcone del pub che affaccia su via Fraccacreta risulta essere allineato al fabbricato adiacente con una piccola sporgenza nella parte centrale dello stesso che crea un profilo curvilineo. La ringhiera presente lungo tutto il balcone del piano primo risulta avere un'altezza congrua per la sua funzione, ed in particolare, sulla parte confinante con l'abitazione della parte attrice, presenta un ampliamento della stessa avente dimensioni di cm 80 in lunghezza ed un'altezza di cm 200. Tale dimensione non consente in alcun modo di effettuare l'esercizio dell'affaccio e delle vedute come all'art. 906
c.c.
- Avuto riguardo al Quesito n. 2b): La ristrutturazione dell'immobile adibito a pub è stata eseguita ai sensi della normativa Antisismica e dica inoltre se la detta ristrutturazione ha causato infiltrazioni di umidità nel garage della sig.ra dando eventuale rappresentazione fotografica dell'asserito Pt_1 fenomeno infiltrativo e indicando i danni subiti dalla istante, quantificando i costi della relativa riparazione: L'immobile del convenuto è stato da questo acquistato nell'anno 2002 e per la ristrutturazione del fabbricato, oggi adibito
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a pub, è stato demolito quello preesistente per ricostruirlo con nuova struttura portante in C.a. attenendosi alla normativa antisismica in vigore in quel periodo tutto come da “Attestato Di Avvenuto Deposito” presente agli atti del 18.07.2003 prot. n. 14132/TERR pratica n. 15/03” e successiva “Validazione Del Deposito” del 18.07.2003 prot. n. 14132/TERR pratica n. 16/03”. Sono state eseguite anche analisi non distruttiva con metodo all'infrarossi nonché indagine termografica con rilievo diretto delle condizioni termiche mediante l'ausilio di attrezzature idonee fornite dall'Ing. e Persona_5
l'indagine effettuata non ha presentato significative anomalie termiche ma solo leggeri ponti termici visibili nei termogrammi allegati alla relazione.
- Avuto riguardo al quesito n. 2c): la canna fumaria realizzata dai convenuti sia rispettosa della disciplina legislativa codicistica e speciale attualmente vigente: la canna fumaria presente sulla copertura del locale adibito a pub ha una forma curvata all'estremità, prosegue lungo la parete confinante ancorata su altra proprietà mediante apposite staffe distanziata di circa 25 cm, si eleva per un totale di ml 4.59 dal piano pavimento terrazzo del locale pub al sotto colmo di girata della stessa canna fumaria. Inoltre, si eleva per un'altezza sotto colmo di ml 1.20 dall'estremità della falda di copertura dell'edificio adiacente fino ad un massimo di ml 1.57 sopra il colmo di girata della canna fumaria. Tale constatazione, riscontra sia l'art. 890 c.c. che le due prescrizioni imposte dal regolamento comunale in quanto supera di oltre il metro di altezza come riferimento e soprattutto non provoca fuoriuscite di fumi in presenza di finestre e quote uguali nel raggio di 6 ml;
- Avuto riguardo al Quesito n. 2d): Il dehors realizzato dai convenuti su via
Fraccacreta è conforme alla disciplina ordinaria e speciale dettata in tema di Part distanze legali tra costruzioni: all'esterno dell'attività commerciale , si estende una struttura denominata dehors che ha dimensioni di ml 7.15 di lunghezza e ml 3.35 di larghezza con partenza dal bordo del marciapiede che dista dal prospetto del pub ml 1.91. Il dehors è stato autorizzato mediante
Istanza Paesaggistica n. 64/2014 al prot. n. 15325 in cui vengono riportate tutte le premesse utili all'attuazione del titolo con successiva realizzazione dell'opera ed è conforme al “regolamento disciplinante l'arredo urbano i c.d. dehors e gli interventi edilizi minori” specie per quanto riguarda la tipologia di strada su cui insiste, la distanza dai fabbricati, e soprattutto essendo una struttura che insiste su suolo pubblico e non su area privata, non sussistono distanze legali a cui attenersi.
- Avuto riguardo al Quesito n. 2e): se i lavori eseguiti dai convenuti nel garage di loro proprietà abbiano cagionato i danni indicati dall'attrice ai punti lett. a) e b) di cui all'atto di citazione. E' presente agli atti, adeguato titolo
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abilitativo “S.C.I.A. prot. n. 10671 del 07.07.2016”. Per tale procedura, non era prevista alcun deposito strutturale in quanto la parete demolita risulta essere realizzata come muratura di tompagno su struttura in C.A, quindi non portante. Inoltre, la realizzazione del varco di passaggio è stata legittimamente regolamentata come da SCIA del 11.11.2016 prot. n. 18466. In data
07.07.2016 è stata presentata SCIA per cambio di destinazione d'uso da garage a locale commerciale e deposito. Durante le operazioni peritali, mediante l'esecuzione di un saggio, si è riscontrato, la presenza della trave di fondazione integra e senza alterazioni. L'ultimo intervento edilizio effettuato dai convenuti non ha interessato in alcun modo le parti strutturali dell'immobile e quindi non ha prodotto alcun indebolimento della stabilità del fabbricato non avendo alterato lo stato strutturale dell'immobile.
- Avuto riguardo al Quesito n. 3): Accerti, quindi, se i medesimi fabbricati rispettano le prescrizioni specialistiche dettate in tema di distanze legali tra le costruzioni, luci e vedute, valutando e dando atto dell'eventuale violazione della disciplina antisismica e dell'eventuale pregiudizio per la staticità del fabbricato. Il fabbricato in questione non ha subito nelle varie fasi lavorative alcuna variazione strutturale che possa provocare danno all'attrice nonché alla possibilità di infiltrazioni all'interno del proprio immobile. Depositata la relazione, l'attrice ne ha contestato gli esiti deducendo: Pt_1
- che il balcone del pub che affaccia su via Fraccacreta non è posto a distanza legale all'appartamento della istante e che la veduta che si esercita non è obliqua ma diretta;
- che la ristrutturazione dell'immobile adibito a pub non è stata eseguita ai sensi della normativa sismica e che essa ha determinato infiltrazioni di umidità nel garage dell'attrice; in particolare ha rilevato l'assenza del giunto tecnico tra le costruzioni;
- che la canna fumaria realizzata dai convenuti non è rispettosa della disciplina legislativa codicistica e speciale attualmente vigente ed inoltre che la stessa è stata modificata dopo la notifica dell'atto di citazione;
- Il dehors realizzato dai convenuti su via Fraccacreta non è conforme alla disciplina ordinaria e speciale dettata in tema di distanze legali tra costruzioni e, inoltre, Via Fraccacreta, contrariamente a quanto affermato dal c.t.u. a pag.
16 della sua relazione, è strada urbana, ubicata nel centro storico del Comune di Lesina, aperta al traffico pedonale e veicolare, è costituita da unica corsia, con doppio senso di marcia;
- che i lavori eseguiti dai convenuti nel garage di loro proprietà hanno cagionato i danni indicati dall'attrice ai punti a) e b) di cui all'atto di citazione.
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Il c.t.u. nominato in risposta a tali osservazioni ha puntualmente motivato le proprie determinazioni deducendo che:
- avuto riguardo al balcone quest'ultimo deve più correttamente definirsi terrazza sovrastante il piano terra della zona di ingresso. Questo spazio esterno ha un lato minore adiacente il muro cieco trasversale alla strada, della proprietà attrice. La parte più estrema di tale spazio, delimitato di ringhiera si mantiene di pochi centimetri arretrato dalla facciata del fabbrico attoreo. In prossimità del muro trasversale attoreo la ringhiera per un tratto di 80 cm diventa alta 200 cm (100+100) grazie alla sovrapposizione di quella di base di una ulteriore ringhiera avente dimensione di 80*100 cm. Ciò è stato fatto per rispettare la distanza legale delle vedute oblique, come appunto può considerarsi quella dovuta alla terrazza del convenuto;
- la violazione segnalata dal CTP dell'attrice fa riferimento alla mancanza di giunto sismico di separazione tra i due fabbricati. Il c.t.u. alla presenza, anche dei tecnici di parte, ha effettuato un sondaggio consistente nella foratura dello strato superficiale coprente lo spazio ove è allocato il giunto. Avendo riscontrato il vuoto nella parte retrostante appare evidente che il giunto esiste, anche se lo stesso, per varie motivazioni è stato coperto dal con CP_1 elementi vari di finitura. Il c.t.p. di parte, non ha inteso richiedere altre Per_6 verifiche in sede di sopralluogo. Per quanto riguarda le infiltrazioni nel garage l'arch. si limita ad asserire l'esistenza, sia pur remota, di una Per_6 infiltrazione imputandola ad una trave di sostegno del dehors senza, tuttavia, specificare in quale maniera possa essere avvenuta;
- la canna fumaria è stata realizzata nel rispetto della disciplina codicistica e speciale attualmente vigente: essa, infatti, supera di oltre 1 metro il colmo del tetto adiacente, e, dunque, la stessa risulta realizzata nel pieno rispetto della norma contenuta nell'art 890 c.c. Inoltre, risulta osservato anche l'art 34 del
Regolamento Comunale del Comune di Lesina, atteso che, a meno di 6 metri di distanza dalla canna fumaria non esistono finestre a quota uguale o superiore a quello di fuoriuscita dei fumi;
- il Regolamento disciplinare dell'arredo urbano del comune di Lesina n. 57 del 04.11.2011 recepisce completamente quanto riportato dal Codice della strada in quanto vieta l'installazione di tali manufatti in corrispondenza di tipo
C e D (rispettivamente strade extra urbane secondarie e strade urbane di scorrimento) destinati alla pubblica circolazione. Il manufatto in trattazione insiste su una strada di tipo E (strada extraurbane di quartiere) per la quale non c'è alcun esplicito divieto di realizzazione di manufatti similari.
Consegue che la realizzazione di tale opera deve ritenersi legittima;
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- entrambi i fabbricati, sia quello dell'alla parte attrice che quello della parte conventa hanno struttura portante in c.a. e quindi i muri interessato dal varco sono entrambi di tompagno e quindi senza alcuna funzione portante. In tali situazioni la norma non impone alcuna preventiva autorizzazione sismica.
Inoltre, l'ausiliario non ha riscontrato rispetto alle condotte contestate alcun nesso causale con gli asseriti danni lamentati e solo paventati come collegati ai lavori eseguiti.
Il c.t.u. ha, inoltre, argomentato sulla tardività delle verifiche richieste solo al termine delle operazioni peritali e non in concomitanza degli accessi fatti in contraddittorio (riferendosi in particolare alla supposta omissione di ispezione a fondazioni, solaio del primo e secondo impalcato in aderenza al muro di confine) e che, visto il carattere distruttivo dei saggi necessari, sarebbero dovute essere regolamentate ed accettate dalle parti con il chiaro accollo delle spese necessarie sia per l'esecuzione che per il ripristino.
In conclusione, alla luce della disamina sopra riportata, può con evidenza cogliersi la completa esaustività della c.t.u. in atti, anche in relazione alle osservazioni delle parti ed ai risultati cui si è giunti di fatto escludendo che sussistano che violazioni, così come contestate da parte attrice. Le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da apparenti vizi logici, nonché la documentazione autorizzativa allegata agli atti di causa, possono essere fatte proprie da questo Giudicante, e può conclusivamente confermarsi l'insussistenza delle violazioni urbanistiche/edilizie del fabbricato di parte convenuta e il difetto di correlazione causale tra i lavori eseguiti dalla convenuta ed i danni asseritamente lamentati da parte attrice, cui consegue l'integrale rigetto della domanda azionata da Alla luce di tutte le ragioni esposte la Pt_1 domanda risulta integralmente infondata e va pertanto rigettata.
3. Avuto riguardo al regolamento delle spese di giudizio, in ragione dell'esito dello stesso che vede l'attrice soccombente, le stesse devono porsi in capo a quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M.
55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dei valori medi e delle fasi di giudizio effettivamente svolte.
3.1 Le spese di c.t.u., relativamente all'anticipo già versato, si pongono in via definitiva in capo all'attrice in ragione del principio della Pt_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella persona del Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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1) rigetta integralmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e , per le ragioni di Controparte_1 Controparte_3 cui in parte motiva;
2) condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , in solido, delle spese del giudizio che si Controparte_3 liquidano in € 5.077,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
3) pone definitivamente in capo all'attrice le spese di c.t.u., Parte_1 limitatamente all'acconto già versato.
Così deciso in Foggia, il 24/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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