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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 10067/2024 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI CHRISTIAN ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPOTORTI VALERIA e dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in MILANO, via SAVARE' n. 01, in Indirizzo
Telematico.
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SCAGLIONE ROSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la ricorrente e l' CP_3
hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620249008456390000, notificata il 28.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito opposti: n. 59620160000956085000, n. 59620160006288932000, n. 59620170003147232000, n. 59620180001566215000 e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 2.500,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN, antistatario, compensando quelle del rapporto processuale costituito con l' . Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01.07.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249008456390000, notificata il 28.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160000956085000 per € 2.770,30, n.
59620160006288932000 per € 2.743,44, n. 59620170003147232000 per € 5.510,81, n.
59620180001566215000 per € 2.311.17, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_4
e l' - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...] Controparte_5
degli avvisi di addebito opposti mentre l' la notifica, in data 11.07.2022, CP_3
dell'intimazione di pagamento n. 29620229001386614000, relativamente agli AVA n.
59620160000956085000, n. 59620160006288932000 e n. 59620170003147232000 - ed entrambi contestando la fondatezza della domanda della quale chiedevano il rigetto variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalla ricorrente e le sole note di udienza dell' con le quali le parti insistevano nei propri atti e CP_3
argomentavano le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
La parte ricorrente lamenta, la mancata regolare notifica dei succitati avvisi di addebito richiamati nell'opposta intimazione di pagamento n. 29620249008456390000. Orbene, per gli AVA n. 59620160000956085000, n. 59620160006288932000, l'Istituto ha fornito prova della regolarità della notifica a mani dell'interessata, rispettivamente il
15.04.2016 e il 09.12.2016.
Diversamente, dalla documentazione versata in atti dall' relativamente all'AVA n. CP_1
59620170003147232000, asseritamente notificato il 02.10.2017, si evince che l'atto è stato consegnato a persona diversa dal destinatario, in assenza dell'annotazione di convivenza col medesimo ed in assenza di prova della consegna della raccomandata informativa, la cd.
CAD, necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Parimenti irregolare appare anche la notifica, in data 03.08.2018, dell'avviso di addebito n.
59620180001566215000 per compiuta giacenza e in mancanza di prova che ad essa sia seguita la raccomandata informativa, la cd. CAD, necessaria per il perfezionamento della notifica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 10012/21 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”). Diversamente, l'esito della notifica sarebbe risultato regolare se la consegna della raccomandata fosse avvenuta nelle mani di un familiare convivente “…la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente col destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso…” (cfr. Cass. ord. n.
4160/2022).
Orbene, anche ove detta normativa non risulti direttamente applicabile alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata, non è dubbio che la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto, che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o di averne avuto conoscenza. Nella specie, l' per ciascuno dei succitati non ha dimostrato che sia stato CP_1
portato a conoscenza del destinatario, assente al momento dell'accesso dell'Ufficiale
Postale, il deposito dell' presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso, sicché i detti avvisi di addebito, n. 59620170003147232000 e n.
59620180001566215000, non possono – in ogni caso – ritenersi validamente notificati.
Conseguentemente, in ordine all'avviso di addebito n. 59620170003147232000, non può valere l'interruzione della prescrizione quinquennale (02.10.2022) mediante l'intimazione di pagamento n. 29620229001386614000, prodotta dall' e notificata l'11.07.2022 a CP_3
familiare dichiaratosi convivente mentre, in relazione agli AVA n. 59620160006288932000
e n. 59620160000956085000 anche se entrambi appaiono regolarmente notificati, detta intimazione di pagamento risulta comunque notificata successivamente al decorso della prescrizione quinquennale che per l'AVA n. 59620160006288932000 (notifica 09.12.2016) sarebbe maturata in data 09.12.2021 e per l'AVA n. 59620160000956085000 (notifica
15.04.2016) il suddetto termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato il
20.02.2022 (15.04.2021 + 311 giorni, applicando la normativa COVID dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021). Infatti, deve rammentarsi che l'articolo 37 del decreto-legge 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini prescrizionali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per un totale a 129 giorni) rendendo tale periodo neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11 del Dl 183/2020 ha previsto un'ulteriore sospensione dei termini prescrizionali di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021.
Più specificamente, alla luce della detta normativa, nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020; nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di
311 giorni (129+182) grazie alla somma delle due sospensioni.
Atteso che il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021, è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995, la disciplina della sospensione dei termini non produce effetti al di là dei del periodo sopra richiamato, non potendosi produrre un effetto a catena della sospensione legata al periodo emergenziale.
Ed infine, relativamente all'AVA n. 59620180001566215000, notificato il 03.08.2018 per compiuta giacenza, di cui alcun avviso è stato inviato a parte ricorrente, pur volendo ritenere accertata la rituale notifica del detto avviso di addebito, in ogni caso, il termine prescrizionale quinquennale sarebbe maturato il 03.08.2023, in assenza di alcun valido atto interruttivo e, pertanto, risulta anch'esso prescritto.
Conclusivamente, alla data di notifica del 28.05.2024 della intimazione di pagamento n.
29620249008456390000, oggi impugnata, per le anzidette ragioni, i crediti contributivi di cui ai succitati avvisi di addebito - di cui alcuni nulli perché mai validamente notificati - si erano già prescritti, tenuto altresì conto della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620229001386614000 e della normativa COVID.
In ogni caso, la notifica degli AVA opposti, è risalente nel tempo, cioè a ben più di cinque anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento e del deposito del presente ricorso e l' che ne aveva l'onere non ha dimostrato che egli stesso o l' abbia mai CP_5 CP_3
successivamente interrotto la prescrizione, sino alla notifica del 28.05.2024 dell'intimazione di pagamento qui pure opposta.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno poste a carico dell' soccombente, come liquidate e distratte in parte CP_1
dispositiva, mentre vanno compensate quanto al rapporto processuale instaurato nei confronti dell' che, a rigore, non è legittimata Controparte_7
passivamente per le impugnazioni delle intimazioni di pagamento finalizzata alla declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva (Cass. SS.UU. civili, Sent. 7514/2022:
“ La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata emessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass 19 giugno 2019
n.16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.”).
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino