Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/1968, n. 3230
CASS
Sentenza 11 ottobre 1968

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Il contratto di mediazione,(e il conseguente diritto del mediatore alla provvigione,)non puo sorgere senza la volonta delle parti diretta a concluderlo. Tale volonta puo certo desumersi, per fatti concludenti, dalla stessa utilizzazione dell'opera dell'intermediario ma una siffatta tacita volonta e ovviamente da escludere se,in contrario, risulti che una delle parti ritenne di trattare con un dipendente dell'altro soggetto del contratto principale e che non pote, percio, intendere di assolvere un incarico di mediazione. La Costituzione del vincolo contrattuale e, pertanto, impedita dalla falsa rappresentazione che dei rapporti di dipendenza, rappresentanza o collaborazione abbia una delle parti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/1968, n. 3230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3230
    Data del deposito : 11 ottobre 1968

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