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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 294/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
14.2.2024
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dagli Avvocati CORNELIO ENRICO, CORNELIO CLAUDIA,
CORNELIO LIVIA e CORNELIO CARLO ENRICO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE) via Vespucci, n. 39,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avvocati FAZIO CARMELO, FUSO RICCARDO e DI MATTEO
ANTONELLA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso l'Avv. Ivana Blonda, con studio in Venezia Marghera (VE), Via S. Orsato n. 8
O G G ETTO : Ri sarci mento dan ni : al t re i pot esi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 dichiarata la responsabilità della nella causazione del carcinoma polmonare che ha CP_1
colpito il signor , condannarsi parte convenuta al risarcimento di ogni danno da lui Parte_4
subito entrato a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibile agli eredi ed in particolare del danno biologico da malattia, del danno catastrofale da previsione dell'evento morte secondo le tabelle milanesi e del danno da perdita di aspettativa di vita che gli è derivato per circa 11 anni ulteriori.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del
30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Per parte resistente:
disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta, rigettare il ricorso in quanto inammissibile,
improcedibile, infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, moglie e figli di deceduto l'1.12.2021, esponevano che questi Parte_4
aveva sviluppato una patologia (adenocarcinoma polmonare) che ne aveva comportato il decesso per effetto dell'esposizione ad amianto – confermata anche nel giudizio teso al riconoscimento del diritto a rendita ai superstiti svoltosi nei confronti dell' , conclusosi CP_2
con sentenza 542/2023 - nell'ambito dell'attività lavorativa quale saldatore prestata dal
18.12.61 al 31.7.93 presso lo stabilimento in Porto Marghera (VE); deducevano che CP_1
l'insorgenza della patologia era riconducibile a responsabilità del datore di lavoro in base all'art. 2087 c.c. ed agli artt. 2050 e 2052 c.c., nonché alla specifica disciplina antinfortunistica come vigente nel periodo in questione;
agivano dunque in giudizio nei confronti di Controparte_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure
hereditario, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance di aspettativa di sopravvivenza.
2 Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo preliminarmente un difetto di allegazione nella domanda avversaria, in particolare con riferimento alle fonti e modalità di esposizione diretta ed indiretta ad amianto ed alla sussistenza di un danno eccedente quanto indennizzato dall' ; nel merito sosteneva la mancanza di un nesso di causa tra attività CP_2
lavorativa e sviluppo della patologia a carico del , anche in considerazione della Pt_2
circostanza che dalla documentazione medica relativa al de cuius risultava che questi era stato un fumatore - circostanza comunque valorizzabile quale concorso di colpa ex art. 1227 c.c. - e che per l'attività lavorativa svolta il non era stato esposto ad amianto, e comunque negava Pt_2
l'addebitabilità a colpa di eventuali esposizioni subite in ambito posto che solo nel CP_1
1991 erano state abolite le lavorazione che comportavano esposizione ad amianto e che in ogni caso essa aveva approntato ogni utile cautela a presidio della salute del proprio personale.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata in ricorso evidenziando anche la necessità di scomputare eventualmente quanto corrisposto da . CP_2
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale al cui esito la causa perveniva in decisione, previo deposito di note autorizzate, all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § § §
Va disattesa l'eccezione di nullità ricorso per carente allegazione ex art. 414 c.p.c.,
considerato che in esso si evincono con sufficiente chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, anche con riferimento alle mansioni ed alle occasioni di esposizione ad amianto del . Pt_2
Quanto poi alla compatibilità dell'azione odierna con l'esonero da responsabilità di cui all'art. 10 DPR 1124/65, si rileva che la norma in questione prevede che “…Nonostante
l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio é derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile….”. Ne consegue, a
3 seguito dei plurimi interventi della Corte Costituzionale sulla norma in questione e del superamento del principio di prevalenza del giudicato penale, che l'esonero in parola opera a favore del datore di lavoro – relativamente ai titoli cui fa fronte l' – solo in quanto lo CP_2
stesso non abbia posto in essere un fatto-reato (non punibile a querela di parte), laddove dal contenuto del ricorso emerge con chiarezza che si addebita alla società convenuta una condotta astrattamente riconducibile alla fattispecie di omicidio colposo, aggravata in base al comma 2
dell'art. 589 c.p..
Nel merito, le prove documentali allegate al ricorso – ci si riferisce in particolare al curriculum sub doc. 5 ric. ed ai verbali istruttori dimessi sub doc. 39 ric., valutabili nel presente giudizio ex art. 116 c.p.c., nonché ad ulteriori elementi indicati in sede di CTU quale il Registro
Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM 2021) (cfr. perizia, pagg. 33 e ss.), contenenti importanti dati epidemiologici riferiti allo sviluppo di mesoteliomi tra i saldatori addetti alla cantieristica navale -, consentono innanzitutto di affermare che il ricorrente presso negli anni dal CP_1
18.12.1961 al 31.7.1993, con interruzione per il servizio di leva dal 12.9.1964 al 5.9.1966,
svolse attività di saldatore anche a bordo nave, subendo esposizione sia diretta per la manipolazione di MCA - in particolare teli in uso al personale addetto alle saldature – ed indiretta – per la contemporaneità di lavorazioni anche di coibentazione soprattutto a bordo nave ed utilizzazione di MCA sulle navi in costruzione.
La CTU medico-legale conclude nel senso che la patologia contratta da e che Persona_1
ne ha comportato il decesso - adenocarcinoma polmonare - ha trovato con elevata probabilità
causa nell'attività lavorativa svolta dallo stesso presso e nell'esposizione ivi subita CP_1
ad amianto.
In essa si rileva che in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche il rischio di sviluppo del cancro del polmone asbesto-correlato si reputa raddoppiato a fronte di inalazione di fibre di amianto conseguenti ad un'esposizione cumulativa di almeno 25 ff/cc/anni o al riscontro di un carico polmonare di anfiboli pari a 2 milioni di fibre (>5 micron) per grammo
4 di tessuto polmonare secco o a 5 milioni di fibre di anfiboli (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco.
Nel caso di specie i valori riscontrati in sede di autopsia sono nettamente inferiori – infatti l'analisi quantitativa sui tessuti prelevati dal cadavere ha condotto ad una quantità di fibre di anfiboli pari a 300.000 per grammo di tessuto polmonare secco (con 1600 corpuscoli di asbesto per grammo di tessuto polmonare secco) -, tuttavia il dato conferma l'esposizione del ricorrente ad amianto, che per quanto già argomentato deve ritenersi essere avvenuta per poco meno di 30
anni, in un contesto di utilizzazione diffusa di amianto e di manipolazione anche diretta da parte del , da cui la sussistenza di un rischio certo e di una del tutto verosimile esposizione Pt_2
cumulativa pari a quella richiesta dal consensus di Helsinki, non risultando decisiva la mancata presenza di ispessimenti pleurici o di placche pleuriche.
Risultano dunque rispettati i requisiti richiesti dalla miglior scienza ed esperienza per ritenere che il tumore sviluppatosi a carico del sia da ricondurre all'attività professionale Pt_2
da questi svolta presso anche considerato che l'esposizione al fumo di sigaretta al CP_1
momento della diagnosi era cessata da 34 anni (dal 1985) e si era protratta per un periodo non eccessivo, per circa 20 anni in misura di 8/10 sigarette al giorno, elementi questi che inducono a ritenere non esclusivo né prevalente a livello causale il ruolo dell'abitudine tabagica del Pt_2
– abitudine cui si riferiscono sia la CTU svolta in ricorso di causa che quella svolta nel giudizio avverso per l'ottenimento da parte della moglie del della rendita ai superstiti e CP_2 Pt_2
legittimamente ricavata da quanto riportato nella cartella clinica sub doc. 7 ric., a pag. 7 e 24 -.
Invero rispetto all'ipotesi alternativa dell'insorgenza della patologia per esclusivo effetto dell'esposizione voluttuaria del a fumo di sigaretta, prospettata da parte resistente, Pt_2
occorre considerare che il CTU ha richiamato come molteplici studi epidemiologici indicano che vi è un effetto sinergico tra fumo di sigaretta ed esposizione all'asbesto nel causare il cancro al polmone. Per contro, come già evidenziato, al momento della diagnosi il aveva cessato Pt_2
di fumare da oltre 30 anni, il che aveva ridotto nel tempo il rischio connesso.
5 Ne consegue che risulta probabile una concorrenza causale tra esposizione ad asbesto ed esposizione a fumo di sigaretta nello sviluppo del tumore al polmone in capo al , tenuto Pt_2
conto dell'esposizione ad entrami i fattori di rischio da parte dello stesso e dell'effetto sinergico di essi riscontrato in letteratura nonché dei dati ivi ricavabili a proposito della persistenza di un maggior rischio di contrarre patologia tumorale ai polmoni anche negli ex fumatori, anche a distanza di tempo – si rinvia alla letteratura esposta nelle osservazioni del CTP di parte resistente, riportate nella CTU della quale il CTU ha preso atto -. Peraltro, se si riconosce che fumo ed amianto abbiano un effetto sinergico nella insorgenza e sviluppo del tumore ai polmoni, rileva anche e soprattutto l'esposizione a fumo di sigaretta contemporaneo all'esposizione ad amianto.
Tanto chiarito circa il nesso di causalità materiale, in ordine alla addebitabilità dell'evento a colpa di si rileva che per giurisprudenza costante, che il giudicante condivide, nelle CP_1
cause in cui si discute della responsabilità datoriale nell'insorgenza di patologie a carico dei propri dipendenti spetta al datore di lavoro provare di avere adottato ogni mezzo per impedire la lesione della salute dei lavoratori, e ciò in considerazione di quanto dispone l'art. 1218 c.c.
in tema di inadempimento contrattuale e degli obblighi imposti a carico dei datori di lavoro dall'art. 2087 c.c. e dalle speciali norme preventive. A fronte di ciò, risulta accertato (cfr. verbali istruttori sub doc. 39 ric.) che almeno fino al 1988 l'azienda facesse uso di manufatti in amianto,
senza utilizzare tutte le possibili cautele in relazione all'esposizione ad amianto dei propri dipendenti – quale ad esempio la segregazione delle attività comportanti manipolazione di
MCA, l'adozione di strumenti di protezione idonei, la messa a disposizione dei saldatori di materiai ignifughi diversi -, e senza fornire al proprio personale una corretta e completa informazione circa la pericolosità dell'esposizione medesima.
Ciò, nonostante che la specifica pericolosità dell'amianto fosse stata riconosciuta anche dalla legislazione, pur precedente al 1956: il R.D. 442/09 (regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli) all'art. 29, tabella B n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e
6 dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916 n.1136, art. 36, tabella B, n.13. Ancora il R.D. 7
agosto 1936 n.1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli solo subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo
stesso R.D. 530/27 (artt. 10, 16 e 17) conteneva diffuse disposizioni relative all'aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).
Ulteriori riferimenti alle lavorazioni implicanti l'uso dell'amianto ed alla loro esplicitata pericolosità si ricavano anche dal regolamento 21 luglio 1960 n.1169, che all'art. 1 prevede,
specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare rischio per la salute. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8,
presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. La disciplina in questione anche ad avviso della Corte di Cassazione consente di ritenere che anche negli anni '60 e '70 “era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.” (Cass., 4721/98; in senso analogo anche Cass., 644/05; Cass., 2491/08; Cass., 13512722;
si veda anche la recentissima ordinanza 26390/24).
Ritenuti dunque provati danno, nesso di causa e colpa datoriale, e considerato che il danno si sostanzia nella lesione dell'integrità psico-fisica del - interesse di rilevanza Pt_2
costituzionale ex art. 32 Cost. -, risultano risarcibili ex art. 2059 c.c. i danni non patrimoniali
7 lamentati in ricorso, nei limiti meglio precisati in seguito;
deve altresì ritenersi accertata in sede giudiziale la sussistenza di fattispecie di reato (omicidio colposo, nella forma aggravata di cui all'art. 589, co. 2, c.p.) e ciò determina il venir meno dell'esonero di responsabilità civile previsto dall'art. 10 DPR 1124/65.
Reputa tuttavia il giudicante che non possa non tenersi conto, agli effetti di cui all'art. 1227
c.c., dell'esposizione del Boato ad esposizione volontaria a fumo di sigaretta, quale concausa dell'evento dannoso-morte realizzatosi in suo capo (Cass., 1165/20).
Da ciò consegue che i danni subiti dal de cuius debbano essere posti a carico di CP_1
solo nella misura del 50%, ritenuto congruo suddividere la responsabilità dell'evento in misura uguale tra le parti, considerata l'impossibilità scientifica di individuare con certezza in che misura le due cause abbiano concorso nel determinare l'insorgenza a carico del della Pt_2
patologia che ne ha comportato il decesso.
Il danno non patrimoniale qui rivendicato iure hereditario va liquidato necessariamente in via equitativa, tenendo conto sotto il profilo biologico e morale/esistenziale delle conseguenze patite dal de cuius fino al suo decesso per effetto della patologia contratta. Acquisito dalla giurisprudenza che non ci si possa riferire alle tabelle in uso presso i vari tribunali relative al danno non patrimoniale permanente, stante la brevità del periodo di sopravvivenza e la mancata stabilizzazione dei postumi, e ritenuto inadeguato un utilizzo matematico/formale dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale temporaneo quantomeno in relazione al periodo finale della malattia – in quanto criteri invero introdotti per valutare situazioni invalidanti transeunti,
seguite dal riacquisto di una situazione psico-fisica paragonabile a quella precedente l'evento o comunque stabilizzata -, reputa il giudicante che possa essere validamente utilizzata, anche per ragioni di uniformità a livello applicativo, l'indicazione contenuta nelle più recenti tabelle milanesi del 2024 (a pagg. 58 e ss.) a proposito della liquidazione del danno cd. terminale, che contengono quantificazione – con l'intento di realizzare una certa omogeneità in ambito nazionale, pur garantendo una personalizzazione - anche del danno cd. terminale, sia pure con gli adattamenti che si rendono necessari per la peculiarità della fattispecie del decesso
8 conseguente a malattia ad esito infausto, che differisce dalle tipiche fattispecie a cui si applica la nozione di “danno terminale”. Si reputa, così, equo riconoscere quale danno non patrimoniale sofferto in vita dal nel periodo dalla diagnosi al decesso, e dunque dal 18.2.19 al Pt_2
01.12.2021, ed addebitabile a l'importo di € 143.277,75, quale danno terminale – CP_1
in tale nozione ricomprendendosi sia il danno biologico determinato dal progressivo decadimento fisico che quello riferito alla peculiare sofferenza morale insita nella consapevolezza dell'avvicinarsi al decesso -, determinato attraverso l'applicazione della maggiorazioni massime previste dalle tabelle milanesi per dette fattispecie ed una valutazione economica via via decrescente fino a coincidere, dal 101° giorno, con il valore economico giornaliero dell'invalidità temporanea (nella fattispecie, con aumento massimo). La massima personalizzazione si giustifica per la perdurante grave sofferenza patita dal , Pt_2
l'assoggettamento a pulirmi cicli di terapia, la consapevolezza dell'esito infausto, come ben descritte nella CTU a pagg. 45 e ss..
Non si reputa opportuno fare riferimento alle tabelle redatte dal Tribunale di Roma che in relazione alla vicenda di causa comporterebbero una quantificazione che si reputa eccessiva del danno.
Dall'importo del danno non patrimoniale astrattamente addebitabile a responsabilità di va peraltro detratto, ad avviso del giudicante, in ciò confortato da recente CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass., 30857/17; Cass., 13819/17), quanto è stato indennizzato dall' al per danno non patrimoniale (risulta infatti istituita a favore del una CP_2 Pt_2 Pt_2
rendita per malattia professionale in relazione all'adenocarcinoma, cfr. perizia svolta nel giudizio nei confronti dell sub doc. 13 ric.), per importo pari alla somma delle quote CP_2
riferite al danno biologico dei ratei di rendita corrisposti fino al decesso. Si tratta infatti di somme che il de cuius degli attuali ricorrenti ha percepito dall' a parziale (e forfetario) CP_2
ristoro del danno non patrimoniale subìto per effetto di menomazioni permanentemente invalidanti derivate da malattia professionale, avente dunque omogeneità rispetto ai danni iure
9 hereditario azionati in questa sede, a prescindere dai criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del danno civilistico.
La società convenuta va dunque condannata a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di danno patito in via da e del quale essi sono eredi legittimi, l'importo – da ritenersi già Parte_5
attualizzato - di € 143.277,75, da ripartire tra di essi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, previa riduzione in relazione alle quote riferite al danno biologico dei ratei di rendita corrisposti dall' al fino al decesso. CP_2 Pt_2
Non si reputa invece possa essere oggetto di separata valutazione e risarcimento quello che in ricorso viene definito il danno da perdita di chance di aspettativa di vita, con il quale la giurisprudenza - anche di legittimità - ha inteso affermare, in particolare in ambito di responsabilità medica, la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal soggetto che avrebbe comunque avuto un esito infausto per precedente patologia, quando la morte sia giunta in maniera anticipata per effetto della condotta colposa altrui. Nel caso di specie, affatto diverso,
detto danno comporterebbe una duplicazione rispetto al danno terminale, con il quale già si risarcisce la persona per la particolare sofferenza fisica e morale connessa all'avvicinarsi, ante
tempus, del decesso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari, nonché le spese di CTU per l'importo già oggetto di liquazione provvisoria, sono poste in capo alla società convenuta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti, l'importo di € 143.277,75, da ripartire tra di essi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, previa riduzione in relazione alle quote riferite al danno biologico dei ratei di rendita corrisposti dall al fino al decesso. CP_2 Pt_2
Condanna altresì parte resistente a rifondere ai procuratori dei ricorrenti – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
10 Spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Venezia, 31/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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