Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 818/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 1954 del 18.6.2024 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 818.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Doria, domiciliatario;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Salvatore Graziuso, domiciliatario;
APPELLATO
All'udienza del 16.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale nei confronti dell' si era CP_1
ottenuto l'accoglimento della domanda (declaratoria di spettanza dei ratei di indennità di accompagnamento già maturati dalla propria dante causa e pari Controparte_2
e spese forfetarie.
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente all'entità dei compensi di lite in quanto non rispondente ai minimi tariffari. Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, delle spese nella misura prevista per lo scaglione oltre i 5.200 €, nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sulla totale soccombenza dell' nel pregresso grado di CP_1
giudizio, così come pacifica, poiché non specificamente contestata, deve ritenersi l'indicazione di valore data alla controversia;
contrariamente a quanto esposto dall' CP_1
il pagamento del credito non è avvenuto in maniera tempestiva rispetto alla domanda inoltrata in via amministrativa in data 18.2.2020 (la data del 14.11.2022 indicata
L'entità delle spese liquidate (€ 854) è, con ogni evidenza, inferiore ai minimi tariffari tenuto conto del citato valore della controversia;
l'importo spettante va ricalcolato alla stregua delle disposizioni ratione temporis vigenti (DM 55/2014) e quantificato in €
1.865 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia e tenuto conto che nel giudizio in questione è mancata la fase istruttoria.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del soccombente istituto e rapportate ad un valore di € 1.011 (differenza fra l'importo di € 854 stabilito in sentenza e quello di
€ 1.865 qui riconosciuti), al minimo tariffario per la serialità della controversia e all'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17.12.2024 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 18.6.2024 n. 1954 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1865 oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Marco Doria, detratto quanto eventualmente percepito;
conferma nel resto l'impugnata sentenza
Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Marco Doria
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 16.4.2025
Il Presidente estensore