Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14802/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia
Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA all'udienza del 28.10.2024 nella controversia civile iscritta al n. 14802 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5, in persona del Procuratore avv.
[...]
in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata CP_1 autenticata da Notaio in data Persona_1
1^ agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: , C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), con studio (LMS) in Milano,
[...] C.F._4 corso Magenta 84, i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale. ATTRICE E
(C. F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore Avv. , CP_3 con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F. ) C.F._5
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza dei Martiri – Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/b
CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici Conclusioni: Con comparsa conclusionale l'attore contestava la sollevata questione di nullità del contratto ritenendo che la necessità della forma scritta ad substantiam al fine della validità dell'accordo stipulato con una PA, fosse in contrasto con la normativa di matrice europea relativa alle transazioni commerciali e recepita dal legislatore italiano. Inoltre, reiterava le difese inerenti alla carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della disciplina invocata da controparte nonché le argomentazioni relative alla spettanza degli interessi moratori e anatocistici. Infine, concludeva, in via principale, per il pagamento degli interessi moratori, anatocistici e dell'importo di euro 40 dovuto per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, come meglio specificati e quantificati negli scritti conclusionali;
in via subordinata chiedeva il pagamento, ai medesimi titoli, della somma ritenuta di giustizia dal tribunale;
in via ulteriormente subordinata il pagamento di quanto dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. Con comparsa conclusionale il convenuto reiterava le proprie eccezioni e argomentazioni, diffondendosi anche nella difesa volta ad avallare la sollevata questione di nullità del contratto. Concludeva, in via preliminare, per l'accertamento dell'inopponibilità delle cessioni di credito al Controparte_2
e, per l'effetto, per l'adozione dei provvedimenti opportuni e consequenziali;
in via principale, chiedeva di rigettare la domanda proposta da contro il Comune di , Parte_1 P_ perché nulla, inammissibile, improponibile, generica e contraddittoria;
nel merito, di rigettare la domanda attrice perché infondata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di ridurre la pretesa attorea ai soli interessi come disciplinati dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto; il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari a carico della parte soccombente, con attribuzione al procuratore anticipatario.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2021
[...] adiva il Tribunale al fine di ottenere il pagamento da Parte_1 parte del dei crediti oggetto del contratto di Controparte_2 cessione stipulato dall'attrice con la società cedente Consorzio Luna Cooperativa Sociale e dei relativi maturati interessi moratori e anatocistici, nonché degli interessi moratori e anatocistici derivanti da somme diverse dalla sorte capitale di cui parte attrice chiedeva il pagamento e relativi al contratto di cessione stipulato con Pertanto, la citava il e CP_4 Parte_1 P_ chiedeva il pagamento delle suddette somme, nonché degli importi previsti dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 o degli importi ritenuti di giustizia dal Giudice, in virtù del contratto di cessione;
in subordine chiedeva il pagamento dei medesimi importi a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva il eccependo Controparte_2
l'inopponibilità della cessione nei suoi confronti stante il mancato consenso della PA ceduta. Con riguardo alla cessione del credito tra la e su cui si fonderebbe la richiesta Parte_1 CP_4 di interessi di mora, il Comune precisava anche che il principio di divieto di cessione del credito senza la preventiva adesione della P.A. risultava richiamato anche dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto (all. 3), parte integrante e sostanziale del contratto Rep. n. 6684 del 07.12.2016 concluso tra il e Controparte_2
Il convenuto contestava in ogni caso la pretesa CP_4 creditoria perché non provata, stante la mancata produzione dei contratti tra le società cedenti e l'Ente Comunale ceduto e si soffermava sull'inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. stante l'assenza del requisito della sussidiarietà. Nell' ipotesi di accertata spettanza degli interessi moratori, il convenuto, eccependo la mancata previa richiesta stragiudiziale del pagamento, collocava la decorrenza e la spettanza di questi dalla notifica dell'atto di citazione. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inopponibilità delle cessioni del credito e, in via principale, il rigetto della domanda perché nulla, inammissibile, improponibile,
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generica, contraddittoria o, nel merito, infondata. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Con note di trattazione scritta le parti si riportavano ai propri atti introduttivi, parte attrice chiedeva un differimento di udienza al fine di tentare una composizione bonaria della controversia. All'udienza del 16.12.2021 il Giudice, preso atto dell'assenza di volontà di parte convenuta di pervenire ad un accordo, assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. rinviava all'udienza del 13.02.2023. Con memoria ex art. 183 co.6 I termine c.p.c. la Parte_1 dava atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale e
[...] degli interessi moratori derivanti dal contratto con CP_4 pertanto, proseguiva la causa per vedersi corrispondere gli interessi moratori e anatocistici discendenti dalla cessione stipulata con Consorzio Luna Cooperativa Sociale, gli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora azzerati nonché le somme dovute ex art.6 comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 su ogni fattura scaduta (per un totale di € 240,00). Successivamente contestava l'eccepita inopponibilità della cessione ritenendo applicabile la disciplina della cessione dei crediti d'impresa, la quale non richiedeva necessariamente il consenso della PA ai fini della opponibilità della cessione del credito. Inoltre, deduceva l'inapplicabilità al delle norme dallo stesso richiamate per carenza di P_ requisiti soggettivi e oggettivi nonché l'infondatezza dell'eccezione circa la mancata prova dei crediti, stante l'assenza di contestazione in merito alla stipulazione dei contratti e alla ricezione delle forniture. Sulla decorrenza degli interessi di mora l'attrice deduceva la non necessaria costituzione in mora ai fini della debenza, tuttavia, produceva documentazione attestante i solleciti di pagamento. Con memoria ex art. 183 co.6 I e II termine c.p.c. il convenuto reiterava le proprie difese ed eccezioni ulteriormente argomentando a sostegno. All' udienza del 28.10.2024 il Giudice, dato atto dell'avvenuto deposito di note di trattazione scritta, sollevava l'eccezione di nullità per assenza del contratto stipulato in forma scritta dal con il Controparte_2 Controparte_5
[...]
[...]
[...]
, invitava le parti a difendersi sull'eccepita nullità mediante
[...] gli scritti conclusionali e assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. Le parti depositavano memorie conclusionali e scritti di replica reiterando le proprie difese e ricostruzioni, prendendo posizione sull'eccepita nullità del contratto e concludendo come in premessa. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO Con riguardo alla pretesa creditoria basata sulla cessione dei crediti derivanti dal contratto stipulato tra il e Controparte_2 occorre, in primo luogo, dare atto che risultano CP_4 prodotti in atti sia il contratto originario che la scrittura privata autenticata recante la cessione alla la quale reca un Parte_1 espresso riferimento alla normativa ex L.52/1991 sulla cessione di crediti d'impresa. Il punto non è privo di rilievo poiché, ai fini della definizione della disciplina applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la materia degli appalti della PA e delle relative cessioni. Vero è che, per quanto riguarda le cessioni aventi ad oggetto somme dovute dalle PA per somministrazioni, forniture ed appalti, l'art. 70 comma 3 R.D. n. 2440/1923, nel prevedere che devono osservarsi le disposizioni dell'art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, ha subordinato l'efficacia della cessione, per i contratti in corso, all'adesione della pubblica amministrazione interessata e tanto evidenzia come il legislatore, rispetto a tali rapporti di durata, abbia ravvisato l'esigenza di garantire, mediante l'accettazione dell'amministrazione, la regolare esecuzione degli stessi evitando che, durante l'esecuzione medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così essere compromessa l'ulteriore prosecuzione del rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 27 agosto 2014 n. 18339). Tuttavia, l'intervento dell'art. 26 della L. n. 109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), ha esteso le disposizioni della L. n. 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa ai crediti verso le P.A. derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
in particolare, l'art. 115 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, nel darvi attuazione, ha previsto che le
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cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto, possano essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
in questo caso, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione. Tale disciplina è stata sostanzialmente recepita dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), il cui ambito di applicazione è limitato alle sole stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni. Tale norma ha introdotto una particolare forma di silenzio-assenso della P.A., stabilendo che la cessione diventa opponibile nei confronti della stessa in mancanza di rifiuto manifestato nel termine di 45 giorni e, a differenza di quanto disposto dalla L. n. 52/1991 per la cessione dei crediti di impresa in generale, non prevede, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. n. 52/91, l'applicazione della disciplina codicistica (Cass.Civ., 24 settembre 2007 n. 19571). Con l'avvento del nuovo codice dei contratti pubblici nel 2023 il richiamo alla L. n. 52/91 è stato rinnovato all'art.120 co.12 il quale fa riferimento anche all'all. II.14 dello stesso d.lgs. 36/2023 che, all'art.6 reca la disciplina della cessione del credito riproponendo il meccanismo del silenzio-assenso così come delineato dal precedente codice e stabilendo il termine per il rifiuto in 30 giorni dalla notifica della cessione. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 19571/2007 chiarendo che “L'art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, abrogato dall'art. 256 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma applicabile "ratione temporis", che estendeva ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della legge n. 52 del 1991, derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario fosse una banca od un
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intermediario finanziario, non ha inteso procedere - laddove questa condizione non sussistesse - all'abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A. e, quindi, rendere applicabile, ex art. 1, comma 2, legge n. 52 cit., la comune disciplina codicistica in tema di cessione di crediti, continuando ad essere applicabile la normativa speciale di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, nonché, trattandosi di contratto della P.A., quella di cui agli arti. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440” Tanto premesso e ricostruito, stante la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della disciplina sulla cessione dei crediti d'impresa poiché la cessionaria è una banca/intermediario finanziario e la cedente svolge attività imprenditoriale, deve ritenersi applicabile la disciplina della L. n.52/91 così come richiamata dal codice degli appalti. Pertanto, essendo stato prodotto il contratto di cessione notificato e non essendo documentato alcun espresso rifiuto, la cessione del credito relativo ai rapporti con risulta opponibile al CP_4 P_ convenuto. Né risulta incisiva la difesa svolta dal Controparte_2 relativamente al contenuto del capitolato speciale di appalto dichiarato parte integrante e sostanziale del contratto concluso con poiché l'art.29 che vieta la cessione del credito fa CP_4 salve le ipotesi previste dall'art.117 d. lgs. 163/2016 che, come esplicato, è la disciplina applicabile al caso di specie. Orbene, in base alla cessione dei crediti provenienti da l'odierna attrice chiedeva, stante l'avvenuto CP_4 pagamento della sorte capitale nonché il pagamento degli interessi moratori in corso di causa, che venissero corrisposti gli interessi anatocistici maturati sulla somma di cui alla Nota di debito in atti. A norma dell'art. 1283 c.c. “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Tale disciplina, che ha lo scopo evidente di porre limitazione al fenomeno della capitalizzazione di interessi su altri interessi, va letta in maniera rigorosa, tenendo conto dei requisiti che essa richiede.
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Vagliando la Nota di debito (all.3 produzione parte attrice) è possibile individuare la data di scadenza delle fatture da cui decorre automaticamente la spettanza degli interessi di mora essendo ormai pacifico che nelle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, la decorrenza degli interessi è automatica senza che sia necessaria una preventiva messa in mora. Pertanto, il dies a quo di decorrenza degli interessi va individuato nel 30.12.2020. Così individuata la data della nascita dell'obbligazione legata agli interessi di mora, l'art. 1283 c.c. richiede che essa si sia protratta per almeno sei mesi anteriormente al giudizio e cioè che alla data di stesura e notifica dell'atto di citazione (nel caso di specie 26.05.2021), i crediti fossero scaduti da oltre sei mesi. Appare evidente che tale requisito difetti nel caso oggetto della domanda analizzata e che, pertanto, non siano dovuti i richiesti interessi anatocistici. Diversamente, la richiesta di pagamento ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 di € 40 per il ritardo nel saldo delle fatture risulta dovuto configurandosi, secondo la giurisprudenza di merito, come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore poiché il ritardo nel pagamento arreca di per sé un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo. Pertanto, accertata l'esistenza del contratto di appalto tra il valutata quindi opponibile al Controparte_6 la cessione intercorsa tra e P_ CP_4 Parte_1 ritenuto sussistente e documentato il ritardo nel pagamento e la spettanza degli interessi di mora già pagati in corso di causa;
si ritiene dovuta la somma di €40 per il ritardo nel pagamento della fattura n.327/1. Relativamente, poi, alla pretesa creditoria che trova il suo fondamento nella cessione dei crediti intervenuta tra Parte_1
e Consorzio Luna Cooperativa Sociale, essa va ritenuta
[...] infondata poiché, a fronte della rilevata questione di nullità, parte attrice non ha provato in giudizio l'esistenza di un contratto
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d'appalto avente forma scritta quale titolo da cui sarebbero sorti i crediti azionati. Consolidato è, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi” (in tal senso Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.130 e Cassazione civile sez. III, 10/01/2019, n.453). Ebbene, tra la documentazione prodotta in giudizio dalla parte attrice non risulta depositato alcun contratto tra la società cedente e la convenuta amministrazione, né un documento attestante l'affidamento dei lavori nelle forme riconosciute come ammesse dall'art. 17 r.d. n. 2440/1923. Né tale requisito di forma scritta può ritenersi soddisfatto a fronte dell'avvenuto pagamento delle prestazioni rese, comportamento che in alcun modo può ritenersi manifestazione di un rapporto sottostante per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam. Altrettanto priva di rilevanza probatoria è l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) nelle fatture prodotte in giudizio in quanto trattasi di atto a formazione unilaterale che di per sé non garantisce alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la PA. Non si ritiene, pertanto, di condividere l'orientamento del Tribunale di Bologna secondo cui “in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall' ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito” (Sentenza n. 756/2023). Ciò in quanto, in assenza di un documento ufficiale che attesti la veridicità del CIG indicato in fattura e il suo collegamento con il rapporto contrattuale invocato, non vi è prova che il codice
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indicato corrisponda al CIG effettivamente rilasciato dall' ANAC a seguito della gara di appalto e dei dovuti controlli. In ogni caso, il CIG viene richiesto online dal responsabile del procedimento all' ANAC - funzione ereditata dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione. Il rilascio di tale codice avviene, quindi, ben prima dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ne deriva che, dalla mera esistenza del CIG non si può desumere che il contratto sia stato stipulato per iscritto. Va, conseguentemente, dichiarata la nullità del suddetto contratto in quanto carente del requisito della forma scritta ad substantiam, imposto dalla legge per tutti i contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni. Dalla rilevata nullità del contratto per carenza di forma ad substantiam consegue la non debenza delle somme in questa sede richieste a titolo di interessi moratori e anatocistici in quanto, data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale, tali interessi trovano il proprio presupposto proprio nell'inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora un contratto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno il titolo che ha creato il rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo, nel caso in esame, della richiesta di pagamento degli interessi moratori e anatocistici e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto.
,Inammissibile è, infine, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla società attrice dal momento che presupposto indefettibile di tale rimedio è la non esperibilità da parte dell'attore di altri strumenti di tutela. È noto, infatti, che “il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito” (Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
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Nel caso di specie, la ben potrebbe agire nei Parte_1 confronti delle società cedenti ex art. 1266 c.c. in virtù dei contratti di cessione del credito con esse stipulati e prodotti in giudizio. Visto l'andamento della causa, le questioni sollevate in diritto e gli intervenuti pagamenti si ritiene opportuna la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 P_
, con atto di citazione notificato a mezzo pec il
[...]
26.05.2021, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta da olta al pagamento della Parte_1 sorta capitale discendente dalla cessione avvenuta con Consorzio Luna Cooperativa Sociale e degli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento della fattura 327/1 relativa alla cessione avvenuta con stante l'avvenuto pagamento in corso di CP_4 causa.
2) Rigetta la domanda proposta da e volta Parte_1 ad ottenere gli interessi moratori, anatocistici e l'indennizzo ex art.6 d. lgs. 231/02 relativi ai crediti ceduti da Consorzio Luna Cooperativa Sociale per le ragioni di cui in motivazione.
3) Accoglie la domanda di pagamento della somma di € 40 dovuta per il ritardo nel pagamento della fattura 327/1 secondo quanto previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/02.
4) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle somme richieste ex art. 2041 c.c. per le ragioni esposte in motivazione.
5) Compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli il 12.2.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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