CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1457/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1457/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 P.IVA_1
GIORGI e CE LL APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CARUSO e LUCA ANZUONI, P_
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
, con il patrocinio dell'avv. DANIELA BERAUDI Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_3
Carlo Casali e Andrea Montanari
, con il patrocinio dell'Avv. Girardi Andrea CP_4
Controparte_5
CP_6
CP_7
APPELLATI
Avverso la ordinanza ex art.702 bis cpc emessa dal Tribunale di Rimini il 30 giugno 2022, Repertorio
n.1057 del 2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Parte_1 pagina 1 di 8 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata,
- in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di regresso/rivalsa avanzata dalla struttura nei confronti del Dott. P_
e comunque dichiarare che la polizza di non può operare rispetto a tale richiesta Parte_1 per effetto dell'art. 16, punto 4, c.g.c.
- in via subordinata ed in accoglimento del secondo motivo di appello, determinare comunque la responsabilità della struttura in concorso con il dott. e gli altri medici terzi chiamati, procedendo P_ alla graduazione interna delle colpe tra coobbligati in solido e limitando l'azione di manleva della nei confronti dei medici al solo 50% del danno secondo il dettato della Corte di Cassazione e CP_8 limitando la condanna in manleva di ai sensi dell'art. 16 e 18 cga di Parte_1 polizza alla sola quota parte di danno riferibile al proprio assicurato e, quindi, in misura non superiore al 15% del danno e delle spese liquidate in favore di parte attrice;
- in ogni caso, riformare la sentenza in punto di condanna alle spese
In ipotesi di accoglimento del primo motivo d'appello, escludendo la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese legali del dott. ;
[...] P_
In ipotesi di accoglimento del secondo motivo d'appello, escludendo la condanna dei medici terzi chiamati al pagamento delle spese legali sostenute da Controparte_2 in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
L'appellata a concluso come segue: Controparte_2 Voglia l'Ill.ma Corte adita: In via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della ordinanza impugnata non sussistendo i presupposti per l'accoglimento; dichiarare inammissibile l'appello proposto da per quanto riguarda la Parte_1 domanda di nullità del patto di manleva stipulato tra e il Dott. Controparte_2 P_ trattandosi di domanda nuova;
In via principale rigettare ogni domanda formulata da confronti di Parte_2 Controparte_2 perché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente confermare l'impugnata ordinanza.
In ogni caso con vittoria di spese di questo grado di giudizio.
L'appellato ha concluso come segue: P_
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
1) rigettare il primo motivo di appello della , poiché manifestamente infondato Parte_1 per le ragioni spiegate al punto III.A della narrativa;
2) alternativamente, ovvero condizionatamente all'accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello principale spiegati da : Parte_1
2.1) accogliere il primo motivo di appello incidentale proposto dal Dott. di cui al punto P_ III.C) della narrativa e, per l'effetto, a riforma della ordinanza impugnata, rigettare la domanda di rivalsa spiegata da nei confronti del Dott. , dichiarando che il Dott. Controparte_2 P_
nulla deve alla soc. a nessun titolo, per i fatti dedotti in causa, ovvero P_ Controparte_2
2.2) in via gradata, accogliere il secondo motivo di appello incidentale proposto dal Dott. P_ di cui al punto III.D) della narrativa e, per l'effetto, a riforma della decisione di primo grado, respinga la domanda di rivalsa proposta da nei suoi confronti, dichiarando che il Dott. CP_2 P_
nulla deve alla a nessun titolo per i fatti dedotti in causa ovvero la limiti in ogni
[...] CP_2 caso ai soli costi di intervento sostenuti dalla sig.ra pari a complessivi € 290,00. CP_5
pagina 2 di 8 2.3) in via residuale, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei superiori motivi di appello incidentale, accogliere il secondo motivo di gravame della e/o il correlato terzo Parte_1 motivo di appello del Dott. di cui al punto III.B) della narrativa e, per l'effetto, riformare la P_ ordinanza impugnata, dichiarando che ai fini della rivalsa della il Dott. risponde CP_2 P_ entro e non oltre nei limiti della quota del 15%, ferma in ogni caso la manleva di Parte_1
[...] 3) per l'ipotesi di rigetto integrale sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, con conseguente conferma totale della decisione di primo grado, porre a carico di le Parte_1 spese del presente giudizio che il Dott. si vedesse eventualmente obbligato a rifondere in favore P_ della oggetto di copertura assicurativa. CP_2
Vinte, in ogni caso, le spese e i compensi professionali del doppio grado, da porre a carico di CP_2
per l'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale, ovvero di per
[...] Parte_1 l'ipotesi di rigetto, avendone essa dato causa con la proposizione dell'appello principale.
LA SOCIETA' precisa le conclusioni come in Controparte_9 comparsa di risposta;
precisa le conclusioni come in comparsa di risposta. CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nel 2018, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., successivo ad accertamento peritale Controparte_5 conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Rimini esponendo di essersi rivolta alla clinica nell'aprile 2011 per risolvere problemi odontoiatrici, sottoponendosi quindi ad un Controparte_2 piano di trattamento personalizzato che prevedeva, tra l'altro, la estrazione di alcuni denti, l'inserimento di impianti nell'arcata superiore, e di corone in diversi elementi dentari.
Le cure, prestate da vari professionisti che operavano nella clinica (in particolare i TTi CP_7
e , erano proseguite sino al 24 settembre 2014, rendendo CP_6 P_ Persona_1 necessaria anche la richiesta di un finanziamento, e subito si rivelarono non adeguate e dannose, originando dolorosi ascessi e sanguinamenti a cui residuavano lesioni personali. si trovava quindi nella necessità di essere sottoposta ad urgenti interventi di ripristino Parte_3
e, su tale presupposto, aveva già appunto promosso, in via pregiudiziale conciliativa, procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di (Trib. Rimini Controparte_2
–RG 2149/2017- Dott.ssa , non ancora concluso. Per_2
Per tale motivo, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine utile al fine di consentire il completamento del procedimento di ATP, e concludeva comunque, chiedendo la condanna della al pagamento in suo favore della somma di Euro 89.721,00 o di quella diversa Controparte_2 accertata in corso di causa anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di ATP.
Il Giudice concedeva il termine differendo l'udienza al 7.11.2018 e differendo di conseguenza il termine per la costituzione della convenuta.
Si costituiva in giudizio la contestando sia la ricostruzione in fatto e in diritto Controparte_2 effettuata dalla IG.ra (in particolare la abnorme quantificazione dei presunti danni e delle CP_5 poste restitutorie indicate), sia comunque la propria responsabilità; esponeva di avere già chiamato in causa nel giudizio di ATP i TTi (che si erano costituiti chiamando le CP_7 CP_6 rispettive assicurazioni ), e e chiedeva di Controparte_10 P_ Persona_1 essere autorizzata alla chiamata dei medesimi anche nel giudizio di merito. Sosteneva infatti di essere pagina 3 di 8 una struttura di mero supporto amministrativo alla attività sanitaria, che secondo gli accordi stipulati con i medici veniva svolta in piena autonomia, operando questi come liberi professionisti, sotto la propria esclusiva responsabilità e “con espresso esonero della Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, al riguardo.....” .
Chiedeva in subordine vista la totale assenza di concorso della clinica nella causazione del danno, la condanna dei TTi e al pagamento dell'intera somma risarcitoria accertata come CP_7 CP_6 P_ dovuta accogliendo, fin d'ora, la domanda di manleva o comunque di regresso/rivalsa formulata dalla nei confronti dei sanitari. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si costituivano in giudizio con separate comparse il dott. il dott. CP_7
e il dott. , chiedendo di chiamare in causa rispettivamente le compagnie CP_6 P_ assicurative e Controparte_11 Controparte_12 Parte_1
per essere da queste garantiti in caso di accoglimento della domanda svolta dalla
[...] CP_2 nei loro confronti.
[...]
Nel merito, i tre odontoiatri negavano qualunque loro responsabilità per i danni lamentati dalla
Il dott. e il dott. inoltre, eccepivano la prescrizione dell'azione risarcitoria CP_5 CP_7 CP_6 svolta nei loro confronti, dovendo la responsabilità del professionista sanitario operante presso una struttura sanitaria essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco). Il dott. altresì, invocava l'applicazione CP_6 dell'art. 2236 c.c., dal momento che il trattamento sanitario si presentava come tecnicamente complesso, ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la domanda di rivalsa della struttura sanitaria come disciplinati dall'art. 9 Legge 24/2017, da ritenere di immediata applicabilità.
Si costituivano anche le compagnie assicurative: contestava la domanda svolta Parte_1 dalla ricorrente sia nell'an sia nel quantum e in via subordinata eccepiva l'inoperatività della polizza, che ex art.16 comma 2 delle condizioni generali poteva essere attivata nel caso di specie solo a secondo rischio, e comunque per intervenuta decadenza dell'assicurato ex art.1914 cc;
la Controparte_13
si associava alle difese del proprio assicurato, quanto all'assenza di responsabilità,
[...] chiedeva accertarsi la responsabilità della e, in via subordinata, eccepiva Controparte_2 l'inoperatività della polizza;
eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa svolta dalla CP_4 difesa del dott. stante il mancato svolgimento di espressa domanda di manleva e, in ogni caso, CP_7
l'inoperatività della polizza.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c. RG 2149/2017, e decisa con la ordinanza riservata in esito alla udienza di discussione del 21 maggio 2021.
L'ordinanza, notificata in data 1.07.2022, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la
[...] al risarcimento del danno a favore di mediante pagamento della somma di CP_2 Controparte_5
€ 31.366,83, oltre rivalutazione e interessi legali, e oltre alle spese del giudizio e dell'ATP; condannava i TTi , e a rifondere alla ciascuno il 30 % di quanto P_ CP_6 CP_7 Controparte_2 quest'ultima fosse tenuta a versare alla danneggiata, e li condannava, in solido, alla rifusione alla del 50 % delle spese di lite;
accoglieva la domanda di manleva svolta dal TT Controparte_2
nei confronti della , rigettando invece le domande di garanzia svolte dai P_ Parte_1 TTi e nei confronti delle proprie assicurazioni, compensando le relative spese. CP_6 CP_7
Il Tribunale fondava la decisione sui seguenti passaggi logici: qualificava come contrattuale la responsabilità sia della con cui la paziente aveva Controparte_2 direttamente preso accordi, che degli operatori, rispetto ai quali le prestazioni di cura rese comportavano la instaurazione di un contatto sociale qualificato;
pagina 4 di 8 escludeva la applicabilità della disciplina contenuta nella legge Gelli Bianco, n.24 del 2017, trattandosi di normativa sopravvenuta, priva di retroattività; affermava quindi che la attrice era onerata di dimostrare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, in esito alle cure ricevute, mentre spettava ai debitori della prestazione dimostrare di avere adempiuto esattamente alla propria obbligazione, derivando il danno da causa esterna;
respingeva l'eccezione di prescrizione, visto il termine decennale previsto dall'art.1218 cc;
quindi, in adesione alle conclusioni assunte dal Consulente tecnico incaricato in sede di ATP, accertava come conseguenza dell'operato dei sanitari, un danno biologico permanente quantificato all'epoca nel 10 %, e tuttavia passibile di essere ridotto fino all'1-2 %, tramite una serie di cure, del costo prevedibile di 27.180,00 euro, quantificando di conseguenza il risarcimento dovuto dagli obbligati in solido;
accoglieva la domanda di manleva della nei confronti degli odontoiatri che avevano Controparte_2 operato, ritenendo valido ed efficace lo specifico patto di manleva contenuto nel contratto tra loro stipulato;
accoglieva la domanda di copertura assicurativa del TT , respingendo le eccezioni. P_
***
Proponeva tempestivo appello esclusivamente verso i capi della sentenza che Parte_1 hanno condannato il TT a rivalere della quota del 30 % dell'esborso la e P_ Controparte_2 la assicurazione a tenere indenne dalla condanna il TT , articolando due motivi;
P_
- con il primo deduceva la inoperatività della copertura assicurativa a favore del TT , P_ atteso che, come già rilevato in primo grado, la garanzia era prestata solo nel caso di azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'assicurato per colpa grave, atteso il disposto dell'art.16, punto 4 delle condizioni generali di contratto, laddove la colpa grave non risultava né dedotta dalla attrice né accertata in sede di ATP, ovvero dal giudice, che sul punto aveva omesso ogni motivazione;
- con il secondo deduceva la inefficacia della pattuizione di manleva predisposta dalla
[...] all'art.5 degli accordi stipulati con i professionisti, nulla per indeterminatezza CP_2 dell'oggetto, e per difetto di causa;
in subordine, assumeva l'erronea quantificazione della quota di responsabilità, richiamando la sentenza resa dalla Cassazione, n.28987 del 2019, secondo cui, anche in caso di affermazione della colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere comunque paritariamente ripartita tra la struttura e il sanitario, nei rapporti tra gli stessi, in ragione della assunzione del rischio da parte della struttura, connaturato all'impiego di terzi nell'adempimento della prestazione sanitaria.
Si costituiva la deducendo la inammissibilità dell'appello, nella parte diretta a far Controparte_2 valere la domanda di nullità della clausola di manleva stipulata tra la società e gli odontoiatri, domanda introdotta solo nella comparsa conclusionale, in primo grado, e quindi tardivamente proposta e da considerarsi nuova;
chiedeva quindi la conferma della decisione di primo grado.
Si costituiva il TT , che prendeva posizione sui motivi dell'appello spiegati dalla P_
, contrastando il primo, e aderendo invece al secondo;
svolgeva appello Parte_1 incidentale condizionato all'accoglimento del motivo contrastato, e concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare che in ogni caso, nulla era dovuto da lui alla a nessun titolo, per i fatti Controparte_2 dedotti in causa.
Più in dettaglio, il TT deduceva la infondatezza del primo motivo di appello della P_
teso ad escludere la operatività della garanzia assicurativa, assumendo che Parte_4 sulla gravità della colpa il Giudice di prime cure si era pronunciato, laddove a pag. 8 dell'ordinanza pagina 5 di 8 scrive: «A fronte di ciò, sulla base dei criteri di ripartizione dell'onere della prova cui sopra si è fatto cenno, spettava alla resistente dimostrare che la mancata riuscita del trattamento non sia dipeso da causa imputabile a sé o all'operato dei suoi collaboratori. Tale prova non è stata fornita, essendosi la
così come i medici da questa chiamati in causa, limitati ad evidenziare genericamente CP_2 la difficile situazione della paziente, tuttavia ben nota ai vari professionisti intervenuti al momento della realizzazione degli interventi. Peraltro, i trattamenti a cui la ricorrente è stata sottoposta devono considerarsi non di speciale difficoltà in relazione alla specializzazione dei medici coinvolti e, pertanto, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c.».
La difesa del TT aderiva invece al secondo motivo di appello della , P_ Parte_1 che riguardava la asserita nullità del patto contenuto all'art.5 degli accordi dei professionisti con la che consentiva alla di agire in regresso per l'intera somma risarcitoria CP_2 CP_2 dovuta alla paziente.
Proponeva anche propri motivi di appello incidentale, condizionati all'accoglimento di uno solo dei motivi di appello principale spiegati da , deducendo la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 115 cpc e/o 116 cpc e dell'art. 2055, primo e/o terzo comma, cc.
Si costituivano e la che chiedevano, in assenza CP_4 Controparte_14 di impugnazioni circa le statuizioni che le riguardavano, la conferma della prima decisione.
Non si costituivano, invece, nonostante rituale notifica dell'atto di appello, Controparte_5 CP_6
e che pur in assenza di formale dichiarazione, restavano contumaci.
[...] CP_7
Respinta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe alla udienza del 12.3.2024.
***
L'appello principale tempestivamente proposto non investe la decisione di primo grado nella parte in cui accerta la responsabilità contrattuale della e dei sanitari che hanno operato sulla Controparte_2 paziente sig.ra richiamando le conclusioni degli accertamenti tecnici secondo cui “il Parte_3 trattamento nel suo complesso non è stato eseguito con adeguata perizia né per quanto riguarda la parte chirurgica, relativa alla implantologia, né per quanto riguarda la parte protesica, né per quanto riguarda la endodonzia. Si concretizza un quadro di responsabilità multiple.”
Con il primo motivo di appello critica la sentenza, nella parte in cui ha Parte_1 accolto la domanda di manleva del proprio assicurato, senza rilevare la inoperatività della garanzia assicurativa, in ragione dell'art.16 c.4 delle condizioni generali di contratto, che limita la copertura del danno da rivalsa alla colpa professionale grave del sanitario.
Il motivo è inammissibile, perché introduce tardivamente una contestazione nuova, rispetto alla quale diviene rilevante un dato di fatto, ossia la qualificazione della colpa dei sanitari come grave, o non grave, di cui non era stata in precedenza dedotta la rilevanza.
in effetti, costituendosi in primo grado aveva allegato altre limitazioni Parte_5 alla operatività della garanzia, sostenendo che nella fattispecie la copertura assicurativa operava solo a secondo rischio, ed eccependo la decadenza dell'assicurato, ex art.1914 cc, senza affatto dedurre che la assicurazione non operava, in difetto di colpa grave;
solo nelle difese spiegate in comparsa conclusionale ha esposto anche questo argomento, per paralizzare l'azione di rivalsa del Dott. , e P_ sostenere che il rischio non era coperto dalla polizza.
Tuttavia la difesa così spiegata è tardiva: infatti nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, secondo i criteri definiti pagina 6 di 8 dall'art.2697 cc è onere dell'attore allegare e provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa”; se l'assicuratore intende far valere clausole contrattuali di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), che a suo dire escludono la copertura assicurativa, spetta all'assicuratore allegare e dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass. 2018, n.1558; e così anche ex multis Cass. 2017,
n.30656).
Tutto ciò, ovviamente, deve avvenire nel rispetto delle regole che sovraintendono il dispiegarsi del contraddittorio nel procedimento, e quindi in concreto, entro il termine per il deposito delle prime memorie, in cui si definisce la materia del contendere, in primo grado.
Il Giudice di primo grado sulla gravità della colpa in concreto, in effetti, non si è pronunciato, né per affermarla né per escluderla, e questo del tutto legittimamente, perché il punto non era stato dedotto dalle parti come rilevante.
E' vero che il dott. invocava l'applicazione dell'art. 2236 c.c., (e quindi la necessità della colpa CP_6 grave) sostenendo che il trattamento sanitario si presentava come tecnicamente complesso, e non vi erano i presupposti per la domanda di rivalsa della struttura sanitaria come disciplinati dall'art. 9 Legge 24/2017, ( – ) ma il primo giudice ha escluso che trovasse applicazione la legge Gelli Pt_6 Pt_7
Bianco, per ragioni temporali, osservando comunque (anche tale aspetto non è stato oggetto di critica), che “i trattamenti a cui la ricorrente è stata sottoposta devono considerarsi non di speciale difficoltà, in relazione alla specializzazione dei medici coinvolti, e pertanto non può trovare applicazione, nel caso di specie, la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, prevista dall'art.2236 cc.” Dunque ha indirettamente affermato di ritenere irrilevante nella fattispecie la qualificazione della colpa come grave o non grave, e anche questo punto non è stato oggetto di impugnazione.
Il motivo non merita quindi accoglimento.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la erroneità della decisione, e la violazione degli artt.1322,
1341, 1346, 1372 cc, nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda di regresso formulata da nei confronti degli odontoiatri, ammettendo validità ed efficacia dell'art. 5 degli Controparte_2 accordi tra loro stipulati in cui è previsto che “…Il Medico svolgerà tale attività come libero professionista, sotto la sua piena responsabilità e con espresso esonero della Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, al riguardo”, perchè la clausola era stata specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.p.c.
L'appellante sostiene che la clausola è nulla perché, oltre a violare i diritti nascenti dalla contrattazione collettiva nazionale, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per assenza di causa;
cita Trib.Milano sentenza 266 del 2018 e Corte di Appello Milano sentenza 2366 del 2022.
Ora, la eccezione non pare condivisibile: che la clausola violi i diritti nascenti dalla contrattazione collettiva costituisce una mera allegazione, del tutto generica, oltre che indimostrata, in difetto sia di indicazione che di produzione dei contratti in tesi applicabili e violati, che neppure sono richiamati nell'accordo sottoscritto tra le parti;
quanto al precedente rappresentato dalle pronunce milanesi non pare di particolare rilievo, in considerazione del fatto che diversa è la clausola di esonero esaminata in quella fattispecie, e diverso il contratto, per altro tipo di professionista sanitario, e di intervento.
Nella fattispecie in esame la clausola di esonero è collocata all'interno del contratto che le parti hanno stipulato, e che garantisce al professionista, agli artt.5 e 7, assoluta autonomia nelle scelte terapeutiche,
e libertà da istruzioni e condizionamenti da parte della struttura;
quest'ultima, dal canto suo, si assume la responsabilità per l'attività di cui mantiene il controllo e la gestione, ovvero la sterilizzazione;
verosimilmente, non potrà esimersi dal rispondere anche per la eventuale inidoneità dei materiali, visto pagina 7 di 8 che vincola i professionisti a servirsi dei fornitori eletti, ma quest'ultimo aspetto non incide nella fattispecie in esame.
Infatti il Ctu non ha rilevato problemi di sterilizzazione o inadeguatezza dei materiali, ma ha ritenuto che siano stati i professionisti, con la loro autonoma condotta, ad operare in modo inadeguato, sia perché non hanno tenuto in debito conto le condizioni concrete, pur note, della paziente, che presentava uno scarso tessuto osseo, sia per imperizia tecnica nella esecuzione delle prestazioni.
Dunque, non vi è ragione per ritenere inefficace la clausola di esonero della clinica dalla responsabilità civile, (debitamente sottoscritta ex art.1341 e 1342 cc) beninteso nei soli rapporti interni con i professionisti incaricati, atteso che ciò non forma contrasto con la responsabilità prevista dalle norme codicistiche nei confronti dei terzi, ex art.2049 cc, che ovviamente permane.
Conclusivamente, l'appello principale va respinto;
viene meno di conseguenza l'interesse posto a fondamento dei residui motivi dell'appello incidentale, condizionato.
Le spese tra gli appellanti si compensano;
entrambi vanno condannati, in solido a rifondere le spese alla le spese delle assicurazioni e si compensano invece, perché le Controparte_2 CP_4 CP_3 appellanti non hanno svolto domande nei loro confronti e la mancata costituzione in appello dei TTi
e ha comportato il passaggio in giudicato della domanda di garanzia proposta nei CP_6 CP_7 confronti delle rispettive assicurazioni, che non avevano quindi interesse al gravame.
Il raddoppio del contributo è dovuto dalla appellante principale, non dall'appellante incidentale perché il difetto di interesse per questi consegue al rigetto dell'appello principale, e quindi è sopravvenuto
(vedi Cass.S.U. Ord.19976 del 2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello principale proposto dalla e dichiara di Parte_1 conseguenza carente l'interesse alla decisione di merito dell'appellante incidentale TT;
P_
- condanna la e il TT , in solido tra loro a rifondere alla Parte_1 P_ le spese del grado, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1457/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA Parte_1 P.IVA_1
GIORGI e CE LL APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CARUSO e LUCA ANZUONI, P_
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
, con il patrocinio dell'avv. DANIELA BERAUDI Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA
con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_3
Carlo Casali e Andrea Montanari
, con il patrocinio dell'Avv. Girardi Andrea CP_4
Controparte_5
CP_6
CP_7
APPELLATI
Avverso la ordinanza ex art.702 bis cpc emessa dal Tribunale di Rimini il 30 giugno 2022, Repertorio
n.1057 del 2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Parte_1 pagina 1 di 8 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata,
- in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di regresso/rivalsa avanzata dalla struttura nei confronti del Dott. P_
e comunque dichiarare che la polizza di non può operare rispetto a tale richiesta Parte_1 per effetto dell'art. 16, punto 4, c.g.c.
- in via subordinata ed in accoglimento del secondo motivo di appello, determinare comunque la responsabilità della struttura in concorso con il dott. e gli altri medici terzi chiamati, procedendo P_ alla graduazione interna delle colpe tra coobbligati in solido e limitando l'azione di manleva della nei confronti dei medici al solo 50% del danno secondo il dettato della Corte di Cassazione e CP_8 limitando la condanna in manleva di ai sensi dell'art. 16 e 18 cga di Parte_1 polizza alla sola quota parte di danno riferibile al proprio assicurato e, quindi, in misura non superiore al 15% del danno e delle spese liquidate in favore di parte attrice;
- in ogni caso, riformare la sentenza in punto di condanna alle spese
In ipotesi di accoglimento del primo motivo d'appello, escludendo la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese legali del dott. ;
[...] P_
In ipotesi di accoglimento del secondo motivo d'appello, escludendo la condanna dei medici terzi chiamati al pagamento delle spese legali sostenute da Controparte_2 in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
L'appellata a concluso come segue: Controparte_2 Voglia l'Ill.ma Corte adita: In via preliminare respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della ordinanza impugnata non sussistendo i presupposti per l'accoglimento; dichiarare inammissibile l'appello proposto da per quanto riguarda la Parte_1 domanda di nullità del patto di manleva stipulato tra e il Dott. Controparte_2 P_ trattandosi di domanda nuova;
In via principale rigettare ogni domanda formulata da confronti di Parte_2 Controparte_2 perché infondata in fatto e diritto e, conseguentemente confermare l'impugnata ordinanza.
In ogni caso con vittoria di spese di questo grado di giudizio.
L'appellato ha concluso come segue: P_
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
1) rigettare il primo motivo di appello della , poiché manifestamente infondato Parte_1 per le ragioni spiegate al punto III.A della narrativa;
2) alternativamente, ovvero condizionatamente all'accoglimento anche di uno solo dei motivi di appello principale spiegati da : Parte_1
2.1) accogliere il primo motivo di appello incidentale proposto dal Dott. di cui al punto P_ III.C) della narrativa e, per l'effetto, a riforma della ordinanza impugnata, rigettare la domanda di rivalsa spiegata da nei confronti del Dott. , dichiarando che il Dott. Controparte_2 P_
nulla deve alla soc. a nessun titolo, per i fatti dedotti in causa, ovvero P_ Controparte_2
2.2) in via gradata, accogliere il secondo motivo di appello incidentale proposto dal Dott. P_ di cui al punto III.D) della narrativa e, per l'effetto, a riforma della decisione di primo grado, respinga la domanda di rivalsa proposta da nei suoi confronti, dichiarando che il Dott. CP_2 P_
nulla deve alla a nessun titolo per i fatti dedotti in causa ovvero la limiti in ogni
[...] CP_2 caso ai soli costi di intervento sostenuti dalla sig.ra pari a complessivi € 290,00. CP_5
pagina 2 di 8 2.3) in via residuale, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei superiori motivi di appello incidentale, accogliere il secondo motivo di gravame della e/o il correlato terzo Parte_1 motivo di appello del Dott. di cui al punto III.B) della narrativa e, per l'effetto, riformare la P_ ordinanza impugnata, dichiarando che ai fini della rivalsa della il Dott. risponde CP_2 P_ entro e non oltre nei limiti della quota del 15%, ferma in ogni caso la manleva di Parte_1
[...] 3) per l'ipotesi di rigetto integrale sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, con conseguente conferma totale della decisione di primo grado, porre a carico di le Parte_1 spese del presente giudizio che il Dott. si vedesse eventualmente obbligato a rifondere in favore P_ della oggetto di copertura assicurativa. CP_2
Vinte, in ogni caso, le spese e i compensi professionali del doppio grado, da porre a carico di CP_2
per l'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale, ovvero di per
[...] Parte_1 l'ipotesi di rigetto, avendone essa dato causa con la proposizione dell'appello principale.
LA SOCIETA' precisa le conclusioni come in Controparte_9 comparsa di risposta;
precisa le conclusioni come in comparsa di risposta. CP_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nel 2018, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., successivo ad accertamento peritale Controparte_5 conciliativo ex art. 696 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Rimini esponendo di essersi rivolta alla clinica nell'aprile 2011 per risolvere problemi odontoiatrici, sottoponendosi quindi ad un Controparte_2 piano di trattamento personalizzato che prevedeva, tra l'altro, la estrazione di alcuni denti, l'inserimento di impianti nell'arcata superiore, e di corone in diversi elementi dentari.
Le cure, prestate da vari professionisti che operavano nella clinica (in particolare i TTi CP_7
e , erano proseguite sino al 24 settembre 2014, rendendo CP_6 P_ Persona_1 necessaria anche la richiesta di un finanziamento, e subito si rivelarono non adeguate e dannose, originando dolorosi ascessi e sanguinamenti a cui residuavano lesioni personali. si trovava quindi nella necessità di essere sottoposta ad urgenti interventi di ripristino Parte_3
e, su tale presupposto, aveva già appunto promosso, in via pregiudiziale conciliativa, procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di (Trib. Rimini Controparte_2
–RG 2149/2017- Dott.ssa , non ancora concluso. Per_2
Per tale motivo, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine utile al fine di consentire il completamento del procedimento di ATP, e concludeva comunque, chiedendo la condanna della al pagamento in suo favore della somma di Euro 89.721,00 o di quella diversa Controparte_2 accertata in corso di causa anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di ATP.
Il Giudice concedeva il termine differendo l'udienza al 7.11.2018 e differendo di conseguenza il termine per la costituzione della convenuta.
Si costituiva in giudizio la contestando sia la ricostruzione in fatto e in diritto Controparte_2 effettuata dalla IG.ra (in particolare la abnorme quantificazione dei presunti danni e delle CP_5 poste restitutorie indicate), sia comunque la propria responsabilità; esponeva di avere già chiamato in causa nel giudizio di ATP i TTi (che si erano costituiti chiamando le CP_7 CP_6 rispettive assicurazioni ), e e chiedeva di Controparte_10 P_ Persona_1 essere autorizzata alla chiamata dei medesimi anche nel giudizio di merito. Sosteneva infatti di essere pagina 3 di 8 una struttura di mero supporto amministrativo alla attività sanitaria, che secondo gli accordi stipulati con i medici veniva svolta in piena autonomia, operando questi come liberi professionisti, sotto la propria esclusiva responsabilità e “con espresso esonero della Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, al riguardo.....” .
Chiedeva in subordine vista la totale assenza di concorso della clinica nella causazione del danno, la condanna dei TTi e al pagamento dell'intera somma risarcitoria accertata come CP_7 CP_6 P_ dovuta accogliendo, fin d'ora, la domanda di manleva o comunque di regresso/rivalsa formulata dalla nei confronti dei sanitari. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si costituivano in giudizio con separate comparse il dott. il dott. CP_7
e il dott. , chiedendo di chiamare in causa rispettivamente le compagnie CP_6 P_ assicurative e Controparte_11 Controparte_12 Parte_1
per essere da queste garantiti in caso di accoglimento della domanda svolta dalla
[...] CP_2 nei loro confronti.
[...]
Nel merito, i tre odontoiatri negavano qualunque loro responsabilità per i danni lamentati dalla
Il dott. e il dott. inoltre, eccepivano la prescrizione dell'azione risarcitoria CP_5 CP_7 CP_6 svolta nei loro confronti, dovendo la responsabilità del professionista sanitario operante presso una struttura sanitaria essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco). Il dott. altresì, invocava l'applicazione CP_6 dell'art. 2236 c.c., dal momento che il trattamento sanitario si presentava come tecnicamente complesso, ed eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la domanda di rivalsa della struttura sanitaria come disciplinati dall'art. 9 Legge 24/2017, da ritenere di immediata applicabilità.
Si costituivano anche le compagnie assicurative: contestava la domanda svolta Parte_1 dalla ricorrente sia nell'an sia nel quantum e in via subordinata eccepiva l'inoperatività della polizza, che ex art.16 comma 2 delle condizioni generali poteva essere attivata nel caso di specie solo a secondo rischio, e comunque per intervenuta decadenza dell'assicurato ex art.1914 cc;
la Controparte_13
si associava alle difese del proprio assicurato, quanto all'assenza di responsabilità,
[...] chiedeva accertarsi la responsabilità della e, in via subordinata, eccepiva Controparte_2 l'inoperatività della polizza;
eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa svolta dalla CP_4 difesa del dott. stante il mancato svolgimento di espressa domanda di manleva e, in ogni caso, CP_7
l'inoperatività della polizza.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696-bis c.p.c. RG 2149/2017, e decisa con la ordinanza riservata in esito alla udienza di discussione del 21 maggio 2021.
L'ordinanza, notificata in data 1.07.2022, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la
[...] al risarcimento del danno a favore di mediante pagamento della somma di CP_2 Controparte_5
€ 31.366,83, oltre rivalutazione e interessi legali, e oltre alle spese del giudizio e dell'ATP; condannava i TTi , e a rifondere alla ciascuno il 30 % di quanto P_ CP_6 CP_7 Controparte_2 quest'ultima fosse tenuta a versare alla danneggiata, e li condannava, in solido, alla rifusione alla del 50 % delle spese di lite;
accoglieva la domanda di manleva svolta dal TT Controparte_2
nei confronti della , rigettando invece le domande di garanzia svolte dai P_ Parte_1 TTi e nei confronti delle proprie assicurazioni, compensando le relative spese. CP_6 CP_7
Il Tribunale fondava la decisione sui seguenti passaggi logici: qualificava come contrattuale la responsabilità sia della con cui la paziente aveva Controparte_2 direttamente preso accordi, che degli operatori, rispetto ai quali le prestazioni di cura rese comportavano la instaurazione di un contatto sociale qualificato;
pagina 4 di 8 escludeva la applicabilità della disciplina contenuta nella legge Gelli Bianco, n.24 del 2017, trattandosi di normativa sopravvenuta, priva di retroattività; affermava quindi che la attrice era onerata di dimostrare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, in esito alle cure ricevute, mentre spettava ai debitori della prestazione dimostrare di avere adempiuto esattamente alla propria obbligazione, derivando il danno da causa esterna;
respingeva l'eccezione di prescrizione, visto il termine decennale previsto dall'art.1218 cc;
quindi, in adesione alle conclusioni assunte dal Consulente tecnico incaricato in sede di ATP, accertava come conseguenza dell'operato dei sanitari, un danno biologico permanente quantificato all'epoca nel 10 %, e tuttavia passibile di essere ridotto fino all'1-2 %, tramite una serie di cure, del costo prevedibile di 27.180,00 euro, quantificando di conseguenza il risarcimento dovuto dagli obbligati in solido;
accoglieva la domanda di manleva della nei confronti degli odontoiatri che avevano Controparte_2 operato, ritenendo valido ed efficace lo specifico patto di manleva contenuto nel contratto tra loro stipulato;
accoglieva la domanda di copertura assicurativa del TT , respingendo le eccezioni. P_
***
Proponeva tempestivo appello esclusivamente verso i capi della sentenza che Parte_1 hanno condannato il TT a rivalere della quota del 30 % dell'esborso la e P_ Controparte_2 la assicurazione a tenere indenne dalla condanna il TT , articolando due motivi;
P_
- con il primo deduceva la inoperatività della copertura assicurativa a favore del TT , P_ atteso che, come già rilevato in primo grado, la garanzia era prestata solo nel caso di azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'assicurato per colpa grave, atteso il disposto dell'art.16, punto 4 delle condizioni generali di contratto, laddove la colpa grave non risultava né dedotta dalla attrice né accertata in sede di ATP, ovvero dal giudice, che sul punto aveva omesso ogni motivazione;
- con il secondo deduceva la inefficacia della pattuizione di manleva predisposta dalla
[...] all'art.5 degli accordi stipulati con i professionisti, nulla per indeterminatezza CP_2 dell'oggetto, e per difetto di causa;
in subordine, assumeva l'erronea quantificazione della quota di responsabilità, richiamando la sentenza resa dalla Cassazione, n.28987 del 2019, secondo cui, anche in caso di affermazione della colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere comunque paritariamente ripartita tra la struttura e il sanitario, nei rapporti tra gli stessi, in ragione della assunzione del rischio da parte della struttura, connaturato all'impiego di terzi nell'adempimento della prestazione sanitaria.
Si costituiva la deducendo la inammissibilità dell'appello, nella parte diretta a far Controparte_2 valere la domanda di nullità della clausola di manleva stipulata tra la società e gli odontoiatri, domanda introdotta solo nella comparsa conclusionale, in primo grado, e quindi tardivamente proposta e da considerarsi nuova;
chiedeva quindi la conferma della decisione di primo grado.
Si costituiva il TT , che prendeva posizione sui motivi dell'appello spiegati dalla P_
, contrastando il primo, e aderendo invece al secondo;
svolgeva appello Parte_1 incidentale condizionato all'accoglimento del motivo contrastato, e concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare che in ogni caso, nulla era dovuto da lui alla a nessun titolo, per i fatti Controparte_2 dedotti in causa.
Più in dettaglio, il TT deduceva la infondatezza del primo motivo di appello della P_
teso ad escludere la operatività della garanzia assicurativa, assumendo che Parte_4 sulla gravità della colpa il Giudice di prime cure si era pronunciato, laddove a pag. 8 dell'ordinanza pagina 5 di 8 scrive: «A fronte di ciò, sulla base dei criteri di ripartizione dell'onere della prova cui sopra si è fatto cenno, spettava alla resistente dimostrare che la mancata riuscita del trattamento non sia dipeso da causa imputabile a sé o all'operato dei suoi collaboratori. Tale prova non è stata fornita, essendosi la
così come i medici da questa chiamati in causa, limitati ad evidenziare genericamente CP_2 la difficile situazione della paziente, tuttavia ben nota ai vari professionisti intervenuti al momento della realizzazione degli interventi. Peraltro, i trattamenti a cui la ricorrente è stata sottoposta devono considerarsi non di speciale difficoltà in relazione alla specializzazione dei medici coinvolti e, pertanto, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c.».
La difesa del TT aderiva invece al secondo motivo di appello della , P_ Parte_1 che riguardava la asserita nullità del patto contenuto all'art.5 degli accordi dei professionisti con la che consentiva alla di agire in regresso per l'intera somma risarcitoria CP_2 CP_2 dovuta alla paziente.
Proponeva anche propri motivi di appello incidentale, condizionati all'accoglimento di uno solo dei motivi di appello principale spiegati da , deducendo la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 115 cpc e/o 116 cpc e dell'art. 2055, primo e/o terzo comma, cc.
Si costituivano e la che chiedevano, in assenza CP_4 Controparte_14 di impugnazioni circa le statuizioni che le riguardavano, la conferma della prima decisione.
Non si costituivano, invece, nonostante rituale notifica dell'atto di appello, Controparte_5 CP_6
e che pur in assenza di formale dichiarazione, restavano contumaci.
[...] CP_7
Respinta la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe alla udienza del 12.3.2024.
***
L'appello principale tempestivamente proposto non investe la decisione di primo grado nella parte in cui accerta la responsabilità contrattuale della e dei sanitari che hanno operato sulla Controparte_2 paziente sig.ra richiamando le conclusioni degli accertamenti tecnici secondo cui “il Parte_3 trattamento nel suo complesso non è stato eseguito con adeguata perizia né per quanto riguarda la parte chirurgica, relativa alla implantologia, né per quanto riguarda la parte protesica, né per quanto riguarda la endodonzia. Si concretizza un quadro di responsabilità multiple.”
Con il primo motivo di appello critica la sentenza, nella parte in cui ha Parte_1 accolto la domanda di manleva del proprio assicurato, senza rilevare la inoperatività della garanzia assicurativa, in ragione dell'art.16 c.4 delle condizioni generali di contratto, che limita la copertura del danno da rivalsa alla colpa professionale grave del sanitario.
Il motivo è inammissibile, perché introduce tardivamente una contestazione nuova, rispetto alla quale diviene rilevante un dato di fatto, ossia la qualificazione della colpa dei sanitari come grave, o non grave, di cui non era stata in precedenza dedotta la rilevanza.
in effetti, costituendosi in primo grado aveva allegato altre limitazioni Parte_5 alla operatività della garanzia, sostenendo che nella fattispecie la copertura assicurativa operava solo a secondo rischio, ed eccependo la decadenza dell'assicurato, ex art.1914 cc, senza affatto dedurre che la assicurazione non operava, in difetto di colpa grave;
solo nelle difese spiegate in comparsa conclusionale ha esposto anche questo argomento, per paralizzare l'azione di rivalsa del Dott. , e P_ sostenere che il rischio non era coperto dalla polizza.
Tuttavia la difesa così spiegata è tardiva: infatti nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, secondo i criteri definiti pagina 6 di 8 dall'art.2697 cc è onere dell'attore allegare e provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa”; se l'assicuratore intende far valere clausole contrattuali di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), che a suo dire escludono la copertura assicurativa, spetta all'assicuratore allegare e dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass. 2018, n.1558; e così anche ex multis Cass. 2017,
n.30656).
Tutto ciò, ovviamente, deve avvenire nel rispetto delle regole che sovraintendono il dispiegarsi del contraddittorio nel procedimento, e quindi in concreto, entro il termine per il deposito delle prime memorie, in cui si definisce la materia del contendere, in primo grado.
Il Giudice di primo grado sulla gravità della colpa in concreto, in effetti, non si è pronunciato, né per affermarla né per escluderla, e questo del tutto legittimamente, perché il punto non era stato dedotto dalle parti come rilevante.
E' vero che il dott. invocava l'applicazione dell'art. 2236 c.c., (e quindi la necessità della colpa CP_6 grave) sostenendo che il trattamento sanitario si presentava come tecnicamente complesso, e non vi erano i presupposti per la domanda di rivalsa della struttura sanitaria come disciplinati dall'art. 9 Legge 24/2017, ( – ) ma il primo giudice ha escluso che trovasse applicazione la legge Gelli Pt_6 Pt_7
Bianco, per ragioni temporali, osservando comunque (anche tale aspetto non è stato oggetto di critica), che “i trattamenti a cui la ricorrente è stata sottoposta devono considerarsi non di speciale difficoltà, in relazione alla specializzazione dei medici coinvolti, e pertanto non può trovare applicazione, nel caso di specie, la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, prevista dall'art.2236 cc.” Dunque ha indirettamente affermato di ritenere irrilevante nella fattispecie la qualificazione della colpa come grave o non grave, e anche questo punto non è stato oggetto di impugnazione.
Il motivo non merita quindi accoglimento.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la erroneità della decisione, e la violazione degli artt.1322,
1341, 1346, 1372 cc, nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda di regresso formulata da nei confronti degli odontoiatri, ammettendo validità ed efficacia dell'art. 5 degli Controparte_2 accordi tra loro stipulati in cui è previsto che “…Il Medico svolgerà tale attività come libero professionista, sotto la sua piena responsabilità e con espresso esonero della Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, al riguardo”, perchè la clausola era stata specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.p.c.
L'appellante sostiene che la clausola è nulla perché, oltre a violare i diritti nascenti dalla contrattazione collettiva nazionale, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per assenza di causa;
cita Trib.Milano sentenza 266 del 2018 e Corte di Appello Milano sentenza 2366 del 2022.
Ora, la eccezione non pare condivisibile: che la clausola violi i diritti nascenti dalla contrattazione collettiva costituisce una mera allegazione, del tutto generica, oltre che indimostrata, in difetto sia di indicazione che di produzione dei contratti in tesi applicabili e violati, che neppure sono richiamati nell'accordo sottoscritto tra le parti;
quanto al precedente rappresentato dalle pronunce milanesi non pare di particolare rilievo, in considerazione del fatto che diversa è la clausola di esonero esaminata in quella fattispecie, e diverso il contratto, per altro tipo di professionista sanitario, e di intervento.
Nella fattispecie in esame la clausola di esonero è collocata all'interno del contratto che le parti hanno stipulato, e che garantisce al professionista, agli artt.5 e 7, assoluta autonomia nelle scelte terapeutiche,
e libertà da istruzioni e condizionamenti da parte della struttura;
quest'ultima, dal canto suo, si assume la responsabilità per l'attività di cui mantiene il controllo e la gestione, ovvero la sterilizzazione;
verosimilmente, non potrà esimersi dal rispondere anche per la eventuale inidoneità dei materiali, visto pagina 7 di 8 che vincola i professionisti a servirsi dei fornitori eletti, ma quest'ultimo aspetto non incide nella fattispecie in esame.
Infatti il Ctu non ha rilevato problemi di sterilizzazione o inadeguatezza dei materiali, ma ha ritenuto che siano stati i professionisti, con la loro autonoma condotta, ad operare in modo inadeguato, sia perché non hanno tenuto in debito conto le condizioni concrete, pur note, della paziente, che presentava uno scarso tessuto osseo, sia per imperizia tecnica nella esecuzione delle prestazioni.
Dunque, non vi è ragione per ritenere inefficace la clausola di esonero della clinica dalla responsabilità civile, (debitamente sottoscritta ex art.1341 e 1342 cc) beninteso nei soli rapporti interni con i professionisti incaricati, atteso che ciò non forma contrasto con la responsabilità prevista dalle norme codicistiche nei confronti dei terzi, ex art.2049 cc, che ovviamente permane.
Conclusivamente, l'appello principale va respinto;
viene meno di conseguenza l'interesse posto a fondamento dei residui motivi dell'appello incidentale, condizionato.
Le spese tra gli appellanti si compensano;
entrambi vanno condannati, in solido a rifondere le spese alla le spese delle assicurazioni e si compensano invece, perché le Controparte_2 CP_4 CP_3 appellanti non hanno svolto domande nei loro confronti e la mancata costituzione in appello dei TTi
e ha comportato il passaggio in giudicato della domanda di garanzia proposta nei CP_6 CP_7 confronti delle rispettive assicurazioni, che non avevano quindi interesse al gravame.
Il raddoppio del contributo è dovuto dalla appellante principale, non dall'appellante incidentale perché il difetto di interesse per questi consegue al rigetto dell'appello principale, e quindi è sopravvenuto
(vedi Cass.S.U. Ord.19976 del 2024).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello principale proposto dalla e dichiara di Parte_1 conseguenza carente l'interesse alla decisione di merito dell'appellante incidentale TT;
P_
- condanna la e il TT , in solido tra loro a rifondere alla Parte_1 P_ le spese del grado, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., Controparte_2
c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8