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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
VIA PORPORA N.14 20017 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. DE
GREGORI GIUSEPPE (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA N. CUNEO, 34/D 16032 CAMOGLI presso il suo Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), residenti in [...] con il C.F._4
patrocinio dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE (C.F. ) ed C.F._5
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliati in VIA TRIESTE, 80 91028 PARTANNA presso il suo
Studio, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la convalida di sfratto del Tribunale di Milano n. cron. 339/2025 pubblicata il 25 gennaio 2025, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1. PREVIA URGENTE SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE
DELL'ORDINANZA PER CONVALIDA DI SFRATTO NUMERO
CRONOLOGICO 339/2025 DEL TRIBUNALE DI MILANO;
2. NEL MERITO ACCERTATO CHE non è provata la dichiarazione di risoluzione del contratto per finita locazione;
- è applicabile l'art. 5 della Legge 27 Luglio 1978 numero 392;
- è applicabile l'art. 55 della Legge 27 Luglio 1978 numero 392;
- la Signora ha dimostrato di versare in precarie condizioni economiche Pt_1
dipendenti da disoccupazione a seguito di licenziamento e dovuta anche a motivi di salute e che doveva esserle concesso il termine di grazia richiesto annullare l'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 del Tribunale di Milano e in riforma della stessa voglia ANNULLARE la convalida di sfratto disposta con l'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 impugnata.
CONCEDERE
il termine di cui all'art. 55 della Legge 27 Luglio 1978 numero 392 nella misura di novanta giorni.
pagina 2 di 6 In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di causa del giudizio di appello e di quello di primo grado.
Per e CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 del Tribunale di Milano;
- Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello avverso l'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 del Tribunale di
Milano e per l'effetto rigettare il gravame proposto nell'interesse della sig.ra
; Parte_1
- Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
proposto appello avverso l'ordinanza riservata emessa in data 14 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Milano- a definizione di un procedimento sommario per convalida di sfratto per morosità promosso da e , CP_1 Controparte_2
quali proprietari dell'immobile ad uso abitativo sito in Milano, viale Monza n. 15, piano 2 - S1 distinto al catasto fabbricati al foglio 232, particella 305 subalterno
31, per essere subentrati al precedente proprietario, ha convalidato lo sfratto e ha ordinato a ( conduttrice) il rilascio dell'immobile, Parte_1
fissando per l'esecuzione la data del 14 febbraio 2025.
In motivazione il Tribunale, dopo aver dato atto che la , costituendosi in Pt_1
giudizio, aveva chiesto la concessione del termine di grazia e che all'udienza del
5 dicembre 2024 la parte intimante aveva dichiarato che in data 21.10.2024 era intervenuta ordinanza di sfratto per finita locazione in relazione al medesimo immobile, che è stata oggetto di opposizione, ha negato il termine di grazia, pagina 3 di 6 osservando che “ in presenza di un contratto risolto non possa applicarsi l'art. 5
( rectius 55) della legge 27 luglio 1978 n. 392 la cui finalità è tra l'altro quella di evitare la risoluzione del contratto”.
Ha, dunque, convalidato lo sfratto, dopo aver preso atto della dichiarazione del locatore che la morosità persiste, il cui ammontare non era stato contestato dall'intimata.
La con l'atto d'appello ha chiesto, in via preliminare, la sospensione Pt_1
dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e, nel merito, che venisse annullata e che venisse concesso il termine di grazia.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
dell'appello.
All'udienza del 10 giugno 2025, il Consigliere istruttore, rilevato che la causa di primo grado era stata trattata con il rito locatizio, ha disposto la conversione del rito e fissato per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'udienza del 10.9.2025.
All'udienza odierna la Corte ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante affida il gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per incompleta indicazione delle parti, in quanto il solo cognome e nome non permette l'identificazione delle stesse.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale non le ha concesso il termine di grazia ex art. 55 legge n.
392/1978 che avrebbe consentito di purgare la mora nel termine di novanta giorni.
pagina 4 di 6 Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto il contratto inter partes risolto sulla base della semplice dichiarazione resa dal Procuratore degli intimanti in data 21 ottobre
2024 e non abbia considerato che era stata proposta opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. iscritta al n. 41332/2024.
L'appello è inammissibile.
Non è infatti appellabile il diniego del termine di grazia. La concessione di un termine per il pagamento dei canoni di locazione scaduti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 392/1978 integra non un obbligo ma una facoltà discrezionale di cui il giudice può avvalersi.
Perciò legittimamente il Tribunale, ove non ritenga di concedere il richiesto termine di grazia, convalida lo sfratto con provvedimento cha ha natura di ordinanza non impugnabile, salva l'opposizione ex art. 668 c.p.c., ove, oltre al requisito della mancata opposizione dell'intimato, sussista anche l'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore della persistenza della morosità (Cass.
25 novembre 1989 n. 5113).
Quanto sopra riportato rende, quindi, superfluo l'esame delle ulteriori doglianze sollevate dalla , considerato, peraltro, che l'opposizione ex art. 668 c.p.c. Pt_1
proposta avverso la convalida di sfratto per finita locazione non risulta essere stata sospesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori minimi per tutte le fasi di giudizio avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza di Parte_1
pagina 5 di 6 convalida di sfratto del Tribunale di Milano n. cron. 339/2025, pubblicata in data
14 gennaio 2025, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.458,00 di cui € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
VIA PORPORA N.14 20017 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. DE
GREGORI GIUSEPPE (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata in VIA N. CUNEO, 34/D 16032 CAMOGLI presso il suo Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), residenti in [...] con il C.F._4
patrocinio dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE (C.F. ) ed C.F._5
pagina 1 di 6 elettivamente domiciliati in VIA TRIESTE, 80 91028 PARTANNA presso il suo
Studio, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la convalida di sfratto del Tribunale di Milano n. cron. 339/2025 pubblicata il 25 gennaio 2025, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1. PREVIA URGENTE SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE
DELL'ORDINANZA PER CONVALIDA DI SFRATTO NUMERO
CRONOLOGICO 339/2025 DEL TRIBUNALE DI MILANO;
2. NEL MERITO ACCERTATO CHE non è provata la dichiarazione di risoluzione del contratto per finita locazione;
- è applicabile l'art. 5 della Legge 27 Luglio 1978 numero 392;
- è applicabile l'art. 55 della Legge 27 Luglio 1978 numero 392;
- la Signora ha dimostrato di versare in precarie condizioni economiche Pt_1
dipendenti da disoccupazione a seguito di licenziamento e dovuta anche a motivi di salute e che doveva esserle concesso il termine di grazia richiesto annullare l'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 del Tribunale di Milano e in riforma della stessa voglia ANNULLARE la convalida di sfratto disposta con l'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 impugnata.
CONCEDERE
il termine di cui all'art. 55 della Legge 27 Luglio 1978 numero 392 nella misura di novanta giorni.
pagina 2 di 6 In ogni caso con vittoria delle spese e onorari di causa del giudizio di appello e di quello di primo grado.
Per e CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 del Tribunale di Milano;
- Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello avverso l'Ordinanza per convalida di sfratto n. cron. 339/2025 del Tribunale di
Milano e per l'effetto rigettare il gravame proposto nell'interesse della sig.ra
; Parte_1
- Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
proposto appello avverso l'ordinanza riservata emessa in data 14 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Milano- a definizione di un procedimento sommario per convalida di sfratto per morosità promosso da e , CP_1 Controparte_2
quali proprietari dell'immobile ad uso abitativo sito in Milano, viale Monza n. 15, piano 2 - S1 distinto al catasto fabbricati al foglio 232, particella 305 subalterno
31, per essere subentrati al precedente proprietario, ha convalidato lo sfratto e ha ordinato a ( conduttrice) il rilascio dell'immobile, Parte_1
fissando per l'esecuzione la data del 14 febbraio 2025.
In motivazione il Tribunale, dopo aver dato atto che la , costituendosi in Pt_1
giudizio, aveva chiesto la concessione del termine di grazia e che all'udienza del
5 dicembre 2024 la parte intimante aveva dichiarato che in data 21.10.2024 era intervenuta ordinanza di sfratto per finita locazione in relazione al medesimo immobile, che è stata oggetto di opposizione, ha negato il termine di grazia, pagina 3 di 6 osservando che “ in presenza di un contratto risolto non possa applicarsi l'art. 5
( rectius 55) della legge 27 luglio 1978 n. 392 la cui finalità è tra l'altro quella di evitare la risoluzione del contratto”.
Ha, dunque, convalidato lo sfratto, dopo aver preso atto della dichiarazione del locatore che la morosità persiste, il cui ammontare non era stato contestato dall'intimata.
La con l'atto d'appello ha chiesto, in via preliminare, la sospensione Pt_1
dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità e, nel merito, che venisse annullata e che venisse concesso il termine di grazia.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
dell'appello.
All'udienza del 10 giugno 2025, il Consigliere istruttore, rilevato che la causa di primo grado era stata trattata con il rito locatizio, ha disposto la conversione del rito e fissato per la discussione della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., l'udienza del 10.9.2025.
All'udienza odierna la Corte ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante affida il gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per incompleta indicazione delle parti, in quanto il solo cognome e nome non permette l'identificazione delle stesse.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale non le ha concesso il termine di grazia ex art. 55 legge n.
392/1978 che avrebbe consentito di purgare la mora nel termine di novanta giorni.
pagina 4 di 6 Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto il contratto inter partes risolto sulla base della semplice dichiarazione resa dal Procuratore degli intimanti in data 21 ottobre
2024 e non abbia considerato che era stata proposta opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. iscritta al n. 41332/2024.
L'appello è inammissibile.
Non è infatti appellabile il diniego del termine di grazia. La concessione di un termine per il pagamento dei canoni di locazione scaduti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 392/1978 integra non un obbligo ma una facoltà discrezionale di cui il giudice può avvalersi.
Perciò legittimamente il Tribunale, ove non ritenga di concedere il richiesto termine di grazia, convalida lo sfratto con provvedimento cha ha natura di ordinanza non impugnabile, salva l'opposizione ex art. 668 c.p.c., ove, oltre al requisito della mancata opposizione dell'intimato, sussista anche l'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore della persistenza della morosità (Cass.
25 novembre 1989 n. 5113).
Quanto sopra riportato rende, quindi, superfluo l'esame delle ulteriori doglianze sollevate dalla , considerato, peraltro, che l'opposizione ex art. 668 c.p.c. Pt_1
proposta avverso la convalida di sfratto per finita locazione non risulta essere stata sospesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori minimi per tutte le fasi di giudizio avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza di Parte_1
pagina 5 di 6 convalida di sfratto del Tribunale di Milano n. cron. 339/2025, pubblicata in data
14 gennaio 2025, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.458,00 di cui € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
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