Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13769/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ORSA Parte_1
MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in Indirizzo
Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo:
[...]
“In data 6 gennaio 2024, protocollata al numero m_pi REGISTRO CP_2
UFFICIALE.I.1493538.06-01-2024, il Dott. ha Parte_1
partecipato al “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023” per la classe di concorso A042:
SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE.
Segnatamente, nella domanda presentata il ricorrente ha indicato alla voce “ALTRI
TITOLI VALUTABILI” il seguente titolo “B.4.11.2: Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purchè congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di almeno livello C1” relativo al “Diploma di perfezionamento annuale:
Insegnare con la metodologia del CLIL” conseguito in data 23/04/2022 presso
“Accademia di Belle Arti "Michelangelo" (Ag)” (Cfr. All. 1).
Nondimeno, a seguito di pubblicazione della prima graduatoria e, a fronte della rinuncia da parte di altri colleghi e consequenziale scorrimento della graduatoria stessa, il Dott. ha appreso di non avere ottenuto il ruolo per il mancato Pt_1
riconoscimento, in sede di valutazione, del predetto titolo illo tempore rilasciato dall'Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, che gli sarebbe valso ben 2,5 punti (corrispondenti ai 60 CFU conseguiti) (Cfr. All.
2.a, 2.b e 2.c). .
Indi, il Dott. non ha potuto che constatare la propria illegittima Pt_1
esclusione a seguito del mancato riconoscimento del titolo relativo al “Diploma di perfezionamento annuale: Insegnare con la metodologia del CLIL” conseguito in data
23/04/2022 presso “Accademia di Belle Arti "Michelangelo" (Ag)”.
2 Per tale ragione, in data 27.8.2024, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la mancata immissione in ruolo indirizzandolo all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, Ufficio IV Palermo, chiedendo il riconoscimento del titolo conseguito ai fini dell'immissione a ruolo per surroga (Cfr. All. 3).
Nello specifico, il reclamo de quo è stato trasmesso a mezzo PEC: al Dirigente dell e, Email_1 Email_1 CP_3
protocollato al n. 37482 del Registro Ufficiale AOO AOODRSI (Cfr. All.
3.a).
Pur tuttavia, anche tale reclamo non è stato preso in considerazione dall'Ufficio
Scolastico Regione per la Sicilia, il quale non ha fornito alcun formale riscontro”.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“dichiarare che il titolo conseguito dal ricorrente “Diploma di perfezionamento annuale: Insegnare con la metodologia del CLIL” conseguito in data 23/04/2022 presso “Accademia di Belle Arti "Michelangelo" (Ag)”, sia valutabile ai fini della immissione a ruolo per la classe di concorso A042: SCIENZE E
TECNOLOGIE MECCANICHE;
dichiarare, conseguentemente, in ragione della validità del titolo conseguito dal ricorrente “Diploma di perfezionamento annuale: Insegnare con la metodologia del
CLIL” conseguito in data 23/04/2022 presso “Accademia di Belle Arti
"Michelangelo" (Ag)”, che questi ha diritto ad un punteggio pari a + 2,5 rispetto a quello riconosciuto “ovvero 191”.
Si costituiva in giudizio il resistente eccependo, in via CP_1
preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, mentre, nel merito, deducendo l'infondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di
3 dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione è fondata.
In ordine ai criteri di riparto di giurisdizione deve osservarsi che l'art. 63, comma 1, del Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), prevede espressamente che
"sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce, poi, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso.
Partendo da questa premessa, la giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite
4 graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano proprio le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. Civ.,
Sez. Un., 17123 del 2019, Tar Milano, sez. III, 2403 del 9/12/ 2020, Tar
Milano, sez. III, 2413 del 9/12/ 2020; Tar Milano, sez. III, 2405 del
9/12/ 2020).
In altre parole, il giudice amministrativo è competente per tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti relative al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità. Fase quest'ultima diretta ad operare la selezione in modo obiettivo ma soprattutto dominata da una discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati.
La fattispecie in esame riguarda una procedura concorsuale per titoli ed esami per l'immissione di personale in ruolo in cui è in contestazione la valutazione di un titolo e il conseguente punteggio assegnato nella graduatoria (mancata valutazione del titolo relativo al corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL rilasciato dall'Accademia di
Belle Arti Michelangelo e assegnazione del relativo punteggio nella
5 graduatoria concorsuale), devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ex art 63 c. 4 del d.lgs. 165/2001.
Sulla domanda proposta va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A..
La pronuncia in rito induce a ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
La Giudice
Paola Marino
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