TAR Catania, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 517
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi propri dei provvedimenti impugnati

    Le censure relative alla legittimità dell'ordinanza n. 53 del 24 febbraio 2023 e ai presupposti su cui essa si basa sono state ritenute inammissibili in quanto già oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza n. 2854 del 10 agosto 2024, non sospesa in appello. I provvedimenti successivi possono essere censurati solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Inapplicabilità del D.P.R. n. 380/2001 e principio di tipicità

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 includa anche il 'ripristino dello stato dei luoghi', anche di natura giuridica e amministrativa, e che l'inottemperanza a tale ordine sia sanzionabile. L'interpretazione del termine 'demolizione' è estesa anche in senso figurato per includere la rimozione di realtà immateriali. L'ordinanza di ripristino era pienamente efficace e l'Amministrazione ha applicato la disciplina vigente al momento dell'inottemperanza.

  • Rigettato
    Sproporzionalità e carenza di motivazione della misura

    L'accertamento dell'inottemperanza e l'acquisizione del bene sono atti vincolati ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, senza discrezionalità per l'Amministrazione. La questione di proporzionalità rileva nella fase esecutiva, non nella legittimità dell'accertamento. La conoscenza pregressa dell'abuso da parte del Comune non genera legittimo affidamento, e il certificato di abitabilità non incide sulla repressione degli abusi edilizi. La motivazione è sufficiente in quanto l'atto è vincolato.

  • Inammissibile
    Irrilevanza urbanistica dell'accatastamento e compatibilità con uso turistico-ricettivo

    Le censure relative all'autonomia catastale, alla compatibilità delle categorie 'A' con l'uso turistico-ricettivo, alla pluralità di proprietari e all'estraneità alle operazioni catastali originarie sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti alla legittimità dell'ordinanza presupposta, già decisa nel precedente giudizio.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale nella quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso in parte qua, ritenendo che la quantificazione della sanzione pecuniaria per le unità abitative, sebbene motivata sommariamente dal Comune e non eccedente di molto il minimo edittale, richiedesse l'instaurazione di un contraddittorio procedimentale, la cui violazione comporta l'accoglimento del ricorso.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    La domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto di prova degli elementi costitutivi, in particolare del nocumento derivante dall'irrogazione della sanzione relativa alle unità abitative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 517
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 517
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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