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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6471/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011579938000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130026155804000 BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007929337000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEMTEMM000669 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2201/2025 depositato il
22/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ,come in atti rappresentato e difeso, impugna l'intimazione di pagamento n. 10020249011579938000, notificata il 17/10/2024, contenente l'ordine di pagamento delle cartelle nn.ri
10020130026455804000 e 10020160007929337000, nonché l'avviso di accertamento n.
TEMTEMM000669, per omesso versamento,la prima, di quote a favore del Consorzio di bonifica dx. sele e miglioramento fondiario a.i. 2012, la seconda per omesso versamento registro per canone TV a.i. 2015 ,
l'avviso per omesso versamento IRPEF e Addizionali regionali e comunali a.i.2014 , lamentando l'inesistenza giuridica di tali atti per mancata notifica dei suddetti e ,conseguenzialmente,invocando la prescrizione del credito.
L'AdeRiscossione,ritualmente costituita in giudizio, confuta puntualmente gli assunti di parte ricorrente e, contestando i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione, chiedendo che venga pronunciata in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità dello stesso e,comunque,la sua infondatezza in fatto e in diritto, con le conseguenze di legge.
All'udienza svoltasi in Camera di consiglio il 16 aprile 2025 la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,che non appare fondato,non può essere accolto.
Preliminarmente, atteso che il principale motivo di doglianza investe la regolarità della notifica degli atti prodromici,occorre verificare la corretta esecuzione di tale adempimento .
Si dà atto,in proposito che la cartella emessa per l'importo dovuto al Consorzio di bonifica relativo a quote non versate per l'a.i. 2012 è stata regolarmente notificata ,a mani proprie del destinatario,in data 26.11.2013 alla quale ha fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata anch'essa a mani proprie del destinatario,il
24.04.2018,mentre la seconda cartella relativa al canone TV 2015 è stata validamente notificata ,mediante consegna a mani della moglie convivente,in data 30.06.2016.
La conseguente intimazione è stata notificata il 4.12.2018. Nel rammentare che anche l'imposta di registro per il canone televisivo,alla stregua delle imposte sul reddito, soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c., come chiarito anche dalla Suprema corte con ordinanza n. 33213 del novembre 2023, non può che prendersi atto del fatto che il credito fiscale, in seguito alle notifiche degli atti prodromici,peraltro non impugnati,non risulta caduto in prescrizione.(cartella notificata nel 2016,come sopra riportato).
La mancata impugnazione dei suddetti atti presupposti,come più volte affermato dalla Corte suprema -ex multis, con ord. n. 31172 del 21.10.2022 - ormai da tempo univoca sul punto,rende il credito non solo definitivo, ma anche irretrattabile, consentendo l'impugnazione nei soli casi in cui venisse sollevato un vizio proprio dell'atto,ex art. 19 co. 3 d.lgs n. 546/92.
Sulla non impugnabilità dell'atto successivo ad altro divenuto definitivo, vedi pure ord. Cassaz. n. 3005 del
7.02.2020 e sent. Sez. VI n. 1901 del 28.01.2020
L'avviso di accertamento,per omesso versamento di imposte relative all'anno 2014,che risulta notificato il
12.12.2019,sebbene citato ,non risulta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
Per quanto attiene,poi,alla ipotesi applicativa della eventuale proroga dei termini di accertamento, notifica, esecuzione ed altro,sulla quale il legislatore si è particolarmente adoperato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19,occorre prendere atto del mutato orientamento giurisprudenziale che vuole che la proroga dei termini di cui innanzi non possa essere applicata indiscriminatamente a tutte le annualità d'imposta ancora accertabili,con effetto c.d. "a cascata" bensì solo a quelle in corso durante il periodo di emergenza sanitaria
(ex plurimis Sent. Cass. 17668 del 30.06.2025).
Ad ogni buon fine, preso atto della definitività degli atti dedotti in giudizio e non impugnati a tempo debito, rispetto a un credito comunque non travolto da alcun termine di prescrizione, e considerati anche gli atti interruttivi portati a conoscenza del ricorrente, il ricorso non è accoglibile e va pertanto,respinto.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ,siccome infondato, e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese del giudizio,liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini SS NO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6471/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249011579938000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130026155804000 BONIFICA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007929337000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEMTEMM000669 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2201/2025 depositato il
22/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ,come in atti rappresentato e difeso, impugna l'intimazione di pagamento n. 10020249011579938000, notificata il 17/10/2024, contenente l'ordine di pagamento delle cartelle nn.ri
10020130026455804000 e 10020160007929337000, nonché l'avviso di accertamento n.
TEMTEMM000669, per omesso versamento,la prima, di quote a favore del Consorzio di bonifica dx. sele e miglioramento fondiario a.i. 2012, la seconda per omesso versamento registro per canone TV a.i. 2015 ,
l'avviso per omesso versamento IRPEF e Addizionali regionali e comunali a.i.2014 , lamentando l'inesistenza giuridica di tali atti per mancata notifica dei suddetti e ,conseguenzialmente,invocando la prescrizione del credito.
L'AdeRiscossione,ritualmente costituita in giudizio, confuta puntualmente gli assunti di parte ricorrente e, contestando i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione, chiedendo che venga pronunciata in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità dello stesso e,comunque,la sua infondatezza in fatto e in diritto, con le conseguenze di legge.
All'udienza svoltasi in Camera di consiglio il 16 aprile 2025 la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,che non appare fondato,non può essere accolto.
Preliminarmente, atteso che il principale motivo di doglianza investe la regolarità della notifica degli atti prodromici,occorre verificare la corretta esecuzione di tale adempimento .
Si dà atto,in proposito che la cartella emessa per l'importo dovuto al Consorzio di bonifica relativo a quote non versate per l'a.i. 2012 è stata regolarmente notificata ,a mani proprie del destinatario,in data 26.11.2013 alla quale ha fatto seguito l'intimazione di pagamento notificata anch'essa a mani proprie del destinatario,il
24.04.2018,mentre la seconda cartella relativa al canone TV 2015 è stata validamente notificata ,mediante consegna a mani della moglie convivente,in data 30.06.2016.
La conseguente intimazione è stata notificata il 4.12.2018. Nel rammentare che anche l'imposta di registro per il canone televisivo,alla stregua delle imposte sul reddito, soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c., come chiarito anche dalla Suprema corte con ordinanza n. 33213 del novembre 2023, non può che prendersi atto del fatto che il credito fiscale, in seguito alle notifiche degli atti prodromici,peraltro non impugnati,non risulta caduto in prescrizione.(cartella notificata nel 2016,come sopra riportato).
La mancata impugnazione dei suddetti atti presupposti,come più volte affermato dalla Corte suprema -ex multis, con ord. n. 31172 del 21.10.2022 - ormai da tempo univoca sul punto,rende il credito non solo definitivo, ma anche irretrattabile, consentendo l'impugnazione nei soli casi in cui venisse sollevato un vizio proprio dell'atto,ex art. 19 co. 3 d.lgs n. 546/92.
Sulla non impugnabilità dell'atto successivo ad altro divenuto definitivo, vedi pure ord. Cassaz. n. 3005 del
7.02.2020 e sent. Sez. VI n. 1901 del 28.01.2020
L'avviso di accertamento,per omesso versamento di imposte relative all'anno 2014,che risulta notificato il
12.12.2019,sebbene citato ,non risulta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
Per quanto attiene,poi,alla ipotesi applicativa della eventuale proroga dei termini di accertamento, notifica, esecuzione ed altro,sulla quale il legislatore si è particolarmente adoperato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19,occorre prendere atto del mutato orientamento giurisprudenziale che vuole che la proroga dei termini di cui innanzi non possa essere applicata indiscriminatamente a tutte le annualità d'imposta ancora accertabili,con effetto c.d. "a cascata" bensì solo a quelle in corso durante il periodo di emergenza sanitaria
(ex plurimis Sent. Cass. 17668 del 30.06.2025).
Ad ogni buon fine, preso atto della definitività degli atti dedotti in giudizio e non impugnati a tempo debito, rispetto a un credito comunque non travolto da alcun termine di prescrizione, e considerati anche gli atti interruttivi portati a conoscenza del ricorrente, il ricorso non è accoglibile e va pertanto,respinto.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ,siccome infondato, e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia resistente delle spese del giudizio,liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini SS NO