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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente non definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 5971, vertente tra
(avv. O. Tripaldi), ricorrente Parte_1
e
(avv.ti M. Caldarola e M. C. Musso), resistente. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Su richiesta di parte, all'udienza del 28.11.2025 il Giudice delegato ha autorizzato la precisazione delle conclusioni preliminarmente sulla questione di stato.
La causa è stata quindi rimessa direttamente al Collegio.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata.
Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n.
898/1970 e successive modifiche e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva, come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza. La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Alberobello (BA) il 14.07.2009 (n. 25, parte II, serie A) tra i coniugi anzidetti;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Giudice
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente non definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 5971, vertente tra
(avv. O. Tripaldi), ricorrente Parte_1
e
(avv.ti M. Caldarola e M. C. Musso), resistente. CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Su richiesta di parte, all'udienza del 28.11.2025 il Giudice delegato ha autorizzato la precisazione delle conclusioni preliminarmente sulla questione di stato.
La causa è stata quindi rimessa direttamente al Collegio.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata.
Nel caso in esame ricorrono le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n.
898/1970 e successive modifiche e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – da oltre sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 10 medesima legge, copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva, come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza. La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in Alberobello (BA) il 14.07.2009 (n. 25, parte II, serie A) tra i coniugi anzidetti;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato