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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/05/2024, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2542 /2023 tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. ZUCCARO SONIA , c.f. C.F._2
Avv. MINELLI ENRICO, cf. C.F._3
- domicilio: presso i difensori
CONVENUTA
, c.f. Controparte_1 C.F._4
- difesa: avv. RINDI MARGHERITA , c.f. C.F._5
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso-cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede l'emissione della sentenza parziale sullo status”.
Per parte convenuta: “si rimette”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 11.04.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, sposata con rito concordatario in CO (NA) in data 08/02/2003, atto trascritto CP_1 nel registro dello Stato civile del predetto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003,
Parte II, Serie A, atto n. 5.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto (1) che dal matrimonio sono nati i figli (il _1
28/06/2003) e (il 28/02/2009), il primo attualmente maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, mentre la seconda ancora minorenne;
(2) che l'intestato Tribunale, con sentenza n.
299/2016 emessa in data 02/03/2016 e pubblicata in data 25/03/2016, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi all'esito del giudizio di separazione giudiziale rubricato al n.
Rg. 4168/2013; (3) che la comunione materiale e spirituale con la coniuge è venuta meno da molti anni e la ricostituzione della convivenza appare, allo stato, impossibile;
(4) che il figlio _1 convive col padre presso l'immobile sito in Prato, via G. D'Empoli n. 10; (5) che al ricorrente è stato diagnosticato, nel corso dell'anno 2020, un carcinoma polmonare per cui ha dovuto eseguire un intervento chirurgico e si è sottoposto ad un successivo trattamento chemioterapico;
(6) che il ricorrente è dipendente presso la sita in Firenze, via F. Matteucci n. 2, con Organizzazione_1 orario lavorativo sviluppato su turni mattutini e pomeridiani.
Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto di confermare il regime di affidamento condiviso della minore presso entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
di Per_2 prevedere un regime di frequentazione padre/figlia che tenga conto dei turni lavorativi del ricorrente e delle sue attuali condizioni di salute, secondo le modalità espressamente indicate nel ricorso introduttivo;
di determinare un assegno mensile a carico del ricorrente ed in favore della coniuge, a titolo di contributo al mantenimento economico della figlia nell'importo di € Per_2
300,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di revocare l'obbligo, disposto a carico del medesimo, di contribuire al mantenimento economico del figlio attesa la sua raggiunta indipendenza economica;
di _1 ripartire l'importo dell'assegno unico per i figli al 50% tra i genitori;
di assegnare la casa coniugale
2 alla , quale genitore collocatario della minore con la precisazione che le spese CP_1 Per_2 condominiali di natura straordinaria saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% Org_ mentre le spese ordinarie nonché la e il saranno integralmente sostenute Controparte_2 dalla . CP_1
costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte, insistendo nella conferma del regime di affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_2 prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare;
nello svolgimento del diritto di visita col genitore non collocatario secondo le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta;
nella determinazione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 500,00 mensili, a carico del padre ed in favore della madre, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie;
nella ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico universale per i figli;
nella ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese relative al . Controparte_2
Con ordinanza del 04/04/2024, il Giudice Relatore, sentita la sola parte convenuta e valutata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ha confermato le condizioni di separazione relativamente alle modalità di affidamento e collocamento della minore e dell'assegnazione della casa familiare alla convenuta, che vi abiterà unitamente alla figlia;
ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo le modalità espressamente indicate nell'ordinanza de qua; ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel
Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
ha nominato un esperto ausiliario al fine di coadiuvare il Giudice nell'audizione della minore Per_2
Dunque, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, dopo la precisazione delle conclusioni come indicate in epigrafe, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza n. 299/2016 del 02/03/2016, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande accessorie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e in CO (NA) in data 08/02/2003, atto Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, nel registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2003, Parte II, Serie A, atto n. 5:
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 09.07.1939/1238;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.4.2024
La Presidente. dott. Lucia Schiaretti
il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
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