Articolo 7 della Legge 19 novembre 1990, n. 341
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 dicembre 1990
Art. 7. Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le universita' deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'universita' non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle gia' previste nel piano di sviluppo dell'universita' 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovra' dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti gia' iscritti.
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del D.P.R. n. 162/1982 si veda la precedente nota all'art. 4.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1990
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