Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3104/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Vittorio Sepe, presso il cui studio, sito in Giugliano (NA) alla via Aniello
Palumbo n. 10, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/2005 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Carmela Fratta, presso il cui studio sito in Santa
Maria Capua Vetere, alla via Mazzocchi n. 109, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che, in data Parte_1
6/11/2013, alle ore 16:30 circa, allorché si trovava alla guida dell'autovettura modello
AT PU tg. CA314AA, in località Orta di Atella (CE) alla Via Verdi con direzione via
Bugnano, veniva tamponato nella parte posteriore sinistra da un'autovettura non
1
identificata; che per effetto dell'urto perdeva il controllo dell'auto e finiva con l'impattare un autobus di linea CTP modello Iris BUS tg. EC097HS; che, il conducente del veicolo investitore si dileguava senza prestare il dovuto soccorso all'istante; che, a seguito del sinistro, aveva subito lesioni personali tali da rendere necessario il suo trasporto, a mezzo autoambulanza, presso il pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno
(CE) ove gli era stato diagnosticato “trauma cranico commotivo con focolaio lacero contuso ragione frontale sx, lesione escoriativi regione fronto temporale sx, trauma contusivo toraco-addominale e frattura del piatto tibiale mediano a sx con immobilizzazione dell'arto inferiore sx per 30 giorni”; che l'auto tamponante si era allontanata senza permettere a lui, o comunque a chi gli aveva poi prestato il primo soccorso, di rilevare il numero di targa;
che, in data 17/12/2013, aveva provveduto a presentare denuncia/querela presso il Comando di Polizia Municipale di Orta di Atella
(CE) e a seguito della denuncia, il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva archiviato il caso “per essere ignoti gli autori del fatto”; che, con lettera raccomandata a.r., aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti a quale impresa Controparte_2
designata dal F.G.V.S., ma tale richiesta era rimasta inevasa nonostante fosse stato anche sottoposto a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia assicurativa, dott. , il quale aveva confermato la sussistenza del nesso causale Persona_1
riconoscendo un danno biologico nella misura del 9%; di essersi sottoposto a valutazione medica per la verifica dei danni patiti e il consulente medico di parte, dott.ssa , Per_2
aveva quantificato nella misura pari al 12% il danno biologico da lui riportato.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinchè la nella Controparte_2
qualità di Impresa designata dal F.G.V.S. fosse condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti, quantificati nella misura del 12% del danno biologico oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: in via preliminare la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi;
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 e 283 287 del Dlgs 209/2005 per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
la propria carenza di legittimazione passiva non avendo l'attore dimostrato l'impossibilità di identificare il presunto veicolo investitore rimasto
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sconosciuto; la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, che non era stata provata la dinamica del sinistro e, in particolare, il nesso di causa tra le lesioni personali lamentate e l'incidente stradale per come allegato dell'attore in quanto alla luce delle discrasie documentali riscontrate, non poteva ritenersi provato il fatto storico dedotto nell'atto introduttivo;
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea con vittoria di spese.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella copertura garantita dal Fondo Vittime della Strada), sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della
“editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.; ragion per cui l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n.
20294 del 25.09.2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
Parimenti risulta non meritevole di accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione, in quanto, sulla base della documentazione processuale non sussistono dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta in qualità di
Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo Garanzia Vittime della Strada. Invero, l'attore ha agito invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
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Anche con riferimento all'eccezione di prescrizione, si rileva che parte attrice ha depositato gli inviti alla stipula della negoziazione assistita dell'8.07.2016 e del
28.09.2017 a firma dell'avv. Francesca Palermo e richieste di risarcimento del danno a firma dell'avv. Vittorio Sepe trasmesse in data 2.02.2021 e 3.08.2021. Tali atti risultano essere pienamente idonei ad interrompere i termini prescrizionali e, per l'effetto, la sollevata eccezione non appare meritevole di accoglimento.
Passando al merito, e come già anticipato, la domanda attorea non è accoglibile.
La pretesa introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, avendo ad oggetto un diritto cd. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163,
n. 4, c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 12/10/2012, n. 17408). Con la conseguenza che non solo il difetto di prova in ordine ad uno degli elementi costitutivi della domanda impone il rigetto della pretesa, ma altresì l'incertezza in ordine ad esso: “Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta'” (Cassazione civile sez. II, 22/10/2013, n. 23961, nello stesso senso di Cassazione civile, sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
La fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054 1°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cassazione Civile
Ord. Sez. 6 Num. 27172/ 2021).
Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse
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giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa.
Nello specifico, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S. presuppone che emerga la prova chiara ed univoca dell'effettiva riconducibilità del sinistro alla condotta di un veicolo rimasto non identificato, sebbene non sia richiesto al danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse.
E' noto, infatti, che nella cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore.
L'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone, infatti, all'attore di provare non solo le modalità del sinistro ed il contributo causale del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III
n. 12304 del 10.06.2005).
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile la vicenda dedotta nell'atto introduttivo e, in particolare, che il sinistro verificatosi sia effettivamente stato innescato dal tamponamento provocato dall'autovettura rimasta sconosciuta.
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Innanzitutto, si evidenzia una discordanza tra quanto descritto nel libello introduttivo e le risultanze del rapporto degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo nella misura. Infatti, gli accertatori non hanno rilevato alcun elemento che rendesse effettivamente credibile il primo tamponamento provocato dal veicolo pirata. Ed invero, nel rapporto si legge che “il veicolo “A” (Iveco) procedeva su via Verdi in direzione via
Toscanini. Il veicolo “B” (AT PU) procedeva su via Verdi in direzione via Bugnano, all'altezza del parco giochi (prima dell'incrocio con via Finoglia) diagonalizzava il proprio senso di marcia ed impattava con il lato anteriore sinistro contro il lato anteriore sinistro del pullman il cui conducente per evitare lo scontro frontale si portava con buona parte del veicolo sul marciapiedi antistante il civico 39”. Ma vi è di più. Nella descrizione dei danni riscontrati sul veicolo attoreo, non vi è alcuna menzione a danni alla parte posteriore, legati al supposto impatto con il veicolo pirata tamponante. Gli unici danni riscontrati al veicolo AT PU sono “ammaccatura tutta la parte anteriore, cofano compreso, ammaccatura tetto, rottura vetro, parabrezza anteriore, fanaleria anteriore, con sicuro interessamento del motore e delle parti meccaniche”.
Pertanto, i danni riscontrati escludono la dinamica prospettata da parte attrice rendendo di conseguenza inattendibili anche le dichiarazioni rese dai due testi escussi.
Infatti, il teste ha espressamente affermato che “dopo il sinistro la PU aveva Tes_1 danni al paraurti posteriori”, circostanza nettamente smentita dalle risultanze del rapporto dei Vigili.
In ogni caso, analizzando le testimonianze rese, appaiono evidenti contraddizioni tra la ricostruzione fornita da parte attrice nel libello introduttivo e le risultanze istruttorie e documentali.
In particolare, il primo teste di parte attrice escusso, il sig. , ha riferito Testimone_2
dell'apertura dell'airbag dell'auto condotta dal (“ricordo che si era aperto l'airbag Pt_1
sul lato sinistro”), laddove al contrario, nel rapporto della Polizia Municipale, non vi è menzione dell'azionamento di tale dispositivo di sicurezza.
Ed ancora, nessuno dei due testi escussi, nel descrivere i danni riportati al veicolo di parte attrice a seguito del sinistro, ha riferito della rottura del vetro e del parabrezza anteriore, nonché dell'ammaccatura del tetto, laddove al contrario tali danni sono stati riscontrati dagli agenti della Polizia Municipale.
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Inoltre, una evidente e non giustificabile discordanza narrativa attiene anche all'esatta identificazione delle persone indicate quali testimoni. Infatti, sebbene il nella Pt_1
propria denuncia sporta in data 17.12.2013 abbia riferito la presenza sul posto di un suo amico, , che per primo gli aveva prestato soccorso (“Voglio inoltre Testimone_2
precisare che hai fatti erano presenti molte persone tra cui un mio amico che per primo mi ha prestato soccorso e che indico quale testimone ”), quest'ultimo, Testimone_2
in maniera contrastante, ha riferito di conoscere l'attore solo di vista (“ho conosciuto in occasione del sinistro a cui ho assistito. Prima lo conoscevo solo di vista Parte_1
in quanto abitiamo in paesi vicini”).
Tale dato appare inoltre smentito anche dalla deposizione del teste il quale ha Tes_3
escluso che, nell'immediatezza del sinistro, l'attore sia stato soccorso da persone che lo conoscevano (“quando mi sono avvicinato non mi pare ci fosse nessuno che conosceva il ragazzo”).
Peraltro, ulteriori dubbi sulla genuinità della deposizione resa dal teste derivano, Tes_3
oltre che dagli elementi di contraddizione già sopra evidenziati, anche dalla lacunosità del racconto fornito, atteso che il teste né ha riferito del testacoda che aveva fatto la AT
PU (dato affatto marginale), né è stato in grado di chiarire numerosi aspetti della vicenda (se si fosse aperto l'airbag, se l'attore indossasse o meno la cintura di sicurezza, se avesse o meno ripreso i sensi durante la sua permanenza sul luogo del sinistro ed in quale zona di Orta di Atella egli abitasse, circostanza che avrebbe dovuto essere ben nota al teste, il quale ha affermato di essere andato a trovare il a casa). Pt_1
Dalle risultanze istruttorie non è stato possibile rinvenire nessun ulteriore elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ricostruzione fattuale razionalmente credibile.
Occorre rilevare, altresì, che la mancata allegazione di rilievi fotografici relativi alle condizioni dell'auto AT PU tg. CA314AA a seguito del sinistro non ha consentito di poter verificare la sussistenza di eventuali danneggiamenti subiti dal veicolo in conseguenza dell'impatto con il presunto veicolo non identificato.
Ciò posto, ulteriori dubbi sulla veridicità della vicenda storica dedotta in giudizio emergono anche dalle risultanze documentali della Banca Dati IVASS, versate in atti dalla compagnia convenuta, da cui si apprende che il veicolo attoreo, risulta a vario titolo
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coinvolto in ben nove sinistri stradali, che si sarebbero verificati nell'arco di appena un biennio.
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC Auto regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in e deve CP_2
essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, è stata quindi documentata un'elevata sinistrosità a carico del veicolo attoreo che induce a condividere i dubbi espressi dalla compagnia in ordine all'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dall'attore.
Si evidenzia, invero, la obiettiva rilevanza di tali risultanze, atteso che la banca dati istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, regolata dall'art. 135 C.d.A., raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in , viene CP_2
consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine. Tali dati, infatti, possono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valore probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito. (Tribunale di Napoli sent.
1559/2025; Tribunale Napoli sent. 2129/ 22; Tribunale Napoli Nord sent. n. 118/20; n.
256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
In considerazione della lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nel libello introduttivo e, quindi, che il sinistro sia stato provocato da un tamponamento determinato da un'auto non identificata.
La domanda attorea va pertanto integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che si liquidano in € 4.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 15.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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