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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 il 18 maggio 2022 al numero 4387 avente per oggetto una controversia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, titolare dell'omonima impresa individuale di Parte_1
autonoleggio - P.I. con sede legale in Via Vittorio Emanuele, P.IVA_1
Sicignano degli Alburni (Salerno), rappresentato e difeso nel presente giudizio,
in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni
Liguori, presso il cui studio sito in Sicignano degli Alburni alla Via Europa n.
51, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pieretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito, sito in Lucca alla Via Pisana n. 345, come da procura
1 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29 novembre
2022;
OPPOSTA
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. svolta nel corso dell'udienza del 9 luglio 2025 – sulla scorta delle conclusioni rassegnate integralmente richiamate in questa sede - il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In limine, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa rappresentativi dello svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (si confronti Cass. n. 22409 del 2006, secondo cui la norma di cui all'art. 281 sexies c.p.c. – strumento di accelerazione della produzione della sentenza – consente “al Giudice, sia di pronunciare la sentenza in
udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione, sia di omettere le indicazioni
richieste dal secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ. (riguardanti il
Giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e la concisa
esposizione dei fatti e dei motivi della decisione), perché esse si ricavano dal
verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal Giudice stesso”).
In questa sede, è solo opportuno rammentare che, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16 marzo 2022, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Salerno per ottenere la condanna, in via monitoria, di al Parte_1
pagamento di euro 23.662,08 oltre gli interessi legali di mora al saggio di cui al d.lgs. 231 del 2002, quale corrispettivo delle forniture eseguite e meglio specificate nella fattura 2353 del 23 settembre 2021.
2 Il Tribunale di Salerno con decreto ingiuntivo - contrassegnato da numero
764 del 2022 (r.g. n. 2304 del 2022) emesso il 22 marzo 2022 e notificato l'8
aprile 2022 - ha intimato all'opponente il pagamento della somma innanzi indicata.
Con atto di citazione notificato via p.e.c. il 18 maggio 2022, Parte_1
ha esperito opposizione avverso il decreto ingiuntivo pretendendone la revoca, evidenziando l'infondatezza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
In data 29 novembre 2022 ha accettato il contradditorio, non Controparte_1
opponendosi alla revoca del decreto ingiuntivo, ammettendo l'infondatezza della domanda monitoria e rinunciando, in buona sostanza, alla coltivazione della stessa (“Per tale motivo, l'odierna convenuta provvedeva all'emissione
della nota di credito n. 22/A0000123 del 27.07.2022, per l'intero importo
della fattura azionata con il ricorso monitorio”; e ancora: “La CP_1
pertanto, nulla oppone alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di
opposizione”).
Il processo è stato più volte rinviato per assicurare la definizione delle cause di più risalente iscrizione e, infine, assegnato allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, in accoglimento dell'opposizione spiegata, va revocato il decreto ingiuntivo, come richiesto da entrambe le parti processuali (si veda il verbale dell'udienza del 23 aprile 2022), in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria, infondatezza chiaramente ammessa dalla parte opposta, già
ricorrente per decreto ingiuntivo [sul punto deve osservarsi che il Tribunale
3 non può dare atto della cessata materia della contesa in ragione della rinuncia all'azione monitoria, in quanto il procuratore della parte opposta, già
ricorrente per decreto ingiuntivo, non risulta munito di specifica e univoca procura ad hoc, necessaria in quanto la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa, rispetto al quale non è sufficiente il conferimento della procura ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 13636 del 2023; Cass. n. 4837 del 2019; a ben vedere, risulta la procura a conciliare, transigere, a rinunciare agli atti e ad accettare rinunce;
il riferimento alla “desistenza”, pure contenuto nella procura stesa in calce alla comparsa di costituzione del 29 novembre 2022,
non pare evocativo, in modo univoco e pregnante, dell'attribuzione del potere di disposizione del diritto in contesa)].
Ciò posto, deve pure rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti,
aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è
chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la
4 domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è
stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del
2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante,
rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto -
ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto
Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex
adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Ora, la parte opposta - che ha rappresentato la propria qualità di creditrice -
ha prodotto, a fondamento della pretesa monitoria, innanzitutto, la fattura commerciale (contrassegnata da numero 2353 del 23 settembre 2021),
documento che, pur costituendo titolo "idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa" (Cass. n. 5071 del 2009), non costituisce di certo, in seno ad un giudizio a cognizione piena ed esaustiva quale è quello che si instaura – si ripeta - per l'effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, piena prova del credito, che deve, viceversa, essere
5 dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 19994 del 2023).
Sotto altro angolo prospettico, è stato evidenziato che solo la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente,
fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura, che - come detto - è documento di parte, "valido elemento
di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore
abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione
del rapporto" (Cass. n. 13651 del 2006; già Cass. n. 6502 del 1998).
Nel caso in esame, però, l'opponente – assunto come debitore – ha mosso contestazioni al rapporto giuridico dedotto dall'opposta sullo sfondo della pretesa monitoria (“L'impugnato decreto ingiuntivo de quo, è stato emesso
nei confronti della odierna opponente in totale carenza di legittimazione
passiva, il tutto in luogo di fatture mai ricevute, ma soprattutto in luogo di
merce mai ordinata, e mai ricevuta. Ma soprattutto l'impresa individuale
commercializza veicolo usati, noleggia veicoli, a tale uopo si evidenzia
all'Ill.mo Giudicante, mai avrebbe potuto commercializzare i prodotti della
) e ciò impedisce, evidentemente, di assegnare alla fattura uno Controparte_2
specifico valore probatorio. Pertanto, avrebbe dovuto provare la Controparte_1
fonte e la misura del credito vantato attraverso gli ordinari mezzi di prova, la cui assunzione, però, non è stata neppure richiesta.
Analogamente, nessuno rilievo può assumere, al pari della fattura, l'estratto delle scritture contabili (si confrontino Trib. Bologna n. 955 del 2024 e Trib.
Potenza n. 1226 del 2023).
A ciò si aggiunga che non può essere annessa neppure specifica rilevanza probatoria al documento di trasporto, pure allegato al ricorso monitorio e recante la sottoscrizione dell'opponente, a fronte delle precise e univoche
6 deduzioni difensive dell'opposta tese ad affermare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria [si rammenti quanto dichiarato dal procuratore nel corso dell'udienza del 23 aprile 2025: “(…)ribadendo, ancora una volta, di
non aver diritto nei confronti dell'opponente e chiede la revoca del decreto
ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo, avendo, peraltro, già emesso
nota di credito al riguardo del 27 luglio 2022 per l'intero importo”].
In definitiva, può concludersi che non ha assolto ai propri oneri Controparte_1
probatori, apparendo certamente dirimente, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo,
l'ammissione dell'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria,
espressa nel corso dell'udienza del 23 aprile 2025 anche attraverso il riferimento alla già emessa nota di credito (prodotta unitamente alla costituzione in questo giudizio).
Concludendo, si impone l'accoglimento dell'opposizione esperita da Pt_1
e la revoca del decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 764 del
[...]
2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 marzo 2022.
Quanto alle spese (la valutazione delle stesse sarebbe stata necessaria anche nella prospettiva della cd. soccombenza virtuale, al cospetto della qualificazione – in questa sede accantonata - della deduzione dell'opposta in termini di rinuncia all'azione e ciò in virtù dell'evidente assenza di un accordo raggiunto con l'opponente in relazione al profilo delle spese di lite), si stima equa la parziale compensazione nella misura della metà degli oneri di lite sostenuti dall'opponente, liquidati per intero in dispositivo secondo valori prossimi ai minimi in ragione del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase di trattazione si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti) e delle questioni oggetto di trattazione.
7 La decisione di parziale compensazione si giustifica, poi, in ragione del significativo squilibrio tra il risultato ottenuto dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass.
sez. un. n. 20598 del 2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di specifica trattazione, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1) accoglie l'opposizione promossa nell'interesse di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 764 del
2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 marzo 2022;
2) condanna alla rifusione della metà degli oneri di lite sostenuti Controparte_1
da , che si liquidano per interno in euro 2.600,00, oltre Parte_1
i.v.a. c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la residua metà.
Così deciso in Salerno in data 9 luglio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
8
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 il 18 maggio 2022 al numero 4387 avente per oggetto una controversia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, titolare dell'omonima impresa individuale di Parte_1
autonoleggio - P.I. con sede legale in Via Vittorio Emanuele, P.IVA_1
Sicignano degli Alburni (Salerno), rappresentato e difeso nel presente giudizio,
in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giovanni
Liguori, presso il cui studio sito in Sicignano degli Alburni alla Via Europa n.
51, è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pieretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito, sito in Lucca alla Via Pisana n. 345, come da procura
1 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29 novembre
2022;
OPPOSTA
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. svolta nel corso dell'udienza del 9 luglio 2025 – sulla scorta delle conclusioni rassegnate integralmente richiamate in questa sede - il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In limine, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa rappresentativi dello svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (si confronti Cass. n. 22409 del 2006, secondo cui la norma di cui all'art. 281 sexies c.p.c. – strumento di accelerazione della produzione della sentenza – consente “al Giudice, sia di pronunciare la sentenza in
udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione, sia di omettere le indicazioni
richieste dal secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ. (riguardanti il
Giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e la concisa
esposizione dei fatti e dei motivi della decisione), perché esse si ricavano dal
verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal Giudice stesso”).
In questa sede, è solo opportuno rammentare che, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16 marzo 2022, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Salerno per ottenere la condanna, in via monitoria, di al Parte_1
pagamento di euro 23.662,08 oltre gli interessi legali di mora al saggio di cui al d.lgs. 231 del 2002, quale corrispettivo delle forniture eseguite e meglio specificate nella fattura 2353 del 23 settembre 2021.
2 Il Tribunale di Salerno con decreto ingiuntivo - contrassegnato da numero
764 del 2022 (r.g. n. 2304 del 2022) emesso il 22 marzo 2022 e notificato l'8
aprile 2022 - ha intimato all'opponente il pagamento della somma innanzi indicata.
Con atto di citazione notificato via p.e.c. il 18 maggio 2022, Parte_1
ha esperito opposizione avverso il decreto ingiuntivo pretendendone la revoca, evidenziando l'infondatezza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
In data 29 novembre 2022 ha accettato il contradditorio, non Controparte_1
opponendosi alla revoca del decreto ingiuntivo, ammettendo l'infondatezza della domanda monitoria e rinunciando, in buona sostanza, alla coltivazione della stessa (“Per tale motivo, l'odierna convenuta provvedeva all'emissione
della nota di credito n. 22/A0000123 del 27.07.2022, per l'intero importo
della fattura azionata con il ricorso monitorio”; e ancora: “La CP_1
pertanto, nulla oppone alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di
opposizione”).
Il processo è stato più volte rinviato per assicurare la definizione delle cause di più risalente iscrizione e, infine, assegnato allo scrivente, il quale ha fissato l'udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, in accoglimento dell'opposizione spiegata, va revocato il decreto ingiuntivo, come richiesto da entrambe le parti processuali (si veda il verbale dell'udienza del 23 aprile 2022), in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria, infondatezza chiaramente ammessa dalla parte opposta, già
ricorrente per decreto ingiuntivo [sul punto deve osservarsi che il Tribunale
3 non può dare atto della cessata materia della contesa in ragione della rinuncia all'azione monitoria, in quanto il procuratore della parte opposta, già
ricorrente per decreto ingiuntivo, non risulta munito di specifica e univoca procura ad hoc, necessaria in quanto la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa, rispetto al quale non è sufficiente il conferimento della procura ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 13636 del 2023; Cass. n. 4837 del 2019; a ben vedere, risulta la procura a conciliare, transigere, a rinunciare agli atti e ad accettare rinunce;
il riferimento alla “desistenza”, pure contenuto nella procura stesa in calce alla comparsa di costituzione del 29 novembre 2022,
non pare evocativo, in modo univoco e pregnante, dell'attribuzione del potere di disposizione del diritto in contesa)].
Ciò posto, deve pure rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti,
aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è
chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la
4 domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è
stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del
2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante,
rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto -
ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto
Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex
adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Ora, la parte opposta - che ha rappresentato la propria qualità di creditrice -
ha prodotto, a fondamento della pretesa monitoria, innanzitutto, la fattura commerciale (contrassegnata da numero 2353 del 23 settembre 2021),
documento che, pur costituendo titolo "idoneo per l'emissione di un decreto
ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa" (Cass. n. 5071 del 2009), non costituisce di certo, in seno ad un giudizio a cognizione piena ed esaustiva quale è quello che si instaura – si ripeta - per l'effetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, piena prova del credito, che deve, viceversa, essere
5 dimostrato mediante gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 19994 del 2023).
Sotto altro angolo prospettico, è stato evidenziato che solo la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente,
fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura, che - come detto - è documento di parte, "valido elemento
di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore
abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione
del rapporto" (Cass. n. 13651 del 2006; già Cass. n. 6502 del 1998).
Nel caso in esame, però, l'opponente – assunto come debitore – ha mosso contestazioni al rapporto giuridico dedotto dall'opposta sullo sfondo della pretesa monitoria (“L'impugnato decreto ingiuntivo de quo, è stato emesso
nei confronti della odierna opponente in totale carenza di legittimazione
passiva, il tutto in luogo di fatture mai ricevute, ma soprattutto in luogo di
merce mai ordinata, e mai ricevuta. Ma soprattutto l'impresa individuale
commercializza veicolo usati, noleggia veicoli, a tale uopo si evidenzia
all'Ill.mo Giudicante, mai avrebbe potuto commercializzare i prodotti della
) e ciò impedisce, evidentemente, di assegnare alla fattura uno Controparte_2
specifico valore probatorio. Pertanto, avrebbe dovuto provare la Controparte_1
fonte e la misura del credito vantato attraverso gli ordinari mezzi di prova, la cui assunzione, però, non è stata neppure richiesta.
Analogamente, nessuno rilievo può assumere, al pari della fattura, l'estratto delle scritture contabili (si confrontino Trib. Bologna n. 955 del 2024 e Trib.
Potenza n. 1226 del 2023).
A ciò si aggiunga che non può essere annessa neppure specifica rilevanza probatoria al documento di trasporto, pure allegato al ricorso monitorio e recante la sottoscrizione dell'opponente, a fronte delle precise e univoche
6 deduzioni difensive dell'opposta tese ad affermare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria [si rammenti quanto dichiarato dal procuratore nel corso dell'udienza del 23 aprile 2025: “(…)ribadendo, ancora una volta, di
non aver diritto nei confronti dell'opponente e chiede la revoca del decreto
ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo, avendo, peraltro, già emesso
nota di credito al riguardo del 27 luglio 2022 per l'intero importo”].
In definitiva, può concludersi che non ha assolto ai propri oneri Controparte_1
probatori, apparendo certamente dirimente, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo,
l'ammissione dell'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria,
espressa nel corso dell'udienza del 23 aprile 2025 anche attraverso il riferimento alla già emessa nota di credito (prodotta unitamente alla costituzione in questo giudizio).
Concludendo, si impone l'accoglimento dell'opposizione esperita da Pt_1
e la revoca del decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 764 del
[...]
2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 marzo 2022.
Quanto alle spese (la valutazione delle stesse sarebbe stata necessaria anche nella prospettiva della cd. soccombenza virtuale, al cospetto della qualificazione – in questa sede accantonata - della deduzione dell'opposta in termini di rinuncia all'azione e ciò in virtù dell'evidente assenza di un accordo raggiunto con l'opponente in relazione al profilo delle spese di lite), si stima equa la parziale compensazione nella misura della metà degli oneri di lite sostenuti dall'opponente, liquidati per intero in dispositivo secondo valori prossimi ai minimi in ragione del disputatum, dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase di trattazione si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti) e delle questioni oggetto di trattazione.
7 La decisione di parziale compensazione si giustifica, poi, in ragione del significativo squilibrio tra il risultato ottenuto dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass.
sez. un. n. 20598 del 2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
ogni istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di specifica trattazione, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
1) accoglie l'opposizione promossa nell'interesse di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo contrassegnato da numero 764 del
2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 marzo 2022;
2) condanna alla rifusione della metà degli oneri di lite sostenuti Controparte_1
da , che si liquidano per interno in euro 2.600,00, oltre Parte_1
i.v.a. c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la residua metà.
Così deciso in Salerno in data 9 luglio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
8