CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 171 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 13/12/2024 comunicata il 16/12/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Nicola Scotto n.13 piano T scala A int. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Tesoro che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Pietro Venuti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tomeucci giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Centonze n. 152
APPELLATA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Margherita 129, Ogliastri
APPELLATO - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 1552/2021 del 09/09/2021 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 3982/2014.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 19/06/2014 conveniva in giudizio la Parte_1
e premettendo che in data Controparte_1 Controparte_2
27/01/2010, alle ore 13.00 circa, in Messina, dopo aver concluso la propria attività lavorativa presso l'Istituto Collereale, mentre si accingeva ad attraversare la Via Del
Santo, veniva investita dal motociclo targato CX72117 di proprietà di CP_2
e condotto nell'occasione da , assicurato per la RCA
[...] Controparte_3
dalla che percorreva la Via Del Santo con direzione di Controparte_1
marcia da sud verso nord. L'attrice assumeva che a seguito dell'impatto riportava lesioni personali per le quali era trasportata al pronto soccorso e doveva proseguire in attività di successivi controlli e riabilitazione che pregiudicavano anche la propria attività lavorativa;
concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che quantificava in complessivi Euro 97.386,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nell'instaurato giudizio R.G. 3982/2014 si costituiva la Controparte_1
che contestava le deduzioni avversarie ed in particolare la responsabilità del conducente il motoveicolo, e chiedeva il rigetto della domanda ed in subordine la riduzione della pretesa risarcitoria anche in ragione del concorso di colpa dell'attrice; CP_2
benché citato, non si costituiva nel giudizio rimanendo contumace.
[...]
Veniva espletata prova testimoniale e CTU medica affidata alla Dott.ssa Per_1
che depositava il proprio elaborato peritale.
[...]
pag. 2/8 All'udienza cartolare del 09/09/2021 il giudizio è stato deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. ed il Tribunale ha così statuito: “1. Condanna la Controparte_1
in solido con a risarcire la complessiva somma pari ad
[...] Controparte_2
euro 4.694,73 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
2. Parte_1
Condanna altresì essi convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 per spese ed euro 2.430,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, ponendo definitivamente e per intero a carico dei medesimi convenuti le spese di ctu”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto esservi responsabilità esclusiva del conducente il motociclo nell'occorso sinistro ed ha quindi determinato il risarcimento spettante all'attrice sulla scorta del risultato della CTU medica.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello mentre è rimasto contumace. Controparte_2
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché Controparte_2
regolarmente citato, non si è costituito nel giudizio.
L'appellante contesta la sentenza del Tribunale ritenendola viziata per omessa valutazione e quindi per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie come articolate in atti, per omessa corretta valutazione del complessivo quadro probatorio fornito a sostegno delle domande formulate, per errore di calcolo circa le spese mediche riconosciute, nonché per l'omesso richiamo del consulente tecnico d'ufficio così come richiesto all'udienza del 07/12/2020 e ribadito con le note del 30/08/2021 ove si insisteva in una più attenta valutazione dei postumi del sinistro ancora visibili nell'odierna appellante, stante i dolori e frequenti capogiri che non potevano che incidere negativamente sulla salute e sulla capacità lavorativa generica e specifica della stessa di cui si chiedeva la valutazione con conseguente aumento della percentuale di invalidità riconosciuta invece dal CTU in misura inferiore rispetto alle lesioni effettivamente subite.
pag. 3/8 Secondo l'appellante tali omissioni ed errori hanno determinato un'errata condanna, in relazione alla somma quantificata, a titolo di risarcimento dei danni patiti nonché a titolo di spese di giudizio quantificate in relazione al decisum.
In particolare secondo l'appellante la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto le conclusioni del CTU “logicamente corrette e scevre da vizi di valutazione” e ciò in quanto il consulente avrebbe omesso di considerare, con la dovuta attenzione e dovizia, tutti gli accertamenti diagnostici e clinici versati in atti e che attesterebbero il lungo percorso terapeutico intrapreso dall'appellante a seguito del sinistro e le ripercussioni che i danni riportati hanno avuto sulla stessa;
secondo l'appellante, la non condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU emergerebbe anche dalla notevole divergenza tra i giorni complessivi di invalidità riconosciuti nell'elaborato peritale, pari a settanta, e quelli che risulterebbero invece dalla documentazione medica allegata in atti e ammontanti a trecentotrentotto.
Osserva la Corte che nel giudizio di prime cure il Tribunale ha disposto CTU affidando l'incarico alla Dott.ssa che ha depositato il proprio elaborato peritale concludendo che Persona_1
le “lesioni hanno determinato un danno biologico permanente valutabile in complessivi giorni settanta, di cui dieci al 75%, trenta al 50%, trenta al 25%”, ed inoltre che i “postumi residuati quale apprezzabili sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo integrano danno biologico permanente valutabile nella misura del 2,5 %”.
Esaminata la CTU, questa Corte, così come fatto dal giudice di prime cure, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento del giudice di prime cure, come pure di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Va innanzi tutto evidenziato come il primo documento medico è costituito dal certificato del pronto soccorso dell'ospedale Papardo dal quale risulta l'accesso subito dopo il sinistro a seguito del quale la , dopo essere stata sottoposta ad indagini radiografiche della Parte_1
gamba e della caviglia di destra e del rachide cervicale ed a consulenza ortopedica, veniva riscontrata affetta da “trauma contusivo gamba, caviglia e ginocchio dx, terzo supero-laterale coscia sin e spalla sn, cervicalgia post-traumatica” e dimessa con dieci giorni di prognosi e prescrizione di collare ortopedico;
seguivano diversi controlli ed attività riabilitativa e in pag. 4/8 particolare erano prodotti in atti numerosi certificati redatti dal Dott. e che Persona_2 protraevano la prognosi addirittura fino ad ottobre. Il CTU, sulla base della sua competenza e professionalità ha riconosciuto i dieci giorni di invalidità permanente assoluta e poi, anche in ragione della sua esperienza medico legale come pure delle lesioni non particolarmente gravi subite dall'appellante, ha prolungato la prognosi per altri sessanta giorni in misura parziale, ritenendo in maniera che pare condivisibile, stante la fattispecie, in esame, di non potere riconoscere un periodo complessivo così elevato, pari addirittura a circa undici mesi per come richiesto dalla . Parte_1
Il CTU ha anche ampiamente risposto alle contestazioni mosse alla bozza di relazione dal consulente di parte attrice, affermando che: “E' qui da premettere che gli accertamento diagnostici e clinici cui fa riferimento l'avvocato nella sua nota sono stati adeguatamente considerati nella valutazione espressa nella bozza e che dalla relazione di parte prodotta – comunque non allegata al fascicolo di causa - non sono emersi ulteriori elementi di giudizio.
Quanto agli esami elettromiografici dell'arto superiore destro prodotti, il confronto degli stessi consente di rilevare che la fenomenologia morbosa post-traumatica insorta al gomito destro, attese le risultanze del secondo di tali esami, è successivamente totalmente regredita come peraltro rilevato nel corso dell'esame obiettivo di consulenza. Probabilmente la valutazione del consulente di parte è stata effettuata in epoca in cui la fenomenologia morbosa rilevata non poteva essere ancora ritenuta del tutto stabilizzata, il che ha portato lo stesso consulente a sovrastimare il danno”.
La Corte concorda con le valutazioni espresse dal CTU come pure con le determinazioni assunte dal Tribunale che ha riconosciuto il risarcimento spettante sulla base delle valutazioni contenute nella relazione peritale.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento per lucro cessante per “mancanza di elementi idonei -prova documentale- a dimostrare la contrazione del reddito, non essendo sufficiente, a fini probatori, la redazione di una consulenza di parte redatta ante litem”.
In proposito l'appellante rileva di avere prodotto agli atti del giudizio una relazione tecnica contabile di parte redatta dal commercialista , dalla quale risultava che rispetto all'anno CP_4
2009, ove il reddito da lavoro dipendente percepito era stato pari ad euro 8.312,89, quello pag. 5/8 relativo al 2010, anno del sinistro, subiva una contrazione giungendo ad Euro 4.626,63. Il tecnico di parte precisava inoltre come l'odierna appellante avesse subito un ulteriore danno patrimoniale, quantificato in Euro 1.979,82 attesa l'impossibilità, a causa dell'assenza per infortunio, di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti;
quanto sopra per il fatto che l'appellante, assunta con contratti a tempo determinato per periodi brevi e discontinui, non possedeva i requisiti di contribuzione minima richiesti per ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria ma in assenza del sinistro e dei danni alla salute conseguenti, avrebbe invece potuto raggiungere i giorni lavorativi necessari al riconoscimento dell'indennità di cui sopra.
Anche tale doglianza dell'appellante è infondata.
La produzione in atti, per come peraltro rilevato, è costituita da una mera relazione di parte senza allegazione dei necessari modelli 730 degli anni di riferimento;
peraltro, considerando le valutazioni rese dal CTU in ordine ai giorni di invalidità temporanea, sia assoluta che parziale, per un totale di soli settanta, il minor reddito non può essere addebitato solamente ai suddetti giorni ma evidentemente anche ad altri nei quali l'appellante non ha lavorato per motivi non ricollegabili al sinistro. A ciò si aggiunga che l'appellante per i giorni di invalidità temporanea ha ricevuto il risarcimento spettante, correttamente calcolato dal Tribunale, come pure, per come evidenziato dall'appellata senza che sul punto vi sia stata contestazione o CP_1
smentita alcuna, che la ha ricevuto dall'Inail a titolo di indennità per inabilità Parte_1
temporanea assoluta la complessiva somma di Euro 2.216,40, potendosi quindi ritenere ampiamente compensato il presunto minor reddito con quanto ricevuto a titolo risarcitorio.
Non è nemmeno accoglibile l'assunto secondo il quale l'appellante non avrebbe raggiunto la quota necessaria per il sussidio di disoccupazione a causa della mancanza di giornate lavorative da addebitare al sinistro;
le giornate di invalidità, pari a sole settanta, non possono aver avuto la lamentata incidenza nel calcolo generale, considerato in particolare che l'appellante ha sempre avuto assunzioni con contratti a tempo determinato e quindi la mancanza di giornate utili può semmai essere addebitata in maniera principale alla discontinuità del rapporto lavorativo.
L'appellante, infine, ritiene erronea la valutazione del giudice in ordine alla quantificazione delle spese sanitarie affrontate che, a fronte di una domanda di Euro 2.260,26 che a sua volta pag. 6/8 decurtata dell'ammontare indicato dal CTU giungeva a Euro 2.222,95, era invece riconosciuta dal decidente nella minor somma di Euro 1.192,00.
La doglianza è parzialmente fondata.
Il Tribunale ha riconosciuto il minor importo di Euro 1.192,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo di dover detrarre le spese non causalmente riconducibili alle lesioni riportate, come ritenuto dal CTU, e quelle superflue (assistenza fiscale e certificazioni).
Ritiene la Corte che vadano riconosciute tutte le spese ritenute congrue dal CTU ed ammontanti a complessivi Euro 1.373,54, concordando comunque con quanto ritenuto dal
Tribunale in ordine al mancato riconoscimento delle spese per la relazione contabile e per quelle del Dott. stante il mancato riconoscimento del proseguo di prognosi Persona_2
fino ad ottobre.
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Stante il rigetto dei principali motivi di appello e l'accoglimento della sola domanda di riconoscimento delle spese in misura maggiore, la Corte ritiene sia equo disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1552/2021 del 09/09/2021 del Tribunale di Parte_1
Messina nel procedimento R.G. 3982/2014, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ridetermina in Euro 1.373,54 l'importo spettante a titolo di rimborso spese mediche e quindi condanna in solido CP_2
e la al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 4.867,27, coltre interessi e rivalutazione come indicato in sentenza di primo grado e conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) Compensa interamente fra le parti le spese del presente grado.
Messina, camera di consiglio del 27/03/2025.
pag. 7/8 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Arturo Oliveri
Il Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8