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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10128/2021
All'esito della camera di consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle parti nella discussione orale, lo scrivente dr Gustavo Danise redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale dell'udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 10128 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
29, (C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Pepe e dall'Avv. Guido Iannone, come da mandato in atti, tutti elett.te domiciliati presso l'Avv.
Giuseppe Pepe in Pagani (SA) alla Via Fusco n. 73;
- Attore -
e l' (di seguito ) -C.F. e P.IVA n. in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. , domiciliato per la carica in Controparte_3
alla via Nizza n.146, rappresentata e difesa – in virtù di procura in calce al presente atto – dall' avv. CP_1
Francesco Marino (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliato in , alla C.F._2 CP_1 via Nizza n. 146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' . CP_2
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la , al fine di sentirla dichiarare responsabile dell'evento descritto nella CP_2 narrativa dell'atto e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda esponeva che in data 14/09/2019, alle ore 16.30 circa, mentre si trovava nell'Agro del Comune di Nocera Inferiore (SA), alla via Padula, a bordo della sua bici, veniva improvvisamente aggredito da un cane randagio, privo di collare identificativo e per l'effetto cadeva a terra;
che l'aggressione de quo si verificava a causa della violazione da parte del convenuto dell'obbligo giuridico di vigilare sul fenomeno del randagismo ed in ogni caso, a causa dell'omissione del dovere di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere od eliminare il pericolo rappresentato da cani randagi, violazione che determinava per l'attore una insidia e una situazione di pericolo non prevedibile né evitabile con l'uso della normale prudenza. Cont Si costituiva tardivamente l' eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. L'istanza di chiamata in causa del Comune di Nocera
Inferiore veniva dichiarata inammissibile con ordinanza a verbale del 13.04.22 a cagione della costituzione tardiva in giudizio.
Istruita la causa con prova testi e CMU, si fissava l'odierna udienza del 22.05.25 per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale nel merito occorre soffermarsi preliminarmente Cont sulla questione della legittimazione in capo all o al Comune della posizione di garanzia sul controllo degli animali randagi sul territorio comunale.
A tale scopo giova ricostruire il panorama legislativo regionale relativo alla cura e al controllo dei cani randagi dirimente ai fini della individuazione dell'ente locale responsabile dei danni cagionati dai cani randagi.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza ribadita da ultimo da Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023: “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli Cont stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle , alle quali la l.r. Campania n.
16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso)”.
In materia di randagismo, la Legge n. 281/1991, demanda alle Regioni la competenza a legiferare;
la
Regione Campania con la legge n. 3 dell'11/04/2019 applicabile ratione temporis.
L'art 4 stabilisce che i Comuni:
“I Comuni singoli o associati provvedono:
pagina 2 di 6 a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo Cont sanitario dei servizi veterinari delle;
d) ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia Cont municipale, ai servizi veterinari delle e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di Cont tale disponibilità i servizi veterinari delle provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;
f) a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;
g) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
h) ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
i) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;”
L'art 5 recita invece: Cont
“I servizi veterinari delle , nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per
l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:
a) predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;
d) assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei
pagina 3 di 6 gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;
e) effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;
f) attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
g) implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
h) assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali
d'affezione;
i) provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali” Cont La legge regionale ha pertanto affidato ai servizi veterinari della la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con legittimazione alla cattura dei cani randagi e successivo trasferimento randagi nei canili pubblici, riservando, invece, ai Comuni la funzione di munirsi dei canili ove ricoverare i cani catturati oltre a risanare le strutture già esistenti.
In altri termini, alle Aziende sanitarie locali sono affidati non solo compiti di assicurare trattamenti sanitari sul territorio e nei canili di competenza degli animali di strada ma anche le operazioni di accalappiamento;
rimettendo invece ai Comuni il compito di provvedere alla costruzione di canili e al risanamento di quelli già esistenti;
di creare aree di verde pubblico riservate ai cani e di attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza anche tramite la polizia municipale ai Co servizi veterinari delle a cui poi sono affidati appunto i compiti di accalappiamento.
La responsabilità e l'obbligo di risarcire il danno ricadono secondo giurisprudenza consolidata
“sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 9671 del 26/05/2020); quindi, nel caso di specie, sull'azienda sanitaria locale quale ente preposto ex lege alla cattura, cura, tutela nonché al controllo (tramite le operazioni di accalappiamento, art. 5 lett. c) degli animali randagi (nella specie cani).
Passando al merito, tuttavia, la domanda non merita di essere accolta perché non risulta Cont sufficientemente provata la responsabilità omissiva colposa dell' pagina 4 di 6 Merita di essere segnalata, a tal proposito, l'Ordinanza della Cassazione n. 11591 del 2018 secondo cui, “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali;
e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio
- individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
(ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”
Applicando il principio al caso di specie, si evidenzia che parte attrice ha dedotto e provato l'evento dannoso, ma non ha provato la presenza dei cani randagi, nella zona o nelle adiacenze, nei giorni Cont precedenti, ovvero l'esistenza di specifiche segnalazioni all onde poter esigere a carico dell'amministrazione convenuta un intervento tempestivo del servizio di cattura.
Anche dalla lettura dei capitoli di prova orale articolati nella memoria II termine ex art 183 co 6 cpc si evince che la testimonianza era intesa a provare che l'istante improvvisamente veniva aggredito e morso dal cane randagio, non anche a comprovare la circostanza della omessa pregressa segnalazione della presenza dei cani randagi, nella zona o nelle adiacenze, nei giorni precedenti, ovvero dell'esistenza di Cont specifiche segnalazioni al comune o all sulla presenza di cani vagabondi nel territorio comunale.
Quindi parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di lui incombente ex art 2697 c.c. della colpevolezza dell'amministrazione convenuta, essendosi limitato a provare il fatto storico dell'aggressione con morsi, non anche l'inadempimento dell'amministrazione evocata in giudizio all'obbligo di prevenire il pagina 5 di 6 sinistro verificatosi mediante la cattura dei cani randagi che erano in circolazione nel territorio del Comune di Nocera Inferiore. Cont La colpevolezza ex art 2043 c.c. dell' sarebbe emersa nell'ipotesi in cui fossero pervenute specifiche segnalazioni sulla presenza in zona del cane randagi, e l'Ente non si fosse attivato per la loro Con cattura. Diversamente, dal momento che parte attrice non ha provato che l' osse stata destinataria della segnalazione della presenza nel territorio comunale di cani randagi, non è esigibile l'adempimento Con dell'obbligo di cattura a carico dell' roprio perché non ne era a conoscenza.
La domanda va quindi rigettata, ma tenuto conto che la parte ha realmente patito danni dalla prefata aggressione del cane randagio, si ritiene che sussistano eccezionali motivi ex art 92 co 2 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice secondo causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite;
3) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle parti nella discussione orale, lo scrivente dr Gustavo Danise redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale dell'udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 10128 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
29, (C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Pepe e dall'Avv. Guido Iannone, come da mandato in atti, tutti elett.te domiciliati presso l'Avv.
Giuseppe Pepe in Pagani (SA) alla Via Fusco n. 73;
- Attore -
e l' (di seguito ) -C.F. e P.IVA n. in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. , domiciliato per la carica in Controparte_3
alla via Nizza n.146, rappresentata e difesa – in virtù di procura in calce al presente atto – dall' avv. CP_1
Francesco Marino (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliato in , alla C.F._2 CP_1 via Nizza n. 146, presso la S.C. Funzione Affari Legali dell' . CP_2
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la , al fine di sentirla dichiarare responsabile dell'evento descritto nella CP_2 narrativa dell'atto e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda esponeva che in data 14/09/2019, alle ore 16.30 circa, mentre si trovava nell'Agro del Comune di Nocera Inferiore (SA), alla via Padula, a bordo della sua bici, veniva improvvisamente aggredito da un cane randagio, privo di collare identificativo e per l'effetto cadeva a terra;
che l'aggressione de quo si verificava a causa della violazione da parte del convenuto dell'obbligo giuridico di vigilare sul fenomeno del randagismo ed in ogni caso, a causa dell'omissione del dovere di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere od eliminare il pericolo rappresentato da cani randagi, violazione che determinava per l'attore una insidia e una situazione di pericolo non prevedibile né evitabile con l'uso della normale prudenza. Cont Si costituiva tardivamente l' eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. L'istanza di chiamata in causa del Comune di Nocera
Inferiore veniva dichiarata inammissibile con ordinanza a verbale del 13.04.22 a cagione della costituzione tardiva in giudizio.
Istruita la causa con prova testi e CMU, si fissava l'odierna udienza del 22.05.25 per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale nel merito occorre soffermarsi preliminarmente Cont sulla questione della legittimazione in capo all o al Comune della posizione di garanzia sul controllo degli animali randagi sul territorio comunale.
A tale scopo giova ricostruire il panorama legislativo regionale relativo alla cura e al controllo dei cani randagi dirimente ai fini della individuazione dell'ente locale responsabile dei danni cagionati dai cani randagi.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza ribadita da ultimo da Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023: “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli Cont stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle , alle quali la l.r. Campania n.
16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso)”.
In materia di randagismo, la Legge n. 281/1991, demanda alle Regioni la competenza a legiferare;
la
Regione Campania con la legge n. 3 dell'11/04/2019 applicabile ratione temporis.
L'art 4 stabilisce che i Comuni:
“I Comuni singoli o associati provvedono:
pagina 2 di 6 a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nei canili sotto il controllo Cont sanitario dei servizi veterinari delle;
d) ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
e) ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia Cont municipale, ai servizi veterinari delle e comunicando contestualmente la disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di Cont tale disponibilità i servizi veterinari delle provvedono in ogni caso ad assicurare trattamenti sanitari di primo e secondo livello;
f) a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;
g) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
h) ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
i) a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale amministrativa competente e alla Presidenza della Regione i costi sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo 12;”
L'art 5 recita invece: Cont
“I servizi veterinari delle , nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per
l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, provvedono a:
a) predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
b) promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;
d) assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione sul territorio di provenienza e dei
pagina 3 di 6 gatti liberi delle colonie prima della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di ritrovamento;
e) effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante predisposizione di piani di controllo annuali;
f) attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi della normativa vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello specifico sistema informativo regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
g) implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
h) assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali
d'affezione;
i) provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali” Cont La legge regionale ha pertanto affidato ai servizi veterinari della la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con legittimazione alla cattura dei cani randagi e successivo trasferimento randagi nei canili pubblici, riservando, invece, ai Comuni la funzione di munirsi dei canili ove ricoverare i cani catturati oltre a risanare le strutture già esistenti.
In altri termini, alle Aziende sanitarie locali sono affidati non solo compiti di assicurare trattamenti sanitari sul territorio e nei canili di competenza degli animali di strada ma anche le operazioni di accalappiamento;
rimettendo invece ai Comuni il compito di provvedere alla costruzione di canili e al risanamento di quelli già esistenti;
di creare aree di verde pubblico riservate ai cani e di attivare il controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza anche tramite la polizia municipale ai Co servizi veterinari delle a cui poi sono affidati appunto i compiti di accalappiamento.
La responsabilità e l'obbligo di risarcire il danno ricadono secondo giurisprudenza consolidata
“sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 9671 del 26/05/2020); quindi, nel caso di specie, sull'azienda sanitaria locale quale ente preposto ex lege alla cattura, cura, tutela nonché al controllo (tramite le operazioni di accalappiamento, art. 5 lett. c) degli animali randagi (nella specie cani).
Passando al merito, tuttavia, la domanda non merita di essere accolta perché non risulta Cont sufficientemente provata la responsabilità omissiva colposa dell' pagina 4 di 6 Merita di essere segnalata, a tal proposito, l'Ordinanza della Cassazione n. 11591 del 2018 secondo cui, “ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. Tale onere spetta all'attore danneggiato, in base alle regole generali;
e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall'ente (nel caso di specie, omessa), e della riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla causalità omissiva. Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio
- individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
(ad esempio perchè vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e c'è nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.”
Applicando il principio al caso di specie, si evidenzia che parte attrice ha dedotto e provato l'evento dannoso, ma non ha provato la presenza dei cani randagi, nella zona o nelle adiacenze, nei giorni Cont precedenti, ovvero l'esistenza di specifiche segnalazioni all onde poter esigere a carico dell'amministrazione convenuta un intervento tempestivo del servizio di cattura.
Anche dalla lettura dei capitoli di prova orale articolati nella memoria II termine ex art 183 co 6 cpc si evince che la testimonianza era intesa a provare che l'istante improvvisamente veniva aggredito e morso dal cane randagio, non anche a comprovare la circostanza della omessa pregressa segnalazione della presenza dei cani randagi, nella zona o nelle adiacenze, nei giorni precedenti, ovvero dell'esistenza di Cont specifiche segnalazioni al comune o all sulla presenza di cani vagabondi nel territorio comunale.
Quindi parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di lui incombente ex art 2697 c.c. della colpevolezza dell'amministrazione convenuta, essendosi limitato a provare il fatto storico dell'aggressione con morsi, non anche l'inadempimento dell'amministrazione evocata in giudizio all'obbligo di prevenire il pagina 5 di 6 sinistro verificatosi mediante la cattura dei cani randagi che erano in circolazione nel territorio del Comune di Nocera Inferiore. Cont La colpevolezza ex art 2043 c.c. dell' sarebbe emersa nell'ipotesi in cui fossero pervenute specifiche segnalazioni sulla presenza in zona del cane randagi, e l'Ente non si fosse attivato per la loro Con cattura. Diversamente, dal momento che parte attrice non ha provato che l' osse stata destinataria della segnalazione della presenza nel territorio comunale di cani randagi, non è esigibile l'adempimento Con dell'obbligo di cattura a carico dell' roprio perché non ne era a conoscenza.
La domanda va quindi rigettata, ma tenuto conto che la parte ha realmente patito danni dalla prefata aggressione del cane randagio, si ritiene che sussistano eccezionali motivi ex art 92 co 2 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice secondo causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite;
3) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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