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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 509/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
FR
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MM NC
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - In via principale, in riforma della impugnata sentenza n.
13/2020, emessa dal Tribunale civile di Locri, in data 07.01.2020, all'esito del giudizio civile R.G. n. 270/2014, rigettare la originaria domanda attorea, attesa la piena legittimità della linea elettrica in applicazione del disposto di cui all'art. 1 delle
Condizioni generali del contratto di somministrazione relativo alla utenza n. 791 691
991 (presa n. 7953740402120), in un primo momento intestata a con CP_2 contratto del 22.06.1981, cui in data 27.11.2002, è subentrato il sig. , Parte_2 posta sul fabbricato oggetto di causa, sito in Caulonia, via Dalmazia, e, conseguentemente annullare la condanna nei confronti della società appellante al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia fino al soddisfo, oltre al pagamento di spese e competenze del giudizio di primo grado.
- In via subordinata, rigettare l'originaria domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
per parte appellata: rigettare l'appello in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e confermare l'impugnata sentenza;
in subordine, in caso nel caso ritenga fondato il terzo motivo d'appello, disporre CTU sui quesititi formulati dall'appellata nel giudizio di primo grado e liquidare alla stessa il risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore dell'appellata e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 20.02.2014, CP_1 conveniva in giudizio (di seguito per ottenere il
[...] Controparte_3 CP_3 risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima collocazione dicavi e condutture elettriche sulla parete del suo fabbricato, danni consistenti nella limitazione del godimento dell'immobile e nella causazione di infiltrazioni di umidità, quantificati in €
5.014,95.
Si costituiva l' che affermava la legittimità della installazione a norma dell'art. 1 CP_3 delle condizioni contrattuali di somministrazione, come da contratto stipulato con l'intestatario dall'utenza n. 791691991, originariamente cui subentrava CP_2
, collocata nell'immobile per cui è causa. Nella seconda memoria ex art. Controparte_4
183 comma VI cpc la convenuta articolava prove relative all'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
pag. 2/6 Con sentenza n. 13/2020 il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e condannava l' al pagamento della somma di € 3500,00 a titolo di risarcimento dei CP_3 danni, oltre alle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 9.10.2020 impugnava la sentenza predetta, CP_3 lamentando:
1. L'omessa pronuncia sull'eccezione di legittimità della apposizione della linea elettrica ex art. 1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione relativo all'utenza 791691991;
2. Violazione di legge, per non aver accolto l'eccezione di legittimità della apposizione della linea elettrica ex art. 1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione relativo all'utenza 791691991;
3. Carenza di prova del danno subito dall'attrice.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando che il giudice di prime cure aveva esaminato l'eccezione di legittimità della installazione dei cavi alla pag. 3 della decisione, rigettandola, con decisione che deve essere confermata, e ribadiva la prova del danno dimostrata in giudizio a mezzo di testimoni e consulenza tecnica di parte, insistendo nella ammissione di una ctu (già richiesta in primo grado) nel caso in cui non si ritenesse sufficiente la prova fornita.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è in parte fondato.
2.1. Il primo motivo di appello è evidentemente infondato. L'appellante ha eccepito la legittimità della installazione dei cavi sulla scorta di un contratto stipulato con terzi, ed il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione affermando “non risulta, invece, che l' abbia mai chiesto ed ottenuto dal proprietario dell'immobile l'autorizzazione alla CP_3 realizzazione delle opere necessarie per l'installazione della linea elettrica in questione.
Il consenso/autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato, peraltro, non può presumersi per il solo fatto che detta linea elettrica serva anche l'utenza del fabbricato oggetto di causa, oltre che le altre utenze a monte ed a valle di detto fabbricato”.
Sebbene non si faccia riferimento alle condizioni contrattuali, è evidente che la sentenza pag. 3/6 impugnata abbia preso in esame l'eccezione, ritenendo insussistente l'autorizzazione.
La motivazione – sebbene non approfondisca la questione del valore del contratto rispetto al proprietario dell'immobile – deve ritenersi quindi sussistente.
2.2. L'eccezione di sussistenza di una servitù convenzionale, oggetto del secondo motivo di appello, è infatti infondata nel merito, in quanto non esiste alcun contratto tra la proprietaria dell'immobile e l' La stessa appellante conferma che il contratto per CP_3 la presa 791691991 è stato stipulato da soggetti diversi dalla proprietaria, per forniture poste all'interno dell'immobile. La servitù convenzionale deve invece essere oggetto di contrattazione con il titolare del diritto dominicale sul fondo servente. Le condizioni generali infatti prevedono che, il contratto non è concluso con il proprietario dell'immobile, il contraente è obbligato a procurarsi il consenso del proprietario. Questa clausola crea una obbligazione a carico del richiedente la fornitura, soggetto estraneo al presente giudizio, ma di certo non può creare un vincolo per il proprietario. Il contratto, infatti, ha forza di legge solo tra le parti, per cui alcun valore può assumere una condizione contrattuale rispetto al terzo proprietario dell'immobile. Il contratto stipulato nel 1981 con precedente proprietaria dell'immobile, inoltre, si riferisce CP_2 ad altra presa (79537 404021980) e non contiene l'accordo per la costituzione della servitù, ma solo l'obbligo di “ottenimento, a cura dell'Utente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura, dei consensi all'esecuzione ed al mantenimento degli impianti…”, obbligo di cui non è dimostrato l'adempimento tramite la stipula di un contratto – che deve essere scritto a pena di nullità – di costituzione della servitù. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la clausola contrattuale non costituisce il titolo su cui si fonda una servitù di elettrodotto, visto che non determina il tipo di servitù nei dettagli (quanti e quali cavi, il punto di passaggio, la riferibilità anche ad altre utenze) necessari per l'identificazione del diritto reale e dei suoi limiti, ma costituisce solo la fonte dell'obbligo di concedere detta servitù, obbligo che non è stato mai azionato nei confronti della contraente – soggetto diverso dalla attrice ed attuale proprietaria. Senza tralasciare che i cavi hanno anche la funzione di portare energia ad altri immobili e che parte dei danni lamentati e riconosciuti sono riconducibili alle lesioni ed infiltrazioni create dal modo in cui sono state apposte le staffe di sostengo dei pag. 4/6 cavi, ossia danni che sarebbero imputabili al titolare della servitù anche nel caso di sua legittima costituzione.
2.3. L'ultimo motivo di appello può essere in parte accolto.
La signora ha dimostrato l'esistenza di danni all'immobile, attraverso la prova CP_1 testimoniale offerta nel corso dell'istruttoria ed attraverso il ricorso a presunzioni semplici e massime di esperienza, quale la normale riduzione di valore dell'immobile nel caso in cui una delle facciate sia interessata dalla apposizione di cavi. La quantificazione è stata effettuata dal giudice di prime cure tenendo conto della stima di cui alla perizia di parte attrice, la cui misura non è stata contestata in primo grado dalla attuale appellante. L'importo indicato dal ctu era stato calcolato tenendo conto dell'art. 123 del TU n. 1775 del 1993 in € 232,40, tenendo conto della indennità per l'imposizione della servitù ed i danni provocati nel caso di impianto realizzato 15 anni prima della perizia (ossia nel 1998), e poi aumentato per 15 annualità utilizzando la formula delle annualità costanti posticipate. Detto metodo di attualizzazione è tuttavia errato, perché una volta determinato il danno e quantificato sulla scorta dell'epoca di installazione dei cavi, la somma indicata come danno risarcibile doveva essere esclusivamente rivalutata sino al momento della decisione, senza ulteriori riduzioni “per il vantaggio della fornitura”, vantaggio già considerato nel metodo di liquidazione utilizzato (ossia quello per la costituzione coattiva della servitù). Utilizzando quindi la quantificazione – si ribadisce non contestata – del ctp di parte attrice, il danno subito dall'attrice rivalutato all'attualità è pari ad € 383,83. Su questa somma vanno corrisposti gli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
[... La sentenza impugnata deve, pertanto, essere parzialmente modificata, ed deve essere condannata al pagamento della somma di €383,83 oltre Controparte_5 interessi dalla sentenza al soddisfo.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte appellante, e vanno riliquidate tenendo conto del valore della domanda accolta.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua pag. 5/6 entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 332,00 per il primo grado (€ 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisionale); € 337,00 per il presente grado (€ 71,00 per la fase di studio, € 71,00 per la fase introduttiva, €
90,00 per la fase di trattazione, € 105,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 13/2020, così Controparte_5 provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e – in riforma della sentenza impugnata – accoglie la domanda di e condanna al risarcimento del CP_1 Parte_1 danno liquidato in € 383,83 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado, che liquida in € 669,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da disrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Ammendolia.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone IZ Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 509/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
LA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRI' Parte_1 P.IVA_1
FR
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MM NC
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - In via principale, in riforma della impugnata sentenza n.
13/2020, emessa dal Tribunale civile di Locri, in data 07.01.2020, all'esito del giudizio civile R.G. n. 270/2014, rigettare la originaria domanda attorea, attesa la piena legittimità della linea elettrica in applicazione del disposto di cui all'art. 1 delle
Condizioni generali del contratto di somministrazione relativo alla utenza n. 791 691
991 (presa n. 7953740402120), in un primo momento intestata a con CP_2 contratto del 22.06.1981, cui in data 27.11.2002, è subentrato il sig. , Parte_2 posta sul fabbricato oggetto di causa, sito in Caulonia, via Dalmazia, e, conseguentemente annullare la condanna nei confronti della società appellante al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della pronuncia fino al soddisfo, oltre al pagamento di spese e competenze del giudizio di primo grado.
- In via subordinata, rigettare l'originaria domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
per parte appellata: rigettare l'appello in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e confermare l'impugnata sentenza;
in subordine, in caso nel caso ritenga fondato il terzo motivo d'appello, disporre CTU sui quesititi formulati dall'appellata nel giudizio di primo grado e liquidare alla stessa il risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore dell'appellata e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 20.02.2014, CP_1 conveniva in giudizio (di seguito per ottenere il
[...] Controparte_3 CP_3 risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima collocazione dicavi e condutture elettriche sulla parete del suo fabbricato, danni consistenti nella limitazione del godimento dell'immobile e nella causazione di infiltrazioni di umidità, quantificati in €
5.014,95.
Si costituiva l' che affermava la legittimità della installazione a norma dell'art. 1 CP_3 delle condizioni contrattuali di somministrazione, come da contratto stipulato con l'intestatario dall'utenza n. 791691991, originariamente cui subentrava CP_2
, collocata nell'immobile per cui è causa. Nella seconda memoria ex art. Controparte_4
183 comma VI cpc la convenuta articolava prove relative all'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
pag. 2/6 Con sentenza n. 13/2020 il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e condannava l' al pagamento della somma di € 3500,00 a titolo di risarcimento dei CP_3 danni, oltre alle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 9.10.2020 impugnava la sentenza predetta, CP_3 lamentando:
1. L'omessa pronuncia sull'eccezione di legittimità della apposizione della linea elettrica ex art. 1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione relativo all'utenza 791691991;
2. Violazione di legge, per non aver accolto l'eccezione di legittimità della apposizione della linea elettrica ex art. 1 delle condizioni generali del contratto di somministrazione relativo all'utenza 791691991;
3. Carenza di prova del danno subito dall'attrice.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando che il giudice di prime cure aveva esaminato l'eccezione di legittimità della installazione dei cavi alla pag. 3 della decisione, rigettandola, con decisione che deve essere confermata, e ribadiva la prova del danno dimostrata in giudizio a mezzo di testimoni e consulenza tecnica di parte, insistendo nella ammissione di una ctu (già richiesta in primo grado) nel caso in cui non si ritenesse sufficiente la prova fornita.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è in parte fondato.
2.1. Il primo motivo di appello è evidentemente infondato. L'appellante ha eccepito la legittimità della installazione dei cavi sulla scorta di un contratto stipulato con terzi, ed il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione affermando “non risulta, invece, che l' abbia mai chiesto ed ottenuto dal proprietario dell'immobile l'autorizzazione alla CP_3 realizzazione delle opere necessarie per l'installazione della linea elettrica in questione.
Il consenso/autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato, peraltro, non può presumersi per il solo fatto che detta linea elettrica serva anche l'utenza del fabbricato oggetto di causa, oltre che le altre utenze a monte ed a valle di detto fabbricato”.
Sebbene non si faccia riferimento alle condizioni contrattuali, è evidente che la sentenza pag. 3/6 impugnata abbia preso in esame l'eccezione, ritenendo insussistente l'autorizzazione.
La motivazione – sebbene non approfondisca la questione del valore del contratto rispetto al proprietario dell'immobile – deve ritenersi quindi sussistente.
2.2. L'eccezione di sussistenza di una servitù convenzionale, oggetto del secondo motivo di appello, è infatti infondata nel merito, in quanto non esiste alcun contratto tra la proprietaria dell'immobile e l' La stessa appellante conferma che il contratto per CP_3 la presa 791691991 è stato stipulato da soggetti diversi dalla proprietaria, per forniture poste all'interno dell'immobile. La servitù convenzionale deve invece essere oggetto di contrattazione con il titolare del diritto dominicale sul fondo servente. Le condizioni generali infatti prevedono che, il contratto non è concluso con il proprietario dell'immobile, il contraente è obbligato a procurarsi il consenso del proprietario. Questa clausola crea una obbligazione a carico del richiedente la fornitura, soggetto estraneo al presente giudizio, ma di certo non può creare un vincolo per il proprietario. Il contratto, infatti, ha forza di legge solo tra le parti, per cui alcun valore può assumere una condizione contrattuale rispetto al terzo proprietario dell'immobile. Il contratto stipulato nel 1981 con precedente proprietaria dell'immobile, inoltre, si riferisce CP_2 ad altra presa (79537 404021980) e non contiene l'accordo per la costituzione della servitù, ma solo l'obbligo di “ottenimento, a cura dell'Utente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura, dei consensi all'esecuzione ed al mantenimento degli impianti…”, obbligo di cui non è dimostrato l'adempimento tramite la stipula di un contratto – che deve essere scritto a pena di nullità – di costituzione della servitù. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la clausola contrattuale non costituisce il titolo su cui si fonda una servitù di elettrodotto, visto che non determina il tipo di servitù nei dettagli (quanti e quali cavi, il punto di passaggio, la riferibilità anche ad altre utenze) necessari per l'identificazione del diritto reale e dei suoi limiti, ma costituisce solo la fonte dell'obbligo di concedere detta servitù, obbligo che non è stato mai azionato nei confronti della contraente – soggetto diverso dalla attrice ed attuale proprietaria. Senza tralasciare che i cavi hanno anche la funzione di portare energia ad altri immobili e che parte dei danni lamentati e riconosciuti sono riconducibili alle lesioni ed infiltrazioni create dal modo in cui sono state apposte le staffe di sostengo dei pag. 4/6 cavi, ossia danni che sarebbero imputabili al titolare della servitù anche nel caso di sua legittima costituzione.
2.3. L'ultimo motivo di appello può essere in parte accolto.
La signora ha dimostrato l'esistenza di danni all'immobile, attraverso la prova CP_1 testimoniale offerta nel corso dell'istruttoria ed attraverso il ricorso a presunzioni semplici e massime di esperienza, quale la normale riduzione di valore dell'immobile nel caso in cui una delle facciate sia interessata dalla apposizione di cavi. La quantificazione è stata effettuata dal giudice di prime cure tenendo conto della stima di cui alla perizia di parte attrice, la cui misura non è stata contestata in primo grado dalla attuale appellante. L'importo indicato dal ctu era stato calcolato tenendo conto dell'art. 123 del TU n. 1775 del 1993 in € 232,40, tenendo conto della indennità per l'imposizione della servitù ed i danni provocati nel caso di impianto realizzato 15 anni prima della perizia (ossia nel 1998), e poi aumentato per 15 annualità utilizzando la formula delle annualità costanti posticipate. Detto metodo di attualizzazione è tuttavia errato, perché una volta determinato il danno e quantificato sulla scorta dell'epoca di installazione dei cavi, la somma indicata come danno risarcibile doveva essere esclusivamente rivalutata sino al momento della decisione, senza ulteriori riduzioni “per il vantaggio della fornitura”, vantaggio già considerato nel metodo di liquidazione utilizzato (ossia quello per la costituzione coattiva della servitù). Utilizzando quindi la quantificazione – si ribadisce non contestata – del ctp di parte attrice, il danno subito dall'attrice rivalutato all'attualità è pari ad € 383,83. Su questa somma vanno corrisposti gli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
[... La sentenza impugnata deve, pertanto, essere parzialmente modificata, ed deve essere condannata al pagamento della somma di €383,83 oltre Controparte_5 interessi dalla sentenza al soddisfo.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte appellante, e vanno riliquidate tenendo conto del valore della domanda accolta.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 1.100,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua pag. 5/6 entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 332,00 per il primo grado (€ 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisionale); € 337,00 per il presente grado (€ 71,00 per la fase di studio, € 71,00 per la fase introduttiva, €
90,00 per la fase di trattazione, € 105,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
[... La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 13/2020, così Controparte_5 provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e – in riforma della sentenza impugnata – accoglie la domanda di e condanna al risarcimento del CP_1 Parte_1 danno liquidato in € 383,83 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado, che liquida in € 669,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da disrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Ammendolia.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
LA Morrone IZ Morabito
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