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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
17/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6389/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
17/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to RIZZO GAETANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA PAGLIA 24122
BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. e, per Controparte_1 P.IVA_1 essa, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to RADICE MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SAN SIMPLICIANO 5
20121 MILANO, giusta procura in calce all'atto di costituzione depositato in data 05/02/2025,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni come da verbale di udienza del 17/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 6/11/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
e, per essa, CP_1 Controparte_1 CP_3
, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2520/2024 del
[...]
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione della decadenza, della prescrizione e delle nullità eccepite, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1 inizialmente rappresentata da e poi da Controparte_3 [...]
che, contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse eccezioni e domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 17/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Rilevato che quanto depositato telematicamente in data 5/2/2025 esclude ogni problema di legittimazione in capo a parte opposta,
l'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, salvo quanto sottoindicato a proposito delle nullità parziali della garanzia, derivanti dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso dalla Banca
d'Italia, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2 2.1. Anzitutto, a suffragio del credito azionato monitoriamente, parte opposta ha prodotto, fra l'altro, il mutuo stipulato dalla debitrice principale (doc. 5 del fascicolo monitorio) e la relativa garanzia offerta dall'opponente (doc. 4 del fascicolo monitorio). Pacifiche, poi, le cessioni dei crediti a partire dall'originaria mutuante sino all'odierna opposta, con consequenziali successioni ex art. 1263 c.c. anche nella titolarità del credito avente scaturigine dalla garanzia, a prescindere che la stessa sia qualificata come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia (in tema di quest'ultima, ex multis, Cass. ord. n. 17997 del 2018).
3. A fronte di quanto suesposto, sono infondate le difese dell'opponente.
3.1. Non può sostenersi, anzitutto, la nullità integrale della garanzia per la sua contrarietà al prodotto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso dalla Banca d'Italia. Come evidenziato da S.U., sent. n. 41994 del 2021, trattasi di nullità parziali, specie in carenza di ogni allegazione specifica e prova circa l'essenzialità delle clausole invalide, ex art. 1419 c.c.: la predetta sentenza è, infatti, ben chiara laddove osserva che
“l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata”, che “è di ben difficile riscontro”, considerato come, in assenza di esaustiva prova contraria, il garante “avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario”, nonché come “[a]l contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa” della garanzia de qua, con minor responsabilità patrimoniale a tutela dei propri crediti. Per tali ragioni, dunque, risulta altresì smentito l'assunto secondo il quale “si dovrebbe altrettanto dichiarare la nullità dell'intero atto di fideiussione
3 (possibilità questa non esclusa dalle S.U.), poiché tutte le clausole in esso contenute (si vedano ad esempio le clausole artt.
n. 7 e 9), redatte su modulo predisposto unilateralmente dalla
Banca, sono funzionali a realizzare il medesimo scopo, ritenuto illegittimo” (così pag. 6 della citazione), stante l'irrilevanza giuridica di tali rilievi rispetto a quanto prescritto dall'art. 1419 c.c. nei termini suesposti.
3.1.1. Tali conclusioni, peraltro, non sono inficiate dal parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui al depositato provvedimento n. 14251 del 20/4/2005: tale atto è stato emanato prima dell'entrata in vigore dell'art. 19, comma 11, della
L. n. 262 del 2005 e dunque quando l'art. 20 della L. n. 287 del
1990 prevedeva ancora la competenza della Banca d'Italia in tema di concorrenza tra gli istituti di credito: ne consegue che - diversamente dalle conclusioni di Trib. Roma, sez. dist. Ostia, ord. del 12/6/2011 - il parere in esame non può essere ritenuto ex se esaustivo, mantiene natura infraprocedimentale, deve essere valutato solo alla luce dell'esito delle conclusive determinazioni della Banca d'Italia, e ciò almeno in carenza di pertinenti deduzioni di ragioni di disapplicazione del citato provvedimento di quest'ultimo ente (così Trib. Bergamo, sent. n. 1774 del 2018,
Trib. Bergamo, sent. n. 1613 del 2021, Trib. Bergamo, sent. n. 214 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 2893 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 727 del 2024).
3.2. Anche postulando residuare le nullità parziali della garanzia, derivate dal predetto provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, esse non consentono comunque di ritenere fondate le difese dell'opponente e, in particolare, di accogliere l'eccezione ex art. 1957 c.c. Premesso che deve essere esclusa la qualità di consumatore in capo all'opponente, essendo stato egli socio ed amministratore della debitrice principale all'atto della stipula della garanzia (così doc. 4 e 8 di parte opposta), è dirimente osservare come osti alla decadenza ex art. 1957 c.c. il principio di Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019, Rv. 656276
– 01, maturata per garanzie consimili a quella in esame, per la
4 quale, a prescindere dalla clausola espressa nulla, “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale”, “impegno” segnatamente rinvenibile, nel caso di specie, agli artt. 4 e 9 del doc. 4 del fascicolo monitorio.
3.3. Più complesso è l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, dovendosi – si anticipa – rigettare la stessa all'esito delle argomentazioni che seguono. L'analisi dell'eccezione de qua è inevitabilmente influenzata, nel caso di specie, dalla natura giuridica della garanzia in esame, dovendo dirimersi il problema della qualificazione della medesima come fideiussione con clausola solve et repete o come contratto autonomo di garanzia: nel primo caso, infatti, la prescrizione risulta interrotta a fronte dell'atto di costituzione in mora di cui al doc. 7 di parte opposta e, successivamente, del giudizio instauratosi avverso la debitrice principale, segnatamente conclusosi meno di dieci anni prima della notifica del ricorso e del decreto monitorio de quibus (così doc. 15-18 di parte opposta), operando gli effetti di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. nei confronti dell'opponente; viceversa, la pertinenza di quest'ultima disposizione e del relativo effetto interruttivo della prescrizione risultano preclusi dalla qualificazione del negozio dell'opponente come contratto autonomo di garanzia, visto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno
5 dei condebitori in solido, nei confronti degli altri” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 11/10/2024, n. 26508, Rv. 672527 -
01).
3.3.1. Sul tema, a distanza di più di quindici anni da Sez. Un., sent. del 18/02/2010, n. 3947, Rv. 611834 – 01, che aveva valutato la distinzione tra tali due tipologie negoziali, la qualificazione delle garanzie bancarie “a prima” o “a semplice richiesta” come fideiussione con clausola solve et repete o come contratto autonomo di garanzia è quanto mai frastagliata nella giurisprudenza successiva della Suprema Corte, alcune deponendo nel primo senso (ex multis, Cass., ord. n. 5478 del 2024, Cass., ord. n. 678 del 2025, Cass., ord. n. 9579 del 2025) ed altre nel secondo (così, inter alia, Cass., ord. n. 8874 del 2021, Cass., sent. n. 31313 del 2021, Cass., ord. n. 23067 del 2022, Cass., ord. n. 17073 del 2024, Cass., ord. n. 26380 del 2024, Cass., ord.
n. 26383 del 2024). Icastica, sul punto, la conclusione di Cass., ord. n. 660 del 2025: le esegesi negoziali a favore dell'una o dell'altra ipotesi restano entrambe due “plausibili interpretazioni”.
3.3.2. In passato, questo Giudicante aveva valorizzato la sussunzione dei negozi de quo a contratti autonomi di garanzia sulla base della seguente motivazione, ex multis, tratta da Trib.
Bergamo, sent. n. 1420 del 2018:
“Deve osservarsi che gli opponenti devono qualificarsi come garanti autonomi della debitrice principale, sulla base del tenore del contratto di garanzia depositato in particolare laddove enuncia che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”.
2.1. In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione
“senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella “”senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che
6 in contratti formulati identicamente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre
Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147) e – inoltre e nel caso di specie – l'espressione “anche in caso di opposizione del debitore” supplisce alla carenza del sintagma “senza eccezioni””.
Di avviso opposto la giurisprudenza della Corte d'appello di
Brescia. Nonostante occasionali pronunce in favore della natura di contratto autonomo di garanzia (Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 1253 del 2017 e Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1007 del
2020), tale giudice del gravame ha successivamente opinato nel senso della qualificazione come fideiussione con clausola solve et repete. Esemplificativamente così si è pronunciata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1316 del 2022, proprio a fronte dell'impugnazione di Trib. Bergamo, sent. n. 1420 del 2018:
“Ma la Suprema Corte ha parimenti chiarito che: “la caratteristica dell'autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/ 2020). Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria.” (Cass.
27619/2020).
Alla luce di tali consolidati principi, deve concludersi che la garanzia prestata in data 17 gennaio 1995 dagli appellanti va qualificata come fideiussione”.
Altre pronunce della Corte d'appello sono poi state del medesimo avviso.
Nel dialogo reciproco che deve sempre caratterizzare il dibattito giuridico tra uffici giudiziari, questo Giudicante ha valorizzato in altre sentenze ulteriori argomenti a favore della natura di contratto autonomo di garanzia, anche in espresso superamento
7 della posizione del giudice del gravame. Così, esemplificativamente, Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023 ha evidenziato quanto segue:
“Parte opposta ha provato il proprio credito azionato monitoriamente attraverso la pacifica e documentata cessione del credito (che estende i propri effetti anche alle garanzie personali di ogni genere, come riconosciuto anche da Cass., ord. n. 17997 del 2018), nonché tramite la produzione del negozio disciplinante il rapporto di garanzia, documentazione sufficiente per ritenere osservato l'onere probatorio gravante sulla creditrice (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 29215 del 12/12/2008, Rv. 606201 - 01), considerato come tale contratto debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia sulla base del tenore testuale ed in particolare laddove enuncia che il garante si obbliga “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”.
2.2. In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione
“senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella ““senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147 e Cass., ord. n. 8874 del
2021).
2.3. Quanto indicato non trova smentita in altre clausole o nell'uso dei vocaboli “fideiussore” o “fideiussione”: da un lato, tali espressioni, inerendo ad una qualificazione giuridica interpretabile dal Giudice solo unitamente alla dicitura predetta di pagamento “a prima richiesta”, in osservanza dell'art. 1363
c.c., non escludono l'interpretazione del rapporto negoziale come quello di una garanzia autonoma;
dall'altro e secondo la Suprema Corte, “il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti” (ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 13399 del 22/06/2005, Rv. 582056 – 01, e, proprio in tema di qualificazione del contratto autonomo di garanzia redatto con la menzione di
“fideiussione”, Trib. Firenze, sent. del 18-7-2016 e Cass., ord. n. 27619 del
2020).
2.4. Quanto suesposto, inoltre, esclude la persuasività di diverse conclusioni, come quella – ex multis – di Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1704 del 2021
(seguita da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 553 del 2022), la quale prospetta che “l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU.
8 della Suprema Corte (Cass.3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro, ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui <il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>. La distinzione, in base al predetto criterio, opera perciò non già in relazione alle parole impiegate, bensì con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
laddove dal confronto quest'ultima risulti
“vicariata” dall'obbligazione di garanzia, si sarà in presenza di fideiussione;
nel caso in cui, invece, l'obbligazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell'inadempimento dell'obbligato principale,
e si sostanzi in una prestazione <<… qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale>>, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia”. Invero, tale incedere non persuade in quanto
A. dichiarando l'esigenza di una “correlazione” tra i passaggi di Sez. U,
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, giunge ad una sostanziale interpretatio abrogans del citato punto 8.3, nel quale la Suprema Corte espressamente evidenzia come “l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha specularmente posto il problema della compatibilità con il modello tipico fideiussorio. La previsione di siffatte clausole di pagamento
9 manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore- beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: così Cass. n. 8295 del 1994, in motivazione). A tale riguardo, questa corte ha avuto modo di affermare che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve poter rientrare nei poteri riconosciuti all'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore, dovendosi pertanto riconoscere in dette clausole "una valida espressione di autonomia negoziale"”;
B. non valorizza compiutamente come tale pronuncia delle Sezioni Unite espressamente riconosca alla presenza delle citate clausole la capacità
“di per sé [di] orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”, scarto non di certo rilevabile nel caso di specie;
C. arriva non condivisibilmente ad assumere che la natura autonoma della garanzia possa essere affermata solo in presenza della diversità della qualità naturalistica (e non solo giuridica) della prestazione tra debitore principale e garante (facere nel negozio principale e corresponsione di denaro nella garanzia), quando, seppur sia vero che ciò ricorra nel campo elettivo del contratto autonomo di garanzia, vale a dire l'appalto di opera, quanto indicato non è stato assunto a costante dirimente ed esclusiva dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In quest'ultimo senso, infatti, depongono solo esemplificativamente
1) la stessa Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, secondo la quale “pare sufficiente considerare che, secondo una diffusa opinione, la funzione del Garantievertrag è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile”, così rigettando la tesi che quest'ultima prestazione sia l'unica
10 suscettibile di garanzia autonoma (come altresì confermato dalla sottoindicata Cass., ord. n. 8874 del 2021),
2) Cass. ord. n. 9569 del 2018, Cass., ord. n. 8874 del 2021, Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 2021, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
32402 del 2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23067 del 2022 che – tra le tante – hanno riconosciuto contratti autonomi di garanzia in fattispecie consimili alla presente e laddove, parimenti,
l'obbligazione garantita aveva natura pecuniaria, in particolare enunciandosi i. in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23067 del 2022 che quella “a prima richiesta [sia] pattuizione, questa s[ì], che significa autonomia della fideiussione rispetto al debito principale”,
ii. in Cass., ord. n. 8874 del 2021, che “è regola che l'inserimento nel contratto dell'obbligo del garante di pagare a prima richiesta comporta autonomia della obbligazione (Cass.
Sez. un. 3947/ 2010), posto, peraltro, che in tale clausola v'è anche l'altra: il pagamento a prima richiesta è pagamento senza eccezioni”, aggiungendosi che “la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione è nella funzione, non nell'oggetto della prestazione, ossia: anche se il garante è tenuto ad una somma di denaro (la medesima cui era obbligato il garantito) ciò non toglie che la funzione della sua obbligazione sia quella di indennizzo o di risarcimento, ossia sia rivolta a tenere indenne il creditore del danno subito, comprendendo anche somme non incluse nella obbligazione principale, ed infatti la garanzia è prestata per un ammontare che, nel momento in cui è fissato, in genere eccede quello garantito (…). Garante e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione”,
iii. in Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32402 del 2019, che “una garanzia a prima richiesta” riconosce “al creditore [quel] potere di autotutela” che costituisce la “funzione essenziale del contratto autonomo di garanzia”, iv. in Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 2021, una qualificazione, da parte del giudice di merito, della clausola
“a prima richiesta” nel senso del contratto autonomo di garanzia per assumerne una diversa valutazione in merito alla disciplina dell'art. 1957 c.c.,
v. in Cass. ord. n. 9569 del 2018, che “nelle cd. garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la sua rinunzia ad opporre le
11 eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva - diversamente da quanto prevede l'art. 1939 cod. civ. in relazione alla fideiussione -, a meno che non siano fondate sulla nullità del contratto medesimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa”;
3) la stessa giurisprudenza del distretto che, per esempio in Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 1253 del 2017 ha qualificato come contratto autonomo di garanzia un negozio simile a quello in esame, obbligante “a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” e posto a garanzia di una obbligazione pecuniaria, così sia recuperando la dirimente rilevanza dell'indice testuale della clausola da ultimo citata, valorizzata anche dal punto 8.3 e da quanto suesposto di
Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, sia smentendo ogni significato conclusivo alla circostanza che la prestazione principale garantita non sia costituita da un facere (coerentemente con la già citata Cass., ord. n. 8874 del 2021).”
Nell'ambito proprio del rapporto con l'art. 1310 c.c., inoltre,
Trib. Bergamo, sent. n. 2747 del 2023 ha altresì aggiunto che
“A tal proposito, i principi (ex multis) di Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021, Rv. 660997 – 01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32402 del 2019,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25787 del 2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del
2018 escludono l'estensione di tale disposizione codicistica dalla debitrice principale al garante autonomo;
la giurisprudenza di legittimità specifica altresì che tale esito non è nemmeno inficiato dall'indicazione testuale del garante come "fidejussor[e] solidal[e]" (così Cass., ord. n. 27619 del 2020) o dalla sussistenza sempre di prestazioni di carattere pecuniario per tutti gli obbligati (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021), altresì a riprova di come neanche tali rilievi scalfiscano la qualificazione del negozio de quo come contratto autonomo di garanzia”.
Si deve constatare che tali argomenti non hanno persuaso il giudice del gravame. Proprio in sede di appello della suesposta
Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1587 del 2023 ha replicato quanto segue:
12 “Osserva la Corte che il discrimine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta non deve essere tracciato attribuendosi prioritaria rilevanza alla locuzione adottata dalle parti.
Infatti, la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché eventualmente accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 cc, non comporta sempre, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma: l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU. della Suprema Corte (Cass. 3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro, ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui “il contratto autonomo di garanzia (cd
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione, in base al predetto criterio, opera, con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare”.
13 Come si vede da un mero raffronto, si tratta di una motivazione assai simile a quella della succitata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1704 del 2021, che era stata espressamente riportata da
Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023 per poi addurre argomenti diversi.
Anche da ultimo e significativamente, la Corte d'appello di
Brescia ha ribadito il proprio orientamento a favore della qualificazione come fideiussione. Proprio di recente, segnatamente con Corte d'appello di Brescia, sent. n. 245 del 2025, pronunciatasi su Trib. Mantova, sent. n. 1025 del 2023, ha ritenuto che le conclusioni del giudice del gravame costituiscano parte di una “propria consolidata giurisprudenza”, così chiaramente indicando l'intento di non rivedere la stessa o, quantomeno, di non mutare avviso in base a quanto già esposto.
Il quadro, allo stato attuale, è, dunque, il seguente: una giurisprudenza ondivaga della Suprema Corte sulla natura giuridica delle garanzie personali bancarie ed un solido orientamento della
Corte d'appello di Brescia laddove qualifica tali contratti come fideiussione con clausola solve et repete. A fronte di ciò e dell'impossibilità di intervenire con lo strumento dell'art. 363bis c.p.c., visto che l'acclaramento de qua incide su valutazioni anche in fatto che escludono una “questione esclusivamente di diritto” (così, esemplificativamente, Cass., ord. n. 19573 del 2024, secondo la quale “l'accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito”, essendo “censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. o per vizio di motivazione”), non resta che seguire tale indirizzo della Corte d'appello: rammentato che “il giudice è libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l'interpretazione proposta dalla
Corte di Cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della Corte costituzionale non influenti direttamente sulla
14 declaratoria di illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica disposizione. Tale libertà non esclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato” (così
Cass. Sez. L., sent. del 03/12/1983, n. 7248, Rv. 431849 - 01), questo Giudicante non avrebbe motivazioni diverse da quelle indicate da Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023 – tanto più che i più recenti pronunciamenti della Suprema Corte non indicano argomenti nuovi - e ribadire meramente le stesse non sarebbe conforme al predetto obbligo di motivazione indicato dal precedente della Cassazione da ultimo citato, visto che la Corte
d'appello ritiene che le repliche, ex multis, indicate nella succitata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1587 del 2023 siano sufficienti e che le stesse siano oramai una “propria consolidata giurisprudenza”, come indicato da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 245 del 2025.
3.3.3. Il riverbero di tali conclusioni nel caso di specie è
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stata la stessa interrotta i. dall'atto di costituzione in mora di cui al doc. 7 di parte opposta,
ii. dal giudizio instauratosi avverso la debitrice principale, segnatamente conclusosi meno di dieci anni prima della notifica del ricorso e del decreto monitorio de quibus (così doc. 15-18 di parte opposta), operando gli effetti di cui all'art. 1310, comma
1, c.c. nei confronti dell'opponente, a fronte della ritenuta natura giuridica di fideiussione con clausola solve et repete in capo alla garanzia bancaria del caso in esame.
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa, tanto più che non si può ravvisare un “mutamento della giurisprudenza” ex art. 92, comma 2, c.p.c. quando il dissidio all'interno della stessa sia presente già prima dell'instaurazione del giudizio, come nel caso di specie;
dette spese si liquidano in favore di parte opposta,
15 considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo del decreto ingiuntivo opposto, in € 9.142,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Fatto salvo quanto indicato in parte motiva circa le nullità delle clausole censurate dal provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, emesso dalla Banca d'Italia, rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di e, per Parte_1
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2520/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e, per essa, Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_2
9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 17/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
17/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6389/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
17/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to RIZZO GAETANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA PAGLIA 24122
BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. e, per Controparte_1 P.IVA_1 essa, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to RADICE MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SAN SIMPLICIANO 5
20121 MILANO, giusta procura in calce all'atto di costituzione depositato in data 05/02/2025,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni come da verbale di udienza del 17/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 6/11/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
e, per essa, CP_1 Controparte_1 CP_3
, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2520/2024 del
[...]
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione della decadenza, della prescrizione e delle nullità eccepite, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1 inizialmente rappresentata da e poi da Controparte_3 [...]
che, contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse eccezioni e domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 17/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Rilevato che quanto depositato telematicamente in data 5/2/2025 esclude ogni problema di legittimazione in capo a parte opposta,
l'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, salvo quanto sottoindicato a proposito delle nullità parziali della garanzia, derivanti dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso dalla Banca
d'Italia, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2 2.1. Anzitutto, a suffragio del credito azionato monitoriamente, parte opposta ha prodotto, fra l'altro, il mutuo stipulato dalla debitrice principale (doc. 5 del fascicolo monitorio) e la relativa garanzia offerta dall'opponente (doc. 4 del fascicolo monitorio). Pacifiche, poi, le cessioni dei crediti a partire dall'originaria mutuante sino all'odierna opposta, con consequenziali successioni ex art. 1263 c.c. anche nella titolarità del credito avente scaturigine dalla garanzia, a prescindere che la stessa sia qualificata come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia (in tema di quest'ultima, ex multis, Cass. ord. n. 17997 del 2018).
3. A fronte di quanto suesposto, sono infondate le difese dell'opponente.
3.1. Non può sostenersi, anzitutto, la nullità integrale della garanzia per la sua contrarietà al prodotto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, emesso dalla Banca d'Italia. Come evidenziato da S.U., sent. n. 41994 del 2021, trattasi di nullità parziali, specie in carenza di ogni allegazione specifica e prova circa l'essenzialità delle clausole invalide, ex art. 1419 c.c.: la predetta sentenza è, infatti, ben chiara laddove osserva che
“l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata”, che “è di ben difficile riscontro”, considerato come, in assenza di esaustiva prova contraria, il garante “avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario”, nonché come “[a]l contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa” della garanzia de qua, con minor responsabilità patrimoniale a tutela dei propri crediti. Per tali ragioni, dunque, risulta altresì smentito l'assunto secondo il quale “si dovrebbe altrettanto dichiarare la nullità dell'intero atto di fideiussione
3 (possibilità questa non esclusa dalle S.U.), poiché tutte le clausole in esso contenute (si vedano ad esempio le clausole artt.
n. 7 e 9), redatte su modulo predisposto unilateralmente dalla
Banca, sono funzionali a realizzare il medesimo scopo, ritenuto illegittimo” (così pag. 6 della citazione), stante l'irrilevanza giuridica di tali rilievi rispetto a quanto prescritto dall'art. 1419 c.c. nei termini suesposti.
3.1.1. Tali conclusioni, peraltro, non sono inficiate dal parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui al depositato provvedimento n. 14251 del 20/4/2005: tale atto è stato emanato prima dell'entrata in vigore dell'art. 19, comma 11, della
L. n. 262 del 2005 e dunque quando l'art. 20 della L. n. 287 del
1990 prevedeva ancora la competenza della Banca d'Italia in tema di concorrenza tra gli istituti di credito: ne consegue che - diversamente dalle conclusioni di Trib. Roma, sez. dist. Ostia, ord. del 12/6/2011 - il parere in esame non può essere ritenuto ex se esaustivo, mantiene natura infraprocedimentale, deve essere valutato solo alla luce dell'esito delle conclusive determinazioni della Banca d'Italia, e ciò almeno in carenza di pertinenti deduzioni di ragioni di disapplicazione del citato provvedimento di quest'ultimo ente (così Trib. Bergamo, sent. n. 1774 del 2018,
Trib. Bergamo, sent. n. 1613 del 2021, Trib. Bergamo, sent. n. 214 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 2893 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 727 del 2024).
3.2. Anche postulando residuare le nullità parziali della garanzia, derivate dal predetto provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, esse non consentono comunque di ritenere fondate le difese dell'opponente e, in particolare, di accogliere l'eccezione ex art. 1957 c.c. Premesso che deve essere esclusa la qualità di consumatore in capo all'opponente, essendo stato egli socio ed amministratore della debitrice principale all'atto della stipula della garanzia (così doc. 4 e 8 di parte opposta), è dirimente osservare come osti alla decadenza ex art. 1957 c.c. il principio di Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019, Rv. 656276
– 01, maturata per garanzie consimili a quella in esame, per la
4 quale, a prescindere dalla clausola espressa nulla, “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale”, “impegno” segnatamente rinvenibile, nel caso di specie, agli artt. 4 e 9 del doc. 4 del fascicolo monitorio.
3.3. Più complesso è l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, dovendosi – si anticipa – rigettare la stessa all'esito delle argomentazioni che seguono. L'analisi dell'eccezione de qua è inevitabilmente influenzata, nel caso di specie, dalla natura giuridica della garanzia in esame, dovendo dirimersi il problema della qualificazione della medesima come fideiussione con clausola solve et repete o come contratto autonomo di garanzia: nel primo caso, infatti, la prescrizione risulta interrotta a fronte dell'atto di costituzione in mora di cui al doc. 7 di parte opposta e, successivamente, del giudizio instauratosi avverso la debitrice principale, segnatamente conclusosi meno di dieci anni prima della notifica del ricorso e del decreto monitorio de quibus (così doc. 15-18 di parte opposta), operando gli effetti di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. nei confronti dell'opponente; viceversa, la pertinenza di quest'ultima disposizione e del relativo effetto interruttivo della prescrizione risultano preclusi dalla qualificazione del negozio dell'opponente come contratto autonomo di garanzia, visto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno
5 dei condebitori in solido, nei confronti degli altri” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 11/10/2024, n. 26508, Rv. 672527 -
01).
3.3.1. Sul tema, a distanza di più di quindici anni da Sez. Un., sent. del 18/02/2010, n. 3947, Rv. 611834 – 01, che aveva valutato la distinzione tra tali due tipologie negoziali, la qualificazione delle garanzie bancarie “a prima” o “a semplice richiesta” come fideiussione con clausola solve et repete o come contratto autonomo di garanzia è quanto mai frastagliata nella giurisprudenza successiva della Suprema Corte, alcune deponendo nel primo senso (ex multis, Cass., ord. n. 5478 del 2024, Cass., ord. n. 678 del 2025, Cass., ord. n. 9579 del 2025) ed altre nel secondo (così, inter alia, Cass., ord. n. 8874 del 2021, Cass., sent. n. 31313 del 2021, Cass., ord. n. 23067 del 2022, Cass., ord. n. 17073 del 2024, Cass., ord. n. 26380 del 2024, Cass., ord.
n. 26383 del 2024). Icastica, sul punto, la conclusione di Cass., ord. n. 660 del 2025: le esegesi negoziali a favore dell'una o dell'altra ipotesi restano entrambe due “plausibili interpretazioni”.
3.3.2. In passato, questo Giudicante aveva valorizzato la sussunzione dei negozi de quo a contratti autonomi di garanzia sulla base della seguente motivazione, ex multis, tratta da Trib.
Bergamo, sent. n. 1420 del 2018:
“Deve osservarsi che gli opponenti devono qualificarsi come garanti autonomi della debitrice principale, sulla base del tenore del contratto di garanzia depositato in particolare laddove enuncia che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”.
2.1. In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione
“senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella “”senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che
6 in contratti formulati identicamente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre
Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147) e – inoltre e nel caso di specie – l'espressione “anche in caso di opposizione del debitore” supplisce alla carenza del sintagma “senza eccezioni””.
Di avviso opposto la giurisprudenza della Corte d'appello di
Brescia. Nonostante occasionali pronunce in favore della natura di contratto autonomo di garanzia (Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 1253 del 2017 e Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1007 del
2020), tale giudice del gravame ha successivamente opinato nel senso della qualificazione come fideiussione con clausola solve et repete. Esemplificativamente così si è pronunciata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1316 del 2022, proprio a fronte dell'impugnazione di Trib. Bergamo, sent. n. 1420 del 2018:
“Ma la Suprema Corte ha parimenti chiarito che: “la caratteristica dell'autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/ 2020). Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria.” (Cass.
27619/2020).
Alla luce di tali consolidati principi, deve concludersi che la garanzia prestata in data 17 gennaio 1995 dagli appellanti va qualificata come fideiussione”.
Altre pronunce della Corte d'appello sono poi state del medesimo avviso.
Nel dialogo reciproco che deve sempre caratterizzare il dibattito giuridico tra uffici giudiziari, questo Giudicante ha valorizzato in altre sentenze ulteriori argomenti a favore della natura di contratto autonomo di garanzia, anche in espresso superamento
7 della posizione del giudice del gravame. Così, esemplificativamente, Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023 ha evidenziato quanto segue:
“Parte opposta ha provato il proprio credito azionato monitoriamente attraverso la pacifica e documentata cessione del credito (che estende i propri effetti anche alle garanzie personali di ogni genere, come riconosciuto anche da Cass., ord. n. 17997 del 2018), nonché tramite la produzione del negozio disciplinante il rapporto di garanzia, documentazione sufficiente per ritenere osservato l'onere probatorio gravante sulla creditrice (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 29215 del 12/12/2008, Rv. 606201 - 01), considerato come tale contratto debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia sulla base del tenore testuale ed in particolare laddove enuncia che il garante si obbliga “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”.
2.2. In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione
“senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella ““senza eccezioni””, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147 e Cass., ord. n. 8874 del
2021).
2.3. Quanto indicato non trova smentita in altre clausole o nell'uso dei vocaboli “fideiussore” o “fideiussione”: da un lato, tali espressioni, inerendo ad una qualificazione giuridica interpretabile dal Giudice solo unitamente alla dicitura predetta di pagamento “a prima richiesta”, in osservanza dell'art. 1363
c.c., non escludono l'interpretazione del rapporto negoziale come quello di una garanzia autonoma;
dall'altro e secondo la Suprema Corte, “il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti” (ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 13399 del 22/06/2005, Rv. 582056 – 01, e, proprio in tema di qualificazione del contratto autonomo di garanzia redatto con la menzione di
“fideiussione”, Trib. Firenze, sent. del 18-7-2016 e Cass., ord. n. 27619 del
2020).
2.4. Quanto suesposto, inoltre, esclude la persuasività di diverse conclusioni, come quella – ex multis – di Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1704 del 2021
(seguita da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 553 del 2022), la quale prospetta che “l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU.
8 della Suprema Corte (Cass.3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro, ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui <il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>. La distinzione, in base al predetto criterio, opera perciò non già in relazione alle parole impiegate, bensì con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
laddove dal confronto quest'ultima risulti
“vicariata” dall'obbligazione di garanzia, si sarà in presenza di fideiussione;
nel caso in cui, invece, l'obbligazione di garanzia svolga funzione compensativa del danno determinatosi in ragione dell'inadempimento dell'obbligato principale,
e si sostanzi in una prestazione <<… qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale>>, dovrà ravvisarsi il contratto autonomo di garanzia”. Invero, tale incedere non persuade in quanto
A. dichiarando l'esigenza di una “correlazione” tra i passaggi di Sez. U,
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, giunge ad una sostanziale interpretatio abrogans del citato punto 8.3, nel quale la Suprema Corte espressamente evidenzia come “l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha specularmente posto il problema della compatibilità con il modello tipico fideiussorio. La previsione di siffatte clausole di pagamento
9 manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore- beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: così Cass. n. 8295 del 1994, in motivazione). A tale riguardo, questa corte ha avuto modo di affermare che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve poter rientrare nei poteri riconosciuti all'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore, dovendosi pertanto riconoscere in dette clausole "una valida espressione di autonomia negoziale"”;
B. non valorizza compiutamente come tale pronuncia delle Sezioni Unite espressamente riconosca alla presenza delle citate clausole la capacità
“di per sé [di] orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”, scarto non di certo rilevabile nel caso di specie;
C. arriva non condivisibilmente ad assumere che la natura autonoma della garanzia possa essere affermata solo in presenza della diversità della qualità naturalistica (e non solo giuridica) della prestazione tra debitore principale e garante (facere nel negozio principale e corresponsione di denaro nella garanzia), quando, seppur sia vero che ciò ricorra nel campo elettivo del contratto autonomo di garanzia, vale a dire l'appalto di opera, quanto indicato non è stato assunto a costante dirimente ed esclusiva dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In quest'ultimo senso, infatti, depongono solo esemplificativamente
1) la stessa Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, secondo la quale “pare sufficiente considerare che, secondo una diffusa opinione, la funzione del Garantievertrag è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile”, così rigettando la tesi che quest'ultima prestazione sia l'unica
10 suscettibile di garanzia autonoma (come altresì confermato dalla sottoindicata Cass., ord. n. 8874 del 2021),
2) Cass. ord. n. 9569 del 2018, Cass., ord. n. 8874 del 2021, Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 2021, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
32402 del 2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23067 del 2022 che – tra le tante – hanno riconosciuto contratti autonomi di garanzia in fattispecie consimili alla presente e laddove, parimenti,
l'obbligazione garantita aveva natura pecuniaria, in particolare enunciandosi i. in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23067 del 2022 che quella “a prima richiesta [sia] pattuizione, questa s[ì], che significa autonomia della fideiussione rispetto al debito principale”,
ii. in Cass., ord. n. 8874 del 2021, che “è regola che l'inserimento nel contratto dell'obbligo del garante di pagare a prima richiesta comporta autonomia della obbligazione (Cass.
Sez. un. 3947/ 2010), posto, peraltro, che in tale clausola v'è anche l'altra: il pagamento a prima richiesta è pagamento senza eccezioni”, aggiungendosi che “la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione è nella funzione, non nell'oggetto della prestazione, ossia: anche se il garante è tenuto ad una somma di denaro (la medesima cui era obbligato il garantito) ciò non toglie che la funzione della sua obbligazione sia quella di indennizzo o di risarcimento, ossia sia rivolta a tenere indenne il creditore del danno subito, comprendendo anche somme non incluse nella obbligazione principale, ed infatti la garanzia è prestata per un ammontare che, nel momento in cui è fissato, in genere eccede quello garantito (…). Garante e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione”,
iii. in Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32402 del 2019, che “una garanzia a prima richiesta” riconosce “al creditore [quel] potere di autotutela” che costituisce la “funzione essenziale del contratto autonomo di garanzia”, iv. in Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 2021, una qualificazione, da parte del giudice di merito, della clausola
“a prima richiesta” nel senso del contratto autonomo di garanzia per assumerne una diversa valutazione in merito alla disciplina dell'art. 1957 c.c.,
v. in Cass. ord. n. 9569 del 2018, che “nelle cd. garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la sua rinunzia ad opporre le
11 eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva - diversamente da quanto prevede l'art. 1939 cod. civ. in relazione alla fideiussione -, a meno che non siano fondate sulla nullità del contratto medesimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa”;
3) la stessa giurisprudenza del distretto che, per esempio in Corte
d'appello di Brescia, sent. n. 1253 del 2017 ha qualificato come contratto autonomo di garanzia un negozio simile a quello in esame, obbligante “a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” e posto a garanzia di una obbligazione pecuniaria, così sia recuperando la dirimente rilevanza dell'indice testuale della clausola da ultimo citata, valorizzata anche dal punto 8.3 e da quanto suesposto di
Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, sia smentendo ogni significato conclusivo alla circostanza che la prestazione principale garantita non sia costituita da un facere (coerentemente con la già citata Cass., ord. n. 8874 del 2021).”
Nell'ambito proprio del rapporto con l'art. 1310 c.c., inoltre,
Trib. Bergamo, sent. n. 2747 del 2023 ha altresì aggiunto che
“A tal proposito, i principi (ex multis) di Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021, Rv. 660997 – 01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32402 del 2019,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25787 del 2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del
2018 escludono l'estensione di tale disposizione codicistica dalla debitrice principale al garante autonomo;
la giurisprudenza di legittimità specifica altresì che tale esito non è nemmeno inficiato dall'indicazione testuale del garante come "fidejussor[e] solidal[e]" (così Cass., ord. n. 27619 del 2020) o dalla sussistenza sempre di prestazioni di carattere pecuniario per tutti gli obbligati (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021), altresì a riprova di come neanche tali rilievi scalfiscano la qualificazione del negozio de quo come contratto autonomo di garanzia”.
Si deve constatare che tali argomenti non hanno persuaso il giudice del gravame. Proprio in sede di appello della suesposta
Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1587 del 2023 ha replicato quanto segue:
12 “Osserva la Corte che il discrimine tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta non deve essere tracciato attribuendosi prioritaria rilevanza alla locuzione adottata dalle parti.
Infatti, la previsione del pagamento a prima richiesta, ancorché eventualmente accompagnato alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 cc, non comporta sempre, quale automatica conseguenza, quella della configurazione del rapporto come di garanzia autonoma: l'affermazione che in tal senso appare espressa dalle SS.UU. della Suprema Corte (Cass. 3947/2010) va, infatti, correlata ad un altro, ben più pregnante, principio, espresso nella medesima sentenza, quello secondo cui “il contratto autonomo di garanzia (cd
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione, in base al predetto criterio, opera, con riguardo al confronto tra la prestazione dedotta in garanzia e quella da essa appunto garantita;
ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare”.
13 Come si vede da un mero raffronto, si tratta di una motivazione assai simile a quella della succitata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1704 del 2021, che era stata espressamente riportata da
Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023 per poi addurre argomenti diversi.
Anche da ultimo e significativamente, la Corte d'appello di
Brescia ha ribadito il proprio orientamento a favore della qualificazione come fideiussione. Proprio di recente, segnatamente con Corte d'appello di Brescia, sent. n. 245 del 2025, pronunciatasi su Trib. Mantova, sent. n. 1025 del 2023, ha ritenuto che le conclusioni del giudice del gravame costituiscano parte di una “propria consolidata giurisprudenza”, così chiaramente indicando l'intento di non rivedere la stessa o, quantomeno, di non mutare avviso in base a quanto già esposto.
Il quadro, allo stato attuale, è, dunque, il seguente: una giurisprudenza ondivaga della Suprema Corte sulla natura giuridica delle garanzie personali bancarie ed un solido orientamento della
Corte d'appello di Brescia laddove qualifica tali contratti come fideiussione con clausola solve et repete. A fronte di ciò e dell'impossibilità di intervenire con lo strumento dell'art. 363bis c.p.c., visto che l'acclaramento de qua incide su valutazioni anche in fatto che escludono una “questione esclusivamente di diritto” (così, esemplificativamente, Cass., ord. n. 19573 del 2024, secondo la quale “l'accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito”, essendo “censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. o per vizio di motivazione”), non resta che seguire tale indirizzo della Corte d'appello: rammentato che “il giudice è libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l'interpretazione proposta dalla
Corte di Cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della Corte costituzionale non influenti direttamente sulla
14 declaratoria di illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica disposizione. Tale libertà non esclude, peraltro, l'obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare e far venir meno l'attendibilità dell'indirizzo interpretativo rifiutato” (così
Cass. Sez. L., sent. del 03/12/1983, n. 7248, Rv. 431849 - 01), questo Giudicante non avrebbe motivazioni diverse da quelle indicate da Trib. Bergamo, sent. n. 30 del 2023 – tanto più che i più recenti pronunciamenti della Suprema Corte non indicano argomenti nuovi - e ribadire meramente le stesse non sarebbe conforme al predetto obbligo di motivazione indicato dal precedente della Cassazione da ultimo citato, visto che la Corte
d'appello ritiene che le repliche, ex multis, indicate nella succitata Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1587 del 2023 siano sufficienti e che le stesse siano oramai una “propria consolidata giurisprudenza”, come indicato da Corte d'appello di Brescia, sent. n. 245 del 2025.
3.3.3. Il riverbero di tali conclusioni nel caso di specie è
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stata la stessa interrotta i. dall'atto di costituzione in mora di cui al doc. 7 di parte opposta,
ii. dal giudizio instauratosi avverso la debitrice principale, segnatamente conclusosi meno di dieci anni prima della notifica del ricorso e del decreto monitorio de quibus (così doc. 15-18 di parte opposta), operando gli effetti di cui all'art. 1310, comma
1, c.c. nei confronti dell'opponente, a fronte della ritenuta natura giuridica di fideiussione con clausola solve et repete in capo alla garanzia bancaria del caso in esame.
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa, tanto più che non si può ravvisare un “mutamento della giurisprudenza” ex art. 92, comma 2, c.p.c. quando il dissidio all'interno della stessa sia presente già prima dell'instaurazione del giudizio, come nel caso di specie;
dette spese si liquidano in favore di parte opposta,
15 considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo del decreto ingiuntivo opposto, in € 9.142,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Fatto salvo quanto indicato in parte motiva circa le nullità delle clausole censurate dal provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, emesso dalla Banca d'Italia, rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di e, per Parte_1
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2520/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e, per essa, Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Controparte_2
9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 17/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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