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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/11/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n° 634/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, con l'avv. Rocco Carabba dal quale è rappresentato e difeso in virtù Parte_1 di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere assunto, sin dal 2005, presso la
, con qualifica di fornaio di II° livello le cui mansioni Controparte_2 comportano la continua movimentazione di sacchi pieni di farina, zucchero ed altri ingredienti pesanti circa 25 kg, senza l'ausilio di mezzi meccanici, con torsione della schiena, innalzamento delle braccia al di sopra del livello delle spalle ed assunzione di posture incongrue, ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, le seguenti patologie: “rachipatia lombare”, “epicondilite bilaterale” e “tendinite bilaterale
1 della cuffia dei rotatori”, per le quali ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale delle predette tipologie, ma che le relative domande sono state rigettate in via amministrativa.
Ha, dunque, adito l'autorità giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che:
“Il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità “tendinopatia di spalle, Parte_1 epicondilite destra, rachipatia lombare con ED L4-L5 ed L5-S1” le quali possono essere riguardate come malattie di origine professionale.
Il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica può essere valutato nella misura del 7% (sette per cento), a decorrere dal 06/09/2021, e del 12% (dodici per cento) a decorrere dal 26/06/2023”.
Nello specifico il CTU ha rilevato che: “Nel merito si rileva come le malattie denunciate risultano annoverate nella Nuova Tabella delle Malattie Professionali dell'Industria di cui al
D.M. 9 aprile 2008: alla voce n. 77) ERNIA DISCALE LOMBARE per un rischio lavorativo così descritto: “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
2 alla voce n. 78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO
SUPERIORE per un rischio lavorativo così descritto: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” (per le tendinopatie di spalla) e “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza” (per l'epicondilite).
Dall'anamnesi lavorativa del periziando si evince come egli lavora dal 2005 presso la ditta di OC S. AN con le mansioni di fornaio. La sua Controparte_2 postazione lavorativa è caratterizzata dalla continua movimentazione di sacchi pieni di farina, zucchero ed altri ingredienti, del peso di circa 25 kg (nel periodo 2005-2008 il peso degli stessi poteva arrivare anche 50 kg) che vengono prelevati dagli scaffali e posti su un muletto manuale ovvero su un carrello fino a raggiungere il numero di 20 sacchi ed il peso complessivo di 5 quintali. Il muletto- carrello viene quindi trainato o spinto manualmente per circa 20 metri e i sacchi vengono poi svuotati manualmente nella macchina impastatrice all'altezza di circa 160 cm da terra e pertanto mantenendo sospeso il sacco con le braccia elevate e abdotte ad un'altezza superiore al bordo dell'impastatrice. Gli ingredienti, man mano che si accumulano all'interno dell'impastatrice, raggiungono in altezza l'orlo superiore del macchinario e pertanto devono essere spinti manualmente sul lato opposto dell'impastatrice medesima. Tali operazioni vengono ripetute per decine di volte al giorno nel corso del turno lavorativo settimanale articolato in otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana.
Tali circostanze lavorative, confermate in fase istruttoria (verbale udienza del 17/04/2025), consento di acclarare una indubbia esposizione del lavoratore ad un sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale, legato alla movimentazione manuale di carici (MMC) ovvero dei sacchi di ingredienti dalla sede di stoccaggio a quella di lavorazione
(impastatrice), e ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, legato ai movimenti ripetuti delle spalle e degli arti superiori (destro in particolare) con mantenimento di posture incongrue (arti superiori abdotti ed elevati) durante l'attività di svuotamento dei sacchi di materie prime all'interno dell'impastatrice e di azione di spinta dell'impasto all'interno dell'impastatrice per favorirne una omogenea distribuzione.
Si tratta di lavorazioni che il periziando ha svolto per oltre 20 anni in maniera continuativa ed esclusiva e che di conseguenza consentono di acclarare l'emergenza di un rischio lavorativo specifico che, per caratteristiche qualitative e quantitative, è in grado di assumere
3 un rilievo causale nella eziopatogenesi delle infermità denunciate, quanto meno in via concausale.
Persuade in tal senso anche la omessa valutazione del rischio per MMC e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori relativo alla postazione lavorativa a cui è adibito il periziano, così come risulta dalla nota del 19/10/2021 avente ad oggetto la scheda di calcolo indice di rischio OCRA riferita alla mansione svolta e prodotta dall' (all. 2 della CP_1 comparsa di costituzione).
Anche le caratteristiche proprie delle malattie denunciate sono in grado di assumere il tipico connotato tencopatico in quanto a livello rachideo è possibile rilevare la presenza di una ernia discale a livello L4-L5 ed L5-S1 mentre per la tendiopatia di spalle e per l'epicondilite destra (arto dominante) i rilievi ecografici consento di concludere per una degenerazione da usura in assenza di noti fattori di rischio extralavorativi (tendinosi inserzionale associata a calcificazioni). In tal senso, pertanto, le infermità denunciate possono essere riguardate come malattie di origine professionale.
Per quanto riguarda il conseguente quadro invalidante si rileva come alla luce del quadro clinico-obiettivo registrato in sede di visita peritale, integrato con i rilievi diagnostico- strumentali emergenti dalla documentazione sanitaria versata in atti, e tenuto conto delle indicazioni valutative fornite dalle tabelle di legge di cui al D.M. 12 luglio 2000 alle voci n.
213-228-232, il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico ex D.Lgs. 38/2000) può essere ragionevolmente stimato nella misura del 7% (sette per cento), a decorrere dal 06/09/2021 (epoca della domanda amministrativa della rachipatia lombare e della epicondilite destra), e del 12% (dodici per cento) a decorrere dal 26/06/2023
(epoca della domanda amministrativa della tendinopatia di spalle)”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come “1. In relazione alla rachipatia lombare si precisa anzitutto come sul piano nosologico la protrusione discale a focalità erniaria a livello L4-L5 registrata in occasione dell'esame
RMN eseguito all'epoca della domanda amministrativa rappresenta uno stadio iniziale di ernia discale franca registrata in occasione di un successivo esame RMN visionato nel corso delle operazioni peritali (così come si evince dal referto in allegato); in relazione poi al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi si precisa come da un'attenta
4 analisi del ciclo lavorativo a cui è addetto il periziando si evince come nel corso di un turno lavorativo egli può arrivare a movimentare in media 30-40 sacchi di materiali del peso di circa 25 kg (in passato anche fino a 50 kg) dalla sede di stoccaggio a quella di lavorazione
(svuotamento all'interno dell'impastatrice), e ciò attesa anche la ciclicità del ciclo produttivo
(in media per turno di lavoro possono essere effettuati 2-3 cicli di impasto a turno, con una impastatrice di 1 tonnellata di capienza, e fino a 10-11 cicli di impasto a turno per le impastatrici da 200 kg di impasto).
2. In relazione all'addotta assenza di segni clinici/strumentali di malattia a carico del gomito destro si precisa come certamente all'epoca della domanda amministrativa il quadro clinico- obiettivo e strumentale poteva essere di grado lieve (iniziale) ma d'altro canto è stato possibile verificare come lo stesso sia andato incontro ad apprezzabile evoluzione clinica e radiologica documentata da un successivo esame ecografico, rinvenibile in atti, e conclusivo per la presenza di “... Marcate note tendinosiche del versante epicondilare con aspetti microcalcifici e di destrutturazione geografica delle entesi riunita degli estensori associata a reazione osteitica inserzionale omerale;
.... 3. In relazione poi al riconosciuto rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico degli arti superiori legato a movimenti ripetuti degli arti superiori e delle spalle con mantenimento di posture incongrue il CTP chiede di precisare la tipologia dei movimenti eseguiti e la ripetitività degli stessi. Nel merito di ribadisce quanto già ampiamente riportato sia nella relazione di CTU già trasmessa alle parti sia nei chiarimenti di cui al punto 1 del presente supplemento;
in particolare si ripete come la mansione lavorativa svolta dal periziando risulti caratterizzata da cicli ripetuti di attività che comportano la movimentazione manuale di carichi (sacchi di ingredienti) ed in particolare consiste in una prima fase di trasferimento dei carichi dalla sede di stoccaggio alla sede di lavorazione, con indubbia esposizione a rischio di MMC in assenza di ausili efficaci, e da una seconda fase di sollevamento e svuotamento del contenuto dei predetti sacchi all'interno dell'impastatrice con mantenimento prolungato di posture incongrue a carico delle spalle (braccia elevate ed abdotte per tutto il tempo necessario allo svuotamento del sacco che deve avvenire lentamente per favorire la corretta disposizione dell'ingrediente all'interno dell'impastatrice) e con movimenti ripetuti degli arti superiori per spostare manualmente la massa di impasto all'interno dell'impastatrice sia nella fase di riempimento che in quella successiva di svuotamento della stessa al termine del ciclo di impasto. Orbene considerando che come detto al punto 1 nell'ambito di un turno lavorativo il periziando può arrivare a movimentare fino a 30-40 sacchi nell'ambito di un numero di cicli di impasto variabile in base alla capienza dell'impastatrice (da 3-4 per quella da 1 tonnellata a 10-11
5 per quella da 200 kg) non si comprendono le osservazioni mosse dall'istituto assicuratore che in maniera oltremodo superficiale non ha ritenuto necessario effettuare le opportune verifiche a seguito della nota ricevuta dal datore di lavoro secondo cui la postazione lavorativa in oggetto non sia stata mai sottoposta ad una valutazione del rischio lavorativo specifico.
In tal senso, pertanto, si rendono i chiarimenti richiesti e si confermano le conclusioni valutative rassegnate nella relazione di CTU già trasmessa alle parti che si intendono rafforzare con le presenti note suppletive”.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalle”,
“epicondilite destra” e “rachipatia lombare con ED L4-L5 ed L5-S1” che hanno comportato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% a decorrere dal
06.09.2021 e del 12% a decorrere dal 26.06.2023.
L' deve, quindi, essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalle”, “epicondilite destra”
e “rachipatia lombare con ED L4-L5 ed L5-S1” di natura professionale che configurano un danno biologico pari al 7% a decorrere dal 06.09.2021 e pari al 12% a decorrere dal
26.06.2023;
6 -condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, con l'avv. Rocco Carabba dal quale è rappresentato e difeso in virtù Parte_1 di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere assunto, sin dal 2005, presso la
, con qualifica di fornaio di II° livello le cui mansioni Controparte_2 comportano la continua movimentazione di sacchi pieni di farina, zucchero ed altri ingredienti pesanti circa 25 kg, senza l'ausilio di mezzi meccanici, con torsione della schiena, innalzamento delle braccia al di sopra del livello delle spalle ed assunzione di posture incongrue, ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, le seguenti patologie: “rachipatia lombare”, “epicondilite bilaterale” e “tendinite bilaterale
1 della cuffia dei rotatori”, per le quali ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale delle predette tipologie, ma che le relative domande sono state rigettate in via amministrativa.
Ha, dunque, adito l'autorità giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che:
“Il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità “tendinopatia di spalle, Parte_1 epicondilite destra, rachipatia lombare con ED L4-L5 ed L5-S1” le quali possono essere riguardate come malattie di origine professionale.
Il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica può essere valutato nella misura del 7% (sette per cento), a decorrere dal 06/09/2021, e del 12% (dodici per cento) a decorrere dal 26/06/2023”.
Nello specifico il CTU ha rilevato che: “Nel merito si rileva come le malattie denunciate risultano annoverate nella Nuova Tabella delle Malattie Professionali dell'Industria di cui al
D.M. 9 aprile 2008: alla voce n. 77) ERNIA DISCALE LOMBARE per un rischio lavorativo così descritto: “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
2 alla voce n. 78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO
SUPERIORE per un rischio lavorativo così descritto: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue” (per le tendinopatie di spalla) e “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza” (per l'epicondilite).
Dall'anamnesi lavorativa del periziando si evince come egli lavora dal 2005 presso la ditta di OC S. AN con le mansioni di fornaio. La sua Controparte_2 postazione lavorativa è caratterizzata dalla continua movimentazione di sacchi pieni di farina, zucchero ed altri ingredienti, del peso di circa 25 kg (nel periodo 2005-2008 il peso degli stessi poteva arrivare anche 50 kg) che vengono prelevati dagli scaffali e posti su un muletto manuale ovvero su un carrello fino a raggiungere il numero di 20 sacchi ed il peso complessivo di 5 quintali. Il muletto- carrello viene quindi trainato o spinto manualmente per circa 20 metri e i sacchi vengono poi svuotati manualmente nella macchina impastatrice all'altezza di circa 160 cm da terra e pertanto mantenendo sospeso il sacco con le braccia elevate e abdotte ad un'altezza superiore al bordo dell'impastatrice. Gli ingredienti, man mano che si accumulano all'interno dell'impastatrice, raggiungono in altezza l'orlo superiore del macchinario e pertanto devono essere spinti manualmente sul lato opposto dell'impastatrice medesima. Tali operazioni vengono ripetute per decine di volte al giorno nel corso del turno lavorativo settimanale articolato in otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana.
Tali circostanze lavorative, confermate in fase istruttoria (verbale udienza del 17/04/2025), consento di acclarare una indubbia esposizione del lavoratore ad un sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale, legato alla movimentazione manuale di carici (MMC) ovvero dei sacchi di ingredienti dalla sede di stoccaggio a quella di lavorazione
(impastatrice), e ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, legato ai movimenti ripetuti delle spalle e degli arti superiori (destro in particolare) con mantenimento di posture incongrue (arti superiori abdotti ed elevati) durante l'attività di svuotamento dei sacchi di materie prime all'interno dell'impastatrice e di azione di spinta dell'impasto all'interno dell'impastatrice per favorirne una omogenea distribuzione.
Si tratta di lavorazioni che il periziando ha svolto per oltre 20 anni in maniera continuativa ed esclusiva e che di conseguenza consentono di acclarare l'emergenza di un rischio lavorativo specifico che, per caratteristiche qualitative e quantitative, è in grado di assumere
3 un rilievo causale nella eziopatogenesi delle infermità denunciate, quanto meno in via concausale.
Persuade in tal senso anche la omessa valutazione del rischio per MMC e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori relativo alla postazione lavorativa a cui è adibito il periziano, così come risulta dalla nota del 19/10/2021 avente ad oggetto la scheda di calcolo indice di rischio OCRA riferita alla mansione svolta e prodotta dall' (all. 2 della CP_1 comparsa di costituzione).
Anche le caratteristiche proprie delle malattie denunciate sono in grado di assumere il tipico connotato tencopatico in quanto a livello rachideo è possibile rilevare la presenza di una ernia discale a livello L4-L5 ed L5-S1 mentre per la tendiopatia di spalle e per l'epicondilite destra (arto dominante) i rilievi ecografici consento di concludere per una degenerazione da usura in assenza di noti fattori di rischio extralavorativi (tendinosi inserzionale associata a calcificazioni). In tal senso, pertanto, le infermità denunciate possono essere riguardate come malattie di origine professionale.
Per quanto riguarda il conseguente quadro invalidante si rileva come alla luce del quadro clinico-obiettivo registrato in sede di visita peritale, integrato con i rilievi diagnostico- strumentali emergenti dalla documentazione sanitaria versata in atti, e tenuto conto delle indicazioni valutative fornite dalle tabelle di legge di cui al D.M. 12 luglio 2000 alle voci n.
213-228-232, il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico ex D.Lgs. 38/2000) può essere ragionevolmente stimato nella misura del 7% (sette per cento), a decorrere dal 06/09/2021 (epoca della domanda amministrativa della rachipatia lombare e della epicondilite destra), e del 12% (dodici per cento) a decorrere dal 26/06/2023
(epoca della domanda amministrativa della tendinopatia di spalle)”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come “1. In relazione alla rachipatia lombare si precisa anzitutto come sul piano nosologico la protrusione discale a focalità erniaria a livello L4-L5 registrata in occasione dell'esame
RMN eseguito all'epoca della domanda amministrativa rappresenta uno stadio iniziale di ernia discale franca registrata in occasione di un successivo esame RMN visionato nel corso delle operazioni peritali (così come si evince dal referto in allegato); in relazione poi al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi si precisa come da un'attenta
4 analisi del ciclo lavorativo a cui è addetto il periziando si evince come nel corso di un turno lavorativo egli può arrivare a movimentare in media 30-40 sacchi di materiali del peso di circa 25 kg (in passato anche fino a 50 kg) dalla sede di stoccaggio a quella di lavorazione
(svuotamento all'interno dell'impastatrice), e ciò attesa anche la ciclicità del ciclo produttivo
(in media per turno di lavoro possono essere effettuati 2-3 cicli di impasto a turno, con una impastatrice di 1 tonnellata di capienza, e fino a 10-11 cicli di impasto a turno per le impastatrici da 200 kg di impasto).
2. In relazione all'addotta assenza di segni clinici/strumentali di malattia a carico del gomito destro si precisa come certamente all'epoca della domanda amministrativa il quadro clinico- obiettivo e strumentale poteva essere di grado lieve (iniziale) ma d'altro canto è stato possibile verificare come lo stesso sia andato incontro ad apprezzabile evoluzione clinica e radiologica documentata da un successivo esame ecografico, rinvenibile in atti, e conclusivo per la presenza di “... Marcate note tendinosiche del versante epicondilare con aspetti microcalcifici e di destrutturazione geografica delle entesi riunita degli estensori associata a reazione osteitica inserzionale omerale;
.... 3. In relazione poi al riconosciuto rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico degli arti superiori legato a movimenti ripetuti degli arti superiori e delle spalle con mantenimento di posture incongrue il CTP chiede di precisare la tipologia dei movimenti eseguiti e la ripetitività degli stessi. Nel merito di ribadisce quanto già ampiamente riportato sia nella relazione di CTU già trasmessa alle parti sia nei chiarimenti di cui al punto 1 del presente supplemento;
in particolare si ripete come la mansione lavorativa svolta dal periziando risulti caratterizzata da cicli ripetuti di attività che comportano la movimentazione manuale di carichi (sacchi di ingredienti) ed in particolare consiste in una prima fase di trasferimento dei carichi dalla sede di stoccaggio alla sede di lavorazione, con indubbia esposizione a rischio di MMC in assenza di ausili efficaci, e da una seconda fase di sollevamento e svuotamento del contenuto dei predetti sacchi all'interno dell'impastatrice con mantenimento prolungato di posture incongrue a carico delle spalle (braccia elevate ed abdotte per tutto il tempo necessario allo svuotamento del sacco che deve avvenire lentamente per favorire la corretta disposizione dell'ingrediente all'interno dell'impastatrice) e con movimenti ripetuti degli arti superiori per spostare manualmente la massa di impasto all'interno dell'impastatrice sia nella fase di riempimento che in quella successiva di svuotamento della stessa al termine del ciclo di impasto. Orbene considerando che come detto al punto 1 nell'ambito di un turno lavorativo il periziando può arrivare a movimentare fino a 30-40 sacchi nell'ambito di un numero di cicli di impasto variabile in base alla capienza dell'impastatrice (da 3-4 per quella da 1 tonnellata a 10-11
5 per quella da 200 kg) non si comprendono le osservazioni mosse dall'istituto assicuratore che in maniera oltremodo superficiale non ha ritenuto necessario effettuare le opportune verifiche a seguito della nota ricevuta dal datore di lavoro secondo cui la postazione lavorativa in oggetto non sia stata mai sottoposta ad una valutazione del rischio lavorativo specifico.
In tal senso, pertanto, si rendono i chiarimenti richiesti e si confermano le conclusioni valutative rassegnate nella relazione di CTU già trasmessa alle parti che si intendono rafforzare con le presenti note suppletive”.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalle”,
“epicondilite destra” e “rachipatia lombare con ED L4-L5 ed L5-S1” che hanno comportato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% a decorrere dal
06.09.2021 e del 12% a decorrere dal 26.06.2023.
L' deve, quindi, essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore antistatario. CP_1
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalle”, “epicondilite destra”
e “rachipatia lombare con ED L4-L5 ed L5-S1” di natura professionale che configurano un danno biologico pari al 7% a decorrere dal 06.09.2021 e pari al 12% a decorrere dal
26.06.2023;
6 -condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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