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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.A.C.3781.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3781 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021;
TRA
c.f. ) con l'Avv. VASSALLO ARTURO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. con l'Avv. CORNETTA UGO Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. 5/2017 – prot. PSA 202100029273
del 19.04.2021 emessa dalla Provincia di . CP_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 È necessario premettere che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio
2012, n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022 n. 37137);
Premesso in fatto che, a seguito di accertamenti svolti la Provincia di Salerno – Settore
Polizia Provinciale – Nucleo Operativo Polizia Ambientale, emetteva nei confronti della soc. e del suo leg. rappresentanti p.t. ed Parte_1 Persona_1 Per_2
ordinanza-ingiunzione n. 5/2017 del 19.4.2021, per il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 2.000,00.
La sanzione per cui è causa conseguiva alla violazione dell'art. 221, comma 1, 2 e 3, in relazione all'art. 224 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), rubricato
“Obblighi dei produttori e degli utilizzatori”.
pagina 2 di 7 Come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 291700054397 del
13/03/2017, la società non avrebbe osservato quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 224 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, punita ai sensi dell'art. 261, comma 1
della stessa legge, perché “in qualità di Amministratori di società utilizzatrice di
imballaggi, tra i quali quelli in plastica, nell'anno 2015 non risulta aver aderito al
ed aver collaborato, con il coordinamento Controparte_2
dello stesso, alla gestione dei rifiuti originati dall'utilizzo dei suddetti imballaggi. Dagli
atti acquisiti è emerso, altresì, che la domanda di adesione al stata trasmessa CP_2
dall'impresa al olo in data 29 novembre 2016”. Parte_1 CP_2
Avverso siffatta sanzione, gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione ex art. 22 e ss. l. n. 689/81, deducendo la inammissibilità e illegittimità
della sanzione, in quanto si eccepisce la non ricezione del verbale di accertamento,
nonché l'aver provveduto successivamente a procedere l'iscrizione al , e che CP_2
attesa la qualità di soggetto meramente utilizzatore, non dovrebbe essere soggetto all'obbligo come indicato.
Successivamente, la si è ritualmente costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo l'infondatezza della opposizione, atteso che, da un lato, l'accertamento è
avvenuto di ufficio a seguito dell'acquisizione di tutta la necessaria, completata alla data di ricezione della nota del Conai del 3.2.2017; dall'altro, nel merito, la società era tenuta all'iscrizione a norma di legge e pertanto l'ordinanza è legittima.
pagina 3 di 7 Preliminarmente, appare infondata la eccepita tardività del provvedimento, atteso che per sua natura l'accertamento, questo è avvenuto di ufficio e, quindi, il termine non può
che decorrere dalla piena acquisizione della documentazione attestante l'illecito, unico momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'illecito. Nel caso in esame, il dies a quo deve individuarsi nel giorno di ricezione della nota del del CP_2
3.2.2017 e, pertanto, il provvedimento appare tempestivo.
Nel merito, anzitutto giova sempre precisare che tutto quanto promana da pubblici ufficiali è assistito da una presunzione relativa di legittimità, nella specie non scalfita da pertinenti risultanze di segno contrario e, inoltre, l'opponente non ha contestato, come invece avrebbe dovuto, le risultanze pubbliche con una doverosa querela di falso.
Si rileva, ancora, che i motivi di opposizione non attengono al merito della contravvenzione, in quanto non viene contestata la realtà dei fatti, per come descritta dai verbalizzanti, soprattutto in relazione alla contestazione principale, ossia quella riguardante la mancata iscrizione al CP_2 CP_2
La norma contestata dalla , ovvero dell'art. 221, comma 1, 2 e 3, in relazione CP_1
all'art. 224 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), infatti, recita testualmente “
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed
efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui
all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
pagina 4 di 7 secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5,
adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti
al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per
garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle
pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e
gli utilizzatori partecipano al salvo il caso in cui venga Controparte_2
adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della
ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio Controparte_2
conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: ((a) organizzare
autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale)); b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di
restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri
l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e
6”.
L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto offrire adeguata prova di aver, invece,
ottemperato alla richiesta iscrizione, ovvero a motivare le ragioni della mancata pagina 5 di 7 iscrizione, la cui necessità è confermata da un lato dal dato normativo al primo comma,
ma soprattutto dall'avvenuta iscrizione successiva.
Che, inoltre, l'aver aderito alla sanatoria non fa che confermare la doverosità
dell'iscrizione, riconosciuta de facto dalla stessa società.
Le altre eccezioni possono essere superate attesa la regolarità formale e sostanziale della ordinanza, nonché il rispetto del procedimento, letti gli atti di causa.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, la opposizione va rigettata.
Al rigetto consegue anche il pagamento del compenso professionale per l'attività legale svolta dalla , espungendo la fase istruttoria in quanto non concretamente CP_1
svolta, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
CONFERMA, per l'effetto, la ordinanza - ingiunzione opposta;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall'Ente
convenuto che si liquidano complessivamente in euro 852,00, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 6 maggio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
pagina 6 di 7
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3781 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021;
TRA
c.f. ) con l'Avv. VASSALLO ARTURO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
(C.F. con l'Avv. CORNETTA UGO Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. 5/2017 – prot. PSA 202100029273
del 19.04.2021 emessa dalla Provincia di . CP_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 È necessario premettere che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio
2012, n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022 n. 37137);
Premesso in fatto che, a seguito di accertamenti svolti la Provincia di Salerno – Settore
Polizia Provinciale – Nucleo Operativo Polizia Ambientale, emetteva nei confronti della soc. e del suo leg. rappresentanti p.t. ed Parte_1 Persona_1 Per_2
ordinanza-ingiunzione n. 5/2017 del 19.4.2021, per il pagamento della
[...]
complessiva somma di € 2.000,00.
La sanzione per cui è causa conseguiva alla violazione dell'art. 221, comma 1, 2 e 3, in relazione all'art. 224 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), rubricato
“Obblighi dei produttori e degli utilizzatori”.
pagina 2 di 7 Come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 291700054397 del
13/03/2017, la società non avrebbe osservato quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 in relazione all'art. 224 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, punita ai sensi dell'art. 261, comma 1
della stessa legge, perché “in qualità di Amministratori di società utilizzatrice di
imballaggi, tra i quali quelli in plastica, nell'anno 2015 non risulta aver aderito al
ed aver collaborato, con il coordinamento Controparte_2
dello stesso, alla gestione dei rifiuti originati dall'utilizzo dei suddetti imballaggi. Dagli
atti acquisiti è emerso, altresì, che la domanda di adesione al stata trasmessa CP_2
dall'impresa al olo in data 29 novembre 2016”. Parte_1 CP_2
Avverso siffatta sanzione, gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione ex art. 22 e ss. l. n. 689/81, deducendo la inammissibilità e illegittimità
della sanzione, in quanto si eccepisce la non ricezione del verbale di accertamento,
nonché l'aver provveduto successivamente a procedere l'iscrizione al , e che CP_2
attesa la qualità di soggetto meramente utilizzatore, non dovrebbe essere soggetto all'obbligo come indicato.
Successivamente, la si è ritualmente costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo l'infondatezza della opposizione, atteso che, da un lato, l'accertamento è
avvenuto di ufficio a seguito dell'acquisizione di tutta la necessaria, completata alla data di ricezione della nota del Conai del 3.2.2017; dall'altro, nel merito, la società era tenuta all'iscrizione a norma di legge e pertanto l'ordinanza è legittima.
pagina 3 di 7 Preliminarmente, appare infondata la eccepita tardività del provvedimento, atteso che per sua natura l'accertamento, questo è avvenuto di ufficio e, quindi, il termine non può
che decorrere dalla piena acquisizione della documentazione attestante l'illecito, unico momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'illecito. Nel caso in esame, il dies a quo deve individuarsi nel giorno di ricezione della nota del del CP_2
3.2.2017 e, pertanto, il provvedimento appare tempestivo.
Nel merito, anzitutto giova sempre precisare che tutto quanto promana da pubblici ufficiali è assistito da una presunzione relativa di legittimità, nella specie non scalfita da pertinenti risultanze di segno contrario e, inoltre, l'opponente non ha contestato, come invece avrebbe dovuto, le risultanze pubbliche con una doverosa querela di falso.
Si rileva, ancora, che i motivi di opposizione non attengono al merito della contravvenzione, in quanto non viene contestata la realtà dei fatti, per come descritta dai verbalizzanti, soprattutto in relazione alla contestazione principale, ossia quella riguardante la mancata iscrizione al CP_2 CP_2
La norma contestata dalla , ovvero dell'art. 221, comma 1, 2 e 3, in relazione CP_1
all'art. 224 del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), infatti, recita testualmente “
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed
efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui
all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
pagina 4 di 7 secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5,
adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti
al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per
garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle
pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e
gli utilizzatori partecipano al salvo il caso in cui venga Controparte_2
adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della
ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio Controparte_2
conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: ((a) organizzare
autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale)); b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di
restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri
l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e
6”.
L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto offrire adeguata prova di aver, invece,
ottemperato alla richiesta iscrizione, ovvero a motivare le ragioni della mancata pagina 5 di 7 iscrizione, la cui necessità è confermata da un lato dal dato normativo al primo comma,
ma soprattutto dall'avvenuta iscrizione successiva.
Che, inoltre, l'aver aderito alla sanatoria non fa che confermare la doverosità
dell'iscrizione, riconosciuta de facto dalla stessa società.
Le altre eccezioni possono essere superate attesa la regolarità formale e sostanziale della ordinanza, nonché il rispetto del procedimento, letti gli atti di causa.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, la opposizione va rigettata.
Al rigetto consegue anche il pagamento del compenso professionale per l'attività legale svolta dalla , espungendo la fase istruttoria in quanto non concretamente CP_1
svolta, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla Parte_1
CONFERMA, per l'effetto, la ordinanza - ingiunzione opposta;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall'Ente
convenuto che si liquidano complessivamente in euro 852,00, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 6 maggio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
pagina 6 di 7
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
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