Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1391/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1391/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna alla Via Parte_1 C.F._1
Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Locri alla Via Firenze n. 113 presso lo studio dell'Avv. Domenico Spanò, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020249002996946000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180003359248000 e n. 33020220001138189000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.09.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020249002996946000, notificata il 23.09.2024, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020180003359248000 e n. 33020220001138189000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) l'inesistenza e/o nullità della notifica degli avvisi di CP_1
b) nel merito, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito, nonché per prescrizione dei crediti azionati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999: b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
3. Con memoria depositata il 5.02.2025 si costituiva in giudizio l' eccependo la propria carenza CP_3 di legittimazione passiva in quanto l era l'ente competente alla notifica degli avvisi di addebito CP_1 sottesi all'intimazione di pagamento opposta, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 18.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
30.09.2024 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 23.09.2024 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020180003359248000 (relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale - anno 2012, oltre somme aggiuntive) è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata - risultante dalla visura camerale - in data 12.01.2019 Email_1
(ovvero, in epoca antecedente alla cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese avvenuta il 9.11.2020);
b) l'avviso di addebito n. 33020220001138189000 (relativo a contributi IVS fissi/entro il minimale - anno 2020, oltre somme aggiuntive) è stato spedito mediante raccomandata n. 68499351244-8 dell'11.08.2022, consegnata a mani del destinatario il 16.08.2022; si precisa che l'avviso di ricevimento allegato è agevolmente riconducibile all'avviso di addebito poiché reca il numero identificativo dell'atto cui si riferisce.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
6. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha eccepito che il credito contributivo si sarebbe prescritto per il mancato compimento di atti interruttivi in data antecedente alla presunta data di notifica dell'avviso di addebito;
così facendo, ha sollevato una contestazione di merito sulla pretesa contributiva che avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999, termine decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito (risalente al 12.01.2019 ed al 16.08.2022).
Il succitato art. art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999 dispone testualmente che: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
All'uopo deve richiamarsi la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza n.
23397 del 17/11/2016 che statuisce: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che gli avvisi di addebito sono stati notificati in data 12.01.2019 e 16.08.2022 e che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il
30.09.2024, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D.
Lgs. n. 46/1999.
L'impugnazione oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 ha comportato l'irretrattabilità del credito contributivo sotteso agli atti impugnati;
di conseguenza, è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene all'eventuale prescrizione maturata in epoca antecedente alla notifica degli avvisi di addebito.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Sebbene non vi sia prova che l' abbia compiuto, medio tempore, atti idonei ad interrompere il CP_3 decorso del termine prescrizionale, deve evidenziarsi che, per quanto concerne i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 33020180003359248000, il termine quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso impugnato (12.01.2019), era destinato a scadere il 12.01.2024; tuttavia, il suddetto termine è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi della disciplina emergenziale sopra richiamata, sicché alla data di notificazione dell'intimazione opposta (23.09.2024) alcuna prescrizione poteva dirsi validamente maturata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020220001138189000, posto che tra la data di notifica del suddetto atto (16.08.2022)
e quella dell'intimazione di pagamento opposta risulta decorso un termine inferiore al quinquennio.
9. Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda.
10. Occorre, infine, precisare che nelle note di trattazione scritta depositate l'8.06.2025 il ricorrente ha contestato la validità della notifica degli avvisi di addebito, sostenendo, quanto all'AVA n.
33020180003359248000, che il medesimo sarebbe stato notificato tramite un account non registrato presso l'IPA, e, quanto all'AVA n. 33020220001138189000, che la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento non corrisponderebbe alla propria sottoscrizione;
ha chiesto, quindi, un termine per proporre in via incidentale querela di falso.
Entrambe le doglianze non meritano accoglimento, non apparendo idonee ad inficiare la regolarità del procedimento notificatorio. Sotto il primo profilo, infatti, il Tribunale ritiene di fare applicazione del principio enunciato dalla
Suprema Corte con sentenza n. 18684 del 3.07.2023, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto notificato, né ha dedotto e dimostrato di aver subito un concreto pregiudizio a causa della lamentata incerta provenienza dell'atto.
Sotto il secondo profilo, giova evidenziare che nelle conclusioni della memoria di costituzione l' CP_1 ha chiesto, seppure in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento dei contributi che risulteranno dovuti in corso di causa, sicché, quand'anche venisse accertata l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 33020220001138189000, potrebbe, comunque, essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento dei crediti portati dal citato avviso di addebito, risultando infondata l'eccezione di prescrizione e non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione in ordine all'an ed al quantum della pretesa azionata.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere in misura della metà a favore di ciascuna parte resistente.
Lamezia Terme, 30.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino