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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
Proc. n. 427/2020 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 427/2020 R.G., vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Reggio Calabria alla via Parte_1 P.IVA_1
Pergole, frazione Gallico n.9, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Alessandro Serraino (C.F. , presso il cui studio in Reggio C.F._2
Calabria alla via Modena San Sperato, traversa del Gelsomino n.37 (VIII,15), è elettivamente domiciliata (FAX: 0965 615418; PEC: Email_1
Appellante principale
CONTRO
(cod. fisc.: ), residente a [...]di CP_1 CodiceFiscale_3
Calabria alla Via Circonvallazione Nord, Parco Caserta, n.13, i.2, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Polimeni ( ), giusta procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Bruno Buozzi n.4 ha eletto domicilio. Il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 09651711459 o presso il proprio indirizzo p.e.c. Email_2
Appellato e appellante incidentale NONCHE'
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore.
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile,
n. 476/2020, pubblicata il 22/04/2020,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva il Dott. Parte_1
e la innanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_3
Reggio Calabria chiedendo:
1) la condanna del Dott. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di 96800 € ex art. 191 comma 4 del d. lgs. 267/2000 e, più in
[...] generale, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.
2) in via subordinata, la condanna della ad Controparte_3 indennizzare la di una somma pari a 96800 €, ovvero, in via Pt_1 Parte_1 subordinata, al rimborso delle spese sostenute pari a 57863 €, ovvero alla minor somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito.
3) la condanna dei convenuti alle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/01/2017 si costituiva il Dott. CP_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria. In particolare, il convenuto:
[...]
1) in via preliminare, eccepiva la prescrizione del vantato diritto di credito;
2) nel merito, chiedeva di rigettare le domande di parte attrice per inesistenza di una qualsiasi obbligazione in capo al Dott. nei confronti della CP_1 Parte_1
[...]
3) chiedeva, infine, la condanna di controparte alle spese e agli onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/01/2017 si costituiva la
[...]
, la quale: Controparte_3
1) in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione di arricchimento senza causa
2) nel merito, chiedeva di rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
pag. 2/10 3) chiedeva quindi la condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio.
Con la sentenza n. 476 del 2020, pubblicata il 22/04/2020, il Tribunale di Reggio
Calabria, Prima Sezione Civile, così decideva:
1) rigettava entrambe le domande della Parte_1
2) condannava la al pagamento, in favore di entrambe le parti Parte_1 convenute, delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in 2.000 € oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Polimeni, difensore di
[...] proponeva appello avverso la sentenza chiedendo: Controparte_4
1) la condanna del dott. al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
della somma di 96.800 €, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
[...] soddisfo, ovvero alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, per essersi direttamente obbligato nei confronti della stessa ai sensi dell'art. 191 comma 4 del d.lgs.
274/2000, nonché in via generale ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appello veniva notificato all'appellato dott. presso il difensore Avv. CP_1
Polimeni, in data 12/08/2020, mentre non veniva inizialmente notificato alla
[...]
. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/11/2020 il dott. si CP_1 costituiva in giudizio chiedendo:
1) di respingere tutte le domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, di conseguenza, di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la responsabilità del dott. in merito agli CP_1 spettacoli organizzati dalla società Parte_1
e proponendo appello incidentale:
2) Per la parziale riforma della sentenza in merito alla quantificazione delle spese liquidate dal giudice di prime cure in favore dell'avvocato Polimeni.
Con ordinanza del 27/05/2021, questa Corte d'appello disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della entro il Controparte_3
30/06/2021.
pag. 3/10 L'appellante procedeva all'integrazione del contraddittorio notificando l'appello il
29/06/2021. La non si costituiva nel presente Controparte_3 grado di giudizio rimanendo contumace.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, benché ammissibile, è infondato e deve essere rigettato.
§
Con un articolato motivo di appello, la ha lamentato che il primo giudice, Parte_1 dopo aver formulato una premessa corretta in punto di diritto, con riferimento alla responsabilità personale del funzionario pubblico che consenta la stipulazione di un contratto con la pubblica amministrazione in violazione delle regole di contabilità pubblica, non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, addivenendo a conclusioni opposte a quelle che avrebbero dovuto essere adottate.
In particolare, ha sostenuto che il convenuto ( , non solo fosse consapevole CP_1 dell'organizzazione degli spettacoli, ma che avesse dato anche il suo “via libera”.
Risulterebbe, quindi, integrato il contributo minimo necessario a far sorgere la responsabilità dell'amministratore e/o funzionario ex art. 191 comma 4 del d.lgs.
267/2000.
Sotto concorrente profilo, l'appellante ha contestato l'inattendibilità del teste , Tes_1 ritenuta dal giudice di prime cure, e sostenuto, invece, l'inesistenza di un interesse del teste ad addossare la responsabilità dei fatti di causa al convenuto (Raffa).
Ha poi rilevato che le dichiarazioni testimoniali del dott. non sarebbero state Tes_1 contestate o messe in dubbio dai convenuti.
L'appellato ha contestato le doglianze dell'appellante e sostenuto l'oggettiva CP_1 insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, rilevando altresì, sotto il profilo soggettivo, che l'attività organizzativa e di consulenza degli spettacoli rientrava nelle competenze del consigliere . Tes_1
La fattispecie di cui all'articolo 191 comma 4 del d.lgs. 267 del 2000 delinea un'ipotesi di debito fuori bilancio, ovvero di debito assunto in violazione delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa (sono necessarie, in particolare, la sussistenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di pag. 4/10 previsione e l'attestazione della copertura finanziaria). In tal caso, la norma prevede che il rapporto obbligatorio intercorra tra il terzo interessato, ovvero colui che ha fornito il bene o il servizio, e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito tale fornitura.
Passando all'esame delle questioni dedotte, giova premettere che, con riferimento ai caratteri della condotta che l'amministratore, il funzionario o il dipendente debba tenere per far sorgere il rapporto obbligatorio, la Cassazione ha chiarito che l'uso del verbo consentire descrive il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo, infatti, è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva.
A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato a operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi o lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole, invece, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore (Cass. 21340/2014).
Fermo restando questo principio di diritto, condiviso dal giudice di prime cure e sostenuto anche da parte appellante, dalle risultanze istruttorie emerge limpidamente che il consigliere ebbe un ruolo assolutamente rilevante nel consentire lo Tes_1 svolgimento delle prestazioni da parte della selezionandone l'offerta e Parte_1 attivandosi per la realizzazione degli spettacoli. Invero, dalla testimonianza stesso
, oltre che dall'interrogatorio formale del si ricava che fu il consigliere Tes_1 CP_1
a “rappresentare l'esigenza di organizzare un evento di una certa importanza Tes_1 per la “Notte bianca” di Gioia Tauro” e fu sempre quest'ultimo, dopo aver vagliato una serie di offerte, a mettersi in contatto con la avendo questa formulato Parte_1 un'offerta da lui ritenuta migliore sia per la qualità degli artisti sia per il budget richiesto.
Per contro, all'esito dell'istruttoria svolta non può dirsi provato il diretto coinvolgimento del nelle decisioni relative all'organizzazione delle manifestazioni, anteriormente CP_1 allo svolgimento delle stesse. Dal quadro probatorio, infatti, si ricava, da un lato, la pag. 5/10 generica delega conferita a inizio legislatura al consigliere per rappresentare Tes_1
l'ente nell'eventuale svolgimento di manifestazioni artistiche e, dall'altro, la mera comunicazione da parte dello della sua intenzione di organizzare una Tes_1 manifestazione per la Notte bianca di Gioia Tauro.
Le dichiarazioni del e del consigliere , invece, sono contrastanti in merito CP_1 Tes_1 all'accordo che sarebbe intervenuto con il rappresentante della prima dello Parte_1 svolgimento della manifestazione.
Nel suo interrogatorio formale il dichiarava: CP_1
“Ricordo che a inizio legislatura delegai il consigliere provinciale a Persona_1 rappresentare l'ente nell'organizzazione di eventuali manifestazioni con artisti presso i comuni del territorio provinciale, preciso che la legislatura iniziò nell'anno 2011.
Non ricordo di aver specificamente autorizzato lo ad organizzare l'esibizione Tes_1 degli artisti sia per la notte bianca di Gioia Tauro del 20.08.2011 che per la serata svoltasi a Siderno il 24.08.2011.
Voglio chiarire che all'inizio di ogni legislatura erano state attribuite… ripartite per ciascun settore delle somme indicate specificamente in bilancio per lo svolgimento di manifestazioni: chiarisco meglio che nel bilancio relativamente al settore che qui interessa venivano indicate sia somme destinate specificamente ad eventi già individuati preventivamente sia somme destinate genericamente all'organizzazione di manifestazioni culturali;
con la conseguenza che con riferimento alle prime si procedeva solo esclusivamente alle attività burocratiche connesse alla liquidazione dell'importo predeterminato, per le seconde invece occorreva la preventiva delibera della Giunta che autorizzava il piano di riparto, ossia della somma destinata a dette manifestazioni si individuava specificamente la destinazione ai vari eventi.
Con riferimento alla manifestazione della notte bianca di Gioia Tauro ricordo che il consigliere mi parlava della sua intenzione di organizzare una serie di eventi Tes_1 tra cui la serata a Gioia Tauro. solo successivamente alla manifestazione direttamente dallo stesso che a CP_5 Tes_1
Gioia Tauro si erano esibiti e;
e ancora dopo seppi Per_2 Per_3 Per_4 della manifestazione di Siderno organizzata qualche giorno dopo.
Confermo che circa 6-7 mesi dopo ci fu un incontro tra me, e la Tes_1 Parte_1 che rivendicava i compensi per gli eventi tenuti;
ricordo che riferii alla società che non era stato previsto l'impegno di spesa e che pertanto si sarebbe dovuta trovare una pag. 6/10 soluzione percorribile per ottenere tali somme, aggiungendo che diventava a quel punto un problema degli sgravi amministrativi.
Escludo che sia stato io a concordare con il rappresentante della l'importo Parte_1 dovuto, nonché le spese da anticipare.
Posso precisare che non assicurai alla società che sarebbe stata adottata la determina di liquidazione;
posso solo aggiungere che si era parlato della possibile soluzione di questa vertenza inserendo tali somme tra i debiti fuori bilancio se ce ne fossero i presupposti di legge e previa valutazione degli organi amministrativi competenti;
aggiungo che se non ricordo male la procedura per inserire tale voce di spesa tra i debiti fuori bilancio era stata avviata”.
Il teste , invece, dichiarava: Tes_1
“Conosco i fatti di causa perché all'epoca, 2011, ero consigliere provinciale e capo della seconda commissione che tra le altre cose si occupava di fornire pareri per
l'accessibilità a finanziamenti per realizzare manifestazioni culturali e spettacoli.
Ricordo che da colloqui con il presidente rappresentai l'esigenza di organizzare un CP_1 evento di una certa importanza per la “Notte bianca” di Gioia Tauro a cui lui aderì aggiungendo che avrebbe voluto organizzare altra manifestazione a Siderno sempre per la stessa estate 2011; se non ricordo male;
se non ricordo male mi riferì oralmente CP_1 che il budget si aggirava attorno ai 100.000 €; data l'importanza della cifra cominciai a contattare le società che si occupavano di organizzare spettacoli ed ebbi modo di interloquire con la e precisamente con il signor . Parte_1 Persona_5
Faccio presente che dopo aver colloquiato con una serie di società ho ritenuto che
l'offerta migliore fosse quella di sia per la qualità degli artisti che per il Parte_1 budget che l'ente avrebbe dovuto sostenere.
Ricordo che poi che per prendere gli accordi riguardanti l'impegno di spesa ci siamo incontrati nella stanza del Presidente un mese e mezzo-un mese prima l'evento CP_1
(quello di Gioia Tauro si è celebrato intorno al 20.07.11); eravamo presenti io, e CP_1
e ricordo che si decise che si poteva procedere all'organizzazione degli Persona_5 eventi avendo il dato il via libera e stabilendo un importo per entrambi gli eventi CP_1 che si aggirava intorno ai 100.000€; non sono in grado, perché non me lo ricordo, di dire se ci sia stato previsto un anticipo per le spese”.
Dal raffronto delle dichiarazioni sopra riportate emerge un palese contrasto sia in merito all'epoca dell'incontro col presidente sia in merito all'effettivo tenore dello stesso. CP_1 pag. 7/10 L'insanabile incertezza su tali circostanze è dirimente ai fini della decisione, essendo di immediata evidenza che un eventuale incontro successivo allo svolgimento degli spettacoli non varrebbe ad integrare la responsabilità del per averli consentiti. A ciò CP_1 si aggiunga che, anche a prescindere dalla datazione di detto incontro, gli elementi probatori in atti non consentirebbero comunque di ricostruire con certezza le condizioni pattuite senza l'adozione della forma scritta.
D'altro canto, le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado circa l'inattendibilità del teste , risultano pienamente condivisibili, mancando le stesse, per un verso, Tes_1 di sufficienti connotati di precisione e completezza e, soprattutto, per altro verso, non potendo certamente ritenersi il teste indifferente all'esito della lite, visto il ruolo da egli pacificamente svolto nell'organizzazione degli eventi.
Al riguardo risulta altresì priva di pregio, oltre che infondata, l'asserzione di parte appellante secondo cui i convenuti non avrebbero contestato l'attendibilità delle dichiarazioni dello , potendosi invece osservare che la difesa del nella Tes_1 CP_1 conclusionale del giudizio di primo grado ha espressamente ribadito che la prospettazione attorea non è stata suffragata né da prove documentali né dalle prove orali, evidenziando altresì che dalle relative risultanze non è stato possibile ricostruire il rapporto obbligatorio né fornita la benché minima di un accordo verbale.
§
L'appellato ha proposto appello incidentale limitatamente alla liquidazione delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, ritenuta illegittima per violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014. Esse concerti ha replicato che le doglianze dell'appellante incidentale si basano su affermazioni generiche, costituite da meri richiami alla normativa in materia, sfornite della imprescindibile contestualizzazione al caso concreto e che neppure il criterio del valore della domanda giudiziale basta di per sé a determinare l'ammontare delle spese di lite, essendo solo un indice.
Il motivo di appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della pag. 8/10 categoria dei professionisti (Cassazione civile, Sez. II, 22/08/2023, n.24993). Inoltre,
l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione;
unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 14146 del 27/05/2025, Rv. 674735 - 01)
La sentenza di primo grado ha liquidato le spese di quel giudizio, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 2.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge. Detto importo è inferiore ai minimi tariffari, che – tenuto conto del valore della causa, dichiarato nell'atto introduttivo in € 96.800,00 - prevedono un compenso tabellare così determinato: fase di studio della controversia, valore minimo, € 1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, € 2.835,00; fase decisionale, valore minimo, € 2.127,00; per un compenso tabellare (valori minimi), pari a complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, nella cui misura devono essere quindi liquidate le competenze del giudizio di primo grado a carico di Esse concerti e in favore di con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi CP_1 anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
§
Visto l'art. 91 c.p.c. e considerato l'esito dell'appello, anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di parte appellante e soccombente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (scaglione di riferimento da € 52.001 a €
260.000) e nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere e la riproposizione delle questioni di diritto e delle difese già proposte in primo grado, come segue: fase di studio della controversia, valore minimo, €
1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo, € 2.552,00; e quindi in complessivi € 7.160,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per l'appello pag. 9/10 incidentale e pari ad € 237,00, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante incidentale, Avv. Natale Polimeni, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nulla sulle spese con riferimento alla , essendo Controparte_3 questa rimasta contumace in appello e non essendo state formulate domande nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale come in epigrafe proposti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, n. 476/2020, pubblicata il
22/04/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale CP_1 riforma della sentenza di primo grado, condanna la alla rifusione, in Parte_1 favore di delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge,
3) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di appello, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per l'appello incidentale e pari ad € 237,00;
4) dispone la distrazione di tutte le spese come sopra liquidate in favore del procuratore di Avv. Natale Polimeni, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 CP_1
c.p.c.
5) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
6) Nulla sulle spese con riferimento alla . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, attesta di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere relatore -estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
Proc. n. 427/2020 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 427/2020 R.G., vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Reggio Calabria alla via Parte_1 P.IVA_1
Pergole, frazione Gallico n.9, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Alessandro Serraino (C.F. , presso il cui studio in Reggio C.F._2
Calabria alla via Modena San Sperato, traversa del Gelsomino n.37 (VIII,15), è elettivamente domiciliata (FAX: 0965 615418; PEC: Email_1
Appellante principale
CONTRO
(cod. fisc.: ), residente a [...]di CP_1 CodiceFiscale_3
Calabria alla Via Circonvallazione Nord, Parco Caserta, n.13, i.2, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Polimeni ( ), giusta procura a margine della C.F._4 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Bruno Buozzi n.4 ha eletto domicilio. Il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 09651711459 o presso il proprio indirizzo p.e.c. Email_2
Appellato e appellante incidentale NONCHE'
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore.
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile,
n. 476/2020, pubblicata il 22/04/2020,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva il Dott. Parte_1
e la innanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_3
Reggio Calabria chiedendo:
1) la condanna del Dott. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di 96800 € ex art. 191 comma 4 del d. lgs. 267/2000 e, più in
[...] generale, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.
2) in via subordinata, la condanna della ad Controparte_3 indennizzare la di una somma pari a 96800 €, ovvero, in via Pt_1 Parte_1 subordinata, al rimborso delle spese sostenute pari a 57863 €, ovvero alla minor somma che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito.
3) la condanna dei convenuti alle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/01/2017 si costituiva il Dott. CP_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria. In particolare, il convenuto:
[...]
1) in via preliminare, eccepiva la prescrizione del vantato diritto di credito;
2) nel merito, chiedeva di rigettare le domande di parte attrice per inesistenza di una qualsiasi obbligazione in capo al Dott. nei confronti della CP_1 Parte_1
[...]
3) chiedeva, infine, la condanna di controparte alle spese e agli onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/01/2017 si costituiva la
[...]
, la quale: Controparte_3
1) in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione di arricchimento senza causa
2) nel merito, chiedeva di rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
pag. 2/10 3) chiedeva quindi la condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio.
Con la sentenza n. 476 del 2020, pubblicata il 22/04/2020, il Tribunale di Reggio
Calabria, Prima Sezione Civile, così decideva:
1) rigettava entrambe le domande della Parte_1
2) condannava la al pagamento, in favore di entrambe le parti Parte_1 convenute, delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in 2.000 € oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso forfettario, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Polimeni, difensore di
[...] proponeva appello avverso la sentenza chiedendo: Controparte_4
1) la condanna del dott. al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
della somma di 96.800 €, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
[...] soddisfo, ovvero alla minor somma che sarà accertata in corso di causa, per essersi direttamente obbligato nei confronti della stessa ai sensi dell'art. 191 comma 4 del d.lgs.
274/2000, nonché in via generale ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appello veniva notificato all'appellato dott. presso il difensore Avv. CP_1
Polimeni, in data 12/08/2020, mentre non veniva inizialmente notificato alla
[...]
. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/11/2020 il dott. si CP_1 costituiva in giudizio chiedendo:
1) di respingere tutte le domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, di conseguenza, di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude la responsabilità del dott. in merito agli CP_1 spettacoli organizzati dalla società Parte_1
e proponendo appello incidentale:
2) Per la parziale riforma della sentenza in merito alla quantificazione delle spese liquidate dal giudice di prime cure in favore dell'avvocato Polimeni.
Con ordinanza del 27/05/2021, questa Corte d'appello disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della entro il Controparte_3
30/06/2021.
pag. 3/10 L'appellante procedeva all'integrazione del contraddittorio notificando l'appello il
29/06/2021. La non si costituiva nel presente Controparte_3 grado di giudizio rimanendo contumace.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, benché ammissibile, è infondato e deve essere rigettato.
§
Con un articolato motivo di appello, la ha lamentato che il primo giudice, Parte_1 dopo aver formulato una premessa corretta in punto di diritto, con riferimento alla responsabilità personale del funzionario pubblico che consenta la stipulazione di un contratto con la pubblica amministrazione in violazione delle regole di contabilità pubblica, non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, addivenendo a conclusioni opposte a quelle che avrebbero dovuto essere adottate.
In particolare, ha sostenuto che il convenuto ( , non solo fosse consapevole CP_1 dell'organizzazione degli spettacoli, ma che avesse dato anche il suo “via libera”.
Risulterebbe, quindi, integrato il contributo minimo necessario a far sorgere la responsabilità dell'amministratore e/o funzionario ex art. 191 comma 4 del d.lgs.
267/2000.
Sotto concorrente profilo, l'appellante ha contestato l'inattendibilità del teste , Tes_1 ritenuta dal giudice di prime cure, e sostenuto, invece, l'inesistenza di un interesse del teste ad addossare la responsabilità dei fatti di causa al convenuto (Raffa).
Ha poi rilevato che le dichiarazioni testimoniali del dott. non sarebbero state Tes_1 contestate o messe in dubbio dai convenuti.
L'appellato ha contestato le doglianze dell'appellante e sostenuto l'oggettiva CP_1 insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, rilevando altresì, sotto il profilo soggettivo, che l'attività organizzativa e di consulenza degli spettacoli rientrava nelle competenze del consigliere . Tes_1
La fattispecie di cui all'articolo 191 comma 4 del d.lgs. 267 del 2000 delinea un'ipotesi di debito fuori bilancio, ovvero di debito assunto in violazione delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa (sono necessarie, in particolare, la sussistenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di pag. 4/10 previsione e l'attestazione della copertura finanziaria). In tal caso, la norma prevede che il rapporto obbligatorio intercorra tra il terzo interessato, ovvero colui che ha fornito il bene o il servizio, e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito tale fornitura.
Passando all'esame delle questioni dedotte, giova premettere che, con riferimento ai caratteri della condotta che l'amministratore, il funzionario o il dipendente debba tenere per far sorgere il rapporto obbligatorio, la Cassazione ha chiarito che l'uso del verbo consentire descrive il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo, infatti, è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva.
A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato a operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi o lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole, invece, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore (Cass. 21340/2014).
Fermo restando questo principio di diritto, condiviso dal giudice di prime cure e sostenuto anche da parte appellante, dalle risultanze istruttorie emerge limpidamente che il consigliere ebbe un ruolo assolutamente rilevante nel consentire lo Tes_1 svolgimento delle prestazioni da parte della selezionandone l'offerta e Parte_1 attivandosi per la realizzazione degli spettacoli. Invero, dalla testimonianza stesso
, oltre che dall'interrogatorio formale del si ricava che fu il consigliere Tes_1 CP_1
a “rappresentare l'esigenza di organizzare un evento di una certa importanza Tes_1 per la “Notte bianca” di Gioia Tauro” e fu sempre quest'ultimo, dopo aver vagliato una serie di offerte, a mettersi in contatto con la avendo questa formulato Parte_1 un'offerta da lui ritenuta migliore sia per la qualità degli artisti sia per il budget richiesto.
Per contro, all'esito dell'istruttoria svolta non può dirsi provato il diretto coinvolgimento del nelle decisioni relative all'organizzazione delle manifestazioni, anteriormente CP_1 allo svolgimento delle stesse. Dal quadro probatorio, infatti, si ricava, da un lato, la pag. 5/10 generica delega conferita a inizio legislatura al consigliere per rappresentare Tes_1
l'ente nell'eventuale svolgimento di manifestazioni artistiche e, dall'altro, la mera comunicazione da parte dello della sua intenzione di organizzare una Tes_1 manifestazione per la Notte bianca di Gioia Tauro.
Le dichiarazioni del e del consigliere , invece, sono contrastanti in merito CP_1 Tes_1 all'accordo che sarebbe intervenuto con il rappresentante della prima dello Parte_1 svolgimento della manifestazione.
Nel suo interrogatorio formale il dichiarava: CP_1
“Ricordo che a inizio legislatura delegai il consigliere provinciale a Persona_1 rappresentare l'ente nell'organizzazione di eventuali manifestazioni con artisti presso i comuni del territorio provinciale, preciso che la legislatura iniziò nell'anno 2011.
Non ricordo di aver specificamente autorizzato lo ad organizzare l'esibizione Tes_1 degli artisti sia per la notte bianca di Gioia Tauro del 20.08.2011 che per la serata svoltasi a Siderno il 24.08.2011.
Voglio chiarire che all'inizio di ogni legislatura erano state attribuite… ripartite per ciascun settore delle somme indicate specificamente in bilancio per lo svolgimento di manifestazioni: chiarisco meglio che nel bilancio relativamente al settore che qui interessa venivano indicate sia somme destinate specificamente ad eventi già individuati preventivamente sia somme destinate genericamente all'organizzazione di manifestazioni culturali;
con la conseguenza che con riferimento alle prime si procedeva solo esclusivamente alle attività burocratiche connesse alla liquidazione dell'importo predeterminato, per le seconde invece occorreva la preventiva delibera della Giunta che autorizzava il piano di riparto, ossia della somma destinata a dette manifestazioni si individuava specificamente la destinazione ai vari eventi.
Con riferimento alla manifestazione della notte bianca di Gioia Tauro ricordo che il consigliere mi parlava della sua intenzione di organizzare una serie di eventi Tes_1 tra cui la serata a Gioia Tauro. solo successivamente alla manifestazione direttamente dallo stesso che a CP_5 Tes_1
Gioia Tauro si erano esibiti e;
e ancora dopo seppi Per_2 Per_3 Per_4 della manifestazione di Siderno organizzata qualche giorno dopo.
Confermo che circa 6-7 mesi dopo ci fu un incontro tra me, e la Tes_1 Parte_1 che rivendicava i compensi per gli eventi tenuti;
ricordo che riferii alla società che non era stato previsto l'impegno di spesa e che pertanto si sarebbe dovuta trovare una pag. 6/10 soluzione percorribile per ottenere tali somme, aggiungendo che diventava a quel punto un problema degli sgravi amministrativi.
Escludo che sia stato io a concordare con il rappresentante della l'importo Parte_1 dovuto, nonché le spese da anticipare.
Posso precisare che non assicurai alla società che sarebbe stata adottata la determina di liquidazione;
posso solo aggiungere che si era parlato della possibile soluzione di questa vertenza inserendo tali somme tra i debiti fuori bilancio se ce ne fossero i presupposti di legge e previa valutazione degli organi amministrativi competenti;
aggiungo che se non ricordo male la procedura per inserire tale voce di spesa tra i debiti fuori bilancio era stata avviata”.
Il teste , invece, dichiarava: Tes_1
“Conosco i fatti di causa perché all'epoca, 2011, ero consigliere provinciale e capo della seconda commissione che tra le altre cose si occupava di fornire pareri per
l'accessibilità a finanziamenti per realizzare manifestazioni culturali e spettacoli.
Ricordo che da colloqui con il presidente rappresentai l'esigenza di organizzare un CP_1 evento di una certa importanza per la “Notte bianca” di Gioia Tauro a cui lui aderì aggiungendo che avrebbe voluto organizzare altra manifestazione a Siderno sempre per la stessa estate 2011; se non ricordo male;
se non ricordo male mi riferì oralmente CP_1 che il budget si aggirava attorno ai 100.000 €; data l'importanza della cifra cominciai a contattare le società che si occupavano di organizzare spettacoli ed ebbi modo di interloquire con la e precisamente con il signor . Parte_1 Persona_5
Faccio presente che dopo aver colloquiato con una serie di società ho ritenuto che
l'offerta migliore fosse quella di sia per la qualità degli artisti che per il Parte_1 budget che l'ente avrebbe dovuto sostenere.
Ricordo che poi che per prendere gli accordi riguardanti l'impegno di spesa ci siamo incontrati nella stanza del Presidente un mese e mezzo-un mese prima l'evento CP_1
(quello di Gioia Tauro si è celebrato intorno al 20.07.11); eravamo presenti io, e CP_1
e ricordo che si decise che si poteva procedere all'organizzazione degli Persona_5 eventi avendo il dato il via libera e stabilendo un importo per entrambi gli eventi CP_1 che si aggirava intorno ai 100.000€; non sono in grado, perché non me lo ricordo, di dire se ci sia stato previsto un anticipo per le spese”.
Dal raffronto delle dichiarazioni sopra riportate emerge un palese contrasto sia in merito all'epoca dell'incontro col presidente sia in merito all'effettivo tenore dello stesso. CP_1 pag. 7/10 L'insanabile incertezza su tali circostanze è dirimente ai fini della decisione, essendo di immediata evidenza che un eventuale incontro successivo allo svolgimento degli spettacoli non varrebbe ad integrare la responsabilità del per averli consentiti. A ciò CP_1 si aggiunga che, anche a prescindere dalla datazione di detto incontro, gli elementi probatori in atti non consentirebbero comunque di ricostruire con certezza le condizioni pattuite senza l'adozione della forma scritta.
D'altro canto, le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado circa l'inattendibilità del teste , risultano pienamente condivisibili, mancando le stesse, per un verso, Tes_1 di sufficienti connotati di precisione e completezza e, soprattutto, per altro verso, non potendo certamente ritenersi il teste indifferente all'esito della lite, visto il ruolo da egli pacificamente svolto nell'organizzazione degli eventi.
Al riguardo risulta altresì priva di pregio, oltre che infondata, l'asserzione di parte appellante secondo cui i convenuti non avrebbero contestato l'attendibilità delle dichiarazioni dello , potendosi invece osservare che la difesa del nella Tes_1 CP_1 conclusionale del giudizio di primo grado ha espressamente ribadito che la prospettazione attorea non è stata suffragata né da prove documentali né dalle prove orali, evidenziando altresì che dalle relative risultanze non è stato possibile ricostruire il rapporto obbligatorio né fornita la benché minima di un accordo verbale.
§
L'appellato ha proposto appello incidentale limitatamente alla liquidazione delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, ritenuta illegittima per violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014. Esse concerti ha replicato che le doglianze dell'appellante incidentale si basano su affermazioni generiche, costituite da meri richiami alla normativa in materia, sfornite della imprescindibile contestualizzazione al caso concreto e che neppure il criterio del valore della domanda giudiziale basta di per sé a determinare l'ammontare delle spese di lite, essendo solo un indice.
Il motivo di appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della pag. 8/10 categoria dei professionisti (Cassazione civile, Sez. II, 22/08/2023, n.24993). Inoltre,
l'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione;
unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 14146 del 27/05/2025, Rv. 674735 - 01)
La sentenza di primo grado ha liquidato le spese di quel giudizio, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 2.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge. Detto importo è inferiore ai minimi tariffari, che – tenuto conto del valore della causa, dichiarato nell'atto introduttivo in € 96.800,00 - prevedono un compenso tabellare così determinato: fase di studio della controversia, valore minimo, € 1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, € 2.835,00; fase decisionale, valore minimo, € 2.127,00; per un compenso tabellare (valori minimi), pari a complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, nella cui misura devono essere quindi liquidate le competenze del giudizio di primo grado a carico di Esse concerti e in favore di con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi CP_1 anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
§
Visto l'art. 91 c.p.c. e considerato l'esito dell'appello, anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di parte appellante e soccombente.
Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (scaglione di riferimento da € 52.001 a €
260.000) e nella misura, corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere e la riproposizione delle questioni di diritto e delle difese già proposte in primo grado, come segue: fase di studio della controversia, valore minimo, €
1.489,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, € 2.163,00; fase decisionale, valore minimo, € 2.552,00; e quindi in complessivi € 7.160,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per l'appello pag. 9/10 incidentale e pari ad € 237,00, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante incidentale, Avv. Natale Polimeni, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nulla sulle spese con riferimento alla , essendo Controparte_3 questa rimasta contumace in appello e non essendo state formulate domande nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale come in epigrafe proposti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, n. 476/2020, pubblicata il
22/04/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale CP_1 riforma della sentenza di primo grado, condanna la alla rifusione, in Parte_1 favore di delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge,
3) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di appello, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per l'appello incidentale e pari ad € 237,00;
4) dispone la distrazione di tutte le spese come sopra liquidate in favore del procuratore di Avv. Natale Polimeni, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 CP_1
c.p.c.
5) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
6) Nulla sulle spese con riferimento alla . Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, attesta di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere relatore -estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
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