Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 754 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Antonella Nocita Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Malattia professionale.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 17.6.21 esponeva: a) di essere dipendente “del Corpo forestale Parte_2 dello Stato (AL RD)” con mansioni di “idraulico forestale”; b) che a causa delle mansioni svolte aveva contratto una ipoacusia percettiva bilaterale e una sindrome del tunnel carpale;
c) che aveva presentato domanda per il riconoscimento della natura professionale di tali patologie, ma che l' aveva riconosciuto solo l'indennità per inabilità temporanea;
d) che la sua attività lavorativa CP_2 era di addetto al frantoio svolgendo tuttavia anche altre mansioni come il carico scarico merci e l'uso del muletto. In ogni caso, il ricorrente (e gli operatori del settore) svolgono le mansioni in ambienti assai rumorosi oltre a dover sollevare materiali pesanti, aggiungendo che le attività si esplicitavano mediante l'uso di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motozappe oltre ad altri strumenti. L'uso quotidiano prolungato ha portato all'insorgenza delle patologie descritte.
3) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone ha respinto il ricorso CP_2 con le seguenti motivazioni:
“La causa, non ammesse le prove orali articolate dal ricorrente, è così decisa. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Come è noto, la malattia professionale consiste in patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale, soccorre il regime presuntivo per le malattie rientranti nelle tabelle di cui al D.M.
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto. Invero, secondo la giurisprudenza: “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella” (Cass. 13024/2017). Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multifattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo in capitale, quali la patologia contratta, l'attività lavorativa svolta ed il nesso di derivazione causale. Secondo la giurisprudenza: “Nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia
(cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434 del 1994; 5352 del 2002; 11128 del 2004;15080/2009; 3227 del 2011; 17438 del 2012 e Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018 (Rv. 648724 - 01)
Nel caso di specie, con riferimento all'ipoacusia, prevista al n. 75 tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 1124/1965) del D.M. 9.4.2008, il ricorrente, allegando genericamente di aver svolto le mansioni di idraulico forestale presso AL RD, descrivendo solo alcune delle eterogenee attività lavorative svolte (“addetto al frantoio svolgendo tuttavia anche altre mansioni come il carico scarico merci e l'uso del muletto”) non ha dimostrato lo svolgimento delle specifiche attività ivi previste, quali lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico, ovvero le altre attività ivi elencate. Invero, è generico il riferimento all'ambiente rumoroso contenuto in ricorso, non altrimenti specificato, come neppure è specificata la frequenza di utilizzo di strumenti rumorosi quali motosega e tagliaerba di cui al capitolo di prova n. 3, peraltro alla luce delle ulteriori attività svolte, di natura eterogenea.
Ciò detto, alla luce dei principi sopra esposti in materia di patologie multifattoriali, si ritiene insufficiente la prova del nesso di causalità fra l'attività lavorativa e la patologia denunciata di ipoacusia, in mancanza di descrizione della giornata di lavoro tipica e dell'ambiente di lavoro, nonché di allegazione delle effettive attività svolte, delle modalità del loro svolgimento e della frequenza ed entità dell'esposizione al rischio, ovvero di ulteriori elementi di fatto da cui desumere in via presuntiva la sussistenza della professionalità delle patologie di cui si discute con elevato grado di probabilità. A tal proposito, in mancanza dell'allegazione di elementi di fatto, sarebbe stata irrilevante la consulenza tecnica volta ad accertare la derivazione causale della patologia dall'attività lavorativa in quanto meramente ipotetica, ovvero volta a dimostrare fatti bisognosi di allegazione e prova da parte del ricorrente, quali l'esposizione a rischio, oltre i termini di cui all'art. 414 c.p.c. Al contrario,
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/2017). Neppure, con riferimento alle prove orali, poteva il potere ex officio supplire agli oneri di parte, trattandosi di potere esercitabile, oltre che nei limiti dei fatti allegati, qualora risultino insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine (fra le altre cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016 (Rv. 641377 – 01). Di contro, nel caso di specie, mancavano le prove costituite relative al rapporto di lavoro del ricorrente e mancando altresì ulteriori elementi di indagine, a tal fine ritenute non significative le circostanze oggetto di prova orale articolate ex art. 164 c.p.c. sul punto perché prive di riferimenti alle attività concretamente svolte e non specifiche con riferimento all'esposizione al rischio di rumore. Quanto al tunnel carpale invece, pur a fronte della specifica contestazione dell' relativa alla CP_2 sussistenza di un grado di menomazione pari al 3 % in ragione dell'inquadramento “nel codice tabellare n. 163: “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità” fino a 7% in quanto “accertata solo a dx come da EMG arti superiori bilaterale esibito dall'ass. del 10/10/2019 e obiettività clinica “, nulla ha dedotto il ricorrente che, anzi, domanda il riconoscimento di un grado di menomazione dal 3 al 6 % nelle conclusioni. Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, manca la prova del superamento del minimo indennizzabile, non essendo contestato che la patologia sussiste solo a destra, né il suo inquadramento tabellare.
In definitiva, la mancata allegazione e prova di specifici elementi di fatto con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio quanto all'ipoacusia, determina l'insufficienza della prova del nesso di causalità tra attività lavorativa e l'evento, mentre per quanto riguarda il tunnel carpale non risulta la prova del raggiungimento del minimo indennizzabile del 6 %”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale Parte_2 per non aver ammesso le richieste prove orali alla luce della genericità delle allegazioni quanto alla modalità e frequenza dell'uso di strumenti rumorosi, avendo tra l'altro il ricorrente dedotto in giudizio mansioni di varia natura, quali quelle di addetto al frantoio e al carico e scarico merci e uso del muletto. Tali ultime mansioni contenute nel ricorso introduttivo erano il frutto di un mero errore di battitura e/o di un mero refuso materiale commesso dal precedente legale di fiducia e in ogni caso nel ricorso era stato comunque allegato, oltre che l'orario di lavoro, l'utilizzo di strumenti rumorosi quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motozappe. La documentazione sanitaria in atti, inoltre, dimostrava la esistenza di una ipoacusia bilaterale e di una sindrome del tunnel carpale a destra, per cui il tribunale avrebbe dovuto svolgere consulenza medico-legale. 5) L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
6) si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
7) In data 13.6.24 il Collegio ha ammesso l'escussione dei due testimoni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio per riferire sui capitoli di prova in esso dedotti.
8) All'udienza del 12.9.24 è stata respinta la istanza dell'appellante di citare quale testimone, in sostituzione del teste indicato dal ricorrente nei suoi atti difensivi, tale IM
, non emergendo dagli atti che l'indicazione delle generalità del teste fosse il Testimone_2 frutto di un mero errore materiale come dedotto dal ricorrente. A tale udienza si è dunque proceduto alla audizione del teste e la causa è stata rinviata per discussione all'udienza Testimone_3 del 12.12.24.
9) Le parti hanno quindi depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere respinto.
11) Preliminarmente occorre chiarire che dagli atti di causa risulta evidente che il ricorrente non è mai stato dipendente del Corpo Forestale dello Stato, come ancora in appello si ribadisce, ma dell' Parte_3
12) Deve poi aggiungersi che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, secondo cui avrebbe riconosciuto solo l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, dagli atti di causa CP_2 risulta che riconobbe, quanto alla sindrome del tunnel carpale destro, una inabilità pari al 3% e CP_2 che avverso tale valutazione il ricorrente non muove, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, alcuna doglianza.
13) Non solo, perché dagli atti di causa emerge altra circostanza su cui il ricorrente ha del tutto taciuto.
Emerge cioè che a seguito del riconoscimento di una inabilità permanente del 3% per la sindrome del tunnel carpale destro, procedette alla maggiorazione di una rendita di cui il ricorrente già godeva CP_2 dal 2018 per il pregresso riconoscimento di malattie professionali denunciate nel 2012 e, appunto, nel
2018. Come emerge dal provvedimento di costituzione di rendita del 23.1.20, prodotto da sin CP_2 dal primo grado di giudizio, al ricorrente venne riconosciuta una rendita nella misura del 19% a far data dal 25.10.19, data della domanda amministrativa riferita alla sindrome del tunnel carpale destro.
14) Non si comprende, dunque, la domanda contenuta in ricorso volta al riconoscimento di una percentuale di inabilità dal 3 al 6% in totale assenza di doglianze relative alla rendita aumentata il 23.1.20 e, in radice, di allegazioni circa quanto avvenuto nella fase amministrativa.
15) A ciò si aggiunga, sempre quanto alla sindrome del tunnel carpale destro, che il ricorrente non ha allegato, né chiesto di provare, lo svolgimento di mansioni relative a tale patologia, dal momento che nello stesso atto di appello si precisa che il riferimento a mansioni di addetto al frantoio, al carico e scarico merci e uso del muletto erano frutto di un mero errore di battitura e/o di un mero refuso materiale commesso dal precedente legale di fiducia. In ogni caso, il ricorrente non ha chiesto alcuna prova riferita a tali mansioni perché di esse non vi è cenno nei capitoli di prova. 16) Quanto alla ipoacusia percettiva bilaterale, pur all'esito della prova orale svolta in questo grado di giudizio, non è emersa prova dello svolgimento di mansioni implicanti l'esposizione a rumore.
17) Sotto tale profilo la sentenza impugnata è comunque corretta laddove è stato evidenziata la genericità delle allegazioni attoree relative a non meglio chiariti ambienti assai rumorosi senza ulteriori chiarimenti circa la effettiva durata e frequenza della esposizione a rumori.
18) Ad ogni modo, indicazioni più precise sul punto non sono giunte nemmeno dal teste Tes_3 il quale, pur avendo riferito dell'utilizzo di strumenti rumorosi quali decespugliatori,
[...] motoseghe e taglia erba, ha finito per ammettere che tale uso non era per nulla continuativo, dal momento che “l'utilizzo dei suddetti macchinari avveniva a periodi alterni, nel senso che poteva accadere che per due o tre mesi venissero utilizzati continuativamente, mentre per altri mesi successivi ci si dedicava ad altre mansioni del tipo: costruzioni di gabbioni e manutenzione varia”.
19) Ma la prova dello svolgimento delle mansioni implicanti esposizione a rumore risulta insufficiente e contraddittoria anche sulla base di altro elemento risultante dagli atti di causa e su cui il ricorrente non ha preso alcuna posizione.
20) Premesso che lo stesso teste di parte ricorrente ha confermato che il dipendente di AL RD,
, svolgeva mansioni di capo squadra e di capo cantiere del ricorrente e del Tes_4 Parte_4 testimone, sin dal primo grado ha prodotto una dichiarazione resa da CP_2 Testimone_5 con cui questi attestava che l'odierno appellante svolgeva le sue mansioni con l'ausilio di strumenti quali ascia, badile, zappa, roncola, rastrello, dunque non utilizzando strumenti rumorosi.
21) Inoltre, sempre dagli atti prodotti da sin dal primo grado, emerge che il ricorrente, quanto CP_2 meno dal 2017, venne giudicato idoneo alle mansioni con prescrizioni di evitare movimentazione manuale dei carichi pesanti, sforzi fisici gravosi in genere e con divieto di essere adibito alle squadre antincendio. E il ricorrente non ha nemmeno dedotto che tali prescrizioni non siano state rispettate in concreto.
22) Per tali ragioni deve concludersi che il ricorrente non ha fornito prova della nocività dell'ambiente di lavoro con riguardo alle mansioni genericamente dedotte in giudizio, per cui risulta del tutto superflua lo svolgimento di consulenza medico-legale su cui l'appellante insiste.
23) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone n° 503/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale