Ordinanza cautelare 30 marzo 2022
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2025, n. 6207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6207 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al viale Anicio Gallo n. 194 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio.
per l'annullamento, previa sospensione della efficacia,
a) della graduatoria dei candidati ammessi alle prove successive e, in specie, alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, a centoventotto (128) posti di ispettore logistico gestionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021 - pubblicata in data 14/01/2022 sul sito www.vigilifuoco.it, secondo quanto comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 4, pubblicata Venerdì 14 gennaio 2022, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti;
b) di ogni altro atto presupposto, - e in specie del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, n. 155 del 20/07/2021, avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per esami, a 128 posti di ispettore logistico gestionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art.7, ha previsto che "è ammesso a sostenere le prove d'esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi ", connesso e consequenziale al provvedimento sopra impugnato, anche se di data sconosciuti, comunque lesivo degli interessi legittimi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento a cagione della illegittimità degli stessi dedotta sulla base dei seguenti vizi:
“A) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 del D.P.R. 487/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001; violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis ”.
I ricorrenti, tutti giudicati, all’esito della prova preselettiva del concorso in epigrafe, non idonei a proseguire nell’iter concorsuale, con il primo motivo di censura, contestano la previsione contenuta nell'art. 7 del bando di concorso, assumendo che la stessa violerebbe l’articolo 7 del D.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, ledendo il principio del favor partecipationis. In particolare lamentano i ricorrenti di essere stati pregiudicati dalla previsione di bando secondo la quale nella graduatoria degli ammessi alle prove concorsuali successive alla prova preselettiva andavano inseriti solo i candidati che, oltre a rientrare nella prima soglia di sbarramento, fissata in dieci volte il numero dei posti messi a concorso per complessivi 1280 concorrenti, avessero anche riportato “una votazione non “inferiore a 6/10 (sei/decimi) ”,
“B) Eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta ingiustizia, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà degli atti della P.A., violazione dei principi del favor partecipationis e di buon andamento dell'azione amministrativa della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost.”
La parte ricorrente si duole della dedotta violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., assumendo che “la riduzione eccessiva della platea dei concorrenti ammessi alle prove successive, di fatto determina la riduzione della possibilità di selezionare le migliori competenze per le esigenze della stessa Pubblica Amministrazione”.
“C) Violazione, nella formulazione delle domande oggetto della prova preselettiva, dell’art.8 della lex specialis, costituita dal bando di concorso “de quo”, per incongruità, travisamento ed irragionevolezza, nonché dell’art.7 della stessa lex specialis, per scostamento dalle finalità della prova preselettiva”.
Contesta con il presente vizio la parte ricorrente che, in occasione della prova preselettiva, sarebbero state somministrate domande “che richiedevano una preparazione specifica per il settore amministrativo - contabile e con un livello di difficoltà compatibile con le lauree ad indirizzo giuridico e/o commerciale, eccedendo dalle disposizioni di cui all’art. 8 del bando, che richiedeva la conoscenza di “elementi” delle materie ivi indicate”.
“D) Violazione di Legge ex artt.3, 51 e 97 della Costituzione, attesa, sia nelle previsioni del bando, che nelle disposizioni della Commissione concorsuale, la omessa calendarizzazione delle prove preselettive ed il necessario sorteggio della lettera del cognome a partire dal quale dovevano iniziare le medesime”. Infine la parte ricorrente deduce l’illegittimità del bando di concorso nella parte in cui non stabilisce le regole per la calendarizzazione delle prove preselettive e per il sorteggio della lettera, oltre alla sua mancata concreta estrazione “ che doveva, in ogni caso, essere disposta dalla Commissione del Concorso, come avviene di consuetudine in tutti i concorsi pubblici per l’accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni ”.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
3. In esito alla Camera di Consiglio del 29 marzo 2022, con ordinanza n. 2159 del 30 marzo 2022, la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente è stata rigettata.
4. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 14 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
6.1. Come già concluso, ancorché in esito ad una delibazione sommaria, in sede cautelare, sulla legittimità di clausole di bando che richiedano, per il superamento della prova preselettiva, oltre al raggiungimento di una “soglia di sbarramento” (individuata, nel caso di specie, nel numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso), anche il conseguimento di una votazione non inferiore ad una determinata soglia di punteggio predeterminata come “sufficiente”, si è già più volte espresso il giudice dell’appello definendola non irragionevole quando compatibile con la finalità di sfoltimento della platea dei candidati che è propria della prova preselettiva ( in questi termini Cons. St., sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 1350; id., 6 luglio 2021, n. 5147 e Sez. IV, ord. 22 luglio 2022 n. 3550).
In effetti la previsione della necessità di raggiungere un punteggio minimo per superare la prova preselettiva rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa all’Amministrazione, funzionale all’esigenza di individuare i candidati meritevoli.
“ L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta ( Tar Lazio, Sezione Terza Bis, 5 febbraio 2022 n. 1347) , invero insussistenti nel caso in esame .
La tesi della parte ricorrente deve, quindi, essere disattesa in quanto diretta a censurare una scelta di carattere discrezionale, sulla base di soggettive valutazioni prive di alcun principio di prova circa la pretesa illogicità della stessa e, in particolare, circa l’incoerenza della soglia individuata in relazione alle suesposte esigenze di interesse pubblico al cui soddisfacimento è, invero, preordinata la previsione della prova preselettiva. Né il sistema selettivo, così come impostato con una doppia soglia di sbarramento, risulta contrastante con gli obiettivi di buon andamento dell’Amministrazione, assicurando il ridetto sistema che la prova preselettiva, in procedure caratterizzate come quella di che trattasi da un elevato numero di domande, sortisca effettivamente al suo scopo di restringere, su basi meritocratiche, la platea dei concorrenti anche al fine di consentire che alla valutazione delle successive prove si possa procedere gestendo numeri non abnormi. Trattasi di uno strumento di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale attraverso la verifica dei requisiti culturali di base dei candidati, garantendo la parità di trattamento fra gli interessati (in questi termini Cons.St., sez. VI,26 aprile 2022 n. 3132).
La contestazione, poi, relativa al contenuto della prova selettiva, che avrebbe recato quesiti eccedenti i soli “elementi” delle materie di cui all’articolo 3 del Regolamento di cui al decreto n. 56/2020, riprodotto nell’articolo 8 del bando di concorso, è inammissibile ai sensi dell’articolo 40, comma 1 lettera d) del c.p.a., in quanto del tutto generica e priva allegazione o prova a sostegno della mera deduzione secondo la quale nel corso della ridetta prova sarebbero state somministrate domande, “ che richiedevano una preparazione specifica per il settore amministrativo - contabile e con un livello di difficoltà compatibile con le lauree ad indirizzo giuridico e/o commerciale”. Non sussiste nel ricorso riferimento ad alcun quesito specifico né indicazione circa i contenuti dei quesiti eccedenti i confini della preparazione richiesta ai candidati e i soli “elementi” delle materie di concorso.
Infine inammissibile per carenza di interesse è la doglianza sub D). Come da documentazione in atti la prova selettiva si è svolta mediante collegamento da remoto dal 13 al 20 dicembre 2021. Ciascun candidato ha ricevuto la comunicazione della data e dell’ora della prova mediante il portale dedicato alla procedura.
Le doglianze di parte ricorrente rispetto alla omessa calendarizzazione della prova ed alla estrazione della lettera per l’individuazione dei gruppi di candidati da dividere fra le diverse giornate, non è ammissibile non avendo i ricorrenti allegato né dimostrato in che modo quanto preteso avrebbe inciso sull’esito della propria prova preselettiva svolta da ciascuno. In effetti i ricorrenti nemmeno indicano in quale giorno abbiano svolto la prova preselettiva (se tutti nello stesso giorno o meno) e se ed in che modo una diversa calendarizzazione o una diversa data della ridetta prova avrebbe potuto favorirli nell’esito, omettendo dunque di fornire elementi idonei ad individuare l’interesse sotteso al preteso accoglimento della doglianza.
7.In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
8.Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO