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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 3428/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DU CE attori e
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI CAGLIARI convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale di
Cagliari Voglia: In via principale (per i motivi di cui alle lettere a) e sub a) atto di citazione) in diritto: a) Accertare e dichiarare l'insussistenza del carattere di demanialità pubblica marittima dell'area su cui insiste l'immobile di parte attrice – , sito in Parte_1 Parte_2
Via Pisa di Siniscola – La Caletta, distinto al catasto Terreni al Fg. 15, mapp.le 680 parte al Catasto Fabbricati al F. 15, mapp.le 173 sub.
5. b)
Per l'effetto ed anche per i motivi di cui al punto b) (atto di citazione), accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito credito di parte convenuta o comunque la invalidità o inefficacia degli atti: - “Seconda richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r 139048057849; mittente
“Agenzia del Demanio della Sardegna”. - “Prima richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r 139048057851; mittente “Agenzia del Demanio della Sardegna”. destinatari gli attori. c) Con vittoria di spese (C.U. Euro.
518,00 e marca Euro. 27,00; quanto liquidato in favore del C.T.U. in corso di causa e relativi costi di pagamento Euro. 3.025,96) e compensi professionali. In via subordinata. d) In caso di denegato accoglimento delle conclusioni come alle lettere a), b) e c), e solo per la parte e misura in cui esso dovesse risultare provato in corso di causa, dichiarare in ogni caso prescritto il credito della convenuta per la parte imputabile al periodo di tempo che va oltre il quinto anno dall'invio della richiesta di pagamento e) Non dovute in ogni caso le sanzioni sino alla costituzione del titolo. f)
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi legali”; per parte convenuta: “L'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari l'Agenzia Parte_2
del Demanio, chiedendo accertarsi la natura non demaniale dell'area sulla quale insiste il loro immobile, sito in Via La Pisa di Siniscola – La Caletta,
pag. 2/10 distinto al catasto Terreni al Fg. 15, mapp.le 680 parte al Catasto Fabbricati al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, dichiarando per l'effetto non dovute le somme richieste dall'Agenzia del Demanio, a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r 139048057849 e con racc. a/r 139048057851. In subordine, chiedevano comunque accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla predetta Agenzia per la parte eccedente il quinquennio anteriore alla richiesta.
Gli attori esponevano che il bene di loro proprietà era stato realizzato da lungo tempo su area che non era assoggettata al regime ed all'uso del mare e che dunque non aveva carattere demaniale. Eccepivano inoltre che l'edificazione era avvenuta nel rispetto di una linea individuata di comune accordo tra il Comune di Siniscola e la Capitaneria del Porto di Cagliari, all'epoca competente, e che rispetto ad essa non vi era stato alcuno sconfinamento.
Si costituiva l'Agenzia del Demanio, contestando la domanda, invocandone i rigetto ed allegando verbale di ispezione demaniale dal quale era emerso che l'immobile degli attori insisteva, parzialmente, su area demaniale.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'eventuale sconfinamento dell'edificio degli attori sul suolo demaniale. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.10.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025.
Con istanza del 24.10.2025 la parte attrice ha depositato copia della sentenza penale n. 60/2025, emessa in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale
pag. 3/10 di Nuoro, con la quale gli attori sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 primo comma, c.p.p. dall'accusa d'aver commesso, in concorso tra loro, il reato previsto e punito dagli artt. 110 CP, 1161 del R.D. 327 del 30 marzo
1942, in relazione agli articoli 54 e 55 del R.D. 327 del 30.03.1942 consistito, secondo il capo di imputazione, nell'aver occupato arbitrariamente un'area demaniale realizzandovi l'immobile oggetto della presente causa, allegando di averla ottenuta soltanto in data 22.10.2025 e dunque dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Nei termini all'uopo assegnati, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini, la parte attrice depositava comparsa conclusionale.
La domanda è fondata.
Il C.T.U. ing. ha verificato lo stato dei luoghi, come indicato dal Per_1
giudice istruttore nel quesito formulato (““Previa riproduzione fotografica, planimetrica e dettagliata descrizione dello stato dei luoghi accerti se, sulla base della documentazione presente in atti, l'immobile, o parte di esso, di proprietà degli attori ricada all'interno del confine demaniale;
in quest'ultimo caso descriva, eventualmente anche tramite l'ausilio di un esperto geologo, la collocazione topografica e le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area occupata e in particolare se la stessa presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”) ed ha concluso affermando che “lo pag. 4/10 sconfinamento denunciato dall'Agenzia del Demanio può considerarsi un fatto astratto, frutto di traslazione. L'immobile dei GN , è Pt_1
costruito su una area che non ha caratteristiche di Demanio Marittimo come tutta l'area circostante per almeno 50 metri in direzione Est, dopo le dune di sabbia” (cfr. pag. 46 della C.T.U.).
Secondo l'ausiliario, infatti, la rappresentazione grafica dell'immobile degli attori come collocato, in parte, su area demaniale, è “… un fatto astratto, una collocazione planimetrica dovuta alla modifica delle carte catastali dove sono stati inseriti il Tipo Mappale n 346 del 01/07/1976 ed il Tipo
Mappale n 440 del 04/11/1980. L'attuale foglio 15 ha subito una grossa modifica rispetto alla mappa di impianto, in quanto una porzione di mappa a ridosso del Villaggio Mattu è migrata al foglio 7a e come se non bastasse per l'elevata densità di aree da frazionare è stato necessario creare lo sviluppo Z del foglio 15 dove ricadono gli immobili in causa. Tutte queste alterazioni, secondo questo CTU, hanno modificato profondamente la mappa, rendendola distorta e diversa rispetto all'impianto. A questo va aggiunto che la rappresentazione grafica inserita in mappa con sconfinamento cartografico sul mappale 41, è stato generato da un refuso tecnico di responsabilità umana, un pessimo inserimento nei succitati tipo mappali che realizzati per allineamento e squadri, metodo poco accurato ed impreciso ma utilizzabile all'epoca di redazione, hanno riportato la giusta dimensione degli immobili in una posizione traslata dovuta all'uso come punto di origine del rilievo sulla battima anziché su un punto stabile e ben identificato in loco ed in mappa. Anche il Geom. ci rammenta Tes_1
che la non probatorietà degli atti catastali, mappe e frazionamenti, non sono sufficienti al fine civilistico di riordino fondiario. L'agenzia delle pag. 5/10 entrate con prot. 12235/2015 ha chiesto ai frontisti di procedere alla regolarizzazione degli atti catastali ed in un primo momento ha provveduto alla cancellazione parziale del T.M. 440 del 1980. Effettivamente da una mappa del foglio 15 sviluppo Z del 19/02/2015 (allegato C Geom. ) Per_2
si può notare che tutte le porzioni di particelle contenenti retini di immobili sconfinanti sulla carta nel mappale 41 vengono eliminati, ma la situazione cambia nella mappa datata 26/02/2019 dove parte degli immobili ricompaiono, ed esattamente immobili dove sono state intraprese azioni legali simili a quelle in oggetto, di conseguenza si denota incertezza anche nell'operato del Catasto. Dalle planimetrie catastali si nota che la rappresentazione grafica in mappa del tipo mappale n 440 del 04/11/1980
è stata parzialmente cancellata, nello specifico è stato eliminato il blocco centrale dove ricade l'abitazione degli attori, mentre sono ancora presenti tutti i restanti immobili, comprese altre unità prospicienti il mappale 41 e che sempre cartograficamente lo invadono. Questo succede per un preciso motivo, se il tipo mappale 440 del 1980 venisse cancellato in toto, i proprietari di tutti gli altri immobili, anche quelli estranei ai presunti sconfinamenti, dovrebbero redigere un nuovo tipo mappale con la conseguenza di dover stipulare di nuovo decine di rogiti notarili. Di conseguenza difficilmente il tipo mappale verrà eliminato, anzi dovrà essere ripristinato in quanto come anticipato lo sconfinamento presente nelle mappe, è solo un fatto astratto cartografico dovuto a delle traslazioni ed alla registrazione di tipo mappali che l'allora Agenzia del Territorio non avrebbe dovuto registrare in maniera superficiale, ma rigettare e far realizzare totalmente all'interno del vecchio mappale 39 di proprietà del
Comune di Siniscola” (cfr. pagg. 45 e 46 dell'elaborato peritale).
pag. 6/10 Il verbale di ispezione demaniale, allegato dall'Agenzia resistente, non risulta condotto secondo gli stessi criteri di indagine della C.T.U.: al punto
2) di detto atto, infatti, si legge che “L'attività ispettiva ha avuto inizio il giorno 04.09.2018, con l'esame della documentazione agli atti d'ufficio. Il sopralluogo è stato effettuato II giorno 13.09.2018, alla presenza del 1°
e del 1° in qualità Persona_3 Persona_4
di rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in servizio presso la Capitaneria di Porto di Olbia, Ufficio Locale Marittimo di
Siniscola. L'Ispezione è terminata in data 19.09.2018, a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e tecnici delle pratiche in ufficio, il tutto al fine di meglio precisare i contenuti dell'odierno verbale”. Il successivo punto 3) recita che “La porzione immobiliare in parola è stata oggetto di precedente intervento ispettivo (verbale di ispezione n. 1 prot.
2016/801/ST-CA1 del 28.01.2015) dal cui esito è emersa l'occupazione abusiva di demanio marittimo mediante realizzazione di porzione di fabbricato in muratura costituito da due unità immobiliari, una al piano terra e l'altra al piano primo, accorpate alla retrostante parte di proprietà privata (v. paragrafo 4 - si confermano le consistenze già riscontrate nell'intervento ispettivo del 2015). All'attualità non risultano corrisposte le indennità richieste dalla dell'Agenzia del Controparte_1
Demanio (v, paragrafo 10) agli occupanti (riportati al paragrafo 11 del presente verbale ispettivo), per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2017”.
L'attività ispettiva condotta dall'Agenzia del Demanio, dunque, si è basata essenzialmente su verifiche documentali, mentre l'indagine svolta dal
C.T.U., su incarico del precedente istruttore, è partita dalla verifica dei luoghi e dell'effettiva collocazione dell'immobile degli odierni attori, non pag. 7/10 soltanto rispetto alle risultanze catastali, ma in primo luogo con riguardo all'effettiva conformazione delle consistenze immobiliari in esame. Da tale articolato esame è emerso che la collocazione, sulle mappe catastali, del cespite degli attori su area in parte demaniale è frutto di una mera traslazione grafica, dovuta ad errori e modifiche delle mappe succedutesi negli anni, e non corrisponde al reale stato dei luoghi, che è caratterizzato dall'assenza di natura demaniale dell'area, in quanto essa non rientra tra quelle destinate ai cd. usi del mare.
La verificata esclusione dell'area in contestazione dall'ambito del demanio marittimo conduce all'accoglimento della domanda principale degli odierni attori, con conseguente accertamento della natura non demaniale del suolo sul quale insiste il loro immobile ed annullamento delle richieste di pagamento inviate dall'Agenzia del Demanio, a fronte dell'assenza del presupposto a fondamento delle stesse.
Irrilevante, ai fini della decisione, risulta l'esito del processo penale definito con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 60/25, il cui deposito, in ogni caso non può essere consentito, nonostante essa sia stata emessa in data 3.2.2025 (e dunque successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.) essendosi già conclusa la fase istruttoria.
In considerazione dell'esito del giudizio, e tenuto conto che la pretesa di pagamento formulata dall'Agenzia del Demanio era fondata su elementi documentali risultati erronei, senza quindi alcuna responsabilità dell'Agenzia predetta, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate dal giudice istruttore con decreto del
30.1.2025 nel complessivo importo di € 2.900,93 di cui € 2.440,93 per pag. 8/10 onorari ed € 460,00 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno invece poste a carico dell'Agenzia del Demanio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell Controparte_1
, la accoglie, e per l'effetto:
[...]
1) dichiara che l'immobile di proprietà degli attori, sito in Via La Pisa di Siniscola – La Caletta, distinto al catasto Terreni al Fg. 15, mapp.le 680 parte al Catasto Fabbricati al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, non ricade in area appartenente al demanio marittimo;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall'Agenzia del Demanio, a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r
139048057849 e con racc. a/r 139048057851.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di C.T.U., già liquidate in € 2.900,93 oltre accessori, che pone a carico della parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12//2025.
Il giudice
NO LI
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 3428/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DU CE attori e
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI CAGLIARI convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale di
Cagliari Voglia: In via principale (per i motivi di cui alle lettere a) e sub a) atto di citazione) in diritto: a) Accertare e dichiarare l'insussistenza del carattere di demanialità pubblica marittima dell'area su cui insiste l'immobile di parte attrice – , sito in Parte_1 Parte_2
Via Pisa di Siniscola – La Caletta, distinto al catasto Terreni al Fg. 15, mapp.le 680 parte al Catasto Fabbricati al F. 15, mapp.le 173 sub.
5. b)
Per l'effetto ed anche per i motivi di cui al punto b) (atto di citazione), accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito credito di parte convenuta o comunque la invalidità o inefficacia degli atti: - “Seconda richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r 139048057849; mittente
“Agenzia del Demanio della Sardegna”. - “Prima richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r 139048057851; mittente “Agenzia del Demanio della Sardegna”. destinatari gli attori. c) Con vittoria di spese (C.U. Euro.
518,00 e marca Euro. 27,00; quanto liquidato in favore del C.T.U. in corso di causa e relativi costi di pagamento Euro. 3.025,96) e compensi professionali. In via subordinata. d) In caso di denegato accoglimento delle conclusioni come alle lettere a), b) e c), e solo per la parte e misura in cui esso dovesse risultare provato in corso di causa, dichiarare in ogni caso prescritto il credito della convenuta per la parte imputabile al periodo di tempo che va oltre il quinto anno dall'invio della richiesta di pagamento e) Non dovute in ogni caso le sanzioni sino alla costituzione del titolo. f)
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi legali”; per parte convenuta: “L'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari l'Agenzia Parte_2
del Demanio, chiedendo accertarsi la natura non demaniale dell'area sulla quale insiste il loro immobile, sito in Via La Pisa di Siniscola – La Caletta,
pag. 2/10 distinto al catasto Terreni al Fg. 15, mapp.le 680 parte al Catasto Fabbricati al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, dichiarando per l'effetto non dovute le somme richieste dall'Agenzia del Demanio, a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r 139048057849 e con racc. a/r 139048057851. In subordine, chiedevano comunque accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla predetta Agenzia per la parte eccedente il quinquennio anteriore alla richiesta.
Gli attori esponevano che il bene di loro proprietà era stato realizzato da lungo tempo su area che non era assoggettata al regime ed all'uso del mare e che dunque non aveva carattere demaniale. Eccepivano inoltre che l'edificazione era avvenuta nel rispetto di una linea individuata di comune accordo tra il Comune di Siniscola e la Capitaneria del Porto di Cagliari, all'epoca competente, e che rispetto ad essa non vi era stato alcuno sconfinamento.
Si costituiva l'Agenzia del Demanio, contestando la domanda, invocandone i rigetto ed allegando verbale di ispezione demaniale dal quale era emerso che l'immobile degli attori insisteva, parzialmente, su area demaniale.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'eventuale sconfinamento dell'edificio degli attori sul suolo demaniale. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.10.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025.
Con istanza del 24.10.2025 la parte attrice ha depositato copia della sentenza penale n. 60/2025, emessa in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale
pag. 3/10 di Nuoro, con la quale gli attori sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 primo comma, c.p.p. dall'accusa d'aver commesso, in concorso tra loro, il reato previsto e punito dagli artt. 110 CP, 1161 del R.D. 327 del 30 marzo
1942, in relazione agli articoli 54 e 55 del R.D. 327 del 30.03.1942 consistito, secondo il capo di imputazione, nell'aver occupato arbitrariamente un'area demaniale realizzandovi l'immobile oggetto della presente causa, allegando di averla ottenuta soltanto in data 22.10.2025 e dunque dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Nei termini all'uopo assegnati, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini, la parte attrice depositava comparsa conclusionale.
La domanda è fondata.
Il C.T.U. ing. ha verificato lo stato dei luoghi, come indicato dal Per_1
giudice istruttore nel quesito formulato (““Previa riproduzione fotografica, planimetrica e dettagliata descrizione dello stato dei luoghi accerti se, sulla base della documentazione presente in atti, l'immobile, o parte di esso, di proprietà degli attori ricada all'interno del confine demaniale;
in quest'ultimo caso descriva, eventualmente anche tramite l'ausilio di un esperto geologo, la collocazione topografica e le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area occupata e in particolare se la stessa presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”) ed ha concluso affermando che “lo pag. 4/10 sconfinamento denunciato dall'Agenzia del Demanio può considerarsi un fatto astratto, frutto di traslazione. L'immobile dei GN , è Pt_1
costruito su una area che non ha caratteristiche di Demanio Marittimo come tutta l'area circostante per almeno 50 metri in direzione Est, dopo le dune di sabbia” (cfr. pag. 46 della C.T.U.).
Secondo l'ausiliario, infatti, la rappresentazione grafica dell'immobile degli attori come collocato, in parte, su area demaniale, è “… un fatto astratto, una collocazione planimetrica dovuta alla modifica delle carte catastali dove sono stati inseriti il Tipo Mappale n 346 del 01/07/1976 ed il Tipo
Mappale n 440 del 04/11/1980. L'attuale foglio 15 ha subito una grossa modifica rispetto alla mappa di impianto, in quanto una porzione di mappa a ridosso del Villaggio Mattu è migrata al foglio 7a e come se non bastasse per l'elevata densità di aree da frazionare è stato necessario creare lo sviluppo Z del foglio 15 dove ricadono gli immobili in causa. Tutte queste alterazioni, secondo questo CTU, hanno modificato profondamente la mappa, rendendola distorta e diversa rispetto all'impianto. A questo va aggiunto che la rappresentazione grafica inserita in mappa con sconfinamento cartografico sul mappale 41, è stato generato da un refuso tecnico di responsabilità umana, un pessimo inserimento nei succitati tipo mappali che realizzati per allineamento e squadri, metodo poco accurato ed impreciso ma utilizzabile all'epoca di redazione, hanno riportato la giusta dimensione degli immobili in una posizione traslata dovuta all'uso come punto di origine del rilievo sulla battima anziché su un punto stabile e ben identificato in loco ed in mappa. Anche il Geom. ci rammenta Tes_1
che la non probatorietà degli atti catastali, mappe e frazionamenti, non sono sufficienti al fine civilistico di riordino fondiario. L'agenzia delle pag. 5/10 entrate con prot. 12235/2015 ha chiesto ai frontisti di procedere alla regolarizzazione degli atti catastali ed in un primo momento ha provveduto alla cancellazione parziale del T.M. 440 del 1980. Effettivamente da una mappa del foglio 15 sviluppo Z del 19/02/2015 (allegato C Geom. ) Per_2
si può notare che tutte le porzioni di particelle contenenti retini di immobili sconfinanti sulla carta nel mappale 41 vengono eliminati, ma la situazione cambia nella mappa datata 26/02/2019 dove parte degli immobili ricompaiono, ed esattamente immobili dove sono state intraprese azioni legali simili a quelle in oggetto, di conseguenza si denota incertezza anche nell'operato del Catasto. Dalle planimetrie catastali si nota che la rappresentazione grafica in mappa del tipo mappale n 440 del 04/11/1980
è stata parzialmente cancellata, nello specifico è stato eliminato il blocco centrale dove ricade l'abitazione degli attori, mentre sono ancora presenti tutti i restanti immobili, comprese altre unità prospicienti il mappale 41 e che sempre cartograficamente lo invadono. Questo succede per un preciso motivo, se il tipo mappale 440 del 1980 venisse cancellato in toto, i proprietari di tutti gli altri immobili, anche quelli estranei ai presunti sconfinamenti, dovrebbero redigere un nuovo tipo mappale con la conseguenza di dover stipulare di nuovo decine di rogiti notarili. Di conseguenza difficilmente il tipo mappale verrà eliminato, anzi dovrà essere ripristinato in quanto come anticipato lo sconfinamento presente nelle mappe, è solo un fatto astratto cartografico dovuto a delle traslazioni ed alla registrazione di tipo mappali che l'allora Agenzia del Territorio non avrebbe dovuto registrare in maniera superficiale, ma rigettare e far realizzare totalmente all'interno del vecchio mappale 39 di proprietà del
Comune di Siniscola” (cfr. pagg. 45 e 46 dell'elaborato peritale).
pag. 6/10 Il verbale di ispezione demaniale, allegato dall'Agenzia resistente, non risulta condotto secondo gli stessi criteri di indagine della C.T.U.: al punto
2) di detto atto, infatti, si legge che “L'attività ispettiva ha avuto inizio il giorno 04.09.2018, con l'esame della documentazione agli atti d'ufficio. Il sopralluogo è stato effettuato II giorno 13.09.2018, alla presenza del 1°
e del 1° in qualità Persona_3 Persona_4
di rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in servizio presso la Capitaneria di Porto di Olbia, Ufficio Locale Marittimo di
Siniscola. L'Ispezione è terminata in data 19.09.2018, a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e tecnici delle pratiche in ufficio, il tutto al fine di meglio precisare i contenuti dell'odierno verbale”. Il successivo punto 3) recita che “La porzione immobiliare in parola è stata oggetto di precedente intervento ispettivo (verbale di ispezione n. 1 prot.
2016/801/ST-CA1 del 28.01.2015) dal cui esito è emersa l'occupazione abusiva di demanio marittimo mediante realizzazione di porzione di fabbricato in muratura costituito da due unità immobiliari, una al piano terra e l'altra al piano primo, accorpate alla retrostante parte di proprietà privata (v. paragrafo 4 - si confermano le consistenze già riscontrate nell'intervento ispettivo del 2015). All'attualità non risultano corrisposte le indennità richieste dalla dell'Agenzia del Controparte_1
Demanio (v, paragrafo 10) agli occupanti (riportati al paragrafo 11 del presente verbale ispettivo), per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2017”.
L'attività ispettiva condotta dall'Agenzia del Demanio, dunque, si è basata essenzialmente su verifiche documentali, mentre l'indagine svolta dal
C.T.U., su incarico del precedente istruttore, è partita dalla verifica dei luoghi e dell'effettiva collocazione dell'immobile degli odierni attori, non pag. 7/10 soltanto rispetto alle risultanze catastali, ma in primo luogo con riguardo all'effettiva conformazione delle consistenze immobiliari in esame. Da tale articolato esame è emerso che la collocazione, sulle mappe catastali, del cespite degli attori su area in parte demaniale è frutto di una mera traslazione grafica, dovuta ad errori e modifiche delle mappe succedutesi negli anni, e non corrisponde al reale stato dei luoghi, che è caratterizzato dall'assenza di natura demaniale dell'area, in quanto essa non rientra tra quelle destinate ai cd. usi del mare.
La verificata esclusione dell'area in contestazione dall'ambito del demanio marittimo conduce all'accoglimento della domanda principale degli odierni attori, con conseguente accertamento della natura non demaniale del suolo sul quale insiste il loro immobile ed annullamento delle richieste di pagamento inviate dall'Agenzia del Demanio, a fronte dell'assenza del presupposto a fondamento delle stesse.
Irrilevante, ai fini della decisione, risulta l'esito del processo penale definito con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 60/25, il cui deposito, in ogni caso non può essere consentito, nonostante essa sia stata emessa in data 3.2.2025 (e dunque successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.) essendosi già conclusa la fase istruttoria.
In considerazione dell'esito del giudizio, e tenuto conto che la pretesa di pagamento formulata dall'Agenzia del Demanio era fondata su elementi documentali risultati erronei, senza quindi alcuna responsabilità dell'Agenzia predetta, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate dal giudice istruttore con decreto del
30.1.2025 nel complessivo importo di € 2.900,93 di cui € 2.440,93 per pag. 8/10 onorari ed € 460,00 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno invece poste a carico dell'Agenzia del Demanio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell Controparte_1
, la accoglie, e per l'effetto:
[...]
1) dichiara che l'immobile di proprietà degli attori, sito in Via La Pisa di Siniscola – La Caletta, distinto al catasto Terreni al Fg. 15, mapp.le 680 parte al Catasto Fabbricati al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, non ricade in area appartenente al demanio marittimo;
2) dichiara non dovute le somme richieste dall'Agenzia del Demanio, a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r
139048057849 e con racc. a/r 139048057851.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di C.T.U., già liquidate in € 2.900,93 oltre accessori, che pone a carico della parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12//2025.
Il giudice
NO LI
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