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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/11/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 367/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il
4 novembre 2024 da
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Fiume Veneto (PN), in via Pontebbana n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MENEGON del Foro di Pordenone, presso il quale è elettivamente domiciliata, per procura alle liti in calce e digitalmente congiunta al presente atto
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, in piazzale IV Novembre n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Michela BRUSADIN del Foro di Pordenone, presso il quale
è elettivamente domiciliata, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 6 settembre 2024 e notificata il 4 ottobre 2024 – “Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)”
CONCLUSIONI
Per l'appellante (come da note scritte del 4 settembre 2025):
“Nel merito
Accertato e dichiarato che non è creditrice nei confronti di Controparte_1
della somma di Euro 38.062,00 richiesta con il ricorso monitorio di primo Parte_1 grado, respingersi la domanda di condanna promossa in primo grado da Controparte_1 nei confronti di in quanto infondata sia in fatto che in diritto,
[...] Parte_1
revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 233/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone in data
03.03.2023, e condannare alla restituzione ad Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 44.103,34, maggiorata di interessi moratori ex D.Lvo 231/2002, da quest'ultima corrisposta in esecuzione delle concessa provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 233/2023. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito riconvenzionale
Condannarsi a restituire ad la somma Controparte_1 Parte_1 indebitamente percepita di Euro 31.776,90, oltre interessi moratori ec D.Lvo 231/2002 dalla data dell'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 233/2023 del Tribunale di Pordenone la saldo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito subordinato
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertarsi e dichiararsi che ha indebitamente corrisposto a Parte_1 Controparte_1
la somma di Euro 10.309,00 di cui alla Fattura Fluentis N. 500/2022 e conseguentemente condannarsi a restituire a la predetta somma, Controparte_2 Parte_1
oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dal dì del pagamento al[la] giorno della restituzione.
Con vittoria, parziale, di spese e compensi di avvocato”.
Per l'appellata (come da note scritte del 29 ottobre 2025):
“in via preliminare:
- dichiarare l'appello inammissibile (quanto al primo motivo d'appello) e manifestamente infondato (quanto al secondo motivo d'appello) ex art. 348 bis c.p.c. e disporre la discussione orale della causa;
nel merito:
- respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 523/2024; in caso di mancata conferma della sentenza di primo grado:
- si chiede di disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., ove non sia condivisa la quantificazione di
[...]
Controparte_1
- si chiede di ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo (indicato come n. 3 nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.):
1) vero che il corrispettivo dovuto da a Controparte_1 CP_1
per la licenza di software destinata ad di cui al contratto tra
[...] Parte_1
e del 30.11.2021 (v. doc. 18 che si Controparte_1 Controparte_1
rammostra) e alla fattura n. 576 del 30.09.2022 (v. doc. 19 che si rammostra) è pari ad €
16.718,00 + IVA ed è stato interamente pagato da Controparte_1 teste: , dipendente di Testimone_1 Controparte_1
in via istruttoria si richiamano i documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali, incluse spese forfettarie 15%, CPA e IVA (se dovuta)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 233 del 3 marzo 2023, il Tribunale di Pordenone condannava
(d'ora in poi solo ) a pagare a (d'ora in Parte_1 Pt_1 Controparte_1 poi solo o la somma di euro 38.062,00, oltre agli interessi come Controparte_1 CP_1
da domanda e alle spese legali.
Tale somma corrispondeva agli importi dovuti da in relazione alle fatture nn. 239 e Pt_1
4421 del 2022 emesse nei suoi confronti da (che nel ricorso monitorio si Controparte_1
riservava di esigere maggiori e/o diversi importi nell'eventuale giudizio di opposizione).
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 7 marzo 2023, Pt_1 proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023.
In fatto, rappresentava di essersi rivolta a per dotarsi di un Pt_1 Controparte_1
sistema E.R.P. (Enterprise Resource Planning), ossia di un sistema informatico di pianificazione, programmazione e controllo delle risorse aziendali, consistente in una serie di software tra loro collegati volti alla gestione integrata dei vari settori o reparti aziendali
(amministrazione, vendita, acquisti, etc.).
A tal fine, in data 19 maggio 2022 , in veste di committente, stipulava Pt_1 contestualmente con tre distinti contratti, denominati “Offerta Progetto Fluentis CP_1
ERP” (doc. 4 opponente), “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” (doc.
5 opponente) e “Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione STANDARD” (doc. 6 opponente).
Nel primo di tali contratti, ossia “Offerta Progetto Fluentis ERP”, erano indicate in particolare: la metodologia di attuazione del progetto;
i vari step di realizzazione e implementazione del sistema E.R.P.; l'offerta commerciale per l'attività di realizzazione del progetto, stimata in n. 110 giornate lavorative verso il compenso di euro 680 al giorno;
l'offerta commerciale (euro 41.795) relativa alle licenze d'uso dei software, analiticamente elencati;
l'offerta commerciale (ammontante a euro 6.338 annui) per l'attività di assistenza/manutenzione e la decorrenza del relativo canone a far data dall'1 gennaio 2025; la previsione del pagamento di un anticipo da parte di pari a euro 10.000,00 (I.V.A. Pt_1 esclusa).
emetteva quindi nei confronti di la fattura n. 239 del 27 maggio Controparte_1 Pt_1
2022 (doc. 7 opponente), riguardante l'“ACCONTO PROGETTO FLUENTIS ERP” e avente ad oggetto l'importo di euro 12.200,00 (I.V.A. inclusa).
, tuttavia, rilevava che al netto di un intervento preliminare svolto da un tecnico di Pt_1 in data 7 luglio 2022, nessun'altra attività era stata svolta dalla controparte per la CP_1
realizzazione del progetto E.R.P.
Pertanto, con p.e.c. del 16 settembre 2022, comunicava la propria volontà di recedere Pt_1
dal progetto, e quindi dal relativo contratto, contestualmente diffidando “dal CP_1 fatturare attività ad oggi da Voi non effettuate o licenze relative a moduli software standard, che risulterebbero di fatto inutilizzabili in assenza dell'implementazione prevista dal progetto di cui in oggetto” (doc. 9 opponente).
In pari data, rispondeva contestando il diritto di di recedere dal contratto di CP_1 Pt_1
licenza d'uso dei software e sollecitando il pagamento della fattura n. 239/2022 relativa all'acconto pattuito (doc. 10 opponente); emetteva quindi la fattura n. 442 del 16 CP_1 settembre 2022 per l'importo di euro 47.329,90 (I.V.A inclusa), costituente appunto il corrispettivo del contratto di licenza dei software (doc. 11 opponente).
Con p.e.c. del 27 settembre 2022, , richiamando la propria comunicazione di recesso, Pt_1
contestava la fattura n. 442/2022, chiedendo l'emissione di nota di accredito a totale storno della stessa (doc. 12 opponente).
, tuttavia, emetteva nei confronti della controparte un'ulteriore fattura, la Controparte_1
n. 500 del 30 settembre 2022, per l'importo di euro 10.309 (I.V.A inclusa), riguardante il corrispettivo di “Attività pianificate e da Voi confermate per analisi FPG come da accordi contrattuali” (doc. 13 opponente).
In data 13 ottobre 2022, contestava anche tale ultima fattura, sia perché successiva Pt_1
all'esercizio del diritto di recesso sia perché relativa ad attività non autorizzate e comunque non eseguite;
ne chiedeva quindi lo storno con emissione di nota di accredito (doc. 14 opponente).
Nonostante tali contestazioni, il 31 ottobre 2022 effettuava erroneamente il Pt_1 pagamento di due ricevute bancarie: la prima relativa a un acconto di euro 21.467,90 sulla fattura n. 442/2022; la seconda al pagamento dell'importo di euro 10.309,00 di cui alla fattura n. 500/2022 (doc. 16 opponente). Accortasi di tale errore solo in sede di registrazione dei pagamenti, in data 9 dicembre 2022 ne dava comunicazione a chiedendo la Pt_1 CP_1 restituzione di tali somme (doc. 17 opponente). rispondeva in data 17 gennaio 2023, osservando che quelli effettuati erano pagamenti CP_1 dovuti e sollecitando il saldo delle ulteriori due rate di cui alla fattura n. 442/2022 (scadute il
31 novembre e il 31 dicembre 2022), nonché il pagamento della fattura n. 239/2022. La società chiedeva quindi il saldo della somma totale di euro 38.062,00 entro sette giorni, preannunciando di agire giudizialmente in caso di mancato pagamento (doc. 18 opponente).
Il 25 gennaio 2023 ribadiva che l'importo richiesto non era dovuto, e ciò in ragione Pt_1 dell'intervenuto recesso dal contratto d'appalto relativo al progetto E.R.P. con Parte_2
p.e.c. del 16 settembre 2022. , pertanto, si riteneva tenuta unicamente a versare a Pt_1
l'indennizzo ex art. 1671 c.c. per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato CP_1 guadagno, se provati nell'an e nel quantum dalla controparte;
reiterava, inoltre, la richiesta di restituzione degli importi erroneamente pagati con le due ricevute bancarie di cui sopra (doc.
19 opponente). A quel punto, chiedeva e otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, avente ad oggetto gli importi (ancora) dovuti in base alle citate fatture nn. 239 e 442 del 2022.
Tutto ciò premesso, nell'atto di opposizione chiedeva in principalità il rigetto delle Pt_1 domande avanzate dalla controparte in sede monitoria e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sosteneva, invero, l'opponente che tra i tre contratti di cui sopra, contestualmente sottoscritti, si ravvisava un chiaro collegamento negoziale, posto che la complessiva operazione realizzata dalle parti era volta a dotare di un sistema E.R.P.. Pt_1
Secondo la società opponente, invero, “Offerta Progetto Fluentis ERP” costituiva un contratto d'appalto, poiché aveva ad oggetto la realizzazione di un'attività complessa, articolata in vari step, da completarsi ad opera di nell'arco di oltre due anni di lavoro. Controparte_1
Detto contratto si poneva quindi in posizione di preminenza rispetto al contratto di licenza d'uso dei software (“Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis”), accessorio rispetto al primo, poiché i software risultavano inutilizzabili per Alfatech senza l'attività di implementazione del sistema E.R.P. di cui al primo contratto.
Lo stesso valeva per il contratto “Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione
STANDARD”, all'evidenza strumentale rispetto al primo.
Ne conseguiva, secondo l'opponente, che il recesso dal contratto d'appalto “Offerta Progetto
Fluentis ERP”, legittimamente esercitato da , estendeva i propri effetti anche agli altri Pt_1 due contratti;
e ciò proprio in forza del descritto collegamento negoziale.
Venuto meno il vincolo contrattuale per effetto del recesso, non era quindi tenuta a Pt_1
corrispondere a i corrispettivi di cui alle fatture azionate con il ricorso Controparte_1 monitorio, ma solo l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c..
In via riconvenzionale e per le stesse ragioni, chiedeva la condanna dell'opposta alla Pt_1 restituzione dell'acconto di euro 21.467,90 sulla fattura n. 442/2022 e dell'importo di euro
10.309,00 di cui alla fattura n. 500/2022, erroneamente pagati mediante in data 31 CP_3 ottobre 2022 (per un totale di euro 31.776,90); sulla predetta somma venivano richiesti anche gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo.
Ferma la non debenza di tali importi a seguito del recesso, l'opposta sottolineava in particolare che la somma pagata in relazione alla fattura n. 500/2022 era riferita ad attività non autorizzate da e comunque mai realizzate da Pt_1 CP_1 3. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
2 settembre 2023.
A seguito della stipula dei contratti con , l'opposta rappresentava di aver proceduto Pt_1
all'allocazione delle risorse umane interne necessarie, anche acquisendo personale ad hoc, e di aver pianificato l'avvio delle attività finalizzate alla redazione del documento “Fluentis
Project Guideline” (F.P.G.), contenente le linee guida del progetto di implementazione.
Con mail dell'11 luglio 2022, inviava ad la proposta di un calendario di CP_1 Pt_1 incontri, da svolgersi tra il 30 agosto e il 15 settembre 2022.
Con mail del 25 agosto 2022, tuttavia, comunicava di essere costretta a rimandare Pt_1 gli appuntamenti prefissati in calendario “a causa di gravi problematiche interne aziendali inderogabili” e chiedeva la posticipazione degli incontri a data successiva al 15 settembre
2022. inoltrava quindi il nuovo calendario degli appuntamenti con mail del 29 agosto 2022, CP_1 individuando la data di inizio dei lavori nel 19 settembre 2022 e fissando nel 30 settembre
2022 la scadenza per la presentazione del predetto documento Pt_3
Con mail dell'1 settembre 2022, confermava tali date, salvo poi comunicare (sempre Pt_1
a mezzo mail, in data 10 settembre 2022) la propria unilaterale decisione di riprogrammare il calendario fissato, contestualmente informando che le attività dovevano ritenersi CP_1 sospese (l'integrale scambio di mail in questione è contenuto nel doc. 6 di parte opposta).
Seguiva la p.e.c. del 16 settembre 2022, con la quale comunicava all'opposta la Pt_1 propria volontà di recedere dal progetto.
Ciò premesso in fatto, con la sua costituzione nel giudizio di opposizione Controparte_1
chiedeva in principalità la conferma del decreto ingiuntivo, ritenendo invalido o comunque illegittimo il recesso comunicato da . Pt_1
L'opposta rappresentava che nella p.e.c. del 16 settembre 2022 aveva espresso la Pt_1 volontà di recedere da un “progetto”, e non da un contratto, peraltro facendo riferimento all'art. 1373 c.c.; disposizione, questa, che non poteva ritenersi operante nel caso di specie, dato che le parti non avevano previsto alcuna facoltà di recesso e che, oltretutto, il contratto aveva già avuto un principio di esecuzione.
Se non invalido, secondo l'opposta il recesso doveva comunque ritenersi illegittimo. Il contratto “Offerta Progetto Fluentis ERP” consentiva infatti il recesso esclusivamente nell'ipotesi di cui alla pag. 27 del contratto, ove “si conviene che qualora in sede di analisi FPG la stima della progettualità che ne dovesse scaturire si discosti dalla previsione di cui sopra di oltre il 50%, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto pagando le giornate svolte Parte fino a quel momento e le relative spese sostenute. Con la firma della questa clausola decade”.
In via riconvenzionale, sosteneva l'opposta che l'invalidità e/o l'illegittimità del recesso determinava l'obbligo per di versare, a titolo di corrispettivo contrattuale e/o di Pt_1 risarcimento del danno, tutti gli importi pattuiti sulla base dei contratti denominati “Offerta
Progetto Fluentis ERP”, “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE e CP_1
“Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione STANDARD”: in particolare, euro 59.529,90 per le licenze d'uso; euro 7.808,00 per il servizio preliminare di analisi;
euro 87.230,00 per l'attività di implementazione;
euro 7.732,36 per la prima annualità del servizio di assistenza e manutenzione;
detratte le somme già versate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della sua domanda, rilevava che “Progetto Offerta Fluentis ERP” e CP_1
“Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” costituivano un unico contratto misto o complesso, in cui il contratto atipico di licenza d'uso del software era prevalente rispetto a quello di appalto relativo ai servizi di implementazione del software. L'attività di implementazione, infatti, costituiva un mero strumento finalizzato alla “messa in funzione” dei moduli standard di cui era costituito il software, come poteva evincersi anche dal fatto che non era previsto lo sviluppo di un prodotto ad hoc per , né erano incluse nel Pt_1
contratto le c.d. personalizzazioni.
Pertanto, posto che l'opponente intendeva sostanzialmente acquisire un software gestionale standard, il contratto misto doveva ritenersi caratterizzato in prevalenza dagli elementi del contratto atipico di licenza d'uso, figura contrattuale che non contemplava un diritto di recesso, se non previsto espressamente dalle parti.
Ne conseguiva l'illegittimità del recesso e la debenza, a titolo di corrispettivo contrattuale e/o di risarcimento del danno, degli importi di cui sopra.
In via riconvenzionale subordinata, in caso di ritenuta prevalenza degli elementi dell'appalto nell'ambito del contratto misto, chiedeva la condanna di al Controparte_1 Pt_1 pagamento in suo favore dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., pari alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno, da quantificarsi in corso di causa;
detratte, anche in tal caso, le somme già versate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Sosteneva, ad ogni modo, l'opposta che detto indennizzo non poteva che risultare almeno pari all'importo di euro
10.309,00 di cui alla fattura n. 500/2022.
L'opposta chiedeva, infine, la compensazione dei rispettivi controcrediti nell'ipotesi di condanna di alla restituzione ad delle somme da quest'ultima Controparte_1 Pt_1 già versate.
4. Alla prima udienza del 22 settembre 2023, eccepiva la tardività delle domande Pt_1 riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione e risposta da , Controparte_1 rilevando la violazione dell'art. 155, comma 4 c.p.c.. Sul punto, la difesa di controparte sosteneva che la citata disposizione troverebbe applicazione solo ai termini di decorrenza successivi e non anche a quelli che si computano a ritroso.
5. Con provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Tribunale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
6. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e respinte le istanze istruttorie delle parti, il Tribunale di Pordenone pronunciava quindi la sentenza n. 523/2024, redatta in forma semplificata ex art. 132, n. 4) c.p.c. e provvisoriamente esecutiva ex lege, con la quale: 1) rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente
; 3) dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali della società opposta Pt_1
; 4) condannava, infine, l'opponente a rifondere all'opposta le spese del Controparte_1
procedimento.
6.1 Preliminarmente, il giudice di prime cure osservava che la comparsa di costituzione e risposta era stata depositata nella giornata di sabato 2 settembre 2023, a fronte di una data di prima udienza fissata per il 22 settembre 2023.
Il Tribunale rilevava che, a norma dell'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., la scadenza di un termine in dì festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e che tale proroga – operante anche per gli atti da depositarsi telematicamente – si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata di sabato.
Ciò posto, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, detta regola trova applicazione anche ai termini “a ritroso”, come quello di cui all'art. 166 c.p.c., con conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello festivo ovvero al sabato in cui cade la scadenza. Pertanto, le domande riconvenzionali formulate dalla società opposta nella sua comparsa di costituzione dovevano ritenersi inammissibili in quanto tardive, non essendo stato rispettato il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. (ossia quello di “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”).
6.2 Sempre in via preliminare, il Tribunale rilevava che le circostanze di fatto dedotte da ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 della sua memoria istruttoria erano state allegate Controparte_1 per la prima volta solo con tale memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., posto che non potevano considerarsi già dedotte nella scarna comparsa di costituzione dell'opposta. Ne derivava la mancata ammissione delle relative istanze istruttorie.
6.3 Venendo quindi al merito dell'opposizione, il primo giudice osservava che in data 19 maggio 2022 aveva stipulato con i contratti denominati “Offerta Pt_1 Controparte_1
Progetto Fluentis ERP”, “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” e
“Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione STANDARD”.
Sulla base di tali contratti, aveva emesso le seguenti fatture: la n. 239 del Controparte_1
27 maggio 2022 per l'importo di euro 12.200,00 interamente insoluta;
la n. 442 del 16 settembre 2022 per l'importo di euro 47.329,90, insoluta per euro 25.862,00; e, infine, la n.
500 del 30 settembre 2022 per l'importo di euro 10.309,00, interamente pagata.
Il totale dovuto e impagato ammontava quindi a euro 38.062,00.
Nella sentenza gravata si rilevava quindi che i tre contratti erano avvinti da un chiaro collegamento negoziale, atteso che il contenuto di “Offerta Progetto Fluentis ERP” veniva espressamente richiamato nel corpo degli altri due contratti, contestualmente firmati dalle parti e funzionalmente legati al primo.
Il Tribunale qualificava “Offerta Progetto Fluentis ERP” come un contratto “quadro” e
“atipico”, posto che esso, redatto per iscritto e completo in ogni sua clausola, non rimandava ad alcuna delle norme del codice civile previste per i contratti c.d. tipici;
ragion per cui non erano né utili né necessari i tentativi di ricondurre detto accordo negoziale al c.d. appalto di servizi ovvero al contratto di prestazione d'opera.
Il giudice rilevava quindi che, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, le parti non avevano previsto la possibilità per di recedere dal contratto;
né tale diritto di recesso Pt_1
poteva ritenersi sussistente sulla base delle norme previste in materia di contratto di appalto, mai nemmeno richiamate per relationem dai contraenti. Pertanto, il recesso esercitato dalla committente non poteva ritenersi legittimo, con Pt_1
conseguente debenza a degli importi di cui alle fatture prodotte Controparte_1 nell'ambito del procedimento monitorio.
Ne conseguiva il rigetto dell'opposizione e, quindi, l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, volta a ripetere le somme già pagate.
7. Avverso la sentenza di primo grado propone appello , con atto di citazione Pt_1 notificato alla controparte in data 4 novembre 2024.
7.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta che il contratto denominato
“Offerta progetto Fluentis ERP” fosse un contratto c.d. quadro, come ritenuto dal primo giudice.
Il contratto quadro, si rileva, ha natura c.d. normativa, poiché si limita a stabilire le condizioni generali cui dovranno attenersi le parti in sede di stipula di futuri, ulteriori contratti (c.d. attuativi o esecutivi).
Diversamente da tale tipologia di contratti, l'accordo “Offerta progetto Fluentis ERP” prevedeva invece l'esecuzione immediata di una prestazione e, a tal fine, indicava dettagliatamente le fasi operative, i costi e le responsabilità di esecuzione.
Il fatto che con il predetto contratto fossero stati già stabiliti anche i prezzi dei software dati in licenza e le condizioni economiche del servizio di assistenza e manutenzione (ossia dettagli relativi alle prestazioni oggetto degli ulteriori due contratti, contestualmente sottoscritti dalle parti) non consentirebbe di ritenere “Offerta progetto Fluentis ERP” un contratto normativo;
si trattava, infatti, di previsioni meramente strumentali e accessorie rispetto alla prestazione relativa alla realizzazione e implementazione del sistema informatico E.R.P. oggetto del citato contratto.
In secondo luogo, nell'appello si censura la tesi secondo cui il contratto “Offerta progetto
Fluentis ERP” avrebbe natura atipica.
Secondo il primo giudice, infatti, “il contratto, predisposto per iscritto nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, era [ed è] completo in ogni sua clausola, dal corrispettivo all'oggetto della prestazione da parte del fornitore, non vi è alcun rimando a norme del c.c. previste per contratti tipici, ragion per cui volerlo riportare sicuramente al cosiddetto appalto di servizi piuttosto che al contratto di prestazione d'opera appare un esercizio non necessario (esiste un corpo contrattuale autonomo definito), e non utile, come dimostrato dalle differenti letture (peraltro del tutto parziali e non sorrette da elementi obiettivi) che le parti hanno offerto dell'intera vicenda” (v. p. 9 sentenza).
Tuttavia, l'argomentazione spesa a favore dell'atipicità del predetto accordo contrattuale non terrebbe conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione e interpretazione dei contratti (nell'appello si richiamano, sul punto e tra le tante, Cass. civ., Sez. III, n. 32933/2023; Cass. civ., Sez. I, n. 29111/2017; Cass. civ., Sez. III,
n. 420/2006); il giudice, infatti, individuata succintamente la comune volontà dei contraenti, non avrebbe proceduto a ricondurla allo schema legale tipico corrispondente.
Nell'appello si enunciano quindi i criteri interpretativi offerti da Cass. civ., Sezioni Unite, n.
5657/2023 per stabilire l'eventuale natura atipica contratto (“Il primo criterio è che la qualificazione del contratto come atipico deve dipendere dai suoi effetti giuridici non da quelli economici. […] Il secondo criterio è che un contratto non muta natura e causa, sol perché uno dei suoi elementi presenti un'occasionale difformità rispetto allo schema legale tipico. […] Terzo criterio è che le prestazioni atipiche poste a carico di una delle parti non mutano la causa tipica del contratto, se in questo permane la prevalenza degli elementi propri dello schema tipico”) e si sostiene che il primo giudice si sarebbe radicalmente discostato da tali criteri.
Per affermare la natura atipica del contratto, infatti, erano stati valorizzati unicamente elementi quali l'esistenza di un corpo contrattuale completo in ogni sua parte, dal corrispettivo all'oggetto della prestazione, e la mancanza di rinvii alle norme codicistiche che regolano i contratti tipici.
Nell'appello si sostiene quindi che “Progetto Offerta Fluentis ERP” avrebbe dovuto essere ricondotto allo schema tipico del contratto di appalto (artt. 1655 c.c.).
si impegnava infatti nei confronti della committente a realizzare Controparte_1 Pt_1
e implementare un sistema informatico di pianificazione delle risorse aziendali detto E.R.P.
(Enterprise Resource Planning), svolgendo un'attività complessa e prolungata nel tempo
(circa due anni) con propria organizzazione di mezzi e con gestione del rischio a suo carico
(v., su tali aspetti, il contratto di cui al doc. 4 di parte opponente, in particolare le clausole contrattuali su “Metodologia di progetto”, “Strumenti e risorse”, “Fornitura di servizi on- site”, “Responsabilità della formazione e configurazione”, “Assunzione del rischio operativo”, “Garanzia di manutenzione ed evoluzione”). La controprestazione cui si obbligava consisteva invece nel corrispondere alla Pt_1
controparte il prezzo concordato di euro 74.800,00.
Sarebbe dunque evidente, secondo l'appellante, la comune volontà delle parti di stipulare un contratto d'appalto, rispetto al quale gli altri due contratti di licenza d'uso del software e di assistenza/manutenzione risultavano meramente strumentali.
Su tale qualificazione, peraltro, le società contraenti sarebbero state sostanzialmente concordi, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, posto che entrambe si erano limitate a fornire letture differenti non sul tipo contrattuale (l'appalto), bensì sui rapporti tra i tre contratti stipulati e, quindi, sulle diverse conseguenze giuridiche in ordine al recesso esercitato da . Pt_1
Non poteva peraltro trattarsi di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c., atteso che l'obbligo di realizzare la prestazione oggetto del contratto incombeva su un'organizzazione imprenditoriale di medie dimensioni, quale era , e non certamente su una Controparte_1 singola persona.
Pertanto, se il giudice avesse qualificato correttamente il contratto come contratto d'appalto, il recesso esercitato da avrebbe dovuto ritenersi legittimo ex art. 1671 c.c., con Pt_1 conseguente rigetto delle pretese creditorie azionate da in sede monitoria. Controparte_1
In ogni caso, la qualificazione del “Progetto Offerta Fluentis ERP” come contratto atipico non avrebbe comunque precluso l'operatività delle norme previste per i contratti c.d. nominati (tra le quali appunto l'art. 1671 c.c.). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, le disposizioni previste per i contratti tipici possono comunque trovare applicazione a quelli atipici nei casi, come quello di specie, in cui emergano situazioni connotate da una identità di ratio.
Allo stesso modo, anche a voler ritenere misto il contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP”
(come sostenuto dall'opposta, secondo cui il predetto sarebbe un contratto misto di appalto e licenza d'uso del software, stipulato contestualmente a un ulteriore contratto di appalto per la manutenzione e l'assistenza), non di meno esso – avendo causa unica e inscindibile – dovrebbe essere disciplinato dalle norme previste per il contratto tipico di cui presenta gli elementi prevalenti: nel caso di specie, appunto quello di appalto (e non quello di concessione d'uso del software, come sostenuto da ). Controparte_1
In buona sostanza, dunque, anche a voler ammettere che quello in esame non fosse un contratto d'appalto, ma un contratto atipico o misto, comunque la committente avrebbe potuto legittimamente recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c., corrispondendo un mero indennizzo alla controparte.
Destituita di fondamento sarebbe altresì la tesi di controparte secondo cui il contratto
“Progetto Offerta Fluentis ERP” escluderebbe comunque il recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., posto che tale diritto sarebbe stato previsto dalle parti esclusivamente nell'ipotesi di cui alla pag. 27 del contratto (v. supra).
Tale facoltà di recesso, concordata tra le parti, non escluderebbe infatti quella normativamente prevista dall'art. 1671 c.c.; né la presenza di tale specifica previsione contrattuale implicherebbe di per sé una rinuncia della committente al recesso previsto dalla Pt_1 citata disposizione codicistica.
Si sottolinea, infine, che non sussisterebbe alcun dubbio in ordine alla volontà di di Pt_1 recedere dal contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP”; non potrebbero essere lette in questo senso, infatti, le mere imprecisioni contenute nella p.e.c. del 16 settembre 2022, ove nel comunicare l'intenzione di recedere dal contratto la società appellante faceva riferimento all'art. 1373 c.c., invece che all'art. 1671 c.c., e al “progetto” anziché al “contratto”.
Il recesso di dal contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP”, valido ed efficace, si Pt_1 estenderebbe quindi anche agli ulteriori due contratti contestualmente stipulati dalle parti, ossia “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” e “Modulo d'ordine
Assistenza e Manutenzione STANDARD”. Ed infatti, la complessiva operazione economica mirava alla realizzazione e implementazione di un sistema informatico di pianificazione delle risorse aziendali, e non nella semplice fornitura o (al più) installazione di software gestionali.
I software oggetto del contratto di licenza d'uso si ponevano infatti in funzione strumentale rispetto all'attività di realizzazione e implementazione del suddetto sistema informatico. In altre parole, si era rivolta alla società opposta per essere accompagnata in un Pt_1
processo di trasformazione tecnologica della propria organizzazione aziendale, rispetto al quale l'attività di fornitura del software e di manutenzione e assistenza si poneva in rapporto di stretta accessorietà. Sarebbe pertanto errato aderire alla tesi di , secondo Controparte_1 cui l'attività, “trattandosi di software standard, si risolve essenzialmente in attività di formazione del cliente”.
Secondo l'appellante, si ravvisa quindi un chiaro collegamento negoziale tra i tre contratti, nell'ambito del quale quello denominato “Progetto Offerta Fluentis ERP” assumerebbe una posizione di palese preminenza. Il recesso esercitato da con riferimento a tale contratto estenderebbe quindi i suoi Pt_1
effetti anche sugli altri due, con conseguente obbligo per la committente di corrispondere a l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. per le spese sostenute, per i lavori Controparte_1
eseguiti e per il mancato guadagno. Non vi sarebbe, di contro, alcun obbligo per l'appellante di pagare i corrispettivi oggetto del decreto ingiuntivo, non dovuti proprio per effetto del recesso validamente esercitato.
In ragione della validità ed efficacia del recesso, peraltro, avrebbe avuto diritto alla Pt_1 restituzione della somma totale di euro 31.776,90, erroneamente pagata con le due citate ricevute bancarie del 31 ottobre 2022 in relazione alle fatture nn. 442/2022 e 500/2022.
7.2 Con il secondo motivo d'appello, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la legittimità del recesso da lei esercitato, la committente in via CP_4 subordinata per la restituzione della sola somma di euro 10.309,00 indebitamente corrisposta in pagamento della fattura n. 500/2022 (v. doc. 13 opponente).
L'appellante rileva, invero, che detto documento aveva ad oggetto “Attività pianificate e da
Voi confermate per analisi FPG come da accordi contrattuali” e che, tuttavia, tali attività non erano mai state autorizzate, né eseguite da . Controparte_1
Al netto di un intervento preliminare da parte di un tecnico di eseguito in data 7 luglio CP_1
2022 (v. doc. 8 opponente), nessun'altra attività era stata autorizzata da o, comunque, Pt_1 compiuta dalla controparte sino alla comunicazione di recesso inviata dalla committente;
sicché non sarebbe dirimente, secondo l'appellante, quanto allegato da che sosteneva CP_1 di aver proceduto – prima della comunicazione di recesso – “all'allocazione delle risorse umane interne necessarie alla redazione del documento denominato Fluentis Project
Guideline (FPG)” e di avere emesso la fattura in questione a titolo di corrispettivo per n. 13 giornate di attività di analisi già pianificate (v. pagg. 2 ss. comparsa di costituzione I grado).
Si ribadisce infatti che, al netto dell'intervento preliminare di cui si è detto sopra, nessuna attività rientrante tra quelle ricomprese nel c.d. “Preparation Step” era stata mai programmata, autorizzata da o, comunque, svolta da . Pt_1 Controparte_1
La società opposta, peraltro, non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento delle attività cui si riferisce la fattura n. 500/2022.
8. Si è costituita in appello con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 21 gennaio 2025. 8.1 L'appellata rileva preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di gravame, posto che la diversa qualificazione giuridica del contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP” (se contratto atipico, d'appalto, o misto) non inciderebbe affatto sulle somme comunque dovute da a . Pt_1 Controparte_1
Ed infatti, anche volendo aderire alla tesi di controparte – secondo cui “Progetto Offerta
Fluentis ERP” sarebbe un contratto di appalto, con conseguente legittimità del recesso esercitato da – risulterebbe dovuto a un indennizzo ex art. 1671 Pt_1 Controparte_1
c.c. pari almeno a euro 69.838,90.
Detta cifra risulta dalla somma: 1) dell'importo di euro 31.776,90 (corrisposto da a Pt_1 titolo di pagamento parziale delle fatture nn. 442 e 500 del 2022) e 2) dell'importo di euro
38.062,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto (pagato da a seguito della concessione Pt_1 della provvisoria esecutività del medesimo).
Fluentis rileva ulteriormente, in punto indennizzo, che non avrebbe mai fornito una Pt_1 diversa quantificazione delle somme dovute ex art. 1671 c.c., pur ritenendo l'indennizzo dovuto;
la società appellante si sarebbe infatti limitata a negare genericamente la debenza degli importi corrisposti, senza nemmeno contestare la quantificazione degli interessi effettuata dal Tribunale.
Alla medesima conclusione si giungerebbe, secondo l'appellante, qualificando il predetto contratto come atipico ovvero ritenendo escluso o invalidamente esercitato il diritto di recesso da parte della committente: in tal caso, infatti, la stessa somma di euro 69.838,90 risulterebbe comunque dovuta a a titolo di corrispettivo contrattuale e/o di risarcimento del danno. CP_1
L'appellata insiste quindi per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo d'appello, poiché non avrebbe dimostrato che, dando una diversa qualificazione giuridica al Pt_1 contratto, la decisione del giudice sarebbe stata diversa;
di conseguenza, difetterebbe il requisito di cui all'art. 342, comma 1, n. 2) c.p.c., ossia l'indicazione della rilevanza delle violazioni di legge denunciate ai fini della decisione impugnata.
Ad ogni modo, l'appellata precisa espressamente di non voler proporre appello incidentale sul rigetto delle domande riconvenzionali (ritenute tardive dal Tribunale), volte a ottenere il pagamento delle ulteriori somme dovute da a titolo di corrispettivo, risarcimento del Pt_1
danno o indennizzo.
8.2 Sempre in via preliminare, l'appellata sostiene la manifesta infondatezza del secondo motivo d'appello. La fattura n. 500/2022 del 30 settembre 2022 aveva ad oggetto il corrispettivo per n. 13 giornate di analisi preliminare (il c.d. “Preparation Step”), concordate con e da Pt_1 svolgersi tra il 19 settembre 2022 e il 30 settembre 2022.
Una parziale attività di analisi era stata effettivamente svolta da un dipendente di CP_1
per poco meno di n. 1 giornata (6 ore); circostanza, questa, che era stata CP_5
confermata dalla stessa (v. doc. 8 di parte opponente). Pt_1
Ciò posto, secondo l'appellata il Tribunale avrebbe implicitamente stabilito che l'importo per le n. 13 giornate di analisi concordate era dovuto a titolo di corrispettivo per la parte di attività effettivamente svolta (poco meno di una giornata) e a titolo di risarcimento dei danni per la restante parte (n. 12 giornate, che , recedendo dal contratto, non aveva consentito a Pt_1
di svolgere). CP_1
Infatti, essendo stata l'attività di analisi programmata per i giorni (19-30 settembre 2022) immediatamente successivi a quello in cui la committente aveva esercitato il recesso (il 16 settembre 2022), il dipendente incaricato non avrebbe potuto svolgere tale attività. CP_5
Il motivo sarebbe pertanto manifestamente infondato.
8.3 Nel merito, con la comparsa di costituzione si chiede il rigetto di tutte le domande avversarie e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata.
8.3.1 L'appellata si rimette sulla qualificazione giuridica del contratto “Progetto Offerta
Fluentis ERP”, limitandosi a osservare che il Tribunale non si era discostato dai criteri enucleati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5657/2023, menzionata dalla controparte nell'appello. Il giudice, infatti, sottolineava che le parti “non hanno contemplato volutamente
[a meno di non ritenere che una parte ha sottoscritto il relativo documento senza leggerlo] il diritto di recesso da parte del committente” (v. p. 9 sentenza).
Ad ogni buon conto, rilevato che le parti non avevano mai concordato sulla qualificazione del contratto in termini di appalto, l'appellata sottolinea: che oggetto del contratto “Progetto
Offerta Fluentis ERP” non era la realizzazione, bensì l'”implementazione” (termine, questo, non certamente sinonimo del primo) di un software gestionale preesistente;
che non era stata prevista la creazione di un prodotto ad hoc per il cliente e, quindi, non si trattava di un contratto di sviluppo di software (quest'ultimo sì riconducibile all'appalto); che, invero, erano state espressamente “escluse tutte le attività inerenti a implementazioni custom [le c.d. personalizzazioni, n.d.e.], reportistica personalizzata, importazione dati, collegamenti extra sistema e presidio post GoLive” (v. p. 26 contratto); che la trasformazione tecnologica dell'organizzazione aziendale, menzionata nell'appello di controparte, non riguardava i software che costituiscono il gestionale (i quali sarebbero rimasti sempre uguali a se CP_1 stessi), bensì le modifiche che avrebbe dovuto approntare alla propria Pt_1
organizzazione e alle procedure interne per adeguarle al funzionamento del gestionale stesso.
8.3.2 A prescindere dalla qualificazione data al contratto, secondo l'appellata il recesso esercitato da sarebbe comunque invalido. Pt_1
Dalla p.e.c. del 16 settembre 2022, ove comunica “la nostra decisione […] di Pt_1 recedere, con effetto immediato, dal progetto in oggetto”, non si comprenderebbe infatti da quale contratto la committente volesse recedere (circostanza, questa, chiarita solo in sede di atto di citazione in appello). Nella comunicazione, poi, si faceva erroneamente riferimento al diritto di recesso previsto dall'art. 1373 c.c., disposizione inapplicabile al caso di specie.
Se non invalido, il recesso sarebbe comunque illegittimo, posto che nel contratto “Progetto
Offerta Fluentis ERP” le parti avrebbero escluso il diritto di recesso, consentendolo esclusivamente nella specifica ipotesi contemplata alla pagina 27 del suddetto contratto (v. supra).
L'invalidità e/o illegittimità del recesso comporterebbe quindi il permanere del vincolo contrattuale e il conseguente inadempimento di;
tale società sarebbe obbligata a Pt_1
versare il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente svolte da e, per quanto CP_1 riguarda quelle non svolte o comunque ritenute tali, a risarcire il danno emergente e/o il lucro cessante patito dalla controparte per dotarsi delle risorse umane e materiali necessarie all'esecuzione della prestazione. Gli importi dovuti dovrebbero quindi essere così quantificati: euro 59.529,90 per le licenze d'uso; euro 10.309,00 per il servizio preliminare di analisi;
euro 87.230,00 per l'attività di implementazione;
euro 7.732,36 per il servizio di assistenza e manutenzione.
Peraltro, l'onere per di usare l'ordinaria diligenza per contenere i danni provocati CP_1 dall'inadempimento contrattuale della controparte, rilevante ai fini della quantificazione del danno ex art. 1227, comma 2 c.c., non potrebbe essere valorizzato, posto che quella di cui alla citata disposizione costituisce un'eccezione in senso proprio, mai fatta valere dalla società appellante.
Le fatture aventi ad oggetto i corrispettivi pattuiti sarebbero state quindi correttamente emesse da che altrettanto correttamente aveva preteso il pagamento del saldo. CP_1 8.3.3 In subordine, l'appellata sostiene che “Progetto Offerta Fluentis ERP” e “Modulo
d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” costituirebbero un unico contratto misto o complesso, in cui il contratto atipico di licenza d'uso del software risulterebbe prevalente rispetto a quello tipico di appalto avente ad oggetto i servizi di implementazione del software medesimo.
avrebbe inteso dotarsi del software, rispetto al quale l'attività di implementazione Pt_1 costituiva un mero strumento finalizzato alla sua “messa in funzione”. Pertanto, gli elementi prevalentemente caratterizzanti il contratto misto sarebbero quelli relativi al contratto atipico di licenza d'uso del software.
Il recesso di sarebbe quindi comunque illegittimo perché tale figura contrattuale Pt_1
atipica non contempla un diritto di recesso, se non previsto espressamente dalle parti. Ne discenderebbe la debenza dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente svolte da e, per quanto riguarda quelle non svolte o comunque ritenute tali, l'obbligo per CP_1
di risarcire il danno emergente e/o il lucro cessante, versando i seguenti importi: Pt_1 euro 59.529,90 per le licenze d'uso ed euro 10.309 per il servizio preliminare di analisi.
E ciò senza che possa invocarsi, anche in tal caso, l'art. 1227, comma 2 c.p.c., costituente un'eccezione in senso proprio mai invocata dalla controparte.
8.3.4 Se, invece, nel contratto misto dovessero ritenersi prevalenti gli elementi dell'appalto, con conseguente legittimità del recesso esercitato da , quest'ultima dovrebbe Pt_1
corrispondere l'indennizzo ex art. 1671 c.c., per un totale di euro 69.838,90 (euro 10.309,00
+ euro 59.529,90), comprensivo:
1) del compenso per l'attività svolta, consistente in ore 6 (in sostanza n. 1 giorni) di analisi preliminare svolte dal dipendente per il corrispettivo di euro 594,75, compreso CP_5 nell'importo di euro 10.309 di cui alla fattura n. 500 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto n. 13 giornate totali di analisi pianificate;
2) delle spese sostenute da per acquisire da le licenze Controparte_1 Controparte_1
d'uso dei software da concedere poi in uso ad . In particolare: Pt_1
- euro 6.710,00 per le licenze “SQL Server 2019 Standard Edition nr. 2 Core” di cui alla fattura n. 571 del 30 settembre 2022, di data successiva al recesso in quanto emessa cumulativamente per più licenze, pur se la consegna era avvenuta prima del recesso (v. doc.
17 fascicolo I grado opposta, d.d.t. del 12 settembre 2022); - euro 16.718,00 più I.V.A. per l'acquisizione del software di cui all'accordo tra
[...]
e del 30 novembre 2021 (v. doc. 18 fascicolo I grado opposta), Controparte_1 Controparte_1 importo compreso nella fattura n. 576 del 30 settembre 2022 (v. doc. 19 fascicolo I grado opposta); il prezzo non è esplicitato nella fattura, che è cumulativa per più licenze, ma si ricava appunto dalla lettura del citato accordo stipulato il 30 novembre 2021.
Peraltro, la prova dell'effettivo pagamento dei predetti importi per l'acquisizione dei software da parte di sarebbe irrilevante, posto che il saldo di dette somme è Controparte_1 comunque dovuto dall'appellata a sulla base dei rapporti contrattuali tra loro Controparte_1
intercorrenti; oltre a ciò, l'intero importo delle licenze pattuito tra e Controparte_1
rimarrebbe comunque assorbito a titolo di compenso per l'attività svolta e/o per il Pt_1
mancato guadagno.
Tra le spese sostenute oggetto dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. rientrerebbero anche le retribuzioni dovute a eventuali ausiliari compensati periodicamente dal prestatore d'opera per il periodo intercorso tra la data in cui il recesso è divenuto efficace e la data di maturazione periodica della retribuzione. Pertanto, posto che il recesso è stato esercitato dalla committente il 16 settembre 2022, risulterebbe dovuto anche l'importo di euro 10.309 pattuito a titolo di corrispettivo per le n. 13 giornate di analisi preliminare pianificate per le giornate del 19, 21,
26, 27, 28 e 30 settembre (confermate da ) di cui alla fattura n. 500/2022; Pt_1
3) del mancato guadagno, corrispondente:
- per quanto riguarda le licenze d'uso (ove non considerate come attività svolta, rispetto alla quale sarebbe dovuto l'intero corrispettivo, ma come spese sostenute, per le quali è dovuto l'intero prezzo pagato), il mancato guadagno corrisponde alla differenza tra il prezzo delle licenze e il corrispettivo contrattuale pattuito, da considerarsi alla stregua di un mancato guadagno “di rivendita” dei software ad;
Pt_1
- per quanto riguarda l'attività di analisi e implementazione, il mancato guadagno consisterebbe invece nell'utile netto che l'appellata avrebbe conseguito se avesse potuto completare l'esecuzione del contratto;
corrisponderebbe quindi alla differenza tra il prezzo contrattuale dell'opera ineseguita e l'ammontare presuntivo dei costi che si sarebbero dovuti sostenere per la sua esecuzione.
Secondo l'appellata, peraltro, la committente non potrebbe vedere diminuito il Pt_1 risarcimento da lei dovuto per il danno da mancato guadagno in ragione del fatto che, all'esito del recesso, era libera di reimpiegare le sue risorse umane e materiali a Controparte_1 servizio di altri clienti. E ciò perché il committente potrebbe ottenere una riduzione in questo senso solo ove provasse che l'appaltatore aveva impiegato tutta la sua organizzazione esclusivamente nell'esecuzione di quell'appalto, di modo che a causa del recesso aveva poi potuto impiegarla effettivamente in un altro appalto, con corrispondente diminuzione del mancato guadagno.
Nel caso di specie, invece, il personale di si dedicava in giorni diversi a Controparte_1 clienti differenti e, con il recesso della committente, aveva perso un cliente e l'intero corrispettivo pattuito, senza che detto mancato guadagno potesse ritenersi compensato da attività svolte per altri clienti;
tutte le spese (sia per le licenze che per il personale) erano state sostenute dall'appellata in vista dell'esecuzione del contratto e non risultavano coperte da corrispondenti guadagni.
Inoltre, sarebbe stato comunque onere della committente eccepire tempestivamente la compensatio lucri cum damno, ciò che invece non aveva fatto, decadendo da tale Pt_1 facoltà.
8.3.5 L'appellata contesta altresì l'inquadramento dell'operazione contrattuale offerto da
, sostenendo la preminenza del contratto “Modulo d'ordine LICENZA D'USO Pt_1
SOFTWARE Fluentis”; detto contratto, invero, dovrebbe ritenersi il negozio principale, in quanto presupposto indefettibile dell'attività di implementazione del software. rileva che anche nell'ambito di un eventuale collegamento negoziale ciascun CP_1
contratto mantiene una causa autonoma e che le vicende dei singoli negozi possono, ma non devono necessariamente, riverberarsi sugli altri.
Rimarrebbe ferma, in ogni caso, la debenza dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., così come già quantificato.
8.3.6 Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di volta ad ottenere la restituzione Pt_1
della somma di euro 31.776,90, a suo dire indebitamente pagata, si contesta la connessa richiesta di pagamento degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
Gli interessi in parola, invero, hanno una funzione deterrente nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento dei corrispettivi dovuti nelle transazioni commerciali;
secondo la giurisprudenza di legittimità, essi non potrebbero quindi essere conteggiati in sede di azione di ripetizione dell'indebito, non venendo in considerazione in tal caso un inadempimento, bensì la semplice richiesta di restituzione di una somma pagata in assenza di causa giustificativa. 9. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., e scaduto il 4 novembre 2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
10. Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà.
10.1 Il contratto denominato “Progetto Offerta Fluentis ERP” aveva ad oggetto – come suggerisce il nome stesso – “un progetto”, nell'ambito del quale si offriva Controparte_1 di affiancare “nel conseguimento dei propri obiettivi aziendali per i quali Pt_1
l'informatica è sempre di più uno strumento insostituibile” (così a pagina 1 del contratto), accompagnandola in un processo di c.d. digital transformation.
A tal fine, non solo forniva ad il sistema informatico denominato Enterprise CP_1 Pt_1
Resource Planning (E.R.P.), ossia un sistema di software per la gestione integrata dei vari settori aziendali, ma offriva alla controparte anche una attività di implementazione del sistema informatico, volta a “calare” il software nella specifica, concreta realtà aziendale.
Venivano quindi analiticamente descritte, in apposite sezioni del contratto, la “metodologia di progetto” adottata da e le singole fasi in cui doveva articolarsi l'attività Controparte_1
di implementazione del software (“Preparation Step”, “Execution Step”, “Final Configuration
Step”, “Go Live Step”; v. pagine 17 e seguenti del contratto).
Dalla lettura del contratto ben si coglie, allora, che è proprio a porre l'accento su CP_1 quella che potrebbe definirsi la “dimensione progettuale” della prestazione a suo carico e, quindi, sulla necessaria protrazione nel tempo del suo rapporto con . Pt_1
A titolo meramente esemplificativo (posto che il contratto consta di ben 32 pagine in cui la società appellata si soffermava diffusamente sulla descrizione delle prestazioni da lei offerte), si prevedeva l'individuazione di un project manager da parte di destinato ad essere CP_1 affiancato da un'omologa figura scelta dalla cliente;
si individuavano specificamente Pt_1
le tempistiche necessarie per le attività di analisi, parametrizzazione e training del sistema;
si stabilivano financo i costi delle trasferte dei dipendenti di CP_1
Tali elementi, peraltro, consentono di ritenere che quello in esame non fosse un mero contratto c.d. quadro: con esso, infatti, le parti non si erano limitate a stabilire le condizioni generali cui attenersi in sede di stipula di contratti futuri ed eventuali, ma avevano delineato puntualmente un progetto, nell'ambito del quale erano previste specifiche prestazioni a carico di con relative tempistiche di esecuzione e costi. CP_1 10.2 Ciò posto, è del tutto condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui il contratto
“Progetto Offerta Fluentis ERP” sarebbe riconducibile allo schema tipico del contratto d'appalto (sub specie di appalto di servizi).
in effetti, non si era semplicemente obbligata a eseguire una prestazione di dare CP_1
(avente ad oggetto la cessione delle licenze d'uso del software E.R.P.), ma si era obbligata ad un ad un facere – ossia a fornire un determinato risultato, in termini di servizio reso – con impiego e organizzazione di mezzi propri e con correlativa assunzione del rischio d'impresa.
In questo senso, giova richiamare le clausole di cui alle pagine 15 e seguenti del contratto, in cui venivano descritti gli strumenti offerti da per organizzare ed eseguire le attività CP_1 di cui al progetto e veniva prevista, sempre a cura di la formazione di un team di CP_1
progetto.
Se, dunque, è vero che la società appellata non si era obbligata a svolgere attività finalizzate a fornire alla controparte particolari personalizzazioni del software (non incluse nel contratto), ciò nondimeno essa si era impegnata a fornire un preciso servizio ad;
e ciò verso il Pt_1 corrispettivo di un prezzo, pagato dalla controparte contrattuale.
Quest'ultima, dal canto suo, non intendeva meramente acquisire dei software gestionali (che, per quanto consta, in autonomia non avrebbe nemmeno saputo o potuto utilizzare), bensì appunto avvalersi dei servizi offerti dalla controparte contrattuale per realizzare una informatizzazione integrata all'interno dell'azienda.
È vero che il contratto in questione non richiama le norme codicistiche sull'appalto; e tuttavia, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di qualificazione del contratto, una volta ricostruita la volontà delle parti è comunque necessario tentare l'”inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi, in precedenza individuati, che ne caratterizzano la esistenza” (Cass., sez. III, n. 32933/2023).
Il Tribunale, tuttavia, non aveva raffrontato il contratto stipulato dalle parti con lo schema tipico del contratto d'appalto (o con quello di altri contratti nominati), limitandosi a rilevare che – essendo la regolamentazione contrattuale predisposta dai contraenti completa in ogni suo aspetto e priva di rimandi alle norme codicistiche – tale tentativo si appalesava “non necessario” e, comunque, “non utile”.
Ebbene, la riconduzione del contratto de quo allo schema tipico del contratto d'appalto ex art. 1655 c.c. comporta il riconoscimento in capo alla società appellante del diritto di recesso previsto dall'art. 1671 c.c. Con la p.e.c. del 16 settembre 2022, dunque, aveva legittimamente esercitato il suo Pt_1
diritto di recedere dal contratto. Del resto, la citata disposizione contempla la facoltà di recedere ad nutum senza necessità che ricorra una giusta causa (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. II, 26/2/2024, n. 5019) e anche a esecuzione iniziata;
con l'unico obbligo – pacificamente riconosciuto dall'appellante stessa – di tenere indenne la controparte delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
10.3 Peraltro, anche a voler ritenere che il contratto avesse natura atipica (come sostenuto dal primo giudice), la conclusione non muterebbe, posto che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile
(contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (Cass., sez. III, n.
18229/2003, richiamata da ultimo da Cass., sez. VI, n. 2429/2023).
Nel caso di specie, allora, potrebbe indubbiamente essere ravvisata quantomeno un'identità di ratio con l'appalto, con conseguente applicabilità della norma sul recesso di cui all'art. 1671 c.c.
10.4 Ancora, pur sposando la tesi dell'appellata secondo cui saremmo dinnanzi a un contratto misto (ossia: tipico d'appalto e atipico di licenza d'uso dei software), non può esservi dubbio sul fatto che, al suo interno, risultassero caratterizzanti e, quindi, prevalenti per le ragioni anzidette gli elementi dell'appalto (e non, invece, quelli della licenza d'uso, come sostiene
. CP_1
Anche aderendo a tale impostazione, allora, posto che al contratto misto si applicano le norme che disciplinano il negozio “prevalente”, rimarrebbe applicabile l'art. 1671 c.c.
10.5 Il fatto, poi, che le parti avessero previsto nel contratto una specifica ipotesi di recesso non consente in alcun modo di ritenere che avesse implicitamente o tacitamente Pt_1
rinunciato alla facoltà di recedere prevista dalla legge, e segnatamente dall'art. 1671 c.c..
A pagina 27 del contratto, invero, le parti stabilivano: “Si conviene che qualora in sede di analisi FPG la stima della progettualità che ne dovesse scaturire si discosti dalla previsione di cui sopra di oltre il 50%, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto pagando le giornate Parte svolte fino a quel momento e le relative spese sostenute. Con la firma della questa clausola decade”. Va quindi osservato che tale specifica ipotesi di recesso non risulta affatto incompatibile con quella, generale, garantita dalla norma codicistica di cui all'art. 1671 c.c.; pertanto, non si può ritenere che la clausola prevista dalle parti implichi un'implicita rinuncia alla facoltà conferita dalla citata disposizione.
Peraltro, in un contratto di durata come quello in esame (la cui esecuzione si sarebbe protratta per circa un biennio), l'eventuale esclusione del diritto della società committente di recedere ex art. 1671 c.c. avrebbe comportato l'assunzione di un vincolo assai oneroso per tale parte, proprio in considerazione della protrazione nel tempo del rapporto contrattuale;
sicché, una pattuizione di questo tipo – implicante un netto squilibrio contrattuale ai danni di – Pt_1 avrebbe dovuto essere espressa, oltre che formulata in modo chiaro e inequivocabile.
10.6 Nessun dubbio può esservi, infine, sul fatto che avesse chiaramente manifestato Pt_1 la propria volontà di recedere con la p.e.c. del 16 settembre 2022.
Il richiamo nella comunicazione all'art. 1373 c.c., e non all'art. 1671 c.c., non è dirimente, posto che trattasi, al più, di un problema di qualificazione giuridica del recesso che in nessun modo incide sulla chiarezza dell'intento di sciogliersi dal vincolo contrattuale manifestato società appellante.
Sul punto, basti osservare che nella suddetta p.e.c. comunicava inequivocabilmente Pt_1
la “decisione di interrompere e di recedere, con effetto immediato, dal progetto in oggetto, le cui attività non sono ad oggi ancora di fatto state iniziate”, rivolgendo peraltro alla controparte una chiara diffida “dal fatturare attività ad oggi ancora da Voi non effettuate o licenze relative a moduli software standard, che risulterebbero di fatto inutilizzabili in assenza dell'implementazione prevista dal progetto di cui in oggetto” (v. doc. 9 opponente).
Vero è che l'appellante comunicava di volere recedere dal “progetto” e non da un contratto
(o da quale/i dei tre contratti stipulati).
Tuttavia, al netto del fatto che solo uno dei tre contratti veniva denominato dalle parti
“Progetto” (ed è appunto quello “principale” di cui si è parlato sin qui), va osservato che tale scelta terminologica rendeva semmai ancor più precisa e inequivocabile la volontà di
; e ciò nella misura in cui la società manifestava, appunto, la volontà di recedere dal Pt_1
“progetto” nel suo complesso (e non semplicemente da uno o più dei tre contratti stipulati).
Tale circostanza, peraltro, dimostra plasticamente quanto si è detto poc'anzi: ossia che l'interesse di risiedeva proprio nel progetto, e non nella mera acquisizione dei Pt_1
software, e che quindi l'appellante non considerava “in modo atomistico” i tre contratti stipulati con Al contrario, essi venivano ricondotti nell'ambito di un'operazione CP_1
unitaria volta alla realizzazione del progetto di informatizzazione aziendale, rispetto al quale le licenze d'uso dei software e il servizio di assistenza e manutenzione (oggetto dei due ulteriori contratti) costituivano delle mere prestazioni strumentali.
10.7 Non v'è dubbio, quindi, sulla sussistenza di un collegamento negoziale – peraltro riconosciuto anche dal primo giudice – tra i tre contratti.
Sul punto, l'appellata non contesta tanto la sussistenza del collegamento, quanto i suoi effetti, limitandosi ad affermare genericamente che le vicende di un contratto possono – ma non devono necessariamente – riverberarsi sugli altri contratti e che comunque nel caso di specie il contratto “principale” sarebbe quello relativo alle licenze d'uso dei software.
Tale ultima tesi, tuttavia, non può essere condivisa, posto che per le ragioni anzidette era proprio il contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP” a costituire l'asse portante dell'intera operazione negoziale.
Pertanto, gli effetti del recesso non possono che riverberarsi su tutti e tre i contratti stipulati tra le parti, avendo ben spiegato che senza i servizi offerti da non si sarebbe Pt_1 CP_1
mai determinata ad acquistare le licenze d'uso dei sofware e a pattuire la relativa attività di assistenza/manutenzione annuale.
10.8 Ebbene, per effetto del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1671 c.c., non era Pt_1 tenuta a versare il corrispettivo contrattualmente stabilito, ma solo a indennizzare la controparte delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata in principalità dall'appellante, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare Pt_1
i corrispettivi ancora dovuti con riferimento alle fatture nn. 239/2022 e 442/2022.
Alla revoca del decreto ingiuntivo consegue la condanna di a restituire la somma di CP_1
euro 44.103,34 (comprensiva di interessi moratori), pagata da in ottemperanza alla Pt_1 concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (v. doc. 4 fascicolo appellante).
Per l'effetto, deve essere accolta anche la domanda formulata in via riconvenzionale dall'appellante, con conseguente condanna di a restituire la somma di euro 31.776,90 CP_1 pagata dalla controparte a titolo di corrispettivo.
In particolare, tale cifra corrisponde a euro 21.467,00 di acconto sulla fattura n. 442/2022 e a euro 10.309,00 relativi alla fattura n. 500/2022, erroneamente messi in pagamento da Pt_1
in data 31 ottobre 2022, a recesso già intervenuto. Accortasi di tale errore in data 9 dicembre 2022, aveva subito chiesto a la restituzione di tali somme, correttamente Pt_1 CP_1
sostenendo che, a seguito del recesso, si trattasse di corrispettivi non dovuti (doc. 17 opponente); tuttavia, la controparte aveva negato la restituzione degli importi, ritenendo invece fossero dei corrispettivi dovuti.
Pertanto, deve essere condannata a restituire all'appellante le somme versate a titolo CP_1
di corrispettivo contrattuale per un importo totale pari a euro 75.880,24 (ossia euro 44.103,34, pagati in esecuzione del decreto ingiuntivo, oggetto della domanda principale;
oltre a euro
31.776,90, pagati ancor prima dell'avvio del procedimento monitorio, oggetto di quella riconvenzionale).
Sulle somme oggetto di entrambe le domande (principale e riconvenzionale), chiede Pt_1
altresì la maggiorazione per gli interessi moratori previsti dalla legislazione in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002).
Sul punto, parte appellata sostiene – sia pur facendo riferimento alla sola somma oggetto di domanda riconvenzionale – che gli interessi in questione non sarebbero applicabili;
e ciò poiché nel caso di specie, per effetto del recesso contrattuale, non si configurerebbe il pagamento di un corrispettivo relativo a una transazione commerciale, bensì una mera ripetizione di indebito.
La tesi sostenuta da tuttavia, è smentita dai più recenti approdi della giurisprudenza CP_1 di legittimità, che hanno superato il precedente orientamento secondo cui i c.d. super-interessi si applicherebbero alle sole obbligazioni di fonte negoziale (v., su tutte, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14/12/2022, n. 36595, rv. 666458-01, citata anche dall'appellata).
Già nel 2023, infatti, la Suprema Corte, a sezioni semplici, ha stabilito che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
3/1/2023, n. 61, rv. 666489-01).
Dopo il definitivo revirement giurisprudenziale operato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12449 del 7/5/2024 (in cui si è affermata la necessità di valutare l'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma c.c. con riferimento a tutti i rapporti obbligatori riconducibili all'art. 1173 c.c.), detto orientamento è stato confermato da alcune recenti pronunce. Tra queste vi è Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/3/2025, n. 7677, rv. 674231-01, secondo cui “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto
o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.
Da ultimo, e nello stesso senso, si registra Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/7/2025, n. 21806, che ha ben spiegato come “l'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova allora pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo
e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma,
c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, quest'ultima appare pienamente applicabile all'obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell'indebito medesimo e presenta – soprattutto – i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio”. Pertanto, tornando al caso in esame, sulle somme che l'appellata è condannata a restituire a seguito del recesso contrattuale della controparte devono essere applicati gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
10.9 Infine, sull'indennizzo ex art. 1671 c.c., la cui debenza è sempre stata pacificamente ammessa dalla stessa , va osservato quanto segue. Pt_1
Contrariamente a quanto esposto nella comparsa conclusionale in appello, nel ricorso monitorio ha agito esclusivamente per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti CP_1 in forza dei tre contratti di cui sopra;
e ciò si evince, oltre che dal contenuto del suddetto ricorso, anche dal fatto che nel giudizio di opposizione l'indennizzo ex art. 1671 c.c. ha costituito oggetto di una ulteriore, specifica domanda riconvenzionale da parte di CP_1
Con la sentenza di primo grado, tuttavia, il Tribunale ha dichiarato “inammissibili le domande riconvenzionali come svolte da parte opposta”, poiché la comparsa di costituzione era stata depositata tardivamente da CP_1
Nel presente giudizio d'appello, a pag. 13 della sua comparsa di costituzione, l'appellata ha espressamente dichiarato: “ non propone appello incidentale per ottenere Controparte_1
il pagamento delle ulteriori somme richieste in via riconvenzionale nel procedimento di primo grado (tale domanda è stata ritenuta tardiva e sarà riproposta in un separato giudizio)”.
Da ultimo, con le sue note scritte del 29 ottobre 2025, ha formulato in appello le CP_1 conclusioni riportate supra, limitandosi a chiedere, per il caso di mancata conferma della sentenza di primo grado, “di disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., ove non sia condivisa la quantificazione di
[...]
. Controparte_1
Tutto ciò premesso, anche a voler ritenere che quella avanzata in primo grado da CP_1 fosse una domanda riconvenzionale solo limitatamente all'importo eccedente quello ingiunto, mentre fino alla concorrenza di tale somma fosse una mera domanda principale con diversa causa petendi (indennizzo ex art. 1671 c.c., anziché corrispettivo), va comunque osservato che non ha coltivato in appello alcuna domanda volta a ottenere il pagamento del CP_1 suddetto indennizzo.
Come si è detto, sia nella comparsa di costituzione in appello che nelle note scritte del 29 ottobre 2025, l'appellata ha concluso nel merito chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e, con essa, anche della statuizione secondo cui gli importi oggetto di ingiunzione di pagamento risultavano dovuti a a titolo di corrispettivo contrattuale. CP_1 Per il caso di mancata conferma della sentenza gravata, l'appellata si è quindi limitata a richiedere in via istruttoria una c.t.u. per la quantificazione dell'indennizzo, senza tuttavia formulare alcuna domanda di condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Ebbene, in difetto di esplicita domanda, la condanna della società committente al pagamento dell'indennizzo per il recesso rimane estranea al thema decidendum del giudizio d'appello.
Ad ogni modo, resta ferma la possibilità – peraltro prospettata proprio dalla stessa parte appellata (v. pag. 13 della comparsa di risposta in appello) – di riproporre tale domanda in un separato giudizio, unitamente a quella relativa alla quantificazione dell'indennizzo.
11. Le doglianze proposte con il secondo motivo d'appello restano assorbite, stante l'accoglimento del primo motivo di gravame.
12. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore (da euro 52.001 a euro
260.000), con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M.
147/2022) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei valori minimi per la fase rimanente, limitatasi alla sola trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 367/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 233 del 3 marzo 2023 del Tribunale di Pordenone;
- condanna a restituire ad la somma complessiva di Controparte_1 Parte_1
euro 75.880,24, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna l'appellata a rifondere integralmente all'appellante le spese di lite, liquidate – per il primo grado di giudizio – in euro 11.268,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, e – per il secondo grado di giudizio – in euro 12.154,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – a rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) ex lege.
Trieste, 18 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La fattura n. 500 del 30.09.2022 per complessivi € 10.309,00, con scadenza 31.10.2022, pure menzionata nel ricorso, essendo invece stata pagata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il
4 novembre 2024 da
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Fiume Veneto (PN), in via Pontebbana n. 44, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni MENEGON del Foro di Pordenone, presso il quale è elettivamente domiciliata, per procura alle liti in calce e digitalmente congiunta al presente atto
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, in piazzale IV Novembre n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Michela BRUSADIN del Foro di Pordenone, presso il quale
è elettivamente domiciliata, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 6 settembre 2024 e notificata il 4 ottobre 2024 – “Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)”
CONCLUSIONI
Per l'appellante (come da note scritte del 4 settembre 2025):
“Nel merito
Accertato e dichiarato che non è creditrice nei confronti di Controparte_1
della somma di Euro 38.062,00 richiesta con il ricorso monitorio di primo Parte_1 grado, respingersi la domanda di condanna promossa in primo grado da Controparte_1 nei confronti di in quanto infondata sia in fatto che in diritto,
[...] Parte_1
revocarsi il Decreto Ingiuntivo N. 233/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone in data
03.03.2023, e condannare alla restituzione ad Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 44.103,34, maggiorata di interessi moratori ex D.Lvo 231/2002, da quest'ultima corrisposta in esecuzione delle concessa provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 233/2023. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito riconvenzionale
Condannarsi a restituire ad la somma Controparte_1 Parte_1 indebitamente percepita di Euro 31.776,90, oltre interessi moratori ec D.Lvo 231/2002 dalla data dell'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 233/2023 del Tribunale di Pordenone la saldo. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito subordinato
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertarsi e dichiararsi che ha indebitamente corrisposto a Parte_1 Controparte_1
la somma di Euro 10.309,00 di cui alla Fattura Fluentis N. 500/2022 e conseguentemente condannarsi a restituire a la predetta somma, Controparte_2 Parte_1
oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dal dì del pagamento al[la] giorno della restituzione.
Con vittoria, parziale, di spese e compensi di avvocato”.
Per l'appellata (come da note scritte del 29 ottobre 2025):
“in via preliminare:
- dichiarare l'appello inammissibile (quanto al primo motivo d'appello) e manifestamente infondato (quanto al secondo motivo d'appello) ex art. 348 bis c.p.c. e disporre la discussione orale della causa;
nel merito:
- respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 523/2024; in caso di mancata conferma della sentenza di primo grado:
- si chiede di disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., ove non sia condivisa la quantificazione di
[...]
Controparte_1
- si chiede di ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo (indicato come n. 3 nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.):
1) vero che il corrispettivo dovuto da a Controparte_1 CP_1
per la licenza di software destinata ad di cui al contratto tra
[...] Parte_1
e del 30.11.2021 (v. doc. 18 che si Controparte_1 Controparte_1
rammostra) e alla fattura n. 576 del 30.09.2022 (v. doc. 19 che si rammostra) è pari ad €
16.718,00 + IVA ed è stato interamente pagato da Controparte_1 teste: , dipendente di Testimone_1 Controparte_1
in via istruttoria si richiamano i documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali, incluse spese forfettarie 15%, CPA e IVA (se dovuta)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 233 del 3 marzo 2023, il Tribunale di Pordenone condannava
(d'ora in poi solo ) a pagare a (d'ora in Parte_1 Pt_1 Controparte_1 poi solo o la somma di euro 38.062,00, oltre agli interessi come Controparte_1 CP_1
da domanda e alle spese legali.
Tale somma corrispondeva agli importi dovuti da in relazione alle fatture nn. 239 e Pt_1
4421 del 2022 emesse nei suoi confronti da (che nel ricorso monitorio si Controparte_1
riservava di esigere maggiori e/o diversi importi nell'eventuale giudizio di opposizione).
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 7 marzo 2023, Pt_1 proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023.
In fatto, rappresentava di essersi rivolta a per dotarsi di un Pt_1 Controparte_1
sistema E.R.P. (Enterprise Resource Planning), ossia di un sistema informatico di pianificazione, programmazione e controllo delle risorse aziendali, consistente in una serie di software tra loro collegati volti alla gestione integrata dei vari settori o reparti aziendali
(amministrazione, vendita, acquisti, etc.).
A tal fine, in data 19 maggio 2022 , in veste di committente, stipulava Pt_1 contestualmente con tre distinti contratti, denominati “Offerta Progetto Fluentis CP_1
ERP” (doc. 4 opponente), “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” (doc.
5 opponente) e “Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione STANDARD” (doc. 6 opponente).
Nel primo di tali contratti, ossia “Offerta Progetto Fluentis ERP”, erano indicate in particolare: la metodologia di attuazione del progetto;
i vari step di realizzazione e implementazione del sistema E.R.P.; l'offerta commerciale per l'attività di realizzazione del progetto, stimata in n. 110 giornate lavorative verso il compenso di euro 680 al giorno;
l'offerta commerciale (euro 41.795) relativa alle licenze d'uso dei software, analiticamente elencati;
l'offerta commerciale (ammontante a euro 6.338 annui) per l'attività di assistenza/manutenzione e la decorrenza del relativo canone a far data dall'1 gennaio 2025; la previsione del pagamento di un anticipo da parte di pari a euro 10.000,00 (I.V.A. Pt_1 esclusa).
emetteva quindi nei confronti di la fattura n. 239 del 27 maggio Controparte_1 Pt_1
2022 (doc. 7 opponente), riguardante l'“ACCONTO PROGETTO FLUENTIS ERP” e avente ad oggetto l'importo di euro 12.200,00 (I.V.A. inclusa).
, tuttavia, rilevava che al netto di un intervento preliminare svolto da un tecnico di Pt_1 in data 7 luglio 2022, nessun'altra attività era stata svolta dalla controparte per la CP_1
realizzazione del progetto E.R.P.
Pertanto, con p.e.c. del 16 settembre 2022, comunicava la propria volontà di recedere Pt_1
dal progetto, e quindi dal relativo contratto, contestualmente diffidando “dal CP_1 fatturare attività ad oggi da Voi non effettuate o licenze relative a moduli software standard, che risulterebbero di fatto inutilizzabili in assenza dell'implementazione prevista dal progetto di cui in oggetto” (doc. 9 opponente).
In pari data, rispondeva contestando il diritto di di recedere dal contratto di CP_1 Pt_1
licenza d'uso dei software e sollecitando il pagamento della fattura n. 239/2022 relativa all'acconto pattuito (doc. 10 opponente); emetteva quindi la fattura n. 442 del 16 CP_1 settembre 2022 per l'importo di euro 47.329,90 (I.V.A inclusa), costituente appunto il corrispettivo del contratto di licenza dei software (doc. 11 opponente).
Con p.e.c. del 27 settembre 2022, , richiamando la propria comunicazione di recesso, Pt_1
contestava la fattura n. 442/2022, chiedendo l'emissione di nota di accredito a totale storno della stessa (doc. 12 opponente).
, tuttavia, emetteva nei confronti della controparte un'ulteriore fattura, la Controparte_1
n. 500 del 30 settembre 2022, per l'importo di euro 10.309 (I.V.A inclusa), riguardante il corrispettivo di “Attività pianificate e da Voi confermate per analisi FPG come da accordi contrattuali” (doc. 13 opponente).
In data 13 ottobre 2022, contestava anche tale ultima fattura, sia perché successiva Pt_1
all'esercizio del diritto di recesso sia perché relativa ad attività non autorizzate e comunque non eseguite;
ne chiedeva quindi lo storno con emissione di nota di accredito (doc. 14 opponente).
Nonostante tali contestazioni, il 31 ottobre 2022 effettuava erroneamente il Pt_1 pagamento di due ricevute bancarie: la prima relativa a un acconto di euro 21.467,90 sulla fattura n. 442/2022; la seconda al pagamento dell'importo di euro 10.309,00 di cui alla fattura n. 500/2022 (doc. 16 opponente). Accortasi di tale errore solo in sede di registrazione dei pagamenti, in data 9 dicembre 2022 ne dava comunicazione a chiedendo la Pt_1 CP_1 restituzione di tali somme (doc. 17 opponente). rispondeva in data 17 gennaio 2023, osservando che quelli effettuati erano pagamenti CP_1 dovuti e sollecitando il saldo delle ulteriori due rate di cui alla fattura n. 442/2022 (scadute il
31 novembre e il 31 dicembre 2022), nonché il pagamento della fattura n. 239/2022. La società chiedeva quindi il saldo della somma totale di euro 38.062,00 entro sette giorni, preannunciando di agire giudizialmente in caso di mancato pagamento (doc. 18 opponente).
Il 25 gennaio 2023 ribadiva che l'importo richiesto non era dovuto, e ciò in ragione Pt_1 dell'intervenuto recesso dal contratto d'appalto relativo al progetto E.R.P. con Parte_2
p.e.c. del 16 settembre 2022. , pertanto, si riteneva tenuta unicamente a versare a Pt_1
l'indennizzo ex art. 1671 c.c. per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato CP_1 guadagno, se provati nell'an e nel quantum dalla controparte;
reiterava, inoltre, la richiesta di restituzione degli importi erroneamente pagati con le due ricevute bancarie di cui sopra (doc.
19 opponente). A quel punto, chiedeva e otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, avente ad oggetto gli importi (ancora) dovuti in base alle citate fatture nn. 239 e 442 del 2022.
Tutto ciò premesso, nell'atto di opposizione chiedeva in principalità il rigetto delle Pt_1 domande avanzate dalla controparte in sede monitoria e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Sosteneva, invero, l'opponente che tra i tre contratti di cui sopra, contestualmente sottoscritti, si ravvisava un chiaro collegamento negoziale, posto che la complessiva operazione realizzata dalle parti era volta a dotare di un sistema E.R.P.. Pt_1
Secondo la società opponente, invero, “Offerta Progetto Fluentis ERP” costituiva un contratto d'appalto, poiché aveva ad oggetto la realizzazione di un'attività complessa, articolata in vari step, da completarsi ad opera di nell'arco di oltre due anni di lavoro. Controparte_1
Detto contratto si poneva quindi in posizione di preminenza rispetto al contratto di licenza d'uso dei software (“Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis”), accessorio rispetto al primo, poiché i software risultavano inutilizzabili per Alfatech senza l'attività di implementazione del sistema E.R.P. di cui al primo contratto.
Lo stesso valeva per il contratto “Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione
STANDARD”, all'evidenza strumentale rispetto al primo.
Ne conseguiva, secondo l'opponente, che il recesso dal contratto d'appalto “Offerta Progetto
Fluentis ERP”, legittimamente esercitato da , estendeva i propri effetti anche agli altri Pt_1 due contratti;
e ciò proprio in forza del descritto collegamento negoziale.
Venuto meno il vincolo contrattuale per effetto del recesso, non era quindi tenuta a Pt_1
corrispondere a i corrispettivi di cui alle fatture azionate con il ricorso Controparte_1 monitorio, ma solo l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c..
In via riconvenzionale e per le stesse ragioni, chiedeva la condanna dell'opposta alla Pt_1 restituzione dell'acconto di euro 21.467,90 sulla fattura n. 442/2022 e dell'importo di euro
10.309,00 di cui alla fattura n. 500/2022, erroneamente pagati mediante in data 31 CP_3 ottobre 2022 (per un totale di euro 31.776,90); sulla predetta somma venivano richiesti anche gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda al saldo.
Ferma la non debenza di tali importi a seguito del recesso, l'opposta sottolineava in particolare che la somma pagata in relazione alla fattura n. 500/2022 era riferita ad attività non autorizzate da e comunque mai realizzate da Pt_1 CP_1 3. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
2 settembre 2023.
A seguito della stipula dei contratti con , l'opposta rappresentava di aver proceduto Pt_1
all'allocazione delle risorse umane interne necessarie, anche acquisendo personale ad hoc, e di aver pianificato l'avvio delle attività finalizzate alla redazione del documento “Fluentis
Project Guideline” (F.P.G.), contenente le linee guida del progetto di implementazione.
Con mail dell'11 luglio 2022, inviava ad la proposta di un calendario di CP_1 Pt_1 incontri, da svolgersi tra il 30 agosto e il 15 settembre 2022.
Con mail del 25 agosto 2022, tuttavia, comunicava di essere costretta a rimandare Pt_1 gli appuntamenti prefissati in calendario “a causa di gravi problematiche interne aziendali inderogabili” e chiedeva la posticipazione degli incontri a data successiva al 15 settembre
2022. inoltrava quindi il nuovo calendario degli appuntamenti con mail del 29 agosto 2022, CP_1 individuando la data di inizio dei lavori nel 19 settembre 2022 e fissando nel 30 settembre
2022 la scadenza per la presentazione del predetto documento Pt_3
Con mail dell'1 settembre 2022, confermava tali date, salvo poi comunicare (sempre Pt_1
a mezzo mail, in data 10 settembre 2022) la propria unilaterale decisione di riprogrammare il calendario fissato, contestualmente informando che le attività dovevano ritenersi CP_1 sospese (l'integrale scambio di mail in questione è contenuto nel doc. 6 di parte opposta).
Seguiva la p.e.c. del 16 settembre 2022, con la quale comunicava all'opposta la Pt_1 propria volontà di recedere dal progetto.
Ciò premesso in fatto, con la sua costituzione nel giudizio di opposizione Controparte_1
chiedeva in principalità la conferma del decreto ingiuntivo, ritenendo invalido o comunque illegittimo il recesso comunicato da . Pt_1
L'opposta rappresentava che nella p.e.c. del 16 settembre 2022 aveva espresso la Pt_1 volontà di recedere da un “progetto”, e non da un contratto, peraltro facendo riferimento all'art. 1373 c.c.; disposizione, questa, che non poteva ritenersi operante nel caso di specie, dato che le parti non avevano previsto alcuna facoltà di recesso e che, oltretutto, il contratto aveva già avuto un principio di esecuzione.
Se non invalido, secondo l'opposta il recesso doveva comunque ritenersi illegittimo. Il contratto “Offerta Progetto Fluentis ERP” consentiva infatti il recesso esclusivamente nell'ipotesi di cui alla pag. 27 del contratto, ove “si conviene che qualora in sede di analisi FPG la stima della progettualità che ne dovesse scaturire si discosti dalla previsione di cui sopra di oltre il 50%, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto pagando le giornate svolte Parte fino a quel momento e le relative spese sostenute. Con la firma della questa clausola decade”.
In via riconvenzionale, sosteneva l'opposta che l'invalidità e/o l'illegittimità del recesso determinava l'obbligo per di versare, a titolo di corrispettivo contrattuale e/o di Pt_1 risarcimento del danno, tutti gli importi pattuiti sulla base dei contratti denominati “Offerta
Progetto Fluentis ERP”, “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE e CP_1
“Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione STANDARD”: in particolare, euro 59.529,90 per le licenze d'uso; euro 7.808,00 per il servizio preliminare di analisi;
euro 87.230,00 per l'attività di implementazione;
euro 7.732,36 per la prima annualità del servizio di assistenza e manutenzione;
detratte le somme già versate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno della sua domanda, rilevava che “Progetto Offerta Fluentis ERP” e CP_1
“Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” costituivano un unico contratto misto o complesso, in cui il contratto atipico di licenza d'uso del software era prevalente rispetto a quello di appalto relativo ai servizi di implementazione del software. L'attività di implementazione, infatti, costituiva un mero strumento finalizzato alla “messa in funzione” dei moduli standard di cui era costituito il software, come poteva evincersi anche dal fatto che non era previsto lo sviluppo di un prodotto ad hoc per , né erano incluse nel Pt_1
contratto le c.d. personalizzazioni.
Pertanto, posto che l'opponente intendeva sostanzialmente acquisire un software gestionale standard, il contratto misto doveva ritenersi caratterizzato in prevalenza dagli elementi del contratto atipico di licenza d'uso, figura contrattuale che non contemplava un diritto di recesso, se non previsto espressamente dalle parti.
Ne conseguiva l'illegittimità del recesso e la debenza, a titolo di corrispettivo contrattuale e/o di risarcimento del danno, degli importi di cui sopra.
In via riconvenzionale subordinata, in caso di ritenuta prevalenza degli elementi dell'appalto nell'ambito del contratto misto, chiedeva la condanna di al Controparte_1 Pt_1 pagamento in suo favore dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., pari alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno, da quantificarsi in corso di causa;
detratte, anche in tal caso, le somme già versate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Sosteneva, ad ogni modo, l'opposta che detto indennizzo non poteva che risultare almeno pari all'importo di euro
10.309,00 di cui alla fattura n. 500/2022.
L'opposta chiedeva, infine, la compensazione dei rispettivi controcrediti nell'ipotesi di condanna di alla restituzione ad delle somme da quest'ultima Controparte_1 Pt_1 già versate.
4. Alla prima udienza del 22 settembre 2023, eccepiva la tardività delle domande Pt_1 riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione e risposta da , Controparte_1 rilevando la violazione dell'art. 155, comma 4 c.p.c.. Sul punto, la difesa di controparte sosteneva che la citata disposizione troverebbe applicazione solo ai termini di decorrenza successivi e non anche a quelli che si computano a ritroso.
5. Con provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Tribunale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
6. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., e respinte le istanze istruttorie delle parti, il Tribunale di Pordenone pronunciava quindi la sentenza n. 523/2024, redatta in forma semplificata ex art. 132, n. 4) c.p.c. e provvisoriamente esecutiva ex lege, con la quale: 1) rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettava la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente
; 3) dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali della società opposta Pt_1
; 4) condannava, infine, l'opponente a rifondere all'opposta le spese del Controparte_1
procedimento.
6.1 Preliminarmente, il giudice di prime cure osservava che la comparsa di costituzione e risposta era stata depositata nella giornata di sabato 2 settembre 2023, a fronte di una data di prima udienza fissata per il 22 settembre 2023.
Il Tribunale rilevava che, a norma dell'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., la scadenza di un termine in dì festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e che tale proroga – operante anche per gli atti da depositarsi telematicamente – si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata di sabato.
Ciò posto, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, detta regola trova applicazione anche ai termini “a ritroso”, come quello di cui all'art. 166 c.p.c., con conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello festivo ovvero al sabato in cui cade la scadenza. Pertanto, le domande riconvenzionali formulate dalla società opposta nella sua comparsa di costituzione dovevano ritenersi inammissibili in quanto tardive, non essendo stato rispettato il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. (ossia quello di “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”).
6.2 Sempre in via preliminare, il Tribunale rilevava che le circostanze di fatto dedotte da ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 della sua memoria istruttoria erano state allegate Controparte_1 per la prima volta solo con tale memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., posto che non potevano considerarsi già dedotte nella scarna comparsa di costituzione dell'opposta. Ne derivava la mancata ammissione delle relative istanze istruttorie.
6.3 Venendo quindi al merito dell'opposizione, il primo giudice osservava che in data 19 maggio 2022 aveva stipulato con i contratti denominati “Offerta Pt_1 Controparte_1
Progetto Fluentis ERP”, “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” e
“Modulo d'ordine Assistenza e Manutenzione STANDARD”.
Sulla base di tali contratti, aveva emesso le seguenti fatture: la n. 239 del Controparte_1
27 maggio 2022 per l'importo di euro 12.200,00 interamente insoluta;
la n. 442 del 16 settembre 2022 per l'importo di euro 47.329,90, insoluta per euro 25.862,00; e, infine, la n.
500 del 30 settembre 2022 per l'importo di euro 10.309,00, interamente pagata.
Il totale dovuto e impagato ammontava quindi a euro 38.062,00.
Nella sentenza gravata si rilevava quindi che i tre contratti erano avvinti da un chiaro collegamento negoziale, atteso che il contenuto di “Offerta Progetto Fluentis ERP” veniva espressamente richiamato nel corpo degli altri due contratti, contestualmente firmati dalle parti e funzionalmente legati al primo.
Il Tribunale qualificava “Offerta Progetto Fluentis ERP” come un contratto “quadro” e
“atipico”, posto che esso, redatto per iscritto e completo in ogni sua clausola, non rimandava ad alcuna delle norme del codice civile previste per i contratti c.d. tipici;
ragion per cui non erano né utili né necessari i tentativi di ricondurre detto accordo negoziale al c.d. appalto di servizi ovvero al contratto di prestazione d'opera.
Il giudice rilevava quindi che, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, le parti non avevano previsto la possibilità per di recedere dal contratto;
né tale diritto di recesso Pt_1
poteva ritenersi sussistente sulla base delle norme previste in materia di contratto di appalto, mai nemmeno richiamate per relationem dai contraenti. Pertanto, il recesso esercitato dalla committente non poteva ritenersi legittimo, con Pt_1
conseguente debenza a degli importi di cui alle fatture prodotte Controparte_1 nell'ambito del procedimento monitorio.
Ne conseguiva il rigetto dell'opposizione e, quindi, l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, volta a ripetere le somme già pagate.
7. Avverso la sentenza di primo grado propone appello , con atto di citazione Pt_1 notificato alla controparte in data 4 novembre 2024.
7.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta che il contratto denominato
“Offerta progetto Fluentis ERP” fosse un contratto c.d. quadro, come ritenuto dal primo giudice.
Il contratto quadro, si rileva, ha natura c.d. normativa, poiché si limita a stabilire le condizioni generali cui dovranno attenersi le parti in sede di stipula di futuri, ulteriori contratti (c.d. attuativi o esecutivi).
Diversamente da tale tipologia di contratti, l'accordo “Offerta progetto Fluentis ERP” prevedeva invece l'esecuzione immediata di una prestazione e, a tal fine, indicava dettagliatamente le fasi operative, i costi e le responsabilità di esecuzione.
Il fatto che con il predetto contratto fossero stati già stabiliti anche i prezzi dei software dati in licenza e le condizioni economiche del servizio di assistenza e manutenzione (ossia dettagli relativi alle prestazioni oggetto degli ulteriori due contratti, contestualmente sottoscritti dalle parti) non consentirebbe di ritenere “Offerta progetto Fluentis ERP” un contratto normativo;
si trattava, infatti, di previsioni meramente strumentali e accessorie rispetto alla prestazione relativa alla realizzazione e implementazione del sistema informatico E.R.P. oggetto del citato contratto.
In secondo luogo, nell'appello si censura la tesi secondo cui il contratto “Offerta progetto
Fluentis ERP” avrebbe natura atipica.
Secondo il primo giudice, infatti, “il contratto, predisposto per iscritto nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti, era [ed è] completo in ogni sua clausola, dal corrispettivo all'oggetto della prestazione da parte del fornitore, non vi è alcun rimando a norme del c.c. previste per contratti tipici, ragion per cui volerlo riportare sicuramente al cosiddetto appalto di servizi piuttosto che al contratto di prestazione d'opera appare un esercizio non necessario (esiste un corpo contrattuale autonomo definito), e non utile, come dimostrato dalle differenti letture (peraltro del tutto parziali e non sorrette da elementi obiettivi) che le parti hanno offerto dell'intera vicenda” (v. p. 9 sentenza).
Tuttavia, l'argomentazione spesa a favore dell'atipicità del predetto accordo contrattuale non terrebbe conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione e interpretazione dei contratti (nell'appello si richiamano, sul punto e tra le tante, Cass. civ., Sez. III, n. 32933/2023; Cass. civ., Sez. I, n. 29111/2017; Cass. civ., Sez. III,
n. 420/2006); il giudice, infatti, individuata succintamente la comune volontà dei contraenti, non avrebbe proceduto a ricondurla allo schema legale tipico corrispondente.
Nell'appello si enunciano quindi i criteri interpretativi offerti da Cass. civ., Sezioni Unite, n.
5657/2023 per stabilire l'eventuale natura atipica contratto (“Il primo criterio è che la qualificazione del contratto come atipico deve dipendere dai suoi effetti giuridici non da quelli economici. […] Il secondo criterio è che un contratto non muta natura e causa, sol perché uno dei suoi elementi presenti un'occasionale difformità rispetto allo schema legale tipico. […] Terzo criterio è che le prestazioni atipiche poste a carico di una delle parti non mutano la causa tipica del contratto, se in questo permane la prevalenza degli elementi propri dello schema tipico”) e si sostiene che il primo giudice si sarebbe radicalmente discostato da tali criteri.
Per affermare la natura atipica del contratto, infatti, erano stati valorizzati unicamente elementi quali l'esistenza di un corpo contrattuale completo in ogni sua parte, dal corrispettivo all'oggetto della prestazione, e la mancanza di rinvii alle norme codicistiche che regolano i contratti tipici.
Nell'appello si sostiene quindi che “Progetto Offerta Fluentis ERP” avrebbe dovuto essere ricondotto allo schema tipico del contratto di appalto (artt. 1655 c.c.).
si impegnava infatti nei confronti della committente a realizzare Controparte_1 Pt_1
e implementare un sistema informatico di pianificazione delle risorse aziendali detto E.R.P.
(Enterprise Resource Planning), svolgendo un'attività complessa e prolungata nel tempo
(circa due anni) con propria organizzazione di mezzi e con gestione del rischio a suo carico
(v., su tali aspetti, il contratto di cui al doc. 4 di parte opponente, in particolare le clausole contrattuali su “Metodologia di progetto”, “Strumenti e risorse”, “Fornitura di servizi on- site”, “Responsabilità della formazione e configurazione”, “Assunzione del rischio operativo”, “Garanzia di manutenzione ed evoluzione”). La controprestazione cui si obbligava consisteva invece nel corrispondere alla Pt_1
controparte il prezzo concordato di euro 74.800,00.
Sarebbe dunque evidente, secondo l'appellante, la comune volontà delle parti di stipulare un contratto d'appalto, rispetto al quale gli altri due contratti di licenza d'uso del software e di assistenza/manutenzione risultavano meramente strumentali.
Su tale qualificazione, peraltro, le società contraenti sarebbero state sostanzialmente concordi, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, posto che entrambe si erano limitate a fornire letture differenti non sul tipo contrattuale (l'appalto), bensì sui rapporti tra i tre contratti stipulati e, quindi, sulle diverse conseguenze giuridiche in ordine al recesso esercitato da . Pt_1
Non poteva peraltro trattarsi di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c., atteso che l'obbligo di realizzare la prestazione oggetto del contratto incombeva su un'organizzazione imprenditoriale di medie dimensioni, quale era , e non certamente su una Controparte_1 singola persona.
Pertanto, se il giudice avesse qualificato correttamente il contratto come contratto d'appalto, il recesso esercitato da avrebbe dovuto ritenersi legittimo ex art. 1671 c.c., con Pt_1 conseguente rigetto delle pretese creditorie azionate da in sede monitoria. Controparte_1
In ogni caso, la qualificazione del “Progetto Offerta Fluentis ERP” come contratto atipico non avrebbe comunque precluso l'operatività delle norme previste per i contratti c.d. nominati (tra le quali appunto l'art. 1671 c.c.). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, le disposizioni previste per i contratti tipici possono comunque trovare applicazione a quelli atipici nei casi, come quello di specie, in cui emergano situazioni connotate da una identità di ratio.
Allo stesso modo, anche a voler ritenere misto il contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP”
(come sostenuto dall'opposta, secondo cui il predetto sarebbe un contratto misto di appalto e licenza d'uso del software, stipulato contestualmente a un ulteriore contratto di appalto per la manutenzione e l'assistenza), non di meno esso – avendo causa unica e inscindibile – dovrebbe essere disciplinato dalle norme previste per il contratto tipico di cui presenta gli elementi prevalenti: nel caso di specie, appunto quello di appalto (e non quello di concessione d'uso del software, come sostenuto da ). Controparte_1
In buona sostanza, dunque, anche a voler ammettere che quello in esame non fosse un contratto d'appalto, ma un contratto atipico o misto, comunque la committente avrebbe potuto legittimamente recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c., corrispondendo un mero indennizzo alla controparte.
Destituita di fondamento sarebbe altresì la tesi di controparte secondo cui il contratto
“Progetto Offerta Fluentis ERP” escluderebbe comunque il recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., posto che tale diritto sarebbe stato previsto dalle parti esclusivamente nell'ipotesi di cui alla pag. 27 del contratto (v. supra).
Tale facoltà di recesso, concordata tra le parti, non escluderebbe infatti quella normativamente prevista dall'art. 1671 c.c.; né la presenza di tale specifica previsione contrattuale implicherebbe di per sé una rinuncia della committente al recesso previsto dalla Pt_1 citata disposizione codicistica.
Si sottolinea, infine, che non sussisterebbe alcun dubbio in ordine alla volontà di di Pt_1 recedere dal contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP”; non potrebbero essere lette in questo senso, infatti, le mere imprecisioni contenute nella p.e.c. del 16 settembre 2022, ove nel comunicare l'intenzione di recedere dal contratto la società appellante faceva riferimento all'art. 1373 c.c., invece che all'art. 1671 c.c., e al “progetto” anziché al “contratto”.
Il recesso di dal contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP”, valido ed efficace, si Pt_1 estenderebbe quindi anche agli ulteriori due contratti contestualmente stipulati dalle parti, ossia “Modulo d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” e “Modulo d'ordine
Assistenza e Manutenzione STANDARD”. Ed infatti, la complessiva operazione economica mirava alla realizzazione e implementazione di un sistema informatico di pianificazione delle risorse aziendali, e non nella semplice fornitura o (al più) installazione di software gestionali.
I software oggetto del contratto di licenza d'uso si ponevano infatti in funzione strumentale rispetto all'attività di realizzazione e implementazione del suddetto sistema informatico. In altre parole, si era rivolta alla società opposta per essere accompagnata in un Pt_1
processo di trasformazione tecnologica della propria organizzazione aziendale, rispetto al quale l'attività di fornitura del software e di manutenzione e assistenza si poneva in rapporto di stretta accessorietà. Sarebbe pertanto errato aderire alla tesi di , secondo Controparte_1 cui l'attività, “trattandosi di software standard, si risolve essenzialmente in attività di formazione del cliente”.
Secondo l'appellante, si ravvisa quindi un chiaro collegamento negoziale tra i tre contratti, nell'ambito del quale quello denominato “Progetto Offerta Fluentis ERP” assumerebbe una posizione di palese preminenza. Il recesso esercitato da con riferimento a tale contratto estenderebbe quindi i suoi Pt_1
effetti anche sugli altri due, con conseguente obbligo per la committente di corrispondere a l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. per le spese sostenute, per i lavori Controparte_1
eseguiti e per il mancato guadagno. Non vi sarebbe, di contro, alcun obbligo per l'appellante di pagare i corrispettivi oggetto del decreto ingiuntivo, non dovuti proprio per effetto del recesso validamente esercitato.
In ragione della validità ed efficacia del recesso, peraltro, avrebbe avuto diritto alla Pt_1 restituzione della somma totale di euro 31.776,90, erroneamente pagata con le due citate ricevute bancarie del 31 ottobre 2022 in relazione alle fatture nn. 442/2022 e 500/2022.
7.2 Con il secondo motivo d'appello, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la legittimità del recesso da lei esercitato, la committente in via CP_4 subordinata per la restituzione della sola somma di euro 10.309,00 indebitamente corrisposta in pagamento della fattura n. 500/2022 (v. doc. 13 opponente).
L'appellante rileva, invero, che detto documento aveva ad oggetto “Attività pianificate e da
Voi confermate per analisi FPG come da accordi contrattuali” e che, tuttavia, tali attività non erano mai state autorizzate, né eseguite da . Controparte_1
Al netto di un intervento preliminare da parte di un tecnico di eseguito in data 7 luglio CP_1
2022 (v. doc. 8 opponente), nessun'altra attività era stata autorizzata da o, comunque, Pt_1 compiuta dalla controparte sino alla comunicazione di recesso inviata dalla committente;
sicché non sarebbe dirimente, secondo l'appellante, quanto allegato da che sosteneva CP_1 di aver proceduto – prima della comunicazione di recesso – “all'allocazione delle risorse umane interne necessarie alla redazione del documento denominato Fluentis Project
Guideline (FPG)” e di avere emesso la fattura in questione a titolo di corrispettivo per n. 13 giornate di attività di analisi già pianificate (v. pagg. 2 ss. comparsa di costituzione I grado).
Si ribadisce infatti che, al netto dell'intervento preliminare di cui si è detto sopra, nessuna attività rientrante tra quelle ricomprese nel c.d. “Preparation Step” era stata mai programmata, autorizzata da o, comunque, svolta da . Pt_1 Controparte_1
La società opposta, peraltro, non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento delle attività cui si riferisce la fattura n. 500/2022.
8. Si è costituita in appello con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 21 gennaio 2025. 8.1 L'appellata rileva preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di gravame, posto che la diversa qualificazione giuridica del contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP” (se contratto atipico, d'appalto, o misto) non inciderebbe affatto sulle somme comunque dovute da a . Pt_1 Controparte_1
Ed infatti, anche volendo aderire alla tesi di controparte – secondo cui “Progetto Offerta
Fluentis ERP” sarebbe un contratto di appalto, con conseguente legittimità del recesso esercitato da – risulterebbe dovuto a un indennizzo ex art. 1671 Pt_1 Controparte_1
c.c. pari almeno a euro 69.838,90.
Detta cifra risulta dalla somma: 1) dell'importo di euro 31.776,90 (corrisposto da a Pt_1 titolo di pagamento parziale delle fatture nn. 442 e 500 del 2022) e 2) dell'importo di euro
38.062,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto (pagato da a seguito della concessione Pt_1 della provvisoria esecutività del medesimo).
Fluentis rileva ulteriormente, in punto indennizzo, che non avrebbe mai fornito una Pt_1 diversa quantificazione delle somme dovute ex art. 1671 c.c., pur ritenendo l'indennizzo dovuto;
la società appellante si sarebbe infatti limitata a negare genericamente la debenza degli importi corrisposti, senza nemmeno contestare la quantificazione degli interessi effettuata dal Tribunale.
Alla medesima conclusione si giungerebbe, secondo l'appellante, qualificando il predetto contratto come atipico ovvero ritenendo escluso o invalidamente esercitato il diritto di recesso da parte della committente: in tal caso, infatti, la stessa somma di euro 69.838,90 risulterebbe comunque dovuta a a titolo di corrispettivo contrattuale e/o di risarcimento del danno. CP_1
L'appellata insiste quindi per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo d'appello, poiché non avrebbe dimostrato che, dando una diversa qualificazione giuridica al Pt_1 contratto, la decisione del giudice sarebbe stata diversa;
di conseguenza, difetterebbe il requisito di cui all'art. 342, comma 1, n. 2) c.p.c., ossia l'indicazione della rilevanza delle violazioni di legge denunciate ai fini della decisione impugnata.
Ad ogni modo, l'appellata precisa espressamente di non voler proporre appello incidentale sul rigetto delle domande riconvenzionali (ritenute tardive dal Tribunale), volte a ottenere il pagamento delle ulteriori somme dovute da a titolo di corrispettivo, risarcimento del Pt_1
danno o indennizzo.
8.2 Sempre in via preliminare, l'appellata sostiene la manifesta infondatezza del secondo motivo d'appello. La fattura n. 500/2022 del 30 settembre 2022 aveva ad oggetto il corrispettivo per n. 13 giornate di analisi preliminare (il c.d. “Preparation Step”), concordate con e da Pt_1 svolgersi tra il 19 settembre 2022 e il 30 settembre 2022.
Una parziale attività di analisi era stata effettivamente svolta da un dipendente di CP_1
per poco meno di n. 1 giornata (6 ore); circostanza, questa, che era stata CP_5
confermata dalla stessa (v. doc. 8 di parte opponente). Pt_1
Ciò posto, secondo l'appellata il Tribunale avrebbe implicitamente stabilito che l'importo per le n. 13 giornate di analisi concordate era dovuto a titolo di corrispettivo per la parte di attività effettivamente svolta (poco meno di una giornata) e a titolo di risarcimento dei danni per la restante parte (n. 12 giornate, che , recedendo dal contratto, non aveva consentito a Pt_1
di svolgere). CP_1
Infatti, essendo stata l'attività di analisi programmata per i giorni (19-30 settembre 2022) immediatamente successivi a quello in cui la committente aveva esercitato il recesso (il 16 settembre 2022), il dipendente incaricato non avrebbe potuto svolgere tale attività. CP_5
Il motivo sarebbe pertanto manifestamente infondato.
8.3 Nel merito, con la comparsa di costituzione si chiede il rigetto di tutte le domande avversarie e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata.
8.3.1 L'appellata si rimette sulla qualificazione giuridica del contratto “Progetto Offerta
Fluentis ERP”, limitandosi a osservare che il Tribunale non si era discostato dai criteri enucleati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5657/2023, menzionata dalla controparte nell'appello. Il giudice, infatti, sottolineava che le parti “non hanno contemplato volutamente
[a meno di non ritenere che una parte ha sottoscritto il relativo documento senza leggerlo] il diritto di recesso da parte del committente” (v. p. 9 sentenza).
Ad ogni buon conto, rilevato che le parti non avevano mai concordato sulla qualificazione del contratto in termini di appalto, l'appellata sottolinea: che oggetto del contratto “Progetto
Offerta Fluentis ERP” non era la realizzazione, bensì l'”implementazione” (termine, questo, non certamente sinonimo del primo) di un software gestionale preesistente;
che non era stata prevista la creazione di un prodotto ad hoc per il cliente e, quindi, non si trattava di un contratto di sviluppo di software (quest'ultimo sì riconducibile all'appalto); che, invero, erano state espressamente “escluse tutte le attività inerenti a implementazioni custom [le c.d. personalizzazioni, n.d.e.], reportistica personalizzata, importazione dati, collegamenti extra sistema e presidio post GoLive” (v. p. 26 contratto); che la trasformazione tecnologica dell'organizzazione aziendale, menzionata nell'appello di controparte, non riguardava i software che costituiscono il gestionale (i quali sarebbero rimasti sempre uguali a se CP_1 stessi), bensì le modifiche che avrebbe dovuto approntare alla propria Pt_1
organizzazione e alle procedure interne per adeguarle al funzionamento del gestionale stesso.
8.3.2 A prescindere dalla qualificazione data al contratto, secondo l'appellata il recesso esercitato da sarebbe comunque invalido. Pt_1
Dalla p.e.c. del 16 settembre 2022, ove comunica “la nostra decisione […] di Pt_1 recedere, con effetto immediato, dal progetto in oggetto”, non si comprenderebbe infatti da quale contratto la committente volesse recedere (circostanza, questa, chiarita solo in sede di atto di citazione in appello). Nella comunicazione, poi, si faceva erroneamente riferimento al diritto di recesso previsto dall'art. 1373 c.c., disposizione inapplicabile al caso di specie.
Se non invalido, il recesso sarebbe comunque illegittimo, posto che nel contratto “Progetto
Offerta Fluentis ERP” le parti avrebbero escluso il diritto di recesso, consentendolo esclusivamente nella specifica ipotesi contemplata alla pagina 27 del suddetto contratto (v. supra).
L'invalidità e/o illegittimità del recesso comporterebbe quindi il permanere del vincolo contrattuale e il conseguente inadempimento di;
tale società sarebbe obbligata a Pt_1
versare il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente svolte da e, per quanto CP_1 riguarda quelle non svolte o comunque ritenute tali, a risarcire il danno emergente e/o il lucro cessante patito dalla controparte per dotarsi delle risorse umane e materiali necessarie all'esecuzione della prestazione. Gli importi dovuti dovrebbero quindi essere così quantificati: euro 59.529,90 per le licenze d'uso; euro 10.309,00 per il servizio preliminare di analisi;
euro 87.230,00 per l'attività di implementazione;
euro 7.732,36 per il servizio di assistenza e manutenzione.
Peraltro, l'onere per di usare l'ordinaria diligenza per contenere i danni provocati CP_1 dall'inadempimento contrattuale della controparte, rilevante ai fini della quantificazione del danno ex art. 1227, comma 2 c.c., non potrebbe essere valorizzato, posto che quella di cui alla citata disposizione costituisce un'eccezione in senso proprio, mai fatta valere dalla società appellante.
Le fatture aventi ad oggetto i corrispettivi pattuiti sarebbero state quindi correttamente emesse da che altrettanto correttamente aveva preteso il pagamento del saldo. CP_1 8.3.3 In subordine, l'appellata sostiene che “Progetto Offerta Fluentis ERP” e “Modulo
d'ordine LICENZA D'USO SOFTWARE Fluentis” costituirebbero un unico contratto misto o complesso, in cui il contratto atipico di licenza d'uso del software risulterebbe prevalente rispetto a quello tipico di appalto avente ad oggetto i servizi di implementazione del software medesimo.
avrebbe inteso dotarsi del software, rispetto al quale l'attività di implementazione Pt_1 costituiva un mero strumento finalizzato alla sua “messa in funzione”. Pertanto, gli elementi prevalentemente caratterizzanti il contratto misto sarebbero quelli relativi al contratto atipico di licenza d'uso del software.
Il recesso di sarebbe quindi comunque illegittimo perché tale figura contrattuale Pt_1
atipica non contempla un diritto di recesso, se non previsto espressamente dalle parti. Ne discenderebbe la debenza dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente svolte da e, per quanto riguarda quelle non svolte o comunque ritenute tali, l'obbligo per CP_1
di risarcire il danno emergente e/o il lucro cessante, versando i seguenti importi: Pt_1 euro 59.529,90 per le licenze d'uso ed euro 10.309 per il servizio preliminare di analisi.
E ciò senza che possa invocarsi, anche in tal caso, l'art. 1227, comma 2 c.p.c., costituente un'eccezione in senso proprio mai invocata dalla controparte.
8.3.4 Se, invece, nel contratto misto dovessero ritenersi prevalenti gli elementi dell'appalto, con conseguente legittimità del recesso esercitato da , quest'ultima dovrebbe Pt_1
corrispondere l'indennizzo ex art. 1671 c.c., per un totale di euro 69.838,90 (euro 10.309,00
+ euro 59.529,90), comprensivo:
1) del compenso per l'attività svolta, consistente in ore 6 (in sostanza n. 1 giorni) di analisi preliminare svolte dal dipendente per il corrispettivo di euro 594,75, compreso CP_5 nell'importo di euro 10.309 di cui alla fattura n. 500 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto n. 13 giornate totali di analisi pianificate;
2) delle spese sostenute da per acquisire da le licenze Controparte_1 Controparte_1
d'uso dei software da concedere poi in uso ad . In particolare: Pt_1
- euro 6.710,00 per le licenze “SQL Server 2019 Standard Edition nr. 2 Core” di cui alla fattura n. 571 del 30 settembre 2022, di data successiva al recesso in quanto emessa cumulativamente per più licenze, pur se la consegna era avvenuta prima del recesso (v. doc.
17 fascicolo I grado opposta, d.d.t. del 12 settembre 2022); - euro 16.718,00 più I.V.A. per l'acquisizione del software di cui all'accordo tra
[...]
e del 30 novembre 2021 (v. doc. 18 fascicolo I grado opposta), Controparte_1 Controparte_1 importo compreso nella fattura n. 576 del 30 settembre 2022 (v. doc. 19 fascicolo I grado opposta); il prezzo non è esplicitato nella fattura, che è cumulativa per più licenze, ma si ricava appunto dalla lettura del citato accordo stipulato il 30 novembre 2021.
Peraltro, la prova dell'effettivo pagamento dei predetti importi per l'acquisizione dei software da parte di sarebbe irrilevante, posto che il saldo di dette somme è Controparte_1 comunque dovuto dall'appellata a sulla base dei rapporti contrattuali tra loro Controparte_1
intercorrenti; oltre a ciò, l'intero importo delle licenze pattuito tra e Controparte_1
rimarrebbe comunque assorbito a titolo di compenso per l'attività svolta e/o per il Pt_1
mancato guadagno.
Tra le spese sostenute oggetto dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. rientrerebbero anche le retribuzioni dovute a eventuali ausiliari compensati periodicamente dal prestatore d'opera per il periodo intercorso tra la data in cui il recesso è divenuto efficace e la data di maturazione periodica della retribuzione. Pertanto, posto che il recesso è stato esercitato dalla committente il 16 settembre 2022, risulterebbe dovuto anche l'importo di euro 10.309 pattuito a titolo di corrispettivo per le n. 13 giornate di analisi preliminare pianificate per le giornate del 19, 21,
26, 27, 28 e 30 settembre (confermate da ) di cui alla fattura n. 500/2022; Pt_1
3) del mancato guadagno, corrispondente:
- per quanto riguarda le licenze d'uso (ove non considerate come attività svolta, rispetto alla quale sarebbe dovuto l'intero corrispettivo, ma come spese sostenute, per le quali è dovuto l'intero prezzo pagato), il mancato guadagno corrisponde alla differenza tra il prezzo delle licenze e il corrispettivo contrattuale pattuito, da considerarsi alla stregua di un mancato guadagno “di rivendita” dei software ad;
Pt_1
- per quanto riguarda l'attività di analisi e implementazione, il mancato guadagno consisterebbe invece nell'utile netto che l'appellata avrebbe conseguito se avesse potuto completare l'esecuzione del contratto;
corrisponderebbe quindi alla differenza tra il prezzo contrattuale dell'opera ineseguita e l'ammontare presuntivo dei costi che si sarebbero dovuti sostenere per la sua esecuzione.
Secondo l'appellata, peraltro, la committente non potrebbe vedere diminuito il Pt_1 risarcimento da lei dovuto per il danno da mancato guadagno in ragione del fatto che, all'esito del recesso, era libera di reimpiegare le sue risorse umane e materiali a Controparte_1 servizio di altri clienti. E ciò perché il committente potrebbe ottenere una riduzione in questo senso solo ove provasse che l'appaltatore aveva impiegato tutta la sua organizzazione esclusivamente nell'esecuzione di quell'appalto, di modo che a causa del recesso aveva poi potuto impiegarla effettivamente in un altro appalto, con corrispondente diminuzione del mancato guadagno.
Nel caso di specie, invece, il personale di si dedicava in giorni diversi a Controparte_1 clienti differenti e, con il recesso della committente, aveva perso un cliente e l'intero corrispettivo pattuito, senza che detto mancato guadagno potesse ritenersi compensato da attività svolte per altri clienti;
tutte le spese (sia per le licenze che per il personale) erano state sostenute dall'appellata in vista dell'esecuzione del contratto e non risultavano coperte da corrispondenti guadagni.
Inoltre, sarebbe stato comunque onere della committente eccepire tempestivamente la compensatio lucri cum damno, ciò che invece non aveva fatto, decadendo da tale Pt_1 facoltà.
8.3.5 L'appellata contesta altresì l'inquadramento dell'operazione contrattuale offerto da
, sostenendo la preminenza del contratto “Modulo d'ordine LICENZA D'USO Pt_1
SOFTWARE Fluentis”; detto contratto, invero, dovrebbe ritenersi il negozio principale, in quanto presupposto indefettibile dell'attività di implementazione del software. rileva che anche nell'ambito di un eventuale collegamento negoziale ciascun CP_1
contratto mantiene una causa autonoma e che le vicende dei singoli negozi possono, ma non devono necessariamente, riverberarsi sugli altri.
Rimarrebbe ferma, in ogni caso, la debenza dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., così come già quantificato.
8.3.6 Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di volta ad ottenere la restituzione Pt_1
della somma di euro 31.776,90, a suo dire indebitamente pagata, si contesta la connessa richiesta di pagamento degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
Gli interessi in parola, invero, hanno una funzione deterrente nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento dei corrispettivi dovuti nelle transazioni commerciali;
secondo la giurisprudenza di legittimità, essi non potrebbero quindi essere conteggiati in sede di azione di ripetizione dell'indebito, non venendo in considerazione in tal caso un inadempimento, bensì la semplice richiesta di restituzione di una somma pagata in assenza di causa giustificativa. 9. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c., e scaduto il 4 novembre 2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
10. Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà.
10.1 Il contratto denominato “Progetto Offerta Fluentis ERP” aveva ad oggetto – come suggerisce il nome stesso – “un progetto”, nell'ambito del quale si offriva Controparte_1 di affiancare “nel conseguimento dei propri obiettivi aziendali per i quali Pt_1
l'informatica è sempre di più uno strumento insostituibile” (così a pagina 1 del contratto), accompagnandola in un processo di c.d. digital transformation.
A tal fine, non solo forniva ad il sistema informatico denominato Enterprise CP_1 Pt_1
Resource Planning (E.R.P.), ossia un sistema di software per la gestione integrata dei vari settori aziendali, ma offriva alla controparte anche una attività di implementazione del sistema informatico, volta a “calare” il software nella specifica, concreta realtà aziendale.
Venivano quindi analiticamente descritte, in apposite sezioni del contratto, la “metodologia di progetto” adottata da e le singole fasi in cui doveva articolarsi l'attività Controparte_1
di implementazione del software (“Preparation Step”, “Execution Step”, “Final Configuration
Step”, “Go Live Step”; v. pagine 17 e seguenti del contratto).
Dalla lettura del contratto ben si coglie, allora, che è proprio a porre l'accento su CP_1 quella che potrebbe definirsi la “dimensione progettuale” della prestazione a suo carico e, quindi, sulla necessaria protrazione nel tempo del suo rapporto con . Pt_1
A titolo meramente esemplificativo (posto che il contratto consta di ben 32 pagine in cui la società appellata si soffermava diffusamente sulla descrizione delle prestazioni da lei offerte), si prevedeva l'individuazione di un project manager da parte di destinato ad essere CP_1 affiancato da un'omologa figura scelta dalla cliente;
si individuavano specificamente Pt_1
le tempistiche necessarie per le attività di analisi, parametrizzazione e training del sistema;
si stabilivano financo i costi delle trasferte dei dipendenti di CP_1
Tali elementi, peraltro, consentono di ritenere che quello in esame non fosse un mero contratto c.d. quadro: con esso, infatti, le parti non si erano limitate a stabilire le condizioni generali cui attenersi in sede di stipula di contratti futuri ed eventuali, ma avevano delineato puntualmente un progetto, nell'ambito del quale erano previste specifiche prestazioni a carico di con relative tempistiche di esecuzione e costi. CP_1 10.2 Ciò posto, è del tutto condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui il contratto
“Progetto Offerta Fluentis ERP” sarebbe riconducibile allo schema tipico del contratto d'appalto (sub specie di appalto di servizi).
in effetti, non si era semplicemente obbligata a eseguire una prestazione di dare CP_1
(avente ad oggetto la cessione delle licenze d'uso del software E.R.P.), ma si era obbligata ad un ad un facere – ossia a fornire un determinato risultato, in termini di servizio reso – con impiego e organizzazione di mezzi propri e con correlativa assunzione del rischio d'impresa.
In questo senso, giova richiamare le clausole di cui alle pagine 15 e seguenti del contratto, in cui venivano descritti gli strumenti offerti da per organizzare ed eseguire le attività CP_1 di cui al progetto e veniva prevista, sempre a cura di la formazione di un team di CP_1
progetto.
Se, dunque, è vero che la società appellata non si era obbligata a svolgere attività finalizzate a fornire alla controparte particolari personalizzazioni del software (non incluse nel contratto), ciò nondimeno essa si era impegnata a fornire un preciso servizio ad;
e ciò verso il Pt_1 corrispettivo di un prezzo, pagato dalla controparte contrattuale.
Quest'ultima, dal canto suo, non intendeva meramente acquisire dei software gestionali (che, per quanto consta, in autonomia non avrebbe nemmeno saputo o potuto utilizzare), bensì appunto avvalersi dei servizi offerti dalla controparte contrattuale per realizzare una informatizzazione integrata all'interno dell'azienda.
È vero che il contratto in questione non richiama le norme codicistiche sull'appalto; e tuttavia, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di qualificazione del contratto, una volta ricostruita la volontà delle parti è comunque necessario tentare l'”inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi, in precedenza individuati, che ne caratterizzano la esistenza” (Cass., sez. III, n. 32933/2023).
Il Tribunale, tuttavia, non aveva raffrontato il contratto stipulato dalle parti con lo schema tipico del contratto d'appalto (o con quello di altri contratti nominati), limitandosi a rilevare che – essendo la regolamentazione contrattuale predisposta dai contraenti completa in ogni suo aspetto e priva di rimandi alle norme codicistiche – tale tentativo si appalesava “non necessario” e, comunque, “non utile”.
Ebbene, la riconduzione del contratto de quo allo schema tipico del contratto d'appalto ex art. 1655 c.c. comporta il riconoscimento in capo alla società appellante del diritto di recesso previsto dall'art. 1671 c.c. Con la p.e.c. del 16 settembre 2022, dunque, aveva legittimamente esercitato il suo Pt_1
diritto di recedere dal contratto. Del resto, la citata disposizione contempla la facoltà di recedere ad nutum senza necessità che ricorra una giusta causa (cfr., sul punto, Cass. civ.,
Sez. II, 26/2/2024, n. 5019) e anche a esecuzione iniziata;
con l'unico obbligo – pacificamente riconosciuto dall'appellante stessa – di tenere indenne la controparte delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
10.3 Peraltro, anche a voler ritenere che il contratto avesse natura atipica (come sostenuto dal primo giudice), la conclusione non muterebbe, posto che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile
(contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (Cass., sez. III, n.
18229/2003, richiamata da ultimo da Cass., sez. VI, n. 2429/2023).
Nel caso di specie, allora, potrebbe indubbiamente essere ravvisata quantomeno un'identità di ratio con l'appalto, con conseguente applicabilità della norma sul recesso di cui all'art. 1671 c.c.
10.4 Ancora, pur sposando la tesi dell'appellata secondo cui saremmo dinnanzi a un contratto misto (ossia: tipico d'appalto e atipico di licenza d'uso dei software), non può esservi dubbio sul fatto che, al suo interno, risultassero caratterizzanti e, quindi, prevalenti per le ragioni anzidette gli elementi dell'appalto (e non, invece, quelli della licenza d'uso, come sostiene
. CP_1
Anche aderendo a tale impostazione, allora, posto che al contratto misto si applicano le norme che disciplinano il negozio “prevalente”, rimarrebbe applicabile l'art. 1671 c.c.
10.5 Il fatto, poi, che le parti avessero previsto nel contratto una specifica ipotesi di recesso non consente in alcun modo di ritenere che avesse implicitamente o tacitamente Pt_1
rinunciato alla facoltà di recedere prevista dalla legge, e segnatamente dall'art. 1671 c.c..
A pagina 27 del contratto, invero, le parti stabilivano: “Si conviene che qualora in sede di analisi FPG la stima della progettualità che ne dovesse scaturire si discosti dalla previsione di cui sopra di oltre il 50%, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto pagando le giornate Parte svolte fino a quel momento e le relative spese sostenute. Con la firma della questa clausola decade”. Va quindi osservato che tale specifica ipotesi di recesso non risulta affatto incompatibile con quella, generale, garantita dalla norma codicistica di cui all'art. 1671 c.c.; pertanto, non si può ritenere che la clausola prevista dalle parti implichi un'implicita rinuncia alla facoltà conferita dalla citata disposizione.
Peraltro, in un contratto di durata come quello in esame (la cui esecuzione si sarebbe protratta per circa un biennio), l'eventuale esclusione del diritto della società committente di recedere ex art. 1671 c.c. avrebbe comportato l'assunzione di un vincolo assai oneroso per tale parte, proprio in considerazione della protrazione nel tempo del rapporto contrattuale;
sicché, una pattuizione di questo tipo – implicante un netto squilibrio contrattuale ai danni di – Pt_1 avrebbe dovuto essere espressa, oltre che formulata in modo chiaro e inequivocabile.
10.6 Nessun dubbio può esservi, infine, sul fatto che avesse chiaramente manifestato Pt_1 la propria volontà di recedere con la p.e.c. del 16 settembre 2022.
Il richiamo nella comunicazione all'art. 1373 c.c., e non all'art. 1671 c.c., non è dirimente, posto che trattasi, al più, di un problema di qualificazione giuridica del recesso che in nessun modo incide sulla chiarezza dell'intento di sciogliersi dal vincolo contrattuale manifestato società appellante.
Sul punto, basti osservare che nella suddetta p.e.c. comunicava inequivocabilmente Pt_1
la “decisione di interrompere e di recedere, con effetto immediato, dal progetto in oggetto, le cui attività non sono ad oggi ancora di fatto state iniziate”, rivolgendo peraltro alla controparte una chiara diffida “dal fatturare attività ad oggi ancora da Voi non effettuate o licenze relative a moduli software standard, che risulterebbero di fatto inutilizzabili in assenza dell'implementazione prevista dal progetto di cui in oggetto” (v. doc. 9 opponente).
Vero è che l'appellante comunicava di volere recedere dal “progetto” e non da un contratto
(o da quale/i dei tre contratti stipulati).
Tuttavia, al netto del fatto che solo uno dei tre contratti veniva denominato dalle parti
“Progetto” (ed è appunto quello “principale” di cui si è parlato sin qui), va osservato che tale scelta terminologica rendeva semmai ancor più precisa e inequivocabile la volontà di
; e ciò nella misura in cui la società manifestava, appunto, la volontà di recedere dal Pt_1
“progetto” nel suo complesso (e non semplicemente da uno o più dei tre contratti stipulati).
Tale circostanza, peraltro, dimostra plasticamente quanto si è detto poc'anzi: ossia che l'interesse di risiedeva proprio nel progetto, e non nella mera acquisizione dei Pt_1
software, e che quindi l'appellante non considerava “in modo atomistico” i tre contratti stipulati con Al contrario, essi venivano ricondotti nell'ambito di un'operazione CP_1
unitaria volta alla realizzazione del progetto di informatizzazione aziendale, rispetto al quale le licenze d'uso dei software e il servizio di assistenza e manutenzione (oggetto dei due ulteriori contratti) costituivano delle mere prestazioni strumentali.
10.7 Non v'è dubbio, quindi, sulla sussistenza di un collegamento negoziale – peraltro riconosciuto anche dal primo giudice – tra i tre contratti.
Sul punto, l'appellata non contesta tanto la sussistenza del collegamento, quanto i suoi effetti, limitandosi ad affermare genericamente che le vicende di un contratto possono – ma non devono necessariamente – riverberarsi sugli altri contratti e che comunque nel caso di specie il contratto “principale” sarebbe quello relativo alle licenze d'uso dei software.
Tale ultima tesi, tuttavia, non può essere condivisa, posto che per le ragioni anzidette era proprio il contratto “Progetto Offerta Fluentis ERP” a costituire l'asse portante dell'intera operazione negoziale.
Pertanto, gli effetti del recesso non possono che riverberarsi su tutti e tre i contratti stipulati tra le parti, avendo ben spiegato che senza i servizi offerti da non si sarebbe Pt_1 CP_1
mai determinata ad acquistare le licenze d'uso dei sofware e a pattuire la relativa attività di assistenza/manutenzione annuale.
10.8 Ebbene, per effetto del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1671 c.c., non era Pt_1 tenuta a versare il corrispettivo contrattualmente stabilito, ma solo a indennizzare la controparte delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata in principalità dall'appellante, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare Pt_1
i corrispettivi ancora dovuti con riferimento alle fatture nn. 239/2022 e 442/2022.
Alla revoca del decreto ingiuntivo consegue la condanna di a restituire la somma di CP_1
euro 44.103,34 (comprensiva di interessi moratori), pagata da in ottemperanza alla Pt_1 concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (v. doc. 4 fascicolo appellante).
Per l'effetto, deve essere accolta anche la domanda formulata in via riconvenzionale dall'appellante, con conseguente condanna di a restituire la somma di euro 31.776,90 CP_1 pagata dalla controparte a titolo di corrispettivo.
In particolare, tale cifra corrisponde a euro 21.467,00 di acconto sulla fattura n. 442/2022 e a euro 10.309,00 relativi alla fattura n. 500/2022, erroneamente messi in pagamento da Pt_1
in data 31 ottobre 2022, a recesso già intervenuto. Accortasi di tale errore in data 9 dicembre 2022, aveva subito chiesto a la restituzione di tali somme, correttamente Pt_1 CP_1
sostenendo che, a seguito del recesso, si trattasse di corrispettivi non dovuti (doc. 17 opponente); tuttavia, la controparte aveva negato la restituzione degli importi, ritenendo invece fossero dei corrispettivi dovuti.
Pertanto, deve essere condannata a restituire all'appellante le somme versate a titolo CP_1
di corrispettivo contrattuale per un importo totale pari a euro 75.880,24 (ossia euro 44.103,34, pagati in esecuzione del decreto ingiuntivo, oggetto della domanda principale;
oltre a euro
31.776,90, pagati ancor prima dell'avvio del procedimento monitorio, oggetto di quella riconvenzionale).
Sulle somme oggetto di entrambe le domande (principale e riconvenzionale), chiede Pt_1
altresì la maggiorazione per gli interessi moratori previsti dalla legislazione in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002).
Sul punto, parte appellata sostiene – sia pur facendo riferimento alla sola somma oggetto di domanda riconvenzionale – che gli interessi in questione non sarebbero applicabili;
e ciò poiché nel caso di specie, per effetto del recesso contrattuale, non si configurerebbe il pagamento di un corrispettivo relativo a una transazione commerciale, bensì una mera ripetizione di indebito.
La tesi sostenuta da tuttavia, è smentita dai più recenti approdi della giurisprudenza CP_1 di legittimità, che hanno superato il precedente orientamento secondo cui i c.d. super-interessi si applicherebbero alle sole obbligazioni di fonte negoziale (v., su tutte, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14/12/2022, n. 36595, rv. 666458-01, citata anche dall'appellata).
Già nel 2023, infatti, la Suprema Corte, a sezioni semplici, ha stabilito che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
3/1/2023, n. 61, rv. 666489-01).
Dopo il definitivo revirement giurisprudenziale operato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12449 del 7/5/2024 (in cui si è affermata la necessità di valutare l'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma c.c. con riferimento a tutti i rapporti obbligatori riconducibili all'art. 1173 c.c.), detto orientamento è stato confermato da alcune recenti pronunce. Tra queste vi è Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/3/2025, n. 7677, rv. 674231-01, secondo cui “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto
o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.
Da ultimo, e nello stesso senso, si registra Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/7/2025, n. 21806, che ha ben spiegato come “l'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova allora pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo
e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma,
c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Così ricostruiti i presupposti applicativi della previsione, quest'ultima appare pienamente applicabile all'obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell'indebito medesimo e presenta – soprattutto – i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio”. Pertanto, tornando al caso in esame, sulle somme che l'appellata è condannata a restituire a seguito del recesso contrattuale della controparte devono essere applicati gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
10.9 Infine, sull'indennizzo ex art. 1671 c.c., la cui debenza è sempre stata pacificamente ammessa dalla stessa , va osservato quanto segue. Pt_1
Contrariamente a quanto esposto nella comparsa conclusionale in appello, nel ricorso monitorio ha agito esclusivamente per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti CP_1 in forza dei tre contratti di cui sopra;
e ciò si evince, oltre che dal contenuto del suddetto ricorso, anche dal fatto che nel giudizio di opposizione l'indennizzo ex art. 1671 c.c. ha costituito oggetto di una ulteriore, specifica domanda riconvenzionale da parte di CP_1
Con la sentenza di primo grado, tuttavia, il Tribunale ha dichiarato “inammissibili le domande riconvenzionali come svolte da parte opposta”, poiché la comparsa di costituzione era stata depositata tardivamente da CP_1
Nel presente giudizio d'appello, a pag. 13 della sua comparsa di costituzione, l'appellata ha espressamente dichiarato: “ non propone appello incidentale per ottenere Controparte_1
il pagamento delle ulteriori somme richieste in via riconvenzionale nel procedimento di primo grado (tale domanda è stata ritenuta tardiva e sarà riproposta in un separato giudizio)”.
Da ultimo, con le sue note scritte del 29 ottobre 2025, ha formulato in appello le CP_1 conclusioni riportate supra, limitandosi a chiedere, per il caso di mancata conferma della sentenza di primo grado, “di disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., ove non sia condivisa la quantificazione di
[...]
. Controparte_1
Tutto ciò premesso, anche a voler ritenere che quella avanzata in primo grado da CP_1 fosse una domanda riconvenzionale solo limitatamente all'importo eccedente quello ingiunto, mentre fino alla concorrenza di tale somma fosse una mera domanda principale con diversa causa petendi (indennizzo ex art. 1671 c.c., anziché corrispettivo), va comunque osservato che non ha coltivato in appello alcuna domanda volta a ottenere il pagamento del CP_1 suddetto indennizzo.
Come si è detto, sia nella comparsa di costituzione in appello che nelle note scritte del 29 ottobre 2025, l'appellata ha concluso nel merito chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e, con essa, anche della statuizione secondo cui gli importi oggetto di ingiunzione di pagamento risultavano dovuti a a titolo di corrispettivo contrattuale. CP_1 Per il caso di mancata conferma della sentenza gravata, l'appellata si è quindi limitata a richiedere in via istruttoria una c.t.u. per la quantificazione dell'indennizzo, senza tuttavia formulare alcuna domanda di condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Ebbene, in difetto di esplicita domanda, la condanna della società committente al pagamento dell'indennizzo per il recesso rimane estranea al thema decidendum del giudizio d'appello.
Ad ogni modo, resta ferma la possibilità – peraltro prospettata proprio dalla stessa parte appellata (v. pag. 13 della comparsa di risposta in appello) – di riproporre tale domanda in un separato giudizio, unitamente a quella relativa alla quantificazione dell'indennizzo.
11. Le doglianze proposte con il secondo motivo d'appello restano assorbite, stante l'accoglimento del primo motivo di gravame.
12. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore (da euro 52.001 a euro
260.000), con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M.
147/2022) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei valori minimi per la fase rimanente, limitatasi alla sola trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 367/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 233 del 3 marzo 2023 del Tribunale di Pordenone;
- condanna a restituire ad la somma complessiva di Controparte_1 Parte_1
euro 75.880,24, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna l'appellata a rifondere integralmente all'appellante le spese di lite, liquidate – per il primo grado di giudizio – in euro 11.268,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, e – per il secondo grado di giudizio – in euro 12.154,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – a rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) ex lege.
Trieste, 18 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La fattura n. 500 del 30.09.2022 per complessivi € 10.309,00, con scadenza 31.10.2022, pure menzionata nel ricorso, essendo invece stata pagata