Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 402/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 402/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Mario De Giorgio, presso il cui studio, sito in Caivano, alla via Puccini n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gualtiero Zenone, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Caldieri n. 88, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
E
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
1
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 12.9.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, e la società CP_2 Controparte_1
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S.,
[...]
deducendo: che in data 1.6.2014, alle ore 15:30, allorché si trovava in Frattaminore in corrispondenza dell'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Crispino, l'autovettura di cui era alla guida - una Opel OR tg. CBJ896FC - era stata tamponata dal motociclo Honda
SH tg. DG86533; che, infatti, dopo aver azionato l'indicatore di direzione ed essere sul punto di effettuare una manovra di svolta a destra per immettersi in via Crispino, il predetto motociclo, effettuando una non consentita manovra di sorpasso a destra, aveva investito la sua auto;
di aver riportato lesioni che avevano reso necessario il suo trasporto all'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore;
che la causa dell'incidente non poteva che essere attribuita alla responsabilità del conducente del motociclo Honda SH, veicolo di proprietà di e risultato privo di copertura assicurativa. CP_2
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché i convenuti venissero in solido condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei riportati a seguito del sinistro.
Con autonomo atto di citazione , e , Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
comproprietari dell'autovettura Opel OR, instauravano separato giudizio allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali rappresentati dal danneggiamento del veicolo derivante dal medesimo sinistro.
Stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i due procedimenti venivano riuniti ed erano istruiti mediante audizione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. medico-legale.
Con sentenza n. 3668/2021, pubblicata in data 30.4.2021, il Giudice di Pace di Napoli
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Nord, ritenuto dimostrato il fatto storico del sinistro, riteneva tuttavia che le risultanze istruttorie non avessero consentito di superare la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti. Inoltre, discostandosi dalle risultanze della C.T.U. in relazione alla quantificazione del danno alla salute riportato da in Parte_1
accoglimento della domanda proposta condannava al pagamento Controparte_5
in favore di quest'ultima del risarcimento pari ad € 500,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. In favore dei comproprietari dell'autovettura riconosceva invece un risarcimento pari ad € 1.000,00, oltre interessi.
Tale pronuncia veniva successivamente dal Giudice di Pace, con ordinanza di correzione di errore materiale del 14.7.2021, rettificata in relazione ai nominativi dei procuratori delle parti ed alla regolamentazione delle spese processuali.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la sola la quale Parte_1
censurava la decisione di primo grado sulla base dei seguenti motivi:
- erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che il materiale probatorio acquisito non avesse consentito di superare la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti coinvolti, e ciò benché il contenuto della deposizione testimoniale assunta avesse fatto chiaramente emergere che il sinistro si era verificato a causa dell'imprudente manovra di sorpasso a destra effettuata dal motociclo di proprietà di e che, invece, la sua condotta di guida era risultata del tutto conforme CP_2
alle norme di comune prudenza e diligenza imposte agli utenti della strada;
- nella pronuncia impugnata si faceva riferimento a due opposte dinamiche del sinistro riferite dalle parti, circostanza che invece non trovava alcun riscontro nelle risultanze processuali dal momento che rimasta contumace, non aveva fornito CP_2
alcuna alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro;
- il Giudice di Pace aveva proceduto alla quantificazione dei danni non patrimoniali riportati da - senza indicarne alcuna chiara e specifica Parte_2
ragione - dalle risultanze della C.T.U. medico-legale e senza attenersi alla quantificazione del danno biologico compiuta dall'ausiliario incaricato, dott.
Per_1
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in accoglimento dell'appello proposto, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione CP_2
del sinistro e quantificata la portata dei danni non patrimoniali sulla base degli esiti della
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C.T.U., le venisse riconosciuto un risarcimento complessivo pari ad € 4.163,25.
Si costituiva che, contestando la fondatezza dei motivi di gravame, Controparte_1
concludeva per l'integrale rigetto dell'appello.
Le convenute parti appellate e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
benché ritualmente evocate in giudizio, omettevano di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Ricostruito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 16.9.2024.
L'appello è solo parzialmente fondato.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né
è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si
è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n.
12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il giudice di primo grado ha solo parzialmente accolto la domanda azionata da poiché, pur ritenendo le risultanze istruttorie sufficienti a dimostrare il Parte_1 sinistro stradale posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ha tuttavia riconosciuto un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, con proporzionale riduzione del risarcimento.
Tale valutazione va condivisa in questa sede.
In punto di diritto si osserva che, per l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione di un incidente stradale, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale disposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
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Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro”
(Cassazione civile n.23300/2022). Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace, alla luce dell'attività istruttoria svolta, ha correttamente ritenuto non superata tale presunzione di pari responsabilità.
Invero, la teste escussa nel corso del giudizio di primo grado, , ha raccontato Testimone_1 di aver visto che, allorché la Opel OR si accingeva a svoltare a destra per imboccare via
Crispino azionando l'indicatore di direzione, era stata urtata dal motociclo che sopraggiungeva da dietro ad elevata velocità e che effettuava una manovra di sorpasso a destra. Precisava altresì la teste di aver notato danni all'autovettura nella parte posteriore laterale destra.
Ebbene opina il Tribunale che, a fronte di tali dichiarazioni, certamente lacunose in relazione ad aspetti decisivi per chiarire le precise modalità di svolgimento del sinistro, l'odierna parte appellante non abbia fornito ulteriori elementi probatori utili a chiarire l'esatta dinamica del sinistro.
Invero, dal contenuto della deposizione sopra richiamata non si comprende esattamente se l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto quando la aveva o meno già iniziato la sua CP_6 svolta a destra. Inoltre, nemmeno è emerso a che distanza si trovasse il motociclo nel momento in cui il veicolo attoreo aveva iniziato tale manovra di svolta.
A ciò aggiungasi che la difesa dell'appellante nemmeno ha dato prova di aver prodotto nel corso del giudizio di primo grado delle fotografie relative allo stato dei luoghi - che potessero quindi
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essere utili a chiarire il punto esatto in cui si verificava il sinistro in relazione all'intersezione stradale -, né tantomeno delle fotografie relative ai danni riportati dalla autovettura dopo il sinistro, elementi probatori certamente utili a chiarire la dinamica dell'incidente.
La teste , nel corso della sua deposizione, ha sì dichiarato di riconoscere le foto che le Tes_1 venivano esibite;
di tali immagini non c'è però alcuna traccia agli atti di causa. Verosimilmente trattasi di documentazione prodotta dagli attori del giudizio riunito (proprietari del veicolo danneggiato) e, pertanto, inutilizzabili in relazione alla domanda risarcitoria proposta da
Parte_1
Va infatti sul punto osservato che la riunione di più cause non comporta anche la fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite all'una o all'altra delle cause riunite. Ciascuna di esse, infatti, manterrà la propria individuale autonomia e, dunque, le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate anche nelle altre, esonerando in tal modo alcune parti del relativo onere probatorio e violando, altresì, il principio del contraddittorio, che deve presiedere anche alla raccolta delle prove. La mancata fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite all'una o all'altra delle cause riunite comporta che ogni causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorché possano essere comuni, oltre i principi di diritto applicati, anche i criteri di valutazione delle stesse.
Le evidenziate lacune probatorie non consentono allora di escludere che il sinistro possa essere stato provocato anche da una improvvisa e solo tardivamente segnalata svolta a destra dell'appellante.
Stanti le evidenziate incertezze, non può allora dirsi superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'ordinamento laddove non sia possibile stabilire concretamente il grado di colpa dei due conducenti.
Pertanto, pur sulla base di tali ulteriori ragioni, va confermata la decisione appellata nella parte in cui ha attribuito ai due conducenti un pari concorso di colpa nella causazione del sinistro.
E' invece fondato il terzo motivo di gravame, atteso che il Giudice di Pace, pur aderendo alle conclusioni del C.T.U. in ordine alla configurabilità del nesso eziologico tra le lesioni riportate dalla ed il sinistro, senza alcuna valida e circostanziata motivazione, ha ritenuto di non Parte_1 condividere le valutazioni dell'ausiliario in ordine alla quantificazione dei danni subiti dall'appellante. Invero, il giudice onorario ha sostenuto che “la Ctu depositata in atti è solo parzialmente condivisibile, in quanto non appare sufficientemente motivata né immune da vizi di ordine logico-giuridici, pertanto si ritiene che, equitativamente, la percentuale dei postumi invalidanti di danno biologico possa tranquillamente essere fissata in un punto, mentre la IT. possa essere fissata in dieci giorni tutti valutati mediamente al 50%”.
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Vanno condivise le censure evidenziate sul punto dalla parte appellante dal momento che nella sentenza gravata non sono in alcun modo chiarite le ragioni per cui, in relazione alla quantificazione dei danni, il percorso logico seguito dal consulente sarebbe viziato e non adeguatamente motivato.
Di contro, si ritiene invece che le risultanze peritali siano condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi giuridici.
Pertanto, per quanto attiene alla determinazione e quantificazione dei danni patiti da Parte_1
è possibile fare riferimento integralmente alla relazione medico-legale effettuata dal
[...] consulente tecnico dott. Persona_2
Il danno subito ha determinato nell'appellante dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente ha quantificato complessivamente in una percentuale del 2% di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte appellante e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 5 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 10 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 15 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs.
209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d.
"micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
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Sul tema giova premettere che, con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU,
1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della
Carta dei diritti fondamentali UE, espressamente dichiarando che il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità, derivante da sinistro stradale, è ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. In conformità con la giurisprudenza costituzionale deve parimenti escludersi una qualsivoglia disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni, atteso che nel sistema la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento. Inoltre, alcuna disparità può riscontrarsi per quanto concerne la personalizzazione del danno, non trascurando il dato normativo la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di incrementare entro limiti legali l'importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. il danno biologico, da intendere secondo la definizione normativa quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” deve essere monetizzato sulla base dei criteri e dei parametri di conversioni previsti dalla Tabella ministeriale, aggiornata dal D.M. 16.10.2023, precisando il terzo comma dell' art. 139 cod. ass. che l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono quindi conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico-relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella
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ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
L'applicazione della Tabella ministeriale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità pronunciandosi a Sezioni unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il Giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni e con i parametri proporzionali previsti dalla normativa stessa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale può essere definito come uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di
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cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. Civ n
339/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. n. 25164/2020).
Il Giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno morale soggettivo da sofferenza interiore non è stata allegata, né provata, neanche in via presuntiva, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 23 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle ministeriali, il danno subito dall'appellante può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 5 di ITT al 100% → € 276,20
- gg. 10 di ITP al 50% → € 276,20
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- gg. 15 di ITP al 25% → € 207,15
- danno biologico permanente al 2% → € 1.948,60
Pertanto, va stimato in € 759,55 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 1.948,60 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 2.708,15.
In definitiva, effettuata la decurtazione del 50% per effetto del concorso di colpa riconosciuto, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto a un risarcimento pari ad € Parte_1
1.354,07.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (1.6.2014) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite del presente grado d'appello seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al
D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum
- rientrante nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal
11 Tribunale di Napoli Nord R.G. 402/2022
difensore costituito per la parte appellante (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in parziale riforma della pronuncia impugnata così provvede:
• ridetermina in € 1.354,07 il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, importo al cui pagamento è
[...] condannata previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo per Controparte_1 effetto della sentenza di primo grado;
• condanna in persona del legale rappresentante p..t, al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese processuali relative al giudizio d'appello, che si Parte_1 liquidano in € 147,00 per esborsi € 1.276,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Mario De Giorgio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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