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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30424/2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16 settembre 2025, vertente tra:
C.F. e P.I. ) in concordato preventivo, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Arturo Cancrini come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
e rappresentati e difesi in giudizio come in atti daglòi Parte_3 CP_1
Avv.ti Francesco D'GO e Domenico Mercuri;
RESISTENTI
E CONTRO rappresentata e difesa in giudizio come in atti dagli Avv.ti Massimo Proto e CP_2
AR OR;
LITISCONSORTE
E CONTRO Controparte_3 come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
[...]
AE CA;
LITISCONSORTE CONTUMACE
Cui è riunito il fascicolo r.g. 33266/2023, vertente tra: rappresentata e difesa in giudizio come in atti dall'Avv. Francesco Parte_3
D'GO e dall'avv. Domenico Mercuri;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.I. ) in concordato preventivo, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Arturo Cancrini come in atti;
RESISTENTE
E CONTRO rappresentata e difesa in giudizio come in atti dagli Avv.ti Massimo Proto e CP_2
AR OR;
LITISCONSORTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 170 D.P.R. 115/2002, 15 d. l.vo n. 150/2011 e 281 decies c.p.c. avverso provvedimento di liquidazione di compenso ctu.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023 in concordato Parte_1 preventivo ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione emessi dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2023 in r.g. 36396/2021, con cui veniva liquidato in favore di Parte_3
l'importo di € 53.332,88 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività
[...] di Ausiliario svolta.
Allegava l'errata quantificazione dei compensi liquidati al c.t.u., essendo stata applicata la tariffa massima, l'errato frazionamento dell'accertamento e relativo riconoscimento di compensi e l'errato ed ingiustificato aumento degli onorari ai sensi dell'art. 52 d.p.r.
115/2002, in assenza del requisito della eccezionalità delle prestazioni peritali.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto e la rideterminazione del compenso liquidabile.
Si costituiva contraddittore di nel giudizio a quo, che aderiva CP_2 Parte_1 alle contestazioni della ricorrente e chiedeva a sua volta la revoca del decreto. Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso;
chiedeva inoltre la Parte_3 rideterminazione del compenso in senso maggiorativo, previa riunione con altro procedimento dalla stessa instaurato in opposizione al medesimo decreto di liquidazione;
chiedeva in particolare la rideterminazione del compenso in € 82.050,56 ovvero in €
71.086,02.
Con comparsa in data 20 novembre 2023 interveniva in giudizio il in qualità di CP_1 cessionario del credito professionale della in forza di atto di cessione in data 4 Parte_4 agosto 2023 notificato ai debitori.
Con provvedimento in data 5 novembre 2024 veniva disposta la richiesta riunione;
con il medesimo provvedimento veniva rigettata la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta transazione, atteso che l'accordo transattivo in data 19 giugno 2024, depositato in atti dalle parti con le note in data 26 giugno 2024, veniva stipulato in corso di causa tra la ed il da un lato, e dall'altro, mentre alla transazione non Parte_3 CP_1 CP_2 aderiva . Parte_1
All'udienza di discussione del 16 settembre 2025, cui interveniva la sola , la Parte_1 causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Deve preliminarmente darsi atto della estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra CP_2
, e , attesa la intervenuta transazione e la espressa Parte_3 CP_1 rinuncia agli atti del giudizio -ivi comprese le spese- formulata da con atto in CP_2 data 9 luglio 2024, espressamente accettato da e con atto in data 12 Parte_3 CP_1 luglio 2024 (cfr. doc. in atti).
La presente decisione resta pertanto circoscritta al ricorso presentato da . Parte_1
Nel merito, le doglianze del ricorrente sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Si rileva dalla documentazione in atti che nel giudizio a quo all'udienza del 21.9.2022, veniva formulato il quesito peritale nei seguenti termini: “Lette le memorie istruttorie e le richieste articolate, si evidenzia che le penali delle quali si chiede la condanna di parte convenuta sono determinate ai sensi dell'art. 5 del II Atto Integrativo e sono distinte a Contr seconda delle diverse prestazioni in cui sono articolati gli obblighi previsti in capo a in particolare:
- la conclusione dei lavori entro il 31 gennaio 2018 [lett. (i)];
- il subentro del terzo entro il 31 marzo 2018 [lett. (ii)];
- l'apertura al pubblico dell'Acquario entro il 30 giugno 2018 [lett. (iii)];
- l'apertura al pubblico dello Spazio Expo entro il 30 giugno 2019. … omissis … va ritenuto – viceversa – necessario disporre un accertamento tecnico contabile finalizzato a convalidare la correttezza dei calcoli operati dalla parte attrice a sostegno della richiesta di condanna al pagamento delle penali contestate, e riservandosi al potere del giudice la valutazione circa la riducibilità ex art 1384 c.c.” (cfr. doc. in atti).
Alla luce della relazione peritale depositata, poi, si rileva che il nominato ctu ha esaminato copiosa documentazione ed ha accertato penali per complessivi € 9.402.000,00 oltre interessi legali.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva che la disposizione di cui all'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, secondo cui «tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti», introduce il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali: in presenza di un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale.
Solo quando gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività ontologicamente diverse tra loro, occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro: in tal senso si è espressa la Suprema Corte, che ha chiarito che «in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario» (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2019 n. 21487; cfr. anche Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14292; Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779); ancora, chiarisce la Corte che “l'unicità dell'incarico non è esclusa dalla pluralità degli accertamenti domandati dal giudice, i quali impongono tuttavia una diversificazione ai fini della liquidazione del compenso”, da ciò derivando che solo “allorchè il consulente sia chiamato a operare una molteplicità di accertamenti tra loro autonomi e indipendenti, egli avrà diritto a una remunerazione che, sebbene unica, deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati” (cfr., da ultimo, Cass. Ord.
18-06-2019, n. 16321). Inoltre, l'art. 52, co. I, del D.P.R. 115/2002 prevede, come noto, la possibilità di raddoppiare i compensi “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
Nel caso in questione deve considerarsi la sicura unicità dell'incarico: si è trattato di un unico accertamento, avente ad oggetto la corretta determinazione contabile delle -plurime- penali contrattualmente previste.
Non può pertanto concordarsi con il giudice a quo laddove nel provvedimento di liquidazione ha ritenuto la sussistenza di un “plurimo incarico”, essendo distinti i quesiti solo in ragione delle diverse penali da computare e non in ragione della richiesta al ctu di svolgimento di attività tecnica di diversa natura.
Peraltro, la complessità del quesito e degli accertamenti in concreto svolti in corso di perizia, la mole di documentazione esaminata e l'elevato valore delle poste contabili accertate, rilevano di certo sia per l'applicazione del valore massimo del compenso liquidabile, sia sotto il diverso profilo della applicabilità dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
115/2002.
Ne consegue che il compenso liquidabile secondo i parametri di cui all'art. 2 DM n.
182/2002 e con riferimento all'unitario valore sopra indicato (€ 9.402.000,00) ammonta nel valore massimo ad € 10.256,34; deve inoltre applicarsi l'aumento ex art. 52 nella misura del
100%, così per complessivi € 20.512,68 oltre accessori di legge, trattandosi di prestazione che ha impiegato gli ausiliari in misura massiva, per complessità e difficoltà (cfr. Cass. civ.,
n. 21963/2017).
Il ricorso deve pertanto essere accolto ed il decreto revocato limitatamente alla quota di competenza della ricorrente , con liquidazione del compenso nella misura Parte_1 indicata, oltre accessori di legge.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza tra e i resistenti e restano compensate tra Parte_1 Parte_3 CP_1
e in assenza di sostanziale contraddittorio;
sono liquidate in Parte_1 CP_2 conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato, con applicazione dei valori minimi dello scaglione e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra e CP_2 Parte_3
; CP_1 - rigetta il ricorso proposto da;
Parte_3
- revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2023 in r.g. 36396/2021 e liquida il compenso in favore di in complessivi € Parte_3
20.512,68 oltre accessori di legge;
- condanna e al pagamento in solido delle spese di lite in Parte_3 CP_1 favore di in concordato, liquidate in euro 98,00 di spese ed € Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
W. IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30424/2023, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16 settembre 2025, vertente tra:
C.F. e P.I. ) in concordato preventivo, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Arturo Cancrini come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
e rappresentati e difesi in giudizio come in atti daglòi Parte_3 CP_1
Avv.ti Francesco D'GO e Domenico Mercuri;
RESISTENTI
E CONTRO rappresentata e difesa in giudizio come in atti dagli Avv.ti Massimo Proto e CP_2
AR OR;
LITISCONSORTE
E CONTRO Controparte_3 come in atti rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
[...]
AE CA;
LITISCONSORTE CONTUMACE
Cui è riunito il fascicolo r.g. 33266/2023, vertente tra: rappresentata e difesa in giudizio come in atti dall'Avv. Francesco Parte_3
D'GO e dall'avv. Domenico Mercuri;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.I. ) in concordato preventivo, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Arturo Cancrini come in atti;
RESISTENTE
E CONTRO rappresentata e difesa in giudizio come in atti dagli Avv.ti Massimo Proto e CP_2
AR OR;
LITISCONSORTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 170 D.P.R. 115/2002, 15 d. l.vo n. 150/2011 e 281 decies c.p.c. avverso provvedimento di liquidazione di compenso ctu.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 settembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023 in concordato Parte_1 preventivo ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione emessi dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2023 in r.g. 36396/2021, con cui veniva liquidato in favore di Parte_3
l'importo di € 53.332,88 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività
[...] di Ausiliario svolta.
Allegava l'errata quantificazione dei compensi liquidati al c.t.u., essendo stata applicata la tariffa massima, l'errato frazionamento dell'accertamento e relativo riconoscimento di compensi e l'errato ed ingiustificato aumento degli onorari ai sensi dell'art. 52 d.p.r.
115/2002, in assenza del requisito della eccezionalità delle prestazioni peritali.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto e la rideterminazione del compenso liquidabile.
Si costituiva contraddittore di nel giudizio a quo, che aderiva CP_2 Parte_1 alle contestazioni della ricorrente e chiedeva a sua volta la revoca del decreto. Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso;
chiedeva inoltre la Parte_3 rideterminazione del compenso in senso maggiorativo, previa riunione con altro procedimento dalla stessa instaurato in opposizione al medesimo decreto di liquidazione;
chiedeva in particolare la rideterminazione del compenso in € 82.050,56 ovvero in €
71.086,02.
Con comparsa in data 20 novembre 2023 interveniva in giudizio il in qualità di CP_1 cessionario del credito professionale della in forza di atto di cessione in data 4 Parte_4 agosto 2023 notificato ai debitori.
Con provvedimento in data 5 novembre 2024 veniva disposta la richiesta riunione;
con il medesimo provvedimento veniva rigettata la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta transazione, atteso che l'accordo transattivo in data 19 giugno 2024, depositato in atti dalle parti con le note in data 26 giugno 2024, veniva stipulato in corso di causa tra la ed il da un lato, e dall'altro, mentre alla transazione non Parte_3 CP_1 CP_2 aderiva . Parte_1
All'udienza di discussione del 16 settembre 2025, cui interveniva la sola , la Parte_1 causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Deve preliminarmente darsi atto della estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra CP_2
, e , attesa la intervenuta transazione e la espressa Parte_3 CP_1 rinuncia agli atti del giudizio -ivi comprese le spese- formulata da con atto in CP_2 data 9 luglio 2024, espressamente accettato da e con atto in data 12 Parte_3 CP_1 luglio 2024 (cfr. doc. in atti).
La presente decisione resta pertanto circoscritta al ricorso presentato da . Parte_1
Nel merito, le doglianze del ricorrente sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Si rileva dalla documentazione in atti che nel giudizio a quo all'udienza del 21.9.2022, veniva formulato il quesito peritale nei seguenti termini: “Lette le memorie istruttorie e le richieste articolate, si evidenzia che le penali delle quali si chiede la condanna di parte convenuta sono determinate ai sensi dell'art. 5 del II Atto Integrativo e sono distinte a Contr seconda delle diverse prestazioni in cui sono articolati gli obblighi previsti in capo a in particolare:
- la conclusione dei lavori entro il 31 gennaio 2018 [lett. (i)];
- il subentro del terzo entro il 31 marzo 2018 [lett. (ii)];
- l'apertura al pubblico dell'Acquario entro il 30 giugno 2018 [lett. (iii)];
- l'apertura al pubblico dello Spazio Expo entro il 30 giugno 2019. … omissis … va ritenuto – viceversa – necessario disporre un accertamento tecnico contabile finalizzato a convalidare la correttezza dei calcoli operati dalla parte attrice a sostegno della richiesta di condanna al pagamento delle penali contestate, e riservandosi al potere del giudice la valutazione circa la riducibilità ex art 1384 c.c.” (cfr. doc. in atti).
Alla luce della relazione peritale depositata, poi, si rileva che il nominato ctu ha esaminato copiosa documentazione ed ha accertato penali per complessivi € 9.402.000,00 oltre interessi legali.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva che la disposizione di cui all'art. 29 D.M. 30 maggio 2002, secondo cui «tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti», introduce il principio generale di unicità dell'incarico conferito al CTU, ossia di onnicomprensività del compenso allo stesso spettante per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali: in presenza di un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale.
Solo quando gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività ontologicamente diverse tra loro, occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro: in tal senso si è espressa la Suprema Corte, che ha chiarito che «in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dall'unicità del risultato perseguito e dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario» (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2019 n. 21487; cfr. anche Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14292; Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779); ancora, chiarisce la Corte che “l'unicità dell'incarico non è esclusa dalla pluralità degli accertamenti domandati dal giudice, i quali impongono tuttavia una diversificazione ai fini della liquidazione del compenso”, da ciò derivando che solo “allorchè il consulente sia chiamato a operare una molteplicità di accertamenti tra loro autonomi e indipendenti, egli avrà diritto a una remunerazione che, sebbene unica, deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati” (cfr., da ultimo, Cass. Ord.
18-06-2019, n. 16321). Inoltre, l'art. 52, co. I, del D.P.R. 115/2002 prevede, come noto, la possibilità di raddoppiare i compensi “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
Nel caso in questione deve considerarsi la sicura unicità dell'incarico: si è trattato di un unico accertamento, avente ad oggetto la corretta determinazione contabile delle -plurime- penali contrattualmente previste.
Non può pertanto concordarsi con il giudice a quo laddove nel provvedimento di liquidazione ha ritenuto la sussistenza di un “plurimo incarico”, essendo distinti i quesiti solo in ragione delle diverse penali da computare e non in ragione della richiesta al ctu di svolgimento di attività tecnica di diversa natura.
Peraltro, la complessità del quesito e degli accertamenti in concreto svolti in corso di perizia, la mole di documentazione esaminata e l'elevato valore delle poste contabili accertate, rilevano di certo sia per l'applicazione del valore massimo del compenso liquidabile, sia sotto il diverso profilo della applicabilità dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
115/2002.
Ne consegue che il compenso liquidabile secondo i parametri di cui all'art. 2 DM n.
182/2002 e con riferimento all'unitario valore sopra indicato (€ 9.402.000,00) ammonta nel valore massimo ad € 10.256,34; deve inoltre applicarsi l'aumento ex art. 52 nella misura del
100%, così per complessivi € 20.512,68 oltre accessori di legge, trattandosi di prestazione che ha impiegato gli ausiliari in misura massiva, per complessità e difficoltà (cfr. Cass. civ.,
n. 21963/2017).
Il ricorso deve pertanto essere accolto ed il decreto revocato limitatamente alla quota di competenza della ricorrente , con liquidazione del compenso nella misura Parte_1 indicata, oltre accessori di legge.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza tra e i resistenti e restano compensate tra Parte_1 Parte_3 CP_1
e in assenza di sostanziale contraddittorio;
sono liquidate in Parte_1 CP_2 conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato, con applicazione dei valori minimi dello scaglione e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. tra e CP_2 Parte_3
; CP_1 - rigetta il ricorso proposto da;
Parte_3
- revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2023 in r.g. 36396/2021 e liquida il compenso in favore di in complessivi € Parte_3
20.512,68 oltre accessori di legge;
- condanna e al pagamento in solido delle spese di lite in Parte_3 CP_1 favore di in concordato, liquidate in euro 98,00 di spese ed € Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025
IL GIUDICE
W. IO