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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
nella causa n. 666/2024 rg (ricorrente: Parte_1
PRESO ATTO che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis comma IV
c.p.c., come da attestazione della Cancelleria;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, cioè
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:
o INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO – art. 1 L. 21/11/1988 n. 508
o CONDIZIONE DI HANDICAP ex art. 3 comma 3 L. 5/02/1992 n. 104.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO:
O sussistono entrambi i requisiti con decorrenza 31/10/2023
SPESE DELLA PROCEDURA:
o poste definitivamente a carico dell' , liquidate in euro 1.000,00 in favore dell'istante per CP_1 spese legali ai sensi del DM n. 55/2014, oltre spese forfetarie del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario
PONE definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, nell'importo già CP_1 liquidato con separato decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis comma V c.p.c.).
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Teramo, lì 14/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale