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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 41081/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024 tra 1) Parte_1
Nata il 30/05/1978 in MILANO (MI) residente in [...], 20048 PANTIGLIATE (MI) C.F. C.F._1 cittadina italiana con gli Avv.ti Martina Grassini e Stefano Spagnuolo presso i quali procuratori ha eletto domicilio telematico ai seguenti indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
e
2) CP_1
il 13/09/1980 in FORLÌ (FO)
[...] C.F. C.F._2 residente in [...], 20048 PANTIGLIATE (MI) cittadino italiano con gli Avv.ti Annalisa Gennari e Francesco Garghentini presso i quali procuratori ha eletto domicilio telematico ai seguenti indirizzi PEC: Email_3 Email_4
con i seguenti figli:
- nato a [...] in data 28.03.2009 (c.f. ), Persona_1 C.F._3 cittadino italiano - , nata a Segrate (MI) in data 18.10.2010 (c.f. ), Parte_2 C.F._4 cittadina italiana FATTO Con ricorso notificato in data 14.01.2025, la signora chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni:
“I. In via principale: -Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
-Disporre il collocamento prevalente dei figli, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare sita LI (MI) Via Marconi n. 12;-Disporre, per l'effetto, l'assegnazione della casa familiare sita in LI (MI) Via G. Marconi 12 alla sig.ra ; - Disporre, considerata l'età Pt_1 della prole, che i figli possano vedere e frequentare liberamente il padre durante la settimana ( e comunque almeno la serata del mercoledì), nonché a weekend alterni con pernotto presso il padre il sabato notte;
-Disporre, inoltre, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:•per le vacanze estive due settimane consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
•per le vacanze natalizie ogni anno per il periodo del 26 e 27 dicembre ed alternativamente di anno in anno il periodo dal 28.12 al 1.1 e dal 2.1al 6.1;•ad anni alterni per il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, le vacanze scolastiche relativa ai cosiddetti “ponti”.-Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 per ciascun figlio) somma soggetta a rivalutazione ex indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocolli.” Con comparsa di costituzione e risposta datata 19.02.2025 il sig. rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni:
“Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
– Disporre il collocamento paritetico dei figli presso i genitori, con residenza formale dei minori presso la madre e con esercizio disgiunto della rappresentanza genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. o, in subordine, qualora uno o entrambi i figli dovessero esprimere la volontà di essere collocati presso la madre e qualora detta scelta sia ritenuta da Codesto Ill.mo Tribunale la più tutelante per i minori, il sig. Carta chiede sin d'ora che siano previsti i seguenti regimi di visita: week end alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina e, durante la settimana, almeno due sere con pernottamento presso il padre in quella in cui il week end è di sua competenza e almeno tre sere, sempre con pernottamento presso il padre, in quella in cui il week end è di competenza della madre.
– Disporre che nulla sia corrisposto dal sig. e/o dalla signora CP_1 Parte_1 quale concorso per il mantenimento ordinario dei figli minori in considerazione della circostanza che i medesimi trascorreranno tempi pressoché paritetici con i genitori, restando 7 giorni con il padre e i successivi 7 giorni presso la madre o, in subordine, nel caso di collocamento prevalente dei figli presso la madre, disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di €. 500,00 mensili complessivi (€. 250,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le condizioni previste e stabilite dal Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. – Disporre che le vacanze estive, da svolgersi durante il periodo intercorrente tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico, siano concordate preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno. Disporre che il padre trascorra 2 settimane consecutive con i figli oltre una ulteriore settimana anche non consecutiva, salvo impossibilità professionali o di altra natura;
sul punto, i genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci completi piani ferie entro il termine sopra indicato.
– Per quanto concerne le vacanze Natalizie (periodo dal 23/12 al 07/01 dell'anno successivo), disporre come segue: le stesse saranno trascorse dai figli ad anni alterni con ciascun genitore seguendo le seguenti modalità: dal giorno di inizio delle vacanze sino al 30/12 i figli resteranno con un genitore, mentre dal 31/12 al 6/01 i figli resteranno con l'altro genitore;
gli stessi trascorreranno ad anni alterni con un genitore la Vigilia e con l'altro il Natale. Le festività Pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori ad anni alterni nel seguente modo: dal giovedì sera precedente la Pasqua sino alla sera di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al successivo martedì sera con l'altro. Sempre equamente saranno suddivisi tra i genitori anche i ponti annuali. I genitori si impegnano sin d'ora affinché nel giorno del compleanno dei figli questi ultimi possano trascorrere del tempo sia con la madre che con il padre, salvo diverso accordo. Resta intesa la facoltà dei genitori di concordare diverse modalità di frequentazione rispetto a quelle sopra indicate considerando le esigenze e le condizioni di salute dei minori nonché le esigenze personali e lavorative dei genitori. – Disporre che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori. – In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Entrambe le parti, nei rispettivi atti, indicavano le loro condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico. Le parti, in sede di prima udienza tenutasi in data 14 marzo 2025 avanti il GOT, Dott.ssa De Giacomi, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio a condizioni ivi concordate, da intendersi qui integralmente trascritte. Le parti, nel confermare le soprariportate condizioni, chiedevano di procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c. e della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata dinnanzi al Giudice Delegato, nonché di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 19.03.2025, il Giudice Delegato, dott.ssa Valentina Maderna, ha provveduto a revocare l'udienza del 15 aprile 2025 e ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 31.03.2025 per depositare la bozza della sentenza. Con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate e, rinunciando all'impugnazione della sentenza, hanno depositato la bozza della stessa nel termine assegnato, e con istanza depositata in data 9.04.2025 la difesa di parte ricorrente chiedeva che in sentenza nelle condizioni venisse precisato quanto segue: “la casa coniugale sita in LI, Via G. Marconi n. 12 viene assegnata alla sig.ra con quanto la arreda e correda in virtù del preminente Pt_1 collocamento della prole”. Con nota di replica depositata in data 10.04.2025 parte resistente si opponeva alla richiesta di parte ricorrente, chiedendone il rigetto e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nelle note condivise dalle parti sulla base degli accordi raggiunti in data 14.03.2025. Con successiva nota di replica depositata in data 10.04.2025 parte ricorrente richiedeva: “Rigettarsi la richiesta avversaria, condannando altresì il sig. Carta per lite temeraria ex art. 96 cpc;
2- Precisare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra anche ai fini della tutela del diritto di Pt_1 godimento e dell'habitat domestico dei figli minori;
3- In subordine applicare l'art. 473 bis 51 nella parte in cui prevede “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda” e/o rimettere la decisione al Collegio, stante le discrepanti interpretazioni delle condizioni da parte delle Parti, riportandosi la sig.ra interamente alle domande formulate con Pt_1 ricorso introduttivo”. Con nota depositata in data 12.04.2025 parte resistente si opponeva alle richieste di parte ricorrente chiedendo che le istanze depositate dalla medesima in data 9.04.2025 e in data 10.04.2025 venissero integralmente respinte, con conseguente accoglimento integrale delle conclusioni già rassegnate nelle note condivise dalle parti sulla base degli accordi raggiunti in data 14.03.2025. Con provvedimento datato 16.04.2025 il Tribunale, viste le istanze e le note di replica depositate, ritenuta la necessità di disporre la comparazione personale delle parti a chiarimenti, fissava l'udienza del 06.05.2025 ore 13.15 disponendo la comparizione personale delle parti avanti il giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna. In data 23.04.2025 si costituiva per parte ricorrente l'Avv. Stefano Spagnuolo in aggiunta all'Avv. Martina Grassini. All'udienza del 06.05.2025 le parti a seguito di discussione, chiedevano un rinvio per valutare ipotesi transattive e il Giudice delegato, in accoglimento dell'istanza, rinviava la causa per acquisire le determinazioni delle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 06.06.2025. Con note depositate in data 05.06.2025 entrambe le parti richiedevano un ulteriore rinvio, precisando ciascuna, in subordine, in caso di mancata concessione del predetto rinvio, le proprie conclusioni. Con provvedimento del 11.06.2025 il Tribunale rinviava la causa per acquisire le determinazioni delle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 15.09.2025. Le parti, addivenute ad un accordo consensuale, confermando la propria volontà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, depositavano, in data 15.09.2025, le predette note in sostituzione di udienza contenenti il nuovo accordo, qui di seguito riportato: 1) I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio disgiunto della rappresentanza genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
2) I figli staranno con il padre a weekend alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina e una sera infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna e due sere infrasettimanali con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, con l'impegno del padre di valutare con i ragazzi l'opportunità del pernotto del secondo giorno in base ai loro impegni anche scolastici;
3) Le vacanze estive, da svolgersi durante il periodo intercorrente tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno concordate preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il padre trascorrerà due settimane consecutive con i figli oltre un'ulteriore settimana anche non consecutiva con l'accordo dei figli, salvo impossibilità professionali o di altra natura;
sul punto, i genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci e completi piani ferie entro il termine sopra indicato;
5) I figli trascorreranno la Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma e le vacanze Natalizie per il periodo dal 26/12 al 02/01 compreso con un genitore e dal 02/01 al 07/01 con l'altro ad anni alterni;
6) Le festività Pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori ad anni alterni salvo diversi accordi;
7) Sempre equamente saranno suddivisi tra i genitori anche i ponti annuali;
8) I genitori si impegnano sin d'ora affinché nel giorno del compleanno dei figli questi ultimi possano trascorrere del tempo sia con la madre che con il padre, salvo diverso accordo;
9) Resta intesa la facoltà dei genitori di concordare diverse modalità di frequentazione rispetto a quelle sopra indicate, considerando le esigenze e le condizioni di salute dei minori nonché le esigenze personali e lavorative dei genitori e il volere dei minori.
10) L'assegno unico verrà percepito dalla madre al 100%;
11) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo di euro 450,00 per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di pubblicazione della sentenza, importo soggetto a rivalutazione Istat. La misura del mantenimento ordinario dei minori varierà nel caso previsto e contemplato al successivo punto 20);
12) Le parti provvederanno a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet/ calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentate di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il Servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la coperta dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
[ … ] MODALITA' DI RICHIESTA DI RIMBORSO E ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata e stabilita giudizialmente.”
13) Il sig. si impegna a cedere, dopo il 22 dicembre 2026 ed entro e non oltre il 15 gennaio CP_1
2027, alla sig.ra , che accetta, la propria quota di proprietà immobiliare della casa Pt_1 famigliare sita in LI, Via Marconi n. 12/A, contraddistinta al NCEU come segue: in Comune di LI, Foglio 4, Mappale 441, Subalterno 707, ubicazione catastale Via Guglielmo Marconi 12A, piano T-1, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 8, superficie catastale mq. 168,00, R.C. €. 578,43; Foglio 4, Mappale 439, Subalterno 701, ubicazione catastale Via Guglielmo Marconi 12A, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza 13 mq, superficie catastale mq. 16,00, R.C. €. 24,17; Foglio 4, Mappale 441, Subalterno 708, ubicazione catastale Via Guglielmo Marconi 12A, piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale mq. 27, R.C. €. 42,76, contro il pagamento di € 140.000,00 (di cui allo stato € 92.917,36 quale quota di accollo del mutuo) con accollo esterno del mutuo (fermo quanto previsto infra sub punto 20) anche tramite, ove richiesto dalla garante in CP_2 sostituzione del sig. e versamento dell'importo di € 47.082,64, di cui € 10.000,00 entro CP_1
i 60 giorni prima del rogito (bonifico da eseguirsi sul c/c che il sig. comunicherà alla CP_1 sig.ra ) ed i restanti € 37.082,64 in n. 7 rate annuali di pari importo, ossia € 5.297,52 Pt_1 cadauna a partire dall'anno successivo al rogito e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno;
si specifica sin d'ora sul punto che l'attuale somma di € 92.917,36 quale detrazione dal prezzo per accollo del mutuo dovrà essere riparametrata, unitamente ai conseguenti importi dovuti al sig. , al momento della pubblicazione della sentenza, tenendo in considerazione quanto CP_1 versato a titolo di mutuo dal mese attuale sino al momento della pubblicazione della sentenza medesima;
quanto alla corresponsione del prezzo si precisa che, a seguito della riparametrazione, rimarrà fermo l'acconto di € 10.000,00 e verranno invece adeguati gli importi delle 7 uguali rate annuali;
Le spese notarili ed eventuali provvigioni e spese relative all'accollo saranno a carico esclusivo della parte acquirente;
14) Come già precisato, l'atto notarile dovrà essere stipulato dopo il 22 dicembre 2026 ed entro il 15 gennaio 2027 e, successivamente alla stipula del rogito di vendita, la sig.ra si Pt_1 obbliga a richiedere, entro e non oltre 20 giorni dal rogito, a ING accollo liberatorio, producendo all'uopo tutti i documenti necessari, indicando, qualora richiesto dalla Banca, anche un eventuale garante in sostituzione del sig. e, in caso di mancata concessione CP_1 dell'accollo esterno opererà la pattuizione di cui infra sub 20);
15) Resta inteso che eventuali imposizioni e/o plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso della casa famigliare legate al Superbonus 110% saranno a carico esclusivo della sig.ra che si impegna sin d'ora a manlevare a qualsiasi titolo il sig. ; Pt_1 CP_1
16) Il Signor restituirà le chiavi di casa alla signora entro e non oltre 7 giorni dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza. Sino alla data della riconsegna delle chiavi, ogni accesso del sig. all'immobile già casa familiare dovrà essere previamente concordato tra le parti. CP_1 Resta fermo l'obbligo della sig.ra di restituire le chiavi al sig. qualora non si Pt_1 CP_1 pervenisse alla vendita della casa famigliare;
17) Solo nel caso in cui il sig. non voglia vendere la propria quota di proprietà della casa CP_1 famigliare, le parti di comune accordo stabiliscono che quest'ultimo dovrà ricominciare dal mese di febbraio 2027 a corrispondere la quota del 50% del mutuo, dovrà rimborsare il 50% delle quote mensili del mutuo pagate dalla sig.ra dalla pubblicazione della sentenza sino Pt_1 al 15 gennaio 2027 senza interessi né rivalutazione, dovrà pagare una penale nella misura di
€ 30.000,00 e il contributo al mantenimento dei figli sarà pari ad € 650,00 al mese per entrambi (€ 325,00 a figlio);
18) Nel caso in cui la sig.ra non voglia acquistare la quota di proprietà della casa famigliare Pt_1 del sig. , le parti di comune accordo stabiliscono che la signora dovrà pagare al sig. CP_1 Pt_1
, a titolo di penale, la somma di € 34.000,00; in tal caso resteranno fermi l'accollo interno CP_1 e le condizioni di seguito previste per tale eventualità (cfr. punto 20);
19) La sig.ra si impegna a farsi carico totalmente della rata di mutuo sino all'estinzione del Pt_1 medesimo a partire dal mese di pubblicazione della sentenza, con iniziale accollo interno e con accollo esterno del mutuo dall'atto di compravendita o, qualora non concesso dalla Banca, con continuazione dell'accollo interno;
20) A fronte del fatto che, nell'ipotesi di accollo interno sia precedente che eventualmente successivo all'atto di compravendita, il sig. resterà esposto quale co-obbligato al CP_1 pagamento del mutuo nei confronti della Banca, si stabilisce quanto segue: in caso di mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata di mutuo da parte della sig.ra , che Pt_1 comporti una qualunque intimazione in qualunque forma nei confronti del sig. Carta da parte della Banca stessa, il contributo al mantenimento dei figli sarà pari ad € 650,00 mensili con scadenza il giorno 5 di ogni mese (€. 325,00 a figlio), per le mensilità in cui la sig.ra non Pt_1 avrà versato in tutto o in parte la rata di mutuo, salvo comunque il diritto del sig. Carta di rivalersi nei confronti della sig.ra per le somme versate a titolo di mutuo. In tale ipotesi Pt_1 resteranno ferme tutte le altre condizioni sopra previste, eccezion fatta per quella relativa alla misura del mantenimento dei figli (che passerà da 900,00 euro mensili a 650,00 euro per entrambi i figli) e all'accollo esterno del mutuo;
21) Le spese del finanziamento (YOUNITED SA – offerta n. CIT20230830NIEQZBN) attualmente in essere continueranno ad essere sopportate al 50% fra i genitori;
22) Il Sig. si obbliga a richiedere il cambio di residenza entro e non oltre gg. 10 dalla data CP_1 di pubblicazione della sentenza;
23) Sino alla pubblicazione della sentenza di accoglimento varranno gli accordi raggiunti nel corso dell'udienza del 14.03.2025;
24) Le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciproco per qualsiasi titolo, ragione o causa. In particolare, in via esemplificativa, si specifica che la sig.ra dichiara Pt_1 di rinunciare definitivamente a tutte le pretese avanzate con l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, datato 6 marzo 2025 e ricevuto in data 21 marzo 2025 dal sig. ; CP_1
25) L'accollo interno del mutuo dalla pubblicazione della sentenza così come l'impegno della signora a richiedere dopo la compravendita della quota dell'immobile l'accollo esterno, Pt_1 meglio previsti e dettagliati nei precedenti punti, costituiscono condizioni necessarie ed essenziali ai fini del presente accordo nell'intenzione delle parti di regolamentare ogni aspetto patrimoniale tra di essi;
26) Spese legali compensate;
27) Le parti dichiarano infine di rinunciare all'impugnazione della sentenza, nell'ipotesi di accoglimento integrale delle istanze congiunte.
Le Parti hanno pertanto confermato le condizioni come sopra riportate avendo peraltro già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
N. 41081/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024 tra 1) Parte_1
Nata il 30/05/1978 in MILANO (MI) residente in [...], 20048 PANTIGLIATE (MI) C.F. C.F._1 cittadina italiana con gli Avv.ti Martina Grassini e Stefano Spagnuolo presso i quali procuratori ha eletto domicilio telematico ai seguenti indirizzi PEC:
Email_1 Email_2
e
2) CP_1
il 13/09/1980 in FORLÌ (FO)
[...] C.F. C.F._2 residente in [...], 20048 PANTIGLIATE (MI) cittadino italiano con gli Avv.ti Annalisa Gennari e Francesco Garghentini presso i quali procuratori ha eletto domicilio telematico ai seguenti indirizzi PEC: Email_3 Email_4
con i seguenti figli:
- nato a [...] in data 28.03.2009 (c.f. ), Persona_1 C.F._3 cittadino italiano - , nata a Segrate (MI) in data 18.10.2010 (c.f. ), Parte_2 C.F._4 cittadina italiana FATTO Con ricorso notificato in data 14.01.2025, la signora chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni:
“I. In via principale: -Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
-Disporre il collocamento prevalente dei figli, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa familiare sita LI (MI) Via Marconi n. 12;-Disporre, per l'effetto, l'assegnazione della casa familiare sita in LI (MI) Via G. Marconi 12 alla sig.ra ; - Disporre, considerata l'età Pt_1 della prole, che i figli possano vedere e frequentare liberamente il padre durante la settimana ( e comunque almeno la serata del mercoledì), nonché a weekend alterni con pernotto presso il padre il sabato notte;
-Disporre, inoltre, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:•per le vacanze estive due settimane consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
•per le vacanze natalizie ogni anno per il periodo del 26 e 27 dicembre ed alternativamente di anno in anno il periodo dal 28.12 al 1.1 e dal 2.1al 6.1;•ad anni alterni per il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, le vacanze scolastiche relativa ai cosiddetti “ponti”.-Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 per ciascun figlio) somma soggetta a rivalutazione ex indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocolli.” Con comparsa di costituzione e risposta datata 19.02.2025 il sig. rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni:
“Disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
– Disporre il collocamento paritetico dei figli presso i genitori, con residenza formale dei minori presso la madre e con esercizio disgiunto della rappresentanza genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. o, in subordine, qualora uno o entrambi i figli dovessero esprimere la volontà di essere collocati presso la madre e qualora detta scelta sia ritenuta da Codesto Ill.mo Tribunale la più tutelante per i minori, il sig. Carta chiede sin d'ora che siano previsti i seguenti regimi di visita: week end alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina e, durante la settimana, almeno due sere con pernottamento presso il padre in quella in cui il week end è di sua competenza e almeno tre sere, sempre con pernottamento presso il padre, in quella in cui il week end è di competenza della madre.
– Disporre che nulla sia corrisposto dal sig. e/o dalla signora CP_1 Parte_1 quale concorso per il mantenimento ordinario dei figli minori in considerazione della circostanza che i medesimi trascorreranno tempi pressoché paritetici con i genitori, restando 7 giorni con il padre e i successivi 7 giorni presso la madre o, in subordine, nel caso di collocamento prevalente dei figli presso la madre, disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di €. 500,00 mensili complessivi (€. 250,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le condizioni previste e stabilite dal Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. – Disporre che le vacanze estive, da svolgersi durante il periodo intercorrente tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico, siano concordate preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno. Disporre che il padre trascorra 2 settimane consecutive con i figli oltre una ulteriore settimana anche non consecutiva, salvo impossibilità professionali o di altra natura;
sul punto, i genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci completi piani ferie entro il termine sopra indicato.
– Per quanto concerne le vacanze Natalizie (periodo dal 23/12 al 07/01 dell'anno successivo), disporre come segue: le stesse saranno trascorse dai figli ad anni alterni con ciascun genitore seguendo le seguenti modalità: dal giorno di inizio delle vacanze sino al 30/12 i figli resteranno con un genitore, mentre dal 31/12 al 6/01 i figli resteranno con l'altro genitore;
gli stessi trascorreranno ad anni alterni con un genitore la Vigilia e con l'altro il Natale. Le festività Pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori ad anni alterni nel seguente modo: dal giovedì sera precedente la Pasqua sino alla sera di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera sino al successivo martedì sera con l'altro. Sempre equamente saranno suddivisi tra i genitori anche i ponti annuali. I genitori si impegnano sin d'ora affinché nel giorno del compleanno dei figli questi ultimi possano trascorrere del tempo sia con la madre che con il padre, salvo diverso accordo. Resta intesa la facoltà dei genitori di concordare diverse modalità di frequentazione rispetto a quelle sopra indicate considerando le esigenze e le condizioni di salute dei minori nonché le esigenze personali e lavorative dei genitori. – Disporre che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori. – In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Entrambe le parti, nei rispettivi atti, indicavano le loro condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico. Le parti, in sede di prima udienza tenutasi in data 14 marzo 2025 avanti il GOT, Dott.ssa De Giacomi, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio a condizioni ivi concordate, da intendersi qui integralmente trascritte. Le parti, nel confermare le soprariportate condizioni, chiedevano di procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c. e della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata dinnanzi al Giudice Delegato, nonché di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 19.03.2025, il Giudice Delegato, dott.ssa Valentina Maderna, ha provveduto a revocare l'udienza del 15 aprile 2025 e ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 31.03.2025 per depositare la bozza della sentenza. Con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate e, rinunciando all'impugnazione della sentenza, hanno depositato la bozza della stessa nel termine assegnato, e con istanza depositata in data 9.04.2025 la difesa di parte ricorrente chiedeva che in sentenza nelle condizioni venisse precisato quanto segue: “la casa coniugale sita in LI, Via G. Marconi n. 12 viene assegnata alla sig.ra con quanto la arreda e correda in virtù del preminente Pt_1 collocamento della prole”. Con nota di replica depositata in data 10.04.2025 parte resistente si opponeva alla richiesta di parte ricorrente, chiedendone il rigetto e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nelle note condivise dalle parti sulla base degli accordi raggiunti in data 14.03.2025. Con successiva nota di replica depositata in data 10.04.2025 parte ricorrente richiedeva: “Rigettarsi la richiesta avversaria, condannando altresì il sig. Carta per lite temeraria ex art. 96 cpc;
2- Precisare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra anche ai fini della tutela del diritto di Pt_1 godimento e dell'habitat domestico dei figli minori;
3- In subordine applicare l'art. 473 bis 51 nella parte in cui prevede “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda” e/o rimettere la decisione al Collegio, stante le discrepanti interpretazioni delle condizioni da parte delle Parti, riportandosi la sig.ra interamente alle domande formulate con Pt_1 ricorso introduttivo”. Con nota depositata in data 12.04.2025 parte resistente si opponeva alle richieste di parte ricorrente chiedendo che le istanze depositate dalla medesima in data 9.04.2025 e in data 10.04.2025 venissero integralmente respinte, con conseguente accoglimento integrale delle conclusioni già rassegnate nelle note condivise dalle parti sulla base degli accordi raggiunti in data 14.03.2025. Con provvedimento datato 16.04.2025 il Tribunale, viste le istanze e le note di replica depositate, ritenuta la necessità di disporre la comparazione personale delle parti a chiarimenti, fissava l'udienza del 06.05.2025 ore 13.15 disponendo la comparizione personale delle parti avanti il giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna. In data 23.04.2025 si costituiva per parte ricorrente l'Avv. Stefano Spagnuolo in aggiunta all'Avv. Martina Grassini. All'udienza del 06.05.2025 le parti a seguito di discussione, chiedevano un rinvio per valutare ipotesi transattive e il Giudice delegato, in accoglimento dell'istanza, rinviava la causa per acquisire le determinazioni delle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 06.06.2025. Con note depositate in data 05.06.2025 entrambe le parti richiedevano un ulteriore rinvio, precisando ciascuna, in subordine, in caso di mancata concessione del predetto rinvio, le proprie conclusioni. Con provvedimento del 11.06.2025 il Tribunale rinviava la causa per acquisire le determinazioni delle parti, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 15.09.2025. Le parti, addivenute ad un accordo consensuale, confermando la propria volontà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, depositavano, in data 15.09.2025, le predette note in sostituzione di udienza contenenti il nuovo accordo, qui di seguito riportato: 1) I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio disgiunto della rappresentanza genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
2) I figli staranno con il padre a weekend alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina e una sera infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza paterna e due sere infrasettimanali con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, con l'impegno del padre di valutare con i ragazzi l'opportunità del pernotto del secondo giorno in base ai loro impegni anche scolastici;
3) Le vacanze estive, da svolgersi durante il periodo intercorrente tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno concordate preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il padre trascorrerà due settimane consecutive con i figli oltre un'ulteriore settimana anche non consecutiva con l'accordo dei figli, salvo impossibilità professionali o di altra natura;
sul punto, i genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci e completi piani ferie entro il termine sopra indicato;
5) I figli trascorreranno la Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma e le vacanze Natalizie per il periodo dal 26/12 al 02/01 compreso con un genitore e dal 02/01 al 07/01 con l'altro ad anni alterni;
6) Le festività Pasquali saranno trascorse dai figli con i genitori ad anni alterni salvo diversi accordi;
7) Sempre equamente saranno suddivisi tra i genitori anche i ponti annuali;
8) I genitori si impegnano sin d'ora affinché nel giorno del compleanno dei figli questi ultimi possano trascorrere del tempo sia con la madre che con il padre, salvo diverso accordo;
9) Resta intesa la facoltà dei genitori di concordare diverse modalità di frequentazione rispetto a quelle sopra indicate, considerando le esigenze e le condizioni di salute dei minori nonché le esigenze personali e lavorative dei genitori e il volere dei minori.
10) L'assegno unico verrà percepito dalla madre al 100%;
11) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre dell'importo di euro 450,00 per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di pubblicazione della sentenza, importo soggetto a rivalutazione Istat. La misura del mantenimento ordinario dei minori varierà nel caso previsto e contemplato al successivo punto 20);
12) Le parti provvederanno a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet/ calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentate di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il Servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la coperta dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
[ … ] MODALITA' DI RICHIESTA DI RIMBORSO E ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata e stabilita giudizialmente.”
13) Il sig. si impegna a cedere, dopo il 22 dicembre 2026 ed entro e non oltre il 15 gennaio CP_1
2027, alla sig.ra , che accetta, la propria quota di proprietà immobiliare della casa Pt_1 famigliare sita in LI, Via Marconi n. 12/A, contraddistinta al NCEU come segue: in Comune di LI, Foglio 4, Mappale 441, Subalterno 707, ubicazione catastale Via Guglielmo Marconi 12A, piano T-1, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 8, superficie catastale mq. 168,00, R.C. €. 578,43; Foglio 4, Mappale 439, Subalterno 701, ubicazione catastale Via Guglielmo Marconi 12A, piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza 13 mq, superficie catastale mq. 16,00, R.C. €. 24,17; Foglio 4, Mappale 441, Subalterno 708, ubicazione catastale Via Guglielmo Marconi 12A, piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale mq. 27, R.C. €. 42,76, contro il pagamento di € 140.000,00 (di cui allo stato € 92.917,36 quale quota di accollo del mutuo) con accollo esterno del mutuo (fermo quanto previsto infra sub punto 20) anche tramite, ove richiesto dalla garante in CP_2 sostituzione del sig. e versamento dell'importo di € 47.082,64, di cui € 10.000,00 entro CP_1
i 60 giorni prima del rogito (bonifico da eseguirsi sul c/c che il sig. comunicherà alla CP_1 sig.ra ) ed i restanti € 37.082,64 in n. 7 rate annuali di pari importo, ossia € 5.297,52 Pt_1 cadauna a partire dall'anno successivo al rogito e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno;
si specifica sin d'ora sul punto che l'attuale somma di € 92.917,36 quale detrazione dal prezzo per accollo del mutuo dovrà essere riparametrata, unitamente ai conseguenti importi dovuti al sig. , al momento della pubblicazione della sentenza, tenendo in considerazione quanto CP_1 versato a titolo di mutuo dal mese attuale sino al momento della pubblicazione della sentenza medesima;
quanto alla corresponsione del prezzo si precisa che, a seguito della riparametrazione, rimarrà fermo l'acconto di € 10.000,00 e verranno invece adeguati gli importi delle 7 uguali rate annuali;
Le spese notarili ed eventuali provvigioni e spese relative all'accollo saranno a carico esclusivo della parte acquirente;
14) Come già precisato, l'atto notarile dovrà essere stipulato dopo il 22 dicembre 2026 ed entro il 15 gennaio 2027 e, successivamente alla stipula del rogito di vendita, la sig.ra si Pt_1 obbliga a richiedere, entro e non oltre 20 giorni dal rogito, a ING accollo liberatorio, producendo all'uopo tutti i documenti necessari, indicando, qualora richiesto dalla Banca, anche un eventuale garante in sostituzione del sig. e, in caso di mancata concessione CP_1 dell'accollo esterno opererà la pattuizione di cui infra sub 20);
15) Resta inteso che eventuali imposizioni e/o plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso della casa famigliare legate al Superbonus 110% saranno a carico esclusivo della sig.ra che si impegna sin d'ora a manlevare a qualsiasi titolo il sig. ; Pt_1 CP_1
16) Il Signor restituirà le chiavi di casa alla signora entro e non oltre 7 giorni dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza. Sino alla data della riconsegna delle chiavi, ogni accesso del sig. all'immobile già casa familiare dovrà essere previamente concordato tra le parti. CP_1 Resta fermo l'obbligo della sig.ra di restituire le chiavi al sig. qualora non si Pt_1 CP_1 pervenisse alla vendita della casa famigliare;
17) Solo nel caso in cui il sig. non voglia vendere la propria quota di proprietà della casa CP_1 famigliare, le parti di comune accordo stabiliscono che quest'ultimo dovrà ricominciare dal mese di febbraio 2027 a corrispondere la quota del 50% del mutuo, dovrà rimborsare il 50% delle quote mensili del mutuo pagate dalla sig.ra dalla pubblicazione della sentenza sino Pt_1 al 15 gennaio 2027 senza interessi né rivalutazione, dovrà pagare una penale nella misura di
€ 30.000,00 e il contributo al mantenimento dei figli sarà pari ad € 650,00 al mese per entrambi (€ 325,00 a figlio);
18) Nel caso in cui la sig.ra non voglia acquistare la quota di proprietà della casa famigliare Pt_1 del sig. , le parti di comune accordo stabiliscono che la signora dovrà pagare al sig. CP_1 Pt_1
, a titolo di penale, la somma di € 34.000,00; in tal caso resteranno fermi l'accollo interno CP_1 e le condizioni di seguito previste per tale eventualità (cfr. punto 20);
19) La sig.ra si impegna a farsi carico totalmente della rata di mutuo sino all'estinzione del Pt_1 medesimo a partire dal mese di pubblicazione della sentenza, con iniziale accollo interno e con accollo esterno del mutuo dall'atto di compravendita o, qualora non concesso dalla Banca, con continuazione dell'accollo interno;
20) A fronte del fatto che, nell'ipotesi di accollo interno sia precedente che eventualmente successivo all'atto di compravendita, il sig. resterà esposto quale co-obbligato al CP_1 pagamento del mutuo nei confronti della Banca, si stabilisce quanto segue: in caso di mancato pagamento totale o parziale anche di una sola rata di mutuo da parte della sig.ra , che Pt_1 comporti una qualunque intimazione in qualunque forma nei confronti del sig. Carta da parte della Banca stessa, il contributo al mantenimento dei figli sarà pari ad € 650,00 mensili con scadenza il giorno 5 di ogni mese (€. 325,00 a figlio), per le mensilità in cui la sig.ra non Pt_1 avrà versato in tutto o in parte la rata di mutuo, salvo comunque il diritto del sig. Carta di rivalersi nei confronti della sig.ra per le somme versate a titolo di mutuo. In tale ipotesi Pt_1 resteranno ferme tutte le altre condizioni sopra previste, eccezion fatta per quella relativa alla misura del mantenimento dei figli (che passerà da 900,00 euro mensili a 650,00 euro per entrambi i figli) e all'accollo esterno del mutuo;
21) Le spese del finanziamento (YOUNITED SA – offerta n. CIT20230830NIEQZBN) attualmente in essere continueranno ad essere sopportate al 50% fra i genitori;
22) Il Sig. si obbliga a richiedere il cambio di residenza entro e non oltre gg. 10 dalla data CP_1 di pubblicazione della sentenza;
23) Sino alla pubblicazione della sentenza di accoglimento varranno gli accordi raggiunti nel corso dell'udienza del 14.03.2025;
24) Le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere reciproco per qualsiasi titolo, ragione o causa. In particolare, in via esemplificativa, si specifica che la sig.ra dichiara Pt_1 di rinunciare definitivamente a tutte le pretese avanzate con l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, datato 6 marzo 2025 e ricevuto in data 21 marzo 2025 dal sig. ; CP_1
25) L'accollo interno del mutuo dalla pubblicazione della sentenza così come l'impegno della signora a richiedere dopo la compravendita della quota dell'immobile l'accollo esterno, Pt_1 meglio previsti e dettagliati nei precedenti punti, costituiscono condizioni necessarie ed essenziali ai fini del presente accordo nell'intenzione delle parti di regolamentare ogni aspetto patrimoniale tra di essi;
26) Spese legali compensate;
27) Le parti dichiarano infine di rinunciare all'impugnazione della sentenza, nell'ipotesi di accoglimento integrale delle istanze congiunte.
Le Parti hanno pertanto confermato le condizioni come sopra riportate avendo peraltro già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato