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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3997/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPONE ERSILIO LUCA e Parte_1 C.F._1 dall'AVV. FELACO FABIO presso i quali elettivamente domicilia ATTORE/I contro rappresentata e difesa dall'Avv. CIOFFI Controparte_1 C.F._2
PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MANGINI Controparte_2 P.IVA_1
pr ettivamente domicilia Controparte_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/10/24 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 14.02.2023 a Controparte_1 Parte_1 impugnava l'ordinanza n. 2374 del 14.07.2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli nel procedimento iscritto al n. RG 684/2021, chiedendone la riforma parziale. Al fine di rendere maggiormente intellegibile il presente provvedimento si ritiene utile ripercorrere, sebbene in termini sintetici, l'iter del processo di primo grado. a seguito di un sinistro stradale che la vedeva coinvolta, introduceva innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Napoli il procedimento iscritto al n. RG 17684/2021 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, citando per l'udienza del 25.02.21 le n. q. di Controparte_2
FGVS designata per la Regione Campania nonché quale proprietario del motociclo investitore Parte_1
(privo di copertura assicurativa).
pagina 1 di 6 Alla prima udienza di comparizione, differita d'ufficio al 05.11.21, rimanevano contumaci e la società benchè ritualmente citati;
il Giudice su richiesta di parte Parte_1 CP_2 attrice ammetteva i mezzi istruttori rinviando per l'espletamento all'udienza del 24.01.22
(rinviata d'ufficio al 04.07.22). Si costituiva tardivamente con comparsa di Parte_1 costituzione depositata in cancelleria il 14.12.21; questi depositava, contestualmente, istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 05.11.21 in quanto deduceva la pendenza dinanzi al Tribunale di Napoli, Dott. RG 7833/21, di analoga causa Per_1 avente ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti;
ciò per un valore eccedente la competenza del Giudice di Pace, pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 39 cpc, chiedeva altresì la declaratoria di continenza tra le predette cause con rimessione delle stesse dinanzi al Tribunale di Napoli.
Si costituiva, inoltre, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 24.01.2022 la società la quale contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto. CP_2
Il Giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace si concludeva con una pronuncia di improcedibilità per continenza di cause con rimessione delle stesse dinanzi al Tribunale di
Napoli competente a decidere la controversia.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello in questa sede lamentando, in Parte_1 questa sede, quale unico motivo di gravame la errata compensazione delle spese processuali;
in pari data, l'appellante chiedeva la riforma parziale dell'ordinanza con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 22.06.2023 si costituiva in giudizio la quale chiedeva in via Controparte_1 preliminare di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
Controparte_2 nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto nonché in caso di riforma dell'ordinanza, di dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado con condanna alle spese del giudizio di appello. All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice autorizzava la parte appellante all'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità Controparte_4 di impresa designata dal FGVS rinviando all'udienza dell'11.01.2024.
In data 27.12.2023 si costituiva la società chiedendo in via preliminare Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'appello con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata;
questa sollevava il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia con conseguente richiesta di estromissione, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 6 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2024; a tale udienza il G.U. raccolte le conclusioni delle parti assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Non essendoci questioni preliminari da esaminare occorre passare al merito del proposto gravame.
Con l'unico motivo di appello, parte appellante lamenta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado quale introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Napoli che si conclude con una pronuncia di improcedibilità per continenza di cause.
A sostegno della propria domanda l'appellante deduceva quanto segue:
• Con atto di citazione notificato in data 05.11.20 conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli , nonché la società Parte_1 CP_2
quale impresa designata dal FGVS;
ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] quantificati in € 1.768,72, danni subiti dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro causato dal conducente del motociclo Yamaha di proprietà di e privo di Parte_1 copertura assicurativa;
• In data 25.02.21 la causa veniva iscritta al n. RG 17684/21 e l'udienza di comparizione veniva differita d'ufficio al 05.11.21;
• In data 19.03.21 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
e la di lei compagnia di assicurazione al fine di Controparte_1 CP_5 ottenere il risarcimento del danno subito dal motociclo di sua proprietà, per gli stessi fatti oggetto del procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace, calcolato nell'importo complessivo di € 37.150,72, importo esorbitante per la competenza per valore del Giudice di Pace adito;
• La causa dinanzi al Tribunale veniva iscritta in data 25.03.21 al RG 7833/21 con prima udienza di comparizione fissata per il giorno 20.07.21;
• Con pec del 02.04.21 , considerata la pendenza di entrambe le cause e Parte_1
l'incompatibilità delle due domande, invitava la controparte a chiedere al Giudice di
Pace una pronuncia di continenza di cause;
ciò al fine di evitare un'ulteriore costituzione in giudizio dello stesso con conseguente aggravio di spese. Tuttavia, all'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice di Pace, Controparte_1 formulava richieste istruttorie accolte dal Giudice;
• , pertanto, si costituiva nel giudizio innanzi al Giudice di Pace mediante Parte_1 comparsa di costituzione e risposta ed istanza di revoca dell'ammissione dei mezzi istruttori;
pagina 3 di 6 • Il Giudice di Pace con ordinanza resa fuori udienza dichiarava la continenza della causa dinanzi al Giudice di Pace (contrassegnata da RG 17684/21) e la causa pendente innanzi al Tribunale di Napoli (contrassegnata da RG 7833/21) e pronunziava l'improcedibilità del giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace per essere il
Tribunale competente a decidere la controversia e revocava l'ordinanza istruttoria del
05.11.21.
In diritto giova premettere, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado conclusosi con declaratoria di improcedibilità per continenza di cause, quanto segue. Costituisce affermazione reiterata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale qualora due cause contrassegnate dall'identità degli elementi conformativi: parti, petitum e causa petendi siano contestualmente radicate "davanti a giudici diversi", l'art. 39 stabilisce un meccanismo di coordinamento tra le identiche cause ispirato a ragioni di economia processuale ed all'esigenza di evitare il possibile formarsi di giudicati praticamente contrastanti (cfr amplius Cass. civile sez. III, 19/09/2024, n.25176).
Nell'ipotesi di continenza di cause il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione di continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciati con ordinanza in favore del Giudice competente, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile, lo stesso si basa sul generale principio della causalità, che fa gravare sulla parte soccombente l'onere di rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte. Con il provvedimento che definisce la causa, il giudice deve, pertanto, pronunciarsi anche sugli esborsi che sono stati sostenuti durante il giudizio dalle parti. A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.): la parte vittoriosa, infatti, non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Finché però la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo al momento della definizione della pretesa giuridica che le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono essere restituite dalla parte che ha perso la causa. In particolare, il giudice decide definitivamente sul riparto delle spese di lite quando: emette qualunque pronuncia che conclude il processo o una fase dello stesso in modo definitivo, indipendentemente dal rito o dalla forma del provvedimento (decreto, ordinanza o sentenza) e con tale pronuncia decide definitivamente sulle posizioni contrapposte delle parti. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè pagina 4 di 6 soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale che ha avuto esito non a lui favorevole (Cass. civ. sez. VI ord. 24/03/2015 n. 5842). Deve inoltre osservarsi come con riguardo alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per continenza di causa, la stessa ha natura decisoria in quanto conclusiva del procedimento pendente dinanzi al Giudice che l'ha pronunciata.
In merito la Cassazione con sentenza n. 2399 del 25.01.2024 ha affermato che l'ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d'incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo. Difatti, l'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito deve contenere anche la liquidazione delle spese di lite (Cass. 32003/2021, Cass. 8117/2021,
Cass. sentenza n. 7010/17, Cass. 23727/2015) in quanto il giudice di merito, declinando la competenza chiude il processo davanti a lui, come si deduce anche dal riferimento rimasto nel primo comma dell'art. 91 c.p.c.. La Suprema corte (cfr ordinanza 8611/18) ha affermato inoltreche per la condanna alle spese, dovendosi guardare alla soccombenza in relazione all'esito della decisione del giudizio, deve tenersi ragione della natura sostanziale e non della forma del provvedimento giurisdizionale, atteso che se quest'ultimo risulta idoneo a definire il giudizio, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività (Cass. n. 7010/2017), insorge allora l'obbligo del giudice di condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di lite
(ordinanza 8611/18).
Le argomentazioni richiamate sono integralmente mutuabilii per l'ipotesi in esame: l'impugnato provvedimento concludeva il processo dinanzi al Giudice onorario ed esso pur avendo forma di ordinanza aveva carattere di decisorietà e definitività.
Acclarata la natura decisoria dell'ordinanza che pronuncia la continenza di cause ed il conseguente obbligo del giudice di statuire sulle spese, può affermarsi la effettiva sussistenza, in relazione all'ordinanza impugnata, del vizio di omessa pronuncia sulle spese da parte del
Giudice di Pace di Napoli.
Tuttavia la nuova complessiva regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle del processo di primo grado (cfr. (cfr. Cass. 23330/2020) , per la scrivente ha un esito di necessaria compensazione.
Ciò in ragione della totale assenza di complessità giuridica, dell'assenza di istruttoria e delle concrete modalità di svolgimento del giudizio (che hanno visto da un lato incardinare prima il processo dinanzi al Giudice di pace da parte della nonché dall'altro la mancata CP_1 comparizione della stessa all'udienza del 04/07/22, udienza fissata per CP_1
pagina 5 di 6 l'espletamento dei mezzi istruttori cui invece era comparso l'odierno attore che, solo, aveva determinato la necessità di emettere la statuizione espressa di continenza).
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- accoglie l'appello ed accerta la omissione della pronunzia espressa sulle spese di lite;
- Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3997/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPONE ERSILIO LUCA e Parte_1 C.F._1 dall'AVV. FELACO FABIO presso i quali elettivamente domicilia ATTORE/I contro rappresentata e difesa dall'Avv. CIOFFI Controparte_1 C.F._2
PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO MANGINI Controparte_2 P.IVA_1
pr ettivamente domicilia Controparte_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/10/24 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 14.02.2023 a Controparte_1 Parte_1 impugnava l'ordinanza n. 2374 del 14.07.2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli nel procedimento iscritto al n. RG 684/2021, chiedendone la riforma parziale. Al fine di rendere maggiormente intellegibile il presente provvedimento si ritiene utile ripercorrere, sebbene in termini sintetici, l'iter del processo di primo grado. a seguito di un sinistro stradale che la vedeva coinvolta, introduceva innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Napoli il procedimento iscritto al n. RG 17684/2021 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, citando per l'udienza del 25.02.21 le n. q. di Controparte_2
FGVS designata per la Regione Campania nonché quale proprietario del motociclo investitore Parte_1
(privo di copertura assicurativa).
pagina 1 di 6 Alla prima udienza di comparizione, differita d'ufficio al 05.11.21, rimanevano contumaci e la società benchè ritualmente citati;
il Giudice su richiesta di parte Parte_1 CP_2 attrice ammetteva i mezzi istruttori rinviando per l'espletamento all'udienza del 24.01.22
(rinviata d'ufficio al 04.07.22). Si costituiva tardivamente con comparsa di Parte_1 costituzione depositata in cancelleria il 14.12.21; questi depositava, contestualmente, istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 05.11.21 in quanto deduceva la pendenza dinanzi al Tribunale di Napoli, Dott. RG 7833/21, di analoga causa Per_1 avente ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti;
ciò per un valore eccedente la competenza del Giudice di Pace, pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 39 cpc, chiedeva altresì la declaratoria di continenza tra le predette cause con rimessione delle stesse dinanzi al Tribunale di Napoli.
Si costituiva, inoltre, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 24.01.2022 la società la quale contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto. CP_2
Il Giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace si concludeva con una pronuncia di improcedibilità per continenza di cause con rimessione delle stesse dinanzi al Tribunale di
Napoli competente a decidere la controversia.
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello in questa sede lamentando, in Parte_1 questa sede, quale unico motivo di gravame la errata compensazione delle spese processuali;
in pari data, l'appellante chiedeva la riforma parziale dell'ordinanza con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 22.06.2023 si costituiva in giudizio la quale chiedeva in via Controparte_1 preliminare di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
Controparte_2 nel merito chiedeva il rigetto dell'appello proposto nonché in caso di riforma dell'ordinanza, di dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado con condanna alle spese del giudizio di appello. All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice autorizzava la parte appellante all'integrazione del contraddittorio nei confronti di in qualità Controparte_4 di impresa designata dal FGVS rinviando all'udienza dell'11.01.2024.
In data 27.12.2023 si costituiva la società chiedendo in via preliminare Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'appello con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata;
questa sollevava il difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia con conseguente richiesta di estromissione, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 6 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2024; a tale udienza il G.U. raccolte le conclusioni delle parti assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Non essendoci questioni preliminari da esaminare occorre passare al merito del proposto gravame.
Con l'unico motivo di appello, parte appellante lamenta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado quale introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Napoli che si conclude con una pronuncia di improcedibilità per continenza di cause.
A sostegno della propria domanda l'appellante deduceva quanto segue:
• Con atto di citazione notificato in data 05.11.20 conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli , nonché la società Parte_1 CP_2
quale impresa designata dal FGVS;
ciò al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] quantificati in € 1.768,72, danni subiti dal veicolo di sua proprietà a seguito del sinistro causato dal conducente del motociclo Yamaha di proprietà di e privo di Parte_1 copertura assicurativa;
• In data 25.02.21 la causa veniva iscritta al n. RG 17684/21 e l'udienza di comparizione veniva differita d'ufficio al 05.11.21;
• In data 19.03.21 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
e la di lei compagnia di assicurazione al fine di Controparte_1 CP_5 ottenere il risarcimento del danno subito dal motociclo di sua proprietà, per gli stessi fatti oggetto del procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace, calcolato nell'importo complessivo di € 37.150,72, importo esorbitante per la competenza per valore del Giudice di Pace adito;
• La causa dinanzi al Tribunale veniva iscritta in data 25.03.21 al RG 7833/21 con prima udienza di comparizione fissata per il giorno 20.07.21;
• Con pec del 02.04.21 , considerata la pendenza di entrambe le cause e Parte_1
l'incompatibilità delle due domande, invitava la controparte a chiedere al Giudice di
Pace una pronuncia di continenza di cause;
ciò al fine di evitare un'ulteriore costituzione in giudizio dello stesso con conseguente aggravio di spese. Tuttavia, all'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice di Pace, Controparte_1 formulava richieste istruttorie accolte dal Giudice;
• , pertanto, si costituiva nel giudizio innanzi al Giudice di Pace mediante Parte_1 comparsa di costituzione e risposta ed istanza di revoca dell'ammissione dei mezzi istruttori;
pagina 3 di 6 • Il Giudice di Pace con ordinanza resa fuori udienza dichiarava la continenza della causa dinanzi al Giudice di Pace (contrassegnata da RG 17684/21) e la causa pendente innanzi al Tribunale di Napoli (contrassegnata da RG 7833/21) e pronunziava l'improcedibilità del giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace per essere il
Tribunale competente a decidere la controversia e revocava l'ordinanza istruttoria del
05.11.21.
In diritto giova premettere, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado conclusosi con declaratoria di improcedibilità per continenza di cause, quanto segue. Costituisce affermazione reiterata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale qualora due cause contrassegnate dall'identità degli elementi conformativi: parti, petitum e causa petendi siano contestualmente radicate "davanti a giudici diversi", l'art. 39 stabilisce un meccanismo di coordinamento tra le identiche cause ispirato a ragioni di economia processuale ed all'esigenza di evitare il possibile formarsi di giudicati praticamente contrastanti (cfr amplius Cass. civile sez. III, 19/09/2024, n.25176).
Nell'ipotesi di continenza di cause il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione di continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciati con ordinanza in favore del Giudice competente, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile, lo stesso si basa sul generale principio della causalità, che fa gravare sulla parte soccombente l'onere di rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte. Con il provvedimento che definisce la causa, il giudice deve, pertanto, pronunciarsi anche sugli esborsi che sono stati sostenuti durante il giudizio dalle parti. A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.): la parte vittoriosa, infatti, non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Finché però la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo al momento della definizione della pretesa giuridica che le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono essere restituite dalla parte che ha perso la causa. In particolare, il giudice decide definitivamente sul riparto delle spese di lite quando: emette qualunque pronuncia che conclude il processo o una fase dello stesso in modo definitivo, indipendentemente dal rito o dalla forma del provvedimento (decreto, ordinanza o sentenza) e con tale pronuncia decide definitivamente sulle posizioni contrapposte delle parti. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè pagina 4 di 6 soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale che ha avuto esito non a lui favorevole (Cass. civ. sez. VI ord. 24/03/2015 n. 5842). Deve inoltre osservarsi come con riguardo alla declaratoria di improcedibilità del giudizio per continenza di causa, la stessa ha natura decisoria in quanto conclusiva del procedimento pendente dinanzi al Giudice che l'ha pronunciata.
In merito la Cassazione con sentenza n. 2399 del 25.01.2024 ha affermato che l'ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d'incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo. Difatti, l'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito deve contenere anche la liquidazione delle spese di lite (Cass. 32003/2021, Cass. 8117/2021,
Cass. sentenza n. 7010/17, Cass. 23727/2015) in quanto il giudice di merito, declinando la competenza chiude il processo davanti a lui, come si deduce anche dal riferimento rimasto nel primo comma dell'art. 91 c.p.c.. La Suprema corte (cfr ordinanza 8611/18) ha affermato inoltreche per la condanna alle spese, dovendosi guardare alla soccombenza in relazione all'esito della decisione del giudizio, deve tenersi ragione della natura sostanziale e non della forma del provvedimento giurisdizionale, atteso che se quest'ultimo risulta idoneo a definire il giudizio, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività (Cass. n. 7010/2017), insorge allora l'obbligo del giudice di condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di lite
(ordinanza 8611/18).
Le argomentazioni richiamate sono integralmente mutuabilii per l'ipotesi in esame: l'impugnato provvedimento concludeva il processo dinanzi al Giudice onorario ed esso pur avendo forma di ordinanza aveva carattere di decisorietà e definitività.
Acclarata la natura decisoria dell'ordinanza che pronuncia la continenza di cause ed il conseguente obbligo del giudice di statuire sulle spese, può affermarsi la effettiva sussistenza, in relazione all'ordinanza impugnata, del vizio di omessa pronuncia sulle spese da parte del
Giudice di Pace di Napoli.
Tuttavia la nuova complessiva regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle del processo di primo grado (cfr. (cfr. Cass. 23330/2020) , per la scrivente ha un esito di necessaria compensazione.
Ciò in ragione della totale assenza di complessità giuridica, dell'assenza di istruttoria e delle concrete modalità di svolgimento del giudizio (che hanno visto da un lato incardinare prima il processo dinanzi al Giudice di pace da parte della nonché dall'altro la mancata CP_1 comparizione della stessa all'udienza del 04/07/22, udienza fissata per CP_1
pagina 5 di 6 l'espletamento dei mezzi istruttori cui invece era comparso l'odierno attore che, solo, aveva determinato la necessità di emettere la statuizione espressa di continenza).
PQM
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- accoglie l'appello ed accerta la omissione della pronunzia espressa sulle spese di lite;
- Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 6 di 6