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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 128/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 gennaio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Ghirardelli n. 62/d, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pierotti C.F._1
del Foro di Ferrara (Codice Fiscale , indirizzo PEC C.F._2
), presso il cui studio legale in Porto Garibaldi Via Rosa Email_1
Angelini n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83
c.p.c.
e
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Ghirardelli n. 62/d, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele Bellotti C.F._3
del Foro di Ferrara (Codice Fiscale indirizzo PEC C.F._4
), presso il cui studio legale in Porto Garibaldi, Viale Nino Email_2
Bonnet n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83
c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesto congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Accertato che la SI.ra ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione ove Parte_1
attualmente vive, il marito permarrà nella casa coniugale sita in HI (FE) Viale G. Ghirardelli
n. 62/d, ove vivrà con la figlia.
3) Le spese straordinarie necessarie alla prole verranno ripartire tra i genitori in misura del 50% cadauno e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al
Tribunale di Ferrara come di seguito meglio indicato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i
2 corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le stesse) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# per la figlia con onere per il genitore proponente di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso. Le spese di cui al precedente punto 8), previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 dal mese successivo all'esborso.
4) Quale patto essenziale del presente accordo di separazione/divorzio, la SI.ra si Parte_1
impegna a cedere al coniuge, ad ogni effetto previsto dalla legge, detta sua comproprietà immobiliare, entro un mese dalla data di pronuncia della separazione, con spese a carico esclusivo del marito;
pertanto trasferirà, con atto notarile separato, al marito che, al medesimo titolo, Parte_2
accetterà ed acquisterà, come sin da ora si impegna ad acquistare, quanto segue: le ragioni pari al
50% (cinquanta per cento) della piena proprietà della SI.ra , della porzione di fabbricato Parte_1
costituita da un appartamento ad uso civile abitazione, della consistenza di vani utili 2, oltre agli accessori, al primo piano in HI, località Valle Raibosola, Viale Ghirardelli n. 62/d, dotata di sottotetto, ripostiglio al piano terra nel sottoscala, area cortiliva e censita al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio n. 47 con il mappale 2058/4, come unità immobiliare di cat. A3, cl. 4, vani
5, R.C. € 542.28. Confini: appartamenti e corti mapp. 2058 subb. 1 et 2, Viale Ghirardelli, ragioni di terzi, ovvero.
5) Il SI. , anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a Parte_2
pagare le restanti rate del mutuo gravante sull'immobile, con ogni conseguente accollo della quota di metà del residuo mutuo che grava sull'immobile; il medesimo si obbliga altresì a richiedere all'istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per la SI.ra , ponendo in essere Parte_1
ogni attività a lei consentita per procurarle liberazione laddove ciò non comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato.
6) Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987
3 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il
19 maggio 1999 al n.20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio
2016.
7) Le parti sin da ora confermano di avere già regolato ogni rapporto di cui alla disciolta separazione legale nonché di cui alla cessata convivenza, rimanendo solo da onorare le obbligazioni di cui infra.
8) L'atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione/divorzio dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione/divorzio tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
talché senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al presente accordo.
9) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
10) Nulla spetta ai coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
11) I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
04.01.1969, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a HI (FE) il 16 marzo 1997 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
HI: Atto n. 1 Parte II Seria A - Anno 1997).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 128/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 gennaio 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Ghirardelli n. 62/d, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pierotti C.F._1
del Foro di Ferrara (Codice Fiscale , indirizzo PEC C.F._2
), presso il cui studio legale in Porto Garibaldi Via Rosa Email_1
Angelini n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83
c.p.c.
e
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Ghirardelli n. 62/d, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele Bellotti C.F._3
del Foro di Ferrara (Codice Fiscale indirizzo PEC C.F._4
), presso il cui studio legale in Porto Garibaldi, Viale Nino Email_2
Bonnet n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti conferita agli effetti di cui all'art. 83
c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesto congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Accertato che la SI.ra ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione ove Parte_1
attualmente vive, il marito permarrà nella casa coniugale sita in HI (FE) Viale G. Ghirardelli
n. 62/d, ove vivrà con la figlia.
3) Le spese straordinarie necessarie alla prole verranno ripartire tra i genitori in misura del 50% cadauno e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, la stessa avrà diritto di pretenderne il rimborso dall'altra, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare le parti concordano di applicare il Protocollo in uso al
Tribunale di Ferrara come di seguito meglio indicato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i
2 corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le stesse) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# per la figlia con onere per il genitore proponente di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) le spese da sostenersi per la baby sitter e le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso. Le spese di cui al precedente punto 8), previa presentazione dei relativi giustificativi, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 10 dal mese successivo all'esborso.
4) Quale patto essenziale del presente accordo di separazione/divorzio, la SI.ra si Parte_1
impegna a cedere al coniuge, ad ogni effetto previsto dalla legge, detta sua comproprietà immobiliare, entro un mese dalla data di pronuncia della separazione, con spese a carico esclusivo del marito;
pertanto trasferirà, con atto notarile separato, al marito che, al medesimo titolo, Parte_2
accetterà ed acquisterà, come sin da ora si impegna ad acquistare, quanto segue: le ragioni pari al
50% (cinquanta per cento) della piena proprietà della SI.ra , della porzione di fabbricato Parte_1
costituita da un appartamento ad uso civile abitazione, della consistenza di vani utili 2, oltre agli accessori, al primo piano in HI, località Valle Raibosola, Viale Ghirardelli n. 62/d, dotata di sottotetto, ripostiglio al piano terra nel sottoscala, area cortiliva e censita al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, al foglio n. 47 con il mappale 2058/4, come unità immobiliare di cat. A3, cl. 4, vani
5, R.C. € 542.28. Confini: appartamenti e corti mapp. 2058 subb. 1 et 2, Viale Ghirardelli, ragioni di terzi, ovvero.
5) Il SI. , anche in esecuzione di quanto precede, provvederà personalmente a Parte_2
pagare le restanti rate del mutuo gravante sull'immobile, con ogni conseguente accollo della quota di metà del residuo mutuo che grava sull'immobile; il medesimo si obbliga altresì a richiedere all'istituto creditore la liberazione dal vincolo di solidarietà passiva per la SI.ra , ponendo in essere Parte_1
ogni attività a lei consentita per procurarle liberazione laddove ciò non comporti prestazione di ulteriori garanzie, e comunque con obbligazione di mezzi ma non di risultato.
6) Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art.19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987
3 n.58 e la sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 10 maggio 1999 n.154, pubblicata in G.U. il
19 maggio 1999 al n.20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n.3110/2016 del 17 febbraio
2016.
7) Le parti sin da ora confermano di avere già regolato ogni rapporto di cui alla disciolta separazione legale nonché di cui alla cessata convivenza, rimanendo solo da onorare le obbligazioni di cui infra.
8) L'atto notarile di trasferimento avverrà senza corrispettivo in danaro o altro rispetto a quanto infra, trovando causa esclusivamente nella separazione/divorzio dei coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso;
le sottoscritte parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di separazione/divorzio tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
talché senza accordo su detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al presente accordo.
9) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
10) Nulla spetta ai coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
11) I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
04.01.1969, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a HI (FE) il 16 marzo 1997 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
HI: Atto n. 1 Parte II Seria A - Anno 1997).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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