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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/11/2025, n. 9181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9181 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 32497/2021 R.G.
REPPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
22/10/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/07/2021 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, assistita e difesa dall'avv. Ulivi Manuela, presso il cui studio – sito in Milano, corso Venezia n. 61 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino CP_1 C.F._2 italiano, assistito e difeso dall'avv. Marangoni Francesca, presso il cui studio – sito in Milano, via Fontana n.
16 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI per : Parte_1
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data Parte_1 CP_1 27.5.2018, presso il Comune di OL (PC), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al
n. 12, Parte 2, Serie C, Anno 2018; ER 2. disporre l'affido condiviso di con collocazione prevalente e residenza presso la DR. mantenendo fermo il monitoraggio da parte del Servizio competente sulle questioni legate alla genitorialità e conseguente migliore gestione regolamentativa delle attività e della vita del minore, già indicando che il Servizio sociale sia incaricato di autorizzare eventuali uscite didattiche organizzate in ambito scolastico e giornaliere, in caso di mancanza di consenso del padre;
pagina 1 di 14
3. autorizzare la sig.ra al trasferimento presso la nuova abitazione sita in Cassina de' Pecchi, Parte_1 via Rossini 16/b;
4. disporre che gli incontri tra padre e FI avvengano secondo le seguenti tempistiche:
- a fine settimana alternati dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio fino alla sera della domenica con rientro presso
l'abitazione materna entro le ore 20.30;
- nei giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 20.30 con accompagnamento del bambino presso la DR, con facoltà del sig. di trattenere il bambino presso di sé per due pernottamenti mensili CP_1 in queste giornate;
- nelle festività natalizie suddividere il periodo tra i genitori dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1, suddividendo i giorni di
Natale e Santo NO alternati tra i due genitori e questo almeno fino alla fine del ciclo scolastico della scuola primaria, salvo diversi migliori accordi;
- per il periodo pasquale suddividere in 2 parti la permanenza presso ciascun genitore, ricomprendendo Pasqua o Lunedì dell'Angelo alternati di anno in anno;
- nel periodo estivo due o tre settimane con ciascun genitore, concordando il calendario entro il mese di aprile di ogni anno, suddividendo a metà il mese di agosto e alternando i due periodi diversi di anno in anno. In caso di disaccordo negli anni dispari la scelta prioritaria sarà per la DR e in quelli pari del padre;
garantendo la copertura dei periodi di sospensione scolastica o tramite la presenza di un genitore o attraverso il centro estivo che sarà pagato al 50% da ciascuno;
- precisare che durante i periodi festivi e/o estivi ci sarà la sospensione dell'alternanza dei week-end tenuto conto che
l'ultimo week-end trascorso presso un genitore, comporterà che il primo week-end di ripresa della regolamentazione ordinaria sarà di competenza dell'altro genitore;
5. porre a carico del padre l'obbligo di pagare un assegno di mantenimento per il FI, di importo pari o superiore a €.
400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dal momento della domanda, e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
6. porre in capo al sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche CP_1 (ivi comprese quelle dell'asilo nido frequentato dal minore), nonché di quelle sportive e ricreative, queste ultime da concordarsi tra i genitori, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano sottoscritte in data
12.6.2025;
7. disporre che l'assegno unico e universale per i figli, venga percepito integralmente dalla DR, quale genitore collocatario prevalente del FI minore, confermando quanto già stabilito con la sentenza di separazione.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge”.
CONCLUSIONI per : CP_1
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in data CP_1 Parte_1 27/05/2018 presso il Comune di OL (PC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
12, parte 2, serie C, anno 2018;
- Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ut supra ed agli altri adempimenti di rito;
ER
- Disporre l'affido condiviso paritario tra i genitori del FI;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra essendone già piena proprietaria;
Pt_1 ER
- Non autorizzare il trasferimento del minore nell'abitazione di proprietà della DR sita a Cassina De Pecchi via
Rossini n. 16, perché non idonea né conforme all'interesse del minore;
ER
- Disporre il collocamento alternato del piccolo con divisione paritetica dei tempi di permanenza con ciascun genitore, secondo il calendario che verrà ritenuto più opportuno, alternando o l'intera settimana tra i genitori o oppure i giorni all'interno della medesima settimana secondo lo schema 3-1-3; ER
- Quanto ai periodi di vacanza dalla scuola disporre che: a) le vacanze natalizie di verranno divise in due periodi uguali, dalla fine della scuola al 29/12 compreso e dal 30/12 al rientro a scuola, in alternanza tra i genitori. A Natale
2025 la mamma farà il primo periodo ed il papà il secondo, come da accordi già intervenuti tra i genitori. b) L'intera pagina 2 di 14 ER settimana di vacanza ad anni alterni tra i genitori;
c) Nelle vacanze estive passerà il mese di agosto con ER_2 ciascun genitore per 15 gg. consecutivi, dal 01/08 al 16/08 e dal 17/08 al 31/08 in alternanza con i genitori. ER il mese di ER agosto 2025 i genitori hanno già concordato che starà con la mamma dal 31/07/25 al 15/08/25 e con il papà dal
16/08/25 al 02/09/25. Nel mese di luglio, se i genitori avranno le ferie, potranno passare 1 settimana cadauno di vacanza ER ER con . Nei mesi di giugno, luglio e settembre, se non sarà in vacanza con i genitori, frequenterà il centro estivo che verrà concordato tra i genitori, con costi a carico di entrambi al 50%; d) I fine settimana in corrispondenza dei ponti, saranno di competenza del genitore già assegnatario del fine settimana stesso, con relativa estensione.
- Revocare il contributo al mantenimento del minore a carico del padre e disporre che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento del FI per il periodo di propria competenza, mentre le spese straordinarie necessarie per il FI verranno divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- l'Assegno Unico Inps dovrà essere diviso tra i genitori al 50% ciascuno;
- Disporre che ogni genitore possa fare tutte le sere una videochiamata al FI, quando si trova con l'altro genitore, in orario serale e prima che vada a dormire.
In via istruttoria:
- Si reiterano le istanze istruttorie già formulate nelle memorie già agli atti di cui si chiede ammissione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con in OL (PC) in data 27/05/2018 (atto iscritto nei CP_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie C, anno 2018); di disporre l'affidamento del ER FI (nato il [...] in [...] esclusiva alla DR (in subordine, di affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori), con collocamento prevalente presso la DR e con un calendario di frequentazioni padre- FI come indicato nel ricorso e assegnazione a sè della casa familiare sita in Milano, via Bolzano n. 26; - di stabilire un contributo paterno al mantenimento del FI pari ad euro 400,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie. La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge in virtù della sentenza parziale n. 8680/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 17 dicembre 2020 e pubblicata in data 22 dicembre 2020 (già autorizzati a vivere separati in data 31/03/2020) nell'ambito del procedimento R.G. n. 58637/2019, all'epoca ancora pendente in istruttoria.
Riguardo alla regolamentazione disposta in separazione, la sig.ra precisava che, con i Pt_1 provvedimenti provvisori del 09/06/2020 era stato stabilito, su accordo provvisorio delle parti, l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la DR – a cui veniva assegnata la casa familiare sita in Milano, via Bolzano n. 26 – e con incontri padre-FI due pomeriggi infrasettimanali presso l'abitazione materna, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 100,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie ed in particolare della retta dell'asilo nido privato, ammontante ad euro 550,00 mensili circa;
con successivo provvedimento del 17/12/2020 - alla luce del conflitto tra le parti e considerato il procedimento penale nelle more promosso a carico del sig. – erano stati invece CP_1 incaricati i Servizi sociali di Milano e di Trezzo sull'Adda di un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, oltre alla verifica dell'idoneità abitativa del padre.
Con memoria depositata in data 29/04/2022, si costituiva in giudizio il sig. il quale – CP_1 contestando quanto ex adverso esposto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale: - di affidare il minore in via condivisa dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso DR e con un calendario pagina 3 di 14 di frequentazione padre-figli come indicato nella memoria difensiva, disponendo tutti gli opportuni incarichi ai
Servizi sociali di Milano;
- di assegnare la casa familiare alla DR;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del FI pari ad euro 250,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Il resistente precisava che nelle more dell'integrazione del contradditorio era intervenuta sentenza definitiva di separazione n. 3445/2022, pubblicata in data 20/04/2022, che aveva rigettato la domanda di addebito della ER separazione al marito e aveva disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la DR e frequentazioni padre-FI secondo il seguente schema: una settimana tre pomeriggi infrasettimanali, la seguente settimana due pomeriggi infrasettimanali e l'intero giorno del sabato o della domenica;
il Tribunale di Milano incaricava altresì i Servizi sociali di Milano di verificare l'andamento delle frequentazioni padre-FI, avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti e proseguire l'attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, prevedendo inoltre l'assegnazione della casa familiare ER alla ricorrente e un contributo paterno al mantenimento di pari ad euro 250,00 mensili, con ripartizione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale alla DR.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 03/05/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente, in persona della dott.ssa R. Muscio, confermava per quanto attuali le condizioni della sentenza di separazione, con particolare riguardo agli incarichi demandati ai Servizi sociali di Milano;
nominava giudice istruttore se stesso per il prosieguo del giudizio.
Sentite le parti all'udienza del 15/11/2022, il Giudice I. subentrato nella titolarità del procedimento, a ER fronte della conflittualità tra le parti, provvedeva a regolamentare i tempi di frequentazione con durante le imminenti vacanze natalizie;
incaricava i Servizi sociali di Milano di regolamentare le vacanze estive, nonché di ampliare progressivamente le frequentazioni padre-FI, relazionando sull'andamento del calendario predisposto e verificando, nell'interesse del minore, il progressivo inserimento di tempi di collocamento paritetici;
quindi disponeva il proseguimento dell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e di attivare un percorso di supporto psicologico per le parti;
assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. data la loro richiesta in tal senso.
Con istanza ex art. 709 c.p.c. dell'11/04/2023 della sig.ra veniva avviato il subprocedimento R.G. Pt_1
n. 32497-1/2021, in cui, sentite le parti all'udienza del 27/04/2023, il Giudice – in riforma dei provvedimenti provvisori vigenti – recepiva il seguente accordo tra le parti sull'organizzazione degli incontri padre-FI: “- a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con orario di rientro presso
l'abitazione materna entro le ore 20.15; - durante la giorni settimana, nei del lunedì e del mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola del bambino e con orario di rientro presso il domicilio della DR entro le
20:15”, regolamentando altresì le vacanze estive e confermando gli incarichi già attribuiti ai Servizi sociali di
Milano.
Nell'ambito del procedimento principale, il Giudice istruttore – tenuto conto dei maggiori spazi di dialogo dimostrati dai genitori all'udienza del 27/04/2023– fissava udienza innanzi al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, a fronte dell'imminente astensione per maternità;
pagina 4 di 14 All'udienza del 23/05/2023 – tenutasi innanzi al GOT – le parti raggiungevano il seguente accordo parziale: “Siamo d'accordo nell'introdurre il pernottamento a partire dal 5 agosto prossimo. In particolare ER siamo d'accordo che io padre possa tenere con me , inizialmente per due volte al mese nella giornata corrispondente al mio giorno di riposo e quindi il lunedì o il mercoledì, con indicazione ad dell'esatto Pt_1 giorno almeno due giorni prima. Siamo altresì d'accordo che questo palinsesto è subordinato agli impegni lavorativi di me padre e pertanto qualora non avessi turni di riposo coincidenti con il lunedì od il mercoledì il pernottamento non verrà effettuato. Al contrario, restano sempre ferme le visite infrasettimanali pomeridiane ER come già in essere. ER quanto riguarda le vacanze estive conveniamo che io padre terrò con me fino all'8 luglio alle 20.15 ed io DR fino al sabato 22 luglio. Le parti convengono altresì che lo scambio del FI presso l'uno o l'altro possa anche avvenire in un luogo diverso dalla residenza abituale, qualora più funzionale per tutti. ER le festività natalizie stabiliamo che l'intero periodo di vacanza (ultimo giorno di scuola-30 dicembre/30 dicembre – giorno antecedente la ripresa della scuola) sarà diviso in parti uguali alternati di anno in anno, come pure saranno alternati di anno in anno il 25 con il 26 dicembre. ER quest'anno io DR terrò ER con me il primo periodo ed io padre il secondo periodo, oltre al 26 dicembre”.
All'udienza del 14/11/2023 –tenutasi sempre innanzi al GOT delegato – le parti raggiungevano inizialmente il seguente accordo complessivo: “affido condiviso e collocamento presso la DR;
assegnazione della casa coniugale alla DR. Frequentazioni paterne a week end alternati dal venerdì alla domenica sera e durante la settimana: il lunedì ed il mercoledì, con due pernottamenti mensili. Vacanze natalizie alternate di anno in anno dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 30 dicembre al giorno antecedente alla ripresa delle lezioni scolastiche, con alternanza anche del 25 e del 26 dicembre: Vacanze Pasquali: dal giovedì alla domenica con un genitore e dal Lunedì al martedì con l'altro, alternando di anno in anno il periodo più lungo con quello più corto. Ponti accorpati al week end di rispettiva pertinenza. ER l'estate 2024 i genitori concordano di trascorrere con il FI due settimane non consecutive;
mentre dall'estate 2025 le due settimane di vacanza estiva potranno essere anche continuative. I periodi di vacanza saranno comunicati entro il 31 marzo di ciascun anno. Con decorrenza dal mese di dicembre 2023 il padre corrisponderà alla DR, a titolo di contributo al mantenimento del FI, € 150,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro
e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla DR. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole” come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Tuttavia, a fronte della domanda della ricorrente di trasferimento a Cassina de' Pecchi, e del conseguente rifiuto paterno, le parti revocavano l'accordo sopra raggiunto.
In seguito all'ulteriore istanza urgente della ricorrente in data 08/04/2024 volta a ottenere l'autorizzazione al trasferimento del minore in Cassina de' Pecchi, veniva istaurato il contraddittorio all'udienza del ERsona_3
30/04/2024 e con ordinanza del 31/05/2024 il Giudice istruttore rigettava l'istanza di trasferimento del minore avanzata dalla ricorrente;
incaricava i Servizi sociali di Milano di eseguire un approfondimento psicodiagnostico sulle personalità e sulle competenze genitoriali di entrambe le parti, confermando gli incarichi già attribuiti in punto di frequentazioni;
rigettava le richiesta di prova orale avanzate dalle parti e disponeva il ERsona_4 deposito di documentazione reddituale integrativa, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/11/2024 le parti manifestavano la volontà di nominare un coordinatore genitoriale, iniziativa poi non intrapresa dalle parti, come rappresentato dalle stesse nelle note del 15/01/2025.
pagina 5 di 14 Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20/06/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti dalle stesse e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/10/2025.
***
Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 31/05/2024, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione già presente in atti e degli approfondimenti svolti dai Servizi sociali di Milano.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/05/2018 in OL (PC) (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie C, anno 2018); si sono separati in virtù della sentenza parziale n. 8680/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 17 dicembre 2020 e pubblicata in data 22 dicembre
2020 (già autorizzati a vivere separati in data 31/03/2020).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge (ricorso depositato in data 22/07/2021), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto al regime di affidamento del minore, il Collegio ritiene che possa esser confermato, come peraltro ER da concorde domanda delle parti - l'affidamento di in via condivisa ad entrambi i genitori, considerato che, all'esito degli approfondimenti da ultimo acquisiti dai Servizi sociali di Milano, i genitori sono risultati dotati di adeguate capacità genitoriali e sintonizzati con i bisogni del FI (cfr. le relazioni dei SS in atti del 12/11/2024 e
22/01/2025).
ERaltro, nonostante i numerosi interventi avviati a sostegno del nucleo familiare nel corso del procedimento, risulta dagli atti e da ultimo dal tenore delle stesse memorie conclusionali depositate dalle parti che la conflittualità tra le parti non risulta affatto superata - circostanza che come emerso in narrativa, ha spesso ER avuto ricadute sulla capacità delle parti di assumere decisioni concordi nell'interesse di e in particolare, sull'organizzazione dei tempi con ciascun genitore, come si dirà meglio infra.
In particolare, si evidenzia una persistente e marcata sfiducia manifestata dalla DR rispetto al resistente e alle sue capacità genitoriali: invero, i Servizi sociali di Milano hanno rappresentato “una immodificabilità delle sue opinioni nei confronti del padre”, tanto che, solo alla fine del 2024, la ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a svolgere incontri congiunti di sostegno alla genitorialità con il marito. pagina 6 di 14 Sebbene ad oggi il FI non appare essere direttamente coinvolto in tali dinamiche di conflitto tra i genitori – ragion per cui il regime di affido condiviso in atto non risulta pregiudizievole per il minore;
d'altro canto, il perdurare di tale situazione assume rilevanza come fattore di rischio per il benessere del minore.
Si rende pertanto necessario confermare il monitoraggio e la vigilanza sulla situazione familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati.
Quanto all'organizzazione dei tempi genitori-figli, si premette che all'inizio delle vicende giudiziarie tra le ER parti era stato disposto il collocamento prevalente di presso la DR, con delega ai Servizi sociali di Milano di regolamentare le frequentazioni padre-FI, inizialmente limitate a pochi pomeriggi infrasettimanali, ER considerata l'età del minore (il ricorso per separazione è stato proposto quando aveva solo pochi mesi di vita), l'iniziale inidoneità abitativa del padre, nonché il procedimento penale pendente nei confronti del Signor per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. (successivamente archiviato con decreto del 09/05/2022 – n. CP_1
2020/2095 R.G.N.R.).
Nell'ambito dell'attività di indagine sul nucleo familiare delegata, gli assistenti sociali non hanno poi riscontrato criticità nel rapporto padre-FI, anzi hanno evidenziato il positivo andamento della relazione del minore con entrambi i genitori, tanto da ritenere conforme al suo interesse la progressiva introduzione di spazi sempre maggiori con il padre nell'ottica di raggiungere un'organizzazione sostanzialmente paritaria dei tempi genitori-figli (cfr. relazione depositata in data 04/07/2022).
ERtanto, nel corso del procedimento è stato progressivamente ampliato – in parte, anche su accordo delle parti – il calendario di frequentazioni padre-FI, che allo stato si svolgono secondo il seguente schema (cfr. relazione depositata in data 13/10/2025): - fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- tutti i mercoledì con pernottamento e riaccompagnamento del minore a scuola la mattina seguente;
- tutti i lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento riaccompagnamento del minore a scuola la mattina seguente solo nella settimana che termina con il fine settimana paterno;
nelle altre settimane il minore rientra presso l'abitazione materna alle ore 20:15 (ciò sino a metà del mese di novembre, dopo il quale il minore pernotterà dal padre anche tutti i lunedì).
Rispetto a tale ultima regolamentazione degli incontri padre-FI, la ricorrente ne ha sostanzialmente ER chiesto la riduzione, prevedendo un calendario di frequentazioni tra e il padre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, nonché il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle
20:30 (con possibilità di due pernottamenti mensili).
ER La Signora ritiene, infatti, che una ripartizione paritaria dei tempi di presso entrambi i Pt_1 genitori non sia rispondente all'interesse del minore, considerando, in primo luogo, l'età del FI;
in secondo luogo, la ricorrente ha criticato l'operato dei Servizi sociali incaricati, che a suo dire non avrebbero adeguatamente verificato le modalità di gestione del minore da parte del padre, nè l'effettiva organizzazione lavorativa paterna su turni (anche notturni), né infine, l'idoneità abitativa dell'immobile di via Martiri Oscuri ove il resistente ha vissuto dal 2021 fino a luglio 2024.
Sul punto, nella propria memoria di replica la ricorrente ha sottolineato che “Il Servizio sociale da tempo ER lavora per assecondare le richieste paterne di addivenire ad un tempo quasi paritario della permanenza di con il FI” “Da questo calendario si evince chiaramente l'assurdità di una divisione in due del minore, al fine di stabilire una perfetta parità di tempi, ad uso e consumo del padre, di fatto a sostegno della sua richiesta di mantenimento diretto!”. pagina 7 di 14 Quanto alla posizione paterna, il resistente ha chiesto di recepire invece in via definitiva tempi paritetici di ER
presso entrambi i genitori, ritenendo pretestuose le allegazioni della ricorrente, tenuto conto delle risultanze positive sempre emerse dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati e lamentando una condotta ostacolante posta in essere dalla DR rispetto al rapporto padre-FI e al coinvolgimento della figura paterna nelle decisioni relative al minore.
Esaminate le posizioni delle parti come sopra ricostruite, il Collegio ritiene che debba essere confermata la regolamentazione delle frequentazioni genitori-FI come predisposta da ultimo dai Servizi sociali incaricati
(cfr. relazione del 13/10/2025), con collocamento prevalente del minore presso alla DR e gli ampi spazi di frequentazione padre-FI sopra riportati (con una differenza rispetto ai tempi DR-FI, di fatto, di due pernottamenti al mese); dalla seconda metà del mese di novembre 2025 verrà invece introdotta una ER calendarizzazione paritetica dei tempi di presso ciascun genitore, con l'introduzione del pernottamento fisso del minore presso il padre al lunedì e conseguente ampiamento dei weekend di spettanza paterno sino al martedì mattina.
Invero, si ritiene che non sussistano elementi di criticità in tale organizzazione dei tempi di spettanza del minore, a fronte dei riscontri acquisiti sulle capacità genitoriali del padre, valutato come parimenti adeguato rispetto alla figura materna;
come parimenti idonea è risultata l'attuale abitazione del resistente (cfr. relazione depositata il 22/01/2025).
Occorre precisare inoltre, che l'attuale calendario di frequentazioni padre-FI è stato predisposto ER all'esito del progressivo e graduale ampliamento degli spazi tra e il genitore, a fronte dell'andamento ER ER positivo del rapporto tra e il padre, nel rispetto dei tempi del minore , nel corso della lunga osservazione del nucleo (avviata già nel corso del precedente giudizio di separazione tra le parti).
Non vi sono, dunque, elementi atti a giustificare allo stato la riduzione degli spazi padre-FI richiesta dalla ricorrente – in evidente controtendenza rispetto a quanto attuato sino ad ora –, evidenziandosi peraltro come le doglianze materne, espressione della profonda sfiducia della nei confronti del padre, sono state Pt_1 ampiamente smentite dagli elementi raccolti nel corso del presente procedimento, laddove le uniche criticità constatate dagli operatori sono tuttora quelle relative alle dinamiche conflittuali in atto tra i genitori e non all'adeguatezza di entrambi.
Alla luce di quanto precede, ritiene pertanto il Collegio che vada confermata la delega in capo ai Servizi sociali in ordine alla regolamentazione dei restanti tempi genitori-FI nei periodi festivi, ed intervenendo eventualmente a modifica del calendario vigente laddove si rendesse opportuno nell'interesse del minore in base ER all'andamento dei rapporti tra e i genitori, atteso che il conflitto tra i genitori si esplica in maniera più intensa rispetto a tali questioni.
Sulla domanda di trasferimento del minore a Cassina de' Pecchi
Dato l'assetto organizzativo familiare sopra stabilito, la domanda di trasferimento del minore a Cassina de' Pecchi (MI) – riproposta dalla ricorrente all'atto delle proprie conclusioni e già disattesa con ordinanza del
G.I. del 31/05/2024 – risulta fondata su esigenze logistiche/lavorative della DR, legate in particolare alla distanza tra l'attuale abitazione di via Bolzano sino al proprio luogo di lavoro in Pioltello (In vista della riduzione dello smart working che l'azienda aveva intenzione di attuare da giugno 2024 come dalla stessa riferito all'udienza del 30/04/2024).
pagina 8 di 14 Il resistente si è opposto all'accoglimento della richiesta materna, considerata l'inadeguatezza dell'immobile della ricorrente in Cassina de' Pecchi ad ospitare il minore – solo in parte abitabile – nonché il conseguente aumento della distanza tra le abitazioni dei genitori che ne deriverebbe, con aggravio degli ER spostamenti per lo stesso e per il FI .
Valutate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene vada rigettata la domanda di parte ricorrente, dovendo essere integralmente confermate le motivazioni già rese con ordinanza del Giudice istruttore del 31/05/2024, peraltro neppure reclamate - posto che il trasferimento a Cassina de' Pecchi risponde alle sole esigenze personali della Signora e non all'interesse del minore, neppure sotto il profilo abitativo/sociale. Pt_1
Invero, la parte abitabile dell'immobile di proprietà della ricorrente in Cassina de Pecchi risulta effettivamente limitata (i vani principali del primo immobile presentano una superficie di 26m², mentre la restante porzione, situata al piano interrato, risulta accatastata come deposito, cfr. doc. 62); inoltre, all'udienza del 30/04/2024 la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato lavori di ristrutturazione solo al piano superiore, mentre il piano interrato è ancora da ristrutturare, non Avendo la ricorrente neppure documentato aggiornamenti in tal senso.
Al contrario, l'immobile di via Bolzano – sempre di proprietà della ricorrente, ove la stessa vive, presenta una superficie di circa 54m² ed è stato anch'esso recentemente ristrutturato, nonché valutato positivamente a seguito della visita domiciliare da parte dei Servizi sociali incaricati.
In secondo luogo, se il minore si trasferisse a Cassina de' Pecchi (MI), il tragitto tra l'abitazione materna e quella paterna sostanzialmente triplicherebbe (passando dagli attuali 10 minuti a circa 35/40 minuti a tratta), ER imponendo non solo al padre ma anche ad faticosi spostamenti da una residenza all'altra - a fronte, peraltro, di un esiguo risparmio di tempo della ricorrente nel proprio percorso casa-lavoro (circa 10 minuti in meno in macchina fino alla sede di Pioltello rispetto al percorso da via Bolzano). CP_2
Infine, contrariamente a quanto rappresentato dalla ricorrente all'udienza del 30/04/2024, la possibilità per la di lavorare in smartworking in maniera continuativa risulta essere stata successivamente prorogata Pt_1 sino al 31 marzo 2025 (cfr. doc. 66), come di fatto avviene dal 2020 e non avendone peraltro la ricorrente allegato e neppure documentato la revoca..
Sull'assegnazione della casa familiare
Data l'attuale regolamentazione paritetica dei tempi genitori-figli, nulla deve essere disposto con riguardo alla casa familiare Milano, via Bolzano n. 26 – immobile comunque di esclusiva proprietà della ricorrente.
Sulle questioni economiche
Quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, si rileva in primo luogo che la sig.ra è Pt_1 dipendente di con redditi in progressivo aumento: invero, la ricorrente ha percepito un reddito Controparte_3 complessivo pari ad euro 26.916,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad euro 1.897,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2020), pari ad euro 27.236,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad euro
1.973,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2021), pari ad euro 29.817,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad euro 2.135,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2022), pari ad euro
29.533,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad euro 2.068,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. pagina 9 di 14 730/2023) e pari ad euro 30.451,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad euro 2.235,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2024).
Dalle dichiarazioni reddituali presenti in atti, si evince altresì che dall'anno di imposta 2020 la ricorrente ha percepito un pur esiguo reddito derivante dalla locazione dell'immobile di Milano, via Vallazze, ammontante
– al netto della cedolare secca – ad euro 1.094,00 annuali nell'anno di imposta 2020, ad euro 1.141,00 annuali nell'anno di imposta 2021, ad euro 1.430,00 annuali nell'anno di imposta 2022 e ad euro 3.413,00 annuali nell'anno di imposta 2023.
La risultava comproprietaria di detto immobile con la DR e il fratello per la quota del 16,67% - Pt_1 quota successivamente accresciutasi al 50% dopo la morte della DR avvenuta nel 2022; tuttavia il fratello percepirebbe interamente il canone di locazione di detto immobile - comprese quindi le somme formalmente riferibili alla ricorrente -, per compensare un prestito ricevuto dalla stessa, circostanza peraltro solo allegata in sede di disclosure e non documentata dalla ricorrente.
La ricorrente risulta, inoltre, proprietaria esclusiva dell'immobile di Milano, via Bolzano, ove attualmente risiede, nonché del predetto immobile di Cassina de' Pecchi, sul quale gravava mutuo con rata di euro 575,00 circa mensili, estintosi nel marzo 2024.
La DR percepisce inoltre l'intero assegno unico familiare, che ammonta ad euro 170,00 mensili circa
(cfr. udienza del 23/05/2023).
Quanto al resistente, nel corso del giudizio di separazione il Signor svolgeva lavori saltuari, con CP_1 redditi esigui negli anni di imposta 2019 e 2020 (pari rispettivamente ad euro 8.010,00 ed euro 6.008,00: cfr. PF
2020 e 2021); dall'ottobre 2021 sino al febbraio 2022 è stato impiegato presso attività per la Controparte_4 quale percepiva un reddito mensile al netto Irpef di euro 1.000,00 circa (cfr. CU 2022 e 2023, calcolo effettuato rispetto ai cinque mesi di attività lavorativa prestata).
A far data dal marzo 2022 il Signor è stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso CP_1
attività per la quale ha percepito un reddito complessivo di euro 9.350,00 circa per i mesi lavorati CP_5 nell'anno di imposta 2022 (pari ad euro 877,00 mensili al netto Irpef, cfr. CU 2023), di euro 12.166,00 circa nell'anno di imposta 2023 (pari ad euro 980,00 mensili al netto Irpef, cfr. PF 2024) e di euro 14.323,00 circa nell'anno di imposta 2024 (pari ad euro 1.118,00 circa mensili al netto Irpef, cfr. PF 2025).
ERaltro, le buste paga in atti attestano un reddito mensile superiore a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali, di euro 1.500,00 mensili circa, in quanto comprensivo di voci di pagamento quali spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto che – se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge – rimangono esenti da tassazione (cfr. busta paga giugno 2022, doc. 13 e quelle relative al 2023 doc. allegato a novembre 2023).
Tuttavia, in data 31/07/2025 il resistente ha subito licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. 34), risultando attualmente in cerca di occupazione e percependo nelle more l'indennità Naspi per un importo mensile di euro 698,00 (cfr. doc. 35).
pagina 10 di 14 Il sig. non risulta allo stato titolare di proprietà immobiliari, posto che l'immobile sito in Sorgà CP_1
(doc. 16) è stato venduto in data 06/10/2021 per euro 87.000,00 (utilizzati in parte per estingue il mutuo gravante su tale immobile ed in parte restituiti alla propria DR come già osservato in sede di separazione).
Con riguardo alla situazione abitativa del resistente, nel luglio 2024 il sig. ha lasciato l'immobile di CP_1
Milano, via Martiri Oscuri, in precedenza condotto in locazione con un canone mensile di euro 800,00 (cfr. doc. 15) per trasferirsi presso l'immobile di Milano, via Ruscellai n. 20, sempre condotto in locazione con un canone mensile di euro 820,00, comprensivo di spese condominiali (cfr. contratto di locazione depositato in data
30/10/2024).
Sul punto, occorre rilevare che parte ricorrente ha allegato che detto rapporto sarebbe solo simulato, allegando che la locatrice Signora sarebbe in realtà la compagna/convivente del Signor ERsona_5 CP_1 ciò in quanto il resistente non ha fornito prova dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione e non aveva fissato la propria residenza presso tale indirizzo, risultando peraltro la Signora ancora residente ERsona_5 presso tale immobile alla data del 05/06/2025 (cfr. doc. 69).
Dette allegazioni sono state contestate dal resistente, il quale ha dato prova dell'avvenuto cambio di residenza in via Ruscellai, negando detto rapporto di convivenza con la locatrice e depositando certificato di stato di famiglia da cui risulta l'unico componente (cfr. doc. 40).
Ciò considerato – pur non potendosi desumere univocamente la non autenticità del contratto di locazione depositato dal resistente dal mero fatto che quest'ultimo non ha fornito prova dell'avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate – il mancato deposito di tale documentazione lascia quantomeno dubbi rispetto all'effettiva esistenza delle spese di locazione dedotte - in assenza di altra prova che ne attesti l'effettivo versamento.
Infine, si rileva che nell'ambito della valutazione della situazione economica complessiva dei genitori incide anche l'assetto organizzativo familiare: in particolare, nel corso del presente procedimento è stato attuato un progressivo aumento degli spazi padre-figli sino a raggiungere la regolamentazione attuale, che prevede ER tempi paritetici di presso entrambi i genitori, con un conseguente significativo aumento delle spese di mantenimento diretto del minore in capo al padre, il quale nel periodo di emissione dei provvedimenti provvisori del 03/05/2022 vedeva il FI solo alcuni pomeriggi alla settimana.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo revocare il contributo paterno al mantenimento del FI stabilito in sede di separazione e confermato con ordinanza presidenziale, disponendo l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento ordinario del minore in via diretta, con ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale al 50% tra i genitori, come peraltro richiesto da parte resistente.
Invero, dall'epoca della separazione sono progressivamente aumentate anche le spese di mantenimento diretto a carico del padre.
A parere del Collegio non è più equa la previsione di un contributo perequativo paterno, considerato che la
Signora gode all'attualità di una condizione economico-lavorativa complessivamente più favorevole Pt_1 rispetto a quella del resistente – allo stato disoccupato.
pagina 11 di 14 Infine, tenuto conto del venir meno dell'accordo tra le parti che prevedeva l'integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della DR, il Collegio ritiene che – in considerazione degli spazi quasi paritetici del FI presso entrambi i genitori – l'assegno unico universale debba essere percepito da entrambi i genitori come per legge.
Tali disposizioni economiche decorreranno dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto che la presente decisione è stata assunta sulla base dello sviluppo più recente dell'assetto organizzativo familiare.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali – comprensive di quelle relative al subprocedimento e quantificate come da dispositivo secondo i valori medi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022 – debbano poste interamente a carico della ricorrente, tenuto conto della sua soccombenza prevalente con riguardo alla domanda di trasferimento in Cassina de' Pecchi, alla ripartizione degli spazi genitori-FI e alle questioni economiche;
in particolare, si evidenzia che la domanda di trasferimento – coltivata dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni – ha comportato maggiori tempi per la conclusione del presente giudizio, posto che, in assenza di tale domanda, esso si sarebbe definito con accordo delle parti già all'esito dell'udienza del 14/11/2023 tenutasi innanzi al GOT delegato.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 CP_1
27/05/2018 in OL (PC) (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie C, anno 2018); ER
2) Conferma l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori del minore (nato il [...]), che manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna di Milano, via Bolzano n. 26;
3) Rigetta la domanda di trasferimento della ricorrente;
ER
4) Dispone che – salvi accordi delle parti o diverse indicazioni dei Servizi sociali - starà con il padre: a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, nonché:
- il lunedì successivo al fine settimana di spettanza materna con pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì;
- tutti i mercoledì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
5) Dispone che i Servizi sociali di Milano: - mantengano un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, nonché sui tempi di frequentazione padre/FI, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali ER situazioni di pregiudizio per;
- provvedano a regolamentare i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore durante i periodi festivi ed extra-scolastici, con espressa delega a modificare lo schema delle frequentazioni nel periodo ordinario, ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore, in base all'andamento dei ER rapporti tra e i genitori;
6) Revoca il contributo paterno al mantenimento del minore con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025;
pagina 12 di 14 ER 7) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario di , ciascuno con riguardo ai propri periodi di spettanza;
8) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del FI per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 13 di 14 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dispone che l'assegno unico universale sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
10) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.500,00, oltre Iva, Parte_1
Cpa e spese generali;
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo
1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (PC) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda altresì alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali di Milano.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 14 di 14
REPPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
22/10/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/07/2021 da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, assistita e difesa dall'avv. Ulivi Manuela, presso il cui studio – sito in Milano, corso Venezia n. 61 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino CP_1 C.F._2 italiano, assistito e difeso dall'avv. Marangoni Francesca, presso il cui studio – sito in Milano, via Fontana n.
16 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.;
CONCLUSIONI per : Parte_1
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data Parte_1 CP_1 27.5.2018, presso il Comune di OL (PC), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al
n. 12, Parte 2, Serie C, Anno 2018; ER 2. disporre l'affido condiviso di con collocazione prevalente e residenza presso la DR. mantenendo fermo il monitoraggio da parte del Servizio competente sulle questioni legate alla genitorialità e conseguente migliore gestione regolamentativa delle attività e della vita del minore, già indicando che il Servizio sociale sia incaricato di autorizzare eventuali uscite didattiche organizzate in ambito scolastico e giornaliere, in caso di mancanza di consenso del padre;
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3. autorizzare la sig.ra al trasferimento presso la nuova abitazione sita in Cassina de' Pecchi, Parte_1 via Rossini 16/b;
4. disporre che gli incontri tra padre e FI avvengano secondo le seguenti tempistiche:
- a fine settimana alternati dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio fino alla sera della domenica con rientro presso
l'abitazione materna entro le ore 20.30;
- nei giorni infrasettimanali di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 20.30 con accompagnamento del bambino presso la DR, con facoltà del sig. di trattenere il bambino presso di sé per due pernottamenti mensili CP_1 in queste giornate;
- nelle festività natalizie suddividere il periodo tra i genitori dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 6/1, suddividendo i giorni di
Natale e Santo NO alternati tra i due genitori e questo almeno fino alla fine del ciclo scolastico della scuola primaria, salvo diversi migliori accordi;
- per il periodo pasquale suddividere in 2 parti la permanenza presso ciascun genitore, ricomprendendo Pasqua o Lunedì dell'Angelo alternati di anno in anno;
- nel periodo estivo due o tre settimane con ciascun genitore, concordando il calendario entro il mese di aprile di ogni anno, suddividendo a metà il mese di agosto e alternando i due periodi diversi di anno in anno. In caso di disaccordo negli anni dispari la scelta prioritaria sarà per la DR e in quelli pari del padre;
garantendo la copertura dei periodi di sospensione scolastica o tramite la presenza di un genitore o attraverso il centro estivo che sarà pagato al 50% da ciascuno;
- precisare che durante i periodi festivi e/o estivi ci sarà la sospensione dell'alternanza dei week-end tenuto conto che
l'ultimo week-end trascorso presso un genitore, comporterà che il primo week-end di ripresa della regolamentazione ordinaria sarà di competenza dell'altro genitore;
5. porre a carico del padre l'obbligo di pagare un assegno di mantenimento per il FI, di importo pari o superiore a €.
400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dal momento della domanda, e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
6. porre in capo al sig. l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche CP_1 (ivi comprese quelle dell'asilo nido frequentato dal minore), nonché di quelle sportive e ricreative, queste ultime da concordarsi tra i genitori, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano sottoscritte in data
12.6.2025;
7. disporre che l'assegno unico e universale per i figli, venga percepito integralmente dalla DR, quale genitore collocatario prevalente del FI minore, confermando quanto già stabilito con la sentenza di separazione.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge”.
CONCLUSIONI per : CP_1
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in data CP_1 Parte_1 27/05/2018 presso il Comune di OL (PC), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
12, parte 2, serie C, anno 2018;
- Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ut supra ed agli altri adempimenti di rito;
ER
- Disporre l'affido condiviso paritario tra i genitori del FI;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra essendone già piena proprietaria;
Pt_1 ER
- Non autorizzare il trasferimento del minore nell'abitazione di proprietà della DR sita a Cassina De Pecchi via
Rossini n. 16, perché non idonea né conforme all'interesse del minore;
ER
- Disporre il collocamento alternato del piccolo con divisione paritetica dei tempi di permanenza con ciascun genitore, secondo il calendario che verrà ritenuto più opportuno, alternando o l'intera settimana tra i genitori o oppure i giorni all'interno della medesima settimana secondo lo schema 3-1-3; ER
- Quanto ai periodi di vacanza dalla scuola disporre che: a) le vacanze natalizie di verranno divise in due periodi uguali, dalla fine della scuola al 29/12 compreso e dal 30/12 al rientro a scuola, in alternanza tra i genitori. A Natale
2025 la mamma farà il primo periodo ed il papà il secondo, come da accordi già intervenuti tra i genitori. b) L'intera pagina 2 di 14 ER settimana di vacanza ad anni alterni tra i genitori;
c) Nelle vacanze estive passerà il mese di agosto con ER_2 ciascun genitore per 15 gg. consecutivi, dal 01/08 al 16/08 e dal 17/08 al 31/08 in alternanza con i genitori. ER il mese di ER agosto 2025 i genitori hanno già concordato che starà con la mamma dal 31/07/25 al 15/08/25 e con il papà dal
16/08/25 al 02/09/25. Nel mese di luglio, se i genitori avranno le ferie, potranno passare 1 settimana cadauno di vacanza ER ER con . Nei mesi di giugno, luglio e settembre, se non sarà in vacanza con i genitori, frequenterà il centro estivo che verrà concordato tra i genitori, con costi a carico di entrambi al 50%; d) I fine settimana in corrispondenza dei ponti, saranno di competenza del genitore già assegnatario del fine settimana stesso, con relativa estensione.
- Revocare il contributo al mantenimento del minore a carico del padre e disporre che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento del FI per il periodo di propria competenza, mentre le spese straordinarie necessarie per il FI verranno divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- l'Assegno Unico Inps dovrà essere diviso tra i genitori al 50% ciascuno;
- Disporre che ogni genitore possa fare tutte le sere una videochiamata al FI, quando si trova con l'altro genitore, in orario serale e prima che vada a dormire.
In via istruttoria:
- Si reiterano le istanze istruttorie già formulate nelle memorie già agli atti di cui si chiede ammissione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/07/2021, ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con in OL (PC) in data 27/05/2018 (atto iscritto nei CP_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie C, anno 2018); di disporre l'affidamento del ER FI (nato il [...] in [...] esclusiva alla DR (in subordine, di affidare il minore in via condivisa ad entrambi i genitori), con collocamento prevalente presso la DR e con un calendario di frequentazioni padre- FI come indicato nel ricorso e assegnazione a sè della casa familiare sita in Milano, via Bolzano n. 26; - di stabilire un contributo paterno al mantenimento del FI pari ad euro 400,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie. La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge in virtù della sentenza parziale n. 8680/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 17 dicembre 2020 e pubblicata in data 22 dicembre 2020 (già autorizzati a vivere separati in data 31/03/2020) nell'ambito del procedimento R.G. n. 58637/2019, all'epoca ancora pendente in istruttoria.
Riguardo alla regolamentazione disposta in separazione, la sig.ra precisava che, con i Pt_1 provvedimenti provvisori del 09/06/2020 era stato stabilito, su accordo provvisorio delle parti, l'affidamento del minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la DR – a cui veniva assegnata la casa familiare sita in Milano, via Bolzano n. 26 – e con incontri padre-FI due pomeriggi infrasettimanali presso l'abitazione materna, nonché un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 100,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie ed in particolare della retta dell'asilo nido privato, ammontante ad euro 550,00 mensili circa;
con successivo provvedimento del 17/12/2020 - alla luce del conflitto tra le parti e considerato il procedimento penale nelle more promosso a carico del sig. – erano stati invece CP_1 incaricati i Servizi sociali di Milano e di Trezzo sull'Adda di un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, oltre alla verifica dell'idoneità abitativa del padre.
Con memoria depositata in data 29/04/2022, si costituiva in giudizio il sig. il quale – CP_1 contestando quanto ex adverso esposto – aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale: - di affidare il minore in via condivisa dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso DR e con un calendario pagina 3 di 14 di frequentazione padre-figli come indicato nella memoria difensiva, disponendo tutti gli opportuni incarichi ai
Servizi sociali di Milano;
- di assegnare la casa familiare alla DR;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del FI pari ad euro 250,00 mensili, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
Il resistente precisava che nelle more dell'integrazione del contradditorio era intervenuta sentenza definitiva di separazione n. 3445/2022, pubblicata in data 20/04/2022, che aveva rigettato la domanda di addebito della ER separazione al marito e aveva disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la DR e frequentazioni padre-FI secondo il seguente schema: una settimana tre pomeriggi infrasettimanali, la seguente settimana due pomeriggi infrasettimanali e l'intero giorno del sabato o della domenica;
il Tribunale di Milano incaricava altresì i Servizi sociali di Milano di verificare l'andamento delle frequentazioni padre-FI, avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti e proseguire l'attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, prevedendo inoltre l'assegnazione della casa familiare ER alla ricorrente e un contributo paterno al mantenimento di pari ad euro 250,00 mensili, con ripartizione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie e con integrale percezione dell'assegno unico universale alla DR.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 03/05/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente, in persona della dott.ssa R. Muscio, confermava per quanto attuali le condizioni della sentenza di separazione, con particolare riguardo agli incarichi demandati ai Servizi sociali di Milano;
nominava giudice istruttore se stesso per il prosieguo del giudizio.
Sentite le parti all'udienza del 15/11/2022, il Giudice I. subentrato nella titolarità del procedimento, a ER fronte della conflittualità tra le parti, provvedeva a regolamentare i tempi di frequentazione con durante le imminenti vacanze natalizie;
incaricava i Servizi sociali di Milano di regolamentare le vacanze estive, nonché di ampliare progressivamente le frequentazioni padre-FI, relazionando sull'andamento del calendario predisposto e verificando, nell'interesse del minore, il progressivo inserimento di tempi di collocamento paritetici;
quindi disponeva il proseguimento dell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e di attivare un percorso di supporto psicologico per le parti;
assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. data la loro richiesta in tal senso.
Con istanza ex art. 709 c.p.c. dell'11/04/2023 della sig.ra veniva avviato il subprocedimento R.G. Pt_1
n. 32497-1/2021, in cui, sentite le parti all'udienza del 27/04/2023, il Giudice – in riforma dei provvedimenti provvisori vigenti – recepiva il seguente accordo tra le parti sull'organizzazione degli incontri padre-FI: “- a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con orario di rientro presso
l'abitazione materna entro le ore 20.15; - durante la giorni settimana, nei del lunedì e del mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola del bambino e con orario di rientro presso il domicilio della DR entro le
20:15”, regolamentando altresì le vacanze estive e confermando gli incarichi già attribuiti ai Servizi sociali di
Milano.
Nell'ambito del procedimento principale, il Giudice istruttore – tenuto conto dei maggiori spazi di dialogo dimostrati dai genitori all'udienza del 27/04/2023– fissava udienza innanzi al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, a fronte dell'imminente astensione per maternità;
pagina 4 di 14 All'udienza del 23/05/2023 – tenutasi innanzi al GOT – le parti raggiungevano il seguente accordo parziale: “Siamo d'accordo nell'introdurre il pernottamento a partire dal 5 agosto prossimo. In particolare ER siamo d'accordo che io padre possa tenere con me , inizialmente per due volte al mese nella giornata corrispondente al mio giorno di riposo e quindi il lunedì o il mercoledì, con indicazione ad dell'esatto Pt_1 giorno almeno due giorni prima. Siamo altresì d'accordo che questo palinsesto è subordinato agli impegni lavorativi di me padre e pertanto qualora non avessi turni di riposo coincidenti con il lunedì od il mercoledì il pernottamento non verrà effettuato. Al contrario, restano sempre ferme le visite infrasettimanali pomeridiane ER come già in essere. ER quanto riguarda le vacanze estive conveniamo che io padre terrò con me fino all'8 luglio alle 20.15 ed io DR fino al sabato 22 luglio. Le parti convengono altresì che lo scambio del FI presso l'uno o l'altro possa anche avvenire in un luogo diverso dalla residenza abituale, qualora più funzionale per tutti. ER le festività natalizie stabiliamo che l'intero periodo di vacanza (ultimo giorno di scuola-30 dicembre/30 dicembre – giorno antecedente la ripresa della scuola) sarà diviso in parti uguali alternati di anno in anno, come pure saranno alternati di anno in anno il 25 con il 26 dicembre. ER quest'anno io DR terrò ER con me il primo periodo ed io padre il secondo periodo, oltre al 26 dicembre”.
All'udienza del 14/11/2023 –tenutasi sempre innanzi al GOT delegato – le parti raggiungevano inizialmente il seguente accordo complessivo: “affido condiviso e collocamento presso la DR;
assegnazione della casa coniugale alla DR. Frequentazioni paterne a week end alternati dal venerdì alla domenica sera e durante la settimana: il lunedì ed il mercoledì, con due pernottamenti mensili. Vacanze natalizie alternate di anno in anno dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre e dal 30 dicembre al giorno antecedente alla ripresa delle lezioni scolastiche, con alternanza anche del 25 e del 26 dicembre: Vacanze Pasquali: dal giovedì alla domenica con un genitore e dal Lunedì al martedì con l'altro, alternando di anno in anno il periodo più lungo con quello più corto. Ponti accorpati al week end di rispettiva pertinenza. ER l'estate 2024 i genitori concordano di trascorrere con il FI due settimane non consecutive;
mentre dall'estate 2025 le due settimane di vacanza estiva potranno essere anche continuative. I periodi di vacanza saranno comunicati entro il 31 marzo di ciascun anno. Con decorrenza dal mese di dicembre 2023 il padre corrisponderà alla DR, a titolo di contributo al mantenimento del FI, € 150,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro
e non oltre il giorno 15 di ogni mese. L'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla DR. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole” come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Tuttavia, a fronte della domanda della ricorrente di trasferimento a Cassina de' Pecchi, e del conseguente rifiuto paterno, le parti revocavano l'accordo sopra raggiunto.
In seguito all'ulteriore istanza urgente della ricorrente in data 08/04/2024 volta a ottenere l'autorizzazione al trasferimento del minore in Cassina de' Pecchi, veniva istaurato il contraddittorio all'udienza del ERsona_3
30/04/2024 e con ordinanza del 31/05/2024 il Giudice istruttore rigettava l'istanza di trasferimento del minore avanzata dalla ricorrente;
incaricava i Servizi sociali di Milano di eseguire un approfondimento psicodiagnostico sulle personalità e sulle competenze genitoriali di entrambe le parti, confermando gli incarichi già attribuiti in punto di frequentazioni;
rigettava le richiesta di prova orale avanzate dalle parti e disponeva il ERsona_4 deposito di documentazione reddituale integrativa, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/11/2024 le parti manifestavano la volontà di nominare un coordinatore genitoriale, iniziativa poi non intrapresa dalle parti, come rappresentato dalle stesse nelle note del 15/01/2025.
pagina 5 di 14 Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20/06/2025, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti dalle stesse e rimetteva all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/10/2025.
***
Sulle richieste istruttorie
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 31/05/2024, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto della documentazione già presente in atti e degli approfondimenti svolti dai Servizi sociali di Milano.
Sulla domanda di divorzio
La domanda principale di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/05/2018 in OL (PC) (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie C, anno 2018); si sono separati in virtù della sentenza parziale n. 8680/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 17 dicembre 2020 e pubblicata in data 22 dicembre
2020 (già autorizzati a vivere separati in data 31/03/2020).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge (ricorso depositato in data 22/07/2021), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Rispetto al regime di affidamento del minore, il Collegio ritiene che possa esser confermato, come peraltro ER da concorde domanda delle parti - l'affidamento di in via condivisa ad entrambi i genitori, considerato che, all'esito degli approfondimenti da ultimo acquisiti dai Servizi sociali di Milano, i genitori sono risultati dotati di adeguate capacità genitoriali e sintonizzati con i bisogni del FI (cfr. le relazioni dei SS in atti del 12/11/2024 e
22/01/2025).
ERaltro, nonostante i numerosi interventi avviati a sostegno del nucleo familiare nel corso del procedimento, risulta dagli atti e da ultimo dal tenore delle stesse memorie conclusionali depositate dalle parti che la conflittualità tra le parti non risulta affatto superata - circostanza che come emerso in narrativa, ha spesso ER avuto ricadute sulla capacità delle parti di assumere decisioni concordi nell'interesse di e in particolare, sull'organizzazione dei tempi con ciascun genitore, come si dirà meglio infra.
In particolare, si evidenzia una persistente e marcata sfiducia manifestata dalla DR rispetto al resistente e alle sue capacità genitoriali: invero, i Servizi sociali di Milano hanno rappresentato “una immodificabilità delle sue opinioni nei confronti del padre”, tanto che, solo alla fine del 2024, la ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a svolgere incontri congiunti di sostegno alla genitorialità con il marito. pagina 6 di 14 Sebbene ad oggi il FI non appare essere direttamente coinvolto in tali dinamiche di conflitto tra i genitori – ragion per cui il regime di affido condiviso in atto non risulta pregiudizievole per il minore;
d'altro canto, il perdurare di tale situazione assume rilevanza come fattore di rischio per il benessere del minore.
Si rende pertanto necessario confermare il monitoraggio e la vigilanza sulla situazione familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati.
Quanto all'organizzazione dei tempi genitori-figli, si premette che all'inizio delle vicende giudiziarie tra le ER parti era stato disposto il collocamento prevalente di presso la DR, con delega ai Servizi sociali di Milano di regolamentare le frequentazioni padre-FI, inizialmente limitate a pochi pomeriggi infrasettimanali, ER considerata l'età del minore (il ricorso per separazione è stato proposto quando aveva solo pochi mesi di vita), l'iniziale inidoneità abitativa del padre, nonché il procedimento penale pendente nei confronti del Signor per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. (successivamente archiviato con decreto del 09/05/2022 – n. CP_1
2020/2095 R.G.N.R.).
Nell'ambito dell'attività di indagine sul nucleo familiare delegata, gli assistenti sociali non hanno poi riscontrato criticità nel rapporto padre-FI, anzi hanno evidenziato il positivo andamento della relazione del minore con entrambi i genitori, tanto da ritenere conforme al suo interesse la progressiva introduzione di spazi sempre maggiori con il padre nell'ottica di raggiungere un'organizzazione sostanzialmente paritaria dei tempi genitori-figli (cfr. relazione depositata in data 04/07/2022).
ERtanto, nel corso del procedimento è stato progressivamente ampliato – in parte, anche su accordo delle parti – il calendario di frequentazioni padre-FI, che allo stato si svolgono secondo il seguente schema (cfr. relazione depositata in data 13/10/2025): - fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- tutti i mercoledì con pernottamento e riaccompagnamento del minore a scuola la mattina seguente;
- tutti i lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento riaccompagnamento del minore a scuola la mattina seguente solo nella settimana che termina con il fine settimana paterno;
nelle altre settimane il minore rientra presso l'abitazione materna alle ore 20:15 (ciò sino a metà del mese di novembre, dopo il quale il minore pernotterà dal padre anche tutti i lunedì).
Rispetto a tale ultima regolamentazione degli incontri padre-FI, la ricorrente ne ha sostanzialmente ER chiesto la riduzione, prevedendo un calendario di frequentazioni tra e il padre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, nonché il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle
20:30 (con possibilità di due pernottamenti mensili).
ER La Signora ritiene, infatti, che una ripartizione paritaria dei tempi di presso entrambi i Pt_1 genitori non sia rispondente all'interesse del minore, considerando, in primo luogo, l'età del FI;
in secondo luogo, la ricorrente ha criticato l'operato dei Servizi sociali incaricati, che a suo dire non avrebbero adeguatamente verificato le modalità di gestione del minore da parte del padre, nè l'effettiva organizzazione lavorativa paterna su turni (anche notturni), né infine, l'idoneità abitativa dell'immobile di via Martiri Oscuri ove il resistente ha vissuto dal 2021 fino a luglio 2024.
Sul punto, nella propria memoria di replica la ricorrente ha sottolineato che “Il Servizio sociale da tempo ER lavora per assecondare le richieste paterne di addivenire ad un tempo quasi paritario della permanenza di con il FI” “Da questo calendario si evince chiaramente l'assurdità di una divisione in due del minore, al fine di stabilire una perfetta parità di tempi, ad uso e consumo del padre, di fatto a sostegno della sua richiesta di mantenimento diretto!”. pagina 7 di 14 Quanto alla posizione paterna, il resistente ha chiesto di recepire invece in via definitiva tempi paritetici di ER
presso entrambi i genitori, ritenendo pretestuose le allegazioni della ricorrente, tenuto conto delle risultanze positive sempre emerse dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati e lamentando una condotta ostacolante posta in essere dalla DR rispetto al rapporto padre-FI e al coinvolgimento della figura paterna nelle decisioni relative al minore.
Esaminate le posizioni delle parti come sopra ricostruite, il Collegio ritiene che debba essere confermata la regolamentazione delle frequentazioni genitori-FI come predisposta da ultimo dai Servizi sociali incaricati
(cfr. relazione del 13/10/2025), con collocamento prevalente del minore presso alla DR e gli ampi spazi di frequentazione padre-FI sopra riportati (con una differenza rispetto ai tempi DR-FI, di fatto, di due pernottamenti al mese); dalla seconda metà del mese di novembre 2025 verrà invece introdotta una ER calendarizzazione paritetica dei tempi di presso ciascun genitore, con l'introduzione del pernottamento fisso del minore presso il padre al lunedì e conseguente ampiamento dei weekend di spettanza paterno sino al martedì mattina.
Invero, si ritiene che non sussistano elementi di criticità in tale organizzazione dei tempi di spettanza del minore, a fronte dei riscontri acquisiti sulle capacità genitoriali del padre, valutato come parimenti adeguato rispetto alla figura materna;
come parimenti idonea è risultata l'attuale abitazione del resistente (cfr. relazione depositata il 22/01/2025).
Occorre precisare inoltre, che l'attuale calendario di frequentazioni padre-FI è stato predisposto ER all'esito del progressivo e graduale ampliamento degli spazi tra e il genitore, a fronte dell'andamento ER ER positivo del rapporto tra e il padre, nel rispetto dei tempi del minore , nel corso della lunga osservazione del nucleo (avviata già nel corso del precedente giudizio di separazione tra le parti).
Non vi sono, dunque, elementi atti a giustificare allo stato la riduzione degli spazi padre-FI richiesta dalla ricorrente – in evidente controtendenza rispetto a quanto attuato sino ad ora –, evidenziandosi peraltro come le doglianze materne, espressione della profonda sfiducia della nei confronti del padre, sono state Pt_1 ampiamente smentite dagli elementi raccolti nel corso del presente procedimento, laddove le uniche criticità constatate dagli operatori sono tuttora quelle relative alle dinamiche conflittuali in atto tra i genitori e non all'adeguatezza di entrambi.
Alla luce di quanto precede, ritiene pertanto il Collegio che vada confermata la delega in capo ai Servizi sociali in ordine alla regolamentazione dei restanti tempi genitori-FI nei periodi festivi, ed intervenendo eventualmente a modifica del calendario vigente laddove si rendesse opportuno nell'interesse del minore in base ER all'andamento dei rapporti tra e i genitori, atteso che il conflitto tra i genitori si esplica in maniera più intensa rispetto a tali questioni.
Sulla domanda di trasferimento del minore a Cassina de' Pecchi
Dato l'assetto organizzativo familiare sopra stabilito, la domanda di trasferimento del minore a Cassina de' Pecchi (MI) – riproposta dalla ricorrente all'atto delle proprie conclusioni e già disattesa con ordinanza del
G.I. del 31/05/2024 – risulta fondata su esigenze logistiche/lavorative della DR, legate in particolare alla distanza tra l'attuale abitazione di via Bolzano sino al proprio luogo di lavoro in Pioltello (In vista della riduzione dello smart working che l'azienda aveva intenzione di attuare da giugno 2024 come dalla stessa riferito all'udienza del 30/04/2024).
pagina 8 di 14 Il resistente si è opposto all'accoglimento della richiesta materna, considerata l'inadeguatezza dell'immobile della ricorrente in Cassina de' Pecchi ad ospitare il minore – solo in parte abitabile – nonché il conseguente aumento della distanza tra le abitazioni dei genitori che ne deriverebbe, con aggravio degli ER spostamenti per lo stesso e per il FI .
Valutate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene vada rigettata la domanda di parte ricorrente, dovendo essere integralmente confermate le motivazioni già rese con ordinanza del Giudice istruttore del 31/05/2024, peraltro neppure reclamate - posto che il trasferimento a Cassina de' Pecchi risponde alle sole esigenze personali della Signora e non all'interesse del minore, neppure sotto il profilo abitativo/sociale. Pt_1
Invero, la parte abitabile dell'immobile di proprietà della ricorrente in Cassina de Pecchi risulta effettivamente limitata (i vani principali del primo immobile presentano una superficie di 26m², mentre la restante porzione, situata al piano interrato, risulta accatastata come deposito, cfr. doc. 62); inoltre, all'udienza del 30/04/2024 la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato lavori di ristrutturazione solo al piano superiore, mentre il piano interrato è ancora da ristrutturare, non Avendo la ricorrente neppure documentato aggiornamenti in tal senso.
Al contrario, l'immobile di via Bolzano – sempre di proprietà della ricorrente, ove la stessa vive, presenta una superficie di circa 54m² ed è stato anch'esso recentemente ristrutturato, nonché valutato positivamente a seguito della visita domiciliare da parte dei Servizi sociali incaricati.
In secondo luogo, se il minore si trasferisse a Cassina de' Pecchi (MI), il tragitto tra l'abitazione materna e quella paterna sostanzialmente triplicherebbe (passando dagli attuali 10 minuti a circa 35/40 minuti a tratta), ER imponendo non solo al padre ma anche ad faticosi spostamenti da una residenza all'altra - a fronte, peraltro, di un esiguo risparmio di tempo della ricorrente nel proprio percorso casa-lavoro (circa 10 minuti in meno in macchina fino alla sede di Pioltello rispetto al percorso da via Bolzano). CP_2
Infine, contrariamente a quanto rappresentato dalla ricorrente all'udienza del 30/04/2024, la possibilità per la di lavorare in smartworking in maniera continuativa risulta essere stata successivamente prorogata Pt_1 sino al 31 marzo 2025 (cfr. doc. 66), come di fatto avviene dal 2020 e non avendone peraltro la ricorrente allegato e neppure documentato la revoca..
Sull'assegnazione della casa familiare
Data l'attuale regolamentazione paritetica dei tempi genitori-figli, nulla deve essere disposto con riguardo alla casa familiare Milano, via Bolzano n. 26 – immobile comunque di esclusiva proprietà della ricorrente.
Sulle questioni economiche
Quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, si rileva in primo luogo che la sig.ra è Pt_1 dipendente di con redditi in progressivo aumento: invero, la ricorrente ha percepito un reddito Controparte_3 complessivo pari ad euro 26.916,00 nell'anno di imposta 2019 (pari ad euro 1.897,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2020), pari ad euro 27.236,00 nell'anno di imposta 2020 (pari ad euro
1.973,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2021), pari ad euro 29.817,00 nell'anno di imposta 2021 (pari ad euro 2.135,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2022), pari ad euro
29.533,00 nell'anno di imposta 2022 (pari ad euro 2.068,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. pagina 9 di 14 730/2023) e pari ad euro 30.451,00 nell'anno di imposta 2023 (pari ad euro 2.235,00 mensili al netto Irpef, calcolato su 12 mensilità, cfr. 730/2024).
Dalle dichiarazioni reddituali presenti in atti, si evince altresì che dall'anno di imposta 2020 la ricorrente ha percepito un pur esiguo reddito derivante dalla locazione dell'immobile di Milano, via Vallazze, ammontante
– al netto della cedolare secca – ad euro 1.094,00 annuali nell'anno di imposta 2020, ad euro 1.141,00 annuali nell'anno di imposta 2021, ad euro 1.430,00 annuali nell'anno di imposta 2022 e ad euro 3.413,00 annuali nell'anno di imposta 2023.
La risultava comproprietaria di detto immobile con la DR e il fratello per la quota del 16,67% - Pt_1 quota successivamente accresciutasi al 50% dopo la morte della DR avvenuta nel 2022; tuttavia il fratello percepirebbe interamente il canone di locazione di detto immobile - comprese quindi le somme formalmente riferibili alla ricorrente -, per compensare un prestito ricevuto dalla stessa, circostanza peraltro solo allegata in sede di disclosure e non documentata dalla ricorrente.
La ricorrente risulta, inoltre, proprietaria esclusiva dell'immobile di Milano, via Bolzano, ove attualmente risiede, nonché del predetto immobile di Cassina de' Pecchi, sul quale gravava mutuo con rata di euro 575,00 circa mensili, estintosi nel marzo 2024.
La DR percepisce inoltre l'intero assegno unico familiare, che ammonta ad euro 170,00 mensili circa
(cfr. udienza del 23/05/2023).
Quanto al resistente, nel corso del giudizio di separazione il Signor svolgeva lavori saltuari, con CP_1 redditi esigui negli anni di imposta 2019 e 2020 (pari rispettivamente ad euro 8.010,00 ed euro 6.008,00: cfr. PF
2020 e 2021); dall'ottobre 2021 sino al febbraio 2022 è stato impiegato presso attività per la Controparte_4 quale percepiva un reddito mensile al netto Irpef di euro 1.000,00 circa (cfr. CU 2022 e 2023, calcolo effettuato rispetto ai cinque mesi di attività lavorativa prestata).
A far data dal marzo 2022 il Signor è stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso CP_1
attività per la quale ha percepito un reddito complessivo di euro 9.350,00 circa per i mesi lavorati CP_5 nell'anno di imposta 2022 (pari ad euro 877,00 mensili al netto Irpef, cfr. CU 2023), di euro 12.166,00 circa nell'anno di imposta 2023 (pari ad euro 980,00 mensili al netto Irpef, cfr. PF 2024) e di euro 14.323,00 circa nell'anno di imposta 2024 (pari ad euro 1.118,00 circa mensili al netto Irpef, cfr. PF 2025).
ERaltro, le buste paga in atti attestano un reddito mensile superiore a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali, di euro 1.500,00 mensili circa, in quanto comprensivo di voci di pagamento quali spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto che – se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge – rimangono esenti da tassazione (cfr. busta paga giugno 2022, doc. 13 e quelle relative al 2023 doc. allegato a novembre 2023).
Tuttavia, in data 31/07/2025 il resistente ha subito licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. 34), risultando attualmente in cerca di occupazione e percependo nelle more l'indennità Naspi per un importo mensile di euro 698,00 (cfr. doc. 35).
pagina 10 di 14 Il sig. non risulta allo stato titolare di proprietà immobiliari, posto che l'immobile sito in Sorgà CP_1
(doc. 16) è stato venduto in data 06/10/2021 per euro 87.000,00 (utilizzati in parte per estingue il mutuo gravante su tale immobile ed in parte restituiti alla propria DR come già osservato in sede di separazione).
Con riguardo alla situazione abitativa del resistente, nel luglio 2024 il sig. ha lasciato l'immobile di CP_1
Milano, via Martiri Oscuri, in precedenza condotto in locazione con un canone mensile di euro 800,00 (cfr. doc. 15) per trasferirsi presso l'immobile di Milano, via Ruscellai n. 20, sempre condotto in locazione con un canone mensile di euro 820,00, comprensivo di spese condominiali (cfr. contratto di locazione depositato in data
30/10/2024).
Sul punto, occorre rilevare che parte ricorrente ha allegato che detto rapporto sarebbe solo simulato, allegando che la locatrice Signora sarebbe in realtà la compagna/convivente del Signor ERsona_5 CP_1 ciò in quanto il resistente non ha fornito prova dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione e non aveva fissato la propria residenza presso tale indirizzo, risultando peraltro la Signora ancora residente ERsona_5 presso tale immobile alla data del 05/06/2025 (cfr. doc. 69).
Dette allegazioni sono state contestate dal resistente, il quale ha dato prova dell'avvenuto cambio di residenza in via Ruscellai, negando detto rapporto di convivenza con la locatrice e depositando certificato di stato di famiglia da cui risulta l'unico componente (cfr. doc. 40).
Ciò considerato – pur non potendosi desumere univocamente la non autenticità del contratto di locazione depositato dal resistente dal mero fatto che quest'ultimo non ha fornito prova dell'avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate – il mancato deposito di tale documentazione lascia quantomeno dubbi rispetto all'effettiva esistenza delle spese di locazione dedotte - in assenza di altra prova che ne attesti l'effettivo versamento.
Infine, si rileva che nell'ambito della valutazione della situazione economica complessiva dei genitori incide anche l'assetto organizzativo familiare: in particolare, nel corso del presente procedimento è stato attuato un progressivo aumento degli spazi padre-figli sino a raggiungere la regolamentazione attuale, che prevede ER tempi paritetici di presso entrambi i genitori, con un conseguente significativo aumento delle spese di mantenimento diretto del minore in capo al padre, il quale nel periodo di emissione dei provvedimenti provvisori del 03/05/2022 vedeva il FI solo alcuni pomeriggi alla settimana.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo revocare il contributo paterno al mantenimento del FI stabilito in sede di separazione e confermato con ordinanza presidenziale, disponendo l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento ordinario del minore in via diretta, con ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico universale al 50% tra i genitori, come peraltro richiesto da parte resistente.
Invero, dall'epoca della separazione sono progressivamente aumentate anche le spese di mantenimento diretto a carico del padre.
A parere del Collegio non è più equa la previsione di un contributo perequativo paterno, considerato che la
Signora gode all'attualità di una condizione economico-lavorativa complessivamente più favorevole Pt_1 rispetto a quella del resistente – allo stato disoccupato.
pagina 11 di 14 Infine, tenuto conto del venir meno dell'accordo tra le parti che prevedeva l'integrale percezione dell'assegno unico universale a favore della DR, il Collegio ritiene che – in considerazione degli spazi quasi paritetici del FI presso entrambi i genitori – l'assegno unico universale debba essere percepito da entrambi i genitori come per legge.
Tali disposizioni economiche decorreranno dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, tenuto conto che la presente decisione è stata assunta sulla base dello sviluppo più recente dell'assetto organizzativo familiare.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese processuali – comprensive di quelle relative al subprocedimento e quantificate come da dispositivo secondo i valori medi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022 – debbano poste interamente a carico della ricorrente, tenuto conto della sua soccombenza prevalente con riguardo alla domanda di trasferimento in Cassina de' Pecchi, alla ripartizione degli spazi genitori-FI e alle questioni economiche;
in particolare, si evidenzia che la domanda di trasferimento – coltivata dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni – ha comportato maggiori tempi per la conclusione del presente giudizio, posto che, in assenza di tale domanda, esso si sarebbe definito con accordo delle parti già all'esito dell'udienza del 14/11/2023 tenutasi innanzi al GOT delegato.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 CP_1
27/05/2018 in OL (PC) (atto iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie C, anno 2018); ER
2) Conferma l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori del minore (nato il [...]), che manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna di Milano, via Bolzano n. 26;
3) Rigetta la domanda di trasferimento della ricorrente;
ER
4) Dispone che – salvi accordi delle parti o diverse indicazioni dei Servizi sociali - starà con il padre: a fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola, nonché:
- il lunedì successivo al fine settimana di spettanza materna con pernottamento ed accompagnamento a scuola il martedì;
- tutti i mercoledì con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
5) Dispone che i Servizi sociali di Milano: - mantengano un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, nonché sui tempi di frequentazione padre/FI, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali ER situazioni di pregiudizio per;
- provvedano a regolamentare i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore durante i periodi festivi ed extra-scolastici, con espressa delega a modificare lo schema delle frequentazioni nel periodo ordinario, ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore, in base all'andamento dei ER rapporti tra e i genitori;
6) Revoca il contributo paterno al mantenimento del minore con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025;
pagina 12 di 14 ER 7) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento ordinario di , ciascuno con riguardo ai propri periodi di spettanza;
8) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del FI per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 13 di 14 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Dispone che l'assegno unico universale sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
10) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.500,00, oltre Iva, Parte_1
Cpa e spese generali;
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo
1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (PC) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda altresì alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi sociali di Milano.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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