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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1517/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1329/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4414-2020 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti e nell'applicazione del principio di non contestazione ex art 115
c.p.c. atteso che le controdeduzioni di controparte hanno ad oggetto solo la presunta inammissibilità per tardività dell'appello smentita da quanto indicato nella memoria del Comune.
Resistente/Appellato: Insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 - titolare della Ditta individuale Società_1 operante nel settore delle riparazioni di autoveicoli - impugnava l'Avviso di accertamento TARI n. 4414/2020 del
Comune di Palermo deducendone l'illegittimità: la pretesa non teneva in considerazione le aree in cui venivano prodotto “rifiuti speciali” (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva il Comune controdeducendo
Con Ordinanza n. 16/2023 veniva disposta CTU.
Con sentenza n. 1640/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. n. I, accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Palermo alle spese di giudizio: il primo Giudice ha annullato il provvedimento originariamente impugnato ritenendo che non avrebbe tenuto in considerazione la chiesta di esenzione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Il Contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
Il Comune ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello proposto dal Comune.
Il Contribuente ha notificato la sentenza al Comune il 28.08.2023 (cfr. documentazione in atti).
Tal notifica ha determinato una “sospensione dei termini di impugnazione” per 11 mesi: fino al 23 settembre
2024.
Il Comune di Palermo (art. 1, commi 186-2025 della L. n. 197/2022: “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”) - infatti - con Delibera consiliare n. 26 del 28.03.2023 ha approvato il relativo
Regolamento (modificato con Delibera di C.C. n. 32 del 28.04.2023 e n.177 del 27.07.2023) a mente del quale (art. 7) “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso per Cassazione, che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 ottobre 2023”.
La controversia qui in esame è stata introdotta in primo grado anteriormente al 1 gennaio 2023.
Per la sentenza in esame (notificata il 28.08.2023) il termine “naturale” di impugnazione sarebbe, quindi, scaduto il 30.10.2023.
Premesso quanto precede il gravame è fondato. 1.- Il Consulente tecnico d'ufficio ha accertato che soltanto una parte delle superfici erano produttive di “rifiuti speciali” (cfr. relazione CTU in atti).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto di ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale … ” (Cassazione, n. 9731 del 2015 e Cassazione, n. 4766 del
2004).
2.- Il regolamento comunale Tari - art.
5 - dispone (in breve) che è onere del contribuente dimostrarne l'avvenuto trattamento dei rifiuti.
Il termine di presentazione della dichiarazione (art. 13) è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
L'istanza prodotta (art. 5) dal Contribuente (datata 31.01.2018) era priva della documentazione attestante i presupposti per ottenere l' esenzione: non vi erano stati allegati nè perizia nè i registri di carico e scarico (cfr. documentazione in atti).
3.- In conseguenza della mancata produzione del corredo documentale in parola non poteva essere applicata neanche l'agevolazione prevista dall' art. 10, c. 4 lett. a) del regolamento Tari: riduzione del 30 %.
I “benefici fiscali”, infatti, non sono di applicazione “automatica” bensì subordinati alla presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione.
4.- Nella fattispecie, il Contribuente – come detto – aveva presentato una istanza (pur se priva di documentazione di corredo).
L'esatta determinazione delle aree da sottoporre è ricavabile della Consulenza tecnica d'ufficio alla quale occorre fare riferimento (cfr. CTU in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto nei limiti delle risultanze della
Consulenza tecnica d'ufficio.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nell' accoglimento dell'appello nei limiti delle risultanze peritali nonché nella particolare complessità della controversia e nella molteplicità di questioni sottese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Ridetermina la pretesa di cui all' originario Avviso di accertamento in conformità alle risultanze della tabella allegata alla CTU.
Spese del doppio grado compensate. Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR LV LI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1329/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1640/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4414-2020 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti e nell'applicazione del principio di non contestazione ex art 115
c.p.c. atteso che le controdeduzioni di controparte hanno ad oggetto solo la presunta inammissibilità per tardività dell'appello smentita da quanto indicato nella memoria del Comune.
Resistente/Appellato: Insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 - titolare della Ditta individuale Società_1 operante nel settore delle riparazioni di autoveicoli - impugnava l'Avviso di accertamento TARI n. 4414/2020 del
Comune di Palermo deducendone l'illegittimità: la pretesa non teneva in considerazione le aree in cui venivano prodotto “rifiuti speciali” (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva il Comune controdeducendo
Con Ordinanza n. 16/2023 veniva disposta CTU.
Con sentenza n. 1640/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. n. I, accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Palermo alle spese di giudizio: il primo Giudice ha annullato il provvedimento originariamente impugnato ritenendo che non avrebbe tenuto in considerazione la chiesta di esenzione (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Il Contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
Il Comune ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello proposto dal Comune.
Il Contribuente ha notificato la sentenza al Comune il 28.08.2023 (cfr. documentazione in atti).
Tal notifica ha determinato una “sospensione dei termini di impugnazione” per 11 mesi: fino al 23 settembre
2024.
Il Comune di Palermo (art. 1, commi 186-2025 della L. n. 197/2022: “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”) - infatti - con Delibera consiliare n. 26 del 28.03.2023 ha approvato il relativo
Regolamento (modificato con Delibera di C.C. n. 32 del 28.04.2023 e n.177 del 27.07.2023) a mente del quale (art. 7) “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso per Cassazione, che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 ottobre 2023”.
La controversia qui in esame è stata introdotta in primo grado anteriormente al 1 gennaio 2023.
Per la sentenza in esame (notificata il 28.08.2023) il termine “naturale” di impugnazione sarebbe, quindi, scaduto il 30.10.2023.
Premesso quanto precede il gravame è fondato. 1.- Il Consulente tecnico d'ufficio ha accertato che soltanto una parte delle superfici erano produttive di “rifiuti speciali” (cfr. relazione CTU in atti).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto di ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale … ” (Cassazione, n. 9731 del 2015 e Cassazione, n. 4766 del
2004).
2.- Il regolamento comunale Tari - art.
5 - dispone (in breve) che è onere del contribuente dimostrarne l'avvenuto trattamento dei rifiuti.
Il termine di presentazione della dichiarazione (art. 13) è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
L'istanza prodotta (art. 5) dal Contribuente (datata 31.01.2018) era priva della documentazione attestante i presupposti per ottenere l' esenzione: non vi erano stati allegati nè perizia nè i registri di carico e scarico (cfr. documentazione in atti).
3.- In conseguenza della mancata produzione del corredo documentale in parola non poteva essere applicata neanche l'agevolazione prevista dall' art. 10, c. 4 lett. a) del regolamento Tari: riduzione del 30 %.
I “benefici fiscali”, infatti, non sono di applicazione “automatica” bensì subordinati alla presentazione di apposita istanza corredata da idonea documentazione.
4.- Nella fattispecie, il Contribuente – come detto – aveva presentato una istanza (pur se priva di documentazione di corredo).
L'esatta determinazione delle aree da sottoporre è ricavabile della Consulenza tecnica d'ufficio alla quale occorre fare riferimento (cfr. CTU in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto nei limiti delle risultanze della
Consulenza tecnica d'ufficio.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nell' accoglimento dell'appello nei limiti delle risultanze peritali nonché nella particolare complessità della controversia e nella molteplicità di questioni sottese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Ridetermina la pretesa di cui all' originario Avviso di accertamento in conformità alle risultanze della tabella allegata alla CTU.
Spese del doppio grado compensate. Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR LV LI